TAR
Sentenza 29 dicembre 2025
Sentenza 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Brescia, sez. I, sentenza 29/12/2025, n. 1209 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Brescia |
| Numero : | 1209 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00135/2024 REG.RIC.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01209 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00135/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Salvadori,
SA Moglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento N. 00135/2024 REG.RIC.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti:
- del provvedimento del Prefetto di Brescia notificato il 15 dicembre 2023 di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa BE ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con decreto del 12.12.2023 il Prefetto di Brescia ha disposto nei confronti del sig.
-OMISSIS- la misura del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di cui all'art. 39 TULPS, dando seguito alla nota del 6.12.2023 della Stazione dei
Carabinieri di Noceto nella quale veniva rappresentata una situazione di “altissima conflittualità” tra il medesimo ed il fratello -OMISSIS- per questioni legate alla gestione della comune impresa familiare, che avevano portato il primo a presentare nei confronti del secondo un esposto in relazione alle vicende societarie e alla controversia tra gli stessi in essere, nonché una denuncia in relazione a fatti di illegittima detenzione di armi.
2.- Nella predetta nota si dava atto, tra l'altro, che a seguito di tale denuncia, veniva disposto nei confronti di -OMISSIS- il ritiro cautelare e il successivo sequestro di armi non denunciate, e che, nel corso dell'ultimo intervento svolto dai Carabinieri su richiesta di -OMISSIS-, questi veniva controllato unitamente ad un soggetto
“pregiudicato per diversi reati, anche contro la persona”, del quale lo stesso aveva N. 00135/2024 REG.RIC.
dichiarato di essersi avvalso quale “guardia del corpo” per timore di possibili azioni pericolose da parte del fratello.
3.- Alla luce delle circostanze dedotte nella citata nota, il Prefetto ha ritenuto che l'interessato “non sia in possesso del requisito di affidabilità richiesto”, ed ha quindi adottato la misura di divieto di detenzione armi “al fine di prevenire situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica”.
4.- Con ricorso notificato il 13.2.2024 e ritualmente depositato -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento chiedendone l'annullamento, senza proporre domanda cautelare.
5.- All'esito del giudizio proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per l'accesso agli atti del procedimento, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti deducendo ulteriori ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
6.- L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile, senza svolgere difese.
7.- In difetto di ulteriore attività difensiva la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 28 maggio 2025.
8.- Con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti l'interessato lamenta vizi di violazione di legge (art. 2 e 39 TULPS), violazione del principio di trasparenza, nonché vizi di eccesso di potere, sviamento: in sintesi, il ricorrente contesta la sussistenza di una situazione di conflittualità con il fratello e, in ogni caso, l'esistenza di condizioni di pericolo per l'incolumità di terzi, negando di aver mai posto in essere un comportamento potenzialmente pericoloso per l'ordine pubblico, non avendo alcun precedente penale e non avendo mai dato segni di allarme sociale o di propensione alla violenza. Lamenta che l'Amministrazione non avrebbe considerato che (i) è stato egli stesso a chiamare i Carabinieri, a dimostrazione della sua buona fede ed in mancanza di qualsiasi iniziativa riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, contribuendo con un comportamento “virtuoso” a far sequestrare le armi N. 00135/2024 REG.RIC.
illegittimamente detenute dal fratello; (ii) si è affidato, solo in ottica difensiva, ad un soggetto assunto come guardia del corpo, nell'occasione sfornito di armi, di cui non conosceva i precedenti penali e da lui non abitualmente frequentato. Infine, contesta la violazione degli artt. 7, 8 e 9 l. n. 241/1990, essendo state lese le proprie garanzie partecipative in sede procedimentale.
9.- Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati.
10.- L'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, prevede che la licenza di porto d'armi possa essere ricusata non soltanto a chi ha riportato condanne per talune tipologie di reati (comma 1), ma anche, più in generale, a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi” (comma 2). Il giudizio di affidabilità del soggetto nella detenzione e nell'uso delle armi è connotato da ampia discrezionalità, essendo finalizzato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e presuppone che l'interessato sia persona indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio agli ordinati rapporti con gli altri consociati.
In tale contesto, il divieto di detenere armi, e ugualmente la revoca del porto d'armi, non richiedono un oggettivo e accertato abuso, risultando sufficiente, a tale scopo, che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti del travisamento, della manifesta irragionevolezza ovvero della sproporzione in relazione ai diversi interessi coinvolti (cfr. Consiglio di Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3331; id. 28 marzo 2022, n.
2229).
Un caso tipico, tra i tanti astrattamente ipotizzabili, che giustifica l'intervento preventivo dell'Autorità in tale materia, è quello derivante dalla conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato: trattasi di ipotesi accomunate dal fatto che la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende N. 00135/2024 REG.RIC.
ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità e in ottica preventiva, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. ex multis T.A.R. Palermo, IV, 22 novembre 2024, n.
3234; T.A.R. Brescia, I, 25.11.2022 n. 1341; T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n.
2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018, n. 247;).
11.- Ciò posto, il provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sul fatto che il ricorrente non offriva sufficienti garanzie di affidabilità a causa della “situazione di altissima conflittualità” intercorrente con il fratello, originata da questioni connesse a divergenze nella gestione della comune società, nella quale si sono innestate denunce, esposti, e interventi dei Carabinieri.
12.- La situazione di conflitto è comprovata dalla nota della competente Stazione dei
Carabinieri del 6.12.2023 oltre che indirettamente confermata dallo stesso ricorrente, il quale, nel proprio ricorso, si dice “ben consapevole del clima teso che si era venuto
a creare e conscio del fatto che il fratello aveva con sè armi”, tanto da aver avvertito l'esigenza di farsi accompagnare da un soggetto pregiudicato, assunto come guardia del corpo al fine di farsi proteggersi da eventuali aggressioni.
13.- Dalle evidenziate circostanze, ragionevolmente la Prefettura resistente ha desunto l'esistenza di un clima di particolare tensione, suscettibile di degenerare, ove non contenuto, in fatti antigiuridici che, secondo comune esperienza, sono favoriti nei rapporti familiari connotati da spiccata conflittualità e le cui conseguenze potrebbero essere ulteriormente aggravate dalla disponibilità delle armi. D'altra parte, nel caso di specie, risulta accertato che, nel corso dell'ultimo intervento eseguito dalle forze dell'ordine, l'“altissima” conflittualità tra i due fratelli, lungi dal presentarsi come di pronta risoluzione, era “ancora in corso ed anzi non si attenuava nonostante gli interventi dell'A.G. e dei carabinieri”, rendendo necessario in prima battuta il ritiro cautelare delle armi in capo all'altro fratello. N. 00135/2024 REG.RIC.
14.- In tale contesto, la circostanza che, in occasione dell'intervento dei carabinieri, né il ricorrente né la sua “guardia del corpo” portassero con sé armi, non incide sulla situazione di conflitto in essere e non giustifica il venir meno della prognosi di abuso alla base del provvedimento impugnato: piuttosto, il fatto che il ricorrente abbia fatto ricorso ad una guardia del corpo, poi risultata soggetto pregiudicato per reati anche contro la persona, costituisce un elemento che conferma la situazione di pericolo in atto e che non poteva non destare preoccupazione in rapporto alla opportunità di mantenimento delle armi in capo all'interessato.
15.- In conclusione, in considerazione del potere ampiamente discrezionale esercitato dall'Amministrazione nella materia in esame, con finalità preventive e cautelari a tutela della pubblica incolumità, il giudizio prognostico di inaffidabilità all'uso delle armi posto a fondamento del provvedimento impugnato risulta immune dai vizi denunciati con il gravame.
16.- In ultimo, va evidenziato che non sussiste la violazione dell'art. 7 L. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento. L'omissione dell'adempimento procedimentale in questione si giustifica nella fattispecie in ragione dell'urgenza di provvedere, considerata la situazione di conflittualità in corso tra i due fratelli, come sopra evidenziata: tant'è che il provvedimento è stato emesso appena sei giorni dopo la nota dei Carabinieri di Noceto del 6 dicembre 2023 che ha riferito alla
Prefettura della suddetta situazione. Né, comunque, sono stati indicati dal ricorrente gli elementi che, qualora sottoposti al vaglio dell'Amministrazione, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella in concreto assunta. In ogni caso, le deduzioni formulate con il gravame, che in ipotesi il ricorrente avrebbe potuto rappresentare nel procedimento, sono inidonee, per quanto sin qui esposto, ad inficiare la valutazione di inaffidabilità svolta dal Prefetto nel provvedimento impugnato.
17.- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti. N. 00135/2024 REG.RIC.
18.- Resta impregiudicata la facoltà per il ricorrente di sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione resistente un'istanza di revoca del provvedimento impugnato, qualora dal tempo della sua adozione fossero sopravvenute nuove circostanze tali da far ritenere che la conflittualità con il fratello sia cessata.
19.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e -
OMISSIS-.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL ED, Presidente F/F
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZO, Referendario, Estensore N. 00135/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZO AL ED
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Pubblicato il 29/12/2025
N. 01209 /2025 REG.PROV.COLL. N. 00135/2024 REG.RIC.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia (Sezione Prima) ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 135 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avvocati Alberto Salvadori,
SA Moglia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
U.T.G. - Prefettura di Brescia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege in Brescia, via S. Caterina, 6;
nei confronti
-OMISSIS-, non costituito in giudizio;
per l'annullamento N. 00135/2024 REG.RIC.
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo ed i motivi aggiunti:
- del provvedimento del Prefetto di Brescia notificato il 15 dicembre 2023 di divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'U.T.G. - Prefettura di Brescia;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 la dott.ssa BE ZO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
FATTO e DIRITTO
1.- Con decreto del 12.12.2023 il Prefetto di Brescia ha disposto nei confronti del sig.
-OMISSIS- la misura del divieto di detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti di cui all'art. 39 TULPS, dando seguito alla nota del 6.12.2023 della Stazione dei
Carabinieri di Noceto nella quale veniva rappresentata una situazione di “altissima conflittualità” tra il medesimo ed il fratello -OMISSIS- per questioni legate alla gestione della comune impresa familiare, che avevano portato il primo a presentare nei confronti del secondo un esposto in relazione alle vicende societarie e alla controversia tra gli stessi in essere, nonché una denuncia in relazione a fatti di illegittima detenzione di armi.
2.- Nella predetta nota si dava atto, tra l'altro, che a seguito di tale denuncia, veniva disposto nei confronti di -OMISSIS- il ritiro cautelare e il successivo sequestro di armi non denunciate, e che, nel corso dell'ultimo intervento svolto dai Carabinieri su richiesta di -OMISSIS-, questi veniva controllato unitamente ad un soggetto
“pregiudicato per diversi reati, anche contro la persona”, del quale lo stesso aveva N. 00135/2024 REG.RIC.
dichiarato di essersi avvalso quale “guardia del corpo” per timore di possibili azioni pericolose da parte del fratello.
3.- Alla luce delle circostanze dedotte nella citata nota, il Prefetto ha ritenuto che l'interessato “non sia in possesso del requisito di affidabilità richiesto”, ed ha quindi adottato la misura di divieto di detenzione armi “al fine di prevenire situazioni pregiudizievoli per l'ordine e la sicurezza pubblica”.
4.- Con ricorso notificato il 13.2.2024 e ritualmente depositato -OMISSIS- ha impugnato il provvedimento chiedendone l'annullamento, senza proporre domanda cautelare.
5.- All'esito del giudizio proposto ai sensi dell'art. 116 c.p.a. per l'accesso agli atti del procedimento, il ricorrente ha proposto motivi aggiunti deducendo ulteriori ragioni di illegittimità del provvedimento impugnato con il ricorso introduttivo.
6.- L'Amministrazione resistente si è costituita in giudizio con atto di stile, senza svolgere difese.
7.- In difetto di ulteriore attività difensiva la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza pubblica del 28 maggio 2025.
8.- Con il ricorso introduttivo e con i motivi aggiunti l'interessato lamenta vizi di violazione di legge (art. 2 e 39 TULPS), violazione del principio di trasparenza, nonché vizi di eccesso di potere, sviamento: in sintesi, il ricorrente contesta la sussistenza di una situazione di conflittualità con il fratello e, in ogni caso, l'esistenza di condizioni di pericolo per l'incolumità di terzi, negando di aver mai posto in essere un comportamento potenzialmente pericoloso per l'ordine pubblico, non avendo alcun precedente penale e non avendo mai dato segni di allarme sociale o di propensione alla violenza. Lamenta che l'Amministrazione non avrebbe considerato che (i) è stato egli stesso a chiamare i Carabinieri, a dimostrazione della sua buona fede ed in mancanza di qualsiasi iniziativa riconducibile all'esercizio arbitrario delle proprie ragioni, contribuendo con un comportamento “virtuoso” a far sequestrare le armi N. 00135/2024 REG.RIC.
illegittimamente detenute dal fratello; (ii) si è affidato, solo in ottica difensiva, ad un soggetto assunto come guardia del corpo, nell'occasione sfornito di armi, di cui non conosceva i precedenti penali e da lui non abitualmente frequentato. Infine, contesta la violazione degli artt. 7, 8 e 9 l. n. 241/1990, essendo state lese le proprie garanzie partecipative in sede procedimentale.
9.- Il ricorso introduttivo e i motivi aggiunti sono infondati.
10.- L'art. 39 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, prevede che la licenza di porto d'armi possa essere ricusata non soltanto a chi ha riportato condanne per talune tipologie di reati (comma 1), ma anche, più in generale, a chi “non dà affidamento di non abusare delle armi” (comma 2). Il giudizio di affidabilità del soggetto nella detenzione e nell'uso delle armi è connotato da ampia discrezionalità, essendo finalizzato alla tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, e presuppone che l'interessato sia persona indenne da mende, osservi una condotta di vita improntata a puntuale osservanza delle norme penali e di tutela dell'ordine pubblico, nonché delle comuni regole di buona convivenza civile, sì che non possano emergere sintomi e sospetti di utilizzo improprio dell'arma in pregiudizio agli ordinati rapporti con gli altri consociati.
In tale contesto, il divieto di detenere armi, e ugualmente la revoca del porto d'armi, non richiedono un oggettivo e accertato abuso, risultando sufficiente, a tale scopo, che il soggetto non dia affidamento di non abusarne, secondo una valutazione prognostica sindacabile, come tutte le valutazioni discrezionali, nei limiti del travisamento, della manifesta irragionevolezza ovvero della sproporzione in relazione ai diversi interessi coinvolti (cfr. Consiglio di Stato, III, 27 aprile 2022, n. 3331; id. 28 marzo 2022, n.
2229).
Un caso tipico, tra i tanti astrattamente ipotizzabili, che giustifica l'intervento preventivo dell'Autorità in tale materia, è quello derivante dalla conflittualità nei rapporti familiari, di convivenza o di vicinato: trattasi di ipotesi accomunate dal fatto che la tensione nelle relazioni interpersonali, unita alla contiguità dei rapporti, tende N. 00135/2024 REG.RIC.
ad acuirsi e ad esasperarsi con il decorso del tempo, rendendo inopportuno, a tutela della pubblica e della privata incolumità e in ottica preventiva, che i protagonisti di tali conflitti abbiano la disponibilità di armi da sparo, ancorché l'uso improprio di esse non si sia già verificato (cfr. ex multis T.A.R. Palermo, IV, 22 novembre 2024, n.
3234; T.A.R. Brescia, I, 25.11.2022 n. 1341; T.A.R. Catania, I, 26 luglio 2022, n.
2049; T.A.R. Toscana, II, 8 febbraio 2018, n. 247;).
11.- Ciò posto, il provvedimento impugnato si fonda essenzialmente sul fatto che il ricorrente non offriva sufficienti garanzie di affidabilità a causa della “situazione di altissima conflittualità” intercorrente con il fratello, originata da questioni connesse a divergenze nella gestione della comune società, nella quale si sono innestate denunce, esposti, e interventi dei Carabinieri.
12.- La situazione di conflitto è comprovata dalla nota della competente Stazione dei
Carabinieri del 6.12.2023 oltre che indirettamente confermata dallo stesso ricorrente, il quale, nel proprio ricorso, si dice “ben consapevole del clima teso che si era venuto
a creare e conscio del fatto che il fratello aveva con sè armi”, tanto da aver avvertito l'esigenza di farsi accompagnare da un soggetto pregiudicato, assunto come guardia del corpo al fine di farsi proteggersi da eventuali aggressioni.
13.- Dalle evidenziate circostanze, ragionevolmente la Prefettura resistente ha desunto l'esistenza di un clima di particolare tensione, suscettibile di degenerare, ove non contenuto, in fatti antigiuridici che, secondo comune esperienza, sono favoriti nei rapporti familiari connotati da spiccata conflittualità e le cui conseguenze potrebbero essere ulteriormente aggravate dalla disponibilità delle armi. D'altra parte, nel caso di specie, risulta accertato che, nel corso dell'ultimo intervento eseguito dalle forze dell'ordine, l'“altissima” conflittualità tra i due fratelli, lungi dal presentarsi come di pronta risoluzione, era “ancora in corso ed anzi non si attenuava nonostante gli interventi dell'A.G. e dei carabinieri”, rendendo necessario in prima battuta il ritiro cautelare delle armi in capo all'altro fratello. N. 00135/2024 REG.RIC.
14.- In tale contesto, la circostanza che, in occasione dell'intervento dei carabinieri, né il ricorrente né la sua “guardia del corpo” portassero con sé armi, non incide sulla situazione di conflitto in essere e non giustifica il venir meno della prognosi di abuso alla base del provvedimento impugnato: piuttosto, il fatto che il ricorrente abbia fatto ricorso ad una guardia del corpo, poi risultata soggetto pregiudicato per reati anche contro la persona, costituisce un elemento che conferma la situazione di pericolo in atto e che non poteva non destare preoccupazione in rapporto alla opportunità di mantenimento delle armi in capo all'interessato.
15.- In conclusione, in considerazione del potere ampiamente discrezionale esercitato dall'Amministrazione nella materia in esame, con finalità preventive e cautelari a tutela della pubblica incolumità, il giudizio prognostico di inaffidabilità all'uso delle armi posto a fondamento del provvedimento impugnato risulta immune dai vizi denunciati con il gravame.
16.- In ultimo, va evidenziato che non sussiste la violazione dell'art. 7 L. 241/1990 per la mancata comunicazione di avvio del procedimento. L'omissione dell'adempimento procedimentale in questione si giustifica nella fattispecie in ragione dell'urgenza di provvedere, considerata la situazione di conflittualità in corso tra i due fratelli, come sopra evidenziata: tant'è che il provvedimento è stato emesso appena sei giorni dopo la nota dei Carabinieri di Noceto del 6 dicembre 2023 che ha riferito alla
Prefettura della suddetta situazione. Né, comunque, sono stati indicati dal ricorrente gli elementi che, qualora sottoposti al vaglio dell'Amministrazione, avrebbero potuto condurre ad una decisione diversa da quella in concreto assunta. In ogni caso, le deduzioni formulate con il gravame, che in ipotesi il ricorrente avrebbe potuto rappresentare nel procedimento, sono inidonee, per quanto sin qui esposto, ad inficiare la valutazione di inaffidabilità svolta dal Prefetto nel provvedimento impugnato.
17.- In conclusione, il ricorso e i motivi aggiunti vanno respinti. N. 00135/2024 REG.RIC.
18.- Resta impregiudicata la facoltà per il ricorrente di sottoporre all'attenzione dell'Amministrazione resistente un'istanza di revoca del provvedimento impugnato, qualora dal tempo della sua adozione fossero sopravvenute nuove circostanze tali da far ritenere che la conflittualità con il fratello sia cessata.
19.- Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia sezione staccata di Brescia
(Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso e sui motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Condanna il ricorrente a rifondere all'Amministrazione resistente le spese di lite, liquidate in € 2.500,00 oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente e -
OMISSIS-.
Così deciso in Brescia nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
AL ED, Presidente F/F
Francesca Siccardi, Referendario
BE ZO, Referendario, Estensore N. 00135/2024 REG.RIC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
BE ZO AL ED
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.