Articolo 1 della Legge 5 agosto 1950, n. 742
Articolo 2
Versione
6 ottobre 1950
Art. 1.
E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, per l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1950 al 30 giugno 1951, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge.
Entrata in vigore il 6 ottobre 1950