Sentenza 7 giugno 2006
Massime • 1
Per il servizio di noleggio con conducente esercitato nella laguna veneta con natanti di stazza lorda superiore alle 10 tonnellate, pur se svolto nella condizioni di navigazione promiscua, sussiste l'obbligo della autorizzazione se vengano iniziati viaggi o imbarcati passeggeri (non precedentemente sbarcati dopo un primo imbarco in canali e bacini di navigazione marittima) in canali lagunari di navigazione interna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 07/06/2006, n. 13285 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13285 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2006 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE MUSIS Rosario - Presidente -
Dott. FORTE Fabrizio - Consigliere -
Dott. PICCININNI Carlo - Consigliere -
Dott. SPAGNA MUSSO Bruno - Consigliere -
Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ZZ MA, elettivamente domiciliato in Roma, via Otranto 36, presso l'avv. Massano MA che unitamente agli avv. Jiacopo Trevisan e Cagnato Alberto lo rappresenta e difende giusta delega in calce al ricorso;
- ricorrente -
contro
Comune di Venezia in persona del Sindaco, elettivamente domiciliato in Roma, via B. Tortolini 34, presso l'avv. Paletti Nicolò che unitamente agli avv. Giulio Gidoni, M. Maddalena Morino, Antonio Iannotta lo rappresenta e difende giusta delega a margine del controricorso;
- controricorrente -
avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 2246 del 27.8.2002. Udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13.4.2006 dal Relatore Cons. Dr. Maria Rosaria Cultrera;
udito l'avv. Paletti per il controricorrente;
Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dottor GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. Osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso del 15.12.2000 MA ZZ proponeva opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 22, avverso l'ordinanza con la quale il Comune di Venezia, rigettando la richiesta di dissequestro di un natante di sua proprietà, ne aveva ordinato la confisca. Il provvedimento era stato adottato per violazione della L. R. Veneto n. 63 del 1993, artt. 4, comma 5, e art. 5, comma 5, a seguito dell'imbarco per il trasporto di alcune persone senza le prescritte autorizzazioni comunali da Piazzale Roma a Piazza San Marco, ed il ZZ ne aveva contestato la legittimità, sostenendo l'inapplicabilità al caso di specie del disposto della citata legge n. 63 poiché il regime sarebbe stato quello della navigazione promiscua, nonché una carenza di motivazione.
Il Tribunale di Venezia respingeva il ricorso rilevando come non fosse condivisibile l'assunto del ZZ secondo il quale, essendo egli munito di licenza di navigazione marittima e rientrando l'attività da lui svolta nel concetto di navigazione promiscua, ad essa sarebbero state applicabili soltanto le norme di polizia previste per le acque interne e non anche quelle relative al regime autorizzatorio di carattere locale. Riteneva al contrario che nulla escludesse l'applicabilità alle imbarcazioni del regime autorizzatorio relativo all'esercizio di determinate attività e quindi, per quel che interessa nel caso in esame, della normativa regolante l'esercizio di un servizio di trasporto di persone rientrante nella tipologia contrattuale (noleggio con conducente) prevista dall'art. 5 L. R. n. 63 del 1993.
Avverso la detta sentenza proponeva ricorso per Cassazione ZZ MA, che con tre distinti motivi con cui denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostanzialmente sostenendo che la previsione relativa alla navigazione promiscua contenuta nell'art. 24 cod. nav. avrebbe comportato come conseguenza che una eventuale integrazione di disciplina (quale quella attinente al regime autorizzatolo amministrativo) avrebbe dovuto essere espressamente indicata, e lamentando inoltre l'omessa motivazione rispetto alla sua condizione di fede. Resisteva con controricorso il Comune di Venezia, che chiedeva il rigetto del ricorso deducendone l'infondatezza. La controversia veniva quindi decisa all'esito dell'udienza pubblica del 13.4.2006.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso MA ZZ ha denunciato violazione dell'art. 24, cod. nav., comma 2, perché il detto articolo stabilisce ".. le navi addette alla navigazione marittima, quando entrano in acque interne, devono osservare le norme di polizia in vigore per tali acque e sono sottoposte alla vigilanza degli organi competenti per la navigazione interna", e ciò comporterebbe che "l'assoggettamento al regime autorizzatolo amministrativo deve essere positivamente previsto, mentre è irrilevante che esso non sia stato espressamente escluso", con l'ulteriore conseguenza che il tribunale avrebbe dovuto verificare se tra le norme di polizia di cui l'art. 24 impone l'osservanza fossero o meno comprese quelle relative alle autorizzazioni amministrative per l'attività del trasporto di persone.
Con il secondo motivo ha poi lamentato violazione della L. R. Veneto n. 63 del 1993, ribadendo sotto il profilo fattuale che l'imbarcazione al momento dell'imbarco dei passeggeri si trovava in acque interne, ed il viaggio non aveva avuto inizio. Col terzo motivo infine denuncia omessa motivazione circa la rilevanza dell'inerzia del Comune di Venezia che, in ritardo nel rilascio delle nuove autorizzazioni per il noleggio, ha ingenerato in lui, così come in tutti coloro che erano in attesa di assegnazione, la convinzione di agire legittimamente.
I primi due motivi, che per la loro intrinseca connessione possono essere esaminati congiuntamente, appaiono infondati. Per quanto concerne il denunziato vizio di violazione di legge di cui al primo motivo di ricorso, occorre considerare che il tribunale ha motivato la decisione dopo aver precisato, sulla base della valutazione del fatto sottoposto al suo esame e quindi con giudizio non sindacabile (e per vero non sindacato) sotto questo aspetto in sede di legittimità, che la contestazione al ZZ doveva ritenersi focalizzata non sul dato in sè della navigazione in acque interne, ma sull'avvenuto esercizio di un servizio di trasporto di persone" rientrante nella tipologia contrattuale ("noleggio con il conducente") prevista dalla L. R. n. 63 del 1993, art. 5". per effetto di ciò è stato conseguentemente ritenuto applicabile la L. R. n. 63 del 1993, art. 1 bis (introdotto dalla L. R. n. 63 del 1993), per il quale, nell'ipotesi di navigazione promiscua (quale quella ricorrente nella specie) coloro "che svolgono servizi di trasporto di persone nei canali lagunari di navigazione interna con imbarcazioni di stazza inferiore alle 10 tonnellate devono comunque essere provvisti della licenza o della autorizzazione di cui agli artt. 4 e 5", con interpretazione che appare del tutto conforme al dato testuale e letterale della norma, alla sua "ratio" (attesa l'inutilità della previsione, ove riferita alle imbarcazioni addette alla navigazione interna, già sottoposte al preventivo rilascio della licenza), alla giurisprudenza di questa Corte di legittimità (C. pen. 2000/ 3970. C. pen. S.U. 1999/ 13). Per quanto attiene alla nozione di imbarco, che per il ricorrente non può essere riferita al caso di specie in cui il viaggio non aveva avuto ancora inizio, deve ritenersi corretta la conclusione cui è pervenuto il giudice di merito che, sul solco dell'orientamento richiamato, espresso da questa Corte (Cass. n. 2913/99 e 3970/2000), ha interpretato la norma di riferimento affermando che la consumazione dell'illecito ha avuto inizio col mero imbarco dei passeggeri in acque interne. Il ricorrente confuta la correttezza di tale approdo affidando la sua critica ad argomentazioni di fatto che sono inidonee a sorreggere la dedotta contraria esegesi. Il terzo motivo appare invece inammissibile perché introduce censura nuova, posto che non si evince dal suo contesto, al riguardo privo di autosufficienza, che essa sia stata rappresentata anche in sede di merito dal momento che il ricorrente non indica, se ed in quale atto, l'abbia sottoposta all'indagine del giudice di merito che, difatti, non ne fa cenno ne' nella compiuta esposizione dei fatti, ne' tanto meno nella motivazione della sentenza impugnata.
Conclusivamente il ricorso va rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 1.600, di cui Euro 100 per esborsi, oltre alle spese generali e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 13 aprile 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 giugno 2006.