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Sentenza 4 dicembre 2024
Sentenza 4 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 04/12/2024, n. 2352 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2352 |
| Data del deposito : | 4 dicembre 2024 |
Testo completo
3102/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott. ssa Elais Mellace Giudice
Dott. ssa Fortunata Esposito Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3102 /2024
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GARERI ANDREA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FUNARO Controparte_1 CodiceFiscale_2
PIETRO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, genitore con l'istante di un figlio minorenne, adiva il Tribunale di Catanzaro, perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente che chiedeva pronunciarsi la separazione ed adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
All'udienza del 6.11.2024, davanti al giudice istruttore, le parti davano atto della sottoscrizione di un accordo e disposto il mutamento del rito, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale esprimendo parere favorevole in merito all'accordo raggiunto dai coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato che:
“2) I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto e la casa coniugale rimarrà assegnata al IG. CP_1
3) Il figlio rimarrà affidato ai coniugi in maniera congiunta, con collocazione presso la Per_1
madre ovvero presso la di lei abitazione in PA (CZ), alla via Trieste n. 16;
- Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso alla madre di almeno 24 ore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, ovvero ludici e/o ricreativi o per motivi di salute, prelevandolo personalmente dalla casa della madre ed ivi riconducendolo nella fascia oraria dalle 17,00 alle 20,00.
- Il figlio altresì, trascorrerà un sabato e domenica, a week end alternati, con il padre dalle Per_1
ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, salvo impegni scolastici ed extra scolastici del minore, ludici e/o ricreativi o per motivi di salute, con onere del padre di prelevarlo personalmente dalla casa della madre e ivi ricondurlo, negli orari prestabiliti;
- Relativamente alle festività (natale, capodanno, pasqua e pasquetta) il figlio le trascorrerà con l'uno o l'altro genitore alternativamente (un anno per ognuno e per festività alternate). In caso di disaccordi, per il primo anno il minore trascorrerà il 24.12 (vigilia) con la madre ed il 25.12 (natale) con il padre, il 31.12 (vigilia) con la madre e il 1.01 (capodanno) con il padre, pasqua con la madre e pasquetta con il padre. Dalle festività successive si procederà in modalità opposta a quella dell'anno precedente;
anche i ponti infra annuali verranno trascorsi alternativamente ed in egual misura tra i genitori.
- Relativamente alle feste estive, il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, previo accordo tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno. In detto periodo la madre potrà vederlo e tenerlo con sé due volte a settimana, senza limite di orario e/o tutte le volte che il minore lo richiederà;
- le parti concordano che entrambi potranno portare i figli (anche all'estero) per viaggi di piacere, previa comunicazione ed accordi, circa il periodo, con l'altra parte, accordando sin da ora autorizzazione espressa al rilascio del passaporto. Unica limitazione validamente opponibile potrà essere solo quella afferente agli impegni scolastici o di salute dei minori;
- il figlio minore potrà e dovrà conservare IGnificativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. Il IG. allo stato e fino a giugno 2025, corrisponderà per il mantenimento del figlio la CP_1
somma mensile di euro 116,00 ovvero la somma equivalente a quanto da egli percepito a titolo di quota parte dell'assegno unico, provvedendo a versare detta somma, entro e non oltre giorno 5 di ogni mese, direttamente in mano della IG.ra , nella modalità da esso preferita ovvero in Pt_1
contanti o con bonifico su carta ricaricabile. Viceversa, a far data da Luglio 2025 il IG. CP_1
corrisponderà per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 100,00 in aggiunta alla somma di euro 116 provvedendo a versarla entro e non oltre giorno 5 di ogni mese direttamente in mano della IG.ra , nella modalità da esso preferita ovvero in contanti o con bonifico su carta Pt_1
ricaricabile. L'assegno, altresì, anche in funzione della svalutazione monetaria ed aumento dei prezzi al consumo, subirà l'aumento annuale Istat come per legge.
- Per quanto viceversa concerne i benefici fiscali in funzione dei figli gli stessi saranno usufruibili al
50% tra i coniugi;
analogamente l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i coniugi;
- Ogni spesa straordinaria ed urgente (a solo titolo esemplificativo spese per libri scolastici, retta scolastica, spese mediche, le spese per le utenze domestiche, le spese per la colf ecc) sarà sostenuta al 50% tra i coniugi con obbligo di restituzione al coniuge eventualmente anticipatario entro e non oltre 10 giorni da quando è stata affrontata la spesa, pena, in mancanza, la facoltà di agire esecutivamente. Sul punto sarà comunque, pienamente operante tra le parti il protocollo d'intesa in essere presso il tribunale di Catanzaro per la regolamentazione delle Modalità di mantenimento dei figlio, prot. n. 1766 del 16.05.2019 a cui espressamente si rimanda.
- Le eventuali spese straordinarie e di rilevante entità (a solo titolo esemplificativo spese per viaggi di istruzione, acquisto di mezzi di trasporto – motorini o autoveicoli ecc) saranno concordate preventivamente tra i genitori e, una volta accettate, suddivise al 50% tra i coniugi con obbligo di restituzione al coniuge eventualmente anticipatario entro e non oltre 10 giorni da quando è stata affrontata la spesa, pena, in mancanza la facoltà di agire esecutivamente. Sul punto sarà, comunque, pienamente operante tra le parti il protocollo d'intesa in essere presso il Tribunale di Catanzaro per la Regolamentazione delle Modalità di mantenimento del figlio, prot. n. 1766 del 16.05.2019 a cui espressamente si rimanda.
Entrambi i genitori provvederanno reciprocamente ed in egual misura alla cura ed educazione del figlio.
7) Il IG. continuerà a pagare la rata di prestito, pari ad euro 260,00, mensile acceso presso CP_1
la BCC Banca Centro Calabria di PA Marina, a nome di , ma utilizzato per la Parte_1
riparazione della casa coniugale intestata al e sita in PA Marina (CZ) al Viale Gramsci CP_1
n. 33 e nulla potrà pretendere dalla IG.ra per tale versamento avendo la stessa già pagato Pt_1
personalmente, le rate a far data da giugno 2019 a dicembre 2022 per un totale di euro 10.500,00 su un totale da restituire di euro 18.000,00 e sull'importo accordato dal predetto Istituto di credito di euro 15.000,00 ciò fino all'estinzione del mutuo la cui scadenza è fissata a giugno 2025;
8) Il IG. altresì, restituirà alla IG.ra la somma di euro 10.500,00, somma CP_1 Parte_1
pagata dalla IG.ra a far data da giugno 2019 a dicembre 2022 per il prestito acceso presso Pt_1
la BCC Banca Centro Calabria di PA Marina, ed utilizzato per la riparazione della casa coniugale di cui al punto sub 7). La restituzione della predetta somma dovrà avvenire, a far data da
Luglio 2025 e fino ad estinzione, mediante versamenti di euro 50,00 mensile, in contanti, ovvero con titolo bancario circolare non trasferibile o bonifico bancario intestato alla IG.ra . Parte_1
9) I mobili e suppellettili componenti l'immobile coniugale sono stati già divisi tra i coniugi, con reciproca soddisfazione;
10) I coniugi separandi chiedono, pertanto, che l'Ecc.mo Tribunale adito, preso atto di tale loro volontà, voglia omologare la presente separazione, adottando ogni conseguente provvedimento, ritenuto utile e necessario ovvero connesso e preordinato alla richiamata pronuncia”.
Ebbene il Collegio ritiene che possano recepirsi in sentenza tali patti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori. Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.6, parte 2, S.A, Uff. 3, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conIGlio del 13/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott. ssa Francesca Garofalo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Catanzaro
1 SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott. ssa Elais Mellace Giudice
Dott. ssa Fortunata Esposito Giudice est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3102 /2024
TRA
( ), rappresentata e difesa dall'avv. GARERI ANDREA, Parte_1 C.F._1
presso il cui studio risulta elettivamente domiciliata;
E
( ), rappresentato e difeso dall'avv. FUNARO Controparte_1 CodiceFiscale_2
PIETRO, presso il cui studio risulta elettivamente domiciliato;
-RICORRENTE -
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
-INTERVENTORE EX LEGE-
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente in epigrafe generalizzata, premesso di essere sposata con il resistente, genitore con l'istante di un figlio minorenne, adiva il Tribunale di Catanzaro, perché fosse pronunciata la separazione personale dei coniugi e fossero adottati gli ulteriori provvedimenti accessori.
Si costituiva il resistente che chiedeva pronunciarsi la separazione ed adottarsi gli ulteriori provvedimenti.
All'udienza del 6.11.2024, davanti al giudice istruttore, le parti davano atto della sottoscrizione di un accordo e disposto il mutamento del rito, sulle conclusioni in epigrafe trascritte, la causa era rimessa al collegio senza i termini ex art. 190 c.p.c
Il Pubblico Ministero ha chiesto dichiararsi la separazione personale esprimendo parere favorevole in merito all'accordo raggiunto dai coniugi.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la gravità delle accuse che i coniugi si sono reciprocamente scambiate, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi hanno concordato che:
“2) I coniugi vivranno separatamente, portandosi reciproco rispetto e la casa coniugale rimarrà assegnata al IG. CP_1
3) Il figlio rimarrà affidato ai coniugi in maniera congiunta, con collocazione presso la Per_1
madre ovvero presso la di lei abitazione in PA (CZ), alla via Trieste n. 16;
- Il padre avrà la facoltà di vedere e tenere con sé il figlio ogni qualvolta lo vorrà, previo avviso alla madre di almeno 24 ore, compatibilmente con gli impegni scolastici ed extra scolastici del minore, ovvero ludici e/o ricreativi o per motivi di salute, prelevandolo personalmente dalla casa della madre ed ivi riconducendolo nella fascia oraria dalle 17,00 alle 20,00.
- Il figlio altresì, trascorrerà un sabato e domenica, a week end alternati, con il padre dalle Per_1
ore 14,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, salvo impegni scolastici ed extra scolastici del minore, ludici e/o ricreativi o per motivi di salute, con onere del padre di prelevarlo personalmente dalla casa della madre e ivi ricondurlo, negli orari prestabiliti;
- Relativamente alle festività (natale, capodanno, pasqua e pasquetta) il figlio le trascorrerà con l'uno o l'altro genitore alternativamente (un anno per ognuno e per festività alternate). In caso di disaccordi, per il primo anno il minore trascorrerà il 24.12 (vigilia) con la madre ed il 25.12 (natale) con il padre, il 31.12 (vigilia) con la madre e il 1.01 (capodanno) con il padre, pasqua con la madre e pasquetta con il padre. Dalle festività successive si procederà in modalità opposta a quella dell'anno precedente;
anche i ponti infra annuali verranno trascorsi alternativamente ed in egual misura tra i genitori.
- Relativamente alle feste estive, il figlio trascorrerà con il padre 15 giorni consecutivi a luglio e 15 giorni consecutivi ad agosto, previo accordo tra i coniugi entro il mese di giugno di ogni anno. In detto periodo la madre potrà vederlo e tenerlo con sé due volte a settimana, senza limite di orario e/o tutte le volte che il minore lo richiederà;
- le parti concordano che entrambi potranno portare i figli (anche all'estero) per viaggi di piacere, previa comunicazione ed accordi, circa il periodo, con l'altra parte, accordando sin da ora autorizzazione espressa al rilascio del passaporto. Unica limitazione validamente opponibile potrà essere solo quella afferente agli impegni scolastici o di salute dei minori;
- il figlio minore potrà e dovrà conservare IGnificativi rapporti con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale;
4. Il IG. allo stato e fino a giugno 2025, corrisponderà per il mantenimento del figlio la CP_1
somma mensile di euro 116,00 ovvero la somma equivalente a quanto da egli percepito a titolo di quota parte dell'assegno unico, provvedendo a versare detta somma, entro e non oltre giorno 5 di ogni mese, direttamente in mano della IG.ra , nella modalità da esso preferita ovvero in Pt_1
contanti o con bonifico su carta ricaricabile. Viceversa, a far data da Luglio 2025 il IG. CP_1
corrisponderà per il mantenimento del figlio la somma mensile di euro 100,00 in aggiunta alla somma di euro 116 provvedendo a versarla entro e non oltre giorno 5 di ogni mese direttamente in mano della IG.ra , nella modalità da esso preferita ovvero in contanti o con bonifico su carta Pt_1
ricaricabile. L'assegno, altresì, anche in funzione della svalutazione monetaria ed aumento dei prezzi al consumo, subirà l'aumento annuale Istat come per legge.
- Per quanto viceversa concerne i benefici fiscali in funzione dei figli gli stessi saranno usufruibili al
50% tra i coniugi;
analogamente l'assegno unico verrà percepito al 50% tra i coniugi;
- Ogni spesa straordinaria ed urgente (a solo titolo esemplificativo spese per libri scolastici, retta scolastica, spese mediche, le spese per le utenze domestiche, le spese per la colf ecc) sarà sostenuta al 50% tra i coniugi con obbligo di restituzione al coniuge eventualmente anticipatario entro e non oltre 10 giorni da quando è stata affrontata la spesa, pena, in mancanza, la facoltà di agire esecutivamente. Sul punto sarà comunque, pienamente operante tra le parti il protocollo d'intesa in essere presso il tribunale di Catanzaro per la regolamentazione delle Modalità di mantenimento dei figlio, prot. n. 1766 del 16.05.2019 a cui espressamente si rimanda.
- Le eventuali spese straordinarie e di rilevante entità (a solo titolo esemplificativo spese per viaggi di istruzione, acquisto di mezzi di trasporto – motorini o autoveicoli ecc) saranno concordate preventivamente tra i genitori e, una volta accettate, suddivise al 50% tra i coniugi con obbligo di restituzione al coniuge eventualmente anticipatario entro e non oltre 10 giorni da quando è stata affrontata la spesa, pena, in mancanza la facoltà di agire esecutivamente. Sul punto sarà, comunque, pienamente operante tra le parti il protocollo d'intesa in essere presso il Tribunale di Catanzaro per la Regolamentazione delle Modalità di mantenimento del figlio, prot. n. 1766 del 16.05.2019 a cui espressamente si rimanda.
Entrambi i genitori provvederanno reciprocamente ed in egual misura alla cura ed educazione del figlio.
7) Il IG. continuerà a pagare la rata di prestito, pari ad euro 260,00, mensile acceso presso CP_1
la BCC Banca Centro Calabria di PA Marina, a nome di , ma utilizzato per la Parte_1
riparazione della casa coniugale intestata al e sita in PA Marina (CZ) al Viale Gramsci CP_1
n. 33 e nulla potrà pretendere dalla IG.ra per tale versamento avendo la stessa già pagato Pt_1
personalmente, le rate a far data da giugno 2019 a dicembre 2022 per un totale di euro 10.500,00 su un totale da restituire di euro 18.000,00 e sull'importo accordato dal predetto Istituto di credito di euro 15.000,00 ciò fino all'estinzione del mutuo la cui scadenza è fissata a giugno 2025;
8) Il IG. altresì, restituirà alla IG.ra la somma di euro 10.500,00, somma CP_1 Parte_1
pagata dalla IG.ra a far data da giugno 2019 a dicembre 2022 per il prestito acceso presso Pt_1
la BCC Banca Centro Calabria di PA Marina, ed utilizzato per la riparazione della casa coniugale di cui al punto sub 7). La restituzione della predetta somma dovrà avvenire, a far data da
Luglio 2025 e fino ad estinzione, mediante versamenti di euro 50,00 mensile, in contanti, ovvero con titolo bancario circolare non trasferibile o bonifico bancario intestato alla IG.ra . Parte_1
9) I mobili e suppellettili componenti l'immobile coniugale sono stati già divisi tra i coniugi, con reciproca soddisfazione;
10) I coniugi separandi chiedono, pertanto, che l'Ecc.mo Tribunale adito, preso atto di tale loro volontà, voglia omologare la presente separazione, adottando ogni conseguente provvedimento, ritenuto utile e necessario ovvero connesso e preordinato alla richiamata pronuncia”.
Ebbene il Collegio ritiene che possano recepirsi in sentenza tali patti perché non contrari a norme imperative e conformi agli interessi dei minori. Avuto riguardo alla natura della controversia, all'esito della stessa ed all'accordo delle parti, ricorrono giusti motivi per compensare interamente tra le stesse le spese di giudizio.
P. Q. M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
• Pronuncia- alle condizioni concordate da intendersi in questa sede trascritte - la separazione personale dei coniugi;
• Ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di PA (CZ) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett.
d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n.6, parte 2, S.A, Uff. 3, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2016);
• Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del giudizio.
Così deciso in Catanzaro, nella camera di conIGlio del 13/11/2024.
Il giudice estensore Il Presidente
Dott.ssa Fortunata Esposito Dott. ssa Francesca Garofalo