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Sentenza 12 novembre 2025
Sentenza 12 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/11/2025, n. 4948 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4948 |
| Data del deposito : | 12 novembre 2025 |
Testo completo
N. 8048 /2025 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. GALDO Parte_1 C.F._1
EL presso lo studio del quale in Milano Via Sella n. 4 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CORBO NICOLA presso lo studio del quale in Roma Viale Umberto Tupini n. 113 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: trasferimento del lavoratore.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano, sezione lavoro, la datrice di lavoro, per sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice ad essere trasferita e avvicinata lavorativamente presso la parente assistita;
pagina 1 di 6 2. Per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 trasferire la ricorrente dall'attuale sede lavorativa all'ufficio postale di Barcellona Pozzo di Gotto o in via sucessiva e gradata presso altro ufficio nella provincia di ES, o LE, o CA o altro ufficio in regione Sicilia quanto più prossimo all'indicato indirizzo di residenza-domicilio della signora
ivi applicandola alle medesima attuale mansione o, in ulteriore subordine, a diversa Parte_2 mansione compatibile con il suo attuale livello di inquadramento” con vittoria delle spese di lite.
La ricorrente, premesso di essere assunta da a tempo indeterminato quale sportellista, CP_2 operatrice senior Livello inquadramento C, presso l'ufficio postale di Marcallo con Casone, provincia di Milano (All.1 ric.), rivendica il proprio diritto ad essere trasferita dall'attuale sede lavorativa all'ufficio postale di Barcellona Pozzo di Gotto o, in subordine, presso altro ufficio nella provincia di
ES, o LE, o CA o altro ufficio in regione Sicilia quanto più prossimo all'indirizzo della nonna, sig.ra affetta da disabilità in condizione di gravità con la quale la lavoratrice Parte_2 dichiara di convivere in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Basilicata 23, per accudire la quale ha richiesto e ottenuto congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/01 quale prima parente prossima (All.2 e All.3). ha dedotto di essere la sola familiare in grado di prestare assistenza alla parente e, a tal fine, Pt_1 ha presentato in data 23.04.25 formale istanza a di avvicinamento alla sede di lavoro più CP_2 prossima alla parente da assistere (All.4), lamentando tuttavia che tale richiesta non veniva riscontrata dal datore di lavoro.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 12.11.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 33 comma 5 della L. 104/1992 e successive modifiche stabilisce che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Il lavoratore di cui al comma 3 è “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
pagina 2 di 6 compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
La Corte Costituzionale, in ripetuti interventi, ha chiarito che la legge n. 104/92 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali e tuttavia l'istituto di cui alla norma citata non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della persona handicappata, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile”
(Corte Cost. n. 406/92; 325/96, n. 246/97, n. 396/97).
La Corte ha altresì specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (cfr. Corte Cost. n.
372/02).
Se ne deduce che il diritto al trasferimento ex art. art. 33, comma 5, della legge citata è qualificabile in termini di diritto soggettivo. Non si tratta, tuttavia, di un diritto assoluto o illimitato, in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti, anche la compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore – come dimostrato anche dall'inciso “ove possibile” - il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro (cfr. Cass. n.
12692/02).
In questo caso, quindi, il diritto in esame deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anch'essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa e, per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta (cfr. Cass. n. 1396/06; Cass. SS.UU. n.
7945/08).
La Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 7945/08 cit.; Cass. n. 23857/17) ha statuito, altresì, che la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede grava sul datore di lavoro.
Come di recente osservato anche dalla Corte di Appello di Milano (sentenza n. 525/2024 prodotta in atti da parte ricorrente), a tale conclusione conducono la lettera della legge e la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro e, infine, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c., secondo cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive, poste a base del trasferimento da una unità pagina 3 di 6 produttiva ad altra del lavoratore, devono essere provate dal datore di lavoro (cfr Cass. Civ. 47/2024)
“in tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro
l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono
l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte”.
Giova poi precisare che la Suprema Corte ha pure osservato che “in riferimento alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 53 del 2000, ha statuito come la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso;
19. tale interpretazione si impone, a maggior ragione, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 53 del
2000, che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore e il familiare handicappato, e poi con la L. n. 183 del 2010, art. 24 che, intervenendo sulla L. n. 53 del 2000, art. 20, comma 1, ha eliminato i requisiti della "continuità ed esclusività" dell'assistenza” (Cass. Civ. n. 6150/2019).
*
Per quanto attiene al caso concreto, è pacifico e, in ogni caso, documentale la situazione di handicap grave della nonna della ricorrente, la sig.ra (doc. 2 ric.) e che la lavoratrice ha ottenuto Parte_2 congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/01 quale prima parente prossima.
In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati il ricorso appare meritevole di accoglimento.
La documentazione offerta da in uno alla carenza di allegazione di elementi Controparte_2 fattuali atti a dimostrare l'esistenza di ragioni ostative al trasferimento della ricorrente concretatesi in una consistente lesione delle esigenze economiche e organizzative del datore, non appare sufficiente per ravvisare l'impossibilità organizzativa di far luogo al trasferimento.
pagina 4 di 6 Come precedentemente esposto, il diritto al trasferimento ex art. 33, comma 5, citato non è subordinato, puramente e semplicemente, all'esistenza di un posto vacante in organico nell'area geografica richiesta, ma richiede una valutazione complessiva di compatibilità con le esigenze economiche, organizzative e produttive dell'impresa, così da risultare recessivo solo ove venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.
Ora, nel caso in esame, non ha prodotto in atti alcun prospetto dal quale poter ricavare i CP_2 dati occupazionali in percentuale sulla situazione dell'organico nella sede a quo (Marcallo con Casone) così come delle sedi ad quem (Barcellona Pozzo di Gotto, ES, LE e CA).
Sicché non vi è alcuna dimostrazione del fatto che presso la sede a quo l'organico sarebbe deficitario né che nella sede ad quem l'organico sarebbe sovrabbondante.
si limita a dedurre che “ La domanda di trasferimento della ricorrente è stata presa in CP_2 considerazione da nella predisposizione della relativa graduatoria nel rispetto dei criteri CP_2 oggettivi definiti dal punto 4 dell'accordo sindacale medesimo, collocandosi al ventesimo posto della graduatoria stilata per la provincia di ES (all. 9, pagg. 414-415)” e che “La graduatoria relativa all'anno 2025 è stata attivata, essendo emerso un fabbisogno di personale in sei sedi della provincia di
ES. Tale fabbisogno è stato integralmente coperto con l'accoglimento delle prime 13 domande di trasferimento collocatesi in graduatoria.
32) Con riferimento all'ufficio postale di Barcellona Pozzo di Gotto si precisa che lo stesso non ha beneficiato di nessun intervento di Politiche Attive”.
Si tratta di mere asserzioni del tutto sfornite di prova.
, peraltro, non ha negato l'esistenza di posti disponibili ma ha dedotto la indisponibilità di CP_2 posti in ragione della posizione in graduatoria occupata dalla ricorrente nell'ambito della procedura di mobilità a cui ha partecipato (collocatasi al 20° posto sia per i lavoratori part time che full time p. 414-
415 doc. 9 ). CP_2
Di contro, parte ricorrente ha prodotto in atti, in data 29.9.2025, l' “Elenco disponibilità per provincia
Mobilità Nazionale Volontaria del 7.7.2025” ove nella regione Sicilia risultavano disponibili posti per sportellisti, in numero di 2 ad AGRIGENTO, 3 a CATANIA, 1 a ENNA, 6 a MESSINA, 3 a
PALERMO ed 1 a SIRACUSA.
Peraltro, gli accordi stipulati da con le OO.SS. per regolare la materia dei Controparte_2 trasferimenti indipendentemente dalla questione della dedotta discriminazione, non incidono sulla materia del contendere, poiché “non possono evidentemente sostituirsi a - né tanto meno prevalere su
– il disposto di legge di cui all'art. 33 comma 5 l. 104/92 su cui la lavoratrice fonda la propria domanda, sicché risulta ininfluente l'asserita insussistenza, in capo a quest'ultima dei presupposti per pagina 5 di 6 il trasferimento previsti da detti accordi sindacali (cfr Corte di Appello Milano sentenza n. 525/2024 e n. 505/19).
Ne deriva che dai riscontri documentali in atti non solo non risultano dimostrate le ragioni impeditive del trasferimento de quo, ma risulta provata l'esistenza di posti assegnabili a sportellisti, come la a ES (6), LE (3) e CA (3) doc. 7 di parte ricorrente ed altri 4 posti tra Pt_1
Agrigento, Enna e Siracusa (Regione Sicilia).
Il ricorso per tali ragioni va accolto nei limiti della sede di ES ove risultano sei posti disponibili, richiesta in via gradata subito dopo Barcellona Pozzo di Gotto, presso cui dalla documentazione in atti non vi è alcuna disponibilità di posto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: condanna a trasferire all'ufficio postale nella Provincia di Controparte_2 Parte_1
ES; condanna a pagamento in favore di delle spese di lite liquidate Controparte_2 Parte_1 in euro 3.500,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie MA
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Julie
MA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA contestuale ex art. 429 c.p.c. nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'Avv. GALDO Parte_1 C.F._1
EL presso lo studio del quale in Milano Via Sella n. 4 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RICORRENTE -
contro
(C.F. rappresentata e difesa Controparte_1 P.IVA_1 dall'Avv. CORBO NICOLA presso lo studio del quale in Roma Viale Umberto Tupini n. 113 ha eletto domicilio come da procura in atti
- RESISTENTE -
Oggetto: trasferimento del lavoratore.
All'udienza di discussione i procuratori concludevano come in atti.
*
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.6.2025, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Milano, sezione lavoro, la datrice di lavoro, per sentire accogliere le Controparte_2 seguenti conclusioni:
“
1. Accertare e dichiarare il diritto della lavoratrice ad essere trasferita e avvicinata lavorativamente presso la parente assistita;
pagina 1 di 6 2. Per l'effetto, condannare , in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_2 trasferire la ricorrente dall'attuale sede lavorativa all'ufficio postale di Barcellona Pozzo di Gotto o in via sucessiva e gradata presso altro ufficio nella provincia di ES, o LE, o CA o altro ufficio in regione Sicilia quanto più prossimo all'indicato indirizzo di residenza-domicilio della signora
ivi applicandola alle medesima attuale mansione o, in ulteriore subordine, a diversa Parte_2 mansione compatibile con il suo attuale livello di inquadramento” con vittoria delle spese di lite.
La ricorrente, premesso di essere assunta da a tempo indeterminato quale sportellista, CP_2 operatrice senior Livello inquadramento C, presso l'ufficio postale di Marcallo con Casone, provincia di Milano (All.1 ric.), rivendica il proprio diritto ad essere trasferita dall'attuale sede lavorativa all'ufficio postale di Barcellona Pozzo di Gotto o, in subordine, presso altro ufficio nella provincia di
ES, o LE, o CA o altro ufficio in regione Sicilia quanto più prossimo all'indirizzo della nonna, sig.ra affetta da disabilità in condizione di gravità con la quale la lavoratrice Parte_2 dichiara di convivere in Barcellona Pozzo di Gotto (ME) via Basilicata 23, per accudire la quale ha richiesto e ottenuto congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/01 quale prima parente prossima (All.2 e All.3). ha dedotto di essere la sola familiare in grado di prestare assistenza alla parente e, a tal fine, Pt_1 ha presentato in data 23.04.25 formale istanza a di avvicinamento alla sede di lavoro più CP_2 prossima alla parente da assistere (All.4), lamentando tuttavia che tale richiesta non veniva riscontrata dal datore di lavoro.
Si è costituita in giudizio contestando in fatto ed in diritto le avverse pretese e Controparte_2 chiedendo il rigetto del ricorso.
Il giudice, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione e ritenuta la causa di natura documentale e matura per la decisione, ha fissato per la discussione l'udienza del 12.11.2025, all'esito della quale la causa è stata decisa come da sentenza contestuale.
*
Il quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento.
L'art. 33 comma 5 della L. 104/1992 e successive modifiche stabilisce che “il lavoratore di cui al comma 3 ha diritto a scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere e non può essere trasferito senza il suo consenso ad altra sede”.
Il lavoratore di cui al comma 3 è “il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste persona con handicap in situazione di gravità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, ovvero entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con handicap in situazione di gravità abbiano
pagina 2 di 6 compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti”.
La Corte Costituzionale, in ripetuti interventi, ha chiarito che la legge n. 104/92 ha sicuramente un particolare valore, essendo finalizzata a garantire diritti umani fondamentali e tuttavia l'istituto di cui alla norma citata non è l'unico idoneo a tutelare la condizione di bisogno della persona handicappata, né la stessa posizione giuridica di vantaggio prevista dalla disposizione in parola è illimitata, dal momento che, anzi, la pretesa a scegliere la sede di lavoro più vicina è accompagnata dall'inciso “ove possibile”
(Corte Cost. n. 406/92; 325/96, n. 246/97, n. 396/97).
La Corte ha altresì specificamente precisato che la possibilità di applicazione può essere legittimamente preclusa da principi e disposizioni che, per la tutela di rilevanti interessi collettivi, non consentano l'espletamento dell'attività lavorativa con determinate dislocazioni territoriali (cfr. Corte Cost. n.
372/02).
Se ne deduce che il diritto al trasferimento ex art. art. 33, comma 5, della legge citata è qualificabile in termini di diritto soggettivo. Non si tratta, tuttavia, di un diritto assoluto o illimitato, in quanto presuppone, oltre agli altri requisiti esplicitamente previsti, anche la compatibilità con l'interesse comune, posto che secondo il legislatore – come dimostrato anche dall'inciso “ove possibile” - il diritto alla tutela dell'handicappato non può essere fatto valere quando il relativo esercizio venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro (cfr. Cass. n.
12692/02).
In questo caso, quindi, il diritto in esame deve bilanciarsi con altri interessi, che trovano anch'essi una copertura costituzionale, sicché il riconoscimento del diritto del lavoratore può - a seconda delle situazioni fattuali a fronte delle quali si intenda farlo valere - cedere a rilevanti esigenze economiche, organizzative o produttive dell'impresa e, per quanto riguarda i rapporti di lavoro pubblico, ad interessi della collettività ostativi di fatto alla operatività della scelta (cfr. Cass. n. 1396/06; Cass. SS.UU. n.
7945/08).
La Suprema Corte (cfr. Cass. SS.UU. n. 7945/08 cit.; Cass. n. 23857/17) ha statuito, altresì, che la prova della sussistenza delle ragioni impeditive del diritto alla scelta della sede grava sul datore di lavoro.
Come di recente osservato anche dalla Corte di Appello di Milano (sentenza n. 525/2024 prodotta in atti da parte ricorrente), a tale conclusione conducono la lettera della legge e la considerazione che le ragioni da provare sono a diretta e più agevole conoscenza del datore di lavoro e, infine, il consolidato indirizzo della giurisprudenza di legittimità in tema di trasferimento ex art. 2103, ultimo comma, c.c., secondo cui le ragioni tecniche, organizzative e produttive, poste a base del trasferimento da una unità pagina 3 di 6 produttiva ad altra del lavoratore, devono essere provate dal datore di lavoro (cfr Cass. Civ. 47/2024)
“in tema di diritto del lavoratore che assiste un familiare portatore di handicap a scegliere la sede di lavoro più vicina al domicilio del familiare e a non essere trasferito ad altra sede senza il proprio consenso, ai sensi dell'art. 33, comma 5, della l. n. 104 del 1992, è posto a carico del datore di lavoro
l'onere di provare la sussistenza di ragioni organizzative, tecniche e produttive che impediscono
l'accoglimento delle richieste del lavoratore, spettando al giudice procedere al necessario bilanciamento, imposto dal quadro normativo nazionale e sovranazionale, tra gli interessi e i diritti del medesimo e del datore di lavoro, ciascuno meritevole di tutela, valorizzando le esigenze di assistenza e di cura del familiare disabile ogni volta che le ragioni tecniche, organizzative e produttive prospettate non risultino effettive e comunque insuscettibili di essere altrimenti soddisfatte”.
Giova poi precisare che la Suprema Corte ha pure osservato che “in riferimento alla L. n. 104 del 1992, art. 33, comma 5, nel testo anteriore alle modifiche di cui alla L. n. 53 del 2000, ha statuito come la norma di cui alla L. 5 febbraio 1992, n. 104, art. 33, comma 5, sul diritto del genitore o familiare lavoratore "che assista con continuità un parente o un affine entro il terzo grado handicappato" di scegliere, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, è applicabile non solo all'inizio del rapporto di lavoro mediante la scelta della sede ove viene svolta l'attività lavorativa, ma anche nel corso del rapporto mediante domanda di trasferimento. La ratio della norma è infatti quella di favorire l'assistenza al parente o affine handicappato, ed è irrilevante, a tal fine, se tale esigenza sorga nel corso del rapporto o sia presente all'epoca dell'inizio del rapporto stesso;
19. tale interpretazione si impone, a maggior ragione, dopo le modifiche introdotte con la L. n. 53 del
2000, che ha eliminato il requisito della convivenza tra il lavoratore e il familiare handicappato, e poi con la L. n. 183 del 2010, art. 24 che, intervenendo sulla L. n. 53 del 2000, art. 20, comma 1, ha eliminato i requisiti della "continuità ed esclusività" dell'assistenza” (Cass. Civ. n. 6150/2019).
*
Per quanto attiene al caso concreto, è pacifico e, in ogni caso, documentale la situazione di handicap grave della nonna della ricorrente, la sig.ra (doc. 2 ric.) e che la lavoratrice ha ottenuto Parte_2 congedo straordinario ex art. 42, comma 5 D.Lgs. 151/01 quale prima parente prossima.
In applicazione dei principi di diritto sopra enunciati il ricorso appare meritevole di accoglimento.
La documentazione offerta da in uno alla carenza di allegazione di elementi Controparte_2 fattuali atti a dimostrare l'esistenza di ragioni ostative al trasferimento della ricorrente concretatesi in una consistente lesione delle esigenze economiche e organizzative del datore, non appare sufficiente per ravvisare l'impossibilità organizzativa di far luogo al trasferimento.
pagina 4 di 6 Come precedentemente esposto, il diritto al trasferimento ex art. 33, comma 5, citato non è subordinato, puramente e semplicemente, all'esistenza di un posto vacante in organico nell'area geografica richiesta, ma richiede una valutazione complessiva di compatibilità con le esigenze economiche, organizzative e produttive dell'impresa, così da risultare recessivo solo ove venga a ledere in maniera consistente le esigenze economiche ed organizzative del datore di lavoro.
Ora, nel caso in esame, non ha prodotto in atti alcun prospetto dal quale poter ricavare i CP_2 dati occupazionali in percentuale sulla situazione dell'organico nella sede a quo (Marcallo con Casone) così come delle sedi ad quem (Barcellona Pozzo di Gotto, ES, LE e CA).
Sicché non vi è alcuna dimostrazione del fatto che presso la sede a quo l'organico sarebbe deficitario né che nella sede ad quem l'organico sarebbe sovrabbondante.
si limita a dedurre che “ La domanda di trasferimento della ricorrente è stata presa in CP_2 considerazione da nella predisposizione della relativa graduatoria nel rispetto dei criteri CP_2 oggettivi definiti dal punto 4 dell'accordo sindacale medesimo, collocandosi al ventesimo posto della graduatoria stilata per la provincia di ES (all. 9, pagg. 414-415)” e che “La graduatoria relativa all'anno 2025 è stata attivata, essendo emerso un fabbisogno di personale in sei sedi della provincia di
ES. Tale fabbisogno è stato integralmente coperto con l'accoglimento delle prime 13 domande di trasferimento collocatesi in graduatoria.
32) Con riferimento all'ufficio postale di Barcellona Pozzo di Gotto si precisa che lo stesso non ha beneficiato di nessun intervento di Politiche Attive”.
Si tratta di mere asserzioni del tutto sfornite di prova.
, peraltro, non ha negato l'esistenza di posti disponibili ma ha dedotto la indisponibilità di CP_2 posti in ragione della posizione in graduatoria occupata dalla ricorrente nell'ambito della procedura di mobilità a cui ha partecipato (collocatasi al 20° posto sia per i lavoratori part time che full time p. 414-
415 doc. 9 ). CP_2
Di contro, parte ricorrente ha prodotto in atti, in data 29.9.2025, l' “Elenco disponibilità per provincia
Mobilità Nazionale Volontaria del 7.7.2025” ove nella regione Sicilia risultavano disponibili posti per sportellisti, in numero di 2 ad AGRIGENTO, 3 a CATANIA, 1 a ENNA, 6 a MESSINA, 3 a
PALERMO ed 1 a SIRACUSA.
Peraltro, gli accordi stipulati da con le OO.SS. per regolare la materia dei Controparte_2 trasferimenti indipendentemente dalla questione della dedotta discriminazione, non incidono sulla materia del contendere, poiché “non possono evidentemente sostituirsi a - né tanto meno prevalere su
– il disposto di legge di cui all'art. 33 comma 5 l. 104/92 su cui la lavoratrice fonda la propria domanda, sicché risulta ininfluente l'asserita insussistenza, in capo a quest'ultima dei presupposti per pagina 5 di 6 il trasferimento previsti da detti accordi sindacali (cfr Corte di Appello Milano sentenza n. 525/2024 e n. 505/19).
Ne deriva che dai riscontri documentali in atti non solo non risultano dimostrate le ragioni impeditive del trasferimento de quo, ma risulta provata l'esistenza di posti assegnabili a sportellisti, come la a ES (6), LE (3) e CA (3) doc. 7 di parte ricorrente ed altri 4 posti tra Pt_1
Agrigento, Enna e Siracusa (Regione Sicilia).
Il ricorso per tali ragioni va accolto nei limiti della sede di ES ove risultano sei posti disponibili, richiesta in via gradata subito dopo Barcellona Pozzo di Gotto, presso cui dalla documentazione in atti non vi è alcuna disponibilità di posto.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo tenuto conto del valore della controversia, della sua complessità e dell'attività in concreto svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione così provvede: condanna a trasferire all'ufficio postale nella Provincia di Controparte_2 Parte_1
ES; condanna a pagamento in favore di delle spese di lite liquidate Controparte_2 Parte_1 in euro 3.500,00 oltre spese generali, iva e cpa.
Così deciso in Milano, il 12 novembre 2025.
Il Giudice del lavoro
Julie MA
pagina 6 di 6