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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 29/05/2025, n. 2339 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 2339 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16264 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Milone Parte_1 attore contro
Controparte_1
rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato convenuto e
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Nicola Puccio con elezione di domicilio a Palermo via Nicolò
Turrisi n.13 convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 20.02.205, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio riguarda la domanda proposta da Parte_1
[...]
[...] [...]
nei confronti degli Enti convenuti, avente ad oggetto il
[...] risarcimento del danno asseritamente derivante dal ritardato pagamento dei contributi agricoli relativi all'annualità 2013, di complessivi euro
61.557,75.
Nello specifico l'attore ha dedotto di essere titolare di un'azienda che si occupa della coltivazione di prodotti agricoli, dell'allevamento di animali e loro derivati e di avere presentato nella predetta veste all'Ispettorato
Agricoltura di Palermo le domande nn. 34710755470, 34710754945 e
34710755611, a valere sul PSR 2007/2013, Misura 214, sottomisura
214/1B (pagamenti agro-ambientali), per gli aiuti previsti per agricoltura e zootecnica biologica in relazione ai terreni di sua proprietà. Ha denunciato che l'
[...]
Controparte_3
con nota prot. n. 512 del 14 gennaio 2019,
[...] soltanto dopo circa sei anni ha comunicato l'esito negativo dell'istruttoria per la concessione degli aiuti richiesti, sicchè è stato costretto ad impugnare la detta nota dinanzi al TAR che ha annullato l'atto, riconoscendo che in effetti non erano comprensibili le ragioni del totale abbattimento degli aiuti richiesti (v. sentenza TAR Palermo n.
1302/2020). Ha evidenziato ulteriormente che nonostante la detta pronuncia del TAR, l' non ha provveduto ad erogare i contribuiti CP_2 spettanti, rendendo necessario avviare il giudizio di ottemperanza, all'esito del quale è stato dichiarato l'obbligo degli Enti intimati di adottare ogni atto necessario per la corretta esecuzione della sentenza n.
1302 del 29.06.2020, nominato un Commissario ad acta che provvedesse nel caso di protratta inerzia ed è stata pure comminata la sanzione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., determinata nella misura di € 15,00 (quindici) per ogni giorno di ulteriore ritardo. Ha infine rappresentato che soltanto in seguito all'intervento del Commissario ad acta nelle date del 3.11-21.12.21 sono stati eseguiti i pagamenti dovuti per un totale di € 61.557,75. Ha quindi chiesto il risarcimento del danno in termini di interessi maturati sui contributi richiesti dal 2013 alla data del pagamento, oltre al maggior danno asseritamente subito a causa del ritardato pagamento.
Si sono costituiti con distinte difese entrambi gli Enti convenuti, ciascuno affermando la legittimità del proprio operato ed evidenziando che in ogni caso nessun danno ulteriore sarebbe residuato in capo al rispetto a quello già liquidato dal giudice Parte_1 amministrativo all'esito del giudizio di ottemperanza.
Così compendiati brevemente i fatti, ritiene il Tribunale che la domanda sia solo parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
È circostanza non più contestabile, in quanto definitivamente accertata all'esito dei giudizi incoati dall'odierno attore dinanzi alla giustizia amministrativa, che entrambi gli Enti convenuti hanno adottato degli atti e tenuto dei comportamenti illegittimi in relazione sia alla fase istruttoria delle richieste dei contributi, sia alla successiva fase di ottemperanza al giudicato formatosi all'esito del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo (v. sentenze TAR Palermo n.1302/20 e TAR
Palermo n. 2063/21, doc.8 e 13 allegati all'atto di citazione).
Nello specifico, il TAR con sentenza n.1302/20 ha annullato la nota
00512 del 14 gennaio 2019 dell' di rigetto della Controparte_3 richiesta di aiuti, affermando che tale provvedimento era stato adottato in assenza di attività istruttoria e di partecipazione procedimentale;
con la successiva pronuncia n.2063/21, adottata all'esito del giudizio di ottemperanza, è stato altresì accertato che gli Enti intimati (odierni convenuti) non avevano dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1302 del 29 giugno 2020 del TAR e che anzi, in assenza di contraddittorio procedimentale ed effettivo riesame della vicenda, come invece imposto dalla citata pronuncia, avevano confermato il rigetto degli aiuti richiesti, così violando il giudicato formatosi con la precedente sentenza del TAR.
Va ulteriormente rilevato che neppure in seguito all'ordine di ottemperanza impartito dal TAR Palermo, gli Enti convenuti hanno tenuto un comportamento corretto e improntato ai canoni della buona amministrazione: è stato infatti necessario nominare un commissario ad acta nella persona del dott. perché provvedesse al Persona_1 pagamento in favore del destinatario.
È evidente quindi che il ritardo nel pagamento degli aiuti deve ritenersi ingiustificato e gli Enti convenuti sono tenuti a rispondere delle conseguenze negative subite dall'attore.
Non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Assessorato regionale convenuto la circostanza che, in seguito all'annullamento della nota n. 512 del 14 gennaio 2019, con la quale erano state rigettate le richieste dei contributi, avrebbe manifestato la volontà di eseguire tempestivamente quanto disposto dal TAR con sentenza n. 1302/20 ma
“permanendo nell'istruttoria informatica l'anomalia bloccante” determinata dall'esito negativo del verbale di controllo dell' non CP_2 avrebbe potuto adempiere;
ciò in quanto l' funge soltanto da CP_2 ente di pagamento, ma la gestione complessiva della misura è affidata alla Regione Sicilia che dunque aveva la responsabilità di provvedere a definire e monitorare la modalità di pagamento, al fine di ottemperare celermente al giudicato amministrativo. Era dunque compito dell'amministrazione regionale adoperarsi al fine di evitare ulteriori, inutili procedure, mentre in palese violazione del giudicato che aveva imposto un effettivo riesame della vicenda, ha passivamente assistito ad una procedura di ricalcolo istruttorio avviata in assenza di contraddittorio procedimentale dalla SI PA (società a cui la CP_1 ha devoluto l'incarico di dare esecuzione al detto provvedimento), confermando infine l'esito negativo e provvedendo a comunicarlo al destinatario con nota n. 13983 del 10.03.2021, adottata dal Dirigente del
Servizio, poi annullata in sede di giudizio di ottemperanza.
Né il ritardo del pagamento può essere giustificato dall'esecuzione dell'ordine impartito dalla pronuncia del Tar sopra citata di procedere ad un riesame della vicenda (come sostenuto dall' , atteso che CP_2 come chiarito dallo stesso organo giurisdizionale il riesame sarebbe dovuto consistere nella riapertura della fase istruttoria, nell'instaurazione di un contraddittorio effettivo, nella rivalutazione degli aspetti critici della vicenda evidenziati in sentenza ed eventualmente esponendo le norme e/o le disposizioni amministrative a supporto del diniego, mentre sia l' sia l'Assessorato si CP_2 CP_3 sono limitati soltanto a comunicare unilateralmente e senza fornire motivazione alcuna, la decisione di non procedere ad un riesame non ravvisando elementi utili in tal senso.
Consegue che l'attore ha diritto al risarcimento del danno subito, consistente nella perdita della disponibilità della somma, nel periodo tra il momento in cui questi avrebbe dovuto percepire gli aiuti e l'effettivo adempimento.
Passando ora alla liquidazione del danno, va innanzi tutto osservato che non può ritenersi ostativa la circostanza che in sede di giudizio di ottemperanza sia stata comminata la penale per il ritardo, atteso che la somma determinata in quella sede ai sensi dell'art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a., assolve ad una finalità meramente sanzionatoria e non risarcitoria in quanto volta a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento (Consiglio di Stato, sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9464).
Trattandosi poi di obbligazione di valuta, il danno da ritardo nell'adempimento va risarcito con il riconoscimento dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi dal giorno della mora del debitore, come stabilito dall'art. 1224 c.c.
Nella specie, infatti, non è revocabile in dubbio che l'oggetto diretto ed originario della prestazione facente carico all'Amministrazione fosse rappresentata da una somma di denaro, sebbene finalizzata ad essere impiegata nell'ambito dell'attività agricola e zootecnica biologica del destinatario, con la conseguente riconducibilità della relativa obbligazione, appunto, al genus dei debiti (pecuniari) di valuta.
Tale essendo il corretto inquadramento tipologico dell'obbligazione in discorso, deve osservarsi che la decorrenza degli interessi, sia per gli effetti dell'art. 1282 c.c. (cd. interessi corrispettivi) che dell'art. 1224 c.c.
(cd. interessi moratori), presuppone l'esigibilità dell'obbligazione che nella specie sarebbe dovuta conseguire al provvedimento di riconoscimento dell'aiuto che l'amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente emanare entro il 31.12.2013.
Ed invero, i presupposti per il riconoscimento degli aiuti comunitari in materia di agricoltura sono individuati direttamente dal Regolamento
Comunitario che demanda all'autorità statale nella specie l'Assessorato
Regionale all'Agricoltura il solo accertamento della sussistenza delle condizioni a tal fine previste, indipendentemente da ogni valutazione di opportunità da farsi in proposito e da ogni discrezionalità tesa a salvaguardare altrimenti il pubblico interesse (v. Cass., Sez. un., n. 150/2013, n. 30418/2018, n. 19042/2018 e n. 10377/2019).
In altre parole, è demandato all'autorità regionale un mero controllo di ammissibilità finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle disposizioni attuative e/o nel bando. È indubbio quindi che la posizione soggettiva dell'odierno attore era, fin dall'inoltro delle istanze di aiuto, di diritto soggettivo, in quanto attribuita direttamente dal regolamento comunitario, con la conseguenza che anche nella fase procedimentale volta alla verifica dei presupposti per la erogazione, il richiedente vantava nei confronti della un diritto pieno. CP_2
Consegue che gli interessi sulla somma di euro 61.557,75 che l'attore avrebbe dovuto percepire entro il 2013, ove gli Enti convenuti avessero correttamente operato, vanno riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Circa il tasso da applicare, conformandosi ai principi stabiliti dalla
Suprema Corte con ordinanza n.61 del 03.01.2023, ritiene il decidente che gli interessi vadano calcolati al tasso di cui all'art. 1284 1° comma, a dal 1 gennaio 2014 al 15 marzo 2019 (data di proposizione del ricorso al
TAR, definito con la sentenza n. 1302/2020), mentre da tale data fino alla presente pronuncia va applicato il tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma IV, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Così procedendo si perviene alla somma complessiva di euro 37.455,10
(di cui euro 1.391,20 quali interessi legali ed euro 36.063,90 quali interessi moratori), somma che gli Enti convenuti in solido vanno condannati a pagare in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno;
su tale somma restano dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo. Non ricorrono invece i presupposti per riconoscere il maggiore danno richiesto dall'attore. Ed infatti, l'assunto dell'attore di essere stato costretto a ricorrere al prestito bancario a causa della mancata tempestiva erogazione dei contributi richiesti non è stato supportato da alcun elemento di prova. Né sono state in alcun modo dimostrate le conseguenze negative in termini economici-patrimoniali che l'azienda dell'attore avrebbe subito a causa del ritardato pagamento (producendo ad esempio i dati relativi ai ricavi e ai costi dell'azienda), sicchè non può affermarsi con certezza che l'omesso pagamento delle rate del mutuo gravante su un immobile nelle more acquistato dall'attore e di alcuni tributi sia causalmente riconducibile alla mancata percezione dei detti aiuti.
Non ricorrono infine nemmeno i presupposti per procedere ad una liquidazione equitativa di tale presunto danno, in considerazione del fatto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone innanzi tutto che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma ciò non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre;
elementi che nella specie non sono stati in alcun modo forniti, non avendo l'attore neppure allegato, come detto, i dati relativi all'ammontare dei redditi derivanti dall'attività dell'azienda agricola.
Consegue che la domanda relativa al maggior danno non può essere accolta. Infine, le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dell'esito del giudizio, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle tra le parti nella misura del 50% dell'intero che si liquida, tenuto conto del valore della condanna, in complessivi euro 4.100,00 di cui euro 264,00 per spese vive, oltre iva cpa e spese generali, mentre la restante parte va posta in solido a carico degli Enti convenuti, maggiormente soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: condanna l' Controparte_1
e l'
[...] Controparte_4
in solido al pagamento, in favore di
[...] Parte_2
, della somma di euro 37.455,10, oltre interessi dalla pronuncia al
[...] soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in parte motiva.
Rigetta le altre domande.
Compensa tra tutte le parti le spese di lite nella misura del 50% dell'intero che si liquida in complessivi euro 4.100,00 di cui euro 264,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali. Pone la restante parte a carico degli Enti convenuti in solido, maggiormente soccombenti.
Così deciso a Palermo il 29/05/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE V CIVILE in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.sa
Emanuela Piazza ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 16264 dell'anno 2022 del Ruolo Generale degli
Affari civili contenziosi vertente tra
, rappresentato e difeso dall'avv. Mario Milone Parte_1 attore contro
Controparte_1
rappresentato e difeso
[...] dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato convenuto e
, rappresentata e difesa Controparte_2 dall'avv. Nicola Puccio con elezione di domicilio a Palermo via Nicolò
Turrisi n.13 convenuta
CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come da note depositate telematicamente per l'udienza cartolare del 20.02.205, della quale è stata disposta la trattazione scritta ai sensi dell'art. 171 ter cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Il presente giudizio riguarda la domanda proposta da Parte_1
[...]
[...] [...]
nei confronti degli Enti convenuti, avente ad oggetto il
[...] risarcimento del danno asseritamente derivante dal ritardato pagamento dei contributi agricoli relativi all'annualità 2013, di complessivi euro
61.557,75.
Nello specifico l'attore ha dedotto di essere titolare di un'azienda che si occupa della coltivazione di prodotti agricoli, dell'allevamento di animali e loro derivati e di avere presentato nella predetta veste all'Ispettorato
Agricoltura di Palermo le domande nn. 34710755470, 34710754945 e
34710755611, a valere sul PSR 2007/2013, Misura 214, sottomisura
214/1B (pagamenti agro-ambientali), per gli aiuti previsti per agricoltura e zootecnica biologica in relazione ai terreni di sua proprietà. Ha denunciato che l'
[...]
Controparte_3
con nota prot. n. 512 del 14 gennaio 2019,
[...] soltanto dopo circa sei anni ha comunicato l'esito negativo dell'istruttoria per la concessione degli aiuti richiesti, sicchè è stato costretto ad impugnare la detta nota dinanzi al TAR che ha annullato l'atto, riconoscendo che in effetti non erano comprensibili le ragioni del totale abbattimento degli aiuti richiesti (v. sentenza TAR Palermo n.
1302/2020). Ha evidenziato ulteriormente che nonostante la detta pronuncia del TAR, l' non ha provveduto ad erogare i contribuiti CP_2 spettanti, rendendo necessario avviare il giudizio di ottemperanza, all'esito del quale è stato dichiarato l'obbligo degli Enti intimati di adottare ogni atto necessario per la corretta esecuzione della sentenza n.
1302 del 29.06.2020, nominato un Commissario ad acta che provvedesse nel caso di protratta inerzia ed è stata pure comminata la sanzione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e) c.p.a., determinata nella misura di € 15,00 (quindici) per ogni giorno di ulteriore ritardo. Ha infine rappresentato che soltanto in seguito all'intervento del Commissario ad acta nelle date del 3.11-21.12.21 sono stati eseguiti i pagamenti dovuti per un totale di € 61.557,75. Ha quindi chiesto il risarcimento del danno in termini di interessi maturati sui contributi richiesti dal 2013 alla data del pagamento, oltre al maggior danno asseritamente subito a causa del ritardato pagamento.
Si sono costituiti con distinte difese entrambi gli Enti convenuti, ciascuno affermando la legittimità del proprio operato ed evidenziando che in ogni caso nessun danno ulteriore sarebbe residuato in capo al rispetto a quello già liquidato dal giudice Parte_1 amministrativo all'esito del giudizio di ottemperanza.
Così compendiati brevemente i fatti, ritiene il Tribunale che la domanda sia solo parzialmente fondata per le ragioni di seguito indicate.
È circostanza non più contestabile, in quanto definitivamente accertata all'esito dei giudizi incoati dall'odierno attore dinanzi alla giustizia amministrativa, che entrambi gli Enti convenuti hanno adottato degli atti e tenuto dei comportamenti illegittimi in relazione sia alla fase istruttoria delle richieste dei contributi, sia alla successiva fase di ottemperanza al giudicato formatosi all'esito del contenzioso dinanzi al giudice amministrativo (v. sentenze TAR Palermo n.1302/20 e TAR
Palermo n. 2063/21, doc.8 e 13 allegati all'atto di citazione).
Nello specifico, il TAR con sentenza n.1302/20 ha annullato la nota
00512 del 14 gennaio 2019 dell' di rigetto della Controparte_3 richiesta di aiuti, affermando che tale provvedimento era stato adottato in assenza di attività istruttoria e di partecipazione procedimentale;
con la successiva pronuncia n.2063/21, adottata all'esito del giudizio di ottemperanza, è stato altresì accertato che gli Enti intimati (odierni convenuti) non avevano dato esecuzione al giudicato formatosi sulla sentenza n. 1302 del 29 giugno 2020 del TAR e che anzi, in assenza di contraddittorio procedimentale ed effettivo riesame della vicenda, come invece imposto dalla citata pronuncia, avevano confermato il rigetto degli aiuti richiesti, così violando il giudicato formatosi con la precedente sentenza del TAR.
Va ulteriormente rilevato che neppure in seguito all'ordine di ottemperanza impartito dal TAR Palermo, gli Enti convenuti hanno tenuto un comportamento corretto e improntato ai canoni della buona amministrazione: è stato infatti necessario nominare un commissario ad acta nella persona del dott. perché provvedesse al Persona_1 pagamento in favore del destinatario.
È evidente quindi che il ritardo nel pagamento degli aiuti deve ritenersi ingiustificato e gli Enti convenuti sono tenuti a rispondere delle conseguenze negative subite dall'attore.
Non è sufficiente ad escludere la responsabilità dell'Assessorato regionale convenuto la circostanza che, in seguito all'annullamento della nota n. 512 del 14 gennaio 2019, con la quale erano state rigettate le richieste dei contributi, avrebbe manifestato la volontà di eseguire tempestivamente quanto disposto dal TAR con sentenza n. 1302/20 ma
“permanendo nell'istruttoria informatica l'anomalia bloccante” determinata dall'esito negativo del verbale di controllo dell' non CP_2 avrebbe potuto adempiere;
ciò in quanto l' funge soltanto da CP_2 ente di pagamento, ma la gestione complessiva della misura è affidata alla Regione Sicilia che dunque aveva la responsabilità di provvedere a definire e monitorare la modalità di pagamento, al fine di ottemperare celermente al giudicato amministrativo. Era dunque compito dell'amministrazione regionale adoperarsi al fine di evitare ulteriori, inutili procedure, mentre in palese violazione del giudicato che aveva imposto un effettivo riesame della vicenda, ha passivamente assistito ad una procedura di ricalcolo istruttorio avviata in assenza di contraddittorio procedimentale dalla SI PA (società a cui la CP_1 ha devoluto l'incarico di dare esecuzione al detto provvedimento), confermando infine l'esito negativo e provvedendo a comunicarlo al destinatario con nota n. 13983 del 10.03.2021, adottata dal Dirigente del
Servizio, poi annullata in sede di giudizio di ottemperanza.
Né il ritardo del pagamento può essere giustificato dall'esecuzione dell'ordine impartito dalla pronuncia del Tar sopra citata di procedere ad un riesame della vicenda (come sostenuto dall' , atteso che CP_2 come chiarito dallo stesso organo giurisdizionale il riesame sarebbe dovuto consistere nella riapertura della fase istruttoria, nell'instaurazione di un contraddittorio effettivo, nella rivalutazione degli aspetti critici della vicenda evidenziati in sentenza ed eventualmente esponendo le norme e/o le disposizioni amministrative a supporto del diniego, mentre sia l' sia l'Assessorato si CP_2 CP_3 sono limitati soltanto a comunicare unilateralmente e senza fornire motivazione alcuna, la decisione di non procedere ad un riesame non ravvisando elementi utili in tal senso.
Consegue che l'attore ha diritto al risarcimento del danno subito, consistente nella perdita della disponibilità della somma, nel periodo tra il momento in cui questi avrebbe dovuto percepire gli aiuti e l'effettivo adempimento.
Passando ora alla liquidazione del danno, va innanzi tutto osservato che non può ritenersi ostativa la circostanza che in sede di giudizio di ottemperanza sia stata comminata la penale per il ritardo, atteso che la somma determinata in quella sede ai sensi dell'art. 114 comma 4, lett. e), c.p.a., assolve ad una finalità meramente sanzionatoria e non risarcitoria in quanto volta a sanzionare la disobbedienza alla statuizione giudiziaria e stimolare il debitore all'adempimento (Consiglio di Stato, sez. VII, 2 novembre 2022, n. 9464).
Trattandosi poi di obbligazione di valuta, il danno da ritardo nell'adempimento va risarcito con il riconoscimento dell'obbligazione accessoria del pagamento degli interessi dal giorno della mora del debitore, come stabilito dall'art. 1224 c.c.
Nella specie, infatti, non è revocabile in dubbio che l'oggetto diretto ed originario della prestazione facente carico all'Amministrazione fosse rappresentata da una somma di denaro, sebbene finalizzata ad essere impiegata nell'ambito dell'attività agricola e zootecnica biologica del destinatario, con la conseguente riconducibilità della relativa obbligazione, appunto, al genus dei debiti (pecuniari) di valuta.
Tale essendo il corretto inquadramento tipologico dell'obbligazione in discorso, deve osservarsi che la decorrenza degli interessi, sia per gli effetti dell'art. 1282 c.c. (cd. interessi corrispettivi) che dell'art. 1224 c.c.
(cd. interessi moratori), presuppone l'esigibilità dell'obbligazione che nella specie sarebbe dovuta conseguire al provvedimento di riconoscimento dell'aiuto che l'amministrazione avrebbe dovuto tempestivamente emanare entro il 31.12.2013.
Ed invero, i presupposti per il riconoscimento degli aiuti comunitari in materia di agricoltura sono individuati direttamente dal Regolamento
Comunitario che demanda all'autorità statale nella specie l'Assessorato
Regionale all'Agricoltura il solo accertamento della sussistenza delle condizioni a tal fine previste, indipendentemente da ogni valutazione di opportunità da farsi in proposito e da ogni discrezionalità tesa a salvaguardare altrimenti il pubblico interesse (v. Cass., Sez. un., n. 150/2013, n. 30418/2018, n. 19042/2018 e n. 10377/2019).
In altre parole, è demandato all'autorità regionale un mero controllo di ammissibilità finalizzato a verificare se i soggetti richiedenti possiedono i requisiti di ammissibilità così come previsti nelle disposizioni attuative e/o nel bando. È indubbio quindi che la posizione soggettiva dell'odierno attore era, fin dall'inoltro delle istanze di aiuto, di diritto soggettivo, in quanto attribuita direttamente dal regolamento comunitario, con la conseguenza che anche nella fase procedimentale volta alla verifica dei presupposti per la erogazione, il richiedente vantava nei confronti della un diritto pieno. CP_2
Consegue che gli interessi sulla somma di euro 61.557,75 che l'attore avrebbe dovuto percepire entro il 2013, ove gli Enti convenuti avessero correttamente operato, vanno riconosciuti a decorrere dal 1° gennaio
2014.
Circa il tasso da applicare, conformandosi ai principi stabiliti dalla
Suprema Corte con ordinanza n.61 del 03.01.2023, ritiene il decidente che gli interessi vadano calcolati al tasso di cui all'art. 1284 1° comma, a dal 1 gennaio 2014 al 15 marzo 2019 (data di proposizione del ricorso al
TAR, definito con la sentenza n. 1302/2020), mentre da tale data fino alla presente pronuncia va applicato il tasso di cui all'art. 1284 c.c., comma IV, pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.
Così procedendo si perviene alla somma complessiva di euro 37.455,10
(di cui euro 1.391,20 quali interessi legali ed euro 36.063,90 quali interessi moratori), somma che gli Enti convenuti in solido vanno condannati a pagare in favore dell'attore a titolo di risarcimento del danno;
su tale somma restano dovuti gli interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo. Non ricorrono invece i presupposti per riconoscere il maggiore danno richiesto dall'attore. Ed infatti, l'assunto dell'attore di essere stato costretto a ricorrere al prestito bancario a causa della mancata tempestiva erogazione dei contributi richiesti non è stato supportato da alcun elemento di prova. Né sono state in alcun modo dimostrate le conseguenze negative in termini economici-patrimoniali che l'azienda dell'attore avrebbe subito a causa del ritardato pagamento (producendo ad esempio i dati relativi ai ricavi e ai costi dell'azienda), sicchè non può affermarsi con certezza che l'omesso pagamento delle rate del mutuo gravante su un immobile nelle more acquistato dall'attore e di alcuni tributi sia causalmente riconducibile alla mancata percezione dei detti aiuti.
Non ricorrono infine nemmeno i presupposti per procedere ad una liquidazione equitativa di tale presunto danno, in considerazione del fatto che l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli articoli 1226 e 2056 c.c., presuppone innanzi tutto che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ma ciò non esime la parte interessata dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno, di cui, nonostante la riconosciuta difficoltà, possa ragionevolmente disporre;
elementi che nella specie non sono stati in alcun modo forniti, non avendo l'attore neppure allegato, come detto, i dati relativi all'ammontare dei redditi derivanti dall'attività dell'azienda agricola.
Consegue che la domanda relativa al maggior danno non può essere accolta. Infine, le spese seguono la soccombenza e tenuto conto dell'esito del giudizio, ritiene il decidente che ricorrono i presupposti per compensarle tra le parti nella misura del 50% dell'intero che si liquida, tenuto conto del valore della condanna, in complessivi euro 4.100,00 di cui euro 264,00 per spese vive, oltre iva cpa e spese generali, mentre la restante parte va posta in solido a carico degli Enti convenuti, maggiormente soccombenti.
P.Q.M.
Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite;
ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa;
definitivamente pronunciando: condanna l' Controparte_1
e l'
[...] Controparte_4
in solido al pagamento, in favore di
[...] Parte_2
, della somma di euro 37.455,10, oltre interessi dalla pronuncia al
[...] soddisfo, a titolo di risarcimento del danno per le causali di cui in parte motiva.
Rigetta le altre domande.
Compensa tra tutte le parti le spese di lite nella misura del 50% dell'intero che si liquida in complessivi euro 4.100,00 di cui euro 264,00 per spese vive, oltre iva, cpa e spese generali. Pone la restante parte a carico degli Enti convenuti in solido, maggiormente soccombenti.
Così deciso a Palermo il 29/05/2025.
Il Giudice
Emanuela Piazza