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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 02/12/2025, n. 7205 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7205 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 2984 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21-11-2025, vertente tra
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma Parte_1
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata a P.IVA_1
Roma, Via Gavinana n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimo Pavolini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
e
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Roma, Via Gramsci n. 22, presso lo studio dell'Avv. Chiara De Bonis, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Tommaso De Bonis, giusta procura in atti;
- Appellata –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo “ ) proponeva CP_1 CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6065/2016, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento, in favore di (nel prosieguo “ ”), della somma di Euro Parte_1 Parte_1
718.420,56, oltre interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002 e spese legali, per il mancato saldo di fatture emesse in ragione di un rapporto di somministrazione intercorso tra le parti e relative al consumo di energia elettrica effettuato nel periodo dal 01.01.07 al 30.04.14.
In particolare, la assumeva di aver sottoscritto con , in data 30.06.2006, un CP_1 Parte_1 contratto di fornitura di energia elettrica nel libero mercato denominato “ ”, ma che Parte_2 tuttavia, nonostante le sue innumerevoli sollecitazioni, non aveva mai emesso alcuna Parte_1 fattura sino al 15.06.2012 allorché, nel giro di poco più di un anno, aveva emesso un numero complessivo di 101 fatture, relative al consumo effettuato nel periodo dal 01.01.07 al 30.04.14, di cui ben 71 emesse nel solo anno 2012.
In particolare, la documentava di aver inviato ad numerose missive con le CP_1 Parte_1 quali aveva ripetutamente chiesto delucidazioni per conoscere quale fosse la società erogatrice del servizio di energia elettrica, i prezzi applicati e l'entità delle somme dovute (come da atti, in data
28.06.2007, 18.07.2007, 24.07.2007, 7.11.2007), e che solo in data 31.12.2007 le Parte_1 aveva confermato l'avvenuta attivazione del contratto, avvisando, nel contempo, dell'imminente emissione delle fatture concernenti il periodo gennaio 2007 - dicembre 2007; ciò nonostante, però, nessuna fattura era stata emessa, sicché la si era vista costretta a riprendere le CP_1 sollecitazioni attraverso alcune richieste A/R contestualmente inviate all'AEEGSI (oggi ARERA), ad e ad e-Distribuzione, cui solo in data 21.01.2009 aveva fatto riscontro un'ulteriore Parte_1 risposta di , con la quale la stessa aveva asserito la mancata attivazione di qualsiasi Parte_1 contratto.
Dopo un triennio di assenza di comunicazioni tra le parti, solo in data 15.06.2012 Parte_1 aveva iniziato a fatturare, emettendo un numero complessivo di fatture pari a 101, relative al consumo effettuato nel periodo dal 01.01.07 al 30.04.14, delle quali 71 emesse nell'anno 2012. Essendosi la rifiutata di pagare, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la CP_1 Parte_1 complessiva somma di Euro 718.420,56, oltre interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002 e spese legali, cui la società ingiunta si era ritualmente opposta, contestando innanzitutto le fatture emesse, recanti importi a suo dire stimati esclusivamente su consumi presunti, non essendosi mai provveduto a rilevare le letture dei contatori al fine di procedere al necessario conguaglio;
inoltre lamentava un'asserita “mala gestio” del rapporto contrattuale da parte di , la quale non solo ad Parte_1 un certo punto aveva perfino disconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale, salvo poi ammetterlo, ma con la sua negligente condotta aveva danneggiato l'opponente, precludendole, a causa della protratta omessa fatturazione, di potersi avvalere della deduzione fiscale dei costi dell'energia elettrica.
Ciò premesso, la concludeva chiedendo l'annullamento/revoca del decreto ingiuntivo e CP_1
l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità di per “mala gestio” del rapporto Parte_1 contrattuale;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di al risarcimento Parte_1 dei danni asseritamente subiti a causa della illegittima gestione del rapporto contrattuale e della protratta mancanza di fatturazione, che venivano quantificati in Euro 250.000,00 a titolo di danno patrimoniale e in Euro 500.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, contestando le asserzioni della Parte_1 CP_1
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo;
in ogni caso, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione del diritto di credito da lei vantato nei confronti della con conseguente CP_1 condanna della stessa al pagamento di quanto dovuto e con il rigetto della domanda riconvenzionale da costei formulata, con vittoria di spese processuali.
Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva l'espletamento di un'apposita C.T.U., al fine di calcolare “i rapporti di dare e avere tra le parti dalla data della prima fattura, previo esame degli atti di causa”, e con autorizzazione al C.T.U. di “reperire eventuale documentazione aggiuntiva presso il distributore”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Roma con sentenza n. 6979/2020, rilevava che, in base ai calcoli effettuati dal C.T.U., l'importo complessivo portato dal decreto ingiuntivo di Euro
718.420,56, di cui Euro 125.351,40 di IVA, risultava corretto, così come corretta risultava anche l'applicazione dell'IVA (per la quale era stato disposto un supplemento di indagine), rispecchiando tale importo complessivo gli effettivi consumi energetici della nel periodo di riferimento. CP_1
Inoltre, il Tribunale, ritenendo di configurare un inesatto adempimento da parte di Parte_1 alle proprie obbligazioni contrattuali, accoglieva la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla liquidando il danno, in via equitativa, nell'importo di Euro CP_1
200.000,00. In particolare, il giudice di prime cure riteneva di ravvisare l'inadempimento di in Parte_1 ragione del ritardo e dell'erroneità delle comunicazioni inoltrate all'utente, della mancata emissione di fatture per più di 5 anni, nonostante le ripetute sollecitazioni e contestazioni in tal senso sollevate dalla nonché dell'avvenuta emissione di quella che veniva definita una CP_1
“cascata” di fatture, di difficile -se non impossibile- lettura da parte di un soggetto non professionista.
Pertanto, il Tribunale, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della condannava al risarcimento del danno nella CP_1 Parte_1 misura di Euro 200.000,00, decurtando detto importo da quello dovuto dalla società ricorrente in ragione dei consumi di energia;
quindi, condannava la al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, della minor somma di Euro 518.420,56, oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 dalla domanda Pt_1 al saldo, compensando le spese processuali nella misura della metà e ponendo la restante metà a carico della CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso tale decisione, Parte_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante lamentava la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 1218 c.c., della legge 481/1995 per travisamento dei fatti in merito al riconoscimento dell'inesatto adempimento postulato in via riconvenzionale dalla
. CP_1
In particolare, evidenziava che, a differenza di quanto ritenuto dal giudicante di Parte_1 prime cure, non era incorsa in alcun inesatto adempimento, in quanto l'incolpevole ritardo nell'emissione delle fatture era stato piuttosto dovuto a quello che lo stesso C.T.U. aveva definito un
“unbundling avvenuto in quegli anni delle imprese verticalmente integrate al fine di creare una distinzione funzionale, contabile e societaria tra l'attività di produzione, distribuzione e di vendita dell'energia imposto dalla liberalizzazione del mercato in accordo alle delibere dell'Autorità per
l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI ora Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente, ARERA)”; in particolare, poi, sosteneva che detta situazione era stata favorita anche dal fatto che il contratto tra e la era stato firmato in data 30.06.2006, e Parte_1 CP_1 cioè il giorno prima della cessione della rete di distribuzione da parte del vecchio distributore e-
Distribuzione al nuovo distributore RA S.p.A. (con ulteriore cessione in data 29.05.2015 alla società Inrete), che aveva comportato per un disallineamento dei propri sistemi Parte_1 informatici e, conseguentemente, una perdita di contezza del contratto associato alla che a CP_1 sua volta aveva impedito la regolare emissione delle fatture di “ciclo mese” per il periodo compreso tra il 01.01.2007, giorno di inizio della fornitura, e il 15.06.2012, data di inizio fatturazione. Inoltre, l'appellante censurava il richiamo operato dal Tribunale alla legge 481/1995, art. 2, comma
12, lettera h e art. 4, ritenendo il primo articolo inconferente ai fini del decidere e il secondo errato, contestando anche l'assunto secondo cui le fatture non sarebbero state di agevole la lettura per un soggetto non professionista, qualità che, comunque, non difettava in capo alla CP_1
Con un secondo motivo di censura, poi, l'appellante lamentava la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1218 e 1226 c.c., per travisamento in fatto e diritto e per errata liquidazione del risarcimento del danno”.
In particolare, sosteneva l'erronea liquidazione delle voci di danno riconosciute, Parte_1 sostenendo, in primo luogo, la deducibilità dei costi energetici pur a fronte di una tardività nell'emissione delle fatture e, in secondo luogo, riguardo al danno da perdita di chance,
l'indicazione in contratto del prezzo unitario dell'energia, che era di per sé sufficiente per orientare le scelte della infine, in relazione all'ulteriore profilo del lucro cessante, l'appellante CP_1 sottolineava che l'asserita immobilizzazione delle somme da parte della a causa CP_1 dell'incertezza di quanto da essa dovuto per il costo dell'energia elettrica, in realtà aveva costituito un vantaggio per costei, che in tal modo aveva potuto contare su un'ingente somma di denaro per autofinanziarsi con capitale proprio, evitando così di ricorrere al più costoso capitale di terzi, sicché il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una “compensatio lucri cum damno”.
Con un terzo motivo di doglianza, lamentava altresì l'erroneità della statuizione del Parte_1
Giudice di prime cure circa la decorrenza degli interessi ex d. lgs. 231/2002, liquidati in sentenza a partire dalla domanda fino all'effettivo saldo, piuttosto che, in linea con la lettera della legge, dalla scadenza delle singole fatture.
Con un quarto motivo di impugnazione, infine, l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui, in relazione al parziale accoglimento dell'opposizione, aveva ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti per la metà le spese di lite.
Di conseguenza, l'appellante concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la conferma del proprio diritto di credito nella misura accertata con il decreto ingiuntivo e, al contempo, l'accertamento dell'inesistenza del danno reclamato dalla con conseguente CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento di quanto originariamente reclamato, oltre rivalutazione monetaria e con gli interessi legali a decorrere dalla scadenza di ciascuna fattura sino al soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, sostenendo che il Tribunale aveva CP_1 correttamente accertato dell'inesatto adempimento di a causa della “mala gestio” del Parte_1 rapporto contrattuale;
inoltre, nel richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, ribadiva la non deducibilità fiscale dei costi energetici a causa della loro tardiva fatturazione, sostenendo la correttezza della decisione laddove aveva ritenuto sussistere sia il danno da perdita di chance, sia quello da lucro cessante, evidenziando, al riguardo, non solo l'impossibilità in cui si era trovata per svolgere un'analisi comparativa dei consumi mensili effettivi (e, quindi, dei costi) a causa della mancata emissione di bollette periodiche, ma anche l'impossibilità di procedere ad ulteriori investimenti a causa dell'immobilizzazione di somme ingenti a cui era stata costretta per far fronte ai costi di energia elettrica ancora incerti, eccependo, al fine, la novità dell'eccezione di
“compensatio lucri cum damno” ex art. 345 c.p.c..
Infine, l'appellata sosteneva la correttezza sia della liquidazione degli interessi legali a partire dalla domanda giudiziale, stante l'imputazione della causa del ritardato pagamento delle fatture commerciali alla condotta di , sia della statuizione con cui era stata disposta la Parte_1 compensazione per metà delle spese processuali.
Quindi, l'appellata concludeva chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 21/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Ad avviso di questa Corte, la ricostruzione operata dal Tribunale, che ha ritenuto di ravvisare una grave “mala gestio” del rapporto contrattuale da parte di , va condivisa. Parte_1
Infatti, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, le negligenze gestionali dell'appellante, acclarate anche dal C.T.U. all'esito delle indagini peritali espletate, possono innanzitutto essere ravvisate nell'incapacità dimostrata da nella vicenda di dotarsi di Parte_1 un'adeguata organizzazione interna, sotto il profilo amministrativo, informatico e contabile, che inevitabilmente ha inciso negativamente nella gestione del rapporto contrattuale, che è stato caratterizzato dall'assenza o, peggio, dalla contraddittorietà delle informazioni fornite alla CP_1 riguardo, dapprima, l'esistenza stessa del rapporto contrattuale e, successivamente, in ordine al calcolo dei consumi effettivamente intervenuti;
tale stato di grave disinformazione risulta essersi protratto per ben cinque anni, nel corso dei quali, nonostante le numerose sollecitazioni inviate dall'utente, quest'ultima si trovò a godere delle erogazioni di energia elettrica senza però avere certezze non solo del rapporto contrattuale in essere, ma neanche delle relative fatturazioni.
Alla luce dell'acclarato caos gestionale che ha contraddistinto il rapporto, di cui la non ha CP_1 avuto alcuna responsabilità, priva di rilievo si dimostra la censura di concernente Parte_1 l'erroneo riferimento, contenuto nell'impugnata sentenza, alla violazione della legge n. 481/1995, posto che l'erroneità di detto richiamo non vale ad emendare il contegno serbato nel tempo da
[...]
, caratterizzato da un evidente difetto di diligenza nella gestione del rapporto contrattuale Pt_1 di somministrazione, che non può che essere ascritto all'odierna appellante.
Riguardo, poi, alla qualifica di “professionista” che, a detta di , andrebbe riconosciuta Parte_1 in capo alla (e che le avrebbe consentito di interpretare correttamente le tardive CP_1 fatturazioni), essa dev'essere esclusa, trattandosi di semplice utente (specializzata nel taglio e nella composizione di profilati metallici) e non di società operante nel settore dell'energia elettrica, sicché è verosimile che essa si sia trovata in difficoltà nella lettura di un elevato numero di fatture, emesse “a cascata” in un breve lasso temporale, peraltro afferenti a consumi verificatisi molti anni prima;
ad ogni buon conto, poi, l'oggettiva difficoltà nella lettura delle fatture oggetto di causa ha trovato ulteriore conferma nelle difese articolate dalla stessa che, una volta Parte_1 costituitasi, ritenne necessario formulare un'apposita richiesta volta all'espletamento di una C.T.U. finalizzata, tra l'altro, proprio a determinare la correttezza dei consumi e i relativi costi.
Ne consegue, pertanto, che va confermato l'inesatto adempimento, da parte di , delle Parte_1 obbligazioni assunte e, pertanto, delle prestazioni dedotte in contratto.
Il secondo motivo di impugnazione, invece, è parzialmente fondato e, pertanto, può essere accolto per quanto di ragione.
Per quanto attiene al profilo della presunta indeducibilità delle fatture, perché tardivamente emesse, questa Corte ritiene di non condividere l'affermazione del Tribunale che, aderendo alle conclusioni raggiunte dal C.T.P. della ha sostenuto che “il danno provocato in maniera CP_1 diretta dall'inesatto adempimento di consiste innanzi tutto nel fatto che l'intero Parte_1 imponibile di € 597.139,82, così come risultante delle fatture contestate, è stato necessariamente considerato costo non fiscalmente deducibile perché di competenza di anni passati, molto lontani rispetto alla data di emissione delle rispettive fatture. L'ammontare di tale danno è stato stimato dal C.T.P. di parte opponente geom. n Euro 187.501,00”. CP_2
Invero, se è vero che l'affermazione del Tribunale è conforme alla giurisprudenza che esclude la possibilità di ascrivere componenti negativi di reddito ad un esercizio diverso rispetto a quello per legge di competenza (sul punto, vedi Cass. n. 23987/2008, secondo cui, “in tema di reddito
d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come “esercizio di competenza”, sicché “il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può pertanto trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio, non potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile (Cass. 17195/2006)”; nel medesimo senso anche Cass. n. 2213/2011), è altresì vero che ciò trova applicazione alle sole ipotesi in cui suddetti componenti negativi di reddito siano certi nell'esistenza o determinabili nell'ammontare; al contrario, nella diversa ipotesi in cui dette caratteristiche non sussistano, l'art. 75, D.P.R. 917/1986 prevede espressamente che “i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza;
tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”.
Dunque, nell'ipotesi in cui il contribuente si trovi nell'impossibilità di avere contezza dei componenti negativi del reddito, la norma citata prevede la possibilità che gli stessi siano imputati all'anno d'imposta nel quale siano venuti ad esistenza o siano risultati determinabili nell'ammontare.
Pertanto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, che questa Corte condivide, dalla citata disposizione normativa si ricava “che, ai fini della imputazione dei componenti negativi di reddito, in mancanza di diverse disposizioni specifiche, la regola è rappresentata dal principio di competenza e che la stessa può essere derogata, in favore del principio di cassa, solo laddove vi sia incertezza nell'an o indeterminabilità nel quantum. In altri termini, i componenti negativi che concorrono a formare il reddito possono essere imputati all'anno di esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza -o determinabile in modo obiettivo l'ammontare- qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza” (Cass. 12/02/2013, n. 3368; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 13048/2017 e Cass. n. 25282/2015, citata dalla stessa appellata).
Orbene, se nel caso di specie la mancata emissione delle fatture da parte di ha Parte_1 determinato, per lungo tempo, la mancata conoscibilità per la dell'ammontare dei costi CP_1 relativi al consumo di energia elettrica (come previsto dall'art. 75 del d.P.R. n. 917/1986), è altresì vero che essi, al fine, sono risultati determinati nel “quantum” in occasione della successiva emissione delle fatture (che, peraltro, all'esito dell'espletata C.T.U. si sono dimostrate esatte, perché in linea con i consumi di energia elettrica fruiti dall'utente), sicché deve trovare applicazione il principio di cassa, e non quello di competenza, con conseguente deducibilità delle fatture sebbene tardivamente emesse, da imputarsi all'anno di esercizio in cui le stesse hanno consentito l'oggettiva determinabilità nel loro ammontare dei componenti negativi di reddito.
Ne consegue che la somma di Euro 187.501,00, stimata a tale titolo dal C.T.P. di parte opponente e fatta propria dal giudicante di prime cure, non può essere defalcata dal maggiore importo spettante ad per i consumi oggetto di causa. Parte_1 Con riferimento, invece, alla “perdita di chance”, il giudice di prime cure ha avuto modo di esplicitare che “come rilevato anche dal CTU, non avendo ricevuto alcuna fattura per più di cinque anni, la società non ha potuto effettuare alcuna analisi comparativa allo scopo di CP_1 accertare se il contratto dichiarato esistente da fosse il più conveniente per l'utente, Parte_1
e pertanto tale elemento va valutato in relazione alla perdita di chances di migliori opportunità contrattuali”.
Ad avviso di questa Corte, tale valutazione può essere condivisa, in quanto, se è vero che –come affermato dalla stessa appellante- il contratto sottoscritto il 30.06.2006 recava l'indicazione del prezzo unitario dell'energia, è altresì vero che tale circostanza non era di per sé sufficiente per permettere alla di effettuare una costante comparazione con le offerte commerciali, CP_1 succedutesi nel tempo, formulate da altri Trader presenti sul mercato libero, in quanto tale facoltà sarebbe potuta rivelarsi concreta solo ove vi fosse stata una periodicità della fatturazione, che avesse consentito all'utente di prendere costantemente contezza delle voci inerenti ai consumi concretamente rilevati e ai relativi costi.
Del resto, dall'esame della relazione peritale, si ricava espressamente che “i prezzi potevano cambiare a seconda del misuratore installato sul punto di prelievo e, decorsi 10 mesi dall'inizio di ciascun periodo annuale di fornitura, potevano essere aggiornati dal venditore. Dunque, è chiaro che se il cliente non riceve le fatture di ciclo mese e non capisce quali aggiornamenti sono in corso
e come è trattato il misuratore posto sul suo POD, difficilmente può eseguire l'analisi comparativa di mercato proposta dal C.T.P. ”. Parte_1
Ne consegue che la statuizione del Tribunale che ha riconosciuto il danno da “perdita di chance” per la mancata fruizione da parte della a causa della condotta di , delle CP_1 Parte_1 migliori offerte contrattuali succedutesi nel tempo sul mercato dell'energia elettrica, può essere confermata;
per quanto concerne, poi, la sua quantificazione, che era rimasta sussunta nella liquidazione in via equitativa del complessivo ammontare del danno (da cui, per le ragioni sopra espresse, va detratto l'importo di Euro 187.501,00), questa Corte ritiene di poter accogliere le motivate conclusioni rassegnate dal C.T.U. che, nel valutare la cifra che la avrebbe potuto CP_1 risparmiare in applicazione delle più convenienti tariffe stabilite dall'ARERA in luogo delle tariffe effettivamente applicate da , ha evidenziato che “la valorizzazione economica in Parte_1 accordo alle tariffe applicate da porta ad un maggior costo per la di Euro Parte_1 CP_1
9.711,30 in più rispetto alle tariffe dell'ARERA sull'onere energia, da cui, aggiungendo l'IVA al
21% fino al 30 settembre 2013 e successivamente al 22%, si perviene a Euro 9.711,30 più Euro
9.711,30 più Euro 2.043,95 di IVA per un importo complessivo di Euro 11.755,26” (vedi pag. 43 dell'elaborato peritale). Ne consegue che detto danno può essere riconosciuto nella misura di complessivi Euro 11.755,26, oltre interessi legali, calcolati ex art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma via via rivalutata a far data dal deposito della C.T.U. (27/1/2018) fino all'effettivo soddisfo.
Con riguardo, infine, al profilo attinente al lucro cessante, preliminarmente si osserva che l'eccezione concernente l'asserita “compensatio lucri cum damno” era stata genericamente adombrata in primo grado da , ma non sufficientemente articolata (“A ben vedere poi Parte_1 il ritardo nell'emissione delle fatture ha peraltro avvantaggiato il cliente: la tardiva fatturazione non ha in alcun modo influito sull'entità dei consumi effettivi attribuiti all'utente che ha beneficiato di un finanziamento ad opera dell'esercente”).
In ogni caso, si osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la avrebbe CP_1 dovuto fornire la prova dell'esistenza di tale specifico profilo di danno e, solo successivamente a tale dimostrazione, il Giudicante avrebbe potuto far ricorso al potere equitativo di cui all'art. 1226
c.c. in vista della sua concreta liquidazione;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata” (Cass. n. 19681/2025); ne consegue che la liquidazione equitativa “consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare
l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass. n. 13515/2022). Pertanto, trattasi di un potere del giudice il cui esercizio presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto.
Con specifico riferimento al caso di specie, la per dimostrare l'esistenza del danno, CP_1 avrebbe dovuto quantomeno fornire la prova documentale dell'avvenuto appostamento, nel corso del tempo (e, quindi, nei singoli anni di esercizio) di apposite somme di denaro al dichiarato scopo di far fronte alle future richieste di pagamento dei consumi di energia elettrica (erogazioni di cui l'odierna appellata ha pacificamente e ininterrottamente usufruito) nel momento in cui le fossero finalmente pervenute le fatture recanti i consumi, gli importi e il fornitore, dimostrando, poi, di essersi trovata per tale ragione nell'impossibilità di effettuare investimenti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale o, comunque, di non aver potuto innovare le strutture aziendali per un miglioramento della produzione a causa della mancata disponibilità di tali somme. Tale prova non è mai stata fornita, tanto che lo stesso C.T.U., in occasione della redazione dell'elaborato, aveva evidenziato tali carenze, che rendevano impossibile accertare tale tipo di danno.
Ne consegue che, in accoglimento dello spiegato gravame, dev'essere disattesa la valutazione operata dal Tribunale che, seppur nell'ambito di una valutazione complessiva del danno, ha ritenuto di liquidare detta voce in assenza di prove al riguardo.
Per quanto concerne, infine, l'ulteriore doglianza sollevata da , concernente l'erroneità Parte_1 della decorrenza degli interessi legali sulla sorte capitale, essa risulta fondata, sicché, a differenza di quanto operato dal Tribunale, gli interessi, da liquidarsi ai sensi del d. lgs. 231/2002, devono decorrere non dalla domanda giudiziale, ma dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo.
La censura avente ad oggetto le spese processuali di primo grado resta assorbita nella decisione e nella conseguente riliquidazione che questa Corte è tenuta ad operare per entrambi i gradi di giudizio in ragione del parziale accoglimento del gravame.
Da quanto premesso deriva che, in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la dev'essere condannata al pagamento, in favore di CP_1
della somma di Euro 718.420,56, oltre interessi, calcolati ai sensi del d.lgs. n. Parte_1
231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, mentre dev'essere Parte_1 condannata al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno da “perdita CP_1 di chance”, della somma di Euro 11.755,26, oltre interessi legali, calcolati ex art. 1284, comma 1,
c.c., sulla somma via via rivalutata a far data dal deposito della C.T.U. (27/1/2018) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in ragione dei rispettivi margini di soccombenza, sono poste a carico della nella misura dei 4/5 per entrambi i gradi di giudizio, con compensazione tra le parti CP_1 della residua porzione, e sono determinate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, facendo applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione avente ad oggetto le cause di valore ricompreso tra Euro
520.001 ed Euro 1.000.000, con l'eccezione della voce “istruttoria/trattazione” che, per la sola fase di appello, viene liquidata nella misura minima.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6979/2020, così statuisce: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore” al pagamento, in CP_1 favore di della somma di Euro 718.420,56, oltre interessi, calcolati ai sensi del Parte_1
d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, in luogo della minor somma di Euro
518.420,56 cui era stato condannato dal Tribunale;
condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento, Parte_1 in favore di della somma di Euro 11.755,26, oltre interessi legali, calcolati ex art. CP_1
1284, comma 1, c.c., sulla somma via via rivalutata a far data dal deposito della C.T.U. (27/1/2018) fino all'effettivo soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di CP_1 [...]
dei 4/5 delle spese di lite che, in tale misura, per il primo grado vengono liquidate in Parte_1
Euro 23.354,40 per compensi professionali, e per il grado di appello in Euro 17.866,40 per compensi professionali e in Euro 2.529,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.), oltre accessori come per legge;
compensa tra le parti il residuo quinto per entrambi i gradi di giudizio;
resta ferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, lì 21/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZ. IV° CIVILE – II° Collegio
così composta: dott.ssa Antonella Izzo Presidente dott. Giuseppe Staglianò Consigliere rel. dott. Marco Emilio Luigi Cirillo Consigliere riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S e n t e n z a ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile di II grado iscritta al n. 2984 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno
2020, posta in deliberazione all'udienza collegiale del 21-11-2025, vertente tra
(C.F. e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma Parte_1
, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata a P.IVA_1
Roma, Via Gavinana n. 4, presso lo studio dell'Avv. Massimo Pavolini, che la rappresenta e difende giusta procura in atti;
- Appellante -
e
(P.IVA. ), in persona del legale rappresentante “pro tempore”, CP_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata a Roma, Via Gramsci n. 22, presso lo studio dell'Avv. Chiara De Bonis, che la rappresenta e difende, congiuntamente e disgiuntamente all'Avv. Tommaso De Bonis, giusta procura in atti;
- Appellata –
Oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da scritti difensivi.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato, la (nel prosieguo “ ) proponeva CP_1 CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo n. 6065/2016, con il quale il Tribunale di Roma le aveva ingiunto il pagamento, in favore di (nel prosieguo “ ”), della somma di Euro Parte_1 Parte_1
718.420,56, oltre interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002 e spese legali, per il mancato saldo di fatture emesse in ragione di un rapporto di somministrazione intercorso tra le parti e relative al consumo di energia elettrica effettuato nel periodo dal 01.01.07 al 30.04.14.
In particolare, la assumeva di aver sottoscritto con , in data 30.06.2006, un CP_1 Parte_1 contratto di fornitura di energia elettrica nel libero mercato denominato “ ”, ma che Parte_2 tuttavia, nonostante le sue innumerevoli sollecitazioni, non aveva mai emesso alcuna Parte_1 fattura sino al 15.06.2012 allorché, nel giro di poco più di un anno, aveva emesso un numero complessivo di 101 fatture, relative al consumo effettuato nel periodo dal 01.01.07 al 30.04.14, di cui ben 71 emesse nel solo anno 2012.
In particolare, la documentava di aver inviato ad numerose missive con le CP_1 Parte_1 quali aveva ripetutamente chiesto delucidazioni per conoscere quale fosse la società erogatrice del servizio di energia elettrica, i prezzi applicati e l'entità delle somme dovute (come da atti, in data
28.06.2007, 18.07.2007, 24.07.2007, 7.11.2007), e che solo in data 31.12.2007 le Parte_1 aveva confermato l'avvenuta attivazione del contratto, avvisando, nel contempo, dell'imminente emissione delle fatture concernenti il periodo gennaio 2007 - dicembre 2007; ciò nonostante, però, nessuna fattura era stata emessa, sicché la si era vista costretta a riprendere le CP_1 sollecitazioni attraverso alcune richieste A/R contestualmente inviate all'AEEGSI (oggi ARERA), ad e ad e-Distribuzione, cui solo in data 21.01.2009 aveva fatto riscontro un'ulteriore Parte_1 risposta di , con la quale la stessa aveva asserito la mancata attivazione di qualsiasi Parte_1 contratto.
Dopo un triennio di assenza di comunicazioni tra le parti, solo in data 15.06.2012 Parte_1 aveva iniziato a fatturare, emettendo un numero complessivo di fatture pari a 101, relative al consumo effettuato nel periodo dal 01.01.07 al 30.04.14, delle quali 71 emesse nell'anno 2012. Essendosi la rifiutata di pagare, aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per la CP_1 Parte_1 complessiva somma di Euro 718.420,56, oltre interessi ex art. 5 d. lgs. 231/2002 e spese legali, cui la società ingiunta si era ritualmente opposta, contestando innanzitutto le fatture emesse, recanti importi a suo dire stimati esclusivamente su consumi presunti, non essendosi mai provveduto a rilevare le letture dei contatori al fine di procedere al necessario conguaglio;
inoltre lamentava un'asserita “mala gestio” del rapporto contrattuale da parte di , la quale non solo ad Parte_1 un certo punto aveva perfino disconosciuto l'esistenza del rapporto contrattuale, salvo poi ammetterlo, ma con la sua negligente condotta aveva danneggiato l'opponente, precludendole, a causa della protratta omessa fatturazione, di potersi avvalere della deduzione fiscale dei costi dell'energia elettrica.
Ciò premesso, la concludeva chiedendo l'annullamento/revoca del decreto ingiuntivo e CP_1
l'accertamento e la dichiarazione di responsabilità di per “mala gestio” del rapporto Parte_1 contrattuale;
inoltre, in via riconvenzionale, chiedeva la condanna di al risarcimento Parte_1 dei danni asseritamente subiti a causa della illegittima gestione del rapporto contrattuale e della protratta mancanza di fatturazione, che venivano quantificati in Euro 250.000,00 a titolo di danno patrimoniale e in Euro 500.000,00 a titolo di danno non patrimoniale. Il tutto con vittoria delle spese processuali.
Costituitasi in giudizio, si limitava a resistere, contestando le asserzioni della Parte_1 CP_1
e chiedendo la conferma del decreto ingiuntivo;
in ogni caso, chiedeva l'accertamento e la dichiarazione del diritto di credito da lei vantato nei confronti della con conseguente CP_1 condanna della stessa al pagamento di quanto dovuto e con il rigetto della domanda riconvenzionale da costei formulata, con vittoria di spese processuali.
Nel corso del giudizio, il Tribunale disponeva l'espletamento di un'apposita C.T.U., al fine di calcolare “i rapporti di dare e avere tra le parti dalla data della prima fattura, previo esame degli atti di causa”, e con autorizzazione al C.T.U. di “reperire eventuale documentazione aggiuntiva presso il distributore”.
All'esito dell'istruttoria, il Tribunale di Roma con sentenza n. 6979/2020, rilevava che, in base ai calcoli effettuati dal C.T.U., l'importo complessivo portato dal decreto ingiuntivo di Euro
718.420,56, di cui Euro 125.351,40 di IVA, risultava corretto, così come corretta risultava anche l'applicazione dell'IVA (per la quale era stato disposto un supplemento di indagine), rispecchiando tale importo complessivo gli effettivi consumi energetici della nel periodo di riferimento. CP_1
Inoltre, il Tribunale, ritenendo di configurare un inesatto adempimento da parte di Parte_1 alle proprie obbligazioni contrattuali, accoglieva la domanda riconvenzionale di risarcimento del danno avanzata dalla liquidando il danno, in via equitativa, nell'importo di Euro CP_1
200.000,00. In particolare, il giudice di prime cure riteneva di ravvisare l'inadempimento di in Parte_1 ragione del ritardo e dell'erroneità delle comunicazioni inoltrate all'utente, della mancata emissione di fatture per più di 5 anni, nonostante le ripetute sollecitazioni e contestazioni in tal senso sollevate dalla nonché dell'avvenuta emissione di quella che veniva definita una CP_1
“cascata” di fatture, di difficile -se non impossibile- lettura da parte di un soggetto non professionista.
Pertanto, il Tribunale, dopo aver revocato il decreto ingiuntivo, in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale della condannava al risarcimento del danno nella CP_1 Parte_1 misura di Euro 200.000,00, decurtando detto importo da quello dovuto dalla società ricorrente in ragione dei consumi di energia;
quindi, condannava la al pagamento, in favore di CP_1 [...]
, della minor somma di Euro 518.420,56, oltre interessi ex d. lgs. 231/2002 dalla domanda Pt_1 al saldo, compensando le spese processuali nella misura della metà e ponendo la restante metà a carico della CP_1
Con atto di citazione ritualmente notificato, proponeva appello avverso tale decisione, Parte_1 assumendone l'erroneità e l'ingiustizia.
Con un primo motivo di impugnazione l'appellante lamentava la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e art. 1218 c.c., della legge 481/1995 per travisamento dei fatti in merito al riconoscimento dell'inesatto adempimento postulato in via riconvenzionale dalla
. CP_1
In particolare, evidenziava che, a differenza di quanto ritenuto dal giudicante di Parte_1 prime cure, non era incorsa in alcun inesatto adempimento, in quanto l'incolpevole ritardo nell'emissione delle fatture era stato piuttosto dovuto a quello che lo stesso C.T.U. aveva definito un
“unbundling avvenuto in quegli anni delle imprese verticalmente integrate al fine di creare una distinzione funzionale, contabile e societaria tra l'attività di produzione, distribuzione e di vendita dell'energia imposto dalla liberalizzazione del mercato in accordo alle delibere dell'Autorità per
l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI ora Autorità di Regolazione per Energia
Reti e Ambiente, ARERA)”; in particolare, poi, sosteneva che detta situazione era stata favorita anche dal fatto che il contratto tra e la era stato firmato in data 30.06.2006, e Parte_1 CP_1 cioè il giorno prima della cessione della rete di distribuzione da parte del vecchio distributore e-
Distribuzione al nuovo distributore RA S.p.A. (con ulteriore cessione in data 29.05.2015 alla società Inrete), che aveva comportato per un disallineamento dei propri sistemi Parte_1 informatici e, conseguentemente, una perdita di contezza del contratto associato alla che a CP_1 sua volta aveva impedito la regolare emissione delle fatture di “ciclo mese” per il periodo compreso tra il 01.01.2007, giorno di inizio della fornitura, e il 15.06.2012, data di inizio fatturazione. Inoltre, l'appellante censurava il richiamo operato dal Tribunale alla legge 481/1995, art. 2, comma
12, lettera h e art. 4, ritenendo il primo articolo inconferente ai fini del decidere e il secondo errato, contestando anche l'assunto secondo cui le fatture non sarebbero state di agevole la lettura per un soggetto non professionista, qualità che, comunque, non difettava in capo alla CP_1
Con un secondo motivo di censura, poi, l'appellante lamentava la “violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 1218 e 1226 c.c., per travisamento in fatto e diritto e per errata liquidazione del risarcimento del danno”.
In particolare, sosteneva l'erronea liquidazione delle voci di danno riconosciute, Parte_1 sostenendo, in primo luogo, la deducibilità dei costi energetici pur a fronte di una tardività nell'emissione delle fatture e, in secondo luogo, riguardo al danno da perdita di chance,
l'indicazione in contratto del prezzo unitario dell'energia, che era di per sé sufficiente per orientare le scelte della infine, in relazione all'ulteriore profilo del lucro cessante, l'appellante CP_1 sottolineava che l'asserita immobilizzazione delle somme da parte della a causa CP_1 dell'incertezza di quanto da essa dovuto per il costo dell'energia elettrica, in realtà aveva costituito un vantaggio per costei, che in tal modo aveva potuto contare su un'ingente somma di denaro per autofinanziarsi con capitale proprio, evitando così di ricorrere al più costoso capitale di terzi, sicché il Tribunale avrebbe dovuto procedere ad una “compensatio lucri cum damno”.
Con un terzo motivo di doglianza, lamentava altresì l'erroneità della statuizione del Parte_1
Giudice di prime cure circa la decorrenza degli interessi ex d. lgs. 231/2002, liquidati in sentenza a partire dalla domanda fino all'effettivo saldo, piuttosto che, in linea con la lettera della legge, dalla scadenza delle singole fatture.
Con un quarto motivo di impugnazione, infine, l'appellante censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui, in relazione al parziale accoglimento dell'opposizione, aveva ritenuto sussistenti giusti motivi per compensare tra le parti per la metà le spese di lite.
Di conseguenza, l'appellante concludeva chiedendo, in parziale riforma della sentenza impugnata, la conferma del proprio diritto di credito nella misura accertata con il decreto ingiuntivo e, al contempo, l'accertamento dell'inesistenza del danno reclamato dalla con conseguente CP_1 condanna di quest'ultima al pagamento di quanto originariamente reclamato, oltre rivalutazione monetaria e con gli interessi legali a decorrere dalla scadenza di ciascuna fattura sino al soddisfo;
il tutto con vittoria delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitasi in giudizio, la si limitava a resistere, sostenendo che il Tribunale aveva CP_1 correttamente accertato dell'inesatto adempimento di a causa della “mala gestio” del Parte_1 rapporto contrattuale;
inoltre, nel richiamare alcuni precedenti giurisprudenziali di legittimità, ribadiva la non deducibilità fiscale dei costi energetici a causa della loro tardiva fatturazione, sostenendo la correttezza della decisione laddove aveva ritenuto sussistere sia il danno da perdita di chance, sia quello da lucro cessante, evidenziando, al riguardo, non solo l'impossibilità in cui si era trovata per svolgere un'analisi comparativa dei consumi mensili effettivi (e, quindi, dei costi) a causa della mancata emissione di bollette periodiche, ma anche l'impossibilità di procedere ad ulteriori investimenti a causa dell'immobilizzazione di somme ingenti a cui era stata costretta per far fronte ai costi di energia elettrica ancora incerti, eccependo, al fine, la novità dell'eccezione di
“compensatio lucri cum damno” ex art. 345 c.p.c..
Infine, l'appellata sosteneva la correttezza sia della liquidazione degli interessi legali a partire dalla domanda giudiziale, stante l'imputazione della causa del ritardato pagamento delle fatture commerciali alla condotta di , sia della statuizione con cui era stata disposta la Parte_1 compensazione per metà delle spese processuali.
Quindi, l'appellata concludeva chiedendo il rigetto dello spiegato gravame, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
All'udienza del 21/11/2025, dopo la precisazione delle conclusioni e all'esito della discussione, la causa è stata trattenuta in decisione dalla Corte ai sensi dell'art. 281 sexies, comma 3, c.p.c..
Motivi della decisione
Il primo motivo di impugnazione è infondato.
Ad avviso di questa Corte, la ricostruzione operata dal Tribunale, che ha ritenuto di ravvisare una grave “mala gestio” del rapporto contrattuale da parte di , va condivisa. Parte_1
Infatti, come correttamente rilevato dal Giudice di prime cure, le negligenze gestionali dell'appellante, acclarate anche dal C.T.U. all'esito delle indagini peritali espletate, possono innanzitutto essere ravvisate nell'incapacità dimostrata da nella vicenda di dotarsi di Parte_1 un'adeguata organizzazione interna, sotto il profilo amministrativo, informatico e contabile, che inevitabilmente ha inciso negativamente nella gestione del rapporto contrattuale, che è stato caratterizzato dall'assenza o, peggio, dalla contraddittorietà delle informazioni fornite alla CP_1 riguardo, dapprima, l'esistenza stessa del rapporto contrattuale e, successivamente, in ordine al calcolo dei consumi effettivamente intervenuti;
tale stato di grave disinformazione risulta essersi protratto per ben cinque anni, nel corso dei quali, nonostante le numerose sollecitazioni inviate dall'utente, quest'ultima si trovò a godere delle erogazioni di energia elettrica senza però avere certezze non solo del rapporto contrattuale in essere, ma neanche delle relative fatturazioni.
Alla luce dell'acclarato caos gestionale che ha contraddistinto il rapporto, di cui la non ha CP_1 avuto alcuna responsabilità, priva di rilievo si dimostra la censura di concernente Parte_1 l'erroneo riferimento, contenuto nell'impugnata sentenza, alla violazione della legge n. 481/1995, posto che l'erroneità di detto richiamo non vale ad emendare il contegno serbato nel tempo da
[...]
, caratterizzato da un evidente difetto di diligenza nella gestione del rapporto contrattuale Pt_1 di somministrazione, che non può che essere ascritto all'odierna appellante.
Riguardo, poi, alla qualifica di “professionista” che, a detta di , andrebbe riconosciuta Parte_1 in capo alla (e che le avrebbe consentito di interpretare correttamente le tardive CP_1 fatturazioni), essa dev'essere esclusa, trattandosi di semplice utente (specializzata nel taglio e nella composizione di profilati metallici) e non di società operante nel settore dell'energia elettrica, sicché è verosimile che essa si sia trovata in difficoltà nella lettura di un elevato numero di fatture, emesse “a cascata” in un breve lasso temporale, peraltro afferenti a consumi verificatisi molti anni prima;
ad ogni buon conto, poi, l'oggettiva difficoltà nella lettura delle fatture oggetto di causa ha trovato ulteriore conferma nelle difese articolate dalla stessa che, una volta Parte_1 costituitasi, ritenne necessario formulare un'apposita richiesta volta all'espletamento di una C.T.U. finalizzata, tra l'altro, proprio a determinare la correttezza dei consumi e i relativi costi.
Ne consegue, pertanto, che va confermato l'inesatto adempimento, da parte di , delle Parte_1 obbligazioni assunte e, pertanto, delle prestazioni dedotte in contratto.
Il secondo motivo di impugnazione, invece, è parzialmente fondato e, pertanto, può essere accolto per quanto di ragione.
Per quanto attiene al profilo della presunta indeducibilità delle fatture, perché tardivamente emesse, questa Corte ritiene di non condividere l'affermazione del Tribunale che, aderendo alle conclusioni raggiunte dal C.T.P. della ha sostenuto che “il danno provocato in maniera CP_1 diretta dall'inesatto adempimento di consiste innanzi tutto nel fatto che l'intero Parte_1 imponibile di € 597.139,82, così come risultante delle fatture contestate, è stato necessariamente considerato costo non fiscalmente deducibile perché di competenza di anni passati, molto lontani rispetto alla data di emissione delle rispettive fatture. L'ammontare di tale danno è stato stimato dal C.T.P. di parte opponente geom. n Euro 187.501,00”. CP_2
Invero, se è vero che l'affermazione del Tribunale è conforme alla giurisprudenza che esclude la possibilità di ascrivere componenti negativi di reddito ad un esercizio diverso rispetto a quello per legge di competenza (sul punto, vedi Cass. n. 23987/2008, secondo cui, “in tema di reddito
d'impresa, le regole sull'imputazione temporale dei componenti di reddito, dettate in via generale dal D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 75, sono tassative ed inderogabili, non essendo consentito al contribuente di ascrivere a proprio piacimento un componente positivo o negativo di reddito ad un esercizio diverso da quello individuato dalla legge come “esercizio di competenza”, sicché “il recupero a tassazione dei ricavi nell'esercizio di competenza non può pertanto trovare ostacolo nella circostanza che essi siano stati dichiarati in un diverso esercizio, non potendosi lasciare il contribuente arbitro della scelta del periodo più conveniente in cui dichiarare i propri componenti di reddito, con innegabili riflessi sulla determinazione del proprio reddito imponibile (Cass. 17195/2006)”; nel medesimo senso anche Cass. n. 2213/2011), è altresì vero che ciò trova applicazione alle sole ipotesi in cui suddetti componenti negativi di reddito siano certi nell'esistenza o determinabili nell'ammontare; al contrario, nella diversa ipotesi in cui dette caratteristiche non sussistano, l'art. 75, D.P.R. 917/1986 prevede espressamente che “i ricavi, le spese e gli altri componenti positivi e negativi, per i quali le precedenti norme del presente capo non dispongono diversamente, concorrono a formare il reddito nell'esercizio di competenza;
tuttavia i ricavi, le spese e gli altri componenti di cui nell'esercizio di competenza non sia ancora certa l'esistenza o determinabile in modo obiettivo l'ammontare concorrono a formarlo nell'esercizio in cui si verificano tali condizioni”.
Dunque, nell'ipotesi in cui il contribuente si trovi nell'impossibilità di avere contezza dei componenti negativi del reddito, la norma citata prevede la possibilità che gli stessi siano imputati all'anno d'imposta nel quale siano venuti ad esistenza o siano risultati determinabili nell'ammontare.
Pertanto, secondo il costante insegnamento della Corte di Cassazione, che questa Corte condivide, dalla citata disposizione normativa si ricava “che, ai fini della imputazione dei componenti negativi di reddito, in mancanza di diverse disposizioni specifiche, la regola è rappresentata dal principio di competenza e che la stessa può essere derogata, in favore del principio di cassa, solo laddove vi sia incertezza nell'an o indeterminabilità nel quantum. In altri termini, i componenti negativi che concorrono a formare il reddito possono essere imputati all'anno di esercizio in cui ne diviene certa l'esistenza -o determinabile in modo obiettivo l'ammontare- qualora di tali qualità fossero privi nel corso dell'esercizio di competenza” (Cass. 12/02/2013, n. 3368; nello stesso senso, vedi anche Cass. n. 13048/2017 e Cass. n. 25282/2015, citata dalla stessa appellata).
Orbene, se nel caso di specie la mancata emissione delle fatture da parte di ha Parte_1 determinato, per lungo tempo, la mancata conoscibilità per la dell'ammontare dei costi CP_1 relativi al consumo di energia elettrica (come previsto dall'art. 75 del d.P.R. n. 917/1986), è altresì vero che essi, al fine, sono risultati determinati nel “quantum” in occasione della successiva emissione delle fatture (che, peraltro, all'esito dell'espletata C.T.U. si sono dimostrate esatte, perché in linea con i consumi di energia elettrica fruiti dall'utente), sicché deve trovare applicazione il principio di cassa, e non quello di competenza, con conseguente deducibilità delle fatture sebbene tardivamente emesse, da imputarsi all'anno di esercizio in cui le stesse hanno consentito l'oggettiva determinabilità nel loro ammontare dei componenti negativi di reddito.
Ne consegue che la somma di Euro 187.501,00, stimata a tale titolo dal C.T.P. di parte opponente e fatta propria dal giudicante di prime cure, non può essere defalcata dal maggiore importo spettante ad per i consumi oggetto di causa. Parte_1 Con riferimento, invece, alla “perdita di chance”, il giudice di prime cure ha avuto modo di esplicitare che “come rilevato anche dal CTU, non avendo ricevuto alcuna fattura per più di cinque anni, la società non ha potuto effettuare alcuna analisi comparativa allo scopo di CP_1 accertare se il contratto dichiarato esistente da fosse il più conveniente per l'utente, Parte_1
e pertanto tale elemento va valutato in relazione alla perdita di chances di migliori opportunità contrattuali”.
Ad avviso di questa Corte, tale valutazione può essere condivisa, in quanto, se è vero che –come affermato dalla stessa appellante- il contratto sottoscritto il 30.06.2006 recava l'indicazione del prezzo unitario dell'energia, è altresì vero che tale circostanza non era di per sé sufficiente per permettere alla di effettuare una costante comparazione con le offerte commerciali, CP_1 succedutesi nel tempo, formulate da altri Trader presenti sul mercato libero, in quanto tale facoltà sarebbe potuta rivelarsi concreta solo ove vi fosse stata una periodicità della fatturazione, che avesse consentito all'utente di prendere costantemente contezza delle voci inerenti ai consumi concretamente rilevati e ai relativi costi.
Del resto, dall'esame della relazione peritale, si ricava espressamente che “i prezzi potevano cambiare a seconda del misuratore installato sul punto di prelievo e, decorsi 10 mesi dall'inizio di ciascun periodo annuale di fornitura, potevano essere aggiornati dal venditore. Dunque, è chiaro che se il cliente non riceve le fatture di ciclo mese e non capisce quali aggiornamenti sono in corso
e come è trattato il misuratore posto sul suo POD, difficilmente può eseguire l'analisi comparativa di mercato proposta dal C.T.P. ”. Parte_1
Ne consegue che la statuizione del Tribunale che ha riconosciuto il danno da “perdita di chance” per la mancata fruizione da parte della a causa della condotta di , delle CP_1 Parte_1 migliori offerte contrattuali succedutesi nel tempo sul mercato dell'energia elettrica, può essere confermata;
per quanto concerne, poi, la sua quantificazione, che era rimasta sussunta nella liquidazione in via equitativa del complessivo ammontare del danno (da cui, per le ragioni sopra espresse, va detratto l'importo di Euro 187.501,00), questa Corte ritiene di poter accogliere le motivate conclusioni rassegnate dal C.T.U. che, nel valutare la cifra che la avrebbe potuto CP_1 risparmiare in applicazione delle più convenienti tariffe stabilite dall'ARERA in luogo delle tariffe effettivamente applicate da , ha evidenziato che “la valorizzazione economica in Parte_1 accordo alle tariffe applicate da porta ad un maggior costo per la di Euro Parte_1 CP_1
9.711,30 in più rispetto alle tariffe dell'ARERA sull'onere energia, da cui, aggiungendo l'IVA al
21% fino al 30 settembre 2013 e successivamente al 22%, si perviene a Euro 9.711,30 più Euro
9.711,30 più Euro 2.043,95 di IVA per un importo complessivo di Euro 11.755,26” (vedi pag. 43 dell'elaborato peritale). Ne consegue che detto danno può essere riconosciuto nella misura di complessivi Euro 11.755,26, oltre interessi legali, calcolati ex art. 1284, comma 1, c.c., sulla somma via via rivalutata a far data dal deposito della C.T.U. (27/1/2018) fino all'effettivo soddisfo.
Con riguardo, infine, al profilo attinente al lucro cessante, preliminarmente si osserva che l'eccezione concernente l'asserita “compensatio lucri cum damno” era stata genericamente adombrata in primo grado da , ma non sufficientemente articolata (“A ben vedere poi Parte_1 il ritardo nell'emissione delle fatture ha peraltro avvantaggiato il cliente: la tardiva fatturazione non ha in alcun modo influito sull'entità dei consumi effettivi attribuiti all'utente che ha beneficiato di un finanziamento ad opera dell'esercente”).
In ogni caso, si osserva che, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, la avrebbe CP_1 dovuto fornire la prova dell'esistenza di tale specifico profilo di danno e, solo successivamente a tale dimostrazione, il Giudicante avrebbe potuto far ricorso al potere equitativo di cui all'art. 1226
c.c. in vista della sua concreta liquidazione;
infatti, secondo il consolidato insegnamento della Corte di Cassazione, cui questa Corte di merito aderisce, “la liquidazione equitativa del danno può ritenersi legittima nel solo caso in cui il danno stesso sia non meramente potenziale, bensì certo nella sua esistenza ontologica, pur non essendo suscettibile di prova del "quantum", e richiede, altresì, onde non risultare arbitraria, l'indicazione di congrue, anche se sommarie, ragioni del processo logico sul quale è fondata” (Cass. n. 19681/2025); ne consegue che la liquidazione equitativa “consente di sopperire alle difficoltà di quantificazione del danno, al fine di assicurare
l'effettività della tutela risarcitoria, ma non può assumere valenza surrogatoria della prova, incombente sulla parte, dell'esistenza dello stesso e del nesso di causalità giuridica che lo lega all'inadempimento o al fatto illecito extracontrattuale (Cass. n. 13515/2022). Pertanto, trattasi di un potere del giudice il cui esercizio presuppone l'esistenza di un danno risarcibile certo (e non meramente eventuale o ipotetico), nonché l'impossibilità, l'estrema o la particolare difficoltà di provarlo nel suo preciso ammontare in relazione al caso concreto.
Con specifico riferimento al caso di specie, la per dimostrare l'esistenza del danno, CP_1 avrebbe dovuto quantomeno fornire la prova documentale dell'avvenuto appostamento, nel corso del tempo (e, quindi, nei singoli anni di esercizio) di apposite somme di denaro al dichiarato scopo di far fronte alle future richieste di pagamento dei consumi di energia elettrica (erogazioni di cui l'odierna appellata ha pacificamente e ininterrottamente usufruito) nel momento in cui le fossero finalmente pervenute le fatture recanti i consumi, gli importi e il fornitore, dimostrando, poi, di essersi trovata per tale ragione nell'impossibilità di effettuare investimenti per l'esercizio dell'attività imprenditoriale o, comunque, di non aver potuto innovare le strutture aziendali per un miglioramento della produzione a causa della mancata disponibilità di tali somme. Tale prova non è mai stata fornita, tanto che lo stesso C.T.U., in occasione della redazione dell'elaborato, aveva evidenziato tali carenze, che rendevano impossibile accertare tale tipo di danno.
Ne consegue che, in accoglimento dello spiegato gravame, dev'essere disattesa la valutazione operata dal Tribunale che, seppur nell'ambito di una valutazione complessiva del danno, ha ritenuto di liquidare detta voce in assenza di prove al riguardo.
Per quanto concerne, infine, l'ulteriore doglianza sollevata da , concernente l'erroneità Parte_1 della decorrenza degli interessi legali sulla sorte capitale, essa risulta fondata, sicché, a differenza di quanto operato dal Tribunale, gli interessi, da liquidarsi ai sensi del d. lgs. 231/2002, devono decorrere non dalla domanda giudiziale, ma dalla scadenza di ciascuna fattura fino all'effettivo soddisfo.
La censura avente ad oggetto le spese processuali di primo grado resta assorbita nella decisione e nella conseguente riliquidazione che questa Corte è tenuta ad operare per entrambi i gradi di giudizio in ragione del parziale accoglimento del gravame.
Da quanto premesso deriva che, in parziale accoglimento dell'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, la dev'essere condannata al pagamento, in favore di CP_1
della somma di Euro 718.420,56, oltre interessi, calcolati ai sensi del d.lgs. n. Parte_1
231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, mentre dev'essere Parte_1 condannata al pagamento, in favore di a titolo di risarcimento del danno da “perdita CP_1 di chance”, della somma di Euro 11.755,26, oltre interessi legali, calcolati ex art. 1284, comma 1,
c.c., sulla somma via via rivalutata a far data dal deposito della C.T.U. (27/1/2018) fino all'effettivo soddisfo.
Le spese di lite, liquidate in ragione dei rispettivi margini di soccombenza, sono poste a carico della nella misura dei 4/5 per entrambi i gradi di giudizio, con compensazione tra le parti CP_1 della residua porzione, e sono determinate, ai sensi del D.M. n. 55/2014, facendo applicazione dei valori medi previsti dallo scaglione avente ad oggetto le cause di valore ricompreso tra Euro
520.001 ed Euro 1.000.000, con l'eccezione della voce “istruttoria/trattazione” che, per la sola fase di appello, viene liquidata nella misura minima.
P.Q.M.
La Corte, provvedendo sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1 CP_1 avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 6979/2020, così statuisce: accoglie parzialmente l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma dell'impugnata sentenza, condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore” al pagamento, in CP_1 favore di della somma di Euro 718.420,56, oltre interessi, calcolati ai sensi del Parte_1
d.lgs. n. 231/2002, dalla scadenza di ciascuna fattura al saldo, in luogo della minor somma di Euro
518.420,56 cui era stato condannato dal Tribunale;
condanna in persona del legale rappresentante “pro tempore”, al pagamento, Parte_1 in favore di della somma di Euro 11.755,26, oltre interessi legali, calcolati ex art. CP_1
1284, comma 1, c.c., sulla somma via via rivalutata a far data dal deposito della C.T.U. (27/1/2018) fino all'effettivo soddisfo;
condanna in persona del legale rappresentante, al pagamento, in favore di CP_1 [...]
dei 4/5 delle spese di lite che, in tale misura, per il primo grado vengono liquidate in Parte_1
Euro 23.354,40 per compensi professionali, e per il grado di appello in Euro 17.866,40 per compensi professionali e in Euro 2.529,00 per esborsi (ivi compreso il C.U.), oltre accessori come per legge;
compensa tra le parti il residuo quinto per entrambi i gradi di giudizio;
resta ferma, nel resto, l'impugnata sentenza.
Così deciso in Roma, lì 21/11/2025
Il Consigliere est. Il Presidente
Dott. Giuseppe Staglianò Dott.ssa Antonella Izzo