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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 27/11/2025, n. 912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 912 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 879/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 211/25, est. Dott.ssa Emilia Antenore, posta in decisione all'udienza collegiale dell'11/11/25 e promossa
DA
(c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in C.F._1
Castiglione delle Stiviere, Via Ascoli n. 37, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Annoni del foro di Monza, che si dichiara sin d'ora antistataria, presso il cui studio in Monza, Piazza Garibaldi n. 6 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti ex art. 83 3° comma c.p.c. allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e P. IV , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Concorezzo (MB), Strada Provinciale Monza-Melzo n. 70, in persona del suo Liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Sig. , Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di secondo grado rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3° c.p.c., congiuntamente e separatamente tra loro, dagli Avv.ti Giuseppe Summo e Paola Grattieri, presso il cui studio elettivamente è domiciliata in Milano, Via Privata Cesare Battisti n. 2
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, In totale riforma della sentenza n. 211/2025 emessa e pubblicata il 14/02/2025 dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro e non notificata, contrariis reiectis, così giudicare:
-Accertato il dolo omissivo posto in essere da nelle trattative con il Controparte_1 signor che hanno preceduto la firma del verbale di Parte_1 conciliazione;
-Accertata la mancanza di assistenza al lavoratore signor Parte_1
da parte del rappresentante sindacale nelle fasi precedenti la sottoscrizione del
[...] zione, al quale peraltro il lavoratore non conferiva alcun apposito mandato;
-Disporre l'annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale in data 6-7/06/2019 e conseguentemente:
-Accertato che le retribuzioni ed il TFR ancora dovuti per il periodo 01.07.2011 al 22.05.2020, detratti gli importi già percepiti, risultano pari ad € 81.621,15;
-Condannare a corrispondere le differenze retributive e contributive, ed Controparte_1 il TFR, ancora dovuti, rispetto a quanto già corrisposto, pari ad € 81.621,15. -Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA -Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta , nonché prova per testi sui capitoli di Controparte_1 cui al ricorso di primo grado, che sis – “
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“affinché l'adìta Corte d'Appello di Milano voglia:
- rigettare nel merito perché infondato sia in fatto che in diritto l'appello così come proposto dal Sig. ; Parte_1
- confermare le statuizioni del Tribunale di Milano nella sentenza n. 211/2025 pubblicata il 14.02.2025 anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giu In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere di non rigettare allo stato degli atti l'istanza di gravame, si reiterano – se ritenute opportune – le i-stanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure. Sulle istanze istruttorie: le istanze istruttori riproposte dagli appellanti sono inammissibili per le stesse motivazioni esposte negli scritti difensivi di primo grado che abbiansi qui per ripetuti e trascritti. La difesa di parte appellata reitera in ogni caso tutte le eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni contenute negli scritti difensivi relativi al giudizio di primo grado che si abbiano qui per ripetuti e trascritti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 211/25 rigettava, ponendo a carico del soccombente le spese di lite, liquidate in € 3.000.00, oltre spese generali e accessori di legge, il ricorso presentato da
, dipendente di dal Parte_1 Controparte_1
1/07/11 al 22/05/20 quale addetto ai servizi di pulizie ed inquadramento nel livello 3 del CCNL del settore impresa di pulizia e servizi integrati/multiservizi, che aveva agito in giudizio per ottenere l'annullamento del verbale di conciliazione, redatto in sede sindacale, del 6/6/19 e per sentir condannare l'ex datrice di lavoro al pagamento delle differenze per retribuzione e t.f.r. asseritamente dovutegli per il periodo compreso dall'1/7/11 al 22/5/20, pari alla somma lorda di € 81.621,15. Il giudice a quo, premesso che a fondamento della domanda di annullamento della conciliazione sindacale il ricorrente invocava, quale vizio formale, la carenza di assistenza effettiva del rappresentante sindacale, tenuto conto che lui non gli aveva conferito apposito mandato, che era di nazionalità egiziana e che aveva difficoltà a leggere ed a comprendere le condizioni riportate nel verbale e, quale vizio sostanziale, il dolo del datore di lavoro consistito nell'avergli prospettato di essere in difficoltà economiche per il mancato pagamento da parte delle imprese committenti dei prezzi dei servizi erogati con conseguente necessità di rivedere le retribuzioni dovute ai dipendenti, mentre in realtà le suddette imprese avevano puntualmente adempiuto alle loro obbligazioni, disattendeva entrambe le censure. In relazione al primo prospettato profilo di illegittimità, osservava che la mancanza di assistenza sindacale era smentita, innanzitutto, dall'incipit del verbale di conciliazione, là dove si leggeva che “Il Conciliatore, accertata l'identità delle Parti, i poteri conferiti e le capacità di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusta il combinato disposto dall'art. 2113, comma 4, c.c., dall'art. 410 comma 1 e dall'art. 411 c.p.c. Il conciliatore ha quindi dato corso al tentativo amichevole e alla definitiva composizione bonaria della controversia – avente ad oggetto la rivendicazione di pretese differenze retributive – con la sottoscrizione di una transazione definitiva, stipulata ai sensi degli artt. 1965 e seguenti c.c. e finalizzata ad evitare qualsiasi lite, attuale o potenziale, connessa al rapporto di lavoro o anche solo occasionata dallo svolgimento dello stesso e/o dalla sua esecuzione e/o risoluzione”. In secondo luogo osservava che “Dalle deposizioni dei testi è emerso chiaramente che in sede di convocazione per la sottoscrizione del verbale di conciliazione scaturì un alterco tra il ricorrente e il rappresentante di che aveva come origine la richiesta di spiegazioni Controparte_1 sul contenuto del verbale. Il teste ha riferito che sia lui che un avvocato della CISL, che era Tes_1 sempre presente alle conciliazioni, diedero al ricorrente le spiegazioni richieste. Tutti i testi hanno Tes_ riferito che il ricorrente in quell'occasione non firmò il verbale. Il teste e il teste Tes_1 hanno dichiarato, inoltre, che il ricorrente tornò volontariamente in una data successiva in sede sindacale. Il teste ha riferito in particolare: “Tornò la settimana dopo, scusandosi di Tes_1 quanto accaduto la settimana prima e in quell'occasione venne sottoscritto il verbale di conciliazione del 6.06.2019 che mi viene esibito”…… Ebbene, sia il contenuto delle premesse del verbale di conciliazione che le testimonianze hanno dato chiaramente conto della circostanza che in sede di convocazione, alla presenza del rappresentante della società e del conciliatore, il ricorrente avesse chiesto e ottenuto chiarimenti sul contenuto del verbale di conciliazione e che il ricorrente si decise a sottoscriverlo tornando volontariamente in sede sindacale. Tali fatti smentiscono la tesi della omessa effettiva assistenza sindacale. In conclusione, l'accadimento dei fatti e l'assistenza sindacale impone di superare la presunzione di condizionamento della volontà del lavoratore, con conseguente necessità di ritenere che la manifestazione del consenso espressa dal ricorrente sia stata libera e valida. Risulta così superfluo accertare se il modulo di iscrizione al sindacato COSL acquisito ex art. 421 c.p.c. sia stato sottoscritto di suo pugno dal ricorrente. In relazione al secondo prospettato profilo di illegittimità, osservava “che le deduzioni addotte dal ricorrente per cui il lavoratore sarebbe stato “raggirato”, in quanto allo stesso sarebbe stata prospettata una situazione contabile della società non rispondente a verità (ovvero che questa non aveva ricevuto i pagamenti dalle committenti) e questo al solo fine di fargli accettare una somma a lui sfavorevole e che lui proprio per questa errata prospettazione si era convinto a concludere l'accordo transattivo, sono generiche e prive di specificazioni circa le circostanze di tempo e luogo in cui sarebbe stato informato di tali condizioni aziendali. In assenza di quanto precede, le allegazioni di parte ricorrente non sono idonee a sorreggere il dolo imputato in ricorso a parte resistente.”, e richiamava al riguardo una pronuncia della Suprema Corte secondo cui “Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito;
pertanto, il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto” (cfr. Cass. 8/05/2018 n. 11009)”.
ha proposto appello, affidandosi a Parte_1 quattro ordini di censure. Con il primo motivo – “Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., mancata motivazione in merito al rigetto delle istanze istruttorie” - si duole della omessa motivazione circa la mancata ammissione delle istanze istruttorie:” Nella sentenza il Giudice di prime cure omette ogni spiegazione sulle motivazioni che l'hanno portata ad ammettere un solo capitolo di prova, di fatto rigettando gli altri. In corso di causa il Giudice, che in sede di prima udienza si era riservata di decidere in seguito sull'ammissione dei restanti capitoli di prova, non è poi mai ritornata sul punto, decidendo senza alcuna motivazione di procedere con la discussione finale, ritenendo chiusa la fase istruttoria. Il Giudice Dott.ssa Antenore non ha quindi motivato il rigetto delle istanze istruttorie di parte ricorrente (interrogatorio formale e prova testimoniale) non adducendo alcuna valida motivazione di diritto: istruttoria che avrebbe confermato e sottolineato la presenza dei vizi del consenso a discapito del lavoratore, nonché la mancanza di assistenza sindacale nei momenti precedenti la firma dell'accordo “. Con il secondo motivo - “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 c.c., 411 cpc, 1965 c.c. e 1418 c.c., non avendo il Giudice del primo grado verificato l'effettività dell'assistenza sindacale” - impugna la sentenza n. 211/25 nella parte in cui il Tribunale di Monza ha ricavato dalle premesse del verbale di conciliazione che vi fosse stata una idonea assistenza sindacale. Sostiene che in realtà controparte non ha provato che gli sia stata offerta una effettiva assistenza sindacale: “Anzi, sono proprio le testimonianze dei testi escussi a confermare che una effettiva assistenza sindacale non vi è proprio stata: la teste Testimone_3 all'udienza del 11.07.2024 dichiarava: “Ricordo che firmai un verbale di conciliazione con CP_1
[... nel 2019, ma non so quale fosse il contenuto … C'era anche un sindacalista che non avevo mai visto e che mi ha dato il foglio e mi ha detto che dovevo firmare là e basta. Non mi ha detto perché dovevo firmare. Io non ero iscritta al sindacato.” …. Il teste sentito all'udienza del 11.11.2024 con l'assistenza di un interprete, Testimone_4 CP_ dichiarava: “Quando stavamo lavorando con il hanno raccolto i lavoratori e ci hanno detto di andare all'ufficio sindacale di Monza. Poi il commercialista dell'azienda ci ha fatto firmare dei fogli. Eravamo quasi 150 persone che in un giorno siamo andati a firmare i fogli. … erano solo da firmare senza sapere niente”….” Ribadisce “che nel giorno della firma del verbale di conciliazione non erano presenti interpreti e ai lavoratori, ivi compreso il ricorrente, senza alcuna assistenza sindacale e con evidente dolo del datore di lavoro, sono stati fatti firmare verbali comportanti importanti rinunce economiche senza spiegazione alcuna e traduzione di quanto si andava a firmare redatto unicamente in lingua italiana.” e che non gli era stato riferito dal datore di lavoro e/o dal conciliatore sindacale l'importo al quale avrebbe rinunciato con la sottoscrizione del suddetto verbale. Deduce, inoltre, che egli non era iscritto al sindacato, come può evincersi dalla mancanza di trattenute nelle buste paga prodotte: “Vi è stata una evidente negligenza dei rappresentanti sindacali, i quali non hanno assistito in alcun modo il lavoratore, come provato dai testi escussi, visto che in quelle giornata davanti alla CISL sono passati un gran numero di lavoratori, tutti egiziani, marocchini e tunisini, ai quali è stato solo chiesto di firmare il verbale, senza alcuna spiegazione o traduzione del testo che si andava a rinunciare”. Con il terzo motivo – “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 c.c., 1439 c.c. e 1440 c.c. L'omessa valutazione dell'idoneità della condotta del datore di lavoro a trarre in inganno il lavoratore” - impugna la sentenza n. 211/25 nella parte in cui il Tribunale di Monza non ha valutato correttamente la condotta datoriale. Sostiene che “a bene vedere, il Giudice di prime cure ha volutamente omesso di richiamare in sentenza le testimonianze che provavano la mancata assistenza sindacale e l'evidente vizio del consenso, con la firma del verbale di conciliazione ottenuta dal signor così come dagli altri Pt_1 lavoratori, senza che il personale di o il conciliatore sindacale, fornissero la CP_1 traduzione e le necessarie spiegazioni ai lavoratori delle condizioni che gli stessi hanno poi sottoscritto e delle somme alle quali stavano rinunciando”. Rammenta che risulta idonea a integrare "raggiro" anche una condotta di silenzio malizioso (cfr. Cass. n. 8260/17), quale quella attuata da in Controparte_1 virtù del principio di diritto secondo cui la reticenza datoriale che non consente al dipendente di valutare in modo consapevole e informato la convenienza del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, determina l'annullabilità dell'accordo stesso: “Il signor è stato indotto dal datore di lavoro a sottoscrivere con Pt_1
“raggiro” il verbale di conciliazione, in quanto allo stesso è stata prospettata una situazione di difficoltà contabile e di liquidità della società non rispondente a verità, ed il giorno della firma dell'accordo non è stata fornita alcuna spiegazione su quanto si stava per firmare e sugli importi ai quali il signor stava rinunciando. Se il Giudice del primo grado avesse ammesso i capitoli di Pt_1 prova formulati sul punto ed escusso i testi indicati dal ricorrente, avrebbe avuto conferma di come a tutti i lavoratori chiamati da -e da altre cooperative facenti parte del Gruppo Faro in CP_1 capo al sig. nel medesimo periodo temporale presso la CISL di Monza per sottoscrivere il CP_2 verbale di conciliazione- era stato riferito dal datore di lavoro che la società e l'intero Gruppo versava in gravi difficoltà per carenza di liquidità conseguente alla difficoltà di incasso, con necessità di rivedere le liquidazioni delle ore dovute ai dipendenti “ Rammenta di avere prodotto “sia la visura CCIA di (cfr. All. B, doc. 4) dalla CP_1 lettura della quale si rilevava come la quota di maggioranza della società fosse ascrivibile al signor
, che documentazione attestante la pendenza di diversi procedimenti penali, oltre Parte_2 che accertamenti e sequestri della Guardia di Finanza nei confronti del signor . CP_2
Vi era pertanto più di un elemento documentale e fattuale a disposizione del Giudice di primo grado, la quale avrebbe dovuto procedere con l'istruttoria per confermare le argomentazioni del signor e procedere così ad annullare il verbale di conciliazione Pt_1
Con il quarto motivo – “Erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado ex art. 434, primo comma, n. 1, c.p.c., e artt. 115 e 116 c.p.c. Illogicità della pronuncia nella parte in cui dichiara raggiunta la prova dell'assistenza sindacale e l'assenza di condizionamento della volontà del lavoratore, omettendo ogni valutazione sulle dichiarazioni testimoniali raccolte, oltre che del documento n. 8 di parte ricorrente” - impugna la sentenza n. 211/25 nella parte in cui il Tribunale di Monza non ha preso in considerazione le testimonianze che
“confermavano la totale assenza di assistenza sindacale al signor così come a tutti i Pt_1 lavoratori chiamati nello stesso giorno a firmare il verbale di conciliazione da presso la CP_1 sede del sindacato CISL di Monza in via Dante”, Reitera quanto esposto in precedenza ovvero che “Non vi è prova alcuna che il signor avesse ricevuto assistenza e spiegazioni sul contenuto del verbale di conciliazione dal Pt_1 rappresentante sindacale o dal datore di lavoro, mentre i testi escussi hanno chiaramente confermato di non avere ricevuto alcuna assistenza dal rappresentante sindacale, e di aver sottoscritto il testo del verbale proposto dal datore di lavoro senza avere contezza alcuna del testo del contratto e delle rinunce alle quali andavano incontro con la firma dello stesso”.
resiste in giudizio, eccependo preliminarmente la Controparte_1 violazione dell'art. 434 c.p.c.: “l'appellante non individua alcun effettivo vizio di motivazione, limitandosi a contrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle operate dal Tribunale;
il che è inammissibile in sede di gravame. Inoltre, tutti i motivi ripropongono questioni generiche già esaminate e correttamente respinte dal Tribunale, senza alcun elemento rilevante di fatto o di diritto. L'appello, nella sostanza, si limita a reiterare deduzioni generiche e valutative, senza individuare specifici errori in fatto o in diritto della sentenza di primo grado. Per tali ragioni, tutti i motivi sono inammissibili e comunque infondati, sia in fatto che in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.” Nel merito, premette che la vicenda si colloca in un contesto collettivo ben definito, già ampiamente vagliato dai Tribunali di Milano, Roma e Monza, i quali – sulla base di elementi omogenei – hanno riconosciuto la genuinità delle conciliazioni sindacali del 2019, escludendo vizi del consenso e raggiri e rigettando sistematicamente ricorsi analoghi (Tribunale di Milano, sez. lav., con sentenza n. 1179/2021 - dott.ssa Palmisani;
Tribunale di Roma, sez. lav., con sentenza n. 9059/2022 -Dott.ssa Tribunale di Roma, sez. lav., con CP_4 sentenza n. 4876/2022 - Dott.ssa Pagliarini;
Tribunale di Monza, sez. lav., con sentenza n. 120/2024 - Dott.ssa Claudia Lojacono). In ogni modo replica puntualmente alle doglianze di controparte, difendendo la sentenza impugnata. Per mero scrupolo difensivo e ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ripropone comunque integralmente tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni già svolte in primo grado, alle quali rinvia integralmente, reiterando, sempre in subordine, la difesa, rimasta assorbita, sulla pretesa economica azionata dal lavoratore. All'udienza dell'11/11/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Sulla violazione dell'art. 434 c.p.c. Va disattesa l'eccezione preliminare, poiché dal ricorso in appello si evincono chiaramente sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate da
. Controparte_1
E la riproposizione da parte di Parte_1 della difesa svolta nel giudizio di primo grado non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che soddisfa i requisiti di legge anche alla luce della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”. Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).
*Sulla ammissione delle istanze istruttorie (I motivo) La censura è priva di pregio. Il Tribunale di Monza ha dato ingresso alla istruttoria sulle prove che ha considerato rilevanti ed ammissibili (cap. 17 della memoria della resistente, abilitando parte avversaria a prova contraria), rigettando le ulteriori istanze o implicitamente nel momento in cui ha fissato la udienza di discussione o esplicitamente nella motivazione della sentenza (vedi infra); ed ha acquisito ex art. 421 c.p.c. documentazione presso la CISL di Monza che con nota del 22/7/24 ha confermato che Parte_1 risultava iscritto al suddetto sindacato. Il fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto la causa matura per la decisione senza espletare ulteriore attività istruttoria non integra un vizio motivazionale, ma rappresenta il legittimo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
* Sulla assistenza sindacale, sul dolo del datore di lavoro e sulla erronea lettura delle deposizioni (II,III e IV motivo) Va preliminarmente rilevato che si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 211/25 con cui il Tribunale di Monza ha respinto la domanda di annullamento della conciliazione sindacale basata sull'asserito vizio del consenso - e consistente, secondo l'assunto attoreo, nella falsa rappresentazione della reale condizione economica in cui si trovava - non avendo l'attuale Controparte_1 appellante aggredito l'iter logico-argomentativo che ha fondato il convincimento del giudice (“… le deduzioni … sono generiche e prive di specificazioni circa le circostanze di tempo e luogo in cui sarebbe stato informato di tali condizioni aziendali.”) e cioè non avere il lavoratore indicato quando, dove, da chi e con quali modalità gli sarebbe stata prospettata la presunta situazione contabile non veritiera che concretizza il dolo.
, invero, reitera la difesa articolata Parte_1 nel ricorso ex art. 414 c.p.c., si duole della mancata ammissione di istanze istruttorie che, a suo avviso, avrebbero dimostrato la (contestata) condotta ingannevole posta in essere dalla datrice di lavoro, insistendo per l'accoglimento delle stesse in questa sede, invoca giurisprudenza di merito e/o legittimità sulla impugnazione di verbali di conciliazione sindacali, ma non critica la decisione del Tribunale di Monza in punto carenza di allegazioni in fatto atte a dimostrare il prospettato “artifizio” o “raggiro”. Per quanto attiene, invece, alla domanda di annullamento basata sulla mancanza di assistenza sindacale, va rammentato che “Se la conciliazione è stata conclusa nella sede protetta, allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Al contrario, solo se la conciliazione fosse avvenuta fuori sede, l'onere della prova grava sul datore di lavoro”. (così Cass. n. 1975/24). Conseguentemente, nella fattispecie in esame, l'onere di allegare e provare la dedotta mancanza di assistenza gravava integralmente sul lavoratore e non sul datore di lavoro, come dedotto dall'attuale appellante. Ciò chiarito, le censure sul malgoverno probatorio non colgono nel segno. I passaggi delle deposizioni sottolineati dal giudice a quo - e riportati in motivazione - dimostrano che c'è stata una adeguata assistenza da parte del rappresentante sindacale e comunque che Parte_1
ha firmato il verbale in questione non nell'incontro tenutosi il
[...]
6/6/19, ma alcuni giorni dopo, perdendo così di spessore quanto dichiarato dai due lavoratori escussi sul fatto di ignorare il contenuto dell'atto che avrebbero dovuto firmare e/o di non essere stati sufficientemente informati dei diritti a cui avrebbero rinunciato.
e hanno riferito per se stessi e dunque per Testimone_3 Testimone_4 quanto attiene alla loro posizione. In ogni caso, come evidenziato dal giudice di prime cure, “in sede di convocazione per la sottoscrizione del verbale di conciliazione scaturì un alterco tra il ricorrente e il rappresentante di che aveva come origine la richiesta di spiegazioni sul contenuto del verbale. Il teste Controparte_1
ha riferito che sia lui che un avvocato della CISL che era sempre presente alle conciliazioni Tes_1 diedero al ricorrente le spiegazioni richieste. Tutti i testi hanno riferito che il ricorrente in Tes_ quell'occasione non firmò il verbale. Il teste e il teste hanno dichiarato, inoltre, che Tes_1 il ricorrente tornò volontariamente in una data successiva in sede sindacale.”. Dirimente, ad avviso del Collegio, è perciò la circostanza che
[...]
“Tornò la settimana dopo, scusandosi di quanto accaduto la Parte_1 settimana prima e in quell'occasione venne sottoscritto il verbale di conciliazione del 6.06.2019 che mi viene esibito” (cfr. , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, Tes_1 avendo la sua deposizione trovato riscontro in quella di , a Testimone_4 riprova del fatto che il consenso è stato rilasciato dall'at opo aver ottenuto, nel precedente incontro, gli opportuni chiarimenti sul contenuto del verbale da sottoscrivere e senza alcun condizionamento. Per queste considerazioni, ogni altra questione assorbita, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata. Le spese processuali del grado - liquidate ai sensi del DM n. 147/22, in base al valore della controversia (€ 52.001-260.000), all'assenza di istruttoria, in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti e senza l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, non essendo stato utilizzato il collegamento ipertestuale (cfr. Cass. n. 37692/22) - seguono la soccombenza. L'odierno appellante non è invece tenuto a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12, attese le dichiarate condizioni reddituali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 211/25 del Tribunale di Monza, che conferma. Condanna l'attuale appellante alla rifusione delle spese del grado sostenute dall'attuale appellata, che si liquidano in € 5.000.00, oltre a spese generali e accessori di legge. Milano, 11/11/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE Dott.ssa Susanna Mantovani Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai seguenti Magistrati: Dott.ssa Silvia Marina RAVAZZONI Presidente Dott.ssa Susanna MANTOVANI Consigliere rel. Dott.ssa Serena SOMMARIVA Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Monza n. 211/25, est. Dott.ssa Emilia Antenore, posta in decisione all'udienza collegiale dell'11/11/25 e promossa
DA
(c.f. Parte_1
), nato a [...] il [...], residente in C.F._1
Castiglione delle Stiviere, Via Ascoli n. 37, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Annoni del foro di Monza, che si dichiara sin d'ora antistataria, presso il cui studio in Monza, Piazza Garibaldi n. 6 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti ex art. 83 3° comma c.p.c. allegata al ricorso in appello
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. e P. IV , con sede in Controparte_1 P.IVA_1
Concorezzo (MB), Strada Provinciale Monza-Melzo n. 70, in persona del suo Liquidatore, legale rappresentante pro tempore, Sig. , Controparte_2 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce alla memoria di secondo grado rilasciata ai sensi dell'art. 83, comma 3° c.p.c., congiuntamente e separatamente tra loro, dagli Avv.ti Giuseppe Summo e Paola Grattieri, presso il cui studio elettivamente è domiciliata in Milano, Via Privata Cesare Battisti n. 2
APPELLATA
I procuratori delle parti, come sopra costituiti, così precisavano le
CONCLUSIONI PER L'APPELLANTE come da ricorso:
“Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello di Milano, In totale riforma della sentenza n. 211/2025 emessa e pubblicata il 14/02/2025 dal Tribunale di Monza – Sezione Lavoro e non notificata, contrariis reiectis, così giudicare:
-Accertato il dolo omissivo posto in essere da nelle trattative con il Controparte_1 signor che hanno preceduto la firma del verbale di Parte_1 conciliazione;
-Accertata la mancanza di assistenza al lavoratore signor Parte_1
da parte del rappresentante sindacale nelle fasi precedenti la sottoscrizione del
[...] zione, al quale peraltro il lavoratore non conferiva alcun apposito mandato;
-Disporre l'annullamento del verbale di conciliazione sottoscritto tra le parti in sede sindacale in data 6-7/06/2019 e conseguentemente:
-Accertato che le retribuzioni ed il TFR ancora dovuti per il periodo 01.07.2011 al 22.05.2020, detratti gli importi già percepiti, risultano pari ad € 81.621,15;
-Condannare a corrispondere le differenze retributive e contributive, ed Controparte_1 il TFR, ancora dovuti, rispetto a quanto già corrisposto, pari ad € 81.621,15. -Con vittoria di spese e compensi, oltre 15% rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, dei due gradi di giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato antistatario. IN VIA ISTRUTTORIA -Si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della convenuta , nonché prova per testi sui capitoli di Controparte_1 cui al ricorso di primo grado, che sis – “
PER L'APPELLATA come da memoria di costituzione:
“affinché l'adìta Corte d'Appello di Milano voglia:
- rigettare nel merito perché infondato sia in fatto che in diritto l'appello così come proposto dal Sig. ; Parte_1
- confermare le statuizioni del Tribunale di Milano nella sentenza n. 211/2025 pubblicata il 14.02.2025 anche con riferimento alla liquidazione delle spese di lite;
- condannare il Sig. al pagamento delle spese del Parte_1 presente grado di giu In via istruttoria, nella denegata ipotesi in cui codesta Ecc.ma Corte dovesse ritenere di non rigettare allo stato degli atti l'istanza di gravame, si reiterano – se ritenute opportune – le i-stanze istruttorie formulate nel giudizio di prime cure. Sulle istanze istruttorie: le istanze istruttori riproposte dagli appellanti sono inammissibili per le stesse motivazioni esposte negli scritti difensivi di primo grado che abbiansi qui per ripetuti e trascritti. La difesa di parte appellata reitera in ogni caso tutte le eccezioni, deduzioni, difese e conclusioni contenute negli scritti difensivi relativi al giudizio di primo grado che si abbiano qui per ripetuti e trascritti.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Monza, in funzione di giudice del lavoro, con la sentenza n. 211/25 rigettava, ponendo a carico del soccombente le spese di lite, liquidate in € 3.000.00, oltre spese generali e accessori di legge, il ricorso presentato da
, dipendente di dal Parte_1 Controparte_1
1/07/11 al 22/05/20 quale addetto ai servizi di pulizie ed inquadramento nel livello 3 del CCNL del settore impresa di pulizia e servizi integrati/multiservizi, che aveva agito in giudizio per ottenere l'annullamento del verbale di conciliazione, redatto in sede sindacale, del 6/6/19 e per sentir condannare l'ex datrice di lavoro al pagamento delle differenze per retribuzione e t.f.r. asseritamente dovutegli per il periodo compreso dall'1/7/11 al 22/5/20, pari alla somma lorda di € 81.621,15. Il giudice a quo, premesso che a fondamento della domanda di annullamento della conciliazione sindacale il ricorrente invocava, quale vizio formale, la carenza di assistenza effettiva del rappresentante sindacale, tenuto conto che lui non gli aveva conferito apposito mandato, che era di nazionalità egiziana e che aveva difficoltà a leggere ed a comprendere le condizioni riportate nel verbale e, quale vizio sostanziale, il dolo del datore di lavoro consistito nell'avergli prospettato di essere in difficoltà economiche per il mancato pagamento da parte delle imprese committenti dei prezzi dei servizi erogati con conseguente necessità di rivedere le retribuzioni dovute ai dipendenti, mentre in realtà le suddette imprese avevano puntualmente adempiuto alle loro obbligazioni, disattendeva entrambe le censure. In relazione al primo prospettato profilo di illegittimità, osservava che la mancanza di assistenza sindacale era smentita, innanzitutto, dall'incipit del verbale di conciliazione, là dove si leggeva che “Il Conciliatore, accertata l'identità delle Parti, i poteri conferiti e le capacità di ciascuna di esse di conciliare la controversia in esame, ha preventivamente provveduto ad avvisare le Parti stesse circa gli effetti propri della conciliazione in sede sindacale giusta il combinato disposto dall'art. 2113, comma 4, c.c., dall'art. 410 comma 1 e dall'art. 411 c.p.c. Il conciliatore ha quindi dato corso al tentativo amichevole e alla definitiva composizione bonaria della controversia – avente ad oggetto la rivendicazione di pretese differenze retributive – con la sottoscrizione di una transazione definitiva, stipulata ai sensi degli artt. 1965 e seguenti c.c. e finalizzata ad evitare qualsiasi lite, attuale o potenziale, connessa al rapporto di lavoro o anche solo occasionata dallo svolgimento dello stesso e/o dalla sua esecuzione e/o risoluzione”. In secondo luogo osservava che “Dalle deposizioni dei testi è emerso chiaramente che in sede di convocazione per la sottoscrizione del verbale di conciliazione scaturì un alterco tra il ricorrente e il rappresentante di che aveva come origine la richiesta di spiegazioni Controparte_1 sul contenuto del verbale. Il teste ha riferito che sia lui che un avvocato della CISL, che era Tes_1 sempre presente alle conciliazioni, diedero al ricorrente le spiegazioni richieste. Tutti i testi hanno Tes_ riferito che il ricorrente in quell'occasione non firmò il verbale. Il teste e il teste Tes_1 hanno dichiarato, inoltre, che il ricorrente tornò volontariamente in una data successiva in sede sindacale. Il teste ha riferito in particolare: “Tornò la settimana dopo, scusandosi di Tes_1 quanto accaduto la settimana prima e in quell'occasione venne sottoscritto il verbale di conciliazione del 6.06.2019 che mi viene esibito”…… Ebbene, sia il contenuto delle premesse del verbale di conciliazione che le testimonianze hanno dato chiaramente conto della circostanza che in sede di convocazione, alla presenza del rappresentante della società e del conciliatore, il ricorrente avesse chiesto e ottenuto chiarimenti sul contenuto del verbale di conciliazione e che il ricorrente si decise a sottoscriverlo tornando volontariamente in sede sindacale. Tali fatti smentiscono la tesi della omessa effettiva assistenza sindacale. In conclusione, l'accadimento dei fatti e l'assistenza sindacale impone di superare la presunzione di condizionamento della volontà del lavoratore, con conseguente necessità di ritenere che la manifestazione del consenso espressa dal ricorrente sia stata libera e valida. Risulta così superfluo accertare se il modulo di iscrizione al sindacato COSL acquisito ex art. 421 c.p.c. sia stato sottoscritto di suo pugno dal ricorrente. In relazione al secondo prospettato profilo di illegittimità, osservava “che le deduzioni addotte dal ricorrente per cui il lavoratore sarebbe stato “raggirato”, in quanto allo stesso sarebbe stata prospettata una situazione contabile della società non rispondente a verità (ovvero che questa non aveva ricevuto i pagamenti dalle committenti) e questo al solo fine di fargli accettare una somma a lui sfavorevole e che lui proprio per questa errata prospettazione si era convinto a concludere l'accordo transattivo, sono generiche e prive di specificazioni circa le circostanze di tempo e luogo in cui sarebbe stato informato di tali condizioni aziendali. In assenza di quanto precede, le allegazioni di parte ricorrente non sono idonee a sorreggere il dolo imputato in ricorso a parte resistente.”, e richiamava al riguardo una pronuncia della Suprema Corte secondo cui “Il dolo omissivo rileva quale vizio della volontà, idoneo a determinare l'annullamento del contratto, solo quando l'inerzia della parte si inserisca in un complesso comportamento adeguatamente preordinato, con malizia o astuzia, a realizzare l'inganno perseguito;
pertanto, il semplice silenzio e la reticenza, anche su situazioni di interesse della controparte, non immutando la rappresentazione della realtà, ma limitandosi a non contrastare la percezione di essa alla quale sia pervenuto l'altro contraente, non costituiscono causa invalidante del contratto” (cfr. Cass. 8/05/2018 n. 11009)”.
ha proposto appello, affidandosi a Parte_1 quattro ordini di censure. Con il primo motivo – “Violazione degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., mancata motivazione in merito al rigetto delle istanze istruttorie” - si duole della omessa motivazione circa la mancata ammissione delle istanze istruttorie:” Nella sentenza il Giudice di prime cure omette ogni spiegazione sulle motivazioni che l'hanno portata ad ammettere un solo capitolo di prova, di fatto rigettando gli altri. In corso di causa il Giudice, che in sede di prima udienza si era riservata di decidere in seguito sull'ammissione dei restanti capitoli di prova, non è poi mai ritornata sul punto, decidendo senza alcuna motivazione di procedere con la discussione finale, ritenendo chiusa la fase istruttoria. Il Giudice Dott.ssa Antenore non ha quindi motivato il rigetto delle istanze istruttorie di parte ricorrente (interrogatorio formale e prova testimoniale) non adducendo alcuna valida motivazione di diritto: istruttoria che avrebbe confermato e sottolineato la presenza dei vizi del consenso a discapito del lavoratore, nonché la mancanza di assistenza sindacale nei momenti precedenti la firma dell'accordo “. Con il secondo motivo - “Violazione e falsa applicazione degli artt. 2113 c.c., 411 cpc, 1965 c.c. e 1418 c.c., non avendo il Giudice del primo grado verificato l'effettività dell'assistenza sindacale” - impugna la sentenza n. 211/25 nella parte in cui il Tribunale di Monza ha ricavato dalle premesse del verbale di conciliazione che vi fosse stata una idonea assistenza sindacale. Sostiene che in realtà controparte non ha provato che gli sia stata offerta una effettiva assistenza sindacale: “Anzi, sono proprio le testimonianze dei testi escussi a confermare che una effettiva assistenza sindacale non vi è proprio stata: la teste Testimone_3 all'udienza del 11.07.2024 dichiarava: “Ricordo che firmai un verbale di conciliazione con CP_1
[... nel 2019, ma non so quale fosse il contenuto … C'era anche un sindacalista che non avevo mai visto e che mi ha dato il foglio e mi ha detto che dovevo firmare là e basta. Non mi ha detto perché dovevo firmare. Io non ero iscritta al sindacato.” …. Il teste sentito all'udienza del 11.11.2024 con l'assistenza di un interprete, Testimone_4 CP_ dichiarava: “Quando stavamo lavorando con il hanno raccolto i lavoratori e ci hanno detto di andare all'ufficio sindacale di Monza. Poi il commercialista dell'azienda ci ha fatto firmare dei fogli. Eravamo quasi 150 persone che in un giorno siamo andati a firmare i fogli. … erano solo da firmare senza sapere niente”….” Ribadisce “che nel giorno della firma del verbale di conciliazione non erano presenti interpreti e ai lavoratori, ivi compreso il ricorrente, senza alcuna assistenza sindacale e con evidente dolo del datore di lavoro, sono stati fatti firmare verbali comportanti importanti rinunce economiche senza spiegazione alcuna e traduzione di quanto si andava a firmare redatto unicamente in lingua italiana.” e che non gli era stato riferito dal datore di lavoro e/o dal conciliatore sindacale l'importo al quale avrebbe rinunciato con la sottoscrizione del suddetto verbale. Deduce, inoltre, che egli non era iscritto al sindacato, come può evincersi dalla mancanza di trattenute nelle buste paga prodotte: “Vi è stata una evidente negligenza dei rappresentanti sindacali, i quali non hanno assistito in alcun modo il lavoratore, come provato dai testi escussi, visto che in quelle giornata davanti alla CISL sono passati un gran numero di lavoratori, tutti egiziani, marocchini e tunisini, ai quali è stato solo chiesto di firmare il verbale, senza alcuna spiegazione o traduzione del testo che si andava a rinunciare”. Con il terzo motivo – “Violazione e falsa applicazione degli artt. 1427 c.c., 1439 c.c. e 1440 c.c. L'omessa valutazione dell'idoneità della condotta del datore di lavoro a trarre in inganno il lavoratore” - impugna la sentenza n. 211/25 nella parte in cui il Tribunale di Monza non ha valutato correttamente la condotta datoriale. Sostiene che “a bene vedere, il Giudice di prime cure ha volutamente omesso di richiamare in sentenza le testimonianze che provavano la mancata assistenza sindacale e l'evidente vizio del consenso, con la firma del verbale di conciliazione ottenuta dal signor così come dagli altri Pt_1 lavoratori, senza che il personale di o il conciliatore sindacale, fornissero la CP_1 traduzione e le necessarie spiegazioni ai lavoratori delle condizioni che gli stessi hanno poi sottoscritto e delle somme alle quali stavano rinunciando”. Rammenta che risulta idonea a integrare "raggiro" anche una condotta di silenzio malizioso (cfr. Cass. n. 8260/17), quale quella attuata da in Controparte_1 virtù del principio di diritto secondo cui la reticenza datoriale che non consente al dipendente di valutare in modo consapevole e informato la convenienza del verbale di conciliazione sottoscritto in sede sindacale, determina l'annullabilità dell'accordo stesso: “Il signor è stato indotto dal datore di lavoro a sottoscrivere con Pt_1
“raggiro” il verbale di conciliazione, in quanto allo stesso è stata prospettata una situazione di difficoltà contabile e di liquidità della società non rispondente a verità, ed il giorno della firma dell'accordo non è stata fornita alcuna spiegazione su quanto si stava per firmare e sugli importi ai quali il signor stava rinunciando. Se il Giudice del primo grado avesse ammesso i capitoli di Pt_1 prova formulati sul punto ed escusso i testi indicati dal ricorrente, avrebbe avuto conferma di come a tutti i lavoratori chiamati da -e da altre cooperative facenti parte del Gruppo Faro in CP_1 capo al sig. nel medesimo periodo temporale presso la CISL di Monza per sottoscrivere il CP_2 verbale di conciliazione- era stato riferito dal datore di lavoro che la società e l'intero Gruppo versava in gravi difficoltà per carenza di liquidità conseguente alla difficoltà di incasso, con necessità di rivedere le liquidazioni delle ore dovute ai dipendenti “ Rammenta di avere prodotto “sia la visura CCIA di (cfr. All. B, doc. 4) dalla CP_1 lettura della quale si rilevava come la quota di maggioranza della società fosse ascrivibile al signor
, che documentazione attestante la pendenza di diversi procedimenti penali, oltre Parte_2 che accertamenti e sequestri della Guardia di Finanza nei confronti del signor . CP_2
Vi era pertanto più di un elemento documentale e fattuale a disposizione del Giudice di primo grado, la quale avrebbe dovuto procedere con l'istruttoria per confermare le argomentazioni del signor e procedere così ad annullare il verbale di conciliazione Pt_1
Con il quarto motivo – “Erronea ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado ex art. 434, primo comma, n. 1, c.p.c., e artt. 115 e 116 c.p.c. Illogicità della pronuncia nella parte in cui dichiara raggiunta la prova dell'assistenza sindacale e l'assenza di condizionamento della volontà del lavoratore, omettendo ogni valutazione sulle dichiarazioni testimoniali raccolte, oltre che del documento n. 8 di parte ricorrente” - impugna la sentenza n. 211/25 nella parte in cui il Tribunale di Monza non ha preso in considerazione le testimonianze che
“confermavano la totale assenza di assistenza sindacale al signor così come a tutti i Pt_1 lavoratori chiamati nello stesso giorno a firmare il verbale di conciliazione da presso la CP_1 sede del sindacato CISL di Monza in via Dante”, Reitera quanto esposto in precedenza ovvero che “Non vi è prova alcuna che il signor avesse ricevuto assistenza e spiegazioni sul contenuto del verbale di conciliazione dal Pt_1 rappresentante sindacale o dal datore di lavoro, mentre i testi escussi hanno chiaramente confermato di non avere ricevuto alcuna assistenza dal rappresentante sindacale, e di aver sottoscritto il testo del verbale proposto dal datore di lavoro senza avere contezza alcuna del testo del contratto e delle rinunce alle quali andavano incontro con la firma dello stesso”.
resiste in giudizio, eccependo preliminarmente la Controparte_1 violazione dell'art. 434 c.p.c.: “l'appellante non individua alcun effettivo vizio di motivazione, limitandosi a contrapporre le proprie valutazioni di merito a quelle operate dal Tribunale;
il che è inammissibile in sede di gravame. Inoltre, tutti i motivi ripropongono questioni generiche già esaminate e correttamente respinte dal Tribunale, senza alcun elemento rilevante di fatto o di diritto. L'appello, nella sostanza, si limita a reiterare deduzioni generiche e valutative, senza individuare specifici errori in fatto o in diritto della sentenza di primo grado. Per tali ragioni, tutti i motivi sono inammissibili e comunque infondati, sia in fatto che in diritto, con integrale conferma della sentenza impugnata.” Nel merito, premette che la vicenda si colloca in un contesto collettivo ben definito, già ampiamente vagliato dai Tribunali di Milano, Roma e Monza, i quali – sulla base di elementi omogenei – hanno riconosciuto la genuinità delle conciliazioni sindacali del 2019, escludendo vizi del consenso e raggiri e rigettando sistematicamente ricorsi analoghi (Tribunale di Milano, sez. lav., con sentenza n. 1179/2021 - dott.ssa Palmisani;
Tribunale di Roma, sez. lav., con sentenza n. 9059/2022 -Dott.ssa Tribunale di Roma, sez. lav., con CP_4 sentenza n. 4876/2022 - Dott.ssa Pagliarini;
Tribunale di Monza, sez. lav., con sentenza n. 120/2024 - Dott.ssa Claudia Lojacono). In ogni modo replica puntualmente alle doglianze di controparte, difendendo la sentenza impugnata. Per mero scrupolo difensivo e ai sensi dell'art. 346 c.p.c. ripropone comunque integralmente tutte le eccezioni, deduzioni e argomentazioni già svolte in primo grado, alle quali rinvia integralmente, reiterando, sempre in subordine, la difesa, rimasta assorbita, sulla pretesa economica azionata dal lavoratore. All'udienza dell'11/11/25, all'esito della discussione orale delle parti, la causa è stata decisa con dispositivo pubblicamente letto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
*Sulla violazione dell'art. 434 c.p.c. Va disattesa l'eccezione preliminare, poiché dal ricorso in appello si evincono chiaramente sia le censure mosse alla sentenza impugnata, sia le parti di cui viene chiesta la riforma, come peraltro dimostrato dalle repliche formulate da
. Controparte_1
E la riproposizione da parte di Parte_1 della difesa svolta nel giudizio di primo grado non determina, di per sé, l'inammissibilità del gravame, che soddisfa i requisiti di legge anche alla luce della nuova formulazione degli artt. 342 e 434 c.p.c. Invero, ad avviso di questa Corte, in continuità con la consolidata giurisprudenza formatasi sulla precedente disciplina, il legislatore non ha previsto che le deduzioni della parte appellante debbano assumere una determinata forma o ricalcare la decisione appellata con diverso contenuto;
il legislatore ha solo statuito che “i rilievi critici proposti debbano essere articolati in modo chiaro ed esauriente, oltre che pertinente”. Ne discende, quindi, che gli artt. 342 e 434 c.p.c. vanno – ancora oggi – interpretati nel senso che “l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata, e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali e che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Cass. Sez. Unite 27199/17; Cass. n. 13535/18; Cass. n. 24262/20; Cass. n. 20066/21).
*Sulla ammissione delle istanze istruttorie (I motivo) La censura è priva di pregio. Il Tribunale di Monza ha dato ingresso alla istruttoria sulle prove che ha considerato rilevanti ed ammissibili (cap. 17 della memoria della resistente, abilitando parte avversaria a prova contraria), rigettando le ulteriori istanze o implicitamente nel momento in cui ha fissato la udienza di discussione o esplicitamente nella motivazione della sentenza (vedi infra); ed ha acquisito ex art. 421 c.p.c. documentazione presso la CISL di Monza che con nota del 22/7/24 ha confermato che Parte_1 risultava iscritto al suddetto sindacato. Il fatto che il giudice di prime cure abbia ritenuto la causa matura per la decisione senza espletare ulteriore attività istruttoria non integra un vizio motivazionale, ma rappresenta il legittimo esercizio del prudente apprezzamento del giudice di merito ai sensi dell'art. 116 c.p.c.
* Sulla assistenza sindacale, sul dolo del datore di lavoro e sulla erronea lettura delle deposizioni (II,III e IV motivo) Va preliminarmente rilevato che si è formato giudicato sul capo della sentenza n. 211/25 con cui il Tribunale di Monza ha respinto la domanda di annullamento della conciliazione sindacale basata sull'asserito vizio del consenso - e consistente, secondo l'assunto attoreo, nella falsa rappresentazione della reale condizione economica in cui si trovava - non avendo l'attuale Controparte_1 appellante aggredito l'iter logico-argomentativo che ha fondato il convincimento del giudice (“… le deduzioni … sono generiche e prive di specificazioni circa le circostanze di tempo e luogo in cui sarebbe stato informato di tali condizioni aziendali.”) e cioè non avere il lavoratore indicato quando, dove, da chi e con quali modalità gli sarebbe stata prospettata la presunta situazione contabile non veritiera che concretizza il dolo.
, invero, reitera la difesa articolata Parte_1 nel ricorso ex art. 414 c.p.c., si duole della mancata ammissione di istanze istruttorie che, a suo avviso, avrebbero dimostrato la (contestata) condotta ingannevole posta in essere dalla datrice di lavoro, insistendo per l'accoglimento delle stesse in questa sede, invoca giurisprudenza di merito e/o legittimità sulla impugnazione di verbali di conciliazione sindacali, ma non critica la decisione del Tribunale di Monza in punto carenza di allegazioni in fatto atte a dimostrare il prospettato “artifizio” o “raggiro”. Per quanto attiene, invece, alla domanda di annullamento basata sulla mancanza di assistenza sindacale, va rammentato che “Se la conciliazione è stata conclusa nella sede protetta, allora la prova della piena consapevolezza dell'atto dispositivo può ritenersi in re ipsa o desumersi in via presuntiva (Cass. n. 20201/2017). Pertanto graverà sul lavoratore l'onere di provare che, ciononostante, egli non ha avuto effettiva assistenza sindacale. Al contrario, solo se la conciliazione fosse avvenuta fuori sede, l'onere della prova grava sul datore di lavoro”. (così Cass. n. 1975/24). Conseguentemente, nella fattispecie in esame, l'onere di allegare e provare la dedotta mancanza di assistenza gravava integralmente sul lavoratore e non sul datore di lavoro, come dedotto dall'attuale appellante. Ciò chiarito, le censure sul malgoverno probatorio non colgono nel segno. I passaggi delle deposizioni sottolineati dal giudice a quo - e riportati in motivazione - dimostrano che c'è stata una adeguata assistenza da parte del rappresentante sindacale e comunque che Parte_1
ha firmato il verbale in questione non nell'incontro tenutosi il
[...]
6/6/19, ma alcuni giorni dopo, perdendo così di spessore quanto dichiarato dai due lavoratori escussi sul fatto di ignorare il contenuto dell'atto che avrebbero dovuto firmare e/o di non essere stati sufficientemente informati dei diritti a cui avrebbero rinunciato.
e hanno riferito per se stessi e dunque per Testimone_3 Testimone_4 quanto attiene alla loro posizione. In ogni caso, come evidenziato dal giudice di prime cure, “in sede di convocazione per la sottoscrizione del verbale di conciliazione scaturì un alterco tra il ricorrente e il rappresentante di che aveva come origine la richiesta di spiegazioni sul contenuto del verbale. Il teste Controparte_1
ha riferito che sia lui che un avvocato della CISL che era sempre presente alle conciliazioni Tes_1 diedero al ricorrente le spiegazioni richieste. Tutti i testi hanno riferito che il ricorrente in Tes_ quell'occasione non firmò il verbale. Il teste e il teste hanno dichiarato, inoltre, che Tes_1 il ricorrente tornò volontariamente in una data successiva in sede sindacale.”. Dirimente, ad avviso del Collegio, è perciò la circostanza che
[...]
“Tornò la settimana dopo, scusandosi di quanto accaduto la Parte_1 settimana prima e in quell'occasione venne sottoscritto il verbale di conciliazione del 6.06.2019 che mi viene esibito” (cfr. , della cui attendibilità non vi è motivo di dubitare, Tes_1 avendo la sua deposizione trovato riscontro in quella di , a Testimone_4 riprova del fatto che il consenso è stato rilasciato dall'at opo aver ottenuto, nel precedente incontro, gli opportuni chiarimenti sul contenuto del verbale da sottoscrivere e senza alcun condizionamento. Per queste considerazioni, ogni altra questione assorbita, l'appello va rigettato e la sentenza impugnata va integralmente confermata. Le spese processuali del grado - liquidate ai sensi del DM n. 147/22, in base al valore della controversia (€ 52.001-260.000), all'assenza di istruttoria, in applicazione della facoltà di riduzione del compenso in ragione delle condizioni soggettive delle parti e senza l'aumento previsto dall'art. 4, comma 1 bis, non essendo stato utilizzato il collegamento ipertestuale (cfr. Cass. n. 37692/22) - seguono la soccombenza. L'odierno appellante non è invece tenuto a versare il contributo unificato ex art. 13, 1^ quater del D.P.R. n. 115/12, come modificato dall'art. 1, commi 17^ e 18^ della legge n. 288/12, attese le dichiarate condizioni reddituali.
P.Q.M.
Rigetta l'appello avverso la sentenza n. 211/25 del Tribunale di Monza, che conferma. Condanna l'attuale appellante alla rifusione delle spese del grado sostenute dall'attuale appellata, che si liquidano in € 5.000.00, oltre a spese generali e accessori di legge. Milano, 11/11/25
IL CONSIGLIERE REL. LA PRESIDENTE Dott.ssa Susanna Mantovani Dott.ssa Silvia Marina Ravazzoni