Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 27/01/2025, n. 29 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 29 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 1435/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Marsala
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale Ordinario di Marsala, Sezione Civile, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Francesco Paolo Pizzo Presidente
Francescamaria Piruzza Giudice
Antonino Campanella Giudice
all'esito della camera di consiglio dell'8/1/25
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1435 R.G. dell'anno 2024 tra:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Parte_1 C.F._1
Vito Perricone, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
RICORRENTE
e
(C.F. ); CP_1 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
avente ad oggetto: Separazione giudiziale.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, innanzitutto, dichiarata la contumacia della resistente la quale, regolarmente citata in giudizio, non è comparsa.
Il ricorso va accolto per quanto di ragione, nei termini meglio indicati.
Va senz'altro accolta la domanda avente ad oggetto la pronunzia di separazione personale dei coniugi, giacché gli elementi desumibili dagli atti processuali, ed in particolare l'esito negativo del tentativo di conciliazione ed il tenore stesso delle allegazioni, offrono la prova del fatto che tra i coniugi si è verificata una situazione di incompatibilità tale da impedire una comunanza di vita fondata sull'affectio coniugalis e sulla reciproca assistenza, di tal che ricorrono senz'altro le condizioni per pronunciare la separazione.
In assenza di domanda della parte convenuta, non vi è luogo a provvedere in ordine al mantenimento della stessa.
Risultano, poi, inammissibili le domande relative all'intestazione e al possesso delle autovetture, precluse, in questa sede, ai sensi dell'art. 40 c.p.c., novellato dalla legge n. 353 del 1990, a mente del quale è consentito nello stesso processo il cumulo di domande soggette a riti diversi, soltanto in presenza di ipotesi qualificate di connessione (art. 31, 32, 34, 35 e 36), così escludendo la possibilità
di proporre più domande connesse soggettivamente ai sensi dell'art. 33 e dell'art. 133 c.p.c. e soggette a riti diversi. Deve, dunque, essere esclusa la possibilità del simultaneus processus, nell'ambito dell'azione di separazione o in quella di divorzio - entrambe soggette al rito della camera di consiglio
-, con le azioni di scioglimento della comunione di beni immobili, di restituzione di beni mobili, di restituzione e pagamento di somme, di risarcimento danni che sono soggette al rito ordinario,
trattandosi di domande non legate dal vincolo di connessione, ma in tutto autonome e distinte dalla domanda di separazione (v. Cass. Civ. n. 6660/01; nella recente giurisprudenza di merito: Trib.
Palermo n. 2641/2021 pubbl. il 22/06/2021; Trib. Roma n. 14584/2021 pubbl. il 17/09/2021; Trib.
Monza n. 517/2021 pubbl. il 10/03/2021).
In ragione della natura della pronuncia e della contumacia della convenuta, sussistono gravi ragioni per dichiarare irripetibili le spese.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, Sezione Civile, composto come in epigrafe, definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, eccezione e difesa, così provvede:
2 1) pronuncia la separazione personale tra i coniugi , nato a [...] il Parte_1
1/4/1952 e nata a [...] il [...], il cui matrimonio, celebrato in CP_1
Mazara del Vallo il 22/6/1979, risulta trascritto presso i registri dell'Ufficio dello Stato civile di detto Comune al n. 78 parte II, serie A dell'anno 1979;
2) dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n. 396;
3) Spese irripetibili.
Così deciso a Marsala, nella camera di consiglio della sezione civile dell'8/1/2025.
Il Presidente
Francesco Paolo Pizzo
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