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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 12/05/2025, n. 591 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 591 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6064/2024 tra i coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BALDACCINI ELISA
attore
(C.F. ) CP_1 C.F._2
convenuto contumace
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
conclusioni della parte costituita: come in verbale di udienza del 7/5/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. - Con ricorso depositato il 17/11/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
in CA (NA) in data 06/09/1997, unione dalla quale sono nate due figlie:
[...] Per_1
(28/3/1999) e (22/7/2003). Per_2
pagina 1 di 4 Alla prima udienza del 7/5/2025 presente solo la parte ricorrente, il suo difensore ha documentato la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza alla parte convenuta, di cui è stata così dichiarata la contumacia.
A tale udienza il presidente relatore delegato ha preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione. Il difensore della parte attrice ha quindi insistito per l'accoglimento delle iniziali conclusioni e ha proceduto alla discussione orale della causa.
La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 7/5/2025
Motivi della decisione
2. - La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e viene accolta.
I coniugi, sposatisi con matrimonio concordatario in data 06/09/1997 in CA (NA), vivono separati dal 2022, epoca della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza del Tribunale di Modena del 11/3/2024
Protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, dalla stessa mancata partecipazione del convenuto al presente giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3. - Quanto alle domande accessorie, il padre convenuto deve continuare a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne (22/7/2003), non economicamente autosufficiente. Per_2
La madre ricorrente, con la quale la figlia convive, e sulla quale grava il relativo onere probatorio (v. cassazione), ha allegato e documentato che , che ha 21 anni, ha terminato le scuole superiori, ha Per_2
lavorato part-time presso la società Regal Plast Srls per alcuni mesi (CU euro 2.282 - doc. 9), e poi, a seguito del licenziamento, dall'estate 2024 ha aperto la partita iva per vendere infissi: attività appena iniziata con redditi bassissimi.
Non si sono acquisiti elementi in ordine alle condizioni economiche del convenuto. Sul punto la ricorrente ha dichiarato in udienza: “Non ho più rapporti con So che è ritornato a Modena, CP_1 perché l'ho visto per il processo penale per violenza con una udienza a febbraio 2025. So che ha una macchina a noleggio, ma non so come fa a vivere. Non ha mai pagato il contributo per .” Per_2
Per la ricorrente è agli atti una Certificazione Unica 2024 per euro 4.566 (doc. 8).
La sentenza di separazione prevede a carico del padre un contribuito di euro 450,00 mensili per il pagina 2 di 4 mantenimento della figlia.
In ragione dell'inizio di attività lavorativa da parte della figlia, ma con redditi che non le consentono di essere economicamente indipendente, unitamente all'assenza di elementi in ordine alle attuali condizioni economiche del convenuto, con decorrenza dalla presente decisione, può essere posto a suo carico un contributo economico minimale di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al
50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
4. - Le spese di lite sono poste a carico del convenuto che, con la sua condotta, ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale della vicenda, anche con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori intermedi tra quelli minimi e medi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Il pagamento va disposto in favore dello Stato essendo la ricorrente stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P . Q . M . Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis seg. c.p.c.
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CA (NA) il 06/09/1997 fra nata ad [...] il Parte_1
02/02/1979 e nato a [...] il [...] CP_1
II –DISPONE, con decorrenza dall'odierno provvedimento, che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di € 200,00 Per_2 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo
adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III - condanna a rifondere a , le spese del CP_1 Parte_1
procedimento, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge;
dispone che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
IV - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CA (NA) di procedere pagina 3 di 4 all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1997 Atto n. 95 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Riccardo Di Pasquale Presidente relatore dott. Eleonora Ramacciotti Giudice dott. Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile iscritto al n. r.g. 6064/2024 tra i coniugi:
(C.F. ), Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. BALDACCINI ELISA
attore
(C.F. ) CP_1 C.F._2
convenuto contumace
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
conclusioni della parte costituita: come in verbale di udienza del 7/5/2025
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Svolgimento del processo
1. - Con ricorso depositato il 17/11/2024 ha chiesto a questo Tribunale di Parte_1
pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto con CP_1
in CA (NA) in data 06/09/1997, unione dalla quale sono nate due figlie:
[...] Per_1
(28/3/1999) e (22/7/2003). Per_2
pagina 1 di 4 Alla prima udienza del 7/5/2025 presente solo la parte ricorrente, il suo difensore ha documentato la rituale notifica di ricorso e decreto di fissazione udienza alla parte convenuta, di cui è stata così dichiarata la contumacia.
A tale udienza il presidente relatore delegato ha preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione. Il difensore della parte attrice ha quindi insistito per l'accoglimento delle iniziali conclusioni e ha proceduto alla discussione orale della causa.
La causa è stata trattenuta in decisione e rimessa al Collegio per la decisione e discussa nella camera di consiglio del 7/5/2025
Motivi della decisione
2. - La domanda di parte attrice, volta ad ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio, è fondata e viene accolta.
I coniugi, sposatisi con matrimonio concordatario in data 06/09/1997 in CA (NA), vivono separati dal 2022, epoca della loro comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nel contesto del giudizio di separazione poi definito con sentenza del Tribunale di Modena del 11/3/2024
Protraendosi lo stato di separazione legale tra i coniugi per il tempo previsto dalla legge e non essendo stata eccepita una intervenuta riconciliazione, ricorrono gli estremi previsti dall'art. 3 n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche per la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, dovendosi ritenere accertato, dalla stessa mancata partecipazione del convenuto al presente giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
3. - Quanto alle domande accessorie, il padre convenuto deve continuare a contribuire al mantenimento della figlia maggiorenne (22/7/2003), non economicamente autosufficiente. Per_2
La madre ricorrente, con la quale la figlia convive, e sulla quale grava il relativo onere probatorio (v. cassazione), ha allegato e documentato che , che ha 21 anni, ha terminato le scuole superiori, ha Per_2
lavorato part-time presso la società Regal Plast Srls per alcuni mesi (CU euro 2.282 - doc. 9), e poi, a seguito del licenziamento, dall'estate 2024 ha aperto la partita iva per vendere infissi: attività appena iniziata con redditi bassissimi.
Non si sono acquisiti elementi in ordine alle condizioni economiche del convenuto. Sul punto la ricorrente ha dichiarato in udienza: “Non ho più rapporti con So che è ritornato a Modena, CP_1 perché l'ho visto per il processo penale per violenza con una udienza a febbraio 2025. So che ha una macchina a noleggio, ma non so come fa a vivere. Non ha mai pagato il contributo per .” Per_2
Per la ricorrente è agli atti una Certificazione Unica 2024 per euro 4.566 (doc. 8).
La sentenza di separazione prevede a carico del padre un contribuito di euro 450,00 mensili per il pagina 2 di 4 mantenimento della figlia.
In ragione dell'inizio di attività lavorativa da parte della figlia, ma con redditi che non le consentono di essere economicamente indipendente, unitamente all'assenza di elementi in ordine alle attuali condizioni economiche del convenuto, con decorrenza dalla presente decisione, può essere posto a suo carico un contributo economico minimale di euro 200,00 mensili, annualmente rivalutabili, oltre al
50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal Tribunale di
Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
4. - Le spese di lite sono poste a carico del convenuto che, con la sua condotta, ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione consensuale della vicenda, anche con negoziazione assistita.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014 in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori intermedi tra quelli minimi e medi tariffari stante la semplicità delle questioni trattate.
Il pagamento va disposto in favore dello Stato essendo la ricorrente stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato.
P . Q . M . Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
Visti gli art.li 4 comma 16° della legge 1 dicembre 1970 n° 898 e l'art. 473-bis seg. c.p.c.
I – DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario celebrato in
CA (NA) il 06/09/1997 fra nata ad [...] il Parte_1
02/02/1979 e nato a [...] il [...] CP_1
II –DISPONE, con decorrenza dall'odierno provvedimento, che il padre versi alla madre a titolo di contributo ordinario al mantenimento della figlia maggiorenne la somma mensile di € 200,00 Per_2 annualmente rivalutabile sulla base dell'incremento dei prezzi al consumo delle famiglie, da versarsi entro il giorno dieci di ogni mese, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo quanto previsto dal Protocollo
adottato dal Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
III - condanna a rifondere a , le spese del CP_1 Parte_1
procedimento, che liquida in € 2.200,00 per compensi, oltre al 15% di spese forfettarie ed agli accessori di legge;
dispone che il pagamento avvenga in favore dello Stato.
IV - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di CA (NA) di procedere pagina 3 di 4 all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 1997 Atto n. 95 Parte II Serie A
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica della presente sentenza, quando sarà passata in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 7 maggio 2025
Il Presidente estensore
Riccardo Di Pasquale
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