Ordinanza cautelare 17 gennaio 2023
Sentenza 9 marzo 2023
Ordinanza cautelare 5 maggio 2023
Accoglimento
Sentenza 8 settembre 2023
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 09/03/2023, n. 114 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 114 |
| Data del deposito : | 9 marzo 2023 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 09/03/2023
N. 00114/2023 REG.PROV.COLL.
N. 00346/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 346 del 2022, proposto da: RO IS, NS OZ, AL FA, AR LA CE, BE NE, CE CI, AR EF OG, ON LI CI, AN TI, IZ ST, LU ST, ON LA, DR D'AN, Assunta OS De LA, RI TI, AN De RD, NN EL Re, MI OM EM, ON De ED, IA Di EZ, AL Di CO, RC Di NI, ON CH, AL ZA, AR ZI Di RT, FE MA, SC CI, LA CI, MA AN, OB GA, IC RD, IA OD, IO OS, LUs OS, EF DO, TI SE, TI PA, LU PE, IA CI, DR TA, SC NN, RB AN, EL OT, LO CA, UD SE, ER MB, ST SI, NE IA, US IA, ZO AT, LA EO, EG RO, UE AR RO, OL AN, CE EL, AN IA, rappresentati e difesi dagli avvocati UD Di Tonno e Matteo Di Tonno, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio di UD Di Tonno in Pescara, viale Riviera, 49;
contro
Comune di Pescara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati OL Di RC e IZ Paolini, con domicilio digitale PEC dai Registri di Giustizia e domicilio eletto presso l’Avvocatura comunale in Pescara, piazza Italia, 1;
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliato presso la stessa in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
per l'annullamento,
previa sospensione dell’efficacia,
della delibera g.c. n.1006 del 15 novembre 2022 del Comune di Pescara, di approvazione, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui all’Avviso pubblico 12/2022 Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione: dagli Asili nido alle Università - Investimento 1.1 “Piano per Asili nido e Scuole dell’infanzia e Servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova costruzione dell’asilo nido di via Celestino V, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Pescara e del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l’art.12 bis del D.L. n.68 del 2022 (conv. in Legge n.108 del 2022);
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 24 febbraio 2023 il dott. Silvio Lomazzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:
FATTO e DIRITTO
Con delibera g.c. n.1006 del 15 novembre 2022 il Comune di Pescara approvava, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) di cui all’Avviso pubblico 12/2022 Missione 4 - Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell’offerta dei servizi d’istruzione: dagli Asili nido alle Università - Investimento 1.1 “Piano per Asili nido e Scuole dell’infanzia e Servizi di educazione e cura per la prima infanzia”, il progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova costruzione dell’asilo nido di via Celestino V, in concreto in via della Fornace Bizzarri, in zona contornata da n.3 edifici condominiali, su area verde adibita a parco giochi.
I Sigg.ri RO IS, NS OZ, AL FA, AR LA CE, BE NE, CE CI, AR EF OG, ON LI CI, AN TI, IZ ST, LU ST, ON LA, DR D'AN, Assunta OS De LA, RI TI, AN De RD, NN EL Re, MI OM EM, ON De ED, IA Di EZ, AL Di CO, RC Di NI, ON CH, AL ZA, AR ZI Di RT, FE MA, SC CI, LA CI, MA AN, OB GA, IC RD, IA OD, IO OS, LUs OS, EF DO, TI SE, TI PA, LU PE, IA CI, DR TA, SC NN, RB AN, EL OT, LO CA, UD SE, ER MB, ST SI, NE IA, US IA, ZO AT, LA EO, EG RO, UE AR RO, OL AN, CE EL, AN IA, residenti e/o dimoranti in via della Fornace Bizzarri, impugnavano la suddetta delibera, censurandola per violazione dell’art.1 della Legge n.241 del 1990, degli art.42, 97 Cost., degli art.17, comma 1, 23, 41 quinquies della Legge n.1150 del 1942, dell’art.26 della L.R. n.18 del 1983, degli art.869, 870 c.c., del D.M. n.1444 del 2 aprile 1968, del D.I. dell’11 aprile 2013, della delibera g.c. n.565 del 2001, attuativa della L.R. n.76 del 2000, dei principi di proporzionalità, economicità ed efficienza, per illegittimità derivata nonchè per eccesso di potere sotto il profilo del difetto di istruttoria, della contraddittorietà, perplessità e illogicità, del falso supposto di diritto.
I ricorrenti in particolare hanno fatto presente che (1) in via Celestino V è presente un’area di mq.2.940 di proprietà comunale, residuando unicamente la voltura catastale della relativa particella 1976 in capo all’Amministrazione, intestata ancora a Cocea, dante causa del Comune, area libera, non interclusa, a destinazione urbanistica “programmi complessi”, compatibile con l’asilo nido; che era poi contraddittorio prevedere la realizzazione dell’asilo nido in via della Fornace Bizzarri.
Gli interessati hanno sostenuto inoltre che (2) in via della Fornace Bizzarri l’area di mq.2.110 è occupata da un giardino pubblico attrezzato, in attuazione del PUE, sub comprensorio 10.04, sottozona B4 del PRG, individuata catastalmente con la particella 1970, tavola 7 “sistemazione a verde attrezzato su area a servizi di interesse comune”; che l’area è contornata da n.3 edifici condominiali; che nell’atto impugnato non è fatto il minimo accenno a quanto suindicato, in palese difetto quindi di istruttoria; che in sostanza il progetto si pone in contrasto con la pianificazione attuativa, già realizzata; che in ogni caso dovevano essere rispettate le prescrizioni di zona del piano attuativo, con i relativi parametri urbanistici.
I ricorrenti segnalavano altresì che (3) il progetto comportava l’incremento del carico urbanistico e implicava dunque il reperimento di ulteriori standard (parcheggi, servizi,…); che occorrevano posti auto per l’asilo nido, progettato di mq.600, per una capienza di n.60 bambini, in numero di 6 almeno; che la relativa struttura, con tutte le implicazioni conseguenti, avrebbe recato pregiudizio ai ricorrenti residenti; che in ogni caso la superficie della struttura, calcolata in relazione al numero di piccoli da ospitare, era insufficiente, non essendo state considerate le ulteriori esigenze che la struttura medesima doveva soddisfare, come quelle degli spazi per il gioco, per il personale dipendente.
Veniva in ultimo dedotta (4) l’illegittimità derivata degli atti conseguenti alla delibera impugnata.
Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si costituiva in giudizio per la reiezione del gravame.
Il Comune di Pescara si costituiva in giudizio per il rigetto del ricorso, illustrandone con apposite memorie in rito l’improcedibilità per la mancata impugnativa del presupposto art.52 delle NTA del PRG, l’inammissibilità per difetto di legittimazione e interesse, nel merito la sua infondatezza.
Con ordinanza cautelare n.8 del 2023 il Tribunale disponeva incombenti istruttori, cui seguiva il riscontro dell’Amministrazione.
Con ulteriore memoria il Comune riaffermava le proprie tesi difensive.
Con altra memoria i ricorrenti ribattevano alle eccezioni di rito e ribadivano i loro assunti nel merito.
Seguivano le repliche del Soggetto pubblico.
Nell’udienza del 24 febbraio 2023 la causa veniva discussa e quindi trattenuta in decisione.
Il Collegio esamina in primo luogo le eccezioni di rito sollevate dall’Amministrazione, destituite di fondamento e dunque da respingere.
Al riguardo va rilevato che non risulta l’improcedibilità del ricorso, giacchè le disposizioni contenute nelle NTA del PRG possono assumere, se del caso, valenza lesiva solo allorchè segue la fase alle stesse attuativa, con conseguente localizzazione in concreto di opere (cfr., tra le altre, TAR Lombardia, II, n.1288 del 2019); che inoltre, nelle premesse della delibera g.c. n.1006 del 2022 impugnata, il riferimento alla zona F3, regolata dall’art.52 delle NTA, è abbinata ad altro intervento ovvero a quello da realizzarsi in via Santina CA (cfr. all.9 al ricorso); che altresì, come meglio precisato in seguito, per l’asilo nido di via Celestino V, id est via della Fornace Bizzarri, trattasi di zona B4, regolata dagli artt.34, 27, 22 delle NTA del PRG.
Non è dato riscontrare nemmeno l’inammissibilità del gravame per difetto di legittimazione dei ricorrenti, i quali hanno prodotto apposita documentazione relativa alla loro dimora e/o residenza in via della Fornace Bizzarri, strada di breve lunghezza, dunque nello stretto contesto ove l’Amministrazione ha localizzato l’edificazione dell’opera, con potenziale pregiudizio per gli stessi, quindi come titolari della posizione giuridica soggettiva di interesse legittimo soggettivo, di tipo oppositivo, assunta lesa, differenziata e qualificata rispetto al resto della collettività (cfr., tra le altre, TAR Valle d’Aosta, n.23 del 2022).
Non sussiste in ultimo neanche il vizio di inammissibilità per difetto di interesse, considerata la possibilità di ottenere un vantaggio effettivo e un’utilità concreta dall’annullamento della delibera impugnata, al fine di impedire la realizzazione dell’opera e dunque la rimozione del parco di cui beneficiano all’attualità (cfr., tra le altre, TRGA Trento, n.171 del 2022); non persuade poi sul punto, per quanto dianzi esposto e meglio in seguito precisato, la prospettazione dell’Amministrazione secondo cui la delibera rappresenterebbe il mero passaggio attuativo e necessitato della specifica destinazione di piano impressa all’area dal PRG come zona F3; non condivisibile è in ultimo l’assunto del Soggetto pubblico circa il difetto di attualità dell’interesse, in relazione a quanto dedotto dai ricorrenti, dal momento che già con l’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica si stabilisce la localizzazione dell’opera in via della Fornace Bizzarri, in luogo dell’esistente area verde adibita a parco giochi, senza possibilità di tornare indietro sulla questione della sua collocazione spaziale, trattandosi dunque di atto idoneo a imprimere alla determinazione finale un indirizzo ineluttabile sul punto (cfr. sul principio, in ultimo, TAR Lazio, Is, n.9147 del 2022).
Tanto precisato, nel merito il ricorso appare fondato e dunque da accogliere, per le ragioni assorbenti di seguito esposte, da rapportare nello specifico al motivo sub 2 del gravame.
Invero è necessario evidenziare in proposito che si tratta della zona B4 del PRG, ai sensi dell’art.34 delle NTA, di “completamento e ristrutturazione”, organizzata in comparto, costituente l’ambito minimo di intervento, oggetto tra l’altro di PUE convenzionato, ex art.22 delle NTA; che le destinazioni d’uso consentite, ex art.27, comma 4 f, richiamato dall’art.34, comma 5, includono, come “servizi pubblici e di uso pubblico”, i “servizi per il culto, la cultura, lo spettacolo, il tempo libero, la salute e lo sport, ecc.”; che nello stesso art.22, comma 16 delle NTA è contemplata la possibilità di indicare nella convenzione, per le aree di cessione, la destinazione a verde pubblico.
Orbene occorre quindi rilevare che con la convenzione urbanistica del 14 novembre 2002 veniva regolata l’attuazione del PUE, per il comprensorio 10.04 della zona B4 del PRG, con tavola 7 di “sistemazione a verde attrezzato su area a servizi di interesse comune” (cfr. convenzione e relativi allegati, all.14 al ricorso e doc.14 atti del Comune); che tutto ciò viene puntualmente confermato anche nelle relazioni tecniche depositate dall’Amministrazione in data 26 gennaio 2023, a riscontro dell’ordinanza cautelare istruttoria n.8 del 2023.
Giova ancora evidenziare sul punto che la destinazione a “servizi di interesse comune”, emergente dall’all.C alla convenzione per la particella 1970 de qua (cfr. doc.10 atti del Comune depositati il 10 gennaio 2023, ove peraltro l’area destinata a istruzione è allocata in altra particella) è perfettamente compatibile con la sistemazione a verde attrezzato, rappresentandone in sostanza una delle sue possibili estrinsecazioni, come del resto emerge dalle suindicate scheda 7, relazioni tecniche ed anche dal combinato disposto di cui agli artt.34, comma 5, 27, comma 4f, 22 comma 16 delle NTA del PRG per la zona B4 in questione.
Va in ultimo segnalato che il certificato di destinazione urbanistica assume valenza meramente ricognitiva e nella misura in cui risulta conforme con quanto documentalmente risultante dagli strumenti urbanistici (cfr., tra le altre, TAR Lombardia, II, n.850 del 2022); che nel caso di specie l’Amministrazione ha prodotto un certificato secondo cui, in forza della predetta convenzione del 14 novembre 2002, a rogito del notaio Bulferi, registrata il 18 novembre del 2002 al n.3902 (cfr. ancora all.14 al ricorso), il terreno in questione di cui al foglio 32, particella 1970, avrebbe acquisito la destinazione a servizi di interesse comune, ex art.52 delle NTA del PRG, zona F3 “attrezzature e servizi pubblici o di interesse pubblico urbano - territoriale” (cfr. doc.20 atti Amministrazione); che tuttavia, come surriportato, tale mutamento non risulta dagli strumenti di pianificazione urbanistica vigenti e prodotti; che quindi detto certificato, privo di qualsivoglia natura provvedimentale, non può in alcun modo produrre innovazioni nella ripartizione urbanistica in zone esistente; che peraltro detto compito è precipuamente demandato al PRG, ex art.7 della Legge n.1150 del 1942, rivestendo i piani di II grado funzione attuativa (cfr., tra le altre, TAR Campania, VIII, n.27124 del 2010).
Ne discende quindi che l’Amministrazione, con la delibera impugnata, ha proceduto all’approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica della nuova costruzione dell’asilo nido, in difetto di istruttoria, ovvero senza considerare che il terreno in questione era già stato oggetto di PUE - in conformità al PRG -, con relative previsioni per giunta già realizzate.
Ne consegue che la delibera g.c. n.1006 del 15 novembre 2022 va annullata.
Le spese di giudizio, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza dell’Amministrazione comunale e vengono compensate per il resto.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso n.346/2022 indicato in epigrafe e per l’effetto annulla l’atto impugnato.
Condanna il Comune di Pescara al pagamento in favore della parte ricorrente delle spese di giudizio, che liquida in €2.000,00 (Duemila/00) oltre ad accessori di legge; spese compensate per il resto.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 24 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:
Paolo Passoni, Presidente
Massimiliano Balloriani, Consigliere
Silvio Lomazzi, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Silvio Lomazzi | Paolo Passoni |
IL SEGRETARIO