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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 12/06/2025, n. 206 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 206 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Rimini
SEZIONE CIVILE
Settore Lavoro
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Lucio ARDIGO' ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile, col rito del lavoro, iscritta al n. r.g. 1395/2024 promossa da:
(Cod. Fisc. rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Valeria Astolfi presso il cui studio in Rimini Via Dei Mille 34 ha eletto domicilio (PEC: Email_1
- RICORRENTE -
CONTRO in Controparte_1 persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesca Romana Belli e ORESTE Manzi ed elettivamente domiciliato presso la sede dell'Istituto sito a Rimini in via Macanno 25 -
t Email_2
- RESISTENTE -
Avente ad oggetto:
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso proposto ex art. 445 bis VI comma cpc Parte_1 conveniva in giudizio l' innanzi l'intestato Tribunale l' contestando le CP_1 CP_1 conclusioni alle quali era pervenuto il CTU dott. nella acquisita Per_1 causa per AT n. 661\24 RGL secondo cui : “ la signora non Parte_1 risulta “Invalida” ai sensi dell'art. 1 L. 222/84 ora come al momento della domanda”, chiedendo che venisse accertato il diritto della ricorrente a beneficiare l'assegno di invalidità ordinaria ex art.1 L.222/84, ovvero, che la stessa fosse riconosciuta affetta da una infermità fisica tale da determinare una permanente riduzione della sua capacità lavorativa a meno di 1/3 del totale avuto riguardo ad occupazioni confacenti alle sue attitudini personali.
La domanda nei termini dianzi esposti appare peraltro infondata ed immeritevole di accoglimento .
Si ritiene infatti , stante la natura spiccatamente impugnatoria del nuovo giudizio di merito introdotto dalla disposizione normativa di cui all'art. 445 bis VI comma cpc , che non appaia consentito alle parti riproporre nel giudizio di merito le medesime argomentazioni tecnico-giuridiche già valutate nella sottostante causa per AT .
Nella specie appare pacifico come la parte ricorrente si sia limitata a riproporre nella presente fase di merito le medesime osservazioni medico-legali che erano già state sottoposte nella precedente fase di AT al nominato CTU e da quest'ultimo negativamente valutate con esaustive argomentazioni scientifiche .
Risulta in ogni caso decisivo che le conclusioni del CTU della prima fase siano state confermate anche dal CTU dott. nominato nell'ambito Persona_2 della presente fase di merito che ha così concluso : “…oggi la Perizianda non risulta “Invalida” ai sensi dell'art. 1 L. 222/84 ora come al momento della domanda e come già confermato nella precedente CTU-AT dalla Dott.ssa
”. Persona_3
Poiché le concordi conclusioni dei due CTU risultano comunque dedotte da un'attenta ed analitica disamina degli elementi di fatto posti a sua disposizione ed appaiono ispirate a criteri valutativi corretti non solo dal punto di vista logico, ma, altresì, conformi ai principi scientifici che presiedono la materia in esame, il
Giudicante ritiene di farle proprie.
Tenuto conto dei redditi dichiarati, inferiori ai minimi di legge, la ricorrente va esonerata dal pagamento delle spese di lite.
Sono poste definitivamente a carico dell' le spese delle due CTU, nella CP_1 misura già liquidata con separati decreti.
P.Q.M.
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI RIMINI in composizione monocratica in funzione di giudice del lavoro
Visti gli artt. 429, 442 c.p.c.; pronunziando in via definitiva sulla domanda proposta da Parte_1 con ricorso depositato il giorno 28\11\2024 , disattesa ogni altra istanza, eccezione o deduzione, così provvede, in contraddittorio con : CP_1 1) Rigetta il ricorso .
2) Esonera la ricorrente dal pagamento delle spese di lite;
3) Pone definitivamente a carico dell' il pagamento delle spese delle due CP_1
CTU liquidate come da separati decreti .
Così deciso in Rimini, all'udienza pubblica del giorno 12\06\2025 .
Il Giudice
Dott. Lucio ARDIGO'