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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/12/2025, n. 5168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 5168 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa DA TA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6992 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
( ) con il proc. dom. avv. to Andrea Parte_1 C.F._1
Criscuolo, delega in atti
-appellante- contro
( ) con il proc. dom. avv. to Stefano Controparte_1 C.F._2
Orilia, delega in atti
-appellato- all'esito della discussione con scambio di note pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha appellato la decisione (n. 453/2021) con cui il Giudice di Pace di Salerno aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 597/2017 con cui le era stato ordinato il pagamento della somma di € 965,56, oltre interessi e spese di procedura, in favore dell'appellato a titolo di compenso per prestazioni professionali.
Esponeva, a sostegno del gravame, i seguenti motivi di appello. pagina 1 di 5 1) Errata interpretazione/ Omessa carente motivazione: censurava il fatto che il
Giudice di non avesse ritenuto provato l'avvenuto adempimento Parte_2
dell'obbligazione essendo invece, a suo dire, documentato il versamento della somma di € 1.100,00 a mani di , incaricato di provvedere al pagamento delle CP_2
competenze in favore dell'arch. . Sosteneva quindi che l'adempimento del CP_1
terzo aveva comportato la sua liberazione ex art. 1180 c.c.
2) Incapacità a testimoniare: sosteneva che il Giudice di pace aveva errato nel ravvisare un interesse economico in capo al teste , coniuge dell'opponente, Tes_1
affermandone l'incapacità a testimoniare, essendo al contrario pacifico come il versamento di € 1.100,00 fosse avvenuto nelle mani di . CP_2
3) Quantum debeatur: contestava l'assunto per cui la certezza del credito azionato in via monitoria potesse desumersi, come scritto in sentenza, dal fatto che “l'onorario è stato richiesto con varie raccomandate”, atteso che dalla produzione di parte opposta non era emerso alcun elemento certo sulla quantificazione degli onorari in € 965,56
(comprensivi di iva e CP).
Concludeva, quindi, per la riforma totale della sentenza impugnata con revoca del decreto opposto e refusione delle spese di lite.
Costituitosi, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per non essere state indicate le modifiche da apportare alla motivazione della decisione gravata.
Nel merito, riferiva che nel giudizio di primo grado l'opponente, seppur autorizzata, non aveva dato seguito alla richiesta di chiamata del terzo e che, in CP_2
ogni caso, la scrittura privata sottoscritta dalla con quest'ultimo non gli era Pt_1
opponibile.
Aggiungeva che in occasione del conferimento dell'incarico professionale, formalizzato per iscritto in data 22.12.2015, l'attrice si era impegnata corrispondere la propria quota senza vincolo di solidarietà, al tecnico incaricato che rilascerà relativa quietanza, salvo poi rendersi inadempiente, mentre nessun pagamento era venuto dal pagina 2 di 5 citato . CP_2
L'appellato ribadiva inoltre l'incapacità a testimoniare del coniuge, in regime di comunione dei beni, dell'opponente e richiamava, in ordine al quantum debeatur, la parcella versata in atti.
Instava quindi per il rigetto del gravame.
La causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 20.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3, c.p.c. in ragione del fatto che la sentenza del Giudice di pace è stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c.
E' noto il principio per cui per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (ex multis, Cassazione n. 9432/2012).
Per la determinazione di tale valore, con la somma capitale si sommano solo gli interessi scaduti, non anche gli interessi richiesti successivamente all'atto di citazione
(Cassazione n. 9366/2006), mentre la rivalutazione monetaria, ove richiesta, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., con il capitale e gli interessi (Cassazione n.
17991/2020).
Infine, per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a
1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art.
10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di
pagina 3 di 5 opposizione (Cassazione n. 10188/2021).
Ebbene, nel ricorso monitorio depositato, in data 6.3.2017, il ricorrente (odierno appellato) si era dichiarato creditore della somma di € 761,00 per onorari, € 30,44 per
Contributo Cassa CNPAIA e di € 174,12 per Iva, per un totale di € 965,56, importo sul quale aveva chiesto calcolarsi “interessi dalla scadenza e rivalutazione monetaria”.
Il decreto ingiuntivo n. 597/2017 è stato emesso il 10.3.2017 per la somma di € 956,56, oltre interessi dalla domanda.
Dunque, a voler tener conto, oltre agli interessi scaduti, anche della rivalutazione monetaria richiesta (ma non spettante trattandosi di debito di valuta) ed avuto riguardo al fatto che la prima diffida di pagamento risaliva al 6.5.2016 (cfr. fascicolo I grado appellato), il valore della domanda è inferiore ai mille euro (essendo pari precisamente ad € 979,59).
La decisione della causa in oggetto è stata, allora, secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice nelle controversie di valore inferiore a
1.100,00 euro, con la conseguenza che tali pronunce sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia (Cassazione
26699/2025).
Nessuno dei motivi di appello rientra però tra quelli indicati dall'art. 339 cit.
Invero, le norme sul procedimento che si assumono violate vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo, con esclusione delle disposizioni (pur aventi natura processuale) di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante per la decisione sul merito e, cioè, per la valutazione di fondatezza o di infondatezza della domanda (Cassazione n.
31830/2022), con la conseguenza che la censura dell'appellante circa la ritenuta incapacità a testimoniare del teste , in quanto riferita alla mera questione “di Tes_1
fatto” relativa alla sussistenza o meno di un interesse concreto e attuale in capo al pagina 4 di 5 medesimo che potesse legittimarne la partecipazione al giudizio (questione non sindacabile in sede di legittimità, cfr. Cassazione n. 1369/1989), non attiene alla violazione delle norme in questione.
In definitiva, quindi, l'appello è inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Stefano Orilia, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 17.12.2025
IL GIUDICE
DA TA
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Salerno
Seconda Sezione Civile in persona del Giudice dott.ssa DA TA nella causa civile di secondo grado iscritta al numero 6992 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021 promossa da
( ) con il proc. dom. avv. to Andrea Parte_1 C.F._1
Criscuolo, delega in atti
-appellante- contro
( ) con il proc. dom. avv. to Stefano Controparte_1 C.F._2
Orilia, delega in atti
-appellato- all'esito della discussione con scambio di note pronuncia
SENTENZA
a norma degli artt. 281 sexies, comma 3, c.p.c. e 23 bis L. n.56/2024
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
L'attrice ha appellato la decisione (n. 453/2021) con cui il Giudice di Pace di Salerno aveva respinto la sua opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 597/2017 con cui le era stato ordinato il pagamento della somma di € 965,56, oltre interessi e spese di procedura, in favore dell'appellato a titolo di compenso per prestazioni professionali.
Esponeva, a sostegno del gravame, i seguenti motivi di appello. pagina 1 di 5 1) Errata interpretazione/ Omessa carente motivazione: censurava il fatto che il
Giudice di non avesse ritenuto provato l'avvenuto adempimento Parte_2
dell'obbligazione essendo invece, a suo dire, documentato il versamento della somma di € 1.100,00 a mani di , incaricato di provvedere al pagamento delle CP_2
competenze in favore dell'arch. . Sosteneva quindi che l'adempimento del CP_1
terzo aveva comportato la sua liberazione ex art. 1180 c.c.
2) Incapacità a testimoniare: sosteneva che il Giudice di pace aveva errato nel ravvisare un interesse economico in capo al teste , coniuge dell'opponente, Tes_1
affermandone l'incapacità a testimoniare, essendo al contrario pacifico come il versamento di € 1.100,00 fosse avvenuto nelle mani di . CP_2
3) Quantum debeatur: contestava l'assunto per cui la certezza del credito azionato in via monitoria potesse desumersi, come scritto in sentenza, dal fatto che “l'onorario è stato richiesto con varie raccomandate”, atteso che dalla produzione di parte opposta non era emerso alcun elemento certo sulla quantificazione degli onorari in € 965,56
(comprensivi di iva e CP).
Concludeva, quindi, per la riforma totale della sentenza impugnata con revoca del decreto opposto e refusione delle spese di lite.
Costituitosi, l'appellato eccepiva l'inammissibilità dell'appello, ex art. 342 c.p.c., per non essere state indicate le modifiche da apportare alla motivazione della decisione gravata.
Nel merito, riferiva che nel giudizio di primo grado l'opponente, seppur autorizzata, non aveva dato seguito alla richiesta di chiamata del terzo e che, in CP_2
ogni caso, la scrittura privata sottoscritta dalla con quest'ultimo non gli era Pt_1
opponibile.
Aggiungeva che in occasione del conferimento dell'incarico professionale, formalizzato per iscritto in data 22.12.2015, l'attrice si era impegnata corrispondere la propria quota senza vincolo di solidarietà, al tecnico incaricato che rilascerà relativa quietanza, salvo poi rendersi inadempiente, mentre nessun pagamento era venuto dal pagina 2 di 5 citato . CP_2
L'appellato ribadiva inoltre l'incapacità a testimoniare del coniuge, in regime di comunione dei beni, dell'opponente e richiamava, in ordine al quantum debeatur, la parcella versata in atti.
Instava quindi per il rigetto del gravame.
La causa, assegnata alla scrivente con decreto presidenziale del 9.9.2024, veniva discussa, ex art. 281 sexies c.p.c., con scambio di note all'udienza del 20.11.2025 alla quale il Tribunale si riservava, ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. il deposito della sentenza nei successivi 30 giorni.
Deve essere dichiarata l'inammissibilità dell'appello ex art. 339 comma 3, c.p.c. in ragione del fatto che la sentenza del Giudice di pace è stata pronunciata secondo equità ex art. 113 c.p.c.
E' noto il principio per cui per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339, comma terzo, cod. proc. civ., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i princìpi di cui agli artt. 10 e ss. cod. proc. civ., e senza tenere conto del valore indicato dall'attore ai fini del pagamento del contributo unificato (ex multis, Cassazione n. 9432/2012).
Per la determinazione di tale valore, con la somma capitale si sommano solo gli interessi scaduti, non anche gli interessi richiesti successivamente all'atto di citazione
(Cassazione n. 9366/2006), mentre la rivalutazione monetaria, ove richiesta, si cumula, ai sensi dell'art. 10, comma 2, c.p.c., con il capitale e gli interessi (Cassazione n.
17991/2020).
Infine, per stabilire se la causa decisa dal giudice di pace sia di valore inferiore o superiore a
1.100 euro (e, di conseguenza, se sia appellabile o ricorribile per cassazione), non si può tener conto delle spese successive alla proposizione della domanda, secondo quanto stabilito dall'art.
10 c.p.c., sicchè nella determinazione del valore della causa di opposizione a decreto ingiuntivo non rilevano le spese processuali liquidate dal giudice che ha pronunciato il decreto oggetto di
pagina 3 di 5 opposizione (Cassazione n. 10188/2021).
Ebbene, nel ricorso monitorio depositato, in data 6.3.2017, il ricorrente (odierno appellato) si era dichiarato creditore della somma di € 761,00 per onorari, € 30,44 per
Contributo Cassa CNPAIA e di € 174,12 per Iva, per un totale di € 965,56, importo sul quale aveva chiesto calcolarsi “interessi dalla scadenza e rivalutazione monetaria”.
Il decreto ingiuntivo n. 597/2017 è stato emesso il 10.3.2017 per la somma di € 956,56, oltre interessi dalla domanda.
Dunque, a voler tener conto, oltre agli interessi scaduti, anche della rivalutazione monetaria richiesta (ma non spettante trattandosi di debito di valuta) ed avuto riguardo al fatto che la prima diffida di pagamento risaliva al 6.5.2016 (cfr. fascicolo I grado appellato), il valore della domanda è inferiore ai mille euro (essendo pari precisamente ad € 979,59).
La decisione della causa in oggetto è stata, allora, secondo equità, essendo questo l'unico metro di giudizio adottabile dal giudice nelle controversie di valore inferiore a
1.100,00 euro, con la conseguenza che tali pronunce sono appellabili, in base all'art. 339, comma 3, c.p.c., esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, di norme costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia (Cassazione
26699/2025).
Nessuno dei motivi di appello rientra però tra quelli indicati dall'art. 339 cit.
Invero, le norme sul procedimento che si assumono violate vanno identificate unicamente nelle regole che presidiano lo svolgimento del giudizio di cognizione davanti al giudice di pace e, cioè, nella disciplina delle attività delle parti e del giudice in quel processo, con esclusione delle disposizioni (pur aventi natura processuale) di altri procedimenti che siano assunte dal giudicante per la decisione sul merito e, cioè, per la valutazione di fondatezza o di infondatezza della domanda (Cassazione n.
31830/2022), con la conseguenza che la censura dell'appellante circa la ritenuta incapacità a testimoniare del teste , in quanto riferita alla mera questione “di Tes_1
fatto” relativa alla sussistenza o meno di un interesse concreto e attuale in capo al pagina 4 di 5 medesimo che potesse legittimarne la partecipazione al giudizio (questione non sindacabile in sede di legittimità, cfr. Cassazione n. 1369/1989), non attiene alla violazione delle norme in questione.
In definitiva, quindi, l'appello è inammissibile.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunciando, così provvede: dichiara inammissibile l'appello; condanna alla refusione in favore dell'avv.to Stefano Orilia, Parte_1
dichiaratosi antistatario, delle spese di lite del presente grado di giudizio che si liquidano in € 662,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.
Così deciso in Salerno, lì 17.12.2025
IL GIUDICE
DA TA
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