TRIB
Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/12/2025, n. 4071 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4071 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano IL TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO PRIMA SEZIONE CIVILE
in composizione collegiale, costituita da:
Roberto Pertile presidente relatore
Anna Bellesi giudice
Vincenzo Carnì giudice all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025 pronuncia questa
SENTENZA
nel procedimento per adozione di maggiorenne iscritto al n° 5463 / 2025
VOLONTARIA GIURISDIZIONE, promosso da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CARDILLO LUIGI CARLO
per adottare:
(cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
con intervento del Pubblico Ministero
PREMESSO CHE
Con ricorso ex a. 311 del codice civile, depositato il 6.5.2025, Parte_1
esponeva che:
[...]
• l'adottanda (nata in [...] il [...]) è figlia di Parte_2 Per_1
e di
[...] Persona_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. 5463 / 2025 VG - pag. 1 • la madre dell'adottanda divorziò dal nel 2005 e il giorno 7.10.2006 (quando Pt_2
l'adottanda aveva sette anni) si sposò col ricorrente Parte_1
• da allora l'adottanda fu cresciuta dal ricorrente, che la considera come figlia biologica e colla quale ha un rapporto di reciproco e sincero affetto;
• la madre dell'adottanda è deceduta il 3 agosto 2020 (doc. 5);
• l'adottante non ha discendenti legittimi né legittimati e l'adottanda (che non è coniugata) non è mai stata adottata da altri;
• l'adottanda ricorda di non aver mai avuto contatti diretti col padre Persona_2
(che peraltro neppure ha mai contribuito al suo mantenimento e ha comunque manifestato disinteresse come si ricava anche dalla sua dichiarazione del 2007 sub doc. 8, recante consenso del padre al trasferimento in Italia della figlia e dichiarazione di “non avere pretese” nei confronti di essa), né ha elementi per poterne accertare la residenza (come emerge anche dalla dichiarazione della sorella unilaterale dell'adottanda, doc. 12), sicché non è possibile raccoglierne l'assenso ex a. 297 cc. Concludeva chiedendo di “voler dichiarare l'adozione della Sig.ra da parte del Parte_2
Sig. modificare il cognome dell'adottanda in Parte_3 [...]
In via subordinata di voler modificare il cognome dell'adottanda in Persona_3 [...]
”. Persona_4
All'udienza del 29.10.2025 venivano liberamente interrogati l'adottante e l'adottanda e all'esito il giudice relatore rimetteva la causa alla decisione collegiale.
In esito alla camera di consiglio del giorno 18.5.2025
OSSERVA CHE
Il ricorrente
• (nato a [...] il giorno 15/12/1947 – codice Parte_1 fiscale ) C.F._1 chiede di poter adottare
• (nata in [...] il giorno 15/10/1998 – codice fiscale Parte_2
) C.F._2
I documenti prodotti dimostrano la correttezza:
• della data di nascita dell'adottante;
• della data di nascita dell'adottanda;
• della data di decesso della madre dell'adottanda;
Trib. Milano - sentenza nel proc. 5463 / 2025 VG - pag. 2 • dell'irreperibilità del padre dell'adottanda (doc. 13, email del 18.3.2025 colla quale il della Moldova dichiara di non poter fornire i dati relativi all'attuale residenza di Parte_4
. Persona_2
Le dichiarazioni liberamente rese dagli interessati sono sintetizzabili come segue:
• l'adottante ha dichiarato: << La signora Parte_1 Pt_5
(cioè la madre dell'adottanda ) arrivò in Italia nel 2004 circa e a quel tempo
[...] Parte_2 abitava nell'appartamento sotto al mio, ove faceva la badante per due persone anziane. Nel 2004
era ancora sposata con cioè col padre dell'adottanda (il quale però Per_1 Persona_5
s'era già trasferito in PORTOGALLO e aveva interrotto ogni rapporto con la moglie e la figlia, cessando inoltre di dar loro qualsivoglia contributo economico). Nell'autunno di quello stesso 2004 conobbi perché vivevo da solo e avevo bisogno di un aiuto Per_1 per le pulizie di casa. Fu così che io e iniziammo a frequentarci finché il 7 ottobre 2006 io e Per_1
ci sposammo. Mia moglie è mancata il 3 agosto 2020 per un tumore. Parte_5
… essa era già presente in Italia, nell'appartamento sotto al mio, sin dalla primavera 2004, seppure fosse irregolare in quanto era priva di permesso di soggiorno. Intendo adottare >>
• l'adottanda ha dichiarato: << non ricordo l'ultima volta in cui vidi mio padre Parte_2 biologico erché a quel tempo ero molto piccola. Venni in Italia nel 2007 e da subito andai ad Per_6 abitare a casa del ricorrente. … Ho una sorella unilaterale che si chiama residente in [...], che Per_7 ha un padre diverso morto quando essa era piccola. Adr: mio padre non ha mai contribuito economicamente al mio mantenimento e non so dove si trovi ora. Avevo saputo da mia mamma che egli s'era trasferito in Portogallo. Mi associo alla richiesta di adozione.
Quanto al cognome, vorrei sostituire il mio attuale cognome con quello del ricorrente cioè Pt_2
almeno aggiungere al mio il suo >> Parte_1
Il Comando provinciale dei CARABINIERI, pur richiestone con PEC consegnata il 9.5.2025 a non ha fatto pervenire informazioni ostative all'accoglimento del Email_1 ricorso.
Con nota del 5.12.2025 il Pubblico ministero ha dichiarato di non avere nulla da opporre.
Risultano dunque soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge né si ravvisano impedimenti all'adozione. In particolare, l'adottante ha un'età maggiore di trentacinque anni e la differenza d'età coll'adottanda è maggiore di diciotto anni e si riconoscono sussistere motivi di unità dell'assetto familiare.
La domanda di adozione può essere dunque essere accolta.
Trib. Milano - sentenza nel proc. 5463 / 2025 VG - pag. 3 Conformemente alla volontà espressa in udienza, l'adottanda aggiungerà il cognome dell'adottante dopo il suo.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) dispone farsi luogo all'adozione di
(nata in [...] il giorno 15/10/1998 – codice Parte_2 fiscale ) C.F._2 da parte del ricorrente
(nato a [...] il [...] - Parte_1 codice fiscale ); C.F._1
(2) dispone che l'adottanda posponga al proprio cognome quello dell'adottante Pt_2
Parte_1
(3) dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 codice civile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il presidente estensore Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. 5463 / 2025 VG - pag. 4
in composizione collegiale, costituita da:
Roberto Pertile presidente relatore
Anna Bellesi giudice
Vincenzo Carnì giudice all'esito della camera di consiglio del giorno 18.12.2025 pronuncia questa
SENTENZA
nel procedimento per adozione di maggiorenne iscritto al n° 5463 / 2025
VOLONTARIA GIURISDIZIONE, promosso da:
(cod. fisc. ) Parte_1 C.F._1 col procuratore domiciliatario avv. CARDILLO LUIGI CARLO
per adottare:
(cod. fisc. ) Parte_2 C.F._2
con intervento del Pubblico Ministero
PREMESSO CHE
Con ricorso ex a. 311 del codice civile, depositato il 6.5.2025, Parte_1
esponeva che:
[...]
• l'adottanda (nata in [...] il [...]) è figlia di Parte_2 Per_1
e di
[...] Persona_2
Trib. Milano - sentenza nel proc. 5463 / 2025 VG - pag. 1 • la madre dell'adottanda divorziò dal nel 2005 e il giorno 7.10.2006 (quando Pt_2
l'adottanda aveva sette anni) si sposò col ricorrente Parte_1
• da allora l'adottanda fu cresciuta dal ricorrente, che la considera come figlia biologica e colla quale ha un rapporto di reciproco e sincero affetto;
• la madre dell'adottanda è deceduta il 3 agosto 2020 (doc. 5);
• l'adottante non ha discendenti legittimi né legittimati e l'adottanda (che non è coniugata) non è mai stata adottata da altri;
• l'adottanda ricorda di non aver mai avuto contatti diretti col padre Persona_2
(che peraltro neppure ha mai contribuito al suo mantenimento e ha comunque manifestato disinteresse come si ricava anche dalla sua dichiarazione del 2007 sub doc. 8, recante consenso del padre al trasferimento in Italia della figlia e dichiarazione di “non avere pretese” nei confronti di essa), né ha elementi per poterne accertare la residenza (come emerge anche dalla dichiarazione della sorella unilaterale dell'adottanda, doc. 12), sicché non è possibile raccoglierne l'assenso ex a. 297 cc. Concludeva chiedendo di “voler dichiarare l'adozione della Sig.ra da parte del Parte_2
Sig. modificare il cognome dell'adottanda in Parte_3 [...]
In via subordinata di voler modificare il cognome dell'adottanda in Persona_3 [...]
”. Persona_4
All'udienza del 29.10.2025 venivano liberamente interrogati l'adottante e l'adottanda e all'esito il giudice relatore rimetteva la causa alla decisione collegiale.
In esito alla camera di consiglio del giorno 18.5.2025
OSSERVA CHE
Il ricorrente
• (nato a [...] il giorno 15/12/1947 – codice Parte_1 fiscale ) C.F._1 chiede di poter adottare
• (nata in [...] il giorno 15/10/1998 – codice fiscale Parte_2
) C.F._2
I documenti prodotti dimostrano la correttezza:
• della data di nascita dell'adottante;
• della data di nascita dell'adottanda;
• della data di decesso della madre dell'adottanda;
Trib. Milano - sentenza nel proc. 5463 / 2025 VG - pag. 2 • dell'irreperibilità del padre dell'adottanda (doc. 13, email del 18.3.2025 colla quale il della Moldova dichiara di non poter fornire i dati relativi all'attuale residenza di Parte_4
. Persona_2
Le dichiarazioni liberamente rese dagli interessati sono sintetizzabili come segue:
• l'adottante ha dichiarato: << La signora Parte_1 Pt_5
(cioè la madre dell'adottanda ) arrivò in Italia nel 2004 circa e a quel tempo
[...] Parte_2 abitava nell'appartamento sotto al mio, ove faceva la badante per due persone anziane. Nel 2004
era ancora sposata con cioè col padre dell'adottanda (il quale però Per_1 Persona_5
s'era già trasferito in PORTOGALLO e aveva interrotto ogni rapporto con la moglie e la figlia, cessando inoltre di dar loro qualsivoglia contributo economico). Nell'autunno di quello stesso 2004 conobbi perché vivevo da solo e avevo bisogno di un aiuto Per_1 per le pulizie di casa. Fu così che io e iniziammo a frequentarci finché il 7 ottobre 2006 io e Per_1
ci sposammo. Mia moglie è mancata il 3 agosto 2020 per un tumore. Parte_5
… essa era già presente in Italia, nell'appartamento sotto al mio, sin dalla primavera 2004, seppure fosse irregolare in quanto era priva di permesso di soggiorno. Intendo adottare >>
• l'adottanda ha dichiarato: << non ricordo l'ultima volta in cui vidi mio padre Parte_2 biologico erché a quel tempo ero molto piccola. Venni in Italia nel 2007 e da subito andai ad Per_6 abitare a casa del ricorrente. … Ho una sorella unilaterale che si chiama residente in [...], che Per_7 ha un padre diverso morto quando essa era piccola. Adr: mio padre non ha mai contribuito economicamente al mio mantenimento e non so dove si trovi ora. Avevo saputo da mia mamma che egli s'era trasferito in Portogallo. Mi associo alla richiesta di adozione.
Quanto al cognome, vorrei sostituire il mio attuale cognome con quello del ricorrente cioè Pt_2
almeno aggiungere al mio il suo >> Parte_1
Il Comando provinciale dei CARABINIERI, pur richiestone con PEC consegnata il 9.5.2025 a non ha fatto pervenire informazioni ostative all'accoglimento del Email_1 ricorso.
Con nota del 5.12.2025 il Pubblico ministero ha dichiarato di non avere nulla da opporre.
Risultano dunque soddisfatte tutte le condizioni previste dalla legge né si ravvisano impedimenti all'adozione. In particolare, l'adottante ha un'età maggiore di trentacinque anni e la differenza d'età coll'adottanda è maggiore di diciotto anni e si riconoscono sussistere motivi di unità dell'assetto familiare.
La domanda di adozione può essere dunque essere accolta.
Trib. Milano - sentenza nel proc. 5463 / 2025 VG - pag. 3 Conformemente alla volontà espressa in udienza, l'adottanda aggiungerà il cognome dell'adottante dopo il suo.
PER QUESTI MOTIVI
pronunciando definitivamente nel contraddittorio fra le parti, rigettata ogni contraria domanda ed eccezione, letti gli aa. 281 quater e segg, 282 cpc, così decide:
(1) dispone farsi luogo all'adozione di
(nata in [...] il giorno 15/10/1998 – codice Parte_2 fiscale ) C.F._2 da parte del ricorrente
(nato a [...] il [...] - Parte_1 codice fiscale ); C.F._1
(2) dispone che l'adottanda posponga al proprio cognome quello dell'adottante Pt_2
Parte_1
(3) dispone che la Cancelleria provveda alle formalità di trascrizione e comunicazione della presente sentenza ai sensi dell'art. 314 codice civile.
Così deciso nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 dal tribunale di Milano.
Il presidente estensore Roberto PERTILE
Trib. Milano - sentenza nel proc. 5463 / 2025 VG - pag. 4