Articolo 7 del Regio decreto 3 giugno 1926, n. 941
Articolo 6Articolo 8
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1 luglio 1926
Art. 7.


L'indennita' giornaliera per le missioni all'estero e' ridotta a tre quarti della misura stabilita, qualora la permanenza su territorio estero si protragga oltre i 180 giorni.

Agli effetti di tale riduzione il periodo suindicato e', per le missioni in corso, computato dal loro inizio; ma la riduzione non si applica Se non dopo un mese dalla entrata in vigore del presente decreto, salvo che sia gia' stabilita da disposizione vigente o da determinazione ministeriale.

Quando la missione debba, per cause di servizio, essere interrotta per un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni, la sua continuazione nella stessa localita' e' considerata, agli effetti delle indennita', come nuova missione.

Entrata in vigore il 1 luglio 1926
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