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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 16/12/2025, n. 2831 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 2831 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MESSINA
SEZIONE LAVORO REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Graziella Bellino, in esito all'udienza del 15.12.2025 sostituita ex art. 127 ter c.p.c., dal deposito di note scritte ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa n. 6084/2019 r.g. e vertente tra
(p.iva ), opponente, rappresentata e Parte_1 P.IVA_1 difesa dall'avv. Davide Formica;
e
(c.f. , in persona del legale rappresentante pro tempore, resistente rappresentato e CP_1 P.IVA_2 difeso dall'avv. Oliviero Atzeni.
Oggetto: opposizione avverso avviso di addebito.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 07.12.2019, l'Impresa Portuale proponeva Parte_1 opposizione avverso l'avviso di addebito n. 5952019000324888000, notificatogli a mezzo pec in data
29.10.2019 con il quale le veniva intimato il pagamento della somma di euro 106.565,96 a titolo di contributi previdenziali omessi, interessi legali, sanzioni e oneri di riscossione. Eccepiva la carenza degli elementi essenziali dell'avviso di addebito in quanto privo di sottoscrizione da parte del responsabile dell'ufficio che l'aveva emesso nonché la nullità dell'atto impugnato perché notificato mediante messaggio di posta elettronica certificata e trasmesso in formato .pdf. Eccepiva altresì la nullità dell'avviso di addebito per nullità del procedimento di notifica in quanto eseguito mediante un messaggio di posta elettronica certificata privo di una relazione di notifica e proveniente da un indirizzo non registrato presso pubblici elenchi (INIPEC e IPA). Eccepiva, infine, il difetto di motivazione e la prescrizione dei crediti previdenziali.
Chiedeva, pertanto, preliminarmente che venisse sospesa l'efficacia del provvedimento impugnato;
che venisse accertata la nullità dell'avviso di addebito impugnato e per l'effetto che venisse
1 dichiarato che la ricorrente non era tenuta a versare nei confronti dell' la somma complessiva di CP_1 euro 106.565,96; in via subordinata, che venisse dichiarata l'intervenuta prescrizione quinquennale dei crediti contributivi pretesi con l'atto impugnato e, nella specie, che venissero dichiarati prescritti i crediti contributivi e relative sanzioni, interessi e oneri accessori relativi al periodo dal gennaio 2013 al settembre 2014; in via ulteriormente subordinata, che venisse disposta la riduzione al minimo edittale della sanzioni quantificate con l'atto impugnato;
che venisse condannato l' al pagamento di spese CP_1
e compensi del presente procedimento da distrarsi in favore del procuratore.
2. Con memoria depositata il 13.03.2020, si costituiva in giudizio l contestando tutto CP_1 quanto ex adverso dedotto. In particolare, l' resistente eccepiva l'infondatezza del ricorso nel CP_2 merito ed evidenziava che alcuna prescrizione si fosse formata. Chiedeva il rigetto del ricorso in quanto inammissibile e/o infondato in fatto e diritto e, per l'effetto, che venisse dichiarata la piena legittimità dell'opposto avviso di addebito;
che venisse dichiarato che la società ricorrente era tenuta nei confronti CP_ dell' al pagamento dell'importo di cui all'avviso medesimo e/o a quello diverso, maggiore o minore, risultante in corso di giudizio a titolo di contribuzione previdenziale assistenziale, oltre sanzioni civili ex lege fino alla data di effettivo pagamento. Con vittoria di spese e compensi di causa.
3. L'udienza del 15.12.2025 veniva sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ed in esito al deposito delle stesse la causa viene decisa.
4. Preliminarmente va rigettata l'eccezione di nullità del procedimento di notifica.
Si richiama infatti la giurisprudenza di legittimità secondo cui “la notifica della cartella di pagamento può avvenire, indifferentemente, sia allegando al messaggio Pec un documento informatico, che sia duplicato informatico dell'atto originario (il c.d. “atto nativo digitale“), sia mediante una copia per immagini su supporto informatico di documento in originale cartaceo (la c.d. “copia informatica“), come è avvenuto pacificamente nel caso di specie, dove il ha provveduto a inserire nel messaggio di posta elettronica certificata un documento Controparte_3 informatico in formato pdf” (Cass. civ. 27.11.2019 n. 30948).
Peraltro, per costante orientamento giurisprudenziale, la nullità della notifica non può essere mai pronunciata quando l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, e di conseguenza, anche l'irritualità di una notificazione a mezzo pec non ne comporta la nullità se la consegna in via telematica dell'atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. civ., SS.UU. 18/04/2016, n. 7665), come per l'appunto nel caso di specie.
Infine va rilevato che l'avviso di addebito risulta esser stato regolarmente notificato a mezzo
PEC e quindi inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata ( Email_1 della società che l'ha regolarmente ricevuta in data 29 ottobre 2019.
2 Si richiama quindi la giurisprudenza di merito secondo cui “La notifica della cartella esattoriale eseguita
a mezzo pec è valida qualora l'invio provenga da indirizzo PEC non inserito nei 'pubblici registri', posto che ai fini della regolarità della notifica rileva l'iscrizione nel registro INI -PEC solo del destinatario, in virtù di quanto previsto dall'art.
26 del d.p.r. n. 602 del 1973 e 60 del d.p.r. n. 600 del 1973” (Tribunale Venezia sez. lav., 01/03/2022,
n.140).
5. Ciò premesso occorre evidenziare che l'opposizione con la quale si denuncino vizi propri del titolo è qualificabile come opposizione agli atti esecutivi e pertanto va proposta ai sensi dell'art. 617
c.p.c. nei venti giorni dalla notifica del provvedimento impugnato. Ne consegue che, avendo la ricorrente depositato il ricorso oltre tale termine, è precluso a questo decidente la decisione in ordine ai motivi che attengono al difetto di sottoscrizione e di motivazione.
6. Passando all'esame dell'eccezione di prescrizione sollevata dall'odierna opponente in relazione ai crediti previdenziali richiesti, giova premettere che, secondo il disposto di cui all'art. 3, comma 9, della legge n. 335/1995 e l'interpretazione datane dalla costante giurisprudenza di legittimità (v., da ultimo, Cass. n. 13831/2015), i contributi e i premi assicurativi dovuti dai lavoratori e dai datori di lavoro si prescrivono in cinque anni a partire dal gennaio 1996, anche se maturati e scaduti in precedenza con la precisazione che per i contributi relativi a periodi precedenti l'entrata in vigore della legge (17 agosto 1995) la prescrizione resta decennale nel caso di atti interruttivi compiuti dagli enti previdenziali anteriormente al 31 dicembre 1995. Nella specie deve applicarsi il nuovo regime.
Pacifica dunque l'applicabilità del termine prescrizionale quinquennale ex art.3, comma 9, legge n. 335/1995, l' ha notificato l'avviso di addebito in data 29.10.2019 con riferimento a contributi CP_1 relativi agli anni 2013, 2014 e 2015.
Vanno quindi dichiarati prescritti i contributi relativi al periodo antecedente a ottobre 2015 per un ammontare di euro 55.017,46 oltre sanzioni ed interessi pari ad € 41.781,81.
Non risultano infatti prodotti validi atti interruttivi della prescrizione.
7. Atteso l'esito della lite vanno compensate le spese in ragione di un quinto e la restante quota viene posta a carico dell' così come liquidata in dispositivo. CP_1
P.Q.M.
definitivamente pronunziando così provvede:
- dichiara l'illegittimità dell'avviso di addebito opposto limitatamente ai contributi dal gennaio
2013 a settembre 2014 oltre sanzioni per un importo 96.799,27;
3 CP_
- compensa le spese in ragione di un quinto e condanna l' al pagamento della restante quota che si liquida in euro 303,60 per contributo unificato ed in euro 9.782,40 per compensi oltre spese generali Iva e cpa con distrazione in favore dell'avv. Davide Formica .
Messina, 16.12.2025
Il Giudice del lavoro
Dott.ssa Graziella Bellino
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