Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/05/2025, n. 1819 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 1819 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 12543/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Paola Odorino, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 12543/2021 R.G. avente ad oggetto: “Comunione e Condominio, impugnazione di delibera assembleare - spese condominiali” vertente
TRA
, (c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Aversa (Ce) al viale Europa n. 79 - Palazzo Cervo, presso lo studio dell'avv. Roberto Fabozzi, rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dagli avv.to Maurizio Barbatelli e Raffaele
Troncone, giusta procura in atti.
ATTRICE
(c.f. , in persona dell'amm.re p.t. Parte_2 P.IVA_1 CP_1
elettivamente domiciliato in Casoria (Na) alla Via Principe di Piemonte n. 57, presso lo
[...] studio dell'avv. Rosa Tignola, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
CONVENUTO
CONCLUSIONI
All'udienza cartolare del 04.03.2024 le parti costituite, riportandosi ai propri scritti difensivi, chiedevano che la causa venisse trattenuta in decisione e concludevano come in atti.
Il Giudice con provvedimento dell'11.04.2024 riservava la causa in decisione concedendo i termini di cui all'art.190 c.p.c..
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione regolarmente notificato, il sig. conveniva in giudizio il Parte_1
, in persona dell'amm.re p.t., premettendo che: - esso attore era Parte_2
condomino del fabbricato condominiale convenuto in quanto proprietario di tre unità immobiliari site al secondo piano (A6-A7-A8); - il convenuto era formato da n. 26 unità immobiliari ed Parte_2
era sprovvisto di tabelle millesimali e di regolamento condominiale;
- oggetto di impugnazione erano le delibere adottate in data 02.02.2021, il 27.04.2021 e in data 14.07.2021 in quanto del tutto nulle
1
e/o comunque annullabili atteso che adottate in violazione di legge. In particolare, il sig.
[...]
deduceva che: - la delibera assembleare del 02.02.2021 mai veniva notificata ad Parte_1
esso istante, il quale risultava assente in assemblea, tale per cui la stessa appariva nulla e/o comunque annullabile perché adottata in violazione degli artt. 66 disp. att. c.c. e 1136 c.c. atteso che, peraltro, in sede di convocazione alla predetta assemblea appariva incerto il luogo ove si sarebbe tenuta la stessa;
- quanto al deliberato assembleare del 27.04.2021, premesso che l'eventuale declaratoria di annullamento della delibera del 02.02.2021 avrebbe inciso sul predetto deliberato, quest'ultimo era da dichiararsi nullo e/o comunque annullabile in quanto non era stato rispettato il termine minimo di
5 giorni che deve intercorrere tra la data di ricezione della convocazione e quella prevista per l'assemblea nonché, in ogni caso, risultavano violati i disposti di cui agli artt. 1123, 1129 e 1136 c.c.;
- con riguardo alla delibera del 14.07.2021, la stessa risultava adottata in violazione dei criteri di riparto e dei quorum deliberativi (sia millesimi che teste) nonché in contrasto con il disposto di cui all'art. 1123 quanto al riparto di spese.
Per questi motivi
sig. chiedeva: - in via preliminare, ai sensi del comma 3 Parte_1 dell'art. 1137 c.c., disporsi la sospensione dell'efficacia delle delibere impugnate assunte il
02.02.2021, il 27.04.2021 e il 14.07.2021; - nel merito, dichiararsi nulle e/o annullarsi le delibere adottate dal convenuto in data 02.02.2021, in data 27.04.2021 e in data 14.07.2021; - Parte_2 individuarsi, in applicazione del disposto di cui all'art. 1123 c.c., il criterio di riparto proporzionale con riguardo alle tre unità immobiliari di proprietà di esso attore.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva il sig. , in persona dell'amm.re Parte_2
p.t., contestando tutto quanto ex adverso rappresentato, formulato e domandato. Invero, in via preliminare eccepiva la tardività dell'impugnativa delle delibere del 02.02.2021 e del 27.04.2021 atteso che i motivi assunti da parte attrice riguardavano profili di eventuale annullabilità dei predetti deliberati e, pertanto, non essendo intervenuta l'impugnativa nel termine di 30 giorni stabilito dall'art. 1137 c.c., le delibere erano divenute, in ogni caso, valide. Nel merito, parte convenuta deduceva che:
- il sig. veniva regolarmente convocato a mezzo raccomandata a/r per Parte_1
l'adunanza del 02.02.2021 e, parimenti allo stesso veniva notificato il verbale assembleare, ricevuto dall'attore in data 11.03.2021; - quanto al deliberato del 27.04.2021, la convocazione veniva notificata all'attore in data 19.04.2021 e, pertanto, otto giorni prima della data fissata per l'assemblea e, in ogni caso, il sig. il 26.05.2021 riceveva a mezzo raccomandata a/r la Parte_1
delibera assembleare della predetta convocazione;
- con riguardo alle avverse doglianze in ordine alla modalità di riparto delle spese, all'assemblea del 25.06.2013 i condomini all'unanimità adottavano quale criterio di ripartizione quello delle quote uguali per ogni appartamento, criterio ancora in vigore in assenza di redazione di Tabelle Millesimali;
- peraltro, quest'ultime rappresentavano argomento
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costante negli anni oggetto di convocazioni assembleari e la mancata redazione delle stesse era esclusivamente imputabile alla condotta ostruzionistica assunta in tal senso negli anni da parte attrice;
- quanto alla delibera del 14.07.2021, prive di fondamento erano le doglianze avverse in ordine alla violazione dei quorum deliberativi per l'adozione del regolamento condominiale, in quanto risultava sussistente la maggiorazione di almeno 500 millesimi come stabilito dalla legge.
Per questi motivi
il sig. , in persona dell'amm.re p.t., chiedeva: - in via Parte_2 preliminare, rigettarsi l'avversa richiesta di sospensione dell'efficacia delle delibere assembleari impugnate;
- nel merito, rigettarsi ogni e qualsivoglia ulteriore domanda attorea siccome infondata in fatto e in diritto;
- in ogni caso, con vittoria di spese e competenze di giudizio.
All'esito della prima udienza di trattazione del 14.03.2022 il Giudice, concedendo i termini di cui all'art. 183 co. 6 c.p.c., rinviava la causa all'udienza del 19.12.2022. Quivi, il Giudice, disattendeva la prova orale per i motivi di cui al provvedimento, e, pertanto, rinviava la causa all'udienza del
21.06.2023, anche per la precisazione delle conclusioni, poi rinviata di ufficio all'udienza del
26.09.2023. A quest'ultima udienza, il Giudice, ritenuta superflua l'attività istruttoria, rinviava la causa all'udienza cartolare del 04.03.2024.
Quivi, il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava concedendo i termini di cui all'art. 190 c.p.c., con decorrenza dal 01.06.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In primo luogo, va rilevato che l'eccezione di decadenza ex art.1137 c.c., è stata sollevata dal convenuto costituitosi tardivamente, ovvero quattro giorni prima dell'udienza anziché venti giorni prima.
Ne consegue, che ai sensi dell'art.167 comma 2 c.p.c., non poteva sollevare le eccezioni processuali o di merito non rilevabili d'ufficio.
Nel caso di specie, secondo la prevalente giurisprudenza di legittimità (cfr. ex multis, Cass. 8216/05;
Cass. 8449/08; Cass. 15131/11), l'eccezione di decadenza di cui all'art. 1137 c.c., ha natura sostanziale e non è rilevabile d'ufficio.
Pertanto, l'eccezione sollevata è inammissibile in quanto tardiva e la stessa va considerata tamquam non esset, sicché l'impugnativa va considerata tempestiva.
La domanda è peraltro procedibile, essendo stata preceduta dalla mediazione obbligatoria.
Tanto premesso, nel merito la domanda di parte attorea è fondata limitatamente alla deliberazione opposta del 27.04.2021 e, pertanto, può trovare accoglimento nei limiti e per i motivi che seguono.
Preliminarmente, in tema di delibere dell'assemblea condominiale, come da abbondante ed ormai pacifica giurisprudenza, anzitutto si distinguono due categorie di delibere invalide, con relativi differenti termini di impugnazione: delibere inesistenti, e dunque nulle, aggredibili in ogni tempo da
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chiunque dimostri di avervi interesse, ed altresì delibere annullabili, da impugnare ex art. 1137 c.c. innanzi all'autorità giudiziaria ordinaria nel termine di 30 giorni.
Come noto, anche la Suprema Corte con la sent. n. 4806/2005, ha operato, cristallizzandola, una distinzione sistematica ed analitica tra delibere nulle e delibere annullabili, per cui pacificamente si considerano nulle le delibere prive degli elementi essenziali, aventi un oggetto impossibile o illecito, con oggetto che non rientra nella competenza dell'assemblea, che incidono su diritti individuali, su cose o servizi comuni ovvero su proprietà esclusive di singoli condomini, che sono comunque invalide in relazione all'oggetto.
Sono invece annullabili le delibere che presentino vizi relativi alla regolare costituzione dell'assemblea, che siano adottate con una maggioranza inferiore a quella prescritta dalla legge o dal regolamento condominiale, che siano affette da vizi formali, assunte in violazione di prescrizioni legali convenzionali, regolamentari o attinenti il procedimento di convocazione, e che, infine, violino norme richiedenti maggioranze qualificate in relazione all'oggetto; in relazione alle delibere annullabili, viene ulteriormente precisato che in relazione agli eventuali vizi è applicabile il principio generale di cui all'art. 1441 c.c., secondo cui l'annullamento può essere domandato solo dalla parte nel cui interesse esso è stabilito, e non anche da altri condomini, realizzandosi così una invasione nella sfera giuridica soggettiva altrui (cfr., ex multis, Cass. Civ. n. 4806/2005; n. 9082/2014).
In applicazione dei citati principi, la giurisprudenza ha elaborato una serie tassativa di nullità del verbale assembleare per mancanza dei requisiti essenziali di forma;
al di fuori di dette tassative ipotesi di nullità, si ricomprendono nel concetto di annullabilità tutte le altre ipotesi di vizi o irregolarità possibili nell'ambito della una gestione condominiale;
di conseguenza, si considera annullabile, pertanto, ogni delibera che contenga omissioni, inesattezze e/o errori poiché la redazione del verbale costituisce una delle prescrizioni di forma che devono essere osservate, al pari delle altre formalità richieste dal procedimento collegiale la cui inosservanza comporta l'impugnabilità della delibera in quanto presa non in conformità della legge applicando il citato regime ex art. 1337 c.c..
Anzitutto, si richiama il principio, espresso dalla Suprema Corte, secondo cui sulle delibere delle assemblee di condominio degli edifici il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea.
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Il sindacato dell'autorità giudiziaria, infatti, per espresso dettato normativo, è in ogni caso limitato al riscontro della sola legittimità della decisione gestoria e con esclusione di apprezzamento alcuno del merito della scelta con essa patrocinata, ossia della sua opportunità, della sua convenienza, della sua effettiva rispondenza e idoneità a soddisfare le contingenti esigenze condominiali.
Esulano, quindi, dall'ambito del sindacato giudiziale sulle deliberazioni condominiali le censure inerenti alla vantaggiosità della scelta operata dall'assemblea, da conseguire mediante assemblee condominiali (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. 2, 20.06.2012, n. 10199; Cass. Civ. sez. 2, 20.04.2001
n. 5889; Cass. Civ. sez. 2, 26.04.1994 n. 3938; Cass. Civ. sez. 2, 09.07.1971 n. 2217).
Depone in tal senso il chiaro dettato normativo di cui all'art. 1137, comma 2, c.c., che consente la giudiziale impugnativa delle sole delibere assembleari “contrarie alla legge o al regolamento di condominio”, in tal modo escludendo il gravame per la denuncia, ed eventuale giudiziale repressione, di opzioni che chi impugna, di regola espressione della minoranza dissenziente, ritenga inopportune o non in linea con i bisogni attuali della compagine interna.
Deve, quindi ritenersi non consentita, poiché non supportata da un conferente dato di legge, una pronuncia del giudice che intervenga in modo determinante sull'attività gestionale del , Parte_2
condizionandone nel merito le relative opzioni, e l'interesse che ciascun condomino possa nutrire in merito ad una amministrazione che sia corretta o ottimale o conforme alle proprie esigenze costituisce un c.d. interesse di mero fatto ovvero una aspettativa di fatto che non si presta ad una tutela giurisdizionale (cfr., ex multis, Cass. Civ. sez. II, 20.06.2012 n. 10199; Cass. Civ. sez. II, 20.04.2001
n. 5889; Cass. Civ. sez. II, 11.02.1999 n. 1165).
Fermo detto inquadramento giuridico e giurisprudenziale, quanto alle doglianze di parte attrice in relazione al deliberato assembleare del 02.02.2021, le stesse non possono trovare accoglimento, premesso l'inquadramento del vizio nell'alveo dell'annullabilità.
Invero, si rileva che irregolarità/vizi attinenti il procedimento di convocazione dell'assemblea condominiale, in quanto procedimentali, comportano non la nullità, ma l'annullabilità della delibera condominiale e la legittimazione a domandare il relativo annullamento spetta, ai sensi degli artt. 1441
e 1324 c.c., al singolo avente diritto pretermesso: l'interesse del che faccia valere un vizio Parte_2
di annullabilità, e non di nullità, di una deliberazione dell'assemblea è espressione di una sua posizione qualificata, diretta ad eliminare la situazione di obiettiva incertezza che quella delibera genera quanto all'esistenza dei diritti e degli obblighi da essa derivanti: in caso di omessa, tardiva o incompleta convocazione anche di uno solo dei condomini, l'assemblea di condominio e tutte le votazioni in essa adottate sono annullabili su istanza solo degli interessati, ossia di coloro che non hanno potuto partecipare.
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Osserva il giudicante che, a fronte della denuncia di omesso invito a partecipare all'Assemblea condominiale, incombe al l'onere di provare l'avvenuto invito a tutti i condomini secondo Parte_2
le modalità di legge o previste nel Regolamento condominiale.
Sul punto, il Giudicante richiama il principio cristallizzato dalla Corte di Cassazione, giusta sentenza n. 23396 del 06/10/2017, a mente del quale: “In tema di condominio, l'avviso di convocazione dell'assemblea, ex art. 66 disp. att. c.c. (nel testo applicabile "ratione temporis"), è un atto unilaterale recettizio onde, ai fini della prova della decorrenza del termine dilatorio di cinque giorni antecedenti l'adunanza di prima convocazione, condizionante la validità delle deliberazioni, è sufficiente e necessario che il dimostri la data in cui esso è pervenuto all'indirizzo del destinatario, ex Parte_2
art. 1335 c.c., con l'ulteriore conseguenza che, nell'ipotesi di invio dello stesso con lettera raccomandata, ove questa non sia consegnata per l'assenza del destinatario, detta data coincide con quella di rilascio dell'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale, in quanto idoneo a consentirne il ritiro”.
Tanto premesso, nel caso di specie, dall'avviso di convocazione emerge che trattasi di seconda convocazione tale per cui, in realtà, non trova applicazione il disposto di cui all'art. 66 disp. att. c.c. atteso che il termine si riferisce alla prima convocazione assembleare.
In ogni caso, dalla documentazione allegata dal convenuto si evince che l'avviso di Parte_2 convocazione per l'assemblea del 02.02.2021 veniva inviato il 18.01.2021 e ricevuto da parte attrice il 20.01.2021 e, pertanto, ben 13 giorni prima della data stabilita per l'assemblea. Peraltro, l'attore nulla controdeduceva in ordine alla predetta documentazione, limitandosi a ribadire tutto quanto asserito nell'atto introduttivo.
Ancora, anche l'ulteriore censura formulata da parte attrice in relazione all'incertezza del luogo in cui si sarebbe tenuta l'assemblea in parola appare priva di rilievo con riguardo all'eventuale declaratoria di annullabilità del relativo deliberato assembleare. Sul punto, invero, si osserva che l'indicazione del luogo di riunione dell'assemblea, così come validamente indicato nella convocazione (ovvero “presso appartamento al 6° piano in Via Rimini n° 10”), non costituisce lesione al diritto di partecipazione dell'attore, dal momento che tale indicazione non risulta generica né equivoca, tenuto anche conto della circostanza che il luogo menzionato si trova all'interno del fabbricato condominiale in questione ed è stato luogo di riunione dell'assemblea dei condomini già in occasioni precedenti, ove risultava presente lo stesso attore, così come allegato da parte convenuta
(v. verbale assembleare del 25.06.2013). Inoltre, si precisa che non vi sono norme che disciplinano la scelta del luogo della riunione se non quelle imposte dall'adeguatezza di esso rispetto al numero dei partecipanti, di tal ché, salvo che non si provi che taluno degli aventi diritto non sia stato ammesso all'adunanza per incapienza del luogo, prova che nella specie non vi è, la riunione è legittima e
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legittima è la deliberazione che vi è presa (cfr. ex multis, Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 14461 del
22/12/1999).
In merito all'ulteriore motivo di opposizione del deliberato del 02.02.2021 ossia il mancato rispetto del disposto dell'art. 1136 c.c., lo stesso risulta assorbito da quanto argomentato in relazione alla circostanza che dall'avviso di convocazione all'assemblea in parola emerge che trattasi di seconda convocazione in ragione del mancato raggiungimento del quorum alla prima convocazione dell'assemblea datata 29.12.2020, tale per cui veniva disposta un'ulteriore convocazione al
02.02.2021.
Di converso, l'impugnativa del deliberato assembleare del 27.04.2021 è certamente fondata in relazione al vizio di omessa convocazione nei termini in cui è stato dedotto in citazione.
Invero, come suesposto, il ha l'obbligo di convocare regolarmente tutti i condomini Parte_2
secondo quanto prescritto dall'art. 66 disp. att. c.c.; infatti, l'avviso di convocazione "deve essere comunicato almeno cinque giorni prima della data dell'adunanza" attraverso mezzi specifici, ovverosia posta raccomandata, posta elettronica certificata, fax, o consegna a mano.
Costituisce, inoltre, un principio ormai consolidato nella giurisprudenza sia di legittimità (Cass. n.
24134/2009, Cass. n. 22685/2014) che di merito (Trib. Milano n. 4551/2019, Trib. Roma n.
3631/2020; Trib Torino sent. n. 4300 del 21.9.2021) quello secondo cui incombe sul Parte_2
l'onere di provare di aver convocato, nei termini di legge, il condomino, non potendo gravare in capo a quest'ultimo l'onere di una dimostrazione negativa.
Pertanto, il Condominio deve dimostrare di aver inviato, tramite i mezzi indicati dall'art. 66 disp. att.
c.c., l'avviso di convocazione al condomino, entro cinque giorni prima della deliberazione.
Orbene, deve risultare che l'avviso di convocazione sia stato non solo inviato ma anche ricevuto nel termine dei cinque giorni;
posto che l'avviso di convocazione ha natura di atto recettizio, in applicazione delle presunzioni di cui all'art. 1335 c.c., è sufficiente che il fornisca prova Parte_2
della data di pervenimento dell'avviso all'indirizzo del destinatario, vale a dire l'avvenuto recapito all'indirizzo del destinatario, salva la prova da parte del destinatario medesimo (singolo condòmino) dell'impossibilità di acquisire in concreto l'anzidetta conoscenza per un evento estraneo alla sua volontà, quale potrebbe essere un cambio di residenza ovvero ancora un mutamento del luogo di consegna dell'avviso di convocazione preventivamente comunicato con mezzi idonei all'amministratore.
In applicazione dei suesposti principi, il Giudicante premette che l'assemblea tenutasi il 27.04.2021 era in seconda convocazione, tale per cui l'accertamento del rispetto del termine di cui all'art. 66 disp. att. c.c. deve riferirsi alla prima convocazione datata 26.04.2021. Invero, va evidenziato che, sebbene la notifica si intende andata a buon fine laddove il postino, tentando di effettuare la consegna, abbia
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lasciato l'avviso di giacenza nella cassetta delle lettere ossia “la raccomandata, nel caso di momentanea assenza del destinatario (e di altra persona abilitata a riceverla), deve ritenersi entrata nella sfera di conoscibilità del destinatario nel momento in cui viene rilasciato l'avviso di giacenza del plico presso l'ufficio postale” (cfr. ex multis, Corte di Cassazione sentenza n. 22311 del
03.11.2016), nel caso di specie l'avviso di giacenza veniva lasciato in data 22.04.2021 e, pertanto, quattro giorni antecedenti alla prima convocazione assembleare del 26.04.2021.
Di conseguenza, in applicazione del principio enunciato dalle SS.UU. della Suprema Corte con la sentenza n. 4806/05, poi recepito normativamente nell'art. 66 disp. att. c.c., secondo cui “la mancata comunicazione, a taluno dei condomini, dell'avviso di convocazione dell'Assemblea condominiale, comporta l'annullabilità della delibera condominiale”, la delibera impugnata deve essere annullata per mancato avviso di convocazione al condòmino attore.
Le considerazioni svolte rendono superfluo, in ragione del principio della ragione più liquida, l'esame degli altri vizi della delibera del 27.04.2021 pure eccepiti da parte attrice.
Ebbene, con riguardo alle doglianze di parte attrice quanto al deliberato assembleare del 14.07.2021 le stesse, di converso, non possono trovare accoglimento.
In particolare, il sig. lamentava che i criteri di riparto delle spese ordinarie Parte_1
e/o straordinarie erano stati individuati arbitrariamente e in contrasto al disposto di cui all'art. 1123
c.c., il quale al comma 1 stabilisce che “Le spese necessarie per la conservazione e per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo diversa convenzione.”
Orbene, sul punto giova evidenziare che i criteri di ripartizione delle spese condominiali, stabiliti dall'art.1123 c.c., possono essere derogati all'unanimità e la relativa convenzione modificatrice della disciplina legale di ripartizione può essere contenuta o nel regolamento condominiale ovvero in una deliberazione dell'assemblea che venga approvata all'unanimità, o col consenso di tutti i condomini.
Invero, tale convenzione, avendo natura contrattuale e non incidendo su diritti reali, non richiede la forma scritta, ma solo il consenso anche tacito o per facta concludentia, purché inequivoco di tutti i condomini. Peraltro, sempre in ragione della propria natura, la convenzione appare modificale solo attraverso un rinnovato consenso unanime dei condomini (cfr. ex multis, Cass.civ. Ordinanza del 4
Luglio 2022 n. 21086).
Applicando i principi esposti al caso in esame nonché sulla scorta delle rispettive allegazione e documentazioni prodotte, dalla delibera assembleare del 25.06.2013, allegata dal Parte_2
convenuto e ove risulta presente parte attrice, si evince la sussistenza di una convenzione adottata all'unanimità, espressione dell'autonomia contrattuale e capace di derogare i criteri di riparto di cui
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all'art. 1123 c.c.. Peraltro, in tal senso, il consenso unanime risulta rinnovato sia dal deliberato del
27.06.2014 ove l'assemblea all'unanimità approvava il rendiconto di gestione per l'anno 2013, elaborato proprio in ragione del riparto di spese stabilito con convenzione del 25.06.2013, sia dal deliberato del 04.05.2018 ove parimenti e secondo i predetti criteri, venivano approvati all'unanimità
i bilanci consuntivi relativi agli anni 2016 e 2017.
Alla luce dei suesposti principi, pertanto, la deroga alla ripartizione delle spese di cui all'art. 1123
c.c. appare legittima in quanto determinata dal consenso unanime dell'assemblea.
Sul punto, va altresì evidenziato che non può trovare accoglimento la domanda avanzata da parte attrice quanto all'individuazione del riparto di spese ad opera dell'autorità giudiziaria in quanto, il sindacato di quest'ultima non può estendersi alla valutazione del merito ed al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea quale organo sovrano della volontà dei condomini, ma deve limitarsi al riscontro della legittimità che, oltre ad avere riguardo alle norme di legge o del regolamento condominiale, può abbracciare anche l'eccesso di potere, ma solo quando la causa della deliberazione risulti falsamente deviata dal suo modo di essere, in quanto anche in tal caso lo strumento di cui all'art. 1137 c.c. non è finalizzato a controllare l'opportunità o convenienza della soluzione adottata dall'impugnata delibera, ma solo a stabilire se la decisione collegiale sia, o meno, il risultato del legittimo esercizio del potere dell'assemblea
Nel caso di specie, la deroga al disposto di cui all'art. 1123 c.c., per i motivi evidenziati, è frutto di consenso unanime dell'assemblea e, pertanto, una siffatta convenzione può essere modificata esclusivamente da un rinnovato e nuovo consenso unanime dei condomini in senso opposto.
Orbene, per le ragioni esposte, questo giudice ritiene che solo il deliberato del 27.04.2021 è illegittimo, non potendo trovare accoglimento, di contro, le doglianze di parte attrice in ordine alle delibere del 02.02.2021 e del 14.07.2021.
Tutte le altre domande sono assorbite dalla presente pronuncia.
Le spese di lite seguono la soccombenza, sussistendo le condizioni per l'applicazione della normativa regolamentare di cui al D.M. 55/2014, questo Giudice ha proceduto alla liquidazione del compenso professionale tenendo conto del valore della causa in atti, della natura e della complessità della controversia nonché del comportamento processuale delle parti.
Pertanto, ritenuto l'esito del giudizio, procede alla compensazione integrale delle spese di lite tra la parte attrice e il convenuto Parte_2
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice Unico dott.ssa Paola
Odorino, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente decidendo, così provvede:
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- in parziale accoglimento dell'impugnazione svolta, annulla la delibera assunta dall'assemblea del convenuto in data 27.04.2021, per le ragioni indicate in parte motiva;
- rigetta le altre domande;
- spese compensate.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.
Così deciso in Aversa, 27 aprile 2025
Il giudice
Dott.ssa Paola Odorino
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