Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 30/05/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 259/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Prato
Sezione Civile il collegio nella seguente composizione:
dott. Michele Sirgiovanni Presidente
dott. Costanza Comunale Giudice dott. Giulia Simoni Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 259/2025 r.g. tra le parti:
c.f. rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Tomas Dalmonte, PEC Email_1
RICORRENTE
c.f. rappresentata e difesa dall'avv. CP_1 C.F._2
Massimiliano Tesi, PEC vvocati.prato.it; Email_2
CONVENUTA
con l'intervento del Pubblico Ministero
OGGETTO: Altri istituti di diritto di famiglia (es.: mantenimento figli naturali e legittimi)
CONCLUSIONI
Parti private: precisate congiuntamente all'udienza del 14/05/2025
- affidamento condiviso dei figli, con collocazione prevalente presso la madre;
- assegnazione della casa familiare alla madre;
pagina 1 di 6
- spese straordinarie per i figli al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto dal
Protocollo del Tribunale di Prato;
- assegno unico erogato dall'INPS per intero alla madre;
- frequentazione padre/figli fino al 6/01/2026: a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica alle ore 21:30; ogni martedì dall'uscita della scuola alle ore 21:30; nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con la madre, anche il giovedì dall'uscita della scuola alle ore 21:30;
- frequentazione padre/figli dal 7/01/2026: a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica alle ore 21:30; nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con il padre anche il martedì dall'uscita della scuola alle ore 21:30; nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con la madre, anche dal martedì all'uscita della scuola fino al mercoledì alle ore 21:30;
- ciascun genitore si occuperà degli impegni dei figli nei giorni di propria spettanza;
- quanto alle vacanze estive, il padre comunicherà alla madre il periodo di due settimane anche non consecutive che trascorrerà con i figli entro il 30 aprile;
- quanto alle vacanze pasquali, i figli trascorreranno la Pasqua con un genitore e il
Lunedì dell'Angelo con l'altro, con alternanza annuale;
nel 2026 i figli trascorreranno la
Pasqua con la madre;
- quanto alle vacanze natalizie, i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre alle 21:30 con un genitore e dal 30 dicembre ore 21:30 fino alla fine delle vacanze con
l'altro genitore, con alternanza annuale;
nel 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre;
- spese processuali compensate.
Pubblico Ministero: «Visto» del 14/05/2025.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 7/02/2025 nei confronti della ex convivente CP_1 [...] ha chiesto a questo Tribunale di disporre l'affidamento condiviso dei figli Parte_1 Per_1
nato a [...] il [...], e , nato a [...] il [...], con residenza presso la madre, Per_2 assegnazione a quest'ultima della casa familiare, frequentazione del padre (nei week end alternati, dal venerdì all'uscita di scuola ore 16.30 circa, oppure presso la residenza materna nei periodi di chiusura della scuola, ininterrottamente sino al lunedì mattina, con pagina 2 di 6 accompagnamento a scuola, oppure alle ore 8:30 circa presso la residenza materna;
durante la settimana, dal martedì pomeriggio all'uscita di scuola, oppure ore 16:30 circa presso la residenza materna, ininterrottamente sino al mercoledì ore 21:30; oltre che nelle vacane estive, natalizie e pasquali), un contributo per il mantenimento dei figli a carico del padre di €
200,00 per ciascuno, oltre rivalutazione Istat, ripartizione paritaria delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo di questo Ufficio.
Si è costituita in giudizio associandosi alle domande sull'affidamento e sulla CP_1
collocazione prevalente dei figli, ma chiedendo di regolare diversamente le visite del padre
(nei week-end alternati dal sabato mattina fino alla domenica sera alle ore 21:30; ogni martedì dall'uscita da scuola sino alle ore 21:30; nelle settimane in cui non frequenterà i figli nel weekend, anche nella giornata del mercoledì dalle 16:30 alle 21:30; tutto ciò solo all'esito del buon esito di un percorso di supporto alla genitorialità di entrambi i genitori, in assenza del quale ovvero prima della conclusione dello stesso saranno esclusi i pernottamenti;
con ulteriore disciplina dei periodi di vacanza dei figli) e di prevedere a carico del ricorrente un assegno per il mantenimento dei figli pari a € 400,00 per ciascuno, con ripartizione al 50% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo di questo Tribunale.
All'udienza di comparizione dinanzi al giudice delegato, le parti hanno raggiunto l'accordo trascritto in epigrafe, in conformità del quale hanno precisato le conclusioni, chiedendo che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
***
L'accordo delle parti sulla regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale sui figli minori e sul loro mantenimento può essere recepito dal Tribunale in quanto conforme al superiore interesse di e di . Per_1 Per_2
Dagli scritti difensivi delle parti e dalle dichiarazioni rese in udienza, non sono emerse ragioni ostative al regime di affidamento condiviso, ritenuto preferibile dal legislatore per il raggiungimento della finalità prevista dal primo comma dell'art. 337-ter c.c., ossia quella di garantire e rendere effettivo il diritto dei bambini di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
Ugualmente, la collocazione prevalente presso la madre, con cui e hanno Per_1 Per_2
continuato ad abitare in via prevalente dopo la cessazione della convivenza dei genitori, appare idonea ad assicurare loro stabilità e tranquillità.
pagina 3 di 6 L'assegnazione della casa familiare, peraltro di proprietà esclusiva della convenuta, è in linea con quanto previsto dall'art. 337-sexies c.c., al fine di assicurare ai figli di abitare in via prevalente nell'ambiente a cui sono abituati, che costituisce il centro principale dei loro interessi.
I tempi di frequentazione del padre consentiranno ai minori di coltivare e rafforzare il rapporto con lui e con il ramo parentale dello stesso, oltre che di garantire un'opportuna gradualità con specifico riguardo ai pernottamenti durante la settimana, quando sono più intensi gli impegni scolastici e sportivi dei bambini.
Il contributo al mantenimento dei figli a carico del padre appare conforme ai parametri previsti dal quarto comma dell'art. 337-ter c.c. e quindi adeguato ai bisogni morali e materiali dei minori, tenuto conto della loro età, dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, del conseguente impegno profuso rispettivamente dalla madre e dal padre nell'accudimento dei figli e nel sostentamento economico diretto, delle condizioni reddituali e patrimoniali delle parti, del fatto che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall'INPS, di importo pari a circa € 300,00 mensili, verrà percepito per intero dalla madre.
Le spese di lite, come richiesto dalle parti, in considerazione della composizione bonaria della controversia, sono compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede in conformità dell'accordo delle parti:
1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e Persona_3 Persona_4
a entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre CP_1
2) dispone l'assegnazione della casa familiare a CP_1
3) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i figli: Parte_1
a) fino al 6/01/2026 a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica alle ore 21:30; ogni martedì dall'uscita della scuola alle ore 21:30; nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con la madre, anche il giovedì dall'uscita della scuola alle ore 21:30;
b) dal 7/01/2026 a settimane alterne dal venerdì dall'uscita della scuola alla domenica alle ore 21:30; nella settimana in cui i figli trascorreranno il week end con il padre anche il martedì dall'uscita della scuola alle ore 21:30; nella settimana in cui i figli pagina 4 di 6 trascorreranno il week end con la madre, anche dal martedì all'uscita della scuola fino al mercoledì alle ore 21:30;
4) dispone che ciascun genitore si occuperà degli impegni dei figli nei giorni di propria spettanza;
5) quanto alle vacanze estive, dispone che comunicherà a Parte_1 [...]
il periodo di due settimane anche non consecutive che trascorrerà con i figli CP_1
entro il 30 aprile;
6) quanto alle vacanze pasquali, dispone che i figli trascorreranno la Pasqua con un genitore e il Lunedì dell'Angelo con l'altro, con alternanza annuale;
nel 2026 i figli trascorreranno la Pasqua con la madre;
7) quanto alle vacanze natalizie, dispone che i figli trascorreranno il periodo dal 23 al 30 dicembre alle 21:30 con un genitore e dal 30 dicembre ore 21:30 fino alla fine delle vacanze con l'altro genitore, con alternanza annuale;
nel 2025 i figli trascorreranno il primo periodo con il padre;
8) dispone che entro il giorno 5 (cinque) di ogni mese, corrisponda a Parte_1
come contributo al mantenimento dei figli e , l'importo di CP_1 Per_1 Per_2
€ 300,00 per ciascun figlio (totale € 600,00 mensili), annualmente e automaticamente rivalutabile in base agli indici Istat, con decorrenza da febbraio 2025;
9) dispone che le spese straordinarie per i figli siano ripartite al 50% tra i genitori, secondo quanto previsto dal Protocollo d'Intesa del Tribunale di Prato;
a tale riguardo, tenuto conto di questo Protocollo, si precisa che:
i) sono da ritenersi ricomprese nell'assegno mensile di mantenimento ordinario le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione (comprese le utenze), materiale scolastico di cancelleria, mensa, medicinali da banco (comprensivi anche di antibiotici, antipiretici e comunque di medicinali necessari alla cura di patologie ordinarie e/o stagionali), spese di trasporto urbano (tessera autobus e metro), carburante, ricarica cellulare, parrucchiere;
ii) rientrano nelle spese straordinarie subordinate al consenso di entrambi i genitori: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative (ove fuori sede), di università pubbliche e private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio o scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, pre-scuola, doposcuola e servizio di baby sitting;
corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di pagina 5 di 6 informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto); conseguimento della patente presso autoscuola private, trattamenti estetici, spese per la cura di animali domestici (se prima della separazione non erano sostenute), uscite didattiche organizzate dalla scuola in ambito giornaliero;
attività sportiva comprensiva dell'attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
organizzazione di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli;
iii) rientrano tra le spese straordinarie per le quali non è richiesta la previa concertazione: iscrizioni e rette scuole pubbliche, libri scolastici e corredo di inizio anno scolastico, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato;
spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, spese per la cura di animali domestici (già presenti prima della separazione); iv) il genitore che ha anticipato la spesa di natura straordinaria (concordata o meno) avrà diritto di essere rimborsato, per la quota ad esso spettante, previa esibizione della relativa documentazione giustificativa;
10) dispone che l'assegno unico e universale per i figli erogato dall'INPS sia percepito per intero da CP_1
11) dichiara le spese processuali compensate.
Ai sensi dell'art. 52, commi 2 e 3, d.lvo n. n. 196/2003, dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati.
Così deciso a Prato nella camera di consiglio del 28/05/2025 su relazione della dott. Giulia
Simoni.
Il giudice rel. ed est. Il Presidente dott. Giulia Simoni dott. Michele Sirgiovanni
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