Sentenza 21 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 21/01/2025, n. 422 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 422 |
| Data del deposito : | 21 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 18/12/2024, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 14999 / 2022 R.G. vertente
TRA
, nata a [...] il Parte_1 29/04/1961 (c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. VISONE C.F._1
MARA presso il cui studio è elettivamente domiciliata, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
in persona del legale rapp. pt., rappresentato e difeso dall'avv. SAVASTANO CP_1
MARINA, elettivamente domiciliata in Via A. De Gasperi n. 55 80133 Napoli, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
Con ricorso depositato il 9 agosto 2022, la ricorrente, premesso di essere stata già riconosciuta invalida in misura del 60% a decorrere da luglio 2016, ha esposto: di aver presentato domanda amministrativa in data 22.10.2019, al fine di ottenere il riconoscimento del requisito sanitario necessario al godimento della pensione di inabilità o, in subordine, dell'assegno di invalidità civile;
di essere stata riconosciuta, con verbale sanitario definito in data 05/02/2021, invalida in misura del 50%; di avere proposto ricorso per ATP ex art. 445 bis cpc con esito negativo;
di avere formulato tempestivo atto di dissenso. Ha quindi adito il Tribunale di Napoli al fine di ottenere il riconoscimento delle prestazioni richieste, spese vinte. L' si è costituito in giudizio, eccependo in via preliminare l'inammissibilità del CP_1 ricorso, contestando nel merito le avverse pretese e concludendo per il rigetto del ricorso. Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente la sostituzione dell'udienza mediante il deposito in
1
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'udienza della sola parte ricorrente, che non ha richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato per i motivi di seguito precisati. La domanda è procedibile stante l'avvenuto espletamento dell'iter amministrativo. Va premesso che questo Giudice non ritiene ritualmente acquista al processo eventuale ulteriore documentazione che non risulta indicata specificamente nel foliario. (cfr.:
Cass. n. 2076/2002; Cass. n. 23976/2004; Cass. n. 22342/2007; Cass. civ., sez. un., 01-
02- 2008, n. 2435; Cass. civ., sez. II, 31-05-2007, n. 12783). Il giudice ha il potere-dovere di esaminare i documenti prodotti dalla parte solo nel caso in cui questa ne faccia specifica istanza esponendo nei propri scritti difensivi gli scopi della produzione con riferimento alle sue pretese. (Cass. civ., sez. lav., 25-06-2007, n.
14696). La controversia risulta disciplinata dall'art. 445 bis cpc introdotto dal 1/1/2012 avendo ad oggetto la pretesa attorea volta al conseguimento di una prestazione assistenziale/previdenziale. Nella fase processuale obbligatoria introdotta con ricorso per atp, l'istante all'esito delle operazioni di consulenza, è stato ritenuto privo del requisito sanitario utile al conseguimento della prestazione richiesta. Egli, avendo depositato tempestivamente il dissenso alla consulenza, ha la possibilità di proporre l'opposizione per cui è causa, contestando le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso. A tale riguardo, egli ha l'onere di specificare nel ricorso introduttivo del giudizio, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione (cfr. comma 6, art. 445 bis cpc). Tanto premesso, si rileva che sia il ctu, dott.ssa nominato nella prima fase, sia il Per_1 ctu, dott. , nominato nel presente giudizio di opposizione, a seguito di attenta Per_2 valutazione dello stato clinico e della documentazione sanitaria agli atti, hanno accertato l'insussistenza delle condizioni sanitarie per fruire tanto della pensione di inabilità quanto dell'assegno di invalidità civile, rispondendo esaurientemente, con motivazione aderente all'esame clinico, alle osservazioni del CTP, reiterate nel presente giudizio. In particolare, il CTU si è espresso nei seguenti termini:
di anni 58 all'epoca della domanda Parte_1 amministrativa risulta affetta dalle seguenti fondamentali infermità: Per_
• Ipertensione arteriosa valutata dalla dottoressa , ausiliare incaricata, 11% come da codice 6445 delle tabelle ministeriali. Il dott. consulente di parte ritiene tale Per_3 valutazione “assolutamente censurabile e disonorevole”, per cui si presume non condiviso l'orientamento, avendo lo stesso professionista classificato la patologia in questione “patologia cardiaca”. Si evidenzia che l'ipertensione in quanto tale non è classificata: è invece classificata e valutata la cardiopatia ipertensiva che in quanto tale va accertata con idonei esami strumentali. In altre parole, l'ipertensione arteriosa diventa “cardiopatia” quando si dimostra il “danno d'organo” fosse anche la più banale ipertrofia ventricolare sinistra evidenziata da un semplice elettrocardiogramma:
2 nel caso in esame non è dimostrata sofferenza miocardica per cui è improprio parlare di cardiopatia. Quanto alla valutazione percentuale a fronte di quanto argomentato Per_ l'orientamento della dottoressa è per lo meno equo;
• Spondiloartrosi associata a protrusioni e ernie in particolare nel tratto lombare… Nella fattispecie il codice dedicato nelle tabelle ministeriali è il 7010, che recita
“anchilosi rachide lombare”, vale a dire “blocco” dei movimenti, blocco che da esame obiettivo non si rileva. È incontestabile quindi che il citato codice vada applicato con opportuna riduzione in presenza di una limitazione dei movimenti del rachide di un terzo. Va altresì evidenziato che una eventuale “anchilosi” va certificata con idonei CP_ esami strumentali, nel caso in trattazione non esibiti. Da evidenziare che le tabelle al codice 724.8.1 recitano “limitazione di due terzi dei movimenti del rachide lombare 11-20%”: in presenza di limitazione di un terzo come nella fattispecie la valutazione del 20% appare più che equa;
• Sindrome depressiva endoreattiva di grado medio dal dott. inquadrata nel Per_3 codice 2205 delle tabelle ministeriali. A tal proposito non sono allegato certificati di pubblica struttura, ma solo relazioni a firma di specialisti di fiducia che per disposizione del Magistrato non vanno valutati. Ad ogni buon conto si evidenzia che nel corso della visita medico legale la perizianda ha esibito i farmaci che regolarmente assume, tra i quali non risultano anti depressivi e/o ansiolitici (“ansia libera” certificato 10.8.2022); CP_
• Talassemia minor da non valutare come da tabelle ministeriali e tabelle CP_
• Gozzo tiroideo da non valutare come da tabelle ministeriali e tabelle
• Nodulo mammario, di nessun valore medico legale;
CP_
• Incontinenza urinaria codice 625.6 delle Tabelle valutazione 10%, quindi da non considerare al fine di una valutazione complessiva;
• Fibromialgia: anche in questo caso mancano riscontri di pubblica struttura, riducendosi la documentazione a relazione a firma di specialista di fiducia, tra l'altro datata 2010. Si rileva comunque che in assenza di significativi riscontri clinico- CP_ strumentali per qualsiasi forma reumatica come da tabelle non è possibile esprimere giudizio in termini percentuali;
• Epatopatia cronica HBV correlata codice 6424 valutazione fissa 51%. A voler essere CP_ precisi le tabelle più volte citate dal dott. ai fini di una corretta Per_3 quantificazione della percentuale di invalidità da riconoscere alla epatopatia cronica fanno riferimento a puntuali parametri anatomo patologico da evidenziare con esami strumentali, tra cui l'esame ecografico. Ebbene nella fattispecie il riscontro strumentale non appare particolarmente grave: ciò non di meno lo scrivente conferma la Per_ valutazione del 51% già riconosciuta dalla dottoressa;
• “Sindrome psicorganica strumentalmente accertata” in verità “strumentalmente” risultano pochi “focolai gliotici da vasculopatia cerebrale cronica” ovvero gli esiti di un progressivo quanto fisiologico “invecchiamento” cerebrale da valutare laddove si evidenzino riscontri clinici. Nella fattispecie non risultano per obiettività clinica e/o per tabulas conseguenze sul piano neurologico e/o cognitivo di una qualche valenza ai fini dell'oggetto della trattazione;
• Sindrome vertiginosa in assenza di riscontri strumentali e limitata a datati e sporadici episodi, condizione che non permette di riconoscere una forma cronica e stabilizzata, quindi da non valutare;
• Note radiografiche di lieve accentuazione del disegno polmonare in assenza di conferma di patologia cronica e invalidante.”
Si evidenzia che il ctu, dott. a seguito di attenta analisi del complessivo Per_2
3 quadro morboso da cui risulta affetta la ricorrente, ha confermato la valutazione medico-legale espressa dal ctu nominato nella prima fase, disattendendo quanto Per_1 dedotto dal Ctp. Pertanto, il ctu ha concluso nei seguenti termini:
“A fronte del quadro clinico accertato e per le motivazioni addotte lo scrivente in scienza e coscienza conferma il giudizio espresso dall'ausiliare incaricato, vale a dire
“soggetto invalido nella misura del 65%” a far data dalla domanda amministrativa. Ciò premesso lo scrivente non riconosce il beneficio richiesto”.
Si evidenzia che il ctu ha fondato il suo convincimento sull'attento esame della documentazione prodotta, nonché sull'analisi clinica, che non ha evidenziato limitazioni funzionali tali da determinare la sussistenza dei presupposti per concedere le prestazioni invocate. Il Ctu ha motivato le sue conclusioni sulla base della valutazione dell'incidenza funzionale specifica di ciascuna patologia, nonché sulla corretta sussunzione delle patologie riscontrate nelle tabelle Ministeriali da applicare nella specie.
In conclusione, anche tenuto conto della competenza del CTU, il quale ha effettuato le proprie valutazioni sulla base di attento esame clinico e della valutazione della documentazione prodotta, non si può che aderire alle conclusioni del ctu ed al suo metodo d'indagine. Le argomentazioni del consulente, pertanto, giustificano esaurientemente le conclusioni cui è pervenuto e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dal giudicante.
Non ogni dedotta erronea valutazione, del resto, è idonea a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione della parte opponente, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. L'assenza di ulteriori esami strumentali, non consentono di ritenere sussistenti i presupposti per la richiesta di ulteriori chiarimenti al ctu o per il rinnovo della ctu.
Come noto, la consulenza tecnica è solo un mezzo di ausilio del giudice, ma non di ricerca della prova. (Sul punto cfr: Cass. civ., sez. II, 2 febbraio 2000, n. 1132, secondo cui: “Poichè la consulenza tecnica d'ufficio ha la funzione di fornire all'attività valutativa del giudice l'apporto di cognizioni tecniche che questi non possiede e non quella di esonerare una parte dalla prova anche documentale dei fatti dedotti e della quale è onerata, legittimamente il giudice di merito non ammette la consulenza contabile (nella specie in materia di spese condominiali) richiesta non per evidenziare le singole poste contabili sulla scorta delle acquisizioni fatte ad iniziativa delle parti bensì per ricercare ed indicare i documenti ad esse astrattamente idonei. “). Nulla per le spese, ai sensi dell'art.152 disp att cpc. Pone, pertanto, le spese della ctu disposta nella fase ATP, liquidata come da separato decreto, a carico dell' . CP_1
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi- così provvede:
- Rigetta il ricorso;
- nulla per le spese di lite;
CP_
- pone le spese di ctu, liquidate come da separato decreto, a carico dell'
Si comunichi.
4 Napoli, il 18/12/2024 - 18.1.2025 Il Giudice
MARTINA BRIZZI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 20/01/2025 in
Cancelleria
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