Art. 2. Foglio di via obbligatorio ((1. Qualora le persone indicate nell'articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino in un comune diverso dai luoghi di residenza o di dimora abituale, il questore, con provvedimento motivato, puo' ordinare loro di lasciare il territorio del medesimo comune entro un termine non superiore a quarantotto ore, inibendo di farvi ritorno, senza preventiva autorizzazione, per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore a quattro anni. Il provvedimento e' efficace nella sola parte in cui dispone il divieto di ritorno nel comune, nel caso in cui, al momento della notifica, l'interessato abbia gia' lasciato il territorio del comune dal quale il questore ha disposto l'allontanamento))
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13 ottobre 2011
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16 settembre 2023
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24 luglio 2025
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Commentari • 70
- 1. Straniero, foglio di via nullo senza ordine di rimpatrioAccesso limitatoValeria Tevere · https://www.altalex.com/ · 27 settembre 2019
Giurisprudenza • +500
- 1. TAR Catanzaro, sez. I, sentenza 02/09/2025, n. 1436Provvedimento: […] Dal combinato disposto degli artt.1 e 2 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al citato d.lgs. n.159/2011, il foglio di via si applica a: “ a) coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi; […] esercitando un potere discrezionale che si sottrae alle censure del ricorrente, risultando logico e conseguente, emergendo profili di pericolosità sociale in riferimento a comportamenti che rilevino una concreta probabilità di commissione di reati, a giustificazione dunque della misura adottata ai sensi dell'art.2 del codice delle leggi antimafia.Leggi di più...
- art. 2 d.lgs. 159/2011·
- pericolosità sociale·
- motivazione adeguata·
- giurisdizione amministrativa·
- discrezionalità amministrativa·
- travisamento dei fatti·
- misura di prevenzione·
- eccesso di potere·
- divieto di ritorno