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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 21/10/2025, n. 946 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 946 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 233/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 233/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 21/10/2025 ad ore 8.40 il Giudice, dott. AN RA, dà atto che:
Per l'Avv. FAGGIOLI LUCA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN RA
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FAGGIOLI LUCA
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ELIA Controparte_1 P.IVA_1
RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI
MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 15.2.2024, attualmente docente di scuola Parte_1
Cont secondaria superiore presso il , già docente di scuola materna sino all'anno scolastico 1993/1994, poi di scuola primaria sino all'anno scolastico 2006/2007, infine di scuola secondaria di secondo grado, premettendo che, con decreto del 17.11.2010, il non le avrebbe riconosciuto i tre anni di servizio svolti CP_3 nella scuola materna, avendo il convenuto attribuitole, una anzianità convenzionale inferiore in CP_1 virtù dell'applicazione del criterio della cd. temporizzazione del maturato economico, giacché, alle pagine 2
e 3 del decreto di ricostruzione della carriera, si leggerebbe che gli a.s. 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 non sarebbero stati riconosciuti perché il servizio è stato stato prestato in qualità di insegnante della scuola pagina 2 di 7 materna, ha chiesto di: “dichiarare, il diritto della ricorrente, ai fini giuridici ed economici, al computo dell'intero servizio svolto nella scuola materna sin dal momento dell'immissione in ruolo nella scuola Cont primaria, e conseguentemente condannare il all'aggiornamento della posizione giuridico-economica della ricorrente, e al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate e maturande”.
Cont Si è costituito il , il quale, previa precisazione che dell'anno scolastico in cui è avvenuto il passaggio nel ruolo “secondaria di II grado” (2008/09 e non come indicato 2006/07), ha dedotto l'infondatezza del ricorso e, in ogni caso, eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive eventualmente dovute.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
La domanda attorea è fondata.
Si richiama all'uopo ex art. 118 disp. Att. C.p.c.la decisione di questo Tribunale N. 438/2025 - N. R.G.
00000136/2024, pubblicata il 28/04/2025.
A mente dell'art. 83 del d.p.r. n. 417/1974 (rubricato "Passaggio ad altro ruolo"), “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.”
La legge n. 312/1980, all'art. 57, commi 1 e 2, ha previsto che: “I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417.”
L'art. 77 del d.p.r. n. 417/1974, a sua volta, nel disciplinare i requisiti di passaggio, "del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore" rinvia a quanto “previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.”
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9144/2016, hanno risolto la questione relativa alla legittimità del mancato riconoscimento integrale dei servizi pregressi svolti dagli insegnanti di scuola materna transitati nei ruoli del personale docente degli istituti di istruzione secondaria, precisando il significato delle disposizioni sopra richiamate:
“Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo pagina 3 di 7 inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, statuendo che "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili, compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base
(art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione.”
Con il citato arresto la Suprema Corte si è pronunciata sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, precisando che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 77, 83 d.p.r. n. 417/1974 e art. 57, L. n. 312/1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria deve essere riconosciuta in misura integrale l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna, anziché nei limiti della cd. temporizzazione. Così anche Cass. n. 8605/2024: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, all'insegnante di scuola materna comunale che transita alla scuola materna statale spetta il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, in considerazione della piena fungibilità tra i ruoli delle scuole di ogni ordine e grado desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina che regola la materia.”
Nel solco di tale orientamento giurisprudenziale, consolidatosi in seno alla Corte di legittimità, le Sezioni
Unite, esaminando il caso di una docente di religione immessa nel ruolo della scuola secondaria statale che agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna ai fini della ricostruzione di carriera, hanno ribadito quanto segue: “In sostanza, in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della legge n. 312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo,
pagina 4 di 7 dell'introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti;
si è così imposta un'interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Una lettura restrittiva dell'art. 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n.
312 del 1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento. A tale pronuncia è stata successivamente data continuità (Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass.
12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio
2020, n. 4877).
7. Secondo l'indicata interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l'insegnante 'di ruolo' della scuola materna che transita nel 'ruolo' della scuola secondaria ha diritto di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza” (Cass. S.U.
n. 22726/2022). In sintesi, vista la piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, in ogni caso in cui l'ordinamento scolastico consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, secondo il seguente principio di diritto: “ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo”; ancora: “ai fini del suddetto computo l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato” (Cass. S.U. n. 22276/2022).
Infatti, ai fini del riconoscimento del servizio maturato trova applicazione l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 che, ai commi 1 e 3, equipara, con riferimento al servizio prestato presso la scuola primaria, il servizio “di ruolo” e quello “non di ruolo” in caso di passaggio alle scuole di istruzione secondaria, nonché in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola primaria. La norma non prevede espressamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso la scuola materna in caso di immissione nei ruoli della scuola secondaria. Tuttavia, anche di tale norma deve essere data un'interpretazione estensiva coerente con quanto già affermato dalle Sezioni Unite nel 2016 e finalizzata ad evitare il configurarsi di una disparità di trattamento: “11.2. Pertanto, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante pagina 5 di 7 dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. 12. Dai suddetti arresti di cui a Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 e Cass. n. 31149/2019 è dato, dunque, ricavare che, nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna 'non di ruolo' non può essere valutato diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna 'di ruolo' (per il quale, come sopra evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria, l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione)” (Cass. S.U. n. 22276/2022).
Pertanto, in applicazione surrichiamati principi, tra cui quello della valorizzazione integrale del servizio, di ruolo e non di ruolo, va riconosciuto il diritto della ricorrente al computo per intero, nell'anzianità di servizio utile per la ricostruzione della carriera, dei servizi pacificamente prestati nella scuola materna negli anni scolastici 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994. Quanto alle rivendicazioni economiche, tenuto conto integralmente, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio prestato da nella scuola materna, va accolta la domanda attorea diretta alla rideterminazione della corrispondente fascia stipendiale e al riconoscimento delle progressioni economiche maturate secondo le previsioni del CCNL vigente ratione temporis, con conseguente condanna del alla corresponsione dei relativi arretrati, nei limiti della ritualmente eccepita prescrizione quinquennale, ovvero quelle maturate a decorrere dal 10.10.2016, ovvero cinque anni addietro alla notifica del ricorso introduttivo. Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 1314,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di al riconoscimento integrale, in sede di Parte_1 ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata come docente di scuola materna negli anni scolastici 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 (per un totale di tre anni), e alla collocazione nella fascia stipendiale corrispondente alla maggior anzianità;
2) ACCERTA E DICHIARA il diritto di al riconoscimento delle progressioni Parte_1 economiche maturate in forza dell'integrale riconoscimento del servizio di cui al punto che precede e, per l'effetto,
3) CONDANNA il , in persona del Ministro pro Controparte_4 tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive eventualmente maturate a decorrere dal 10.10.2016, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
4) CONDANNA, il , in persona del Ministro pro Controparte_4 tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 1314,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
Modena, 21 ottobre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN RA
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
CAUSA n. r.g. 233/2024
tra
Parte_1
RICORRENTE/I
e
Controparte_1
RESISTENTE/I
Oggi 21/10/2025 ad ore 8.40 il Giudice, dott. AN RA, dà atto che:
Per l'Avv. FAGGIOLI LUCA ha depositato le note di trattazione scritta. Parte_1
Per nessuno ha depositato le note di trattazione scritta. Controparte_1
Dato atto di quanto sopra, il Giudice decide la causa mediante deposito della seguente sentenza.
Il Giudice Del Lavoro
AN RA
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
III SEZIONE CIVILE – LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale, nella persona del Giudice, dott. AN RA, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 233/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico, Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'avv. FAGGIOLI LUCA
RICORRENTE/I
contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato in VIA ELIA Controparte_1 P.IVA_1
RAINUSSO 70/100 MODENA, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dalla dott.ssa FIGLIOMENI
MARIA TERESA;
RESISTENTE/I
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, depositato in data 15.2.2024, attualmente docente di scuola Parte_1
Cont secondaria superiore presso il , già docente di scuola materna sino all'anno scolastico 1993/1994, poi di scuola primaria sino all'anno scolastico 2006/2007, infine di scuola secondaria di secondo grado, premettendo che, con decreto del 17.11.2010, il non le avrebbe riconosciuto i tre anni di servizio svolti CP_3 nella scuola materna, avendo il convenuto attribuitole, una anzianità convenzionale inferiore in CP_1 virtù dell'applicazione del criterio della cd. temporizzazione del maturato economico, giacché, alle pagine 2
e 3 del decreto di ricostruzione della carriera, si leggerebbe che gli a.s. 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 non sarebbero stati riconosciuti perché il servizio è stato stato prestato in qualità di insegnante della scuola pagina 2 di 7 materna, ha chiesto di: “dichiarare, il diritto della ricorrente, ai fini giuridici ed economici, al computo dell'intero servizio svolto nella scuola materna sin dal momento dell'immissione in ruolo nella scuola Cont primaria, e conseguentemente condannare il all'aggiornamento della posizione giuridico-economica della ricorrente, e al pagamento delle eventuali differenze retributive maturate e maturande”.
Cont Si è costituito il , il quale, previa precisazione che dell'anno scolastico in cui è avvenuto il passaggio nel ruolo “secondaria di II grado” (2008/09 e non come indicato 2006/07), ha dedotto l'infondatezza del ricorso e, in ogni caso, eccepito la prescrizione quinquennale delle differenze retributive eventualmente dovute.
Istruita mediante acquisizione dei documenti prodotti dalle parti, la causa è stata trattenuta in decisione all'esito dello scambio di note scritte.
La domanda attorea è fondata.
Si richiama all'uopo ex art. 118 disp. Att. C.p.c.la decisione di questo Tribunale N. 438/2025 - N. R.G.
00000136/2024, pubblicata il 28/04/2025.
A mente dell'art. 83 del d.p.r. n. 417/1974 (rubricato "Passaggio ad altro ruolo"), “In caso di passaggio anche a seguito di concorso del personale direttivo e docente delle scuole di istruzione secondaria ed artistica da un ruolo inferiore ad uno superiore il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.”
La legge n. 312/1980, all'art. 57, commi 1 e 2, ha previsto che: “I passaggi di ruolo di cui all'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417, possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal citato articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n.417.”
L'art. 77 del d.p.r. n. 417/1974, a sua volta, nel disciplinare i requisiti di passaggio, "del personale docente da un ruolo ad altro di scuole di grado superiore" rinvia a quanto “previsto dalla allegata tabella H a favore del personale docente in possesso di una anzianità di servizio effettivo nel ruolo di appartenenza non inferiore a cinque anni.”
Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 9144/2016, hanno risolto la questione relativa alla legittimità del mancato riconoscimento integrale dei servizi pregressi svolti dagli insegnanti di scuola materna transitati nei ruoli del personale docente degli istituti di istruzione secondaria, precisando il significato delle disposizioni sopra richiamate:
“Quindi, l'art. 77 consentiva passaggi da un ruolo inferiore ad uno superiore. L'art. 83 del medesimo provvedimento legislativo completava la previsione prevedendo che, in caso di passaggio da un ruolo pagina 3 di 7 inferiore ad uno superiore, il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo, mediante ricostruzione di carriera.
L'art. 57 ha dilatato la previsione del D.P.R. n. 417 del 1974, art. 77, statuendo che "I passaggi di ruolo di cui al D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 possono essere disposti, oltre che da un ruolo ad un altro superiore, da un ruolo ad altro inferiore, nei medesimi casi in cui sono consentiti i correlativi passaggi inversi. Detti passaggi sono consentiti altresì al personale educativo, al personale insegnante diplomato delle scuole secondarie ed artistiche e al personale insegnante delle scuole materne, fermi restando i requisiti previsti dal
D.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, art. 77 cit.". In sintesi, l'originaria previsione che consentiva il passaggio da un ruolo inferiore ad uno superiore, a seguito della modifica del 1980, è stata ampliata sotto molteplici profili, compreso quello relativo alla possibilità di passaggio nei ruoli (necessariamente) superiori per gli insegnanti di scuola materna. Questa modifica della norma sui passaggi di ruolo comporta la modifica della norma base
(art. 77), cui è collegato l'art. 83 e ne amplia, di riflesso, la previsione, sicché la regola dettata da questa norma, per cui il servizio prestato nel ruolo inferiore viene valutato per intero nel nuovo ruolo mediante ricostruzione di carriera, varrà anche per le tipologie di passaggio a ruoli superiori non previste nel testo originario della norma e quindi, fra queste, anche per il passaggio a ruoli superiori degli insegnanti di scuola materna.
Cambiato, in altri termini, uno degli elementi del combinato disposto, la modifica si riflette sulla restante parte della norma frutto di una combinazione di disposizioni. L'interpretazione sistematica porta a tale conclusione.”
Con il citato arresto la Suprema Corte si è pronunciata sulla ricostruzione di carriera in caso di passaggio dal ruolo della scuola materna al ruolo della scuola secondaria, precisando che, per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 77, 83 d.p.r. n. 417/1974 e art. 57, L. n. 312/1980, all'insegnante che passi dalla scuola materna alla secondaria deve essere riconosciuta in misura integrale l'anzianità maturata nel ruolo della scuola materna, anziché nei limiti della cd. temporizzazione. Così anche Cass. n. 8605/2024: “In tema di passaggi di ruolo del personale docente, all'insegnante di scuola materna comunale che transita alla scuola materna statale spetta il riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza, in considerazione della piena fungibilità tra i ruoli delle scuole di ogni ordine e grado desumibile dall'interpretazione sistematica della disciplina che regola la materia.”
Nel solco di tale orientamento giurisprudenziale, consolidatosi in seno alla Corte di legittimità, le Sezioni
Unite, esaminando il caso di una docente di religione immessa nel ruolo della scuola secondaria statale che agiva in giudizio per ottenere il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato nella scuola materna ai fini della ricostruzione di carriera, hanno ribadito quanto segue: “In sostanza, in virtù del sopravvenire dell'art. 57 della legge n. 312 del 1980, l'art. 83 previgente va letto alla luce del rinnovato quadro normativo,
pagina 4 di 7 dell'introduzione delle diverse tipologie di mobilità che consentono di computare per intero l'anzianità pregressa, della prevista osmosi tra i distinti ruoli del personale della scuola avente specifici requisiti;
si è così imposta un'interpretazione univoca di detta norma, nel senso che in ogni caso in cui l'ordinamento consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici. Una lettura restrittiva dell'art. 83 del d.P.R. n. 417 del 1974 (norma testualmente riferita al personale delle scuole di istruzione secondaria), tale da ammettere alla predetta ricostruzione di carriera solo i passaggi nella stessa previsti - e non anche tutti quelli, ammessi dalla sopravvenuta legge n.
312 del 1980 - avrebbe implicato una incostituzionalità della norma stessa, per irrazionale disparità di trattamento. A tale pronuncia è stata successivamente data continuità (Cass. 4 ottobre 2016, n. 19779; Cass.
12 aprile 2017, n. 9397; Cass. 5 aprile 2018, n. 8448; Cass. 19 novembre 2018, n. 29791; Cass. 24 febbraio
2020, n. 4877).
7. Secondo l'indicata interpretazione, invalsa nella giurisprudenza di legittimità, così da costituire diritto vivente, l'insegnante 'di ruolo' della scuola materna che transita nel 'ruolo' della scuola secondaria ha diritto di riconoscimento integrale dell'anzianità maturata nel ruolo di provenienza” (Cass. S.U.
n. 22726/2022). In sintesi, vista la piena fungibilità tra i ruoli di ogni ordine e grado, in ogni caso in cui l'ordinamento scolastico consente il passaggio di ruolo, il docente conserva l'anzianità maturata nel ruolo precedente, a tutti gli effetti, giuridici ed economici, secondo il seguente principio di diritto: “ai fini della determinazione dell'anzianità di servizio del docente di materie curricolari da computare all'atto dell'immissione in ruolo anche nel passaggio dalla scuola materna alla scuola secondaria va considerato il servizio non di ruolo prestato prima dell'immissione in ruolo”; ancora: “ai fini del suddetto computo l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994 deve essere disapplicato nei casi in cui l'anzianità risultante dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quelli fissati dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato” (Cass. S.U. n. 22276/2022).
Infatti, ai fini del riconoscimento del servizio maturato trova applicazione l'art. 485 del D. Lgs. n. 297/1994 che, ai commi 1 e 3, equipara, con riferimento al servizio prestato presso la scuola primaria, il servizio “di ruolo” e quello “non di ruolo” in caso di passaggio alle scuole di istruzione secondaria, nonché in caso di passaggio dalla scuola materna alla scuola primaria. La norma non prevede espressamente il riconoscimento del servizio pre-ruolo prestato presso la scuola materna in caso di immissione nei ruoli della scuola secondaria. Tuttavia, anche di tale norma deve essere data un'interpretazione estensiva coerente con quanto già affermato dalle Sezioni Unite nel 2016 e finalizzata ad evitare il configurarsi di una disparità di trattamento: “11.2. Pertanto, l'art. 485 del d.lgs. n. 297 del 1994, che anche in forza del rinvio operato dalle parti collettive disciplina il riconoscimento dell'anzianità di servizio dei docenti a tempo determinato poi definitivamente immessi nei ruoli dell'amministrazione scolastica, viola la clausola 4 dell'Accordo Quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE, e deve essere disapplicato, nei casi in cui l'anzianità risultante pagina 5 di 7 dall'applicazione dei criteri dallo stesso indicati, unitamente a quello fissato dall'art. 489 dello stesso decreto, come integrato dall'art. 11, comma 14, della legge n. 124 del 1999, risulti essere inferiore a quella riconoscibile al docente comparabile assunto ab origine a tempo indeterminato. 12. Dai suddetti arresti di cui a Cass., Sez. Un., n. 9144/2016 e Cass. n. 31149/2019 è dato, dunque, ricavare che, nel caso di immissione del docente nel ruolo della scuola secondaria il servizio in precedenza prestato quale insegnante di scuola materna 'non di ruolo' non può essere valutato diversamente da quello prestato dall'insegnante di scuola materna 'di ruolo' (per il quale, come sopra evidenziato, si è già riconosciuta, sulla base della normativa originaria, l'anzianità in misura integrale e non nei limiti della temporizzazione)” (Cass. S.U. n. 22276/2022).
Pertanto, in applicazione surrichiamati principi, tra cui quello della valorizzazione integrale del servizio, di ruolo e non di ruolo, va riconosciuto il diritto della ricorrente al computo per intero, nell'anzianità di servizio utile per la ricostruzione della carriera, dei servizi pacificamente prestati nella scuola materna negli anni scolastici 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994. Quanto alle rivendicazioni economiche, tenuto conto integralmente, ai fini della ricostruzione di carriera, del servizio prestato da nella scuola materna, va accolta la domanda attorea diretta alla rideterminazione della corrispondente fascia stipendiale e al riconoscimento delle progressioni economiche maturate secondo le previsioni del CCNL vigente ratione temporis, con conseguente condanna del alla corresponsione dei relativi arretrati, nei limiti della ritualmente eccepita prescrizione quinquennale, ovvero quelle maturate a decorrere dal 10.10.2016, ovvero cinque anni addietro alla notifica del ricorso introduttivo. Spetta la maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
Si precisa che, in applicazione del principio stabilito dall'art. 91 c.p.c., le stesse sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente,
4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 147 del 13/08/2022 pubblicato sulla G.U. n. 236 del 08/10/2022, in vigore dal 23/10/2022. In particolare si fa riferimento, stante il carattere comunque non vincolante delle dette tariffe, al loro valore minimo per lo studio della controversia, per la fase introduttiva, per la fase di trattazione e per la fase decisoria (per controversie di valore compreso tra € 1.100,00 e € 5200,00), e si determina in € 1314,00 il compenso complessivo, giusta l'aumento per la pluralità di parti aventi la stessa posizione processuale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (espressamente reintrodotto dall'art. 2 del D.M. 55/2014, non modificato in parte qua), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione disattesa:
1) ACCERTA E DICHIARA il diritto di al riconoscimento integrale, in sede di Parte_1 ricostruzione di carriera, ai fini giuridici ed economici, dell'anzianità maturata come docente di scuola materna negli anni scolastici 1991/1992, 1992/1993, 1993/1994 (per un totale di tre anni), e alla collocazione nella fascia stipendiale corrispondente alla maggior anzianità;
2) ACCERTA E DICHIARA il diritto di al riconoscimento delle progressioni Parte_1 economiche maturate in forza dell'integrale riconoscimento del servizio di cui al punto che precede e, per l'effetto,
3) CONDANNA il , in persona del Ministro pro Controparte_4 tempore, a corrispondere alla ricorrente le differenze retributive eventualmente maturate a decorrere dal 10.10.2016, oltre alla maggior somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria dalle singole scadenze al saldo effettivo;
4) CONDANNA, il , in persona del Ministro pro Controparte_4 tempore, al pagamento in favore della ricorrente delle spese di lite, che liquida nella complessiva somma di € 1314,00, oltre rimborso spese generali nella misura di legge, I.V.A. (se dovuta) e C.P.A., da distrarsi ex art. 93 c.p.c.;
Modena, 21 ottobre 2025
Il Giudice Del Lavoro
AN RA
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