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Sentenza 17 gennaio 2025
Sentenza 17 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sez. distaccata di Sassari, sentenza 17/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 17 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 199/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 199 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Andrea Sorgentone che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(C.F. ), in persona del presidente del consiglio di Controparte_1 P.IVA_2
amministrazione e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Cudoni che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in data 16.10.2000,
Notaio in Sassari. Persona_1
- appellata -
in punto a: contratti bancari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione 26.8.2021 la soc. ha evocato in giudizio nanti il Tribunale di Parte_1
Sassari il esponendo che era stata titolare presso detto istituto di credito, Controparte_1
agenzia di Luogosanto, a far data dal 20.10.1989, del c/c n. 15627 il cui saldo, alla chiusura -
30.11.2020 – era stato ricalcolato dal Tribunale di Sassari, con sentenza n.710/2021, in € 144.417,28;
2) il Tribunale aveva condannato l'istituto al pagamento di detto importo in favore della correntista senza riconoscimento di alcun interesse non avendo ella formulato domanda in tal senso.
Affermata la proponibilità della domanda di interessi separatamente da quella per il capitale, ha chiesto condannarsi il “al pagamento – sulla somma di € 144.417,28 (o quella Controparte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta a seguito dell'appello o del ricorso per Cassazione
avverso la sentenza n.710/2021 emessa dal Tribunale di Sassari) – degli interessi legali ex art.1284 commi 1° e 2° c.c. a partire dai 10 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione fino al 21.9.2016
ed interessi legali ex art.1284 comma 4° c.c. (o in subordine ex commi 1° e 2°) dal 22.9.2016 fino
alla data in cui verrà definitivamente accertato con forza esecutiva il debito della banca (allo stato
in base a detta sentenza fino al 29.6.2021), vinte le spese.
Il ha replicato che 1) il credito per interessi non poteva azionarsi autonomamente Controparte_1
rispetto a quello per il capitale;
2) in ogni caso la domanda doveva ritenersi inammissibile in quanto fondata su un arbitrario e ingiustificato frazionamento del credito e del suo accertamento integrante la fattispecie dell'abuso del diritto;
3) ove ritenuta fondata la domanda della attrice, gli interessi dovuti erano quelli al saggio legale semplice e non anche quelli di cui all'art.1284, IV co, c.c.; 4) dovevano comunque intendersi prescritti gli interessi maturati ante 26.8.2016.
Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice;
ove ritenuta fondata la stessa, ha chiesto ritenersi applicabili esclusivamente gli interessi al tasso legale semplice e ritenuta la prescrizione di quelli maturati ante 28.8.2016.
Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale di Sassari, in parziale accoglimento della domanda, ha riconosciuto “gli interessi nella misura legale dal giorno della domanda (2.9.2021) al
saldo, sulla somma riconosciuta in sentenza e pari a € 144.417,28i” e disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la con il quale Parte_1
ha chiesto “accertare e dichiarare dovuti e condannare il al pagamento – sulla Controparte_1 somma di € 144.417,28 – degli interessi legali ex art.1284 comma 4, c.c. (o in subordine ex commi 1
e 2) dal 22.09.2016 fino alla data di effettivo soddisfo”, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ha lamentato l'erroneità della decisione per aver ritenuto il Giudice di primo grado “la
inammissibilità della domanda sulla richiesta della condanna della banca agli interessi legali ex art.1284, comma 4, c.c. poiché non derivanti da un credito costituito da fonte contrattuale” nonché
nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi legali ex art.1284, commi 1 e 2, solo dal giorno della domanda giudiziale (2.9.2021) al saldo.
Il ha concluso per il rigetto dell'appello e per l'integrale conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
*
Ai fini di completezza di ragionamento è necessario in limine osservare quanto segue.
Si legge alle pagg. 6 e ss della comparsa depositata dal nel presente giudizio che Controparte_1
il secondo motivo di impugnazione della (e di cui alle pagg. 6 e ss dell'atto di appello) Parte_1
“non contiene una critica in senso stretto, in quanto trattasi di argomentazioni svolte a sostegno della
legittimità della causa radicata per il riconoscimento degli interessi, in via autonoma rispetto al giudizio in cui era invece accertata la debenza del solo capitale”: aggiunge la difesa dell'appellata che “la questione è superflua, atteso che il Tribunale aveva ritenuto ammissibile la domanda
giudiziale per il credito accessorio da interessi, non essendosi formato il giudicato che potesse coprire una tale pretesa all'esito del primo giudizio vertente esclusivamente sul capitale”.
Chiarisce, altresì, a pag.15 del cit. atto difensivo che “non sarebbe necessaria una replica sul punto, non essendo intenzione dell' – pur potendolo fare – impugnare a sua volta il capo della CP_2
sentenza relativo alla dichiarata ammissibilità dell'azione proposta dalla . Parte_1
Se questo è vero, deve correlativamente ritenersi l'irrilevanza e ultroneità di ogni ulteriore difesa esposta delle parti in lite sul punto posto che sulla questione deve ritenersi intervenuto il giudicato
(con conseguente esclusione, da parte di questa Corte di merito, dalla possibilità di argomentare alcunché al riguardo).
Fatta questa premessa, l'appello è fondato e merita di essere accolto.
Si è detto sopra che l'appellante la lamentato l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Tribunale 1) non riconosciuto gli interessi legali ex art.1284, IV co, c.c. “poiché non derivanti da un credito costituito da fonte contrattuale”; 2) riconosciuto gli interessi (legali ex art.1284, I e II c.c.),
solo dal giorno della domanda giudiziale (2.9.2021) al saldo.
Le difese dell'appellante sono fondate.
Dispone l'art.1284, IV co, c.c. che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in
cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La Suprema Corte ha affrontato la questione di diritto della individuazione di eventuali limiti di applicabilità, con riguardo a determinate categorie di obbligazioni, della disposizione di cui si è detto.
Si legge nella ordinanza n.61/2023 (dalle cui argomentazioni non vi è ragione di dissentire) che la disposizione di cui all'art. 1284, IV co, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie e per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito e ciò fino al momento del pagamento: la disposizione in esame è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite e ciò con una disposizione “deflattiva” del contenzioso giudiziario che ha lo scopo di rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità.
Detto scopo – osserva la Corte - prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre: del resto la previsione “neppure contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue
disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (ossia alle obbligazioni pecuniarie che trovano la loro fonte genetica nel contratto).
Ha, poi, precisato che, in ogni caso, l'art.1284, IV co, cit. trova comunque applicazione alle obbligazioni restitutorie che trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale: e ciò tanto in riferimento alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto quanto alla invalidità
di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni (poi) rimaste prive di causa.
Portato di quanto precede è che la disposizione citata è destinata a trovare applicazione anche quando venga in considerazione il “credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente, in favore di un correntista” siccome trattasi di un credito di fonte negoziale, che trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente e, per effetto, dell'inadempimento di un accordo contrattuale.
Pertanto, deve trovare applicazione alla vicenda in disamina la disposizione di cui all'art.1284, IV co,
c.c. e ciò a far data dalla domanda giudiziale: “domanda” da individuarsi nella data di notifica dell'atto di citazione introduttiva del procedimento n.3673/2016 R.G. all'esito della quale è stata resa la sentenza n.710/2021 con cui è stato riconosciuto il credito della e relativamente al quale Parte_2
vi è richiesta di corresponsione degli interessi ex D.Lvo 231/02.
Da quanto precede, e in riforma della sentenza appellata, devono essere riconosciuti in favore della gli interessi ex art.1284, IV co, c.c. sulla somma capitale riconosciuta a titolo di Parte_1
indebito - € 144.417,28 - con la sentenza n.710/21 del Tribunale di Sassari con decorrenza dal
12.09.2016 al saldo.
Nulla altro deve essere disposto attese specifiche conclusioni rassegnate nell'atto di appello (diverse da quelle reiterate da parte appellante nella nota di p.c. in data 18.12.2024, inammissibili per la parte differente).
La controvertibilità delle questioni trattate e la presenza di discordanti insegnamenti di diritto nella giurisprudenza della Suprema Corte inducono a ravvisare le ragioni di cui all'art.91 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n.710/2021 del Tribunale di Sassari,
dichiara tenuta e condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
sulla somma capitale di € 144.417,28 – degli interessi ex art.1284, IV co, c.c. dal 12.09.2016 al saldo;
- dispone la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi del giudizio.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE DISTACCATA DI SASSARI
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Maria GRIXONI - Presidente
Dott. Doriana MELONI - Consigliere rel.
Dott. Monica MOI - Consigliere
ha pronunciato ex art.281 sexies cpc la seguente
SENTENZA
Nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 199 del Ruolo Generale dell'anno 2024
promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rapp.te p.t., elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata in Cagliari presso lo studio dell'Avv. Andrea Sorgentone che la rappresenta e difende in forza di procura apposta in calce all'atto di appello
- appellante -
contro
(C.F. ), in persona del presidente del consiglio di Controparte_1 P.IVA_2
amministrazione e legale rapp.te p.t., elettivamente domiciliata in Sassari presso lo studio dell'Avv.
Giuseppe Cudoni che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti in data 16.10.2000,
Notaio in Sassari. Persona_1
- appellata -
in punto a: contratti bancari.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione Con atto di citazione 26.8.2021 la soc. ha evocato in giudizio nanti il Tribunale di Parte_1
Sassari il esponendo che era stata titolare presso detto istituto di credito, Controparte_1
agenzia di Luogosanto, a far data dal 20.10.1989, del c/c n. 15627 il cui saldo, alla chiusura -
30.11.2020 – era stato ricalcolato dal Tribunale di Sassari, con sentenza n.710/2021, in € 144.417,28;
2) il Tribunale aveva condannato l'istituto al pagamento di detto importo in favore della correntista senza riconoscimento di alcun interesse non avendo ella formulato domanda in tal senso.
Affermata la proponibilità della domanda di interessi separatamente da quella per il capitale, ha chiesto condannarsi il “al pagamento – sulla somma di € 144.417,28 (o quella Controparte_1
maggiore o minore che dovesse risultare dovuta a seguito dell'appello o del ricorso per Cassazione
avverso la sentenza n.710/2021 emessa dal Tribunale di Sassari) – degli interessi legali ex art.1284 commi 1° e 2° c.c. a partire dai 10 anni precedenti la notifica dell'atto di citazione fino al 21.9.2016
ed interessi legali ex art.1284 comma 4° c.c. (o in subordine ex commi 1° e 2°) dal 22.9.2016 fino
alla data in cui verrà definitivamente accertato con forza esecutiva il debito della banca (allo stato
in base a detta sentenza fino al 29.6.2021), vinte le spese.
Il ha replicato che 1) il credito per interessi non poteva azionarsi autonomamente Controparte_1
rispetto a quello per il capitale;
2) in ogni caso la domanda doveva ritenersi inammissibile in quanto fondata su un arbitrario e ingiustificato frazionamento del credito e del suo accertamento integrante la fattispecie dell'abuso del diritto;
3) ove ritenuta fondata la domanda della attrice, gli interessi dovuti erano quelli al saggio legale semplice e non anche quelli di cui all'art.1284, IV co, c.c.; 4) dovevano comunque intendersi prescritti gli interessi maturati ante 26.8.2016.
Ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità della domanda attrice;
ove ritenuta fondata la stessa, ha chiesto ritenersi applicabili esclusivamente gli interessi al tasso legale semplice e ritenuta la prescrizione di quelli maturati ante 28.8.2016.
Istruita la causa con produzioni documentali, il Tribunale di Sassari, in parziale accoglimento della domanda, ha riconosciuto “gli interessi nella misura legale dal giorno della domanda (2.9.2021) al
saldo, sulla somma riconosciuta in sentenza e pari a € 144.417,28i” e disposto la compensazione delle spese di lite.
Avverso detta sentenza, di cui ha invocato la riforma, ha interposto appello la con il quale Parte_1
ha chiesto “accertare e dichiarare dovuti e condannare il al pagamento – sulla Controparte_1 somma di € 144.417,28 – degli interessi legali ex art.1284 comma 4, c.c. (o in subordine ex commi 1
e 2) dal 22.09.2016 fino alla data di effettivo soddisfo”, vinte le spese di entrambi i gradi del giudizio.
Ha lamentato l'erroneità della decisione per aver ritenuto il Giudice di primo grado “la
inammissibilità della domanda sulla richiesta della condanna della banca agli interessi legali ex art.1284, comma 4, c.c. poiché non derivanti da un credito costituito da fonte contrattuale” nonché
nella parte in cui ha riconosciuto gli interessi legali ex art.1284, commi 1 e 2, solo dal giorno della domanda giudiziale (2.9.2021) al saldo.
Il ha concluso per il rigetto dell'appello e per l'integrale conferma della sentenza Controparte_1
impugnata.
*
Ai fini di completezza di ragionamento è necessario in limine osservare quanto segue.
Si legge alle pagg. 6 e ss della comparsa depositata dal nel presente giudizio che Controparte_1
il secondo motivo di impugnazione della (e di cui alle pagg. 6 e ss dell'atto di appello) Parte_1
“non contiene una critica in senso stretto, in quanto trattasi di argomentazioni svolte a sostegno della
legittimità della causa radicata per il riconoscimento degli interessi, in via autonoma rispetto al giudizio in cui era invece accertata la debenza del solo capitale”: aggiunge la difesa dell'appellata che “la questione è superflua, atteso che il Tribunale aveva ritenuto ammissibile la domanda
giudiziale per il credito accessorio da interessi, non essendosi formato il giudicato che potesse coprire una tale pretesa all'esito del primo giudizio vertente esclusivamente sul capitale”.
Chiarisce, altresì, a pag.15 del cit. atto difensivo che “non sarebbe necessaria una replica sul punto, non essendo intenzione dell' – pur potendolo fare – impugnare a sua volta il capo della CP_2
sentenza relativo alla dichiarata ammissibilità dell'azione proposta dalla . Parte_1
Se questo è vero, deve correlativamente ritenersi l'irrilevanza e ultroneità di ogni ulteriore difesa esposta delle parti in lite sul punto posto che sulla questione deve ritenersi intervenuto il giudicato
(con conseguente esclusione, da parte di questa Corte di merito, dalla possibilità di argomentare alcunché al riguardo).
Fatta questa premessa, l'appello è fondato e merita di essere accolto.
Si è detto sopra che l'appellante la lamentato l'erroneità della decisione impugnata per avere il
Tribunale 1) non riconosciuto gli interessi legali ex art.1284, IV co, c.c. “poiché non derivanti da un credito costituito da fonte contrattuale”; 2) riconosciuto gli interessi (legali ex art.1284, I e II c.c.),
solo dal giorno della domanda giudiziale (2.9.2021) al saldo.
Le difese dell'appellante sono fondate.
Dispone l'art.1284, IV co, c.c. che “se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in
cui è proposta la domanda giudiziale il saggio degli interessi è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali”.
La Suprema Corte ha affrontato la questione di diritto della individuazione di eventuali limiti di applicabilità, con riguardo a determinate categorie di obbligazioni, della disposizione di cui si è detto.
Si legge nella ordinanza n.61/2023 (dalle cui argomentazioni non vi è ragione di dissentire) che la disposizione di cui all'art. 1284, IV co, c.c., individua il tasso legale degli interessi, in linea generale, per tutte le obbligazioni pecuniarie e per il periodo successivo all'inizio del processo avente ad oggetto il relativo credito e ciò fino al momento del pagamento: la disposizione in esame è stata introdotta al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite e ciò con una disposizione “deflattiva” del contenzioso giudiziario che ha lo scopo di rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità.
Detto scopo – osserva la Corte - prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre: del resto la previsione “neppure contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue
disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni” (ossia alle obbligazioni pecuniarie che trovano la loro fonte genetica nel contratto).
Ha, poi, precisato che, in ogni caso, l'art.1284, IV co, cit. trova comunque applicazione alle obbligazioni restitutorie che trovano la loro fonte in un rapporto contrattuale: e ciò tanto in riferimento alle obbligazioni restitutorie derivanti dalla eventuale invalidità di un contratto quanto alla invalidità
di determinate clausole contrattuali che abbiano dato luogo a prestazioni (poi) rimaste prive di causa.
Portato di quanto precede è che la disposizione citata è destinata a trovare applicazione anche quando venga in considerazione il “credito al pagamento del saldo attivo di un rapporto bancario in conto corrente, in favore di un correntista” siccome trattasi di un credito di fonte negoziale, che trova titolo nel rapporto contrattuale tra banca e cliente e, per effetto, dell'inadempimento di un accordo contrattuale.
Pertanto, deve trovare applicazione alla vicenda in disamina la disposizione di cui all'art.1284, IV co,
c.c. e ciò a far data dalla domanda giudiziale: “domanda” da individuarsi nella data di notifica dell'atto di citazione introduttiva del procedimento n.3673/2016 R.G. all'esito della quale è stata resa la sentenza n.710/2021 con cui è stato riconosciuto il credito della e relativamente al quale Parte_2
vi è richiesta di corresponsione degli interessi ex D.Lvo 231/02.
Da quanto precede, e in riforma della sentenza appellata, devono essere riconosciuti in favore della gli interessi ex art.1284, IV co, c.c. sulla somma capitale riconosciuta a titolo di Parte_1
indebito - € 144.417,28 - con la sentenza n.710/21 del Tribunale di Sassari con decorrenza dal
12.09.2016 al saldo.
Nulla altro deve essere disposto attese specifiche conclusioni rassegnate nell'atto di appello (diverse da quelle reiterate da parte appellante nella nota di p.c. in data 18.12.2024, inammissibili per la parte differente).
La controvertibilità delle questioni trattate e la presenza di discordanti insegnamenti di diritto nella giurisprudenza della Suprema Corte inducono a ravvisare le ragioni di cui all'art.91 cpc per disporre la compensazione integrale delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Cagliari, Sezione Distaccata di Sassari, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa,
- in accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza n.710/2021 del Tribunale di Sassari,
dichiara tenuta e condanna il al pagamento in favore della Controparte_1 Parte_1
sulla somma capitale di € 144.417,28 – degli interessi ex art.1284, IV co, c.c. dal 12.09.2016 al saldo;
- dispone la compensazione integrale delle spese di ambo i gradi del giudizio.
Sentenza resa ex art.281 sexies cpc, pubblicata mediante allegazione a verbale.
Il Presidente
Dott. Maria Grixoni
Il Consigliere rel.
Dott. Doriana Meloni