Articolo 2 del Codice antimafia
Articolo 1Articolo 3
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16 settembre 2023
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24 luglio 2025
Art. 2. Foglio di via obbligatorio ((1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento))
Entrata in vigore il 24 luglio 2025
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