Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. I, sentenza 20/06/2025, n. 1129 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1129 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 20/06/2025
N. 01129/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02088/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2088 del 2024, proposto da
UL IN, rappresentata e difesa dagli avvocati Maurizio Riommi e Silvia Clarice Fabbroni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 188/2023 del Tribunale di Arezzo, Sezione Lavoro, pubblicata in data 17 maggio 2023, notificata in data 16 gennaio 2024;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 il dott. Pierpaolo Grauso e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. È chiesta al T.A.R. l’esecuzione della sentenza n. 188/2023, in epigrafe, con la quale il Tribunale di Arezzo, in funzione di giudice del lavoro, ha accertato e dichiarato il diritto della ricorrente a ottenere la “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” (c.d. “carta del docente”, istituita dall’art. 1 co. 121 della legge n. 107/2015) per gli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023 nella misura di euro 500,00 annui, e, per l’effetto, ha condannato il Ministero dell’Istruzione e del Merito ad attribuire all’interessata gli importi corrispondenti.
Sul presupposto che la sentenza, notificata all’amministrazione e passata in giudicato, sarebbe rimasta ineseguita, la ricorrente conclude affinché al Ministero sia ordinato di ottemperare al giudicato mediante pagamento degli importi dovuti, con contestuale nomina di un commissario ad acta per l’ipotesi di perdurante inadempimento.
1.1. Non si è costituita in giudizio l’amministrazione intimata.
1.2. La causa è stata discussa e trattenuta per la decisione nella camera di consiglio del 5 giugno 2025.
2. La domanda è inammissibile.
L’art. 114 co. 2 c.p.a. stabilisce che, unitamente al ricorso per ottemperanza, è depositato in copia autentica il provvedimento del quale è chiesta l’esecuzione, con l’eventuale prova del suo passaggio in giudicato.
Precisato che, qualora si tratti dell’esecuzione di provvedimenti del giudice ordinario, la prova del giudicato è indefettibile (il termine “eventuale” utilizzato dall’art. 114 co. 2 cit. si riferisce, per consolidata e condivisibile giurisprudenza, all’ottemperanza dei provvedimenti esecutivi del G.A., anche se non passati in giudicato: cfr. per tutte T.A.R. Campania – Napoli, sez. VI, 1 giugno 2022, n. 3727; T.A.R. Lombardia – Milano, sez. III, 9 luglio 2018, n. 1667), nella specie unitamente al ricorso è stato depositato un certificato della Corte d’appello di Firenze che, se da un lato attesta la mancata impugnazione della sentenza da ottemperare, dall’altro rimette espressamente alla Cancelleria del giudice che ha pronunciato la sentenza – il Tribunale di Arezzo – di verificare i termini e la regolarità delle notifiche ai fini della certificazione del passaggio in giudicato.
È dunque lo stesso certificato della Corte d’appello a escludere la propria idoneità a costituire prova certa dell’avvenuta formazione del giudicato, il che ben si comprende se si considera che l’appello potrebbe anche essere stato proposto dinanzi ad altra Corte o comunque ad altro giudice, ancorché incompetente, e che a poter certificare il passaggio in giudicato è il solo cancelliere dell’ufficio giudiziario dal quale la sentenza da eseguire proviene, in quanto destinatario dei relativi avvisi di impugnazione (artt. 123 e 124 disp. att. c.p.c.).
Per supplire alla carenza della certificazione depositata originariamente, il 24 maggio 2025 la ricorrente ha prodotto il certificato rilasciato dal Tribunale di Arezzo ed attestante il passaggio in giudicato della sentenza n. 188/2023 sin da epoca anteriore all’instaurazione del giudizio di ottemperanza. Di tale documento non può, tuttavia, tenersi conto ai fini della decisione a causa della tardività del deposito, eseguito non unitamente al ricorso e anche al di fuori dei termini dimidiati previsti dal combinato disposto degli artt. 73 co. 1 e 87 co. 2 e 3 c.p.a. (la questione, dirimente, della tempestività del deposito del certificato di passaggio in giudicato è stata sottoposta dal collegio al difensore della ricorrente, comparso in udienza, ai sensi dell’art. 73 co. 3 c.p.a.).
Né soccorre l’indirizzo interpretativo secondo cui la prova del giudicato può ricavarsi attraverso la non contestazione della controparte, dal momento che nel presente giudizio il Ministero intimato non si è costituito e nel processo amministrativo, come in quello civile, la regola della non contestazione opera nei confronti delle sole parti costituite (art. 64 co. 2 c.p.a.).
L’assenza di prova in ordine al passaggio in giudicato della sentenza azionata preclude l’esame della domanda nel merito.
Nulla è dovuto per le spese processuali, stante la mancata costituzione del M.I.M..
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima), definitivamente pronunciando, dichiara l’inammissibilità del ricorso.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Silvia La Guardia, Presidente
Pierpaolo Grauso, Consigliere, Estensore
Silvia De Felice, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Pierpaolo Grauso | Silvia La Guardia |
IL SEGRETARIO