Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/04/2025, n. 3888 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 3888 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
RG 25994 /2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott. Valeria Rosetti - Presidente rel -
Dott. Eva Scalfati - Giudice. -
Dott. Ivana Sassi - Giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 25994 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2023, avente per oggetto: ricorso per cessazione degli effetti civili del matrimonio
TRA
nata in data [...] a [...] Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. GIACINTO CARLA presso il quale C.F._1
elettivamente domicilia
ATTORE
E nato in data [...] a [...] Controparte_1
C.F._2
CONVENUTO contumace con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/12/2023 CONCETTA hiedeva pronunziarsi la Parte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con in Napoli il Controparte_1
14/06/1999, (atto n. 50 , P. I, S.sez. U , anno 1999 ) riferendo che tra le parti, in seguito a comparizione innanzi al Presidente del Tribunale di Napoli in data 26.5.18, era intervenuta separazione in forza di Parte_2
Aggiungeva che dall'unione tra le parti sono nati nata a [...] il [...] Persona_1
cf: ; nato a [...] il [...] CF: C.F._3 Controparte_2
1
La parte attrice a chiesto: Parte_1
- l'affidamento condiviso della figlia minore con domiciliazione privilegiata materna e disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
- l'assegnazione della casa familiare sita in Napoli via Cupa Vicinale Pepe n. 36,;
- la previsione di un contributo al mantenimento della figlia minore, a carico del convenuto, pari a 300,00 € mensili oltre il 50% delle spese straordinarie, con versamento diretto da parte del datore di lavoro del sig. , ossia la NTL s.r.l. Circumvallazione esterna, Controparte_1
complesso Lemar Casoria,
- vittoria di spese.
Solo parte ricorrente compariva in data 15.4.25 innanzi al Giudice relatore designato dal Presidente alla trattazione del procedimento ex art 473 bis 14 cpc il quale, dichiarata la contumacia del convenuto, dato atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione, confermava la disciplina vigente.
Il Giudice relatore inoltre:
• rilevava la mancanza di istanze istruttorie
• non reputava di procedere all'ascolto della minore
• riteneva pertanto la causa matura per la decisione senza necessità di assunzione dei mezzi di prova;
• invitava la parte ricorrente alla precisazione delle conclusioni ordinando la discussione orale;
• All'esito tratteneva la causa in decisione con riserva di riferire al Collegio per la decisione.
Il P.M. concludeva come in atti.
Preliminarmente va rilevato che, benchè richiesta dal ricorrente una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario
Si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L 55/2015 essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Quanto alle condizioni accessorie del divorzio nulla va disposto in relazione ai figli maggiorenni in difetto di domanda ed alla luce della riferita indipendenza economica pur se legata allo svolgimento di lavori occasionali ( e sono maggiorenni, non studiano, si arrangiano.) Per_1 CP_2
Quanto alla minore alla luce degli orientamenti consolidati della Suprema Corte, ed in CP_3 osservanza della previsione normativa dell'art. 337 ter c.c., il Collegio ritiene che, nel caso di
2 specie, l'affidamento condiviso , richiesto dall'attrice e dal PM, sia conforme all'interesse della minore essendo peraltro pacifico la stessa ha una frequentazione con il padre e una sana relazione con quest'ultimo (sul punto si rimanda al verbale del 15.4.25 Preciso che viene quasi tutti CP_1
i fine settimana dalla madre che abita al piano di sotto, ha quindi rapporti abbastanza regolari con tutti i nostri figli, anche con Non ci sono comunque criticità nella relazione tra Per_2 il padre). CP_3
Per quanto riguarda, poi, il luogo di residenza privilegiata della minore ritiene il Collegio che, conformemente alla concorde richiesta della attrice e del PM, vada riconosciuta la residenza privilegiata della madre, anche in ragione della situazione consolidatasi dalla cessazione della convivenza coniugale.
In ordine al diritto-dovere del padre di frequentare la figlia, in considerazione della assenza di contrasti e della età della minore , si riconosce un regime di incontri liberi.
Il Collegio osserva inoltre di condividere l'operato del Giudice istruttore che ha reputato di non procedere all'ascolto della minore. La scelta dell'affido condiviso, del domicilio materno come luogo di residenza preferenziale, l'assenza di contrasti in ordine al regime di frequentazione del padre , inducono infatti il Tribunale a ritenere, nel caso di specie, manifestamente superfluo l'ascolto della minore.
Quanto alle determinazioni economiche è doveroso inoltre osservare che la contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla determinazione a carico del resistente medesimo, dell'obbligo di contribuzione al mantenimento della prole.
Se, infatti, è vero che la scelta di restare contumace implica, de facto, una maggiore difficoltà per il
Tribunale di procedere alla ricognizione della situazione patrimoniale facente capo al resistente contumace, ciò nondimeno tale evenienza non potrebbe certo tradursi in una deflessione del primario interesse della prole a ricevere, comunque, i necessari mezzi di sussistenza.
In conseguenza si ritiene che a seguito della contumacia della parte obbligata alla contribuzione - nella specie il genitore nei confronti della prole -, nella determinazione del quantum , occorre riferirsi in primis alle informazioni, fornite dall'altra parte costituita, in merito alle condizioni patrimoniali del contumace, e qualora la parte costituita non sia in grado di fornire alcuna informazione, l'obbligo contributivo dovrà comunque essere sancito e, nella specie, determinato sulla scorta della capacità lavorativa generica rinvenibile in capo al genitore contumace.
Del resto, tale conclusione appare vieppiù confermata dalla circostanza che ad analoghe conclusioni
- id est in punto di mantenimento “minimo”, non derogabile e determinato alla stregua della generica capacità lavorativa del genitore - il costante insegnamento di legittimità è giunto in relazione alla
3 problematica della determinazione dell'obbligo contributivo a carico del genitore disoccupato;
infatti neanche la ipotetica e non provata disagiata condizione economica dell'obbligato fa venir meno il dovere alla corresponsione dei mezzi di sussistenza o del pagamento dell'assegno all'avente diritto e a tal fine, non sarebbe stata sufficiente neanche una eventuale semplice indicazione dello stato di disoccupazione giacché incombe pur sempre al soggetto obbligato l'onere di allegazione di idonei e convincenti elementi indicativi della concreta impossibilità di adempiere e dimostrativi del fatto che la causa della stessa non sia ricollegabile a un suo comportamento, anche soltanto negligente, in relazione al primario dovere di contribuire al mantenimento dei figli.
Nel caso di specie il resistente non si è costituito e pertanto non ha offerto alcuna prova in ordine alla concreta incolpevole impossibilità contributiva al mantenimento della minore che va statuito, con decorrenza dalla domanda, nella misura di 300,00 ovvero in misura lievemente più elevata di quanto concordato in separazione (200,00 pari all'attualità a 236,00) atteso che la l'attrice riferiva e documentava lo svolgimento di lavoro subordinato come autista del , non più gravato da CP_1
obblighi contributivi al mantenimento di nonché in considerazione del tempo Persona_3
trascorso e delle esigenze in crescita della minore.
Quanto alle spese straordinarie occorrenti per la minore, allo stato imponderabili ed imprevedibili e che pertanto oggi non possono essere forfetizzate proprio per la loro imponderabilità, il Collegio dispone che siano ripartite tra i genitori nella misura del 50% e rimanda al protocollo stipulato in data
7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine, che deve ritenersi in questa sede integralmente riportato, salvo diverso accordo dei genitori . Sul punto, si ribadisce che le parti dovranno far riferimento al predetto protocollo di intesa anche in ordine alla modalità della preventiva concertazione, salvo per le spese cosiddette obbligatorie.
In ragione della domiciliazione privilegiata materna del minore va confermata l'assegnazione della casa familiare ove si è pacificamente svolta la vita familiare. Invero il previgente art. 155 cod. civ. ed il vigente art. 337 sexies civ. (introdotto dal D.lvo 154/13) sanciscono che l'assegnazione della casa coniugale postula l'affidamento dei figli minori o la convivenza con i figli maggiorenni non ancora autosufficienti;
tale "ratio" protettiva tutela l'interesse dei figli a permanere nell'ambiente domestico in cui sono cresciuti ovvero l'esigenza di conservare l'habitat domestico, inteso come il centro degli affetti, degli interessi e delle consuetudini in cui si esprime e si articola la vita familiare
(vedi Cass 3030/2006 6979/2007 4555 /2012 21334/13 18440/2013 24254/18 23473/20)
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
In ordine alla domanda di pagamento diretto si rileva che la sopravvenuta abrogazione della norma invocata rende ultronea l'adozione di alcun provvedimento della AG trovando immediata
4 applicazione l'art 473 bis 36 che riconosce anche il titolo provvisoriamente esecutivo, ed a fortiori la presente sentenza, titolo idoneo per la costituzione in mora del debitore inadempiente per un periodo di almeno trenta giorni e la successiva richiesta da inoltrare direttamente al terzo tenuto a corrispondere periodicamente somme di denaro al soggetto obbligato, con la richiesta di versamento diretto.
Avuto riguardo alla natura della controversia ed all'esito della stessa, considerata la mancanza di contestazione, nulla va disposto per le spese che restano a carico della parte che le ha anticipate.
Il collegio rilevando che non veniva formulata istanza in ordine alla liquidazione delle spese sostenute dalla parte ricorrente tramite applicativo SIAMM ammessa al patrocinio a spese dello stato non provvede in questa sede alla liquidazione ex art 83 co 3 bis Dpr 115/02 atteso che, in assenza di istanza, non vi è prova della sussistenza all'attualità delle condizioni di cui della delibera emessa dal
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa come in epigrafe indicata, rigettata o assorbita ogni diversa o ulteriore domanda anche istruttoria, così provvede:
• pronuncia lo scioglimento del matrimonio celebrato da e Parte_1
a Napoli il 14/06/1999 ((atto n. 50 , P. I, S.sez. U , anno 1999 ) Controparte_1
• dispone l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con residenza privilegiata presso la madre a cui assegna la casa familiare e disciplina il diritto di visita del padre come in motivazione.
• Determina, con decorreza dalla domanda, in euro 300,00 a carico del convenuto il contributo per il mantenimento della figlia disponendo che l'assegno venga versato entro il CP_3
giorno 10 di ciascun mese, oltre adeguamento annuale secondo indici Istat, oltre per i figli minori il 50% delle spese straordinarie come da protocollo stipulato in data 7.3.18 e sottoscritto dal Presidente del Tribunale di Napoli e dal Presidente del locale consiglio dell'ordine;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Napoli per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• spese irripetibili;
• rigetta per il resto.
5 Così deciso in Napoli in camera di consiglio in data 18.4.25 il Presidente dr. Valeria Rosetti
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