Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 26/06/2025, n. 1700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1700 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale civile di Messina
Sezione Lavoro
Il Giudice del Lavoro, Dott.ssa Roberta Rando, in esito all'udienza del 26.6.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6048/2024 R.G., instaurata da nata a [...] il [...] ed ivi residente in [...]
,
n. 92 ( C.F. C.F. 1
) ed elettivamente domiciliata ed elettivamente domiciliata in Milazzo Via Umbeto 1° n. 46 Pal. Pt 2 presso lo studio dell'avv. Franca
Patrizia Formica, del foro di LL P.g.
opponente nei confronti di in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, con sede in Roma, c.f. elettivamente domiciliato in Messina, Via P.IVA_1 و
Armeria 1, presso gli uffici dell'Avvocatura dell'Ente, rappresentato e difeso dall'avv.
Oliviero Azteni del ruolo professionale opposto
Avente ad oggetto: riscossione credito contributivo
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Sintesi dei fatti di causa.
Con ricorso depositato il 14/11/2024, la ricorrente impugnava l'ordinanza-ingiunzione n. 01-
001981731 prot. CP_2.4800.08/10/2024.643553 notificata in data 18.10.2024, e relativa ad atto di accertamento n. CP_2.4800.22/11/2019.0516381 del 22.11.2019.
L'odierna ricorrente eccepisce la tardiva contestazione dell'illecito oltre il termine perentorio di 90 giorni di cui all'art. 14 della Legge n. 689/81, ritenendo prescritta la sanzione ex art. 28
Si costituiva in giudizio 1 CP_2 rappresentando l'avvenuto annullamento dell'ordinanza impugnata e chiedendo quindi la declaratoria di cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, domanda alla quale parte ricorrente si opponeva.
2. Cessazione della materia del contendere.
Va quindi dichiarata la cessazione della materia del contendere posto l'annullamento in autotutela dell'atto impugnato.
Visti gli artt. 28 e 14 della 1.689/1981 e per il principio di causalità, la regolamentazione delle spese di lite segue la soccombenza ed esse vanno quindi liquidate come da dispositivo, secondo i parametri di cui al d.m. 55/2014 aggiornato al d.m. 147/2022, tenuto conto del valore 1.100,01 - 5.200 - della natura della controversia, delle fasi espletate e della durata del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella persona del Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio promosso dall'opponente, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
1) Accoglie il ricorso e revoca l'ordinanza di ingiunzione opposta;
2) Condanna l'CP_2 al pagamento in favore di Parte_1 delle spese giudiziali che liquida in € 1.863.50 per compensi professionali, oltre iva, cpa e rimborso spese generali, con distrazione.
Messina, 26.6.2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
Dott.ssa Roberta Rando