CA
Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 15/12/2025, n. 1102 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 1102 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei
Magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1227/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4815/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, depositata in data 14.10.2024
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Parte_1 avv.ti Ennio Magri e Alessandro De Vito Piscicelli
Appellante
E
Controparte_1 unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso
[...] dall'avv. Fausto De Nicola
Appellato - Appellante incidentale
E
in persona del p.t., Controparte_2 CP_3 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno
Appellata
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.6.2014 il
[...]
(di seguito “ Controparte_1 Parte_2
) conveniva in giudizio la al fine di sentir accertare il
[...] Parte_1 credito vantato nei confronti della stessa per le prestazioni rese e le forniture effettuate nei periodi dall'1.1.08 al 22.5.08 e dal 23.5.08 al
30.6.08 e, per l'effetto, sentirla condannare, relativamente al primo periodo, al pagamento dell'importo di € 482.644,50 oltre iva al 10%
(con esclusione del corrispettivo dovuto per le forniture ed i servizi in relazione ai quali pendeva altro giudizio dinanzi il Tribunale di Salerno)
e, per il secondo periodo, al pagamento dell'importo di € 54.553,00 oltre iva al 10% (con esclusione del corrispettivo dovuto per le forniture ed i servizi in relazione ai quali pendeva altro giudizio dinanzi il
Tribunale di Salerno), il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e/o rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo.
Deduceva il che nel periodo compreso da dicembre Parte_2
2006 a luglio 2008, la e la erano state Parte_1 Parte_3 incaricate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - in virtù del d.l.
245/05, convertito in l. 21/06 e sino all'indizione di nuova gara di appalto - della gestione provvisoria del servizio di smaltimento dei rifiuti della , sotto il controllo del Commissario di Controparte_4
Governo per l'emergenza rifiuti in Pt_3
A tal fine dette società avevano richiesto l'autorizzazione allo smaltimento del percolato di discarica presso gli impianti di depurazione presenti sul territorio della Provincia di Salerno, gestiti dall'attrice medesima, la quale, con nota del 14.7.06, aveva autorizzato il conferimento del percolato, indicando i prezzi applicati, accettati dalle richiedenti.
Il contratto di fornitura stipulato tra le parti, sebbene risolto ex lege a far data dal 31.12.07, ai sensi del richiamato d.l. 245/05, conv. in l.
2 21/06, era proseguito, in regime transitorio, fino al 31.11.08, in virtù delle Ordinanze Commissariali 1/08 e 48/08.
Esponeva il che per le prestazioni rese durante la Parte_2 prosecuzione del rapporto, applicando le tariffe concordate, aveva emesso le seguenti fatture: nn. 60, 61, 62, 63, 64 del 3.3.2008; nn.
106, 107, 108, 109, 110, 111 dell'1.4.08; nn. 193, 194, 195, 196, 197,
198 del 2.5.08; nn. 253, 254, 255, 257 dell'1.6.08; n. 315 del 2.7.08.
Tuttavia, le società richiedenti, pur avendo sottoscritto tutti i moduli di contabilità lavori e servizi, recanti la analitica indicazione delle quantità di ciascun conferimento in riferimento ai prezzi unitari convenuti, nonché un atto ricognitivo del debito, registrato in il 24.11.08, Pt_2 per l'importo di € 537.197,50 oltre iva al 10%, non avevano provveduto al pagamento di tali fatture.
La nel vigore della gestione provvisoria, aveva, Parte_3 infatti, dichiarato che l'obbligazione creditoria sorta in favore del
[...]
rientrava nella esclusiva titolarità della Parte_2 [...] sicché il Consorzio attore, su espressa richiesta di Controparte_2 quest'ultima, aveva provveduto ad emettere la nota di credito n. 582 del 24.11.08 in favore di e, contestualmente, la fattura n. Parte_1
583 del 24.11.08 in favore della Struttura Commissariale, per l'importo di € 509.917,25 iva inclusa.
Con atto del 18.06.2009 la era stata incorporata Parte_3 dalla e, successivamente, ai sensi del d.l. 195/09, conv. in Parte_1
l. 26/10, il aveva inoltrato alla Presidenza del Parte_2
Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile - Unità Tecnica
Amministrativa - istanza di ammissione alla massa passiva, che era stata, però, respinta in quanto l'Amministrazione dello Stato, su parere motivato della Commissione istituita ex art. 5 del citato d.l., aveva escluso la possibilità di considerare gli atti ricognitivi come titoli idonei per l'ammissione al passivo, così come l'esistenza di una ipotesi di delegazione ex art. 1268 c.c. tra l'affidataria del servizio e Parte_1
l'Autorità Commissariale per l'emergenza rifiuti.
3 A fronte di tale diniego la assumeva, pertanto, Parte_2 permanere l'obbligazione di pagamento a carico delle originarie società affidatarie del servizio ed effettive beneficiarie delle prestazioni rese, ai sensi dell'art. 12 d.l. 90/08, conv. in l. 123/08.
Si costituiva la eccependo, preliminarmente, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la infondatezza, nel merito, delle richieste attoree. Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Unità Tecnico -
Amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione Civile, subentrata all'Unità Stralcio ed alle cessate strutture Commissariali, al fine di sentirla condannare al pagamento delle somme oggetto di domanda o, in caso di soccombenza, per essere dalla stessa manlevata.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la
[...]
- Unità Tecnica Amministrativa concludendo per il Controparte_2 rigetto della domanda formulata nei propri confronti sia in via diretta che in via di regresso.
All'esito della disposta CTU, con la sentenza n. 4815/2024 il Tribunale di Salerno ha così statuito:
” 1) accertato il credito vantato dall'attrice e dichiarate dovute dalla
, in persona del suo legale rappr.p.t., le somme oggetto di Pt_1 domanda di pagamento in virtù del rapporto contrattuale e delle prestazioni effettivamente rese e/o delle forniture effettuate in loro favore nei periodi dal 1/1/2008 al 22/5/2008 e dal 23/5/2008 al
10/6/2008; condanna il convenuto in persona del suo legale Pt_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 482.644,50 oltre IVA al 10% a titolo di prezzo delle forniture e/o dei servizi di smaltimento e depurazione del percolato da discarica dalla stessa prestati relativamente al periodo
01.01.2008 – 22.05.08;
4 2) condanna altresì, il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'ulteriore importo di Euro 54.553,00 oltre Iva al 10% a titolo di prezzo delle prestazioni rese e/o delle forniture dei servizi di smaltimento e depurazione del percolato da discarica relativamente al periodo 23.05.08 – 10.06.08;
3) condanna il Convenuto in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive € 11.224,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge-
4) le spese di ctu restano a carico della parte soccombente;
5) compensa le spese di lite tra le altre parti-”
Con ordinanza del 16.10.2024 il provvedimento, a seguito di istanza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, veniva così corretto:
“3) condanna il Convenuto in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive € 11.224,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.” sia sostituita dalla locuzione “3) condanna il
Convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive €
11.224,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, in favore di ciascuna parte.”; 5) dispone cancellarsi il refuso… compensa le spese di lite tra le altre parti.”
Il Tribunale ha ritenuto non contestato lo svolgimento, nel periodo da dicembre 2006 a giugno 2008, da parte del Parte_2 dell'attività di smaltimento dei rifiuti liquidi in favore delle ex affidatarie, e presso i propri impianti Parte_1 Parte_3 di depurazione, attività comunque comprovata dalla produzione dei documenti di trasporto e dei formulari di scarico, puntualmente sottoscritti dalle società conferenti i rifiuti, nonché dall'atto ricognitivo del debito, sottoscritto dalla in data 20.11.08, attestante le Parte_1
5 prestazioni effettuate dal per un importo di € Parte_2
537.197,50 oltre iva al 10%.
Ha inoltre evidenziato il primo giudice che il diritto all'integrale pagamento di tale importo è stato, peraltro, confermato dalla CTU espletata, che ha accertato l'idoneità della documentazione contabile depositata dal contenente l'indicazione analitica del Parte_2 prezzo di ciascun conferimento in rapporto ai prezzi unitari applicati e concordati, a giustificare la pretesa creditoria azionata.
Ciò posto, alla luce della ricostruzione normativa dei rapporti tra il attore, le società affidatarie e l'Amministrazione dello Stato, CP_1 il Giudice di primo grado ha riconosciuto la piena ed esclusiva legittimazione passiva della escludendo, altresì, in Parte_1 considerazione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto di quest'ultima ad essere manlevata dalla
Controparte_2
Avverso tale statuizione, con atto notificato in data 13.11.24, la società ha proposto appello, affidato a due motivi, così Parte_1 concludendo:
“A) per i motivi e nei termini innanzi formulati, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di
Salerno n. 4815/2024 pubblicata in data 14.10.2024, corretta con decreto ex art. 287 c.p.c. n. 14965/2024 pubblicato il 17.10.2024:
B) per le ragioni espresse nel I motivo di appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rispetto alle Parte_1 domande ed ai crediti azionati dal per le Controparte_5 prestazioni per cui è causa, effettuate nel periodo 01.01.2008 –
30.06.2008, stante il giudicato formatosi su tale questione con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2885/2020 e, per l'effetto, dichiarare inammissibili, infondate e rigettare tutte le domande proposte dal nel presente giudizio nei confronti della CP_5
con conseguente condanna del in Parte_1 Parte_2 persona del l.r.p.t., a restituire alla le somme che Parte_1
6 Parte quest'ultima dovesse pagare al in esecuzione della sentenza di I grado, nelle more del giudizio di appello;
C) per le ragioni espresse nel II motivo di appello, accertare e dichiarare il diritto della ad essere rimborsata dalla P.C.M.- Parte_1
U.T.A. e, per l'effetto, condannare la PCM-UTA al relativo rimborso in favore di delle somme che la è stata condannata a Parte_1 Pt_1 pagare e che avrà corrisposto al a Controparte_6 qualunque titolo, anche per spese, in esecuzione della medesima sentenza di primo grado n. 4815/2024 e provvedimento di correzione,
o, comunque, all'esito del presente giudizio di appello, oltre agli interessi dal pagamento.
Il tutto con vittoria di spese e competenze sia del primo, che del secondo grado del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Si è costituito il Controparte_7
, il quale, nel resistere al gravame e
[...] chiederne il rigetto, ha proposto appello incidentale, affidato a due motivi, rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito: - rigettare
l'appello principale perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
In accoglimento dello spiegato appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza di primo grado nr. 4815/2024 resa dal
Tribunale di Salerno, Voglia: - accertare e dichiarare dovuti, sulle somme di cui ai capi 1) e 2) del dispositivo della sentenza gravata, in favore dell'appellante incidentale, gli interessi di mora ex D.LGS n.
231/02 ovvero gli interessi legali sulle somme via via rivalutate ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. fino all'entrata in vigore del D.L. 12/09/2014
n. 132 convertito nella L. 10/11/2014 n. 162, nonché gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/14 a partire dall'entrata in vigore del D.L.
132/14 ai sensi dell'art.1284 co.4 c.c., in entrambi i casi dal 24/11/08
(data del riconoscimento di debito con data certa) ovvero dalla data di costituzione in mora e/o dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo e,
7 per l'effetto, condannare l'appellante principale e/o chi di dovere al pagamento, anche in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo, oltre che della sorta come quantificata con la pronuncia di primo grado, anche degli interessi come richiesti;
- in subordine, accertare e dichiarare dovuti, sulle somme di cui ai capi
1) e 2) del dispositivo della sentenza gravata, in favore dell'appellante incidentale i soli interessi legali dal 24/11/08 (data del riconoscimento di debito con data certa) ovvero dalla data di costituzione in mora e/o dalla domanda fino al soddisfo e, per l'effetto, condannare l'appellante principale e/o chi di dovere, anche in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo al pagamento, oltre che della sorta come quantificata con la pronuncia gravata, degli interessi come richiesti;
- accertare e dichiarare, per i motivi richiamati in atto, applicabile alla fattispecie de qua lo scaglione tariffario da 520.000 ad € 1.000.000 ai fini della liquidazione dei compensi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, atteso che le complessive domande, tutte accolte con la pronuncia gravata, superano l'importo di € 520.000,00 in ossequio alla normativa di cui al D.M. N. 55/14 e s.m.i e, per l'effetto, in riforma del punto 3 del dispositivo, condannare l'appellante principale e/o chi di dovere, anche in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo, al pagamento delle spese di lite - con applicazione del corretto scaglione tariffario da 520.000,00 ad € 1.000.000,00 nei parametri medi e/o nel parametro che codesta Ecc.ma Corte intenderà applicare - in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre alle spese sostenute per l'iscrizione a ruolo della controversia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CNAP come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c.”
Si è costituita, altresì, la così Controparte_2 concludendo:
8 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita respingere l'avverso appello, con vittoria di spese.:
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello e, conseguentemente, di accoglimento della domanda di manleva/rimborso proposta dalla nei confronti della Parte_1
del Consiglio dei Ministri, limitare la condanna di CP_2 quest'ultima al rimborso di una somma corrispondete alla sola sorta capitale del credito vantato dal nei confronti della CP_1 Parte_1
Con compensazione delle spese di lite”
Accolta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata ed assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 9.10.25 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il
24.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'appello principale la denuncia il vizio Parte_1 di omessa pronuncia, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché del giudicato vincolante tra le parti, ex art. 2909 c.c., costituito dalla sentenza del Tribunale di Salerno n.
2858/21 (resa nel giudizio iscritto al n. 3697/11 R.G.)
Deduce che quest'ultimo provvedimento ha escluso la legittimazione passiva della ed ogni obbligo di pagamento da parte della Parte_1 stessa nei confronti del per le prestazioni rese Parte_2 nell'anno 2008 e che l'esistenza di tale giudicato era stata già eccepita nel corso del giudizio di primo grado, con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.11.2023.
In particolare, l'appellante rileva che la richiamata sentenza è stata emessa all'esito di un giudizio tra le stesse parti, relativo al medesimo rapporto ed a prestazioni effettuate nello stesso periodo oggetto del presente giudizio (1.1.08/30.6.08), ma in relazione a fatture diverse
(nn. 256/08 e 314/08) e che la statuizione ivi contenuta, relativa alla
9 carenza di legittimazione passiva della non è stata oggetto Parte_1 di appello né principale né incidentale, sicché è passata in giudicato e fa stato vincolante tra le parti . Controparte_8
Sarebbe, pertanto, incorso nel vizio di omessa pronuncia il primo
Giudice che, nonostante l'eccezione ritualmente formulata dalla odierna appellante, non ha tenuto conto dell'esistenza di tale giudicato.
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo, con il quale l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di manleva spiegata nei confronti della Controparte_9
, nonchè del terzo motivo con il quale l'appellante si
[...] duole dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese di lite.
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di giudicato esterno non
è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, sicché essa assume rilievo pubblicistico ed è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 48/2021; Cass. n.
15627/2016).
Ciò posto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. SU n. 13916/2006; Cass. n.
8650/2010; Cass. n. 14535/2012; Cass. n. 5478/2013; Cass. n.
24433/2013).
10 Nella fattispecie, come eccepito dall'odierna appellante già nel corso del primo grado del presente giudizio, tra la società il Parte_1 [...]
e la Consiglio si è svolto altro Parte_2 CP_2 CP_2 procedimento dinanzi il Tribunale di Salerno, definitosi con la sentenza n. 2858/21.
Tale procedimento aveva ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto al per l'attività di smaltimento dei rifiuti Parte_2 liquidi, consistenti in percolato da discarica (CER 190703), che veniva prelevato dalle discariche in gestione alla società affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti nel periodo emergenziale 2006-2008 mediante autotrasportatore autorizzato e trattato presso gli impianti di depurazione del . CP_1
In particolare, alla base della azione monitoria promossa dal CP_1
e del successivo giudizio di opposizione, definito con la richiamata sentenza, vi era il pagamento delle fatture relative agli anni 2006 e
2007 - in relazione alle quali era, tuttavia, intervenuta tra la Parte_1
Parte ed il la scrittura privata del 20.7.2015, con cui era Parte_2 stata definita ogni questione afferente all'attività svolta fino al 2007, - nonché delle fatture nn. 256/08 e 314/08, relative alle prestazioni svolte nel primo semestre dell'anno 2008.
In relazione a tali ultime fatture, rimaste impagate, il Tribunale di
Salerno ha ritenuto che, nell'anno 2008 e, dunque, successivamente alla risoluzione del contratto di affidamento disposta dal d.l. 245/05, la ha agito sotto il controllo dell'Amministrazione dello Stato, Parte_1 quale mera esecutrice della stessa e non più quale affidataria, vero è che l'art. 1, comma 7, del d.l. 245/05 aveva previsto che l'attività fosse svolta senza alcuna remunerazione, ma con la copertura dei costi assicurata dall'Amministrazione . Pt_4
Ricostruita, pertanto, la normativa applicabile alla fattispecie, il
Tribunale ha individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile - e nell'Unità Tecnica
Amministrativa gli unici soggetti giuridici tenuti, in solido, al
11 pagamento dell'obbligazione pecuniaria nei confronti del Parte_2 per l'attività svolta in favore della da adempiere
[...] Parte_1 mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate, ossia delle risorse disponibili del fondo della protezione civile intestate ai Commissari delegati, che confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al
Sottosegretario di Stato.
Così delineato l'oggetto del giudizio definitosi con la richiamata sentenza, non vi è dubbio che quest'ultimo inerisse lo stesso rapporto giuridico dedotto nel presente procedimento;
oltre alla identità delle parti in causa tra i due processi sussiste, dunque, l'identità della causa petendi e di petitum, risultando differente solo la richiesta di pagamento per altre prestazioni.
Ed, infatti, sebbene nei due giudizi il invochi il pagamento di CP_1 fatture differenti, non è contestato, anzi, trova conferma nella documentazione depositata e nelle stesse difese dell'appellate incidentale e dell'appellata, che i crediti azionati in entrambi i procedimenti derivino dall'attività di smaltimento del percolato (CER
190703 - quale risultante dai “moduli di contabilità lavori e servizi” allegati ai S.A.L. prodotti per ciascun periodo e ciascun impianto) svolta dall'appellante da gennaio a giugno 2008 in favore della Parte_1 quale ex affidataria del servizio di gestione dei rifiuti nel periodo emergenziale.
Ne consegue che, non essendo stata oggetto di impugnazione, la pronuncia resa dal Tribunale di Salerno n. 5828/21 fa stato tra le parti relativamente alla questione della legittimazione passiva della
[...]
precludendo il riesame dello stesso punto di diritto, già con essa Pt_1 accertato e risolto.
In ordine alla prova dell'esistenza di tale giudicato va, infine, osservato che, come rilevato dal nelle memorie di replica, Parte_2
l'appellante ha depositato la copia di tale sentenza priva della certificazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.
12 Nella giurisprudenza di legittimità si riscontra, sul punto, un contrasto tra le pronunce che affermano la imprescindibilità di tale certificazione ai fini della prova del giudicato e quelle che, dando rilievo all'interesse pubblico sotteso alla relativa eccezione, ritengono il giudice libero di rilevare e valutare d'ufficio il giudicato esterno anche nel caso in cui risultasse privo della rituale certificazione del cancelliere;
a queste due interpretazioni si affianca poi una terza, secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno non avrebbe l'onere di allegazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato eccepito (Cass. n. 4803/2018).
In tale contrasto si inserisce il più recente orientamento della Corte di
Cassazione in virtù del quale “l'articolo 124 citato indica soltanto come si forma il certificato, ma non statuisce che solo esso possa dimostrare il giudicato: la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può, dunque, essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l'accertamento dell'intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023,
n. 36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti” (così Cass.
n. 2827/2025).
Secondo la Suprema Corte, infatti, non può limitarsi la rilevabilità del giudicato esterno ai soli casi in cui lo stesso sia munito della suddetta certificazione, né può ritenersi che la mera irregolarità formale del certificato, possa incidere sull'accertamento del giudicato stesso, trattandosi di mera discrepanza formale dal modello normativo, di per sé insignificante.
Nella fattispecie, il con le proprie difese, conferma Parte_2 il passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale di Salerno
13 “riguardo alla dichiarata carenza di legittimazione passiva di ” Pt_1 ed evidenzia, altresì, le ragioni per le quali il stesso - in CP_1
Contr considerazione degli accordi intercorsi con la e del CP_10 successivo adempimento delle obbligazioni assunte - non era più portatore di un interesse attuale e concreto alla riforma del capo della sentenza che imputava alla “la piena legittimazione CP_12 passiva per le obbligazioni contratte dalla , interesse da far Parte_1 valere - quantunque in via incidentale - nell'ambito del gravame interposto dalla contro la stessa Controparte_2 Parte_1 per ragioni del tutto diverse (ovvero la dichiarata solidarietà passiva della con l'Unità Tecnica Amministrativa). CP_10
Alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi irrilevante la mancata produzione certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., stante la specifica ammissione dell'appellato della mancata CP_1 proposizione del gravame avverso la sentenza n. 5828/21, resa dal
Tribunale di Salerno.
Quanto alla le difese svolte, Controparte_2 presupponendo la definitività della decisione, rimangono incentrate sul diverso assunto che il giudicato formatosi non si basa sulla medesima causa petendi e sullo stesso petitum della domanda che ha portato alla sentenza impugnata, ma è reso all'esito di un giudizio che “ancorché ha visto coinvolte le medesime parti, aveva un oggetto diverso”.
Tali difese appaiono, dunque, inequivocabilmente ed esplicitamente ammettere e confermare la mancata impugnazione della sentenza de qua in punto di individuazione del soggetto legittimato passivo e, conseguentemente, l'acquiescenza parziale ad essa, cui consegue il passaggio in giudicato di detto capo della pronuncia, attesa la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'appello e l'assoluta autonomia delle diverse parti (in tal senso, Cass. civ. n.
33/2008).
D'altronde, proprio la circostanza, parimenti incontestata, che il provvedimento in questione è stato impugnato per motivi diversi
14 dall'affermata carenza di legittimazione passiva della e, Parte_1 dunque, non è passato in giudicato in toto, ha precluso all'odierno appellante di ottenere e, dunque, produrre in giudizio il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., ma a tanto, in virtù del richiamato orientamento, non può conseguire l'impossibilità di avvalersi dell'efficacia di giudicato che tale pronuncia ha indiscutibilmente assunto nella vicenda oggetto del presente giudizio.
In definitiva, il motivo va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta nei confronti della stessa dal Parte_2
Passando all'esame dell'appello incidentale, con il primo motivo il si duole della violazione e/o falsa applicazione del Parte_2
D.Lgs. 231/02 ovvero del disposto di cui all'art. 1284 c.c., commi 1 e
4, dell'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento e di condanna del convenuto e/o di chi di dovere al pagamento degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/02 ovvero, in subordine, degli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 e 4 c.c. sulle somme via via rivalutate fino al soddisfo ovvero, in ulteriore subordine, dei soli interessi legali. Assume che, sebbene richiesti già con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento degli interessi, sia ai sensi della l. 231/02, sia, in subordine, ai sensi dell'art. 1284 c.c., nulla statuendo neppure in ordine alla loro decorrenza.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale lamenta, invece, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la errata applicazione dello scaglione di riferimento in relazione alle spese di lite, la errata applicazione dei c.d. minimi tariffari e la omessa pronuncia sulle spese vive.
I motivi dell'appello incidentale proposto dal nei Parte_2 confronti dell'appellante restano assorbiti dall'accoglimento Parte_1 del primo motivo dell'appello principale.
15 L'appello incidentale, nella parte in cui è rivolto nei confronti della
, va dichiarato inammissibile. Controparte_2
Al riguardo va opportunamente precisato che, per effetto della chiamata in causa della richiesta Controparte_2 nel giudizio di primo grado dalla in ragione dell'eccepito Parte_1 difetto di legittimazione e dell'affermata sussistenza della responsabilità della chiamata in merito alle obbligazioni nei confronti dell'attore, la domanda originariamente formulata dal Parte_2 si è automaticamente estesa nei confronti del terzo, individuato
[...] dalla società convenuta quale effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore.
Ed, infatti, secondo la Corte di Cassazione, “qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. n. 22050/2018;
Cass. n. 29576/2021).
Sennonché il Giudice di primo grado ha affermato la piena ed esclusiva legittimazione passiva della così pervenendo ad una Parte_1 statuizione incompatibile con l'accoglimento della domanda di condanna diretta della cui, per Controparte_2 effetto della chiamata diretta, essa è stata estesa, domanda che è stata, dunque, implicitamente rigettata.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “l'assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita;
l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre
16 questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita” (Cass n. 26507/2023).
Tale capo della pronuncia non è stato, però oggetto di appello, né principale, né incidentale.
Il avendone interesse, avrebbe dovuto, infatti, Parte_2 impugnare tale statuizione implicita, insistendo, in caso di accoglimento del primo motivo dell'appello principale, nella richiesta di condanna diretta della non avendo Controparte_2
a tanto provveduto, sul punto si è formato il giudicato.
La riforma della sentenza di primo grado impone a questa Corte di provvedere anche sulle spese del primo grado di giudizio.
Considerato l'esito definitivo del giudizio, le spese legali del doppio grado seguono il principio della soccombenza e di causalità e vanno poste a carico del Parte_2
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe indicata, ogni istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal Parte_2
2) condanna l'appellante incidentale al pagamento, in favore della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., e della Pt_1 [...]
in persona del Presidente p.t. delle spese del Controparte_2 giudizio che liquida per ciascuna parte, per il giudizio di primo grado, in euro 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in euro 13.078,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e contributo unificato (in favore della , IVA Parte_1
17 e CPA come per legge, con attribuzione, quanto alla agli Parte_1 avv.ti Alessandro De Vito Piscicelli e Ennio Magrì, antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
18
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Salerno, I Sezione Civile, nelle persone dei
Magistrati: dott.ssa Maria Balletti Presidente dott.ssa Giuliana Giuliano Consigliere dott.ssa Maria Elena Del Forno Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile n. 1227/2024 avente ad oggetto l'appello avverso la sentenza n. 4815/2024 emessa dal Tribunale di Salerno, depositata in data 14.10.2024
TRA
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dagli Parte_1 avv.ti Ennio Magri e Alessandro De Vito Piscicelli
Appellante
E
Controparte_1 unipersonale, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso
[...] dall'avv. Fausto De Nicola
Appellato - Appellante incidentale
E
in persona del p.t., Controparte_2 CP_3 rapp.to e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di
Salerno
Appellata
Conclusioni: come da atti di costituzione e note di precisazione delle conclusioni
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 18.6.2014 il
[...]
(di seguito “ Controparte_1 Parte_2
) conveniva in giudizio la al fine di sentir accertare il
[...] Parte_1 credito vantato nei confronti della stessa per le prestazioni rese e le forniture effettuate nei periodi dall'1.1.08 al 22.5.08 e dal 23.5.08 al
30.6.08 e, per l'effetto, sentirla condannare, relativamente al primo periodo, al pagamento dell'importo di € 482.644,50 oltre iva al 10%
(con esclusione del corrispettivo dovuto per le forniture ed i servizi in relazione ai quali pendeva altro giudizio dinanzi il Tribunale di Salerno)
e, per il secondo periodo, al pagamento dell'importo di € 54.553,00 oltre iva al 10% (con esclusione del corrispettivo dovuto per le forniture ed i servizi in relazione ai quali pendeva altro giudizio dinanzi il
Tribunale di Salerno), il tutto oltre interessi ex d.lgs. 231/02 e/o rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme via via rivalutate dal sorgere del credito fino all'effettivo soddisfo.
Deduceva il che nel periodo compreso da dicembre Parte_2
2006 a luglio 2008, la e la erano state Parte_1 Parte_3 incaricate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - in virtù del d.l.
245/05, convertito in l. 21/06 e sino all'indizione di nuova gara di appalto - della gestione provvisoria del servizio di smaltimento dei rifiuti della , sotto il controllo del Commissario di Controparte_4
Governo per l'emergenza rifiuti in Pt_3
A tal fine dette società avevano richiesto l'autorizzazione allo smaltimento del percolato di discarica presso gli impianti di depurazione presenti sul territorio della Provincia di Salerno, gestiti dall'attrice medesima, la quale, con nota del 14.7.06, aveva autorizzato il conferimento del percolato, indicando i prezzi applicati, accettati dalle richiedenti.
Il contratto di fornitura stipulato tra le parti, sebbene risolto ex lege a far data dal 31.12.07, ai sensi del richiamato d.l. 245/05, conv. in l.
2 21/06, era proseguito, in regime transitorio, fino al 31.11.08, in virtù delle Ordinanze Commissariali 1/08 e 48/08.
Esponeva il che per le prestazioni rese durante la Parte_2 prosecuzione del rapporto, applicando le tariffe concordate, aveva emesso le seguenti fatture: nn. 60, 61, 62, 63, 64 del 3.3.2008; nn.
106, 107, 108, 109, 110, 111 dell'1.4.08; nn. 193, 194, 195, 196, 197,
198 del 2.5.08; nn. 253, 254, 255, 257 dell'1.6.08; n. 315 del 2.7.08.
Tuttavia, le società richiedenti, pur avendo sottoscritto tutti i moduli di contabilità lavori e servizi, recanti la analitica indicazione delle quantità di ciascun conferimento in riferimento ai prezzi unitari convenuti, nonché un atto ricognitivo del debito, registrato in il 24.11.08, Pt_2 per l'importo di € 537.197,50 oltre iva al 10%, non avevano provveduto al pagamento di tali fatture.
La nel vigore della gestione provvisoria, aveva, Parte_3 infatti, dichiarato che l'obbligazione creditoria sorta in favore del
[...]
rientrava nella esclusiva titolarità della Parte_2 [...] sicché il Consorzio attore, su espressa richiesta di Controparte_2 quest'ultima, aveva provveduto ad emettere la nota di credito n. 582 del 24.11.08 in favore di e, contestualmente, la fattura n. Parte_1
583 del 24.11.08 in favore della Struttura Commissariale, per l'importo di € 509.917,25 iva inclusa.
Con atto del 18.06.2009 la era stata incorporata Parte_3 dalla e, successivamente, ai sensi del d.l. 195/09, conv. in Parte_1
l. 26/10, il aveva inoltrato alla Presidenza del Parte_2
Consiglio - Dipartimento della Protezione Civile - Unità Tecnica
Amministrativa - istanza di ammissione alla massa passiva, che era stata, però, respinta in quanto l'Amministrazione dello Stato, su parere motivato della Commissione istituita ex art. 5 del citato d.l., aveva escluso la possibilità di considerare gli atti ricognitivi come titoli idonei per l'ammissione al passivo, così come l'esistenza di una ipotesi di delegazione ex art. 1268 c.c. tra l'affidataria del servizio e Parte_1
l'Autorità Commissariale per l'emergenza rifiuti.
3 A fronte di tale diniego la assumeva, pertanto, Parte_2 permanere l'obbligazione di pagamento a carico delle originarie società affidatarie del servizio ed effettive beneficiarie delle prestazioni rese, ai sensi dell'art. 12 d.l. 90/08, conv. in l. 123/08.
Si costituiva la eccependo, preliminarmente, il difetto di Parte_1 giurisdizione del Giudice ordinario in favore del Giudice amministrativo, la propria carenza di legittimazione passiva e, in ogni caso, la infondatezza, nel merito, delle richieste attoree. Chiedeva, infine, di essere autorizzata alla chiamata in causa dell'Unità Tecnico -
Amministrativa presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri -
Dipartimento della Protezione Civile, subentrata all'Unità Stralcio ed alle cessate strutture Commissariali, al fine di sentirla condannare al pagamento delle somme oggetto di domanda o, in caso di soccombenza, per essere dalla stessa manlevata.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva la
[...]
- Unità Tecnica Amministrativa concludendo per il Controparte_2 rigetto della domanda formulata nei propri confronti sia in via diretta che in via di regresso.
All'esito della disposta CTU, con la sentenza n. 4815/2024 il Tribunale di Salerno ha così statuito:
” 1) accertato il credito vantato dall'attrice e dichiarate dovute dalla
, in persona del suo legale rappr.p.t., le somme oggetto di Pt_1 domanda di pagamento in virtù del rapporto contrattuale e delle prestazioni effettivamente rese e/o delle forniture effettuate in loro favore nei periodi dal 1/1/2008 al 22/5/2008 e dal 23/5/2008 al
10/6/2008; condanna il convenuto in persona del suo legale Pt_1 rappresentante p.t., al pagamento, in favore dell'attrice, della complessiva somma di € 482.644,50 oltre IVA al 10% a titolo di prezzo delle forniture e/o dei servizi di smaltimento e depurazione del percolato da discarica dalla stessa prestati relativamente al periodo
01.01.2008 – 22.05.08;
4 2) condanna altresì, il convenuto al pagamento, in favore dell'attrice, dell'ulteriore importo di Euro 54.553,00 oltre Iva al 10% a titolo di prezzo delle prestazioni rese e/o delle forniture dei servizi di smaltimento e depurazione del percolato da discarica relativamente al periodo 23.05.08 – 10.06.08;
3) condanna il Convenuto in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive € 11.224,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge-
4) le spese di ctu restano a carico della parte soccombente;
5) compensa le spese di lite tra le altre parti-”
Con ordinanza del 16.10.2024 il provvedimento, a seguito di istanza formulata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, veniva così corretto:
“3) condanna il Convenuto in persona del legale Pt_1 rappresentante pro tempore al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive € 11.224,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge.” sia sostituita dalla locuzione “3) condanna il
Convenuto in persona del legale rappresentante pro tempore Pt_1 al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessive €
11.224,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali come per legge, in favore di ciascuna parte.”; 5) dispone cancellarsi il refuso… compensa le spese di lite tra le altre parti.”
Il Tribunale ha ritenuto non contestato lo svolgimento, nel periodo da dicembre 2006 a giugno 2008, da parte del Parte_2 dell'attività di smaltimento dei rifiuti liquidi in favore delle ex affidatarie, e presso i propri impianti Parte_1 Parte_3 di depurazione, attività comunque comprovata dalla produzione dei documenti di trasporto e dei formulari di scarico, puntualmente sottoscritti dalle società conferenti i rifiuti, nonché dall'atto ricognitivo del debito, sottoscritto dalla in data 20.11.08, attestante le Parte_1
5 prestazioni effettuate dal per un importo di € Parte_2
537.197,50 oltre iva al 10%.
Ha inoltre evidenziato il primo giudice che il diritto all'integrale pagamento di tale importo è stato, peraltro, confermato dalla CTU espletata, che ha accertato l'idoneità della documentazione contabile depositata dal contenente l'indicazione analitica del Parte_2 prezzo di ciascun conferimento in rapporto ai prezzi unitari applicati e concordati, a giustificare la pretesa creditoria azionata.
Ciò posto, alla luce della ricostruzione normativa dei rapporti tra il attore, le società affidatarie e l'Amministrazione dello Stato, CP_1 il Giudice di primo grado ha riconosciuto la piena ed esclusiva legittimazione passiva della escludendo, altresì, in Parte_1 considerazione del più recente orientamento della giurisprudenza di legittimità, il diritto di quest'ultima ad essere manlevata dalla
Controparte_2
Avverso tale statuizione, con atto notificato in data 13.11.24, la società ha proposto appello, affidato a due motivi, così Parte_1 concludendo:
“A) per i motivi e nei termini innanzi formulati, accogliere il presente appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza del Tribunale di
Salerno n. 4815/2024 pubblicata in data 14.10.2024, corretta con decreto ex art. 287 c.p.c. n. 14965/2024 pubblicato il 17.10.2024:
B) per le ragioni espresse nel I motivo di appello, accertare e dichiarare la carenza di legittimazione passiva della rispetto alle Parte_1 domande ed ai crediti azionati dal per le Controparte_5 prestazioni per cui è causa, effettuate nel periodo 01.01.2008 –
30.06.2008, stante il giudicato formatosi su tale questione con la sentenza del Tribunale di Salerno n. 2885/2020 e, per l'effetto, dichiarare inammissibili, infondate e rigettare tutte le domande proposte dal nel presente giudizio nei confronti della CP_5
con conseguente condanna del in Parte_1 Parte_2 persona del l.r.p.t., a restituire alla le somme che Parte_1
6 Parte quest'ultima dovesse pagare al in esecuzione della sentenza di I grado, nelle more del giudizio di appello;
C) per le ragioni espresse nel II motivo di appello, accertare e dichiarare il diritto della ad essere rimborsata dalla P.C.M.- Parte_1
U.T.A. e, per l'effetto, condannare la PCM-UTA al relativo rimborso in favore di delle somme che la è stata condannata a Parte_1 Pt_1 pagare e che avrà corrisposto al a Controparte_6 qualunque titolo, anche per spese, in esecuzione della medesima sentenza di primo grado n. 4815/2024 e provvedimento di correzione,
o, comunque, all'esito del presente giudizio di appello, oltre agli interessi dal pagamento.
Il tutto con vittoria di spese e competenze sia del primo, che del secondo grado del presente giudizio, con attribuzione ai sottoscritti procuratori antistatari.”
Si è costituito il Controparte_7
, il quale, nel resistere al gravame e
[...] chiederne il rigetto, ha proposto appello incidentale, affidato a due motivi, rassegnando le seguenti conclusioni: “nel merito: - rigettare
l'appello principale perché inammissibile, improponibile, improcedibile nonché del tutto infondato in fatto ed in diritto.
In accoglimento dello spiegato appello incidentale proposto ed in parziale riforma della sentenza di primo grado nr. 4815/2024 resa dal
Tribunale di Salerno, Voglia: - accertare e dichiarare dovuti, sulle somme di cui ai capi 1) e 2) del dispositivo della sentenza gravata, in favore dell'appellante incidentale, gli interessi di mora ex D.LGS n.
231/02 ovvero gli interessi legali sulle somme via via rivalutate ai sensi dell'art. 1284 co. 1 c.c. fino all'entrata in vigore del D.L. 12/09/2014
n. 132 convertito nella L. 10/11/2014 n. 162, nonché gli interessi moratori di cui al D. Lgs. 231/14 a partire dall'entrata in vigore del D.L.
132/14 ai sensi dell'art.1284 co.4 c.c., in entrambi i casi dal 24/11/08
(data del riconoscimento di debito con data certa) ovvero dalla data di costituzione in mora e/o dalla domanda, fino all'effettivo soddisfo e,
7 per l'effetto, condannare l'appellante principale e/o chi di dovere al pagamento, anche in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo, oltre che della sorta come quantificata con la pronuncia di primo grado, anche degli interessi come richiesti;
- in subordine, accertare e dichiarare dovuti, sulle somme di cui ai capi
1) e 2) del dispositivo della sentenza gravata, in favore dell'appellante incidentale i soli interessi legali dal 24/11/08 (data del riconoscimento di debito con data certa) ovvero dalla data di costituzione in mora e/o dalla domanda fino al soddisfo e, per l'effetto, condannare l'appellante principale e/o chi di dovere, anche in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo al pagamento, oltre che della sorta come quantificata con la pronuncia gravata, degli interessi come richiesti;
- accertare e dichiarare, per i motivi richiamati in atto, applicabile alla fattispecie de qua lo scaglione tariffario da 520.000 ad € 1.000.000 ai fini della liquidazione dei compensi in favore del sottoscritto procuratore antistatario, atteso che le complessive domande, tutte accolte con la pronuncia gravata, superano l'importo di € 520.000,00 in ossequio alla normativa di cui al D.M. N. 55/14 e s.m.i e, per l'effetto, in riforma del punto 3 del dispositivo, condannare l'appellante principale e/o chi di dovere, anche in solido tra loro o ciascuno per il proprio titolo, al pagamento delle spese di lite - con applicazione del corretto scaglione tariffario da 520.000,00 ad € 1.000.000,00 nei parametri medi e/o nel parametro che codesta Ecc.ma Corte intenderà applicare - in favore del sottoscritto procuratore antistatario, oltre alle spese sostenute per l'iscrizione a ruolo della controversia;
- in ogni caso, con vittoria di spese e compensi del presente grado di giudizio, oltre rimborso forfettario spese generali, IVA e CNAP come per legge, da attribuirsi al sottoscritto avvocato antistatario ex art. 93
c.p.c.”
Si è costituita, altresì, la così Controparte_2 concludendo:
8 “Voglia l'Ecc.ma Corte d'appello adita respingere l'avverso appello, con vittoria di spese.:
In via subordinata, nell'ipotesi di accoglimento del secondo motivo di appello e, conseguentemente, di accoglimento della domanda di manleva/rimborso proposta dalla nei confronti della Parte_1
del Consiglio dei Ministri, limitare la condanna di CP_2 quest'ultima al rimborso di una somma corrispondete alla sola sorta capitale del credito vantato dal nei confronti della CP_1 Parte_1
Con compensazione delle spese di lite”
Accolta l'istanza di sospensione della esecutività della sentenza impugnata ed assegnati i termini di cui all'art. 352 c.p.c. - nel testo attualmente vigente e applicabile ratione temporis - all'esito dell'udienza del 9.10.25 - sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. - la decisione è stata riservata al Collegio con provvedimento depositato il
24.10.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo dell'appello principale la denuncia il vizio Parte_1 di omessa pronuncia, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nonché del giudicato vincolante tra le parti, ex art. 2909 c.c., costituito dalla sentenza del Tribunale di Salerno n.
2858/21 (resa nel giudizio iscritto al n. 3697/11 R.G.)
Deduce che quest'ultimo provvedimento ha escluso la legittimazione passiva della ed ogni obbligo di pagamento da parte della Parte_1 stessa nei confronti del per le prestazioni rese Parte_2 nell'anno 2008 e che l'esistenza di tale giudicato era stata già eccepita nel corso del giudizio di primo grado, con le note di trattazione scritta depositate per l'udienza del 14.11.2023.
In particolare, l'appellante rileva che la richiamata sentenza è stata emessa all'esito di un giudizio tra le stesse parti, relativo al medesimo rapporto ed a prestazioni effettuate nello stesso periodo oggetto del presente giudizio (1.1.08/30.6.08), ma in relazione a fatture diverse
(nn. 256/08 e 314/08) e che la statuizione ivi contenuta, relativa alla
9 carenza di legittimazione passiva della non è stata oggetto Parte_1 di appello né principale né incidentale, sicché è passata in giudicato e fa stato vincolante tra le parti . Controparte_8
Sarebbe, pertanto, incorso nel vizio di omessa pronuncia il primo
Giudice che, nonostante l'eccezione ritualmente formulata dalla odierna appellante, non ha tenuto conto dell'esistenza di tale giudicato.
Il primo motivo è fondato e deve essere accolto con conseguente assorbimento del secondo motivo, con il quale l'appellante lamenta il mancato accoglimento della domanda di manleva spiegata nei confronti della Controparte_9
, nonchè del terzo motivo con il quale l'appellante si
[...] duole dell'avvenuta condanna al pagamento delle spese di lite.
Va preliminarmente osservato che l'eccezione di giudicato esterno non
è soggetta a preclusioni per quanto riguarda la sua allegazione in sede di merito in quanto prescinde da qualsiasi volontà dispositiva della parte, mirando ad evitare la formazione di giudicati contrastanti, conformemente al principio del “ne bis in idem”, sicché essa assume rilievo pubblicistico ed è rilevabile d'ufficio (Cass. n. 48/2021; Cass. n.
15627/2016).
Ciò posto, secondo l'orientamento ormai consolidato della Corte di
Cassazione, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il petitum del primo (Cass. SU n. 13916/2006; Cass. n.
8650/2010; Cass. n. 14535/2012; Cass. n. 5478/2013; Cass. n.
24433/2013).
10 Nella fattispecie, come eccepito dall'odierna appellante già nel corso del primo grado del presente giudizio, tra la società il Parte_1 [...]
e la Consiglio si è svolto altro Parte_2 CP_2 CP_2 procedimento dinanzi il Tribunale di Salerno, definitosi con la sentenza n. 2858/21.
Tale procedimento aveva ad oggetto il pagamento del corrispettivo dovuto al per l'attività di smaltimento dei rifiuti Parte_2 liquidi, consistenti in percolato da discarica (CER 190703), che veniva prelevato dalle discariche in gestione alla società affidataria del servizio di smaltimento dei rifiuti nel periodo emergenziale 2006-2008 mediante autotrasportatore autorizzato e trattato presso gli impianti di depurazione del . CP_1
In particolare, alla base della azione monitoria promossa dal CP_1
e del successivo giudizio di opposizione, definito con la richiamata sentenza, vi era il pagamento delle fatture relative agli anni 2006 e
2007 - in relazione alle quali era, tuttavia, intervenuta tra la Parte_1
Parte ed il la scrittura privata del 20.7.2015, con cui era Parte_2 stata definita ogni questione afferente all'attività svolta fino al 2007, - nonché delle fatture nn. 256/08 e 314/08, relative alle prestazioni svolte nel primo semestre dell'anno 2008.
In relazione a tali ultime fatture, rimaste impagate, il Tribunale di
Salerno ha ritenuto che, nell'anno 2008 e, dunque, successivamente alla risoluzione del contratto di affidamento disposta dal d.l. 245/05, la ha agito sotto il controllo dell'Amministrazione dello Stato, Parte_1 quale mera esecutrice della stessa e non più quale affidataria, vero è che l'art. 1, comma 7, del d.l. 245/05 aveva previsto che l'attività fosse svolta senza alcuna remunerazione, ma con la copertura dei costi assicurata dall'Amministrazione . Pt_4
Ricostruita, pertanto, la normativa applicabile alla fattispecie, il
Tribunale ha individuato nella Presidenza del Consiglio dei Ministri - dipartimento della protezione civile - e nell'Unità Tecnica
Amministrativa gli unici soggetti giuridici tenuti, in solido, al
11 pagamento dell'obbligazione pecuniaria nei confronti del Parte_2 per l'attività svolta in favore della da adempiere
[...] Parte_1 mediante l'utilizzo delle risorse già stanziate, ossia delle risorse disponibili del fondo della protezione civile intestate ai Commissari delegati, che confluiscono su apposita contabilità speciale intestata al
Sottosegretario di Stato.
Così delineato l'oggetto del giudizio definitosi con la richiamata sentenza, non vi è dubbio che quest'ultimo inerisse lo stesso rapporto giuridico dedotto nel presente procedimento;
oltre alla identità delle parti in causa tra i due processi sussiste, dunque, l'identità della causa petendi e di petitum, risultando differente solo la richiesta di pagamento per altre prestazioni.
Ed, infatti, sebbene nei due giudizi il invochi il pagamento di CP_1 fatture differenti, non è contestato, anzi, trova conferma nella documentazione depositata e nelle stesse difese dell'appellate incidentale e dell'appellata, che i crediti azionati in entrambi i procedimenti derivino dall'attività di smaltimento del percolato (CER
190703 - quale risultante dai “moduli di contabilità lavori e servizi” allegati ai S.A.L. prodotti per ciascun periodo e ciascun impianto) svolta dall'appellante da gennaio a giugno 2008 in favore della Parte_1 quale ex affidataria del servizio di gestione dei rifiuti nel periodo emergenziale.
Ne consegue che, non essendo stata oggetto di impugnazione, la pronuncia resa dal Tribunale di Salerno n. 5828/21 fa stato tra le parti relativamente alla questione della legittimazione passiva della
[...]
precludendo il riesame dello stesso punto di diritto, già con essa Pt_1 accertato e risolto.
In ordine alla prova dell'esistenza di tale giudicato va, infine, osservato che, come rilevato dal nelle memorie di replica, Parte_2
l'appellante ha depositato la copia di tale sentenza priva della certificazione del passaggio in giudicato ex art. 124 disp. att. c.p.c.
12 Nella giurisprudenza di legittimità si riscontra, sul punto, un contrasto tra le pronunce che affermano la imprescindibilità di tale certificazione ai fini della prova del giudicato e quelle che, dando rilievo all'interesse pubblico sotteso alla relativa eccezione, ritengono il giudice libero di rilevare e valutare d'ufficio il giudicato esterno anche nel caso in cui risultasse privo della rituale certificazione del cancelliere;
a queste due interpretazioni si affianca poi una terza, secondo cui la parte che eccepisce il giudicato esterno non avrebbe l'onere di allegazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c. solamente nel caso in cui la controparte ammetta esplicitamente l'intervenuta formazione del giudicato eccepito (Cass. n. 4803/2018).
In tale contrasto si inserisce il più recente orientamento della Corte di
Cassazione in virtù del quale “l'articolo 124 citato indica soltanto come si forma il certificato, ma non statuisce che solo esso possa dimostrare il giudicato: la certificazione di cui all'art. 124 disp. att. cod. proc. civ. non può, dunque, essere ritenuta condizione indispensabile e non sostituibile per l'accertamento dell'intervenuto giudicato, potendo essa trovare idoneo equipollente nella esplicita ammissione, circa la formazione del giudicato, della parte nei cui confronti è invocato il giudicato e che avrebbe interesse a negarlo (Cass., sez. 3, 28/12/2023,
n. 36258; Cass., sez. 5, 09/03/2022, n. 7740; Cass., n. 4803/18, cit.), poiché in tal caso la certificazione perde di rilievo, non necessitando di alcun prova un fatto pacificamente ammesso agli atti” (così Cass.
n. 2827/2025).
Secondo la Suprema Corte, infatti, non può limitarsi la rilevabilità del giudicato esterno ai soli casi in cui lo stesso sia munito della suddetta certificazione, né può ritenersi che la mera irregolarità formale del certificato, possa incidere sull'accertamento del giudicato stesso, trattandosi di mera discrepanza formale dal modello normativo, di per sé insignificante.
Nella fattispecie, il con le proprie difese, conferma Parte_2 il passaggio in giudicato della pronuncia del Tribunale di Salerno
13 “riguardo alla dichiarata carenza di legittimazione passiva di ” Pt_1 ed evidenzia, altresì, le ragioni per le quali il stesso - in CP_1
Contr considerazione degli accordi intercorsi con la e del CP_10 successivo adempimento delle obbligazioni assunte - non era più portatore di un interesse attuale e concreto alla riforma del capo della sentenza che imputava alla “la piena legittimazione CP_12 passiva per le obbligazioni contratte dalla , interesse da far Parte_1 valere - quantunque in via incidentale - nell'ambito del gravame interposto dalla contro la stessa Controparte_2 Parte_1 per ragioni del tutto diverse (ovvero la dichiarata solidarietà passiva della con l'Unità Tecnica Amministrativa). CP_10
Alla luce dei rilievi che precedono, deve ritenersi irrilevante la mancata produzione certificazione di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., stante la specifica ammissione dell'appellato della mancata CP_1 proposizione del gravame avverso la sentenza n. 5828/21, resa dal
Tribunale di Salerno.
Quanto alla le difese svolte, Controparte_2 presupponendo la definitività della decisione, rimangono incentrate sul diverso assunto che il giudicato formatosi non si basa sulla medesima causa petendi e sullo stesso petitum della domanda che ha portato alla sentenza impugnata, ma è reso all'esito di un giudizio che “ancorché ha visto coinvolte le medesime parti, aveva un oggetto diverso”.
Tali difese appaiono, dunque, inequivocabilmente ed esplicitamente ammettere e confermare la mancata impugnazione della sentenza de qua in punto di individuazione del soggetto legittimato passivo e, conseguentemente, l'acquiescenza parziale ad essa, cui consegue il passaggio in giudicato di detto capo della pronuncia, attesa la volontà dell'appellante di sottoporre solo in parte la decisione all'appello e l'assoluta autonomia delle diverse parti (in tal senso, Cass. civ. n.
33/2008).
D'altronde, proprio la circostanza, parimenti incontestata, che il provvedimento in questione è stato impugnato per motivi diversi
14 dall'affermata carenza di legittimazione passiva della e, Parte_1 dunque, non è passato in giudicato in toto, ha precluso all'odierno appellante di ottenere e, dunque, produrre in giudizio il certificato di cui all'art. 124 disp. att. c.p.c., ma a tanto, in virtù del richiamato orientamento, non può conseguire l'impossibilità di avvalersi dell'efficacia di giudicato che tale pronuncia ha indiscutibilmente assunto nella vicenda oggetto del presente giudizio.
In definitiva, il motivo va accolto e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, va rigettata la domanda proposta nei confronti della stessa dal Parte_2
Passando all'esame dell'appello incidentale, con il primo motivo il si duole della violazione e/o falsa applicazione del Parte_2
D.Lgs. 231/02 ovvero del disposto di cui all'art. 1284 c.c., commi 1 e
4, dell'omessa pronuncia sulla domanda di accertamento e di condanna del convenuto e/o di chi di dovere al pagamento degli interessi di mora di cui al d.lgs. 231/02 ovvero, in subordine, degli interessi di cui all'art. 1284 co. 1 e 4 c.c. sulle somme via via rivalutate fino al soddisfo ovvero, in ulteriore subordine, dei soli interessi legali. Assume che, sebbene richiesti già con l'atto introduttivo del giudizio di primo grado, il Tribunale ha del tutto omesso di pronunciarsi sulla domanda di pagamento degli interessi, sia ai sensi della l. 231/02, sia, in subordine, ai sensi dell'art. 1284 c.c., nulla statuendo neppure in ordine alla loro decorrenza.
Con il secondo motivo, l'appellante incidentale lamenta, invece, la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., la errata applicazione dello scaglione di riferimento in relazione alle spese di lite, la errata applicazione dei c.d. minimi tariffari e la omessa pronuncia sulle spese vive.
I motivi dell'appello incidentale proposto dal nei Parte_2 confronti dell'appellante restano assorbiti dall'accoglimento Parte_1 del primo motivo dell'appello principale.
15 L'appello incidentale, nella parte in cui è rivolto nei confronti della
, va dichiarato inammissibile. Controparte_2
Al riguardo va opportunamente precisato che, per effetto della chiamata in causa della richiesta Controparte_2 nel giudizio di primo grado dalla in ragione dell'eccepito Parte_1 difetto di legittimazione e dell'affermata sussistenza della responsabilità della chiamata in merito alle obbligazioni nei confronti dell'attore, la domanda originariamente formulata dal Parte_2 si è automaticamente estesa nei confronti del terzo, individuato
[...] dalla società convenuta quale effettivo titolare passivo della pretesa dedotta in giudizio dall'attore.
Ed, infatti, secondo la Corte di Cassazione, “qualora il convenuto, nel dedurre il difetto della propria legittimazione passiva, chiami un terzo indicandolo come il vero legittimato, si verifica l'estensione automatica della domanda al terzo medesimo, con la conseguenza che il giudice può direttamente emettere nei suoi confronti una pronuncia di condanna anche se l'attore non ne abbia fatto richiesta, senza per questo incorrere nel vizio di extrapetizione (Cass. n. 22050/2018;
Cass. n. 29576/2021).
Sennonché il Giudice di primo grado ha affermato la piena ed esclusiva legittimazione passiva della così pervenendo ad una Parte_1 statuizione incompatibile con l'accoglimento della domanda di condanna diretta della cui, per Controparte_2 effetto della chiamata diretta, essa è stata estesa, domanda che è stata, dunque, implicitamente rigettata.
Secondo la Corte di Cassazione, infatti, “l'assorbimento "proprio" postula che la decisione della domanda assorbita divenga superflua per effetto della decisione sulla domanda assorbente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse all'esame della domanda rimasta assorbita;
l'assorbimento "improprio" presuppone che la decisione assorbente escluda la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre
16 questioni, ovvero comporta un implicito rigetto della domanda formulata e dichiarata assorbita” (Cass n. 26507/2023).
Tale capo della pronuncia non è stato, però oggetto di appello, né principale, né incidentale.
Il avendone interesse, avrebbe dovuto, infatti, Parte_2 impugnare tale statuizione implicita, insistendo, in caso di accoglimento del primo motivo dell'appello principale, nella richiesta di condanna diretta della non avendo Controparte_2
a tanto provveduto, sul punto si è formato il giudicato.
La riforma della sentenza di primo grado impone a questa Corte di provvedere anche sulle spese del primo grado di giudizio.
Considerato l'esito definitivo del giudizio, le spese legali del doppio grado seguono il principio della soccombenza e di causalità e vanno poste a carico del Parte_2
Sussistono, infine, i presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M.
115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante incidentale per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo sulla causa in epigrafe indicata, ogni istanza e difesa disattesa e respinta, così provvede:
1) accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, rigetta la domanda proposta dal Parte_2
2) condanna l'appellante incidentale al pagamento, in favore della
[...]
in persona del legale rapp.te p.t., e della Pt_1 [...]
in persona del Presidente p.t. delle spese del Controparte_2 giudizio che liquida per ciascuna parte, per il giudizio di primo grado, in euro 14.598,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in euro 13.078,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15% e contributo unificato (in favore della , IVA Parte_1
17 e CPA come per legge, con attribuzione, quanto alla agli Parte_1 avv.ti Alessandro De Vito Piscicelli e Ennio Magrì, antistatari;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art 13, co. 1 quater, del D.M. 115/2002, come modificato dalla L. 228/2012, a carico dell'appellante per il pagamento di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello già versato per la presente impugnazione.
Salerno, 4 dicembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Maria Elena Del Forno dott.ssa Maria Balletti
18