CA
Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 25/07/2025, n. 240 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 240 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. Reg.Gen. n. 253/2023
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
scaduti i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; vista l'ordinanza dell'Istruttore di riserva della decisione al Collegio datata 22.05.2025; letti gli atti di causa e sentito il Consigliere relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 253/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 27/2023 del Tribunale
civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 6.02.2023 all'esito del giudizio n.1061/2015 R.G. avente ad oggetto: “opposizione al decreto ingiuntivo n. 190/15”, vertente tra
, P,iva , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Isernia, v. E. Ponzio n. 46, presso lo studio dell'avv.to
Salvatore Rosario Mariani che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
e ente in liquidazione, P.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Venafro, C.so Campano n. 67,
presso lo studio dell'avv.to Sandro de Paola che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello e decreto del Commissario liquidatore n. 23/2023.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, con ordinanza del 22.05.2025 il Consigliere
istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
FATTO
Con citazione del'8.10.2015 a comparire dinanzi al Tribunale di Isernia, il Parte_1
proponeva opposizione al D.D. n. 190/2015, emesso dal Tribunale di Isernia in data 21.97.2025
e notificato il 25.08.2015, a mezzo del quale veniva ingiuntiyo all'odierno appellante il pagamento, in favore della dell'importo di € 48.321,00 oltre Controparte_1
accessori.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva: a) la mancata notifica del ricorso per D.I.; b) Pt_1
l'inesistenza di qualsivoglia debito, ovvero la sussistenza di un debito inferiore a quello ingiunto.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata Controparte_1
opposizione, con integrale conferma del D.I. opposto.
Alla luce della natura prettamente documentale della causa, il giudice di prime cure riteneva superfluo il raccoglimento della prova orale e, all'esito del giudizio, con sentenza dell'1.02.2023
rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Motivava il Tribunale. quanto alla sollevata eccezione di mancata notifica del d.i. nei termini di legge, che il provvedimento monitorio risultava regolarmente notificato nei suddetti termini e che, a fronte della prova del credito fornita dalla parte opposta, non risultava provato dall'opponente alcun fatto estintivo o modificativo del suddetto credito. Avverso detta sentenza ha proposto, con atto di appello datato 27.06.2023, gravame il
[...]
, genericamente lamentandosi dell'ingiustizia della sentenza e della mancata Parte_1
ammissione della prova orale, richiesta in occasione delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Con comparsa del 12.10.2023, si è costituita in giudizio la eccependo in rito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
Com'è noto, con la riforma introdotta dalla D.L. n. 83/2021, convertito con modificazioni, nella
Legge n. 134/2912, il Legislatore ha imposto all'appellante l'obbligo di indicare esattamente le parti della decisione di cui si chiede la riforma, nonché la modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, sì da consentire al giudice di' appello un'opera alquanto simile ad un intervento di ritaglio, con conseguente innesto delle parti modificate nel testo della sentenza di I grado.
Sotto un profilo di stretto diritto, si osserva che, per soddisfare il requisito della specificità e,
quindi, dell'ammissibilità dell'appello, è necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata siano contrapposte quelle dell'appellante, in modo chiaro e preciso, tali da poter incrinare il fondamento logico della motivazione addotte dal primo giudice (Cass. Civ. Sez. I 27.09.2016
n. 18932) e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata (Cass. Civ. Sez. III Ord. 25.05.2017 n. 13151).
In altri termini, l'atto di appello deve contenere una intrinseca logicità ed il necessario collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze, in termini di revisione, che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata (Corte App. Napoli Sez. III 18.01.2017).
Infatti, in tema di specificazione dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., tale onere assolve a due funzioni: la prima è quella di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum; la seconda è quella di consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata.
Quindi al fine di soddisfare tale onere, l'atto di appello deve articolare ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, e il rinvio generico alle difese svolte in primo grado non è sufficiente.
Nel caso di specie, l'appellante, che non ha neppure assolto all'onere dell'indicazione delle parti della sentenza che ha inteso impugnare, attraverso la pedissequa trasposizione, nell'atto devolutivo, di parte del testo della sentenza, ha per di più omesso del tutto di specificare le
“modifiche” che essa intende richiedere in merito alla ricostruzione del fatto come operata dal
Tribunale, nonché le compiute ragioni di diritto che sorreggono le censure mosse e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, così come prescritto dall'art. 342 co. 1^ nn.
1-2 c.p.c.
Infatti, analizzando i motivi esposti dall'appellante, si rileva che la censura si risolve in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore si concretizzerebbe nell'aver genericamente e scorrettamente valutato le prove acquisite in primo grado;
le argomentazioni addotte, piuttosto che esporre compiutamente le ragioni del gravame da contrapporre in maniera critica alle motivazioni esposte in sentenza, di guisa da inficiarne il suo fondamento logico – giuridico (ex pluribis, Cass. 19.02.2009, n. 4068, Cass. 31.05.2006, n. 12984), rivelano una mera manifestazione di dissenso rispetto alla statuizioni rese dal primo giudice, e sono perciò inidonee ad evidenziarne le effettive lacune, incongruenze e/o illogicità della motivazione posta a base della decisione impugnata (Cass. 14.03.2006, n. 5445).
Sul punto, il Collegio ritiene di condividere il costante orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “nel giudizio di appello – che non è un novum iudicio-
la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso
specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico
delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della
controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva
deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non
sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al quale fine non è sufficiente che l'atto di appello
consente di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur
quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si
fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la
motivazione della sentenza impugnata” (Cass 16,01.2020, n. 795, Cass. 27.9.2016, n.18932, v.
pure sez, III n. 16262/2012 e Cass. sez. III n. 8548/2012).
Ed ancora;
”L'onere della specificazione dei motivi di appello – ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – ha
la duplice funzione di delimitar l'ambito della cognizione del giudice di appello e di conoscere il
puntuale e ragionato esame delle cretiche mosse alla sentenza impugnata, ed è assolto solo se
l'appello contiene articolate ragioni di doglianza su ponti specifici della sentenza di primo grado.
L'art. 342 c.p.c., in particolare, richiede che siano sviluppate adeguate motivazioni critiche in
ordine alla sentenza gravata con la indicazione – per ciascuna delle ragioni esposte nella stessa
a sostegno della decisione sul punto oggetto della doglianza dell'appellante – delle contrarie
ragioni di fatto e di diritto giustificative della censura. La specificità dei motivi esige – anche
quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza . che alle argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il
fondamento logico – giuridico delle prime, alla parte volitiva dell'appello dovendosi sempre
accompagnare una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice” (Cass 25.02.2014, n. 4437).
Significativa sul punto è anche Cass. 18.04.2012, n. 6069, secondo cui: “L'appellante non può
esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell'affermazione che
esse devono essere accolte in quanto meritevoli di accoglimento rispetto all'operata liquidazione, ma ha l'onere di indicare specificamente gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza
in modo da contrapporre con sufficiente grado di specificità le proprie ragioni di censura alle
ragioni poste dal giudice a base delle sue valutazioni”.
Sul punto sono intervenute anche la Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 27199 del
16.11.2017, le quali hanno sentenziato: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato
dal decreto legge 22.06.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7.08.2012, n. 134,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio
prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme
sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado”.
Anche la giurisprudenza dell'intestata Corte di Appello, è concorde nel ritenere che “il requisito
della specificità dei motivi d'appello ai fini della validità della impugnazione. prescritto dall'art.
342 c.p.c. - anche nella formulazione applicabile nella specie, anteriore alla L. n. 134 del 2012
– comporta che l'appello debba contenere < i motivi specifici dell'impugnazione>>; tanto sta
ad indicare che l'atto di appello non può limitarsi ad individuare le>
concretamente impugnate, ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la
validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione, prospettando le
modifiche in concreto richieste alla ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal primo giudice,
in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle
dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime” (Corte App.
Campobasso, 13.10.2015, n. 220). L'Appello del non soddisfa tali requisiti e, per tali ragioni, va dichiarato Parte_1 Pt_1
inammissibile.
Circa la mancata ammissione delle prove orali richieste dall'appellato, il genericamente, Pt_1
si lamenta della mancata ammissione in primo grado delle prove orali richieste nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
V'è al riguardo da evidenziare che la difesa del in primo grado, non ha riproposto la Pt_1
suddetta istanza istruttoria all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, tenutasi in data 17.06.2022, e neppure nella propria comparsa conclusionale, prestando così acquiescenza al provvedimento del G.I. (mai messo in discussione pure con istanza ex art. 1777 c.p.c.) che non aveva ammesso la prova orale.
Sul punto la giurisprudenza intende, di regola, tacitamente abbandonata l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (Cass.
15.12.2006, n. 25895) e se reiterata in appello essa è inammissibile.
In ordine alla lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c., l'appellante sostiene che il Tribunale
avrebbe violato la cennata disposizione codicistica, senza punto specificare o argomentare circa la domanda eventualmente pretermessa dal giudice di primo grado ovvero sull'ultra petita
erroneamente pronunciato in sentenza. Non è dato comprendere neppure quale eccezione sollevata dall'opponente sia stata non esaminata dal giudice a quo.
La citazione dell'art. 112 c.p.c. contenuta nell'atto di gravame appare essere non pertinente e, in ogni caso, comunque non affatto “specificata”, richiamandosi in questa sede le argomentazioni anzi svolte in ordine alla violazione dell'art. 342 c.p.c. in cui l'appellante è incorso.
Similmente a quanto sopra evidenziato, appare del tutto “aspecifica” la doglianza circa l'asserita violazione dell'art. 116 cpc da parte del Tribunale;
l'appellante non deduce affatto quali prove sarebbero state erroneamente valutate dal giudice di primo grado e quali, invece, se correttamente valutate, avrebbero avuto un'incidenza causale nel determinare e modificare gli esiti del giudizio. Quanto all'art. 115 c.p.c., il pare argomentare (sul punto vi è solo un fugace cenno) in Pt_1
ordine alla presunta mancata contestazione della difesa della alla Controparte_1
documentazione prodotta dall'opponente, ma la circostanza risulta fallace, atteso che in primo luogo, la difesa della ha sempre e tempestivamente contestato quanto Controparte_1
prodotto dall'opponente e, in secondo luogo, quanto da esso prodotto risulta essere del tutto inidoneo a costituire “prova” di un fatto estintivo o modificativo del credito azionato in monitorio.
In materia di onere della prova la giurisprudenza di legittimità è del seguente avviso: ”il creditore
che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento del contratto o la sua risoluzione, è tenuto a
fornire la prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, potendosi limitare ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione
dell'adempimento”.
Nel caso, la prova della fonte negoziale o legale del diritto della è stata fornita Controparte_1
con i documenti allegati in monitorio (il credito della Comunità deriva da conguagli per quote associative consortili), ed in particolare con la produzione dello Statuto della Comunità, nonchè
con le Delibere e tutti gli altri documenti prodotti, dovendosi così di poter ritenere che l'opposta/appellata abbia assolto ai propri oneri probatori previsti dall'art. 2697 c.c.. Non così
l'opponente, attuale appellante che non ha affatto provato eventuali fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa creditoria.
Comunque, per maggiore completezza espositiva del merito della vicenda, occorre evidenziare che la è risultata creditrice dell'importo di € 48.321,00, somme Controparte_1
dovute a titolo di conguaglio per contributi non versati dal ed afferenti il Parte_1
pagamento della quota associativa prevista dall'art. 28, lett. b9, dello Statuto della Comunità, di cui il fa parte, nonché per somme dovute a titolo di rimborso per lo Parte_1
svolgimento, da parte dell'appellata dei servizi svolti in forma associata per conto e CP_1
dell'interesse dei Comuni consorziati, quale raccolta e smaltimento dei R.S.U.,
[...]
e rifiuti ingombranti, gestione, deputazione, controllo acque potabili, svolti dall'anno CP_2 2003 all'anno 2014. Per dette attività l'Ente debitore versava medio tempore degli acconti, nulla disponendo in merito al saldo dovuto. La situazione contabile (con i relativi rapporti dare/avere,
periodi di riferimento e importi versati in acconto) risulta molto dettagliatamente rappresentata nella nota raccomandata della Comunità datata 24.02.2014 (prot. 132/LP) e dagli allegati alla medesima (doc. 2 fascicolo monitorio), nonché dalla nota raccomandata della Comunità datata
9.09.2014 (prot. 583/LP) (doc. 3 fascicolo monitorio).
Per tali ragioni l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 253/2023 R.G. sull'appello proposto dal con citazione del 27.06.2023 nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza n. 27/2023 del Controparte_1
Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 6.02.2023 all'esito del giudizio n.1061/2015 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita,
così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
rimborso, in favore dell'avv.to Sandro de Paola, procuratore costituito dell'appellata, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 9.974,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto che l' appello è integralmente dichiarato inammissibile ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1-quater D.P.R.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.06.2025 Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico
Cron.n. Rep.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr.ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere
scaduti i termini assegnati ai sensi dell'art. 352 c.p.c.; vista l'ordinanza dell'Istruttore di riserva della decisione al Collegio datata 22.05.2025; letti gli atti di causa e sentito il Consigliere relatore,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile n. 253/2023 R.G. di appello avverso la sentenza n. 27/2023 del Tribunale
civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 6.02.2023 all'esito del giudizio n.1061/2015 R.G. avente ad oggetto: “opposizione al decreto ingiuntivo n. 190/15”, vertente tra
, P,iva , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Isernia, v. E. Ponzio n. 46, presso lo studio dell'avv.to
Salvatore Rosario Mariani che lo rappresenta e difende come da procura in calce all'atto di appello.
APPELLANTE
e ente in liquidazione, P.iva in persona del Controparte_1 P.IVA_2
Commissario liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata in Venafro, C.so Campano n. 67,
presso lo studio dell'avv.to Sandro de Paola che la rappresenta e difende come da procura in calce alla comparsa di costituzione in appello e decreto del Commissario liquidatore n. 23/2023.
-APPELLATA-
CONCLUSIONI: come da note depositate in via telematica contenenti le conclusioni dei difensori delle parti, che qui si richiamano integralmente.
Sulla base delle conclusioni così rassegnate, con ordinanza del 22.05.2025 il Consigliere
istruttore ha riservato la decisione al Collegio.
FATTO
Con citazione del'8.10.2015 a comparire dinanzi al Tribunale di Isernia, il Parte_1
proponeva opposizione al D.D. n. 190/2015, emesso dal Tribunale di Isernia in data 21.97.2025
e notificato il 25.08.2015, a mezzo del quale veniva ingiuntiyo all'odierno appellante il pagamento, in favore della dell'importo di € 48.321,00 oltre Controparte_1
accessori.
A sostegno dell'opposizione, il deduceva: a) la mancata notifica del ricorso per D.I.; b) Pt_1
l'inesistenza di qualsivoglia debito, ovvero la sussistenza di un debito inferiore a quello ingiunto.
Si costituiva in giudizio l'opposta la quale chiedeva il rigetto della spiegata Controparte_1
opposizione, con integrale conferma del D.I. opposto.
Alla luce della natura prettamente documentale della causa, il giudice di prime cure riteneva superfluo il raccoglimento della prova orale e, all'esito del giudizio, con sentenza dell'1.02.2023
rigettava l'opposizione e condannava l'opponente al pagamento delle spese di lite.
Motivava il Tribunale. quanto alla sollevata eccezione di mancata notifica del d.i. nei termini di legge, che il provvedimento monitorio risultava regolarmente notificato nei suddetti termini e che, a fronte della prova del credito fornita dalla parte opposta, non risultava provato dall'opponente alcun fatto estintivo o modificativo del suddetto credito. Avverso detta sentenza ha proposto, con atto di appello datato 27.06.2023, gravame il
[...]
, genericamente lamentandosi dell'ingiustizia della sentenza e della mancata Parte_1
ammissione della prova orale, richiesta in occasione delle memorie ex art. 183 c.p.c.
Con comparsa del 12.10.2023, si è costituita in giudizio la eccependo in rito Controparte_1
l'inammissibilità dell'appello ex art. 342 c.p.c. e chiedendone il rigetto nel merito, con conferma della sentenza impugnata, vinte le spese con distrazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Merita accoglimento la preliminare eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. sollevata dalla parte appellata.
Com'è noto, con la riforma introdotta dalla D.L. n. 83/2021, convertito con modificazioni, nella
Legge n. 134/2912, il Legislatore ha imposto all'appellante l'obbligo di indicare esattamente le parti della decisione di cui si chiede la riforma, nonché la modifiche richieste alla ricostruzione del fatto operata dal giudice di primo grado, sì da consentire al giudice di' appello un'opera alquanto simile ad un intervento di ritaglio, con conseguente innesto delle parti modificate nel testo della sentenza di I grado.
Sotto un profilo di stretto diritto, si osserva che, per soddisfare il requisito della specificità e,
quindi, dell'ammissibilità dell'appello, è necessario che alle argomentazioni svolte nella sentenza gravata siano contrapposte quelle dell'appellante, in modo chiaro e preciso, tali da poter incrinare il fondamento logico della motivazione addotte dal primo giudice (Cass. Civ. Sez. I 27.09.2016
n. 18932) e rivelare, al contempo, la idoneità a determinare le modifiche richieste alla decisione gravata (Cass. Civ. Sez. III Ord. 25.05.2017 n. 13151).
In altri termini, l'atto di appello deve contenere una intrinseca logicità ed il necessario collegamento tra i motivi che lo sorreggono e le conseguenze, in termini di revisione, che si vogliono far discendere rispetto alla decisione gravata (Corte App. Napoli Sez. III 18.01.2017).
Infatti, in tema di specificazione dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c., tale onere assolve a due funzioni: la prima è quella di delimitare l'ambito di esame concesso al giudice di secondo grado, in conformità al principio tantum devolutum quantum appellatum; la seconda è quella di consentire la puntuale e ragionata valutazione delle critiche mosse alla decisione impugnata.
Quindi al fine di soddisfare tale onere, l'atto di appello deve articolare ragioni di doglianza su punti specifici della sentenza di primo grado, e il rinvio generico alle difese svolte in primo grado non è sufficiente.
Nel caso di specie, l'appellante, che non ha neppure assolto all'onere dell'indicazione delle parti della sentenza che ha inteso impugnare, attraverso la pedissequa trasposizione, nell'atto devolutivo, di parte del testo della sentenza, ha per di più omesso del tutto di specificare le
“modifiche” che essa intende richiedere in merito alla ricostruzione del fatto come operata dal
Tribunale, nonché le compiute ragioni di diritto che sorreggono le censure mosse e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata, così come prescritto dall'art. 342 co. 1^ nn.
1-2 c.p.c.
Infatti, analizzando i motivi esposti dall'appellante, si rileva che la censura si risolve in una generica e apodittica critica alla sentenza, il cui errore si concretizzerebbe nell'aver genericamente e scorrettamente valutato le prove acquisite in primo grado;
le argomentazioni addotte, piuttosto che esporre compiutamente le ragioni del gravame da contrapporre in maniera critica alle motivazioni esposte in sentenza, di guisa da inficiarne il suo fondamento logico – giuridico (ex pluribis, Cass. 19.02.2009, n. 4068, Cass. 31.05.2006, n. 12984), rivelano una mera manifestazione di dissenso rispetto alla statuizioni rese dal primo giudice, e sono perciò inidonee ad evidenziarne le effettive lacune, incongruenze e/o illogicità della motivazione posta a base della decisione impugnata (Cass. 14.03.2006, n. 5445).
Sul punto, il Collegio ritiene di condividere il costante orientamento giurisprudenziale della
Suprema Corte di Cassazione, secondo cui “nel giudizio di appello – che non è un novum iudicio-
la cognizione del giudice resta circoscritta alle questioni dedotte dall'appellante attraverso
specifici motivi e tale specificità esige che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata
vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico
delle prime, non essendo le statuizioni di una sentenza separabili dalle argomentazioni che le sorreggono. Ne consegue che, nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della
controversia in sede di gravame consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva
deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non
sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti
e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al quale fine non è sufficiente che l'atto di appello
consente di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur
quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si
fonda il gravame siano esposte con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la
motivazione della sentenza impugnata” (Cass 16,01.2020, n. 795, Cass. 27.9.2016, n.18932, v.
pure sez, III n. 16262/2012 e Cass. sez. III n. 8548/2012).
Ed ancora;
”L'onere della specificazione dei motivi di appello – ai sensi dell'art. 342 c.p.c. – ha
la duplice funzione di delimitar l'ambito della cognizione del giudice di appello e di conoscere il
puntuale e ragionato esame delle cretiche mosse alla sentenza impugnata, ed è assolto solo se
l'appello contiene articolate ragioni di doglianza su ponti specifici della sentenza di primo grado.
L'art. 342 c.p.c., in particolare, richiede che siano sviluppate adeguate motivazioni critiche in
ordine alla sentenza gravata con la indicazione – per ciascuna delle ragioni esposte nella stessa
a sostegno della decisione sul punto oggetto della doglianza dell'appellante – delle contrarie
ragioni di fatto e di diritto giustificative della censura. La specificità dei motivi esige – anche
quando la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza . che alle argomentazioni
svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle dell'appellante, volte a incrinare il
fondamento logico – giuridico delle prime, alla parte volitiva dell'appello dovendosi sempre
accompagnare una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo
giudice” (Cass 25.02.2014, n. 4437).
Significativa sul punto è anche Cass. 18.04.2012, n. 6069, secondo cui: “L'appellante non può
esaurire la sua ragione di doglianza nella reiterazione delle sue richieste e nell'affermazione che
esse devono essere accolte in quanto meritevoli di accoglimento rispetto all'operata liquidazione, ma ha l'onere di indicare specificamente gli errori di fatto e di diritto attribuibili alla sentenza
in modo da contrapporre con sufficiente grado di specificità le proprie ragioni di censura alle
ragioni poste dal giudice a base delle sue valutazioni”.
Sul punto sono intervenute anche la Sezioni Unite della Cassazione, con sentenza n. 27199 del
16.11.2017, le quali hanno sentenziato: “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato
dal decreto legge 22.06.2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7.08.2012, n. 134,
vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle
questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze,
affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti contrasti le ragioni addotte
dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio
prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle
impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme
sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da
contrapporre a quella di primo grado”.
Anche la giurisprudenza dell'intestata Corte di Appello, è concorde nel ritenere che “il requisito
della specificità dei motivi d'appello ai fini della validità della impugnazione. prescritto dall'art.
342 c.p.c. - anche nella formulazione applicabile nella specie, anteriore alla L. n. 134 del 2012
– comporta che l'appello debba contenere < i motivi specifici dell'impugnazione>>; tanto sta
ad indicare che l'atto di appello non può limitarsi ad individuare le
concretamente impugnate, ma deve contenere anche le argomentazioni dirette a confutare la
validità delle ragioni poste dal primo giudice a fondamento della decisione, prospettando le
modifiche in concreto richieste alla ricostruzione in fatto ed in diritto operata dal primo giudice,
in modo che alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata vengano contrapposte quelle
dell'appellante, volte ad incrinare il fondamento logico – giuridico delle prime” (Corte App.
Campobasso, 13.10.2015, n. 220). L'Appello del non soddisfa tali requisiti e, per tali ragioni, va dichiarato Parte_1 Pt_1
inammissibile.
Circa la mancata ammissione delle prove orali richieste dall'appellato, il genericamente, Pt_1
si lamenta della mancata ammissione in primo grado delle prove orali richieste nelle memorie ex art. 183 c.p.c.
V'è al riguardo da evidenziare che la difesa del in primo grado, non ha riproposto la Pt_1
suddetta istanza istruttoria all'udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado, tenutasi in data 17.06.2022, e neppure nella propria comparsa conclusionale, prestando così acquiescenza al provvedimento del G.I. (mai messo in discussione pure con istanza ex art. 1777 c.p.c.) che non aveva ammesso la prova orale.
Sul punto la giurisprudenza intende, di regola, tacitamente abbandonata l'istanza istruttoria non accolta nel corso del giudizio e non riproposta in sede di precisazione delle conclusioni (Cass.
15.12.2006, n. 25895) e se reiterata in appello essa è inammissibile.
In ordine alla lamentata violazione dell'art. 112 c.p.c., l'appellante sostiene che il Tribunale
avrebbe violato la cennata disposizione codicistica, senza punto specificare o argomentare circa la domanda eventualmente pretermessa dal giudice di primo grado ovvero sull'ultra petita
erroneamente pronunciato in sentenza. Non è dato comprendere neppure quale eccezione sollevata dall'opponente sia stata non esaminata dal giudice a quo.
La citazione dell'art. 112 c.p.c. contenuta nell'atto di gravame appare essere non pertinente e, in ogni caso, comunque non affatto “specificata”, richiamandosi in questa sede le argomentazioni anzi svolte in ordine alla violazione dell'art. 342 c.p.c. in cui l'appellante è incorso.
Similmente a quanto sopra evidenziato, appare del tutto “aspecifica” la doglianza circa l'asserita violazione dell'art. 116 cpc da parte del Tribunale;
l'appellante non deduce affatto quali prove sarebbero state erroneamente valutate dal giudice di primo grado e quali, invece, se correttamente valutate, avrebbero avuto un'incidenza causale nel determinare e modificare gli esiti del giudizio. Quanto all'art. 115 c.p.c., il pare argomentare (sul punto vi è solo un fugace cenno) in Pt_1
ordine alla presunta mancata contestazione della difesa della alla Controparte_1
documentazione prodotta dall'opponente, ma la circostanza risulta fallace, atteso che in primo luogo, la difesa della ha sempre e tempestivamente contestato quanto Controparte_1
prodotto dall'opponente e, in secondo luogo, quanto da esso prodotto risulta essere del tutto inidoneo a costituire “prova” di un fatto estintivo o modificativo del credito azionato in monitorio.
In materia di onere della prova la giurisprudenza di legittimità è del seguente avviso: ”il creditore
che agisca in giudizio per ottenere l'adempimento del contratto o la sua risoluzione, è tenuto a
fornire la prova della fonte legale o negoziale del suo diritto, potendosi limitare ad allegare
l'inadempimento della controparte, su cui incombe l'onere della dimostrazione
dell'adempimento”.
Nel caso, la prova della fonte negoziale o legale del diritto della è stata fornita Controparte_1
con i documenti allegati in monitorio (il credito della Comunità deriva da conguagli per quote associative consortili), ed in particolare con la produzione dello Statuto della Comunità, nonchè
con le Delibere e tutti gli altri documenti prodotti, dovendosi così di poter ritenere che l'opposta/appellata abbia assolto ai propri oneri probatori previsti dall'art. 2697 c.c.. Non così
l'opponente, attuale appellante che non ha affatto provato eventuali fatti estintivi o modificativi dell'altrui pretesa creditoria.
Comunque, per maggiore completezza espositiva del merito della vicenda, occorre evidenziare che la è risultata creditrice dell'importo di € 48.321,00, somme Controparte_1
dovute a titolo di conguaglio per contributi non versati dal ed afferenti il Parte_1
pagamento della quota associativa prevista dall'art. 28, lett. b9, dello Statuto della Comunità, di cui il fa parte, nonché per somme dovute a titolo di rimborso per lo Parte_1
svolgimento, da parte dell'appellata dei servizi svolti in forma associata per conto e CP_1
dell'interesse dei Comuni consorziati, quale raccolta e smaltimento dei R.S.U.,
[...]
e rifiuti ingombranti, gestione, deputazione, controllo acque potabili, svolti dall'anno CP_2 2003 all'anno 2014. Per dette attività l'Ente debitore versava medio tempore degli acconti, nulla disponendo in merito al saldo dovuto. La situazione contabile (con i relativi rapporti dare/avere,
periodi di riferimento e importi versati in acconto) risulta molto dettagliatamente rappresentata nella nota raccomandata della Comunità datata 24.02.2014 (prot. 132/LP) e dagli allegati alla medesima (doc. 2 fascicolo monitorio), nonché dalla nota raccomandata della Comunità datata
9.09.2014 (prot. 583/LP) (doc. 3 fascicolo monitorio).
Per tali ragioni l'appello va dichiarato inammissibile.
Le spese processuali del grado seguono la soccombenza, e si liquidano, come in dispositivo,
alla stregua dei criteri stabiliti dal D.M. n. 147/2022, parametri tra minimi e medi per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore pari al decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso - collegio civile - definitivamente pronunciando nel giudizio n. 253/2023 R.G. sull'appello proposto dal con citazione del 27.06.2023 nei Parte_1
confronti della avverso la sentenza n. 27/2023 del Controparte_1
Tribunale civile di Isernia in composizione monocratica pubblicata il 6.02.2023 all'esito del giudizio n.1061/2015 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita,
così provvede:
1) dichiara inammissibile l'appello;
2) condanna il , in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, al Parte_1
rimborso, in favore dell'avv.to Sandro de Paola, procuratore costituito dell'appellata, dichiaratosi antistatario, delle spese processuali del grado, liquidandole in € 9.974,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario spese generali di difesa nella misura del 15% dei compensi, Iva e Cpa, come per legge;
3) dà atto che l' appello è integralmente dichiarato inammissibile ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.1-quater D.P.R.115/2002.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 26.06.2025 Il Consigliere est. – dr.ssa Rita Carosella
IL PRESIDENTE
Dr. ssa Maria Grazia d'Errico