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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bergamo, sentenza 03/04/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bergamo |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 4721/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 8 agosto 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
BERTULETTI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Guido Controparte_1 C.F._2
CANTAMESSE, come da procura in atti;
nonché di assistito e difeso Controparte_2 dall'Avv. Floriana COLLERONE, come da procura in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: attribuzione quota pensione di reversibilità;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note scritte depositate Parte_1 Controparte_1
telematicamente; per l' : come da note scritte depositate telematicamente. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato a questo Tribunale la Parte_1 determinazione, ai sensi dell'art. 9, co. 3 della legge n. 898/1970, della quota di pensione di reversibilità a lei spettante a seguito della morte del coniuge divorziato deceduto il Persona_1
31 marzo 2024, allegando di essere titolare del diritto all'assegno divorzile, attribuitole dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1782/2001, pubblicata in data 12 luglio 2001 che, nel dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, ha posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle, ai sensi dell'art. 5, co. 8 della legge n. 898/1970, un importo pari al 45% della pensione mensile da lui percepita mensile. La ricorrente ha inoltre esposto che il signor in Per_1
data 11 maggio 2002, si è unito in matrimonio con la signora e, pertanto, ha agito Controparte_1
CP_ in giudizio nei confronti di quest'ultima, in qualità di coniuge superstite, e dell' in qualità di ente erogatore della pensione percepita dall'ex coniuge.
regolarmente costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto delle domande Controparte_1
attoree e, in via subordinata, ha a sua volta chiesto l'accertamento della quota della pensione di reversibilità a sé spettante. CP_ Anche l' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente e rimettendosi in via subordinata alle determinazioni del Tribunale.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, la signora e la signora comparse Pt_1 CP_1
personalmente, hanno congiuntamente chiesto un rinvio per valutare il raggiungimento di un accordo e alla successiva udienza, celebrata in forma scritta, hanno precisato le proprie conclusioni in
CP_ conformità a quanto pattuite, mentre l' ha insistito sulle proprie conclusioni.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità della domanda
CP_ avanzata dall' perché infondata.
La ricorrente ha infatti soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico e la domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Nel merito, si ritiene di poter decidere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, in quanto non contrario a norme imperative di legge e di ordine pubblico, essendo pacifico il diritto della ricorrente ad una quota della pensione di reversibilità spettante alla coniuge superstite dell'ex marito, ai sensi dell'art. 9, co. 3 della legge n. 898/1970, che così recita: qualora esista un coniuge superstite avente
i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione a questi spettante è attribuita al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che si titolare dell'assegno di cui all'art. 5.
L'attribuzione richiesta, secondo le quote pattuite dalle parti, avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del signor considerato che la quota attribuita ha natura di Per_1
credito pensionistico, onde la relativa decorrenza non può non corrispondere alle norme in materia, là dove queste ultime facciano riferimento appunto al primo giorno del mese successivo a quello del decesso (Cass. n. 22259/2013; Cass. n. 15837/2001; Cass. n. 6272/2004).
L'ente pensionistico convenuto va pertanto condannato anche al pagamento degli arretrati eventualmente non versati, con gli interessi in misura legale dalla domanda giudiziale al saldo, in conformità al condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (Cass. 22259/2013; 2092/2007), nel caso di specie peraltro non corrisposte (v. verbale 16.4.24).
Visto l'accordo raggiunto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: decide in conformità all'accordo raggiunto, come di seguito trascritto:
1) dichiarare il diritto della ricorrente ex coniuge IG.ra percepire la pensione di Pt_1
reversibilità del defunto ex-coniuge in quota percentuale del 45% Persona_1
(QUARANTACINQUE PER CENTO) della quota di pertinenza del coniuge e, per l'effetto, disporre che l' convenuto eroghi, con decorrenza ex lege, alla ricorrente IG.ra la CP_2 Parte_1
quota di pensione di reversibilità del defunto ex-coniuge spettante al coniuge nella Persona_1
percentuale che sarà stata così riconosciuta dal Giudice;
2) dichiarare il diritto della resistente coniuge superstite IG.ra a percepire la Controparte_1
pensione di reversibilità del defunto coniuge in quota percentuale del 55% Persona_1
(CINQUANTACINQUE PER CENTO) della quota di pertinenza del coniuge e, per l'effetto, disporre che l' convenuto eroghi alla resistente coniuge superstite IG.ra CP_2 CP_1
- con decorrenza ex lege - la quota di pensione di reversibilità del defunto marito
[...]
spettante al coniuge nella percentuale che sarà stata così riconosciuta dal Persona_1
Giudice; condanna l' al pagamento in favore delle signore Controparte_2
dei ratei futuri e degli arretrati della pensione di reversibilità, oltre interessi come Pt_1 CP_1
in motivazione, secondo le quote sopra indicate;
spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BERGAMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino Presidente dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo Giudice relatore dott.ssa Paola Gargantini Giudice onorario ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso depositato in data 8 agosto 2024 da:
, assistita e difesa dall'Avv. Alberto Parte_1 C.F._1
BERTULETTI, come da procura in atti;
RICORRENTE nei confronti di
), assistita e difesa dall'Avv. Guido Controparte_1 C.F._2
CANTAMESSE, come da procura in atti;
nonché di assistito e difeso Controparte_2 dall'Avv. Floriana COLLERONE, come da procura in atti;
RESISTENTI
OGGETTO: attribuzione quota pensione di reversibilità;
CONCLUSIONI: per e congiuntamente, come da note scritte depositate Parte_1 Controparte_1
telematicamente; per l' : come da note scritte depositate telematicamente. CP_2
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso regolarmente depositato, ha domandato a questo Tribunale la Parte_1 determinazione, ai sensi dell'art. 9, co. 3 della legge n. 898/1970, della quota di pensione di reversibilità a lei spettante a seguito della morte del coniuge divorziato deceduto il Persona_1
31 marzo 2024, allegando di essere titolare del diritto all'assegno divorzile, attribuitole dal Tribunale di Bergamo con sentenza n. 1782/2001, pubblicata in data 12 luglio 2001 che, nel dichiarare cessati gli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi, ha posto a carico del marito l'obbligo di corrisponderle, ai sensi dell'art. 5, co. 8 della legge n. 898/1970, un importo pari al 45% della pensione mensile da lui percepita mensile. La ricorrente ha inoltre esposto che il signor in Per_1
data 11 maggio 2002, si è unito in matrimonio con la signora e, pertanto, ha agito Controparte_1
CP_ in giudizio nei confronti di quest'ultima, in qualità di coniuge superstite, e dell' in qualità di ente erogatore della pensione percepita dall'ex coniuge.
regolarmente costituitasi in giudizio, ha domandato il rigetto delle domande Controparte_1
attoree e, in via subordinata, ha a sua volta chiesto l'accertamento della quota della pensione di reversibilità a sé spettante. CP_ Anche l' si è costituito in giudizio, eccependo l'inammissibilità della domanda di parte ricorrente e rimettendosi in via subordinata alle determinazioni del Tribunale.
All'udienza dell'11 febbraio 2025, la signora e la signora comparse Pt_1 CP_1
personalmente, hanno congiuntamente chiesto un rinvio per valutare il raggiungimento di un accordo e alla successiva udienza, celebrata in forma scritta, hanno precisato le proprie conclusioni in
CP_ conformità a quanto pattuite, mentre l' ha insistito sulle proprie conclusioni.
La causa è stata dunque rimessa al Collegio per la decisione.
Preliminarmente, deve essere rigettata l'eccezione di nullità e/o inammissibilità della domanda
CP_ avanzata dall' perché infondata.
La ricorrente ha infatti soddisfatto l'onere probatorio posto a suo carico e la domanda risulta fondata e meritevole di accoglimento.
Nel merito, si ritiene di poter decidere in conformità all'accordo raggiunto dalle parti, in quanto non contrario a norme imperative di legge e di ordine pubblico, essendo pacifico il diritto della ricorrente ad una quota della pensione di reversibilità spettante alla coniuge superstite dell'ex marito, ai sensi dell'art. 9, co. 3 della legge n. 898/1970, che così recita: qualora esista un coniuge superstite avente
i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione a questi spettante è attribuita al coniuge rispetto al quale è stata pronunciata la sentenza di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e che si titolare dell'assegno di cui all'art. 5.
L'attribuzione richiesta, secondo le quote pattuite dalle parti, avrà effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo al decesso del signor considerato che la quota attribuita ha natura di Per_1
credito pensionistico, onde la relativa decorrenza non può non corrispondere alle norme in materia, là dove queste ultime facciano riferimento appunto al primo giorno del mese successivo a quello del decesso (Cass. n. 22259/2013; Cass. n. 15837/2001; Cass. n. 6272/2004).
L'ente pensionistico convenuto va pertanto condannato anche al pagamento degli arretrati eventualmente non versati, con gli interessi in misura legale dalla domanda giudiziale al saldo, in conformità al condivisibile insegnamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui nel caso di concorso del coniuge superstite con quello divorziato, il diritto alla quota di reversibilità nasce, per entrambi, nei confronti dell'ente previdenziale erogatore, onde a carico soltanto di quest'ultimo, e non anche del coniuge superstite che, nel frattempo, abbia percepito per intero e non pro quota il trattamento di reversibilità corrisposto dall'ente medesimo, debbono essere posti gli arretrati spettanti al coniuge divorziato (sul trattamento anzidetto in proporzione alla quota riconosciuta dal giudice), a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello del decesso dell'ex coniuge, salva ovviamente restando la facoltà per l'ente previdenziale di recuperare dal coniuge superstite le somme versategli in eccesso (Cass. 22259/2013; 2092/2007), nel caso di specie peraltro non corrisposte (v. verbale 16.4.24).
Visto l'accordo raggiunto, le spese di lite vengono integralmente compensate tra tutte le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda, istanza ed eccezione, così provvede: decide in conformità all'accordo raggiunto, come di seguito trascritto:
1) dichiarare il diritto della ricorrente ex coniuge IG.ra percepire la pensione di Pt_1
reversibilità del defunto ex-coniuge in quota percentuale del 45% Persona_1
(QUARANTACINQUE PER CENTO) della quota di pertinenza del coniuge e, per l'effetto, disporre che l' convenuto eroghi, con decorrenza ex lege, alla ricorrente IG.ra la CP_2 Parte_1
quota di pensione di reversibilità del defunto ex-coniuge spettante al coniuge nella Persona_1
percentuale che sarà stata così riconosciuta dal Giudice;
2) dichiarare il diritto della resistente coniuge superstite IG.ra a percepire la Controparte_1
pensione di reversibilità del defunto coniuge in quota percentuale del 55% Persona_1
(CINQUANTACINQUE PER CENTO) della quota di pertinenza del coniuge e, per l'effetto, disporre che l' convenuto eroghi alla resistente coniuge superstite IG.ra CP_2 CP_1
- con decorrenza ex lege - la quota di pensione di reversibilità del defunto marito
[...]
spettante al coniuge nella percentuale che sarà stata così riconosciuta dal Persona_1
Giudice; condanna l' al pagamento in favore delle signore Controparte_2
dei ratei futuri e degli arretrati della pensione di reversibilità, oltre interessi come Pt_1 CP_1
in motivazione, secondo le quote sopra indicate;
spese compensate.
Così deciso in Bergamo, alla camera di consiglio del 20 marzo 2025.
Il Presidente dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino
Il Giudice estensore
dott.ssa Rosa Maria Alba Costanzo