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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 27/06/2025, n. 3445 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3445 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
Sezione specializzata in materia di impresa riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore
Dr.ssa Giuseppa D'Inverno Consigliere ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZ A
nel processo civile d'appello avverso la sentenza del Tribunale di Napoli, Sezione Specializzata in materia di impresa n. 1770/2021 pubblicata il 24 febbraio 2021, iscritto al n. 1731/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi, rimesso in decisione all'udienza dell'11 febbraio 2025 e pendente
TRA
nato a [...] il [...] ( CF , residente in [...]Parte_1 C.F._1
(Sa) alla via Giovanni Falcone n. 31, e , nato a [...] il [...] (CF Parte_2
), residente in [...], rappresentati e difesi C.F._2
dagli Avv.ti Gaetano Racinaro (CF ), Carlo De Maio (CF C.F._3
), e Gabriele Montera (C.F. ) C.F._4 C.F._5
AP P E L L A N T I
E
, in persona del Presidente pro tempore, con sede alla via Controparte_1
Molo Manfredi – Porto Commerciale di Salerno (C.F. ), rappresentata e difesa P.IVA_1 dall'Avv. Maura de Angelis ( ) C.F._6
AP P E L L A T A
SVOLGI MENT O DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il 20 marzo 2017 la adiva il Controparte_1
Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di impresa deducendo che:
1 la cooperativa non aveva alcuna finalità speculativa e di lucro e, nello spirito di mutua cooperazione, si proponeva di promuovere le attività turistico – ricreative nell'ambito del diportismo nautico, procurando e mettendo a disposizione dei soci l'ormeggio, ed i servizi strettamente annessi ed accessori, per la loro imbarcazione;
in data 30 settembre 2015 l'assemblea dei soci, preso atto delle dimissioni dei componenti del
Consiglio di amministrazione , , Parte_1 Persona_1 Parte_2 Per_2
e , procedeva con la nomina dei nuovi amministratori;
[...] Persona_3 gli amministratori, all'indomani del loro insediamento avvenuto il 05 ottobre 2015, esaminando la documentazione relativa al periodo gestionale 2010/2015 rilevavano alcune fatture a prima vista
“anomale”;
a seguito di istruttoria svolta da una commissione interna emergeva che le suddette fatture non apparivano inerenti all'attività della e, in parte, si riferivano a beni strumentali non CP_1
rinvenibili tra quelli in inventario;
richiesti i chiarimenti agli ex consiglieri, tre di essi, , e , pur affermando Per_1 Per_3 Per_2 la loro estraneità agli acquisti indicati nelle fatture “anomale”, avevano versato spontaneamente il primo la somma di € 700,00, il secondo la somma di € 1.299,80 ed il terzo la somma di € 1.869,00, mentre gli ex consiglieri e avevano contestato le risultanze dell'attività svolta Pt_1 Parte_2
dalla commissione interna;
l'assemblea dei soci aveva espresso parere di congruità per i versamenti effettuati dai tre consiglieri
, e ed aveva deliberato di chiedere al Presidente del Consiglio Per_1 Per_3 Per_2 dell'Ordine dei Commercialisti la nomina di un professionista cui far verificare l'inerenza delle fatture anomale all'attività statutaria della società; il dott. designato dall'Ordine dei Commercialisti di aveva concluso che i Persona_4 CP_1
materiali di consumo indicati apparivano più consoni ad attività di cantiere nautico che non a quella statutaria dell' ed aveva quantificato in € 11.419,46 la somma complessiva impiegata per CP_1 beni non inerenti all'attività istituzionale della cooperativa, ed in € 6.657,50 la somma delle spese di ristorazione e viaggi a Genova, per un totale di € 18.076,96; da tale importo doveva essere decurtata la somma di € 3.868,80 versata dai tre ex amministratori ravvedutisi spontaneamente, ed aggiunto il costo della consulenza del dott. quantificato in € Per_4
1.603,20;
l'assemblea deliberava di richiedere tali somme agli ex consiglieri e che, pure Pt_1 Parte_2
contestando ogni addebito, come già avevano fatto gli altri ex consiglieri di amministrazione, versavano spontaneamente rispettivamente € 1.933,67 ed € 957,10;
2 l'assemblea con delibera dell'8 ottobre 2016 aveva ritenuto non congrue le somme versate dagli stessi e deliberato l'azione di responsabilità ex artt. 2392 e 2395 cc nei confronti degli ex consiglieri
Giudice e . Parte_2
Tanto premesso concludeva chiedendo “a) Accertare l'inadempimento alle obbligazioni proprie delle cariche rivestite, nonché il venir meno ai doveri imposti dalla legge e o dall'atto costitutivo, e, pertanto, la responsabilità , ex art.2392 e ss cc, dei sigg.ri dott. (Presidente del Parte_1
CDA uscente) ……, e dott. , (Consigliere e responsabile dei pontili uscente) …., Parte_2
quali componenti il CdA nel periodo 2010-2015, e comunque dalla nomina e fino alla cessazione della carica (11/ 17 giugno 2010 – 30.9.2015), nei confronti della per quanto Controparte_1
eveniente dai fatti e dai documenti prodotti;
b) Per l'effetto condannare i medesimi , in via solidale, al risarcimento, in favore della CP_1
istante, in persona e domicilio come innanzi, per i danni conseguenziali al loro comportamento inadempiente, quantificato nella misura di € 18.852,52 (pari alle somme corrispondenti ad esborsi non riferibili alla gestione economica e contabile della cooperativa stessa), per reintegrare il patrimonio sociale, oltre a quant'altro ritenuto equo e di giustizia per la condotta illegittima, irresponsabile e non in linea con gli obblighi scaturenti dagli incarichi rivestiti dai su nominati nell'ambito della somma di € 25.990 – salvo altro a richiedersi separatamente”.
Si costituivano Giudice e che contestavano che le censure rivolte Pt_1 Parte_2 dall'attrice circa l'acquisto di beni e materiali asseritamente non inerenti all'attività sociale della erano fondate solo sulla relazione del dott. il quale nulla aveva accertato al riguardo CP_1 Per_4
e che la società attrice aveva già ricevuto dai suoi ex amministratori la restituzione di importi superiori alle spese contestate, sostenute con denaro della cooperativa da tutti gli ex amministratori per la ristorazione in occasione delle adunanze del cda e per le trasferte al Salone Nautico di
Genova, avvenute negli esercizi 2011, 2012 e 2013.
Proponevano, inoltre, domanda riconvenzionale, chiedendo la liquidazione del compenso per l'incarico di amministratori da loro ricoperto dal 17 giugno 2010 al 30 settembre 2015.
Il Tribunale con ordinanza dell'11 ottobre 2019 dichiarava la propria incompetenza sulla domanda riconvenzionale proposta dai dottori Giudice e e disponeva la separazione delle cause, Parte_2
rimettendo la causa relativa alla domanda riconvenzionale alla cognizione del Tribunale di Salerno.
Rigettate le richieste istruttorie relative alla domanda principale il Tribunale di Napoli Sezione
Specializzata in materia di impresa, con sentenza n.1770/2021 pubblicata il 24 febbraio 2021 così statuiva: “accoglie la domanda e per l'effetto condanna i convenuti in solido al pagamento dell'importo di € 10.820,78;- condanna i convenuti al pagamento in solido delle spese di lite che
3 liquida in euro per l'importo complessivo di € 4.300,00 oltre IVA e CPA se dovute e rimborso spese ex art 2 dm 55/2014”.
Avverso la suddetta sentenza hanno proposto appello Giudice e Pt_1 Parte_2
deducendo che: le transazioni tra la società e gli ex consiglieri , e riguardavano l'intera Per_1 Per_3 Per_2
obbligazione risarcitoria e non le singole quote;
aveva errato il Tribunale ad applicare i principi di diritto richiamati, in quanto avrebbe dovuto detrarre dalla somma complessiva di euro 14689,58 le tre quote interne degli ex amministratori che avevano transatto, pari ad euro 2937,92 ciascuno, per cui il debito degli appellanti doveva essere rideterminato nell'importo di euro 5875,83; da tale importo andavano detratte le somme corrisposte ( pari ad euro 1933,67 per Parte_2
e ad euro 957,10 per Giudice ), quindi il debito residuo da porre a carico di
[...] Pt_1
era pari ad euro 1004,25 ed il debito residuo da porre a carico di Giudice Parte_2 Pt_1
era pari ad euro 1980,82; doveva ritenersi transatta la vicenda anche tra la società e gli appellanti con il versamento spontaneo delle somme indicate;
il giudice di prime cure non aveva tenuto conto dell'eccezione di pagamento dei compensi formulata dagli appellanti, rimettendo la cognizione della domanda al Tribunale di Salerno;
considerati gli importi richiesti in riconvenzionale a titolo di compensi in favore degli appellanti, la domanda della società avrebbe dovuto essere rigettata ovvero il Tribunale avrebbe dovuto sospendere ex art. 295 c.p.c. il giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale;
la domanda della società doveva essere dichiarata improcedibile in quanto durante la pendenza del procedimento civile la società si era costituita parte civile nel processo penale;
la domanda era infondata non essendovi stati acquisti non inerenti all'attività sociale e non essendo stati correttamente quantificati gli importi dovuti.
Concludeva chiedendo: ”in rito, dichiarare improcedibile e/o comunque inammissibile l'azione promossa da in sede civile, a seguito della intervenuta costituzione di parte civile della CP_1
stessa nel procedimento penale, pendente presso il Tribunale di Salerno N 11611/2016 RGNR, attivato nei confronti degli odierni appellanti, emettendo i provvedimenti conseguenziali;
b) nel merito, dichiarare inammissibili e/o comunque infondate le domande proposte da se del CP_1 caso dichiarando altresì la carenza di interesse ad agire dell'appellata, per le ragioni dichiarate nell'atto di appello ed, in ogni caso, rigettare tutte le domande, anche in considerazione delle eccezioni formulate, procedendo, solo ed esclusivamente, nell'ipotesi in cui dovessero persistere
4 eventuali dubbi sulla reiezione delle domande proposte da alla sospensione del processo ex CP_1 art. 295 cpc, in attesa della definizione della causa concernente l'accertamento del diritto al compenso…; c) in ogni caso, riformare la sentenza anche per quel che concerne il regime delle spese, condannando la appellata al pagamento delle spese di lite del doppio grado di giudizio”.
Si costituiva la che eccepiva: Controparte_1
l'inammissibilità della richiesta di sospensione del giudizio a seguito della costituzione di parte civile nel giudizio penale, sia in quanto formulata per la prima volta in appello sia in quanto i procedimenti erano autonomi;
l'infondatezza dell'appello in quanto gli ex consiglieri avevano posto in essere condotte in violazione dei doveri propri della loro carica, distraendo fondi della cooperativa per scopi personali e cagionando danni alla società;
l'inammissibilità della richiesta di compensazione delle somme oggetto di condanna con le somme da corrispondere a titolo di compensi.
Concludeva chiedendo il rigetto dell'appello, la conferma della sentenza di primo grado, con vittoria di spese e condanna ex art. 96 c.p.c.
La causa era rinviata per la precisazione delle conclusioni e all'udienza dell'11 febbraio 2025 veniva riservata in decisione con i termini di 60 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per repliche.
L'appello è parzialmente fondato e va pertanto accolto nei limiti segnati dalla presente motivazione.
Deve ritenersi infondata l'eccezione di improcedibilità o inammissibilità del giudizio civile per la costituzione di parte civile della società appellata nel processo penale iscritto al n. 11611/2016 R.G.
L'art. 75 c.p.p., nella parte che qui interessa, così statuisce “L'azione civile proposta davanti al giudice civile può essere trasferita nel processo penale fino a quando in sede civile non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato. L'esercizio di tale facoltà comporta rinuncia agli atti del giudizio;
il giudice penale provvede anche sulle spese del procedimento civile”.
Nel caso di specie gli appellanti non hanno fornito la prova che i fatti per i quali è pendente il giudizio penale siano gli stessi oggetto del presente giudizio;
non sono stati depositati atti del procedimento penale, oltre al verbale dell'udienza in cui la società ha depositato la costituzione di parte civile;
pertanto, non è possibile valutare se si tratti della stessa vicenda oggetto del presente procedimento.
In assenza di prova della identità dei fatti oggetto dei due distinti procedimenti non può trovare applicazione il disposto di cui all'art. 75 c.p.p.
5 Sono infondate anche le richieste di valutare la domanda riconvenzionale proposta dagli ex consiglieri (per il pagamento dei compensi) come eccezione volta a paralizzare la domanda della società e di sospendere il giudizio in attesa della definizione del giudizio relativo alla domanda riconvenzionale.
La domanda riconvenzionale formulata nel giudizio di primo grado da e Parte_1
è stata rimessa alla cognizione del Tribunale di Salerno, a seguito della Parte_2 ordinanza dell'11 ottobre 2019 con cui il Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di impresa ha dichiarato la propria incompetenza, disponendo la separazione delle cause;
pertanto, ogni valutazione inerente alla debenza o meno dei compensi degli ex consiglieri spetta al Tribunale competente.
Non può, inoltre, essere disposta la sospensione del giudizio ex art. 295 c.p.c.
La Suprema Corte ha più volte affermato il principio per cui la sospensione necessaria del giudizio ex art. 295 c.p.c. ha lo scopo di evitare il conflitto di giudicati, quindi la sospensione può trovare applicazione solo quando in un altro giudizio debba essere decisa con efficacia di giudicato una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico, non anche qualora oggetto dell'altra controversia sia una questione pregiudiziale soltanto in senso logico, soccorrendo in tal caso la previsione di cui all'art. 336 c.p.c. comma 2 sul cosiddetto effetto espansivo esterno della riforma o della cassazione della sentenza sugli atti e i provvedimenti, comprese le sentenze, dipendenti dalla sentenza riformata o cassata ( cfr. ex plurimis in motivazione Cass. 27.10.2023 n.29897).
Nel caso di specie non sussiste un rapporto di pregiudizialità in senso tecnico- giuridico tra il giudizio relativo all'azione di responsabilità intrapresa dalla società nei confronti degli ex consiglieri e il giudizio relativo ai compensi degli ex consiglieri, in quanto l'accoglimento di entrambe le domande potrebbe comportare unicamente degli obblighi restitutori a carico delle parti.
Quanto al merito della vicenda si osserva in punto di diritto che l'azione sociale di responsabilità ha natura contrattuale, in quanto trova la sua fonte nel rapporto sociale che si instaura tra la società e il soggetto chiamato a ricoprire una carica sociale, dalla quale deriva l'obbligo di rispetto dei doveri previsti dalla legge e dallo Statuto.
L'azione sociale di responsabilità ha lo scopo di reintegrare il patrimonio sociale leso da condotte poste in essere dagli amministratori in violazione di tali doveri.
Trattandosi di azione contrattuale sarà necessario e sufficiente che l'attore, ossia la società danneggiata, alleghi l'inadempimento, indicando gli specifici obblighi di legge o di statuto violati dal convenuto, nonché che indichi e fornisca la prova del danno subito e del nesso di causalità tra il comportamento illecito e il pregiudizio dallo stesso derivante.
6 Incombe, invece, sul convenuto l'onere della prova della non imputabilità a sé del fatto dannoso, fornendo la prova positiva, con riferimento agli addebiti contestati, dell'osservanza dei doveri e dell'adempimento degli obblighi previsti dalla legge o dallo Statuto.
Nel caso di specie la società, all'esito di una istruttoria interna, ha contestato agli ex consiglieri di aver sostenuto, con fondi della società, spese non inerenti all'attività sociale e spese non giustificate, di aver acquistato beni non rinvenuti presso la società e di non aver incassato l'importo di euro 115,00 quale corrispettivo della vendita di quattro casse di vino ad un dipendente.
Dalla documentazione in atti (cfr. relazione del dott. relazione della commissione interna Per_4
della società e fatture) è emerso che vi sono stati dei pagamenti relativi ad attività non inerenti all'oggetto sociale.
Inoltre, risulta non versato alla società l'importo di euro 115,00 relativo alla vendita di vino ad un dipendente- che ha dichiarato di averli corrisposti all'ex consigliere come da Parte_2
dichiarazione allegata al n.28 della produzione della e risulta emesso un assegno di Controparte_1
euro 300,00 senza giustificativi.
Sarebbe stato onere degli appellanti fornire la prova della destinazione dei fondi sociali, della inerenza delle spese sostenute all'attività sociale e del versamento del corrispettivo della vendita del vino alla società, ma gli stessi si sono limitati a contestare di aver sostenuto spese non inerenti all'attività sociale e non giustificate senza fornire alcuna prova di quanto asserito.
Oltre a contestare di aver sostenuto spese non inerenti all'attività sociale e non giustificate, Giudice
e hanno anche contestato l'importo calcolato dal Tribunale, che ha Pt_1 Parte_2
determinato il danno imputabile agli ex consiglieri come segue:
euro 115,00 per mancato incasso a fronte della vendita di vino al dipendente;
euro 1230,12 per le spese effettuate su Groupon;
euro 11.419,46 per l'acquisto di beni di consumo non inerenti all'attività statutaria;
euro 1625,00 per i beni non rinvenuti (canoe e testi ); Tes_1
euro 300,00 per l'assegno MPS n.4311.
La contestazione sul quantum è fondata.
Gli appellanti contestano che gli importi per l'acquisto dei beni di consumo e per le spese con
Groupon non sarebbero state correttamente calcolate.
Dall'esame delle fatture allegate (cfr. doc 4,5,6 e 7 dell'appellata), dalla relazione della
Commissione interna nonché dalla relazione del perito dott. (depositate dagli appellanti) è Per_4 emerso che non sono riferibili all'attività sociale gli acquisti di resina, collanti, stucchi e materiali vari in quanto riferibili più ad una attività di rimessaggio o cantiere navale che all'attività sociale della relativa al solo ormeggio. CP_1
7 E'emerso, inoltre, che le spese per i suddetti beni ammontano ad euro 11.419,46 come indicato dal
Tribunale.
Va invece ritenuta fondata la contestazione relativa al quantum delle spese su Groupon – che non è chiaro a quali beni si riferiscano- in quanto le somme sono pari ad euro 586,00 e non ad euro
1230,12 come indicato dal Tribunale.
A tali importi vanno aggiunte le somme oggetto dell'assegno MPS n.4311 (euro 300,00) che risulta privo di ogni giustificativo, l'importo di euro 115,00 per il corrispettivo del vino venduto ad un dipendente e non versato alla società, ed euro 1625,00 per 3 canoe e per i libri che sono stati Tes_1
acquistati ma non sono stati rinvenuti, per un totale di euro 14.045,46.
A questo punto occorre valutare quale sia l'incidenza dei pagamenti effettuati dagli ex consiglieri
, e , considerato che gli appellanti hanno invocato le suddette transazioni Per_1 Per_3 Per_2
ex art. 1304 c.c.
La suddetta norma dispone, per la parte che interessa, che “La transazione fatta dal creditore con uno dei debitori in solido non produce effetto nei confronti degli altri, se questi non dichiarano di volerne profittare”.
Presupposto per invocare gli effetti della transazione è che la responsabilità dei debitori sia intesa come solidale.
Deve escludersi- come invece dedotto dagli appellanti- che l'accettazione delle somme versate dagli ex amministratori (pari ad euro 700,00 per l'ex consigliere , euro 1299,80 per l'ex Per_1
consigliere ed euro 1869,00 per ) costituisca manifestazione di volontà, da parte Per_3 Per_2 della società, di transigere l'intera controversia.
Nelle missive inviate dagli ex consiglieri (cfr. doc.11,12 e 13 della produzione della
[...]
ciascuno degli interessati ha offerto il pagamento delle somme con riferimento Controparte_1
alla propria quota di responsabilità; pertanto, la valutazione di congruità delle offerte compiuta dalla assemblea dei soci non può che essere intesa come volontà di transigere la controversia nei limiti della quota dell'obbligato.
Né tantomeno può ritenersi che il pagamento spontaneo di somme da parte degli appellanti abbia consentito di transigere l'intera controversia, in quanto l'assemblea dei soci le ha ritenute non congrue.
Trova pertanto applicazione il seguente principio di diritto “In tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a
8 quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto”. (Cass. ord. 24/09/2021, n. 25980).
Tanto premesso, l'importo del debito residuo va ricalcolato in applicazione del suddetto principio di diritto, avendo il Tribunale detratto dalle somme dovute dai coobbligati gli importi effettivamente versati dagli ex consiglieri , e . Per_1 Per_3 Per_2
Nel caso di specie, invece, dovendo ritenersi sussistente una pari responsabilità degli ex consiglieri,
l'importo di euro 14.045,46 va suddiviso in cinque quote, e la quota di responsabilità di ciascuno è pari ad euro 2809,09.
Poiché i coobbligati , e hanno corrisposto importi inferiori rispetto alla Per_1 Per_3 Per_2
quota di debito gravante sugli stessi, in applicazione del principio di diritto su richiamato, dall'importo del debito complessivo di euro 14.045,46 vanno detratte le tre quote degli ex amministratori che hanno transatto con la società (euro 8427,27) ed il residuo da porsi a carico degli appellanti in solido è pari ad euro 5618,19.
Considerato che ha corrisposto spontaneamente alla società la somma di euro Parte_2
1933,67 e Giudice Donato euro 957,10, occorre rideterminare la quota residua che cede a carico di ciascuno di essi;
premesso che la quota di responsabilità di ciascuno di essi è pari ad euro 2809, 09
è tenuto a corrispondere la somma residua di euro 875,42 e Giudice Donato la Parte_2
somma residua di euro 1851,99.
I convenuti vanno pertanto condannati in solido al pagamento, in favore della società, dell'importo di euro 2727,41 e nei rapporti interni ciascuno nei limiti del debito residuo relativo alla propria quota di responsabilità.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri contenuti nella tabella
12 allegata al d.m. Giustizia 55/2014 per le controversie di valore compreso tra € 1101,00 ed €
5.200,00, tenuto conto del decisum in € 1800,00 (€ 300,00 per la fase di studio, € 300,00 per la fase introduttiva, € 600,00 per la fase istruttoria ed € 600,00 per la fase decisoria) per il primo grado di giudizio ed in euro 2900,00( euro 530,00 per la fase di studio, euro 530,00 per la fase introduttiva, euro 990,00 per la fase istruttoria ed euro 850,00 per la fase decisoria) per il presente grado di giudizio.
In considerazione dell'esito complessivo della lite, va rigettata la domanda, formulata dalla appellata, di condanna degli appellanti ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M
.
Definitivamente pronunciando nel giudizio di appello avverso la sentenza n.1770/2021 del 24 febbraio 2021 del Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di impresa:
9 a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto riduce ad euro 2727,41 l'importo oggetto di condanna;
conferma per il resto l'impugnata sentenza;
condanna gli appellanti a pagare alla le spese del doppio grado Controparte_1
di giudizio, che si liquidano per il primo grado in € 1800,00 per compenso professionale ed €
270,00 per spese generali di rappresentanza e difesa e per il giudizio di appello in € 2900,00 per compenso professionale ed € 435,00 per spese generali di rappresentanza e difesa.
Così deciso in Napoli, il 10 giugno 2025.
Il Cons. estensore La Presidente
Dr.ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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