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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 21/11/2025, n. 5624 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 5624 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Prima Sezione Civile
Il Giudice dott.ssa Sonia Di Gesu, in funzione di Giudice Unico della Prima Sezione Civile del Tribunale di Catania ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero 4348/2016 R.G. promossa
DA sito in Camporotondo Etneo, via Etna angolo via Parte_1
Papa Giovanni XXIII, denominato “ Parte_2
, in persona dell'amministratore pro tempore, rappresentato e
[...]
difeso dall'avv. Giuseppe Schiros, giusta procura in atti;
- attore -
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Condorelli Sara, giusta procura in atti;
- convenuto -
Avente ad oggetto: Risarcimento del danno;
rovina e difetti di cose immobili ex art. 1669 c.c.
Raccolte le conclusioni come da note in atti, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex artt. 281quinquies e 190,
comma 1, c.p.c..
Si dà atto che il presente procedimento è stato chiamato per la prima volta dinanzi a questo Giudice all'udienza di precisazione delle conclusioni.
1 FATTO E DIRITTO
Il Condominio sito in Camporotondo Etneo, via Etna angolo via
Papa Giovanni XXIII, denominato “ ha Parte_2
evocato in giudizio la società chiedendo al Controparte_1
Tribunale di:
- previo accertamento della sussistenza di vizi di costruzione ex rt. 1669 c.c. nelle parti condominiali imputabili a Controparte_1
condannare la convenuta alla rifusione delle spese da sostenere
[...] per l'esecuzione di opere dirette al ripristino dello stato dei luoghi pari ad € 300.000,00;
- condannare la società convenuta al risarcimento del danno biologico esistenziale in favore di ciascun condomino nella misura di
€ 4.000,00;
- condannare la società convenuta al risarcimento dei danni patiti per non avere fornito ai condomini il certificato di abitabilità / agibilità in violazione degli obblighi contrattuali.
A sostegno delle domande ha dedotto che sussistono vizi di costruzione da imputare ai sensi dell'art. 1669 c.c. alla società costruttrice, odierna convenuta;
che l'esistenza dei lamentati vizi costruttivi è stata accertata all'esito di consulenza tecnica d'ufficio nel procedimento cautelare n. 90700-543/2012 R.G. intrapreso dal
Condominio e dai Condomini nei riguardi di Controparte_1
che il giudizio cautelare è stato definito con ordinanza in forza della quale è stato ordinato alla società convenuta di eseguire i lavori indicati nel computo metrico;
che la società non ha dato correttamente seguito al provvedimento giudiziale.
Si è costituita la società eccependo, in via Controparte_1 preliminare, il difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del condominio per mancanza di previa autorizzazione dell'assemblea condominiale e per scadenza dell'incarico di amministratore dell'avv.
nonché la carenza di legittimazione del Condominio in CP_2
relazione ai danni subiti dai singoli condomini.
2 Ha, altresì, lamentato la violazione del principio del ne bis in idem essendo intervenuta una ordinanza cautelare “passata in giudicato”.
Con riguardo ai danni verificati dopo febbraio 2015, ovverosia in epoca successiva all'ordinanza cautelare, ha dedotto che sono da imputarsi allo stesso . Parte_1
In corso di causa parte attrice ha proposto ricorso per accertamento tecnico preventivo ex artt. 696 e 699 c.p.c., che è stato istruito mediante consulenza tecnica d'ufficio.
Altro decidente, inoltre, ha ammesso prova testimoniale.
Il giudizio è stato trattato ed istruito integralmente dinanzi ad altri
Giudici.
Esaurita l'attività istruttoria, la causa è stata chiamata per la prima volta dinanzi a questo Decidente - subentrato ai precedenti Giudice - all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Raccolte le conclusioni, la causa è stata posta in decisione con assegnazione dei termini ex art. 190, comma 1, c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
____________
Con riguardo alle eccezioni preliminari formulate dalla società convenuta va osservato che - secondo quanto dedotto e documentato dal attore - il presente giudizio è stato autorizzato Parte_1
dall'assemblea condominiale con delibera del 12/10/2012 conferendo mandato alle liti all'avv. e all'avv. Angela Musumarra (poi CP_2
sostituiti da altro difensore nel corso della causa).
Alla luce degli atti di causa e delle difese svolte da parte attrice,
inoltre, va rilevato che alla data di instaurazione del giudizio era ancora in carica il soggetto indicato in atto di citazione come amministratore.
È altresì infondata l'eccezione di violazione del principio del ne bis in idem in quanto, com'è evidente, l'esistenza di una ordinanza cautelare in forza della quale il Tribunale ha ordinato a
[...]
l'esecuzione dei lavori necessari per eliminare i vizi Controparte_1
di costruzione non preclude la proposizione di una ordinaria azione
3 diretta al risarcimento per equivalente di tutti danni effettivamente patiti.
Peraltro, parte attrice ha espressamente lamentato (v. pag. 4 dell'atto di citazione) che non ha correttamente Controparte_1 eseguito l'ordinanza cautelare emessa nella causa n. 9070 543/2012
R.G. con la quale era stato disposto quanto segue:
“Ordina alla Be. in persona del suo legale Controparte_3
rappresentante p.t., di eseguire con urgenza - dandovi avvio entro e non oltre giorni trenta dalla notificazione del presente provvedimento,
e portandole a compimento nel rispetto dei tempi tecnici strettamente necessari - le opere, del complessivo importo di € 182.588,14,
dettagliatamente elencate nel computo metrico estimativo integrante
l'allegato "6" della relazione integrativa di c.t.u. in atti, depositata in
cancelleria il 12.11.2014: e ciò sotto la vigilanza del nominato c.t.u.,
il quale all'esito darà atto della esecuzione a regola d'arte delle opere medesime con breve relazione scritta, da depositarsi in Cancelleria
entro giorni sette dalla fine dei lavori,
- dispone che, in mancanza di volontaria ottemperanza, all'esecuzione della superiore statuizione si provveda con il ministero
del competente Ufficiale Giudiziario, che per l'eventualità viene autorizzato ad avvalersi quale suo ausiliario, al fine della Direzione
Lavori, del nominato c.t.u., nonché di manodopera di fiducia di quest'ultimo a spese poste provvisoriamente a carico di parte
ricorrente, salvo rivalsa;
onerando altresì detto c.t.u. della tenuta della contabilità dei lavori e della redazione di relazione finale su
quanto sarà eseguito, da depositarsi in Cancelleria entro giorni sette dalla fine dei lavori,
- pone le spese di c.t.u. a definitivo carico della
[...]
in persona del suo legale rappresentante p.t., Controparte_1
- condanna la in persona del suo legale Controparte_1 rappresentante p.t., al pagamento delle spese di giudizio […]”.
È, invece, fondata l'eccezione di difetto di legittimazione attiva dell'amministratore del condomino in ordine alle domande formulate 4 dal Condominio - tanto in relazione alla consegna dei singoli certificati di agibilità quanto al danno biologico esistenziale - con riferimento ai pregiudizi patiti dai singoli condomini.
Invero, il potere attribuito ex art. 1130 n. 4 c.c. all'amministratore condominiale di compiere atti conservativi dei diritti concernenti l'edificio condominiale unitariamente considerato, non può mai estendersi fino al punto da considerare in esso ricompreso anche il potere di proporre azioni risarcitorie di pertinenza dei singoli condomini (v. Cassazione civile, sez. II, 16/05/2014, n. 10855).
Al riguardo la Corte di Cassazione, con principio pienamente applicabile anche al caso in esame stante l'identità di ratio, ha avuto modo di evidenziare che la legittimazione dell'amministratore del non può "tuttavia estendersi alla proposizione, senza Parte_1
alcun mandato rappresentativo da parte dei singoli condomini, delle
azioni risarcitorie, in forma specifica o per equivalente pecuniario, relative ai danni subiti dai singoli condomini nei rispettivi immobili
di proprietà esclusiva" (Cass., Sezione 2^, n. 22656/2010)
Nella fattispecie in esame, in relazione sia ai danni derivanti dall'omesso rilascio dei certificati di agibilità (che comunque nelle more sono stati rilasciati) sia a quelli non patrimoniali (v. conclusioni dell'atto di citazione: “danno biologico esistenziale derivante dal patire psicologicamente uno stato di frustrazione determinato dalla impossibilità di utilizzo di spazi”), si verte in materia di diritti di credito dei singoli condomini ben distinti ed individuabili, nonché differenti da quelli inerenti le parti comuni dell'edificio, la cui tutela eccede chiaramente finalità conservative dello stabile CP_4
Per tali diritti individuali di credito la legittimazione ad agire rientra nella esclusiva competenza dei singoli interessati.
Quanto ai danni alle parti comuni si osserva che l'azione proposta dall'attore è chiaramente ed espressamente fondata sul disposto di cui all'art. 1669 c.c. in forza del quale “Quando si tratta di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, se, nel
corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per
5 difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile
nei confronti del committente e dei suoi aventi causa, purché sia fatta la denunzia entro un anno dalla scoperta.
Il diritto del committente si prescrive in un anno dalla denunzia.”.
Posto che l'azione risulta fondata sulla previsione di cui all'art. 1669 c.c., la convenuta impresa costruttrice non ha sollevato alcuna eccezione di decadenza e di prescrizione ai sensi dei commi 1 e 2 del citato articolo 1669 c.c..
Come è noto, l'azione di cui all'art. 1669 c.c., di natura extracontrattuale, opera anche a carico del venditore costruttore nei confronti dell'acquirente (v. Cass 94/ 5002 e Cass. 06 7634).
La fattispecie deve essere, dunque, inquadrata nell'alveo della responsabilità extracontrattuale disciplinata dall'art. 1669 e ss. c.c., in relazione alla natura dei vizi e difetti concretamente riscontrati nel caso di specie i quali, considerati nella loro complessità ed unicità,
appartengano al novero dei gravi vizi che secondo un costante orientamento giurisprudenziale sono ricompresi nella garanzia di cui all'art. 1669 c.c..
Secondo costante giurisprudenza della Suprema Corte, i “gravi difetti di costruzione” che legittimano all'azione ex art. 1669 c.c. non ricorrono esclusivamente nell'ipotesi di alterazioni relative a parti essenziali dell'opera, incidenti sulla stabilità dell'edificio, da cui discendano “rovina” o “pericolo di rovina” (Cass. Civ. sez. II,
04/10/2011 n. 20307; Cass. Civ. sez. II, 01/8/2003 n. 11740). Per
converso, essi possono consistere in qualsiasi deficienza dell'immobile, riguardante elementi accessori o secondari volti a consentirne l'impiego duraturo cui è destinato, che derivi da un inadeguato compimento dell'opera e che vada ad incidere negativamente, in modo considerevole, sul godimento dello stesso,
nella sua globalità, pregiudicandone la normale utilizzazione e l'abitabilità, in relazione alla sua funzione economico- pratica,
6 secondo la sua intrinseca natura (Cass. Civ. n. 2238/2012; Cass. Civ. sez. II, 15/9/2009 n. 19868).
Poiché l'art. 1669 c.c. si riferisce genericamente alla responsabilità per il caso di rovina di immobili destinati a lunga durata, senza precisare la forma con cui il danno debba essere risarcito, trova applicazione il principio generale secondo cui, nei limiti previsti dall'art. 2058 c.c., il danneggiato può chiedere o il pagamento di una somma di denaro pari al costo dei lavori necessari per eliminare i vizi, oppure che il risarcimento avvenga in forma specifica, mediante condanna del convenuto alla diretta eliminazione delle carenze strutturali (v. Cass. Civ. n. 10624/96).
Nella fattispecie, parte attrice ha chiesto la condanna della società convenuta, esplicitamente in forza dell'art. 1669 c.c., al pagamento di una somma di denaro pari al costo dei lavori necessari ad eliminare le cause e i danni dell'opus pari complessivamente a € 300.000,00.
Orbene, possono essere posti a base della presente decisione gli accertamenti e le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. nominato nel presente giudizio, a seguito del ricorso per accertamento tecnico preventivo proposto in corso di causa, la cui relazione deve ritenersi integralmente richiamata in questa sede.
Il Consulente tecnico d'ufficio è stato chiamato ad accertare
“avvalendosi altresì della consulenza già espletata nel corso del procedimento cautelare ante causam già svoltosi tra le medesime
parti ( e pienamente utilizzabile in questo ), in ordine alla sussistenza dei denunciati vizi di costruzione relativamente ai pozzi neri e alle
terrazze del sito in Camporotondo Etneo via Etna angolo Parte_1
via Papa Giovanni XXIII, e in particolare riguardo le palazzine B1 e
B2, circa la fuoriuscita di liquami dalle fognature ed ad infiltrazioni
d'acqua dalle terrazze di copertura, quantificando se del caso il costo dei lavori necessari per la loro eliminazione e il ripristino secondo le regole dell'arte”.
L'attività istruttoria ha confermato la sussistenza di vizi di costruzione relativamente ai pozzi neri e alle terrazze del condominio.
7 Nello specifico, il C.T.U. ha innanzitutto descritto lo stato dei luoghi osservando che “Il Sant'Antonio Abate” è un Parte_1
complesso edilizio per civile abitazione, sito in Camporotondo Etneo
(CT) in via Etna angolo via Papa Giovanni XXIII, edificato dalla
Società resistente giusta Concessione Edilizia rilasciata dal Comune di Camporotondo Etneo (CT).
Il complesso è composto da otto corpi di fabbrica, denominati A1
- A2 - A3 - A4 - B1 - B2 - C1 - C2 (v. allegato n.2), ciascuno costituito da un piano seminterrato destinato a garage e quattro piani in elevazione;
l'ultimo piano di ciascun corpo di fabbrica include piccole unità immobiliari con terrazza a livello, di proprietà esclusiva
delle stesse, con funzione di copertura per le unità immobiliari sottostanti. […]: cfr. pag. 17 della CTU a firma dell'ing. ). Per_1
Egli, quindi, ha provveduto ad accertare i lamentati vizi di costruzione, avvalendosi anche della consulenza già espletata nel corso del procedimento cautelare ante causam, ed ha evidenziato:
“A seguito della lettura degli atti del procedimento, dei fascicoli delle parti e della relazione di consulenza tecnica d'ufficio nell'accertamento tecnico preventivo ante causam, nonché delle risultanze dei sopralluoghi indicati in premessa, si è potuto accertare
quanto segue.
Nei fabbricati del complesso e nelle parti ed CP_4
impianti comuni dello stesso sono stati accertati dal Consulente
Tecnico d'Ufficio nell'accertamento tecnico preventivo ante causam
e nella fase cautelare vizi costruttivi forieri di danni riscontrati sia
nelle strutture condominiali sia negli appartamenti privati, nonché
negli impianti comuni.
Tra gli altri puntualmente descritti nelle citate Consulenze
Tecniche d'Ufficio, nel presente accertamento tecnico preventivo in corso di causa devono essere evidenziati i seguenti:
a) Danni ai soffitti ed alle porzioni superiori delle pareti negli appartamenti dell'ultimo piano per infiltrazioni di acqua meteorica
8 provenienti dall'errata realizzazione dell'impermeabilizzazione delle terrazze di copertura;
b) Fuoriuscita di liquami e cattivi odori dalle fosse settiche delle
palazzine A1-A2 e A3- A4.
Ad integrazione degli accertamenti svolti dal predetto
Consulente Tecnico d'Ufficio ed a seguito delle ispezioni condotte nelle date indicate in premessa, è possibile riferire che le fosse
settiche asserventi le palazzine A1-A2, A3-A4 e B1-B2 non hanno una adeguata capacità di smaltimento dei reflui e sono
sottodimensionate, esalando anche cattivi odori.
Inoltre, la fossa settica asservente le palazzine A3-A4 manifesta segni di cedimenti nella copertura ed ha già causato il crollo della sovrastante stradella. Infine, è possibile evidenziare che alcune
terrazze che fungono da copertura alle rispettive palazzine e non
sono state oggetto di interventi successivi alla fase della loro realizzazione non sono adeguatamente impermeabilizzate, causando
macchie di umidità da infiltrazioni di acqua piovana negli appartamenti sottostanti posti al piano secondo.
Le restanti terrazze che hanno subito interventi di risanamento nel corso degli ultimi anni, realizzati mediante opere cosiddette “in sovrapposizione” (senza sostituzione integrale del pacchetto a strati composto da massetto delle pendenze, manto di impermeabilizzazione
e pavimentazione), manifestano una loro esecuzione non a perfetta regola d'arte, ancorché in alcune di queste terrazze, tali opere - inquadrabili nella tipologia dei cosiddetti “interventi tampone” e che dal punto di vista squisitamente tecnico non appaiono condivisibili dallo scrivente in quanto incrementano tra l'altro i carichi
permanenti non strutturali (portati) delle strutture secondarie costituite dai solai latero - cementizi - hanno temporaneamente risolto
i problemi di infiltrazioni lamentate, rappresentando una diffusa
tecnica di soluzione di problemi di infiltrazioni di acque piovane da terrazze, con costi di intervento più contenuti rispetto a quelli dell'ottimale soluzione radicale mediante sostituzione integrale del
9 pacchetto di copertura.” (cfr. pagine 18 e 19 della CTU a firma dell'ing. )” Per_1
Il Consulente, in particolare, ha quindi accertato che sussistono vizi costruttivi nei tetti di copertura e nella rete fognaria (v. paragrafo n. 3 della CTU a firma dell'ing. ), riscontrando Per_1
finanche fuoriuscita di liquami dalle fognature.
I primi consistono, in particolare, in una “errata realizzazione dell'impermeabilizzazione e della pavimentazione delle copertura, in quanto l'impermeabilizzazione in malta cementizia bituminosa è inconsistente e priva di rete in fibra di vetro.”.
In relazione agli impianti di smaltimento dei reflui provenienti dai fabbricati per civile abitazione, invece, ha riscontrato “la non conformità dimensionale delle fosse rispetto alle indicazioni di
progetto (ridotta capacità in volume delle stesse) e la non esecuzione
a regola d'arte degli stessi per le seguenti motivazioni.
- Palazzine A1-A2: vasche e tubazioni poste in contropendenza
dal pozzetto verso il perdente ed inadeguata capacità di smaltimento
a perdere nel sottosuolo dei liquami in esso convogliati.
In particolare, è possibile dedurre che la fuoruscita dei liquami appare compatibile con la insufficiente capacità di smaltimento del
perdente, che come verificato nel corso del procedimento cautelare
ante causam già svolto non può essere attribuito a corpi solidi non biodegradabili eventualmente rimossi dopo l'esecuzione degli espurghi e, in conseguenza, la fuoruscita si verifica dai pozzetti di raccolta perché questi, contrariamente a quanto previsto dalle regole di buona tecnica e dell'arte, sono posti a quota inferiore rispetto alla vasca OF.
- Palazzine A3-A4: modifica del funzionamento idraulico nel percorso dei reflui che vengono dispersi senza passare dalla fossa
OF ed inadeguata caratteristica delle botole di copertura dei
pozzetti, con difetto di tenuta delle stesse.
- Palazzine B1-B2: vasche poste a quote inidonee al
funzionamento integrale delle stesse (funzionamento parziale) e
10 inadeguatezza della capacità di smaltimento a perdere con conseguente sversamento di liquami.
Nel corso degli accertamenti svolti nell'impianto delle due palazzine in esame, si è potuto verificare che le dimensioni delle fosse
non sono conformi a quelle di progetto (ampiamente inferiori in diametro e profondità delle porzioni tecnicamente attive in relazione
alle quote di posa delle stesse), nonché alle norme tecniche in materia
di dimensionamento di tali tipologie di impianti fognari;
si è, inoltre, accertato che le fosse sono state impiantante in zone troppo vicine al
muro di contro terra che delimita la corsia dei garage (muro con rivestimento in pietra lavica), per cui il filtraggio ha realizzato una
via preferenziale che fa sì che i reflui si versino e fuoriescano dal muro prima ancora di arrivare al pozzo assorbente (v. foto nn.323÷332 nel
quaderno fotografico in allegato n.3.2).
In relazione a tale impianto, come precisato nel verbale delle operazioni peritali del 19/10/2017 (v. allegato n.1), considerate le
qualità costruttive delle fosse (ad anelli in cemento) e le dimensioni di massima accertate mediante misurazioni, atteso che le stesse erano
apparse anche a vista non conformi alle regole costruttive di tali impianti, concordemente al consulente tecnico di parte resistente, venne ritenuto irrilevante l'approfondimento del rilievo delle dimensioni degli elementi di cui si compone l'impianto in esame, a servizio delle palazzine B1-B2, potendone dedurre - dal punto di vista tecnico - il vizio di costruzione lamentato.”.
Di tali vizi costruttivi risponde ai sensi Controparte_1 dell'art. 1669 c.c. quale società costruttrice.
Secondo quanto accertato dal Consulente tecnico d'ufficio, i vizi costruttivi determinano conseguenze pregiudizievoli sia agli appartamenti dei singoli condomini sia alle parti comuni.
Per come prima evidenziato, tuttavia, nel presente giudizio vanno presi in considerazione esclusivamente i danni alle parti comuni, in quanto il è privo di legittimazione con riferimento ai Parte_1
11 pregiudizi eventualmente subìti dai singoli condomini o nei singoli appartamenti.
Di conseguenza, la società costruttrice ai Controparte_1 sensi dell'art. 1669 c.c., è tenuta nei confronti del Condominio al risarcimento del danni derivanti dagli accertati difetti di costruzione e effettivamente riscontrati nelle parti comuni.
Accertato positivamente l'an debeatur, in ordine al quantum detti danni vanno fatti corrispondere al costo degli interventi necessari ad eliminare i vizi di costruzione ed a ripristinare le parti comuni,
descritti dettagliatamente nel paragrafo 5, da pag. 27 a pag. 31, della relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. (con Per_1
esclusione, quindi, delle opere - pure descritte dal consulente d'ufficio da pag. 32 a pag. 35 - volte ad eliminare i danni all'interno dei singoli
appartamenti, rispetto a cui il è privo di legittimazione). Parte_1
Gli interventi necessari ad eliminare i vizi di costruzione ed a ripristinare le parti comuni sono stati dettagliatamente descritti e quantificati nel paragrafo 5, da pag. 27 a pag. 31, della relazione di consulenza tecnica d'ufficio a firma dell'ing. ), come segue: Per_1
A) Opere necessarie al fine di eliminare le fuoriuscite di liquami dagli impianti fognari.
Impianto a servizio delle palazzine B1-B2:
1) Allestimento del cantiere, compresa la delimitazione in sicurezza delle aree di deposito dei materiali da smaltire, per tutta la durata dei lavori;
2) Rimozione dello strato di terriccio superficiale a copertura del manufatto, compreso lo smaltimento del materiale rimosso;
3) Rimozione delle botole esistenti;
4) Opere di scavo a sezione obbligata fino al raggiungimento delle dimensioni di progetto originario, dimensionato in conformità alle norme vigenti in materia di smaltimento dei reflui provenienti da fabbricati per civile abitazione;
12 5) Sostituzione della fossa OF e del pozzo assorbente, compreso lo smaltimento dei componenti rimossi, previo espurgo e smaltimento dei reflui contenuti nelle fosse;
6) Opere edili di finitura e di collegamento idraulico ad idonea pendenza tra i componenti principali dell'impianto;
7) Fornitura e posa in opera di botole di chiusura;
8) Ripristino del piano superficiale con terreni vegetali.
La stima sommaria delle opere per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per il ripristino, relativa all'impianto fognario a servizio delle palazzine risulta pari ad € 16.750,00, oltre I.V.A. come Pt_3 per legge (v. pag. 28 della CTU a firma dell'ing. ). Per_1
Impianto a servizio delle palazzine A1-A2:
“Poiché l'impianto fognario in questione non ha una adeguata capacità di raccolta nella fossa biologica e successivo smaltimento dei liquami (a perdere) nel sottosuolo attraverso il perdente,
presentando, dunque, dei difetti costruttivi, le opere necessarie per effettuare la manutenzione e l'adeguamento parziale dello stesso,
comprese quelle complementari e accessorie, sono analoghe a quelle dell'impianto delle palazzine B1-B2, ad eccezione del ripristino del piano superficiale.”.
La stima sommaria delle opere per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per il ripristino, relative all'impianto fognario a servizio delle palazzine A1-A2, risulta pari ad € 16.750,00, oltre IVA come per legge.
Impianto a servizio delle palazzine A3-A4:
“Anche in quest'ultimo caso, poiché l'impianto fognario in questione smaltisce i liquami nel sottosuolo a perdere saltando il
trattamento OF e presenta i pozzetti di scarico non idonei, non realizzati a regola d'arte ed in parte danneggiati, presentando, dunque, dei difetti costruttivi, le opere necessarie per effettuare la manutenzione e l'adeguamento parziale dello stesso, comprese quelle
13 complementari e accessorie, sono analoghe a quelle dell'impianto delle palazzine ad eccezione del collegamento idraulico ad Pt_3 idonea pendenza tra i componenti principali dell'impianto e del ripristino del piano superficiale.”.
La stima sommaria delle opere per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per il ripristino, relative all'impianto fognario a servizio delle palazzine A3-A4, risulta pari ad € 18.250,00, oltre I.V.A. come per legge.
Al riguardo il Consulente d'ufficio nominato nel presente giudizio ha evidenziato che “per le motivazioni espresse sopra, le opere proposte nella relazione di consulenza tecnica d'ufficio nel
procedimento cautelare ante causam già svolto tra le medesime parti per l'impianto delle palazzine A3-A4, ancorché tecnicamente valide quali soluzioni tampone agli inconvenienti riscontrati, non appaiono
condivisibili quali soluzioni per l'eliminazione integrale dei difetti costruttivi elencati nei precedenti paragrafi.”.
Le opere necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per il ripristino delle parti comuni, relative agli impianti fognari, pertanto, sono state quantificate in complessivi € 51.750,00, oltre IVA come per legge.
B) Opere necessarie al fine di eliminare i difetti riscontrati nei
tetti di copertura.
Il Consulente d'ufficio, inoltre, ha descritto e quantificato le opere dirette ad eliminare i difetti riscontrati nei tetti di copertura evidenziando, al riguardo, la necessità di sostituire il manto di impermeabilizzazione, comprese le opere complementari e accessorie, procedendo con l'esecuzione delle categorie di lavorazione elencate dal punto n. 1) al punto n. 12), da pagina 29 a pagina 31, della C.T.U.
a firma dell'ing. . Per_1
La stima sommaria complessiva delle opere necessarie per l'eliminazione dei vizi riscontrati e per il ripristino delle parti comuni,
14 relative alle terrazze di copertura, risulta pari ad € 208.800,00, oltre
IVA come per legge.
Le conclusioni cui è pervenuto il Consulente sono condivisibili in quanto coerenti con gli accertamenti effettuati, sorrette da idonea motivazione e prive di vizi logici.
Va osservato, infine, che le deduzioni formulate dalla parte convenuta in merito alla imputabilità al dei danni Parte_1
successivi a febbraio 2015 sono generiche e indimostrate.
Di conseguenza, non ricorrono i presupposti per ridurre, eventualmente ai sensi dell'art. 1227 c.c., l'ammontare del risarcimento spettante al danneggiato.
Per quanto esposto, va condannata al Controparte_1 pagamento in favore di parte attrice di € 260.550,00 oltre IVA se corrisposta.
La superiore somma integra credito di valore da assoggettare, pertanto, a rivalutazione monetaria, secondo indici ISTAT di incremento del costo della vita dalla data della presente sentenza sino al soddisfo;
su tale importo spettano gli interessi di natura compensativa, da calcolare sulle somme rivalutate anno per anno, al tasso legale (cfr. Sezioni Unite della Suprema Corte a Sezioni Unite
n. 1712/95; Cass. Civ. n. 5667/88).
Le spese di lite, avuto riguardo all'esito della causa, vanno poste a carico della convenuta in ragione della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
Sulla base delle medesime considerazioni, le spese di C.T.U. sono definitivamente poste a carico di parte Controparte_1
soccombente.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando nella causa n. 4348/2016 RG;
Disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa;
Condanna al pagamento in favore del Controparte_1
Condominio sito in Camporotondo Etneo, via Etna angolo via Papa
Giovanni XXIII, denominato “ , di € Parte_2 Parte_2
15 260.550,00 oltre IVA se corrisposta, ed accessori come in parte motiva;
Condanna al pagamento delle spese di lite, Controparte_1 liquidate in € 518,00 per spese vive, € 5.500,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA se dovute;
Pone le spese di C.T.U. definitivamente a carico di
[...]
Controparte_1
Così deciso in Catania in data 20/11/2025
IL GIUDICE
dott.ssa Sonia Di Gesu
16