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Sentenza 23 gennaio 2025
Sentenza 23 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 23/01/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 17781/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17781/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell. elettivamente domiciliato in Torino in via Parte_1 Tes_1
Filangieri n. 14 presso il difensore.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv. V. A. Brakus, elettivamente domiciliato in Torino in CP_1
C.so Duca Degli Abbruzzi n. 10 presso il difensore.
Convenuto
e in persona dell'Amministratore pro Controparte_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. E. Rocco elettivamente domiciliato in Nichelino in via Torino n.
64 presso il difensore.
Terzo chiamato
CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via preliminare
- Dichiarare nulla e/o inefficace e comunque revocare l'ingiunzione 5927/2021 Trib. Torino del 30 luglio 2021 qui opposta in quanto concessa in mancanza delle condizioni prescritte dagli artt. 633 e
pagina 1 di 8 segg. Cpc con pronuncia di revoca/rigetto sull'istanza di provvisoria esecutorietà del medesimo decreto
Nel merito
In via principale
- Rigettare tutte le domande formulate da nei confronti dell'esponente per quanto CP_1
esposto in narrativa
In via subordinata
- dichiarare tenuto e condannare il condominio a corrispondere a titolo di responsabilità diretta al sig.
, titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in Torino CP_1 C.F._1 via Filadelfia 155/6 l'importo di € 3.070,35 oltre interessi o altra somma ritenuta di giustizia;
In via di ulteriore subordine
- dichiarare tenuto e condannare il medesimo a restituire/versare/rimborsare CP_2 all'esponente quanto quest'ultimo dovesse venire condannato a corrispondere al sig. , CP_1 titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in Torino via Filadelfia C.F._1
155/6, se del caso anche eventualmente in termini di provvedimento di condanna futura in attesa della conclusione del giudizio pendente tra l'esponente ed il condominio ove non venisse disposta la riunione dei giudizi
In ogni caso
Con il favore delle spese processuali e oneri di legge.”
Per parte convenuta
Piaccia all'adito Tribunale, in composizione monocratica;
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione alcuna;
Eccepita la decadenza ex artt. 1667 – 2226 cc;
in via istruttoria nella non creduta ipotesi per la quale il Giudice dovesse ritenere non provato l'accordo sul prezzo, il convenuto opposto insiste per la CTU spiegata nella sezione 2.E) C.T.U. della memoria ex art. 183, comma VI n. 2 cpc;
in via principale respingere e disattendere l'interposta opposizione poiché non fondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare il d.i. n. 5927/21 reso dal Tribunale Ordinario di Torino;
in via subordinata
pagina 2 di 8 dichiarare tenuta e condannare l'attore in opposizione al pagamento dell'importo di Euro 10.217,68, o altro maggior accertando importo, oltre interessi ex art. 1284, comma I cc dal dovuto sino al deposito del ricorso ed ex art. 1284, comma IV cc. dal deposito del ricorso sino al saldo.
In ogni caso con vittoria di compenso ex dm 55/14 della presente causa e del procedimento monitorio, oltre al riconoscimento delle spese generali di studio nella misura del 15%, in un con C.P.A. ed IVA di legge, oltre anticipazioni e successive occorrende.
Per il terzo chiamato
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- In via preliminare dichiarare irrituale la citazione diretta del condominio sito a Torino via
Cortemilia n. 29/31 da parte dell'attore in opposizione, non essendo intervenuta la previa autorizzazione da parte del Sig. Giudice e quindi, dichiarare decaduto il sig. dalla Parte_1 facoltà di evocare in lite il terzo chiamato ai sensi dell'art. 269 c.p.c. con conseguente estromissione dal presente giudizio del condominio e condanna alle spese del sig. Qualora il sig. Parte_1
Giudice dichiarasse rituale la chiamata diretta del terzo nel presente giudizio, il condominio
[...]
assume le seguenti conclusioni: Parte_2
- Nel merito, previo accertamento della infondatezza della domanda nei confronti del per CP_2
le motivazioni esplicate nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta che qui integralmente si richiama, dichiarare che nulla è dovuto, da parte del di via Cortemilia n. CP_2
29/31 Torino, alla ditta;
CP_1
- Nel merito in subordine, nel caso di condanna del sig. al pagamento di qualunque Parte_1
somma in favore della ditta , dichiarare che nulla è dovuto dal condominio al sig. CP_1
a titolo di rimborso e/o restituzione, nemmeno quale Parte_1
condanna futura, essendo stato definito da Codesto Ill.mo Tribunale il giudizio di merito a seguito di
ATP (sez. IV Dr.ssa RG 18016/21) ai fini di accertamento delle responsabilità per i fatti occorsi Per_1 nell'appartamento del sig. Parte_1
- Con condanna di parte opponente chiamante in causa alla refusione delle spese di lite oltre oneri accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 5927/2021 del 29/07/2021, portante la somma di €. 10.217,68, conveniva in giudizio , titolare dell'omonima Parte_1 CP_1
impresa individuale, procedendo alla chiamata diretta del , Controparte_3
pagina 3 di 8 affinché fosse dichiarata nulla e/o inefficace l'ingiunzione, fossero rigettate tutte le domande formulate dal convenuto ovvero, in via subordinata, fosse dichiarato tenuto e condannato il terzo chiamato.
Si costituiva il convenuto opposto , chiedendo di pronunciare la provvisoria esecutorietà CP_1
del decreto ingiuntivo, di respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto nonché, in via subordinata, di dichiarare tenuto e condannare l'opponente al pagamento delle somme azionate in sede monitoria.
Si costituiva anche il terzo chiamato, , chiedendo che fosse dichiarata CP_2 Parte_2
l'irritualità della citazione, l'infondatezza della domanda proposta nei propri riguardi nonché, in via subordinata, che nulla fosse dovuto in favore dell'opponente a titolo di rimborso e/o di restituzione.
Il Tribunale, con ordinanza di data 20.1.2022, respingeva le difese del circa l'irritualità CP_2
della chiamata in causa, non previamente autorizzata, e muniva il DI opposto della provvisoria esecutorietà.
Esperita la fase istruttoria, la causa veniva stata rimessa in decisione.
2. L'odierna opposizione risulta infondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice non ha fornito prova circa l'insussistenza del fatto costitutivo del credito, né in ordine all'esistenza di fatti modificativi, estintivi ed impeditivi delle ragioni creditorie fatte valere della ditta convenuta.
L'azione promossa dal , e l'estensione del contradditorio al era diretta ad accertare Pt_1 CP_2
l'addebitabilità in capo a quest'ultimo degli oneri ingiunti, relativi a lavori ed interventi realizzati in alcune camere dell'appartamento di proprietà dello stesso opponente, atteso che nel corso della notte tra il 13 e il 14 ottobre 2019, si era verificato il distacco di alcune parti dell'intonaco del soffitto.
Intervenuti i Vigili del Fuoco e i Funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune, in data 30/10/2019, era stata emessa l'ordinanza di inagibilità dell'alloggio, disponendo affinchè si procedesse alla messa in sicurezza dei locali (doc. 2, 3 att.).
Al fine di ottenere la revoca dei provvedimenti amministrativi, l'opponente aveva proceduto a far eseguire i lavori incaricando per l'incombente l'impresa (doc. 4, 5 att.). CP_1
In ragione della causazione dell'evento erano stati azionati più procedimenti avanti l'odierno Tribunale.
Va quindi osservato che le valutazioni scaturite dal giudizio di accertamento tecnico preventivo, che era stato azionato dal nei confronti della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori e della CP_2
sicurezza, ai quali era stata affidata la realizzazione di alcuni interventi manutentivi insistenti sulle parti comuni dello stabile, differenti rispetto a quelli di cui si discute nell'odierno procedimento, non sono opponibili all'impresa , che non era stata coinvolta in tale giudizio. CP_1
pagina 4 di 8 Parimenti non si rileva alcuna connessione oggettiva anche con l'ulteriore giudizio, instaurato nei confronti del Condominio, procedimento n. R.G. 18016/2021 definito con sent. n. 2544/2024 pubbl. il
29/04/2024, concernente la richiesta del risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali patiti dal a causa del crollo dell'intonaco del soffitto, e rispetto ai quali è stata riconosciuta, Pt_1
sulla base della responsabilità ex art. 2051 c.c. ascrivibile al per non aver adempiuto ai CP_2
propri obblighi di custodia, la refusione dei danni.
L'odierno giudizio, differente da quelli precedenti sia per causa petendi che petitum, ha ad oggetto la mancata corresponsione del prezzo pattuito per la realizzazione delle opere edilizie, che sono state realizzate dal convenuto su commissione dell'attore (doc. 7,8 conv.).
L'opposto aveva formulato al due diversi preventivi, inizialmente in data 22/10/19 e Pt_1
successivamente in data 19/11/2019 (doc. 9,11 conv.).
Su quest'ultimo preventivo erano stati indicati elementi rilevanti ai fini di delineare la ricorrenza di un accordo;
emerge infatti l'indicazione dell'appaltatore ed il luogo ove dovevano essere adempiute le prestazioni illustrate, coincidente con l'alloggio dell'opponente, l'oggetto degli interventi e la loro consistenza, il prezzo afferente a ciascuna specifica attività e, da ultimo, il compenso complessivo richiesto, unitamente ad un elenco di condizioni generali ( doc. 9 parte conv.).
Circa la mancata accettazione, pur rilevando che l'accordo non recava alcuna sottoscrizione dell'opponente, occorre richiamare le previsioni relative alla forma prescritta ai fini della validità/opponibilità del contratto di cui si discute, osservando che non è soggetto ad alcun requisito formale, potendo i contraenti esprimere la propria volontà negoziale in qualunque modo e con qualunque mezzo a ciò idoneo, anche oralmente o in forma tacita. Non essendo richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, il negozio può essere concluso anche per facta concludentia, costituita nel caso di specie dalla pacifica realizzazione degli interventi preventivati.
Richiamando le risultanze istruttorie, può quindi affermarsi che tra il e l' era Pt_1 CP_4
intercorso un contratto, rispetto al quale il Condominio era rimasto estraneo, che le opere sono state eseguite correttamente, circostanza quest'ultima che si evince anche documentalmente dall'ordinanza di revoca dell'agibilità resa dal Comune di Torino, che il prezzo concordato tra le parti era quello stabilito nel preventivo del 19/11/2019, comprensivo del “punto 4” ed eccettuato il “punto 3”, per complessivi €.8.000,00 oltre Iva;
a fronte di tali risultanze, occorra ancora richiamare la genericità delle contestazioni mosse dall'opponente sulle opere realizzate e circa l'erronea esecuzione delle prestazioni
(doc. 11 conv.).
CP_ Circa l'estraneità del convenuto, non sono emersi elementi per affermare che la del CP_2
Pagano sia intervenuta a seguito di un accordo contrattuale con il terzo;
depongono in tal senso il pagina 5 di 8 tenore delle mail ( doc. 9, 10 e 11 ) con cui il preventivo del veniva, tramite l'Arch. e CP_1 Per_2 quindi del difensore del , messo a disposizione di quest'ultimo; anche i precedenti preventivi Pt_1
allegati dal convenuto e provenienti da altre ditte, erano stati richiesti direttamente dal , senza Pt_1
alcun intervento del CP_2
Dichiarava poi parte attrice, come si evince dal verbale di udienza del 31/01/2023, che “l'impresa ha iniziato i lavori l'11.11.2019 e li ha finiti il 16.11.2019” (capo 14) e che “il è venuto l'8 CP_1 novembre;
ha fatto un sopraluogo e mi ha avvisato dei lavori il successivo lunedì” (capo 15). Tale circostanza è stata confermata dall'arch. ovverosia dal professionista a cui il sig. , per Per_2 Pt_1
il tramite del proprio difensore avv. , aveva richiesto che gli venisse messo a disposizione il Tes_1 preventivo di un'impresa di sua fiducia, poi individuata nell' . Sul punto dichiarava che CP_4
“è vero che mi consegnava il preventivo ma non sono sicuro della data” (capo 9) e che CP_1
“confermo di aver ricevuto la mail dall'Avv. che mi viene mostrata (doc. 10), dalla quale Tes_1 capisco che il preventivo era stato accettato” (capo 12).
E' poi la stessa sentenza del Tribunale, resa nel giudizio instaurato per il risarcimento dei danni patiti dal , ad affermare, laddove quantificava i danni patrimoniali subiti dall'attore in €. 4.676,18, che Pt_1
i maggiori importi sostenuti per i lavori commissionati al non assumevano alcun rilievo nella CP_1
determinazione del danno, perché riguardanti il rapporto contrattuale intercorso tra l'attore e la ditta convenuta.
Per quanto concerne la questione afferente all'esecuzione di un contro soffitto in cartongesso in sostituzione dell'intonacatura, motivazione che ha indotto a redigere un nuovo preventivo, la CP_1 circostanza è stata confermata da , figlia dell'odierno attore, che sul punto dichiarava: Testimone_2
“ho sentito personalmente mio padre che chiedeva all'impresa di mettere l'intonaco, durante tutta la settimana dei lavori;
non so quale fosse stata la risposta del confermo che è stato posizionato CP_1 solo cartongesso e non intonaco” (capo 3). Anche l'arch. chiamato a rispondere in merito, Per_2
confermava che in alternativa all'intonacatura, era stato stabilito che avrebbe proceduto con la CP_1
contro soffittatura dei soffitti (capo 19).
La corretta esecuzione delle opere è stata confermata dall'arch. chiamato a rispondere sui capi Per_2
23 e 24 della seconda memoria di parte opposta e da , artigiano muratore chiamato daL Persona_3
, il quale dichiarava: “confermo che sono stati eseguiti i lavori elencati nel preventivo di cui mi CP_1 viene data lettura dall'Avv. Bracus, doc. 11” (capo 23). Non vi è dubbio che abbia dato CP_1
esecuzione a tutti i lavori di cui al preventivo di cui ai punti numeri 1,2,4 e 5, ad eccezione dei lavori di cui al punto 3 ove veniva previsto, in luogo della contro soffittatura, l'intonacatura e la chiusura delle tracce murarie.
pagina 6 di 8 Tutte le eccezioni formulate da parte attrice, secondo cui non sarebbero stati realizzati tutti i lavori di cui al preventivo, ivi compresi quelli afferenti allo sgombero dei mobili, devono essere rigettate in quanto infondate, generiche e tardive in quanto eccepite formalmente soltanto con la notificazione dell'odierno atto di citazione in opposizione.
La realizzazione dei lavori risulta provata documentalmente anche dalle fotografie che sono state allegate in atti dall'Impresa , da cui si evince, anche in sequenza, l'evoluzione dei lavori dal CP_1
momento di causazione del sinistro fino a quello di ultimazione (doc. 15 conv.).
3. L'opposizione, per le ragioni espresse, deve essere rigettata integralmente.
Si dà atto che l'attore, in ragione della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e, al fine di impedire l'instaurazione della procedura esecutiva da parte dell'opposto, ha provveduto ad effettuare pagamenti in favore di con tre differenti bonifici tutti effettuati a Febbraio 2022 (doc. CP_1
29,30,31 att.).
4. Le spese seguono la soccombenza e quindi debbono essere poste a carico dell'opponente sia le spese di lite per la parte convenuta che a favore del CP_2
Gli oneri di lite vanno liquidati secondo i parametri vigenti e secondo i valori medi (scaglione da €.
5.201,00 a €. 26.000,00), escludendo la fase istruttoria per il terzo, che non ha depositato alcuna memoria ex art. 183 co. VI c.p.c..
Quanto alle maggiorazioni richieste dall'opposto, va osservato che le tecniche informatiche adottate per una più agevole lettura degli atti difensive, sono risultate inutilizzabili, mentre l'aumento per la presenza di più parti ( art. 4 co. 2 DM 55/2014 ) non è istanza accoglibile, non ricorrendo le condizioni previste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il DI opposto n. 5927/2021. Parte_1
Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 5.077,00 oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso
[...]
spese generali nella misura del 15%. pagina 7 di 8 Così deciso in Torino, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luciana Dughetti
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Maria Luciana Dughetti ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 17781/2021 promossa da:
, con il patrocinio dell. elettivamente domiciliato in Torino in via Parte_1 Tes_1
Filangieri n. 14 presso il difensore.
Attore contro
, con il patrocinio dell'avv. V. A. Brakus, elettivamente domiciliato in Torino in CP_1
C.so Duca Degli Abbruzzi n. 10 presso il difensore.
Convenuto
e in persona dell'Amministratore pro Controparte_2 tempore, con il patrocinio dell'avv. E. Rocco elettivamente domiciliato in Nichelino in via Torino n.
64 presso il difensore.
Terzo chiamato
CONCLUSIONI
Per parte attrice
In via preliminare
- Dichiarare nulla e/o inefficace e comunque revocare l'ingiunzione 5927/2021 Trib. Torino del 30 luglio 2021 qui opposta in quanto concessa in mancanza delle condizioni prescritte dagli artt. 633 e
pagina 1 di 8 segg. Cpc con pronuncia di revoca/rigetto sull'istanza di provvisoria esecutorietà del medesimo decreto
Nel merito
In via principale
- Rigettare tutte le domande formulate da nei confronti dell'esponente per quanto CP_1
esposto in narrativa
In via subordinata
- dichiarare tenuto e condannare il condominio a corrispondere a titolo di responsabilità diretta al sig.
, titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in Torino CP_1 C.F._1 via Filadelfia 155/6 l'importo di € 3.070,35 oltre interessi o altra somma ritenuta di giustizia;
In via di ulteriore subordine
- dichiarare tenuto e condannare il medesimo a restituire/versare/rimborsare CP_2 all'esponente quanto quest'ultimo dovesse venire condannato a corrispondere al sig. , CP_1 titolare dell'omonima impresa individuale, corrente in Torino via Filadelfia C.F._1
155/6, se del caso anche eventualmente in termini di provvedimento di condanna futura in attesa della conclusione del giudizio pendente tra l'esponente ed il condominio ove non venisse disposta la riunione dei giudizi
In ogni caso
Con il favore delle spese processuali e oneri di legge.”
Per parte convenuta
Piaccia all'adito Tribunale, in composizione monocratica;
Disattesa e respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione alcuna;
Eccepita la decadenza ex artt. 1667 – 2226 cc;
in via istruttoria nella non creduta ipotesi per la quale il Giudice dovesse ritenere non provato l'accordo sul prezzo, il convenuto opposto insiste per la CTU spiegata nella sezione 2.E) C.T.U. della memoria ex art. 183, comma VI n. 2 cpc;
in via principale respingere e disattendere l'interposta opposizione poiché non fondata in fatto e diritto e, conseguentemente, confermare il d.i. n. 5927/21 reso dal Tribunale Ordinario di Torino;
in via subordinata
pagina 2 di 8 dichiarare tenuta e condannare l'attore in opposizione al pagamento dell'importo di Euro 10.217,68, o altro maggior accertando importo, oltre interessi ex art. 1284, comma I cc dal dovuto sino al deposito del ricorso ed ex art. 1284, comma IV cc. dal deposito del ricorso sino al saldo.
In ogni caso con vittoria di compenso ex dm 55/14 della presente causa e del procedimento monitorio, oltre al riconoscimento delle spese generali di studio nella misura del 15%, in un con C.P.A. ed IVA di legge, oltre anticipazioni e successive occorrende.
Per il terzo chiamato
Voglia l'Ill.mo Tribunale:
- In via preliminare dichiarare irrituale la citazione diretta del condominio sito a Torino via
Cortemilia n. 29/31 da parte dell'attore in opposizione, non essendo intervenuta la previa autorizzazione da parte del Sig. Giudice e quindi, dichiarare decaduto il sig. dalla Parte_1 facoltà di evocare in lite il terzo chiamato ai sensi dell'art. 269 c.p.c. con conseguente estromissione dal presente giudizio del condominio e condanna alle spese del sig. Qualora il sig. Parte_1
Giudice dichiarasse rituale la chiamata diretta del terzo nel presente giudizio, il condominio
[...]
assume le seguenti conclusioni: Parte_2
- Nel merito, previo accertamento della infondatezza della domanda nei confronti del per CP_2
le motivazioni esplicate nella parte narrativa della comparsa di costituzione e risposta che qui integralmente si richiama, dichiarare che nulla è dovuto, da parte del di via Cortemilia n. CP_2
29/31 Torino, alla ditta;
CP_1
- Nel merito in subordine, nel caso di condanna del sig. al pagamento di qualunque Parte_1
somma in favore della ditta , dichiarare che nulla è dovuto dal condominio al sig. CP_1
a titolo di rimborso e/o restituzione, nemmeno quale Parte_1
condanna futura, essendo stato definito da Codesto Ill.mo Tribunale il giudizio di merito a seguito di
ATP (sez. IV Dr.ssa RG 18016/21) ai fini di accertamento delle responsabilità per i fatti occorsi Per_1 nell'appartamento del sig. Parte_1
- Con condanna di parte opponente chiamante in causa alla refusione delle spese di lite oltre oneri accessori.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n. 5927/2021 del 29/07/2021, portante la somma di €. 10.217,68, conveniva in giudizio , titolare dell'omonima Parte_1 CP_1
impresa individuale, procedendo alla chiamata diretta del , Controparte_3
pagina 3 di 8 affinché fosse dichiarata nulla e/o inefficace l'ingiunzione, fossero rigettate tutte le domande formulate dal convenuto ovvero, in via subordinata, fosse dichiarato tenuto e condannato il terzo chiamato.
Si costituiva il convenuto opposto , chiedendo di pronunciare la provvisoria esecutorietà CP_1
del decreto ingiuntivo, di respingere l'opposizione in quanto infondata in fatto e in diritto nonché, in via subordinata, di dichiarare tenuto e condannare l'opponente al pagamento delle somme azionate in sede monitoria.
Si costituiva anche il terzo chiamato, , chiedendo che fosse dichiarata CP_2 Parte_2
l'irritualità della citazione, l'infondatezza della domanda proposta nei propri riguardi nonché, in via subordinata, che nulla fosse dovuto in favore dell'opponente a titolo di rimborso e/o di restituzione.
Il Tribunale, con ordinanza di data 20.1.2022, respingeva le difese del circa l'irritualità CP_2
della chiamata in causa, non previamente autorizzata, e muniva il DI opposto della provvisoria esecutorietà.
Esperita la fase istruttoria, la causa veniva stata rimessa in decisione.
2. L'odierna opposizione risulta infondata per le ragioni che seguono.
Parte attrice non ha fornito prova circa l'insussistenza del fatto costitutivo del credito, né in ordine all'esistenza di fatti modificativi, estintivi ed impeditivi delle ragioni creditorie fatte valere della ditta convenuta.
L'azione promossa dal , e l'estensione del contradditorio al era diretta ad accertare Pt_1 CP_2
l'addebitabilità in capo a quest'ultimo degli oneri ingiunti, relativi a lavori ed interventi realizzati in alcune camere dell'appartamento di proprietà dello stesso opponente, atteso che nel corso della notte tra il 13 e il 14 ottobre 2019, si era verificato il distacco di alcune parti dell'intonaco del soffitto.
Intervenuti i Vigili del Fuoco e i Funzionari dell'Ufficio Tecnico del Comune, in data 30/10/2019, era stata emessa l'ordinanza di inagibilità dell'alloggio, disponendo affinchè si procedesse alla messa in sicurezza dei locali (doc. 2, 3 att.).
Al fine di ottenere la revoca dei provvedimenti amministrativi, l'opponente aveva proceduto a far eseguire i lavori incaricando per l'incombente l'impresa (doc. 4, 5 att.). CP_1
In ragione della causazione dell'evento erano stati azionati più procedimenti avanti l'odierno Tribunale.
Va quindi osservato che le valutazioni scaturite dal giudizio di accertamento tecnico preventivo, che era stato azionato dal nei confronti della ditta appaltatrice e del direttore dei lavori e della CP_2
sicurezza, ai quali era stata affidata la realizzazione di alcuni interventi manutentivi insistenti sulle parti comuni dello stabile, differenti rispetto a quelli di cui si discute nell'odierno procedimento, non sono opponibili all'impresa , che non era stata coinvolta in tale giudizio. CP_1
pagina 4 di 8 Parimenti non si rileva alcuna connessione oggettiva anche con l'ulteriore giudizio, instaurato nei confronti del Condominio, procedimento n. R.G. 18016/2021 definito con sent. n. 2544/2024 pubbl. il
29/04/2024, concernente la richiesta del risarcimento dei danni sia patrimoniali che non patrimoniali patiti dal a causa del crollo dell'intonaco del soffitto, e rispetto ai quali è stata riconosciuta, Pt_1
sulla base della responsabilità ex art. 2051 c.c. ascrivibile al per non aver adempiuto ai CP_2
propri obblighi di custodia, la refusione dei danni.
L'odierno giudizio, differente da quelli precedenti sia per causa petendi che petitum, ha ad oggetto la mancata corresponsione del prezzo pattuito per la realizzazione delle opere edilizie, che sono state realizzate dal convenuto su commissione dell'attore (doc. 7,8 conv.).
L'opposto aveva formulato al due diversi preventivi, inizialmente in data 22/10/19 e Pt_1
successivamente in data 19/11/2019 (doc. 9,11 conv.).
Su quest'ultimo preventivo erano stati indicati elementi rilevanti ai fini di delineare la ricorrenza di un accordo;
emerge infatti l'indicazione dell'appaltatore ed il luogo ove dovevano essere adempiute le prestazioni illustrate, coincidente con l'alloggio dell'opponente, l'oggetto degli interventi e la loro consistenza, il prezzo afferente a ciascuna specifica attività e, da ultimo, il compenso complessivo richiesto, unitamente ad un elenco di condizioni generali ( doc. 9 parte conv.).
Circa la mancata accettazione, pur rilevando che l'accordo non recava alcuna sottoscrizione dell'opponente, occorre richiamare le previsioni relative alla forma prescritta ai fini della validità/opponibilità del contratto di cui si discute, osservando che non è soggetto ad alcun requisito formale, potendo i contraenti esprimere la propria volontà negoziale in qualunque modo e con qualunque mezzo a ciò idoneo, anche oralmente o in forma tacita. Non essendo richiesta la forma scritta, né ad substantiam né ad probationem, il negozio può essere concluso anche per facta concludentia, costituita nel caso di specie dalla pacifica realizzazione degli interventi preventivati.
Richiamando le risultanze istruttorie, può quindi affermarsi che tra il e l' era Pt_1 CP_4
intercorso un contratto, rispetto al quale il Condominio era rimasto estraneo, che le opere sono state eseguite correttamente, circostanza quest'ultima che si evince anche documentalmente dall'ordinanza di revoca dell'agibilità resa dal Comune di Torino, che il prezzo concordato tra le parti era quello stabilito nel preventivo del 19/11/2019, comprensivo del “punto 4” ed eccettuato il “punto 3”, per complessivi €.8.000,00 oltre Iva;
a fronte di tali risultanze, occorra ancora richiamare la genericità delle contestazioni mosse dall'opponente sulle opere realizzate e circa l'erronea esecuzione delle prestazioni
(doc. 11 conv.).
CP_ Circa l'estraneità del convenuto, non sono emersi elementi per affermare che la del CP_2
Pagano sia intervenuta a seguito di un accordo contrattuale con il terzo;
depongono in tal senso il pagina 5 di 8 tenore delle mail ( doc. 9, 10 e 11 ) con cui il preventivo del veniva, tramite l'Arch. e CP_1 Per_2 quindi del difensore del , messo a disposizione di quest'ultimo; anche i precedenti preventivi Pt_1
allegati dal convenuto e provenienti da altre ditte, erano stati richiesti direttamente dal , senza Pt_1
alcun intervento del CP_2
Dichiarava poi parte attrice, come si evince dal verbale di udienza del 31/01/2023, che “l'impresa ha iniziato i lavori l'11.11.2019 e li ha finiti il 16.11.2019” (capo 14) e che “il è venuto l'8 CP_1 novembre;
ha fatto un sopraluogo e mi ha avvisato dei lavori il successivo lunedì” (capo 15). Tale circostanza è stata confermata dall'arch. ovverosia dal professionista a cui il sig. , per Per_2 Pt_1
il tramite del proprio difensore avv. , aveva richiesto che gli venisse messo a disposizione il Tes_1 preventivo di un'impresa di sua fiducia, poi individuata nell' . Sul punto dichiarava che CP_4
“è vero che mi consegnava il preventivo ma non sono sicuro della data” (capo 9) e che CP_1
“confermo di aver ricevuto la mail dall'Avv. che mi viene mostrata (doc. 10), dalla quale Tes_1 capisco che il preventivo era stato accettato” (capo 12).
E' poi la stessa sentenza del Tribunale, resa nel giudizio instaurato per il risarcimento dei danni patiti dal , ad affermare, laddove quantificava i danni patrimoniali subiti dall'attore in €. 4.676,18, che Pt_1
i maggiori importi sostenuti per i lavori commissionati al non assumevano alcun rilievo nella CP_1
determinazione del danno, perché riguardanti il rapporto contrattuale intercorso tra l'attore e la ditta convenuta.
Per quanto concerne la questione afferente all'esecuzione di un contro soffitto in cartongesso in sostituzione dell'intonacatura, motivazione che ha indotto a redigere un nuovo preventivo, la CP_1 circostanza è stata confermata da , figlia dell'odierno attore, che sul punto dichiarava: Testimone_2
“ho sentito personalmente mio padre che chiedeva all'impresa di mettere l'intonaco, durante tutta la settimana dei lavori;
non so quale fosse stata la risposta del confermo che è stato posizionato CP_1 solo cartongesso e non intonaco” (capo 3). Anche l'arch. chiamato a rispondere in merito, Per_2
confermava che in alternativa all'intonacatura, era stato stabilito che avrebbe proceduto con la CP_1
contro soffittatura dei soffitti (capo 19).
La corretta esecuzione delle opere è stata confermata dall'arch. chiamato a rispondere sui capi Per_2
23 e 24 della seconda memoria di parte opposta e da , artigiano muratore chiamato daL Persona_3
, il quale dichiarava: “confermo che sono stati eseguiti i lavori elencati nel preventivo di cui mi CP_1 viene data lettura dall'Avv. Bracus, doc. 11” (capo 23). Non vi è dubbio che abbia dato CP_1
esecuzione a tutti i lavori di cui al preventivo di cui ai punti numeri 1,2,4 e 5, ad eccezione dei lavori di cui al punto 3 ove veniva previsto, in luogo della contro soffittatura, l'intonacatura e la chiusura delle tracce murarie.
pagina 6 di 8 Tutte le eccezioni formulate da parte attrice, secondo cui non sarebbero stati realizzati tutti i lavori di cui al preventivo, ivi compresi quelli afferenti allo sgombero dei mobili, devono essere rigettate in quanto infondate, generiche e tardive in quanto eccepite formalmente soltanto con la notificazione dell'odierno atto di citazione in opposizione.
La realizzazione dei lavori risulta provata documentalmente anche dalle fotografie che sono state allegate in atti dall'Impresa , da cui si evince, anche in sequenza, l'evoluzione dei lavori dal CP_1
momento di causazione del sinistro fino a quello di ultimazione (doc. 15 conv.).
3. L'opposizione, per le ragioni espresse, deve essere rigettata integralmente.
Si dà atto che l'attore, in ragione della concessione della provvisoria esecutorietà del decreto e, al fine di impedire l'instaurazione della procedura esecutiva da parte dell'opposto, ha provveduto ad effettuare pagamenti in favore di con tre differenti bonifici tutti effettuati a Febbraio 2022 (doc. CP_1
29,30,31 att.).
4. Le spese seguono la soccombenza e quindi debbono essere poste a carico dell'opponente sia le spese di lite per la parte convenuta che a favore del CP_2
Gli oneri di lite vanno liquidati secondo i parametri vigenti e secondo i valori medi (scaglione da €.
5.201,00 a €. 26.000,00), escludendo la fase istruttoria per il terzo, che non ha depositato alcuna memoria ex art. 183 co. VI c.p.c..
Quanto alle maggiorazioni richieste dall'opposto, va osservato che le tecniche informatiche adottate per una più agevole lettura degli atti difensive, sono risultate inutilizzabili, mentre l'aumento per la presenza di più parti ( art. 4 co. 2 DM 55/2014 ) non è istanza accoglibile, non ricorrendo le condizioni previste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Rigetta l'opposizione proposta da e per l'effetto conferma il DI opposto n. 5927/2021. Parte_1
Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore di delle spese di lite, Parte_1 CP_1
che si liquidano in € 5.077,00 oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso spese generali nella misura del 15%.
Dichiara tenuto e condanna al pagamento in favore del Parte_1 Controparte_2
delle spese di lite, che si liquidano in € 3.397,00 oltre IVA, se dovuta ex lege, CPA e rimborso
[...]
spese generali nella misura del 15%. pagina 7 di 8 Così deciso in Torino, 22 gennaio 2025
Il Giudice
dott.ssa Maria Luciana Dughetti
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