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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 29/10/2025, n. 262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 262 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
DE IL AS PRESIDENTE Rel.
Paolo Viarengo CONSIGLIERE
AR AZ SI CONSIGLIERA ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 332/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso dagli avv.ti Ciro e Stefano Palumbo per procura allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
, c.f. Controparte_1
, in persona del Ministro pro tempore, P.IVA_1
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura dello Stato di
Genova
APPELLATO
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa
CONCLUSIONI Per l'appellante: come da note di trattazione scritta del
14.10.2025
Per l'appellato: come da note di trattazione scritta del
13.10.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato il 9.6.2023, ha Parte_1
chiamato in giudizio il davanti al Controparte_1
Tribunale di Genova esponendo di avere presentato domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto 3^ fascia
ATA della provincia di Genova, triennio 2018/2021, per il profilo professionale di collaboratore scolastico indicando il servizio paritario prestato presso l'Istituto San Remigio di
Nocera Inferiore dal 1.9.2013 al 31.8.2014; di essere stato individuato quale destinatario di contratti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici del triennio 2018/2021 e, maturati i 24 mesi di servizio, di essere stato assunto dal
1°.
9.2022 con contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo Quinto-Nervi di Genova;
di avere ricevuto nota del 7.3.2023 con cui l gli comunicava CP_2
l'avvio del procedimento disciplinare per la falsità della dichiarazione dei servizi paritari svolti presso l'Istituto San
Remigio di Nocera Inferiore;
di essere stato escluso, con decreto dell dell'8.5.2023, dalla graduatoria permanente ATA;
CP_2
che con decreto in pari data l'Istituto Comprensivo Quinto-Nervi di Genova gli aveva applicato la sanzione del licenziamento senza preavviso. Lamentando l'illegittimità, sotto vari profili,
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della procedura e dei provvedimenti emessi dal , ha CP_1
chiesto l'annullamento del licenziamento e la condanna del a reintegrarlo nel posto di lavoro e a pagargli le CP_1
retribuzioni maturate dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegra.
Costituendosi in giudizio il ha Controparte_1
contestato il fondamento della domanda, chiedendone il rigetto.
Con sentenza n. 533/2024, pubblicata il 14.6.2024, il Tribunale ha respinto il ricorso.
Propone appello il sig. resiste il . Pt_1 CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 21.10.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con le note di trattazione scritta depositate il 13.10.2025 il ha eccepito l'inammissibilità della domanda proposta CP_1
con il ricorso introduttivo, rilevando che il sig. ha Pt_1
impugnato il solo provvedimento del Dirigente scolastico dell'8.5.2023, di risoluzione del contratto a seguito della disposta esclusione dalle graduatorie da parte dell per carenza di CP_2
titoli, e che non ha impugnato il provvedimento conclusivo del procedimento disciplinare, di licenziamento senza preavviso intimatogli il 21.6.2023 (doc. 5 fasc. primo grado ), il CP_1
quale ha comportato la definitiva cessazione del rapporto di lavoro e l'irrilevanza degli eventuali vizi dei precedenti provvedimenti.
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L'eccezione non è tardiva, perché la carenza dell'interesse ad agire, richiesto dall'art. 100 c.p.c., è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto, poiché costituisce un requisito per la trattazione nel merito della domanda (giurisprudenza costante: v., tra le altre, Cass. 19268/2016, Cass. 15084/2006, Cass.
3330/2002).
Il provvedimento di licenziamento è stato prodotto dal CP_1
con la comparsa di costituzione di primo grado e, nel relativo frontespizio, è presente l'annotazione della relativa spedizione, con il numero di raccomandata, avvenuta in data 26.6.2023.
A seguito della tempestiva produzione del documento,
l'appellante non ha formulato alcuna contestazione in merito al mancato ricevimento di tale atto né nella prima difesa successiva alla produzione, né nelle numerose udienze del giudizio di primo grado, né nel corso del giudizio di appello, e può pertanto ritenersi operante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. (cfr. Cass. 31845/2022, Cass. 18748/2024).
Solo nelle note scritte conclusive del 14.10.2025, l'appellante ha sostenuto che il provvedimento del 21.6.2023 non costituirebbe un secondo licenziamento ma una mera conferma della sanzione disciplinare: non è così, perché il licenziamento disciplinare del
21.6.2023 costituisce la conclusione del procedimento disciplinare iniziato con la contestazione di addebito del 6.3.2025
e non è mai stato impugnato dall'appellante, che ha depositato il ricorso introduttivo del giudizio l'8.6.2023, cioè in data anteriore
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a quella del recesso.
La mancata impugnazione del licenziamento, neppure effettuata nel termine dei sessanta giorni successivi alla produzione in giudizio del licenziamento, evento che ha determinato in ogni caso la conoscenza dell'atto da parte del ricorrente, ha determinato la cessazione definitiva del rapporto di lavoro. Il consolidarsi degli effetti risolutivi rende del tutto priva di utilità la decisione sulla eccepita illegittimità dei precedenti provvedimenti di depennamento dalla graduatoria e conseguente risoluzione amministrativa del contratto, alla quale non potrebbe comunque fare seguito l'invocato ripristino del rapporto di lavoro.
Deve pertanto dichiararsi l'inammissibilità della domanda proposta con il ricorso introduttivo;
le spese del presente grado seguono la soccombenza, liquidate come in dispositivo.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c., pronunciando sull'appello, dichiara l'inammissibilità della domanda proposta con il ricorso introduttivo;
condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese del presente grado, liquidate in euro 3.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e Cpa.
Così deciso nella camera di consiglio del 21.10.2025
IL PRESIDENTE est.
DE IL AS
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