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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 22/12/2025, n. 4938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 4938 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
Tribunale di Bari REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5777/2025 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'avvSALAMI GIULIA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso LO LO giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2025, la proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.292/25 emesso dal Tribunale di Bari con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della CP_1 somma di €13.115,88 a titolo di tfr.
Sosteneva che la somma dovuta era relativa a un contratto di previdenza complementare e che non poteva essere riscattata se non nei casi previsti dalla legge;
concludeva per l'accoglimento del ricorso in opposizione con revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava in diritto gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione. All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La società opponente ha eccepito il vincolo di destinazione delle somme ricevute a titolo di tfr e versate dal fondo di garanzia Inps al quale si era rivolto l'opposto in seguito al fallimento della società datrice di lavoro.
E' infatti pacifico che l'ex datore di lavoro, prima di fallire, non avesse versato tutte le somme per il tfr all'odierna opponente: di qui la liquidazione di tali somme da parte del fondo di garanzia Inps.
Sostiene dunque la ricorrente che le somme percepite a tale titolo dal fondo di garanzia non possano essere riscattate dal se non nei casi CP_1 espressamente previsti dal legislatore (invalidità permanente e/o inoccupazione per un determinato periodo di tempo).
Giova, a questo punto, ricordare che per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di previdenza complementare, stante l'assenza di esplicite previsioni nell'art. 8 co. 1 d.l.vo 5.12.2005 n. 252 – il quale dispone che “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando” – ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto di agire in giudizio per la condanna del datore di lavoro al versamento al fondo di previdenza complementare delle quote del TFR, occorre accertare natura e funzione del mezzo di volta in volta utilizzato dal lavoratore ai fini dell'adesione al fondo, e segnatamente se si tratti di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. o di una cessione di credito ex art. 1260 c.c. (cfr. Cass. n. 4626/19 e, più di recente,
Cass. n. 16266/23; Corte cost. n. 154/21).
In ambedue le ipotesi, sussiste comunque la legittimazione ad agire del lavoratore, con la sola differenza che nella prima ipotesi (delegazione di pagamento) egli agisce iure proprio, ovvero quale titolare del diritto di credito, e nella seconda (cessione di credito) in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., facendo valere il diritto di credito da lui ceduto al fondo, sostituendosi a quest'ultimo.
Ebbene, circa la qualità (in proprio o in surroga) con cui il lavoratore agisce in giudizio per ottenere il versamento della contribuzione complementare la recente giurisprudenza ha chiarito che “in tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore (delega di pagamento) e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito” (Cass. civ., sez. lav. n. 18477/23).
Ciò comporta, che a causa dell'inadempimento datoriale all'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse (parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R.) non si sia ancora attuato, persistendo quindi la disponibilità piena del lavoratore di tali risorse, di natura retributiva (posto che esse assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento).
La giurisprudenza di Legittimità ha costantemente ribadito, anche di recente, che (cfr. Cass., sez. lav.,n. 1935/25; n. 11198/24), nell'inquadrare la natura delle somme che il datore di lavoro ha omesso di corrispondere al Fondo di previdenza complementare e nel delineare funzione e limiti dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, nel peculiare contesto della circolazione dell'azienda, il credito del lavoratore al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura "retributiva", assume natura "previdenziale" nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore - sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR - accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo (cfr. Cass n. 11198/24; n.
18477/23).
Ne deriva che se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di versare le quote del TFR al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse (cfr. Cass.
n.1935/25).
Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva.
In caso di fallimento del datore di lavoro, come nel caso di specie, infatti, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di T.f.r. maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del
Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva (cfr. Cass. n.
16116/23). E difatti nel caso in esame il si è insinuato nel fallimento e CP_1 poi si è rivolto al Fondo di Garanzia Inps per ottenere il dovuto.
La qualificazione operata come delega di pagamento comporta che, nel caso del fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, il contratto di mandato si sciolga.
Discende che lo scioglimento del contratto di mandato implica il ripristino della titolarità piena delle risorse, con esso affidate in gestione vincolata nella destinazione, in capo al lavoratore mandante, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo del fallimento del mandatario, suo datore di lavoro, fallito.
Qualora invece, come nel caso in esame, il datore di lavoro insolvente non provveda al versamento, per inadempimento all'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse (parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.f.r.) non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena del lavoratore di tali risorse, di natura retributiva.
Infatti, il suo art. 5 prevede che, nel caso in cui, "a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare" (di cui all'art. 9bis D.L. 103/1991, conv. con mod. in L. n.
166/1991) "ad opera del datore di lavoro", non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, "il lavoratore", ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa "richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi" (comma 2); in tali casi, "il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2" (comma 3).
Tali disposizioni normative sono la conferma di diritto positivo della titolarità del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e - in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il Fondo di garanzia - della surrogazione di quest'ultimo al primo nell'ammissione al passivo per i contributi omessi;
diversamente, restando la legittimazione all'insinuazione al passivo in capo al lavoratore, cui compete la valutazione in ordine all'autonomo versamento al fondo di previdenza complementare, ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali, al ricorrere di tutti i presupposti.
Ciò detto, pertanto all'opposto spetta, non avendo deciso di versare le somme a lui destinate a titolo di tfr in favore della opponente nel fondo pensione di previdenza complementare, la somma liquidata dal fondo di garanzia Inps a titolo di tfr, in quanto, come detto, il mandato di pagamento era venuto meno e la somma aveva natura retributiva.
Ne deriva che l'opposizione vada rigettata con conferma del decreto opposto.
Le spese, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti , così provvede Parte_1 Controparte_3
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.292/25 emesso dal Giudice del Lavoro di Bari.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €3.000,00 (compresa la fase monitoria), per compensi oltre accessori con distrazione. Bari, 22/12/2025.
il Giudice dott. Francesco De Giorgi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott. Francesco De Giorgi
Alla udienza del 22/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter cpc nella causa lavoro di I grado iscritta al N. 5777/2025 R.G. promossa da: rappresentato e difeso dall'avvSALAMI GIULIA giusta Parte_1 procura in atti
RICORRENTE
contro
:
rappresentato e difeso LO LO giusta procura in CP_1 atti
RESISTENTE
Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.4.2025, la proponeva Controparte_2 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n.292/25 emesso dal Tribunale di Bari con il quale le era stato ingiunto il pagamento in favore di della CP_1 somma di €13.115,88 a titolo di tfr.
Sosteneva che la somma dovuta era relativa a un contratto di previdenza complementare e che non poteva essere riscattata se non nei casi previsti dalla legge;
concludeva per l'accoglimento del ricorso in opposizione con revoca del decreto opposto.
Si costituiva in giudizio il il quale contestava in diritto gli avversi CP_1 assunti e concludeva per il rigetto dell'opposizione. All'odierna udienza in trattazione scritta, dopo l'acquisizione documentale, la causa veniva decisa.
Tanto premesso, il ricorso è fondato e merita accoglimento.
La società opponente ha eccepito il vincolo di destinazione delle somme ricevute a titolo di tfr e versate dal fondo di garanzia Inps al quale si era rivolto l'opposto in seguito al fallimento della società datrice di lavoro.
E' infatti pacifico che l'ex datore di lavoro, prima di fallire, non avesse versato tutte le somme per il tfr all'odierna opponente: di qui la liquidazione di tali somme da parte del fondo di garanzia Inps.
Sostiene dunque la ricorrente che le somme percepite a tale titolo dal fondo di garanzia non possano essere riscattate dal se non nei casi CP_1 espressamente previsti dal legislatore (invalidità permanente e/o inoccupazione per un determinato periodo di tempo).
Giova, a questo punto, ricordare che per insegnamento della giurisprudenza di legittimità, in materia di previdenza complementare, stante l'assenza di esplicite previsioni nell'art. 8 co. 1 d.l.vo 5.12.2005 n. 252 – il quale dispone che “il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuabile mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e del committente, o anche attraverso il conferimento del TFR maturando” – ai fini della individuazione del soggetto titolare del diritto di agire in giudizio per la condanna del datore di lavoro al versamento al fondo di previdenza complementare delle quote del TFR, occorre accertare natura e funzione del mezzo di volta in volta utilizzato dal lavoratore ai fini dell'adesione al fondo, e segnatamente se si tratti di una delegazione di pagamento ex art. 1269 c.c. o di una cessione di credito ex art. 1260 c.c. (cfr. Cass. n. 4626/19 e, più di recente,
Cass. n. 16266/23; Corte cost. n. 154/21).
In ambedue le ipotesi, sussiste comunque la legittimazione ad agire del lavoratore, con la sola differenza che nella prima ipotesi (delegazione di pagamento) egli agisce iure proprio, ovvero quale titolare del diritto di credito, e nella seconda (cessione di credito) in via surrogatoria ex art. 2900 c.c., facendo valere il diritto di credito da lui ceduto al fondo, sostituendosi a quest'ultimo.
Ebbene, circa la qualità (in proprio o in surroga) con cui il lavoratore agisce in giudizio per ottenere il versamento della contribuzione complementare la recente giurisprudenza ha chiarito che “in tema di fondi pensione complementari, stante la distinzione del rapporto tra lavoratore e datore lavoro - da cui il primo trae, con una parte della propria retribuzione, le risorse per la contribuzione o il conferimento delle quote di TFR maturando - e quello tra lavoratore e Fondo di previdenza complementare - di natura contrattuale per il conseguimento di una prestazione previdenziale integrativa da parte del lavoratore medesimo, attraverso l'investimento da parte del Fondo - il datore di lavoro assume l'obbligo, sulla base di un mandato ricevuto dal lavoratore (delega di pagamento) e salvo che non risulti dallo statuto del Fondo una cessione del credito, di accantonare e versare ad esso la contribuzione o il TFR maturando conferito” (Cass. civ., sez. lav. n. 18477/23).
Ciò comporta, che a causa dell'inadempimento datoriale all'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse (parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.F.R.) non si sia ancora attuato, persistendo quindi la disponibilità piena del lavoratore di tali risorse, di natura retributiva (posto che esse assumono natura previdenziale soltanto all'attuazione del vincolo di destinazione, per effetto del suo adempimento).
La giurisprudenza di Legittimità ha costantemente ribadito, anche di recente, che (cfr. Cass., sez. lav.,n. 1935/25; n. 11198/24), nell'inquadrare la natura delle somme che il datore di lavoro ha omesso di corrispondere al Fondo di previdenza complementare e nel delineare funzione e limiti dell'intervento solidaristico del Fondo di garanzia, nel peculiare contesto della circolazione dell'azienda, il credito del lavoratore al TFR accantonato presso il datore di lavoro, con la finalità di destinazione alla previdenza complementare e in origine di natura "retributiva", assume natura "previdenziale" nel momento di attuazione del vincolo di destinazione, vale a dire con il versamento, al Fondo di previdenza complementare, delle risorse finanziarie del lavoratore - sub specie di contribuzione o di conferimento di quote di TFR - accantonate dal datore di lavoro, su mandato del lavoratore medesimo (cfr. Cass n. 11198/24; n.
18477/23).
Ne deriva che se il datore di lavoro non adempie all'obbligo di versare le quote del TFR al Fondo di previdenza prescelto dal lavoratore, il vincolo di destinazione non si attua, si scioglie il contratto di mandato e perciò si ripristina, per il lavoratore, la disponibilità piena di tali risorse (cfr. Cass.
n.1935/25).
Ne consegue che il lavoratore, nei confronti del suo datore di lavoro, vanta il credito per il corrispondente importo di natura retributiva.
In caso di fallimento del datore di lavoro, come nel caso di specie, infatti, la legittimazione ad insinuarsi al passivo per le quote di T.f.r. maturate e accantonate ma non versate al Fondo di previdenza complementare spetta, di regola, al lavoratore, stante lo scioglimento del rapporto di mandato in cui si estrinseca la delegazione di pagamento al datore di lavoro, salvo che dall'istruttoria emerga che vi sia stata una cessione del credito in favore del
Fondo predetto, cui in quel caso spetta la legittimazione attiva (cfr. Cass. n.
16116/23). E difatti nel caso in esame il si è insinuato nel fallimento e CP_1 poi si è rivolto al Fondo di Garanzia Inps per ottenere il dovuto.
La qualificazione operata come delega di pagamento comporta che, nel caso del fallimento del datore di lavoro, quale mandatario del lavoratore, il contratto di mandato si sciolga.
Discende che lo scioglimento del contratto di mandato implica il ripristino della titolarità piena delle risorse, con esso affidate in gestione vincolata nella destinazione, in capo al lavoratore mandante, così legittimato ad insinuarsi allo stato passivo del fallimento del mandatario, suo datore di lavoro, fallito.
Qualora invece, come nel caso in esame, il datore di lavoro insolvente non provveda al versamento, per inadempimento all'obbligazione assunta verso il lavoratore con il mandato ricevuto, il vincolo di destinazione impresso alle risorse (parte della retribuzione attuale o attesa con la maturazione delle quote di T.f.r.) non si attua, ma si ripristina la disponibilità piena del lavoratore di tali risorse, di natura retributiva.
Infatti, il suo art. 5 prevede che, nel caso in cui, "a seguito dell'omesso o parziale versamento dei contributi dovuti per forme di previdenza complementare" (di cui all'art. 9bis D.L. 103/1991, conv. con mod. in L. n.
166/1991) "ad opera del datore di lavoro", non possa essere corrisposta la prestazione alla quale avrebbe avuto diritto, "il lavoratore", ove il suo credito sia rimasto in tutto o in parte insoddisfatto in esito ad una delle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero di amministrazione straordinaria, possa "richiedere al fondo di garanzia di integrare presso la gestione di previdenza complementare interessata i contributi risultanti omessi" (comma 2); in tali casi, "il Fondo è surrogato di diritto al lavoratore per l'equivalente dei contributi omessi, versati a norma del comma 2" (comma 3).
Tali disposizioni normative sono la conferma di diritto positivo della titolarità del diritto di credito del lavoratore nei confronti del datore di lavoro e - in caso di suo fallimento, qualora il lavoratore attivi il Fondo di garanzia - della surrogazione di quest'ultimo al primo nell'ammissione al passivo per i contributi omessi;
diversamente, restando la legittimazione all'insinuazione al passivo in capo al lavoratore, cui compete la valutazione in ordine all'autonomo versamento al fondo di previdenza complementare, ai fini del conseguimento delle prestazioni previdenziali, al ricorrere di tutti i presupposti.
Ciò detto, pertanto all'opposto spetta, non avendo deciso di versare le somme a lui destinate a titolo di tfr in favore della opponente nel fondo pensione di previdenza complementare, la somma liquidata dal fondo di garanzia Inps a titolo di tfr, in quanto, come detto, il mandato di pagamento era venuto meno e la somma aveva natura retributiva.
Ne deriva che l'opposizione vada rigettata con conferma del decreto opposto.
Le spese, comprese quelle della fase monitoria, seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, in persona del dott.Francesco De Giorgi, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da nei confronti , così provvede Parte_1 Controparte_3
1. Rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.292/25 emesso dal Giudice del Lavoro di Bari.
2. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in €3.000,00 (compresa la fase monitoria), per compensi oltre accessori con distrazione. Bari, 22/12/2025.
il Giudice dott. Francesco De Giorgi