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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 23/10/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 1900/2025 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: Parte_2 C.F._2
− Difesa: Avv.ta ZANONI CHIARA;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ta Chiara Zanoni
CONVENUTO
Controparte_1 contumace
Decisa a Bologna il 23/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE 1) Previo accertamento dell'inadempimento della , condannare CP_1 la convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c. al rimborso della somma di Euro 7.780,60, così come quantificata dalla CTU GE. nel procedimento di ATP proposto innanzi al Per_1 Tribunale di Bologna, n. RG. 3388/2024, dott. di cui si chiede l'acquisizione del Per_2 fascicolo al presente procedimento, indebitamente anticipata per lavori di fatto non eseguiti, oltre interessi dal versamento al saldo effettivo;
2) Condannare la al danno CP_1 da ritardo, così come identificato in narrativa, liquidandolo in via equitativa mediante il criterio del valore locativo dell'immobile, per la somma di Euro 4.200,00, per quanto ai 60 giorni quantificati dal CTU per l'esecuzione dei lavori di ripristino, oltre ad un importo di almeno Euro 6.720,00, od a quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il mancato godimento dell'immobile sino al momento della ritardata consegna dei lavori parzialmente eseguiti (giugno 2023), a fronte del termine originariamente pattuito per il loro completamento (ottobre 2022); IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ristoro del
1 danno da ritardata consegna così come rappresentato e quantificato in narrativa, di cui al n. 2, determinare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. il danno da ritardo per il periodo minimo di 60 giorni quantificato dalla CTU per l'esecuzione dei lavori di ripristino”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
e allegano: Parte_1 Controparte_2
1) di aver concluso con del GE un Controparte_1 Controparte_1 contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione e sistemazione dell'immobile meglio descritto in atti dietro corrispettivo di euro 23.595,00;
2) di aver versato euro 17.160,00;
3) l'inadempimento di , che ha eseguito lavori solo per euro 9.392,40, come CP_1 risultato dal procedimento di ATP;
4) la sussistenza di vizi nelle opere eseguite;
5) il danno da mancato godimento dell'immobile a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori da ottobre 2022 a giugno 2023, nonchè per i 60 gg necessari per l'ultimazione dei lavori.
Pertanto, e chiedono che Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
GE sia condannata alla restituzione di euro 7767,60 e al
[...] Controparte_1 risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile.
del GE regolarmente citata, non si è Controparte_1 Controparte_1 costituita.
2.
La domanda è fondata nei termini che saranno precisati.
2.1.
Al termine del procedimento di ATP, il Consulente Tecnico ha quantificato i lavori eseguiti in euro 9.392,40, detraendo dal corrispettivo originariamente previsto nel contratto di appalto la cifra corrispondente ai lavori mancanti e la somma dovuta da agli attori a titolo di risarcimento del danno per il ripristino dei vizi riscontrati CP_1 nelle opere eseguite.
Pertanto, il corrispettivo dovuto dai ricorrenti per l'attività eseguita ammonta ad euro 9.392,40 e, avendo gli stessi versato a euro 17.160,00 (v. bonifici sub doc. 5), CP_1 hanno diritto alla restituzione della somma di euro 7767,60 (potendosi accertare
2 incidentalmente l'avvenuta risoluzione di diritto a seguito di diffida ad adempiere sub doc. 7 parte ricorrente, che onerava parte convenuta della prova di aver effettivamente adempiuto, ovvero di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi, non fornita nella pure legittima scelta di non costituirsi) oltre interessi dalla domanda poiché la malafede dell'accipiens non è provata.
2.2.
In merito alle domande di risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile, il Tribunale osserva:
1) il periodo di ritardo deve essere ridimensionato da marzo 2023 a giugno 2023, alla luce della circostanza per cui il perimetro dei lavori si è ampliato rispetto all'originario regolamento contrattuale che fissava il termine di conclusione a ottobre 2022;
2) in ogni caso, non operando nel caso di specie il principio di non contestazione, parte ricorrente era onerata di provare “lo specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa” (SS.UU., sent. n. 33645/2022);
3) parte ricorrente si è limitata ad allegare il “il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato”, cioè l'impossibilità di fruire dell'immobile come seconda casa nei fine settimana, senza però allegare e provare (non operando il principio di non contestazione) almeno un fatto secondario tale da attivare il meccanismo inferenziale della presunzione;
4) che una casa a Vergato sia utilizzata nei fine settimana, nel periodo in questione, non è una nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, perché ben potrebbe darsi il caso che chi pure abbia una seconda casa in collina la usi esclusivamente nel periodo estivo (e, come ricorda la giurisprudenza di legittimità,
“il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento”); 5) se il danno da mancato godimento, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi provato in un'ottica a posteriori, a maggior ragione non può essere riconosciuto in un'ottica a priori, per il periodo di tempo necessario per il completamento dei lavori (senza considerare che la richiesta di una somma “giornaliera” contrasta con l'allegazione per cui dell'immobile si sarebbe fruito solo nei fine settimana).
3. Le spese di lite, ivi compresa la fase preventiva, seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
Manca la prova del pagamento al Ctp.
3 Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna a pagare a Controparte_1 parte ricorrente euro 7.767,60 oltre interessi ex art. 1284 comma IV cc;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna del GE a rifondere a Controparte_1 Controparte_1 parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 5.786,00 (di cui 286,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
4) spese di Ctu a definitivo carico di del GE Controparte_1 CP_1
[...]
Bologna, 23/10/2025
Il giudice
OL AC
4
Tribunale di Bologna In Nome del Popolo Italiano ha pronunciato la seguente
SENTENZA resa ai sensi dell'art. 281 sexies ultimo comma cpc nella causa n. 1900/2025 tra le parti:
ATTORE
(C.F.: ) Parte_1 C.F._1
(C.F.: Parte_2 C.F._2
− Difesa: Avv.ta ZANONI CHIARA;
− Domicilio: Indirizzo Telematico presso lo studio dell'Avv.ta Chiara Zanoni
CONVENUTO
Controparte_1 contumace
Decisa a Bologna il 23/10/2025 sulle seguenti conclusioni:
Parte Ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE 1) Previo accertamento dell'inadempimento della , condannare CP_1 la convenuta ai sensi dell'art. 1218 c.c. al rimborso della somma di Euro 7.780,60, così come quantificata dalla CTU GE. nel procedimento di ATP proposto innanzi al Per_1 Tribunale di Bologna, n. RG. 3388/2024, dott. di cui si chiede l'acquisizione del Per_2 fascicolo al presente procedimento, indebitamente anticipata per lavori di fatto non eseguiti, oltre interessi dal versamento al saldo effettivo;
2) Condannare la al danno CP_1 da ritardo, così come identificato in narrativa, liquidandolo in via equitativa mediante il criterio del valore locativo dell'immobile, per la somma di Euro 4.200,00, per quanto ai 60 giorni quantificati dal CTU per l'esecuzione dei lavori di ripristino, oltre ad un importo di almeno Euro 6.720,00, od a quella maggiore o minor somma che verrà ritenuta di giustizia, anche ai sensi dell'art. 2043 c.c., per il mancato godimento dell'immobile sino al momento della ritardata consegna dei lavori parzialmente eseguiti (giugno 2023), a fronte del termine originariamente pattuito per il loro completamento (ottobre 2022); IN VIA SUBORDINATA, nella denegata e non creduta ipotesi di mancato accoglimento della domanda di ristoro del
1 danno da ritardata consegna così come rappresentato e quantificato in narrativa, di cui al n. 2, determinare in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c. il danno da ritardo per il periodo minimo di 60 giorni quantificato dalla CTU per l'esecuzione dei lavori di ripristino”
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
e allegano: Parte_1 Controparte_2
1) di aver concluso con del GE un Controparte_1 Controparte_1 contratto di appalto avente ad oggetto la ristrutturazione e sistemazione dell'immobile meglio descritto in atti dietro corrispettivo di euro 23.595,00;
2) di aver versato euro 17.160,00;
3) l'inadempimento di , che ha eseguito lavori solo per euro 9.392,40, come CP_1 risultato dal procedimento di ATP;
4) la sussistenza di vizi nelle opere eseguite;
5) il danno da mancato godimento dell'immobile a causa del ritardo nell'esecuzione dei lavori da ottobre 2022 a giugno 2023, nonchè per i 60 gg necessari per l'ultimazione dei lavori.
Pertanto, e chiedono che Parte_1 Controparte_2 Controparte_1
GE sia condannata alla restituzione di euro 7767,60 e al
[...] Controparte_1 risarcimento del danno da mancato godimento dell'immobile.
del GE regolarmente citata, non si è Controparte_1 Controparte_1 costituita.
2.
La domanda è fondata nei termini che saranno precisati.
2.1.
Al termine del procedimento di ATP, il Consulente Tecnico ha quantificato i lavori eseguiti in euro 9.392,40, detraendo dal corrispettivo originariamente previsto nel contratto di appalto la cifra corrispondente ai lavori mancanti e la somma dovuta da agli attori a titolo di risarcimento del danno per il ripristino dei vizi riscontrati CP_1 nelle opere eseguite.
Pertanto, il corrispettivo dovuto dai ricorrenti per l'attività eseguita ammonta ad euro 9.392,40 e, avendo gli stessi versato a euro 17.160,00 (v. bonifici sub doc. 5), CP_1 hanno diritto alla restituzione della somma di euro 7767,60 (potendosi accertare
2 incidentalmente l'avvenuta risoluzione di diritto a seguito di diffida ad adempiere sub doc. 7 parte ricorrente, che onerava parte convenuta della prova di aver effettivamente adempiuto, ovvero di altri fatti impeditivi, modificativi o estintivi, non fornita nella pure legittima scelta di non costituirsi) oltre interessi dalla domanda poiché la malafede dell'accipiens non è provata.
2.2.
In merito alle domande di risarcimento dei danni da mancato godimento dell'immobile, il Tribunale osserva:
1) il periodo di ritardo deve essere ridimensionato da marzo 2023 a giugno 2023, alla luce della circostanza per cui il perimetro dei lavori si è ampliato rispetto all'originario regolamento contrattuale che fissava il termine di conclusione a ottobre 2022;
2) in ogni caso, non operando nel caso di specie il principio di non contestazione, parte ricorrente era onerata di provare “lo specifico godimento perso, onere che può naturalmente essere assolto anche mediante le nozioni di fatto che rientrano nella comune esperienza (art. 115, comma 2, cod. proc. civ.) o mediante presunzioni semplici. Nel caso della presunzione l'attore ha l'onere di allegare, e provare se specificatamente contestato, il fatto secondario da cui inferire il fatto costitutivo rappresentato dalla possibilità di godimento persa” (SS.UU., sent. n. 33645/2022);
3) parte ricorrente si è limitata ad allegare il “il pregiudizio al bene della vita che, mediante la violazione del diritto, si sia verificato”, cioè l'impossibilità di fruire dell'immobile come seconda casa nei fine settimana, senza però allegare e provare (non operando il principio di non contestazione) almeno un fatto secondario tale da attivare il meccanismo inferenziale della presunzione;
4) che una casa a Vergato sia utilizzata nei fine settimana, nel periodo in questione, non è una nozione di fatto che rientra nella comune esperienza, perché ben potrebbe darsi il caso che chi pure abbia una seconda casa in collina la usi esclusivamente nel periodo estivo (e, come ricorda la giurisprudenza di legittimità,
“il non uso, il quale è pure una caratteristica del contenuto del diritto, non è suscettibile di risarcimento”); 5) se il danno da mancato godimento, per le ragioni sopra esposte, non può ritenersi provato in un'ottica a posteriori, a maggior ragione non può essere riconosciuto in un'ottica a priori, per il periodo di tempo necessario per il completamento dei lavori (senza considerare che la richiesta di una somma “giornaliera” contrasta con l'allegazione per cui dell'immobile si sarebbe fruito solo nei fine settimana).
3. Le spese di lite, ivi compresa la fase preventiva, seguono la misura della soccombenza e sono liquidate come da dispositivo secondo i parametri di cui al DM n. 147/2022, tenuto conto che non si è svolta attività istruttoria.
Manca la prova del pagamento al Ctp.
3 Spese di Ctu, liquidate come in atti, a definitivo carico di . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Bologna definitivamente pronunciando, così provvede:
1) condanna a pagare a Controparte_1 parte ricorrente euro 7.767,60 oltre interessi ex art. 1284 comma IV cc;
2) rigetta le altre domande;
3) condanna del GE a rifondere a Controparte_1 Controparte_1 parte ricorrente le spese di lite, liquidate in euro 5.786,00 (di cui 286,00 per esborsi e il resto per compensi) oltre spese generali, imposta e contributi;
4) spese di Ctu a definitivo carico di del GE Controparte_1 CP_1
[...]
Bologna, 23/10/2025
Il giudice
OL AC
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