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Sentenza 26 maggio 2025
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 26/05/2025, n. 798 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 798 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
Testo completo
N. v.g. 7139/2025
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice
nella causa iscritta al n. v.g. 7139/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ), con l'avv. LUISA FRANCUCCI Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. SIMONA ARIASSI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1 “ AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE: Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre, con la quale abitualmente convivrà in Castenedolo (BS) Via della Resistenza n. 30; in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della medesima, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa e nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155
c.c. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti la figlia. I genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la potestà separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, (con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana) tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dalla figlia minore.
FREQUENTAZIONI CON LA FIGLIA MINORE: Il Sig. potrà vedere e/o tenere Pt_1
con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico, e con le modalità che i genitori potranno anche concordare direttamente, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici della minore nonchè degli impegni lavorativi dei genitori e comunque:
a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, allorquando avrà cura di andare a prenderla presso l'abitazione materna, sino alla domenica sera quando la riporterà alla casa materna entro le 21.00 e/o comunque nel rispetto degli impegni della minore (scuola, sport, catechismo, ecc.); durante la settimana: nella settimana in cui è previsto il week end, il martedì dalle ore
17.00 fino al mattino seguente, avendone cura di riaccompagnarla presso la casa materna entro le 7.30; nella settimana in cui non è previsto il week end, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 fino al mattino seguente, avendone cura di riaccompagnarla presso la casa materna entro le 7.30; durante il periodo estivo (da intendersi per tale dal termine dell'anno scolastico in corso sino all'inizio del nuovo anno scolastico) entrambi i genitori avranno diritto di tenere con sé per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare ogni anno;
i genitori CP_1
concorderanno anche in quale periodo faranno ricorso ai centri estivi, grest o similari;
in ordine a tutti i ponti scolastici ed i compleanni, rispetterà l'alternanza annuale Per_1
con i genitori.
2 in ordine alle festività Natalizie le settimane verranno così suddivise tra i genitori: dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 31/12/12 (pernotto escluso) e dal
31/12 sino al termine delle vacanze scolastiche natalizie;
nello specifico la settimana di
Natale la figlia minore la trascorrerà presso la mamma mentre i genitori potranno concordare modalità diverse riguardo all'ultimo giorno;
in ordine alle vacanze Pasquali i genitori concorderanno di anno in anno come suddividerle.
Le parti concordemente decidono che durante l'anno, previa comunicazione all'altro di almeno dieci giorni, possono portare in vacanza, sempre nel rispetto degli Per_1
impegni scolastici della figlia e previo consenso dell'altro genitore.
I genitori, fin da ora, prestano il consenso a tenere con sé la propria figlia in deroga alla predetta regolamentazione in caso di impedimento per ragioni di salute o di lavoro dell'altro genitore, purché preventivamente comunicata.
Per i vari trasferimenti della minore di cui sopra le parti si accordano per provvedervi nella misura del 50% ciascuno.
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE: A titolo di concorso per il mantenimento della figlia il Sig. verserà la somma di euro 250,00= Per_1 Pt_1
(duecentocinquanta)entro il giorno 16 di ogni mese, sul c/c - IBAN: intestato a Parte_2
[...], e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base
[...] agli indici di rivalutazione accertati dall'ISTAT. CP_ Le parti di comune accordo pattuiscono che l'assegno unico erogato dall' sia interamente percepito dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali per spese Parte_2 sostenute per e nell'interesse della figlia minore resteranno in favore del Sig. al Pt_1
100%.
Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, come di seguito individuate:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Nazionale Sanitario ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal curante ad eccezione di quelli da banco (farmaci da banco sono da intendersi anche antibiotici e/o antipiretici e quelli in generale per la cura di patologie ordinarie/ stagionali).
3 b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo specificando che, comunque, salvo diversi accordi, la spesa a carico del padre che non potrà superiore ad
Euro 200,00 complessivi annuali.
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze senza i genitori;
spese per i ricevimenti, cerimonie e festeggiamenti dei figli.
Tutte le spese di cui sopra verranno rimborsate al genitore che sosterrà la spesa previa presentazione all'altro genitore della relativa documentazione giustificativa dell'esborso e dovranno essere previamente concordate qualora siano di importo superiore ad euro
100,00.
Si specifica che le spese di babysitter, anche in caso di impegni di lavoro dei genitori o malattia della figlia o del genitore, resteranno interamente a carico del genitore che ne faccia richiesta.
La mensa scolastica non è da considerarsi spesa straordinaria ed è compresa nell'assegno di mantenimento.
ESPATRIO MINORE: Le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio. Le parti si danno reciprocamente atto sin da ora che, previa valutazione della tipologia di viaggio ed opportunità dello stesso, rilasceranno il consenso ai viaggi all'estero che la figlia minore farà con l'altro genitore.
9.Le parti danno atto che le condizioni di cui sopra divengo operative già dalla sottoscrizione del presente atto.
10.Spese di giudizio compensate.”
4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 2.04.2025, e , Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori di nata il [...], chiedevano la Per_1
regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 22/05/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BRESCIA
SEZIONE III CIVILE
riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
GUSTAVO NANNI Presidente relatore
CLAUDIA GHERI Giudice
ANDREA MARCHESI Giudice
nella causa iscritta al n. v.g. 7139/2025 promossa congiuntamente da:
c.f. ), con l'avv. LUISA FRANCUCCI Parte_1 C.F._1
e c.f. ), con l'avv. SIMONA ARIASSI Parte_2 C.F._2
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Oggetto: regolamentazione congiunta dei rapporti concernenti figli nati fuori dal matrimonio.
Conclusioni: i ricorrenti si riportano alle condizioni di seguito trascritte, da intendersi parte integrante della presente sentenza.
1 “ AFFIDAMENTO DELLA FIGLIA MINORE: Disporre l'affidamento congiunto della figlia minore ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente e residenza Per_1
anagrafica presso la madre, con la quale abitualmente convivrà in Castenedolo (BS) Via della Resistenza n. 30; in ragione dell'affido condiviso sopra previsto, entrambi i genitori continueranno ad esercitare la potestà genitoriale ed assumeranno di comune accordo tutte le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'educazione, all'istruzione e alla salute della medesima, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni della stessa e nel rispetto di quanto previsto dal novellato art. 155
c.c. Sarà onere dei genitori tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni riguardanti la figlia. I genitori, nei rispettivi periodi di convivenza, eserciteranno la potestà separatamente per questioni di ordinaria amministrazione, (con ciò intendendosi quelle attinenti alla vita quotidiana) tenendo conto anche delle esigenze direttamente manifestate agli stessi dalla figlia minore.
FREQUENTAZIONI CON LA FIGLIA MINORE: Il Sig. potrà vedere e/o tenere Pt_1
con sé la figlia ogni qualvolta lo desideri, previo preavviso telefonico, e con le modalità che i genitori potranno anche concordare direttamente, tenendo conto delle esigenze e degli impegni scolastici della minore nonchè degli impegni lavorativi dei genitori e comunque:
a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio, allorquando avrà cura di andare a prenderla presso l'abitazione materna, sino alla domenica sera quando la riporterà alla casa materna entro le 21.00 e/o comunque nel rispetto degli impegni della minore (scuola, sport, catechismo, ecc.); durante la settimana: nella settimana in cui è previsto il week end, il martedì dalle ore
17.00 fino al mattino seguente, avendone cura di riaccompagnarla presso la casa materna entro le 7.30; nella settimana in cui non è previsto il week end, il martedì e il giovedì dalle ore 17.00 fino al mattino seguente, avendone cura di riaccompagnarla presso la casa materna entro le 7.30; durante il periodo estivo (da intendersi per tale dal termine dell'anno scolastico in corso sino all'inizio del nuovo anno scolastico) entrambi i genitori avranno diritto di tenere con sé per 15 giorni anche non consecutivi, da concordare ogni anno;
i genitori CP_1
concorderanno anche in quale periodo faranno ricorso ai centri estivi, grest o similari;
in ordine a tutti i ponti scolastici ed i compleanni, rispetterà l'alternanza annuale Per_1
con i genitori.
2 in ordine alle festività Natalizie le settimane verranno così suddivise tra i genitori: dall'inizio delle vacanze scolastiche natalizie sino al 31/12/12 (pernotto escluso) e dal
31/12 sino al termine delle vacanze scolastiche natalizie;
nello specifico la settimana di
Natale la figlia minore la trascorrerà presso la mamma mentre i genitori potranno concordare modalità diverse riguardo all'ultimo giorno;
in ordine alle vacanze Pasquali i genitori concorderanno di anno in anno come suddividerle.
Le parti concordemente decidono che durante l'anno, previa comunicazione all'altro di almeno dieci giorni, possono portare in vacanza, sempre nel rispetto degli Per_1
impegni scolastici della figlia e previo consenso dell'altro genitore.
I genitori, fin da ora, prestano il consenso a tenere con sé la propria figlia in deroga alla predetta regolamentazione in caso di impedimento per ragioni di salute o di lavoro dell'altro genitore, purché preventivamente comunicata.
Per i vari trasferimenti della minore di cui sopra le parti si accordano per provvedervi nella misura del 50% ciascuno.
MANTENIMENTO DELLA FIGLIA MINORE: A titolo di concorso per il mantenimento della figlia il Sig. verserà la somma di euro 250,00= Per_1 Pt_1
(duecentocinquanta)entro il giorno 16 di ogni mese, sul c/c - IBAN: intestato a Parte_2
[...], e sarà soggetta ad adeguamento annuale in base
[...] agli indici di rivalutazione accertati dall'ISTAT. CP_ Le parti di comune accordo pattuiscono che l'assegno unico erogato dall' sia interamente percepito dalla sig.ra mentre le detrazioni fiscali per spese Parte_2 sostenute per e nell'interesse della figlia minore resteranno in favore del Sig. al Pt_1
100%.
Entrambi i genitori provvederanno nella misura del 50% alle spese straordinarie che si renderanno necessarie per la figlia, come di seguito individuate:
Spese per la salute a) spese mediche che non richiedono il preventivo accordo: visite specialistiche prescritte dal medico curante;
cure dentistiche presso strutture pubbliche;
trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Nazionale Sanitario ma prescritte dal medico curante e comunque oggetto sperimentazione scientifica;
tickets sanitari;
farmaci prescritti dal curante ad eccezione di quelli da banco (farmaci da banco sono da intendersi anche antibiotici e/o antipiretici e quelli in generale per la cura di patologie ordinarie/ stagionali).
3 b) spese mediche che richiedono il preventivo accordo: cure dentistiche ortodontiche e oculistiche;
cure termali e fisioterapiche;
trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio
Sanitario Nazionale.
Spese per l'istruzione a) spese scolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie imposte da Istituti pubblici;
libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
gite scolastiche senza pernottamento;
trasporto pubblico;
b) spese scolastiche che richiedono il preventivo accordo: tasse scolastiche ed universitarie richieste da istituti privati;
corsi di specializzazione;
gite scolastiche con pernottamento;
corsi di recupero e lezioni private;
alloggio presso la sede universitaria;
c) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo: tempo prolungato, prescuola e dopo scuola;
centro ricreativo estivo e gruppo estivo specificando che, comunque, salvo diversi accordi, la spesa a carico del padre che non potrà superiore ad
Euro 200,00 complessivi annuali.
Spese per il divertimento a) spese che richiedono il preventivo accordo: attività sportive ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
corsi di lingua straniera;
viaggi e vacanze senza i genitori;
spese per i ricevimenti, cerimonie e festeggiamenti dei figli.
Tutte le spese di cui sopra verranno rimborsate al genitore che sosterrà la spesa previa presentazione all'altro genitore della relativa documentazione giustificativa dell'esborso e dovranno essere previamente concordate qualora siano di importo superiore ad euro
100,00.
Si specifica che le spese di babysitter, anche in caso di impegni di lavoro dei genitori o malattia della figlia o del genitore, resteranno interamente a carico del genitore che ne faccia richiesta.
La mensa scolastica non è da considerarsi spesa straordinaria ed è compresa nell'assegno di mantenimento.
ESPATRIO MINORE: Le parti esprimono il proprio consenso al rilascio del passaporto e di ogni documento valido per l'espatrio. Le parti si danno reciprocamente atto sin da ora che, previa valutazione della tipologia di viaggio ed opportunità dello stesso, rilasceranno il consenso ai viaggi all'estero che la figlia minore farà con l'altro genitore.
9.Le parti danno atto che le condizioni di cui sopra divengo operative già dalla sottoscrizione del presente atto.
10.Spese di giudizio compensate.”
4
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso congiunto depositato il 2.04.2025, e , Parte_1 Parte_2
premesso di essere genitori di nata il [...], chiedevano la Per_1
regolamentazione dei rapporti personali ed economici inerenti alla prole in seguito alla cessazione della convivenza more uxorio, formulando le conclusioni in epigrafe.
Il Tribunale prende atto dell'accordo delle parti, conforme alla legge ed all'interesse della prole, che, dunque, può essere recepito.
Si dà atto che le parti rinunciano all'impugnazione della sentenza.
Nulla per le spese (le spese della/e parte/i ammessa/e al gratuito patrocinio restano a carico dello Stato).
P.Q.M.
Il Tribunale, visto l'art. 473 bis.51 c.p.c., dispone in conformità alle conclusioni menzionate in epigrafe.
Brescia, 22/05/2025
Il presidente est.
Gustavo Nanni
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