TRIB
Sentenza 5 giugno 2025
Sentenza 5 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 05/06/2025, n. 1872 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 1872 |
| Data del deposito : | 5 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 412 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza del 03/06/2025 avente per oggetto: separazione
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. D'AMBROSIO GIANMARIO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. IANNOTTA DANIELA, presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente ha chiesto, per i motivi indicati nel ricorso, pronunziare la separazione personale dei coniugi e adottare altri provvedimenti
Parte resistente ha chiesto emettere diversi provvedimenti.
Il giudice delegato del tribunale, all'udienza del 03/06/25, ha emesso i provvedimenti provvisori.
Le parti hanno chiesto emettere la sentenza parziale di separazione.
Sulle conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale ha riservato la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, le accuse rivolte, l'indifferenza alle sollecitazioni verso la riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: • Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLONA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993);
• spese al definitivo;
• rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 04/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di
Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott.ssa Giovanna Caso Presidente est.
2) Dott.ssa Luigia Franzese Giudice
3) Dott.ssa Rossella Di Palo Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 412 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025, passata in decisione all'udienza del 03/06/2025 avente per oggetto: separazione
[...]
, nato a [...] il [...], rappresentato e difeso, giusta Parte_1 procura in atti, dall'avv. D'AMBROSIO GIANMARIO, presso il quale elettivamente domicilia;
RICORRENTE
E
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta CP_1 procura in atti, dall'avv. IANNOTTA DANIELA, presso la quale elettivamente domicilia;
RESISTENTE
NONCHÈ
Il P.M. presso il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente ha chiesto, per i motivi indicati nel ricorso, pronunziare la separazione personale dei coniugi e adottare altri provvedimenti
Parte resistente ha chiesto emettere diversi provvedimenti.
Il giudice delegato del tribunale, all'udienza del 03/06/25, ha emesso i provvedimenti provvisori.
Le parti hanno chiesto emettere la sentenza parziale di separazione.
Sulle conclusioni precisate dalle parti, il Tribunale ha riservato la decisione.
La domanda di separazione è fondata e va, pertanto, accolta.
Le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto che ha reso non più tollerabile la convivenza per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta di separazione.
In particolare, le accuse rivolte, l'indifferenza alle sollecitazioni verso la riconciliazione e la perdurante cessazione della convivenza costituiscono elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia venuta meno ogni forma di comunione materiale e spirituale.
La causa va rimessa sul ruolo come da separata ordinanza.
Spese al definitivo
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sul ricorso, così provvede: • Pronuncia la separazione personale dei coniugi;
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BELLONA per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) (atto n. 1, parte II, Serie A,
Registro degli atti di matrimonio dell'anno 1993);
• spese al definitivo;
• rimette la causa sul ruolo come da separata ordinanza. Così deciso in Santa Maria Capua Vetere in camera di consiglio il 04/06/2025
IL PRESIDENTE
Dott.ssa Giovanna Caso