TRIB
Sentenza 12 febbraio 2025
Sentenza 12 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 12/02/2025, n. 1226 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1226 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 25223/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10.07.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
16.01.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025 promossa da
Parte_1
Nata a MILANO (MI) il 25.09.1977
Residente in VIA CASSIOPEA,2 CASSINA DE' PECCHI (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. IVANA DI GREGORIO come da procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
Nato a WALTHAM (USA) il 19.05.1975
Residente in VIA CASSIOPEA,2 CASSINA DE' PECCHI (MI) ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. CHANTAL COPPO come da procura in atti
Resistente
pagina 1 di 12
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30.07.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina De Pecchi via Cassiopea n. 2;
3) Regolamentazione della frequentazione paterna per e : a we alternati dal venerdì Per_1 Per_2
pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; quanto a , accordi diretti Per_3
padre-figlia;
4) I genitori si impegnano a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra GI ed il padre;
5) Assegnare la casa coniugale sita in Cassina De Pecchi, Via Cassiopea n. 2, alla Signora Parte_1
con tutti gli arredi in essa presenti, disponendo il versamento da parte del signor delle
[...] CP_1
spese straordinarie relative al predetto immobile, in comproprietà con la signora nella misura Pt_1 del 50%, dando atto che il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale continuerà ad essere pagato nella misura del 50% ciascuno;
6) disporre a carico del padre, signor , quale concorso al mantenimento dei figli , CP_1 Per_3
e il versamento, a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, per dodici mensilità, della somma di Euro 1.000,00 (Euro millecinquecento/00), importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Disporre che l'assegno unico di legge sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 %, come per legge;
Conclusioni precisate di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
pagina 2 di 12 1)Pronunciare la separazione dei coniugi, rigettando la domanda di addebito a carico della resistente ex adverso formulata;
2) Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina De Pecchi via Cassiopea n. 2;
3) Regolamentazione della frequentazione paterna per e : a we alternati dal venerdì Per_1 Per_2
pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; quanto a , accordi diretti Per_3
padre-figlia;
4) I genitori si impegnano a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra GI ed il padre;
5)Assegnare la casa coniugale con quanto l'arreda alla ricorrente;
6) Disporre assegno di mantenimento dei minori a carico del padre per la somma mensile di euro
900,00, oltre il 50% del mutuo gravante sull'abitazione, oltre il 50% delle spese extra di cui al
Protocollo del Tribunale di Milano, con fruizione dell'au al 50% “.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a SS (MI) Parte_1 Controparte_1
in data 18.07.2009 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo Anno 2009, N.
7, P. 2, Serie A).
Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_3 Per_1
(nato il [...]). Per_2
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi addebitandola al marito. Ha domandato, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso la madre, con regolamentazione della frequentazione padre-figli come indicato in atti. Ha domandato, altresì, di disporre l'assegnazione a sé della casa familiare sita a Cassina De' Pecchi, Via Cassiopea 2, in comproprietà, nonché di porre l'obbligo a carico del padre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori, l'importo di Euro 1.500,00 (500,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il pagina 3 di 12 giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 75 % delle spese straordinarie mediche, sportive, ricreative preventivamente concordate in conformità all'accordo stragiudiziale stipulato in data
25.05.2023 e del 50 % del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, con attribuzione a sé dell'AU nella misura del 100 %.
Con memoria difensiva ritualmente depositata ha aderito alla pronuncia sullo status Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di addebito. In punto di responsabilità genitoriale, ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri padre-figli come indicato in atti;
ha chiesto di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di Euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Milano e del 50 % del mutuo gravante sulla casa coniugale, con attribuzione a Parte_1 dell'AU nella misura del 100 %.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 16.01.2025, il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente.
La ricorrente ha dichiarato: “Mi riporto integralmente al ricorso introduttivo del giudizio ed alla memoria n, 2. non vede il padre da agosto perché ha assistito a tutte le nostre litigate e a tutti Per_3
gli insulti e scenate del padre sia in casa che in strada. A dicembre ho saputo che ha visto i Per_3
messaggi che il padre scambiava messaggi con la donna con cui aveva una relazione;
ha anche trovato della droga nello zaino del padre. Il padre ha sempre avuto modi sbagliati nell'approccio a Per_3
acuendo la tensione. non vuole vedere nemmeno i nonni che hanno sempre difeso il padre Per_3
nonostante tutte le cose di cui lei era a conoscenza. Credo che si sia sentita presa in gir e ha perso la fiducia. e stanno con il padre a we alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica Per_1 Per_2
sera alle 21 e poi un pomeriggio alla settimana fino a dopo cena. Sarei disposta a chiudere con affido condiviso, regolamentazione della frequentazione paterna come in atti;
sarei disponibile anche ad ampliare la frequentazione con l'introduzione del pernottamento infrasettimanale;
mutuo al 50%; contributo paterno al mantenimento dei figli in Euro 1000,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
a.u. al 50%”.
Il resistente ha dichiarato: “mi riporto agli atti. Confermo di vedere e nei tempi Per_1 Per_2
indicati dalla ricorrente;
vorrei vederli di più durante la settimana con pernottamento il mercoledì ed ampliamento del we fino al lunedì mattina. ha un carattere molto particolare;
è stata molto al Per_3 centro dell'attenzione; fino a questa estate andavamo abbastanza d'accordo; poi durante le vacanze ha iniziato a comportarsi male;
ho scritto una mail alla madre per spiegare tutto ma non ho avuto risposta. E' successo che è andata in coma etilico circa un anno fa;
spesso beve troppo. Lei non mi ha
pagina 4 di 12 più voluto vedere e sentire dopo i fatti di questa estate. Per questa situazione non dormo la notte. Mi dispiace molto che non voglia vedere e sentire i nonni. Attualmente lavoro presso un ristorante come aiuto sala e gestione del business per la parte finanziaria;
sono stato assunto per 20 ore alla settimana
e guadagno circa euro 700,00 al mese;
faccio anche un secondo lavoro per una società che ha sede in
Svizzera è una start up che ha inventato sci elettrici per alpinismo per risalire;
io sono assunto e guadagno circa Euro 1000,00 netti al mese per 12 mensilità. Vivo a casa dei miei genitori. Offro per la definizione del giudizio a somma di euro 900,00 al mese;
mutuo al 50%; spese straordinarie al 50%;
a.u. al 50%”.
Le parti hanno dichiarato, quindi, di aver raggiunto il seguente accordo parziale:
“1) Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina De Pecchi via Cassiopea n. 2;
2) Regolamentazione della frequentazione paterna per e : a we alternati dal venerdì Per_1 Per_2
pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione dle principio dell'alternanza; quanto a , accordi diretti Per_3
padre-figlia;
3) I genitori si impegnano a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra GI ed il padre”.
Il difensore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da dichiarazioni della ricorrente sopraindicati, ha discusso oralmente riportandosi agli atti e ha rinunciato alle istanze istruttorie avanzate.
Il difensore della parte resistente ha precisato le conclusioni come da dichiarazioni del resistente sopraindicate, ha discusso oralmente riportandosi agli atti e ha rinunciato alle istanze istruttorie.
I difensori hanno chiesto concordemente che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato.
In pari data, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice Delegato ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
letta la comparsa di costituzione e risposta;
lette le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositate ed esaminata la documentazione in atti;
viste le dichiarazioni rese dalle parti alle udienze del 25/11/24 e 5/12/24 tenutesi avanti il Got delegato ed alla successiva udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c del 16 gennaio 2025;
pagina 5 di 12 rilevato che le parti hanno concordemente chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori , Per_3
e con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina dei Per_1 Per_2
pecchi, via Cassiopea n. 2, in comproprietà, da assegnarsi alla madre;
rilevato che le parti hanno chiesto la regolamentazione della frequentazione paterna come da accordo parziale raggiunto in udienza indicando i tempi di detta frequentazione quanto a e;
Per_1 Per_2
quanto a , su accordo padre-figlia, in considerazione dell'età della stessa e delle attuali Per_1
difficoltà nella relazione con il padre, anche impegnandosi a rivolgersi a strutture pubbliche per avviare interventi di supporto per il rasserenamento della relazione medesima;
ritenuto che gli accordi raggiunti dalle parti siano conformi all'interesse dei minori;
rilevato che le parti non hanno raggiunto accordi in punto contributo paterno al mantenimento dei figli;
considerate le esigenze di vita quotidiana dei minori rapportate all'età degli stessi ed i tempi di permanenza di e presso il padre, con i conseguenti oneri di mantenimento diretto;
Per_1 Per_2
considerata la condizione patrimoniale e reddituale delle parti così come risultante dai documenti e dalle dichiarazioni rese dalle parti;
rilevato, in particolare, che la ricorrente ha riferito e documentato un reddito mensile netto di Euro
1500,00 circa, mentre il resistente, che attualmente svolge due attività lavorative, ha riferito di percepire a titolo di retribuzione la somma mensile di euro 1700,00 circa;
rilevato che sulla casa familiare in comproprietà, assegnata alla madre, grava un mutuo per l'importo pro quota di Euro 650,00 al mese;
considerato l'indubbio valore contributivo di detta assegnazione;
considerato, altresì, che il resistente, allo stato, non sopporta oneri abitativi vivendo nell'abitazione dei di lui genitori;
ritenuto, allo stato, equo e congruo, quantificare in Euro 900,00 al mese il contributo paterno al mantenimento dei tre figli minore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
assegno unico al 50% come per legge;
rilevato che i difensori delle parti hanno rinunciato alle istanze istruttorie, hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente chiedendo la rimessione della causa al collegio per la decisione;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
pagina 6 di 12 1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , e con collocamento Per_3 Per_1 Per_2
prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina dei Pecchi, via Cassiopea n. 2, in comproprietà;
2) assegna alla madre la casa familiare;
3) dispone che la frequentazione paterna di avvenga previo accordo padre-figlia; Per_3
4) dispone che la frequentazione paterna di e avvenga con i seguenti tempi: a we Per_1 Per_2
alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; il tutto salvo i migliori accordi che saranno raggiunti dalle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse dei figli minori;
5) dà atto che i genitori si sono impegnati a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra GI ed il padre;
6) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2024, la somma di € 900,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del
14/11/17 che si richiamano integralmente;
7) Assegno unico al 50%”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato l'ha rimessa al Collegio riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
SS (MI) in data 18.07.2009 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2009, N. 7, Parte 2, Serie A).
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese da entrambe le parti, lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
Nulla si dispone in merito.
pagina 7 di 12 Parte ricorrente precisando, come da verbale di udienza del 16/1/25, ha implicitamente rinunciato alla domanda di addebito formulata nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il difensore della parte ricorrente non ha, inoltre, insistito nell'ammissione delle prove articolate sul punto chiedendo al Giudice delegato di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
Sulla responsabilità genitoriale
Sull'affidamento dei figli minori (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_3 Per_1 Per_2
(nato il [...]), le condizioni di cui alle convergenti domande delle parti sono conformi all'interesse dei minori, non essendo emerso alcun elemento di pregiudizio per i medesimi ostativo al un regime di affido condiviso.
Parimenti il collocamento prevalente presso la madre, la frequentazione paterna di su accordo Per_3
padre-figlia, nonché i tempi concordati di permanenza dei minori e presso il padre Per_1 Per_2
garantiscono ai minori medesimi di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
Si provvede, pertanto, in conformità come in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa familiare
Va confermata l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita a Cassina De' Pecchi, Via Cassiopea
n. 2, in comproprietà al 50 %, quale genitore collocatario prevalente dei figli minori come, peraltro, concordemente chiesto dalle parti.
Sul contributo al mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento della somma complessiva di Euro 1000,00 al mese.
Il resistente ha invece chiesto di porre a proprio carico il versamento della somma mensile di Euro
900,00.
Entrambi, in modo convergente, hanno chiesto di porre a proprio carico le spese straordinarie nella misura del 50 %, il pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà al 50
% e l'attribuzione ad entrambi i genitori dell'AU nella misura del 50 %.
Con ordinanza del 16 gennaio 2025, il Giudice Delegato ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2024, la somma di € 900,00 al mese pagina 8 di 12 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie e con attribuzione ad entrambi i genitori dell'AU nella misura del 50 %.
La ricorrente ha riferito di lavorare come assistente personale della Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele con una retribuzione di Euro 1.500,00 circa al mese.
Dal modello 730/2023 per l'anno d'imposta 2022 risulta un reddito mensile netto di Euro 1300,00 circa calcolato su dodici mensilità.
Come da modello per la disclosure aggiornato, la ricorrente ha riferito di aver percepito per l'anno d'imposta 2023 un reddito complessivo di € 21.101,00 del quale però non è stata depositata agli atti alcuna documentazione fiscale.
La ricorrente vive nella casa coniugale, in comproprietà al 50 %, sulla quale grava un mutuo per l'importo pro quota di Euro 650,00.
Il resistente ha riferito di lavorare part-time 20 ore alla settimana come amministrativo/finanziario presso un ristorante e di svolgere una seconda attività lavorativa presso una società, con sede in
Svizzera, con retribuzioni, rispettivamente, di Euro 700,00 ed Euro 1.000,00 circa al mese per 12 mensilità.
Dal modello persone fisiche 2024 risulta che nel 2023 il resistente ha dichiarato un reddito complessivo lordo di Euro 20.270,00 (Euro 540,00 reddito da lavoro di pendente ed Euro 20.066,00 reddito in regime forfettario) percependo dunque la somma mensile netta di Euro 1.700,00 circa calcolato su dodici mensilità.
Vive nell'abitazione dei di lui genitori e non sopporta oneri abitativi
Lo stesso è gravato dal mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale per l'importo pro quota di
Euro 650,00 al mese, al pari della ricorrente.
In assenza di elementi di novità rispetto all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., in considerazione delle complessive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti e delle esigenze di crescita e formazione dei minori, tenuto conto dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, va confermato il contributo paterno al mantenimento dei figli minori così come determinato dal Giudice delegato
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'Assegno Unico deve essere percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 %, come per legge e come da domande convergenti degli stessi.
pagina 9 di 12 Le spese straordinarie relative alla casa coniugale in comproprietà al 50 % ed il relativo mutuo sono a carico delle parti secondo i principi di diritto comune e le obbligazioni assunte.
Sulle spese di lite
Considerata la natura necessaria della pronuncia sullo status e le convergenti domande delle parti in punto responsabilità genitoriale, collocamento e regolamentazione della frequentazione paterna, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario a SS (MI) il 18.07.2009 (Atto trascritto presso i Registri dello
Stato Civile del Comune medesimo, anno 2009, atto n. 7, Parte 2, Serie A);
2)Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa familiare di Cassina De' Pecchi, via
Cassiopea n.2;
3) Conferma che la frequentazione paterna di avvenga previo accordo padre-figlia; Per_3
4) Conferma che la frequentazione paterna di e avvenga con i seguenti tempi: Per_1 Per_2
a we alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; il tutto salvo i migliori accordi che saranno raggiunti dalle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse dei figli minori;
5) Dà atto che i genitori si sono impegnati a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra GI ed il padre;
6) Conferma l'assegnazione a della casa familiare sita a Cassina De' Pecchi, Via Parte_1
Cassiopea n.2;
7) Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori , e Per_3 Per_1
la somma di Euro 900,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile Per_2
annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:
pagina 10 di 12 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
pagina 11 di 12 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Assegno Unico sia al 50 %;
9) Compensa le spese di lite;
10) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di SS (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 12 di 12
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Maria Laura Amato Presidente dott.ssa Fulvia De Luca Giudice relatore dott.ssa Valentina Maderna Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 10.07.2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione del
16.01.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 12 febbraio 2025 promossa da
Parte_1
Nata a MILANO (MI) il 25.09.1977
Residente in VIA CASSIOPEA,2 CASSINA DE' PECCHI (MI) ITALIA codice fiscale C.F._1 con l'avv. IVANA DI GREGORIO come da procura in atti ricorrente
contro
Controparte_1
Nato a WALTHAM (USA) il 19.05.1975
Residente in VIA CASSIOPEA,2 CASSINA DE' PECCHI (MI) ITALIA codice fiscale C.F._2 con l'avv. CHANTAL COPPO come da procura in atti
Resistente
pagina 1 di 12
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 30.07.2024
OGGETTO: Separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente
“1) pronunciare la separazione personale dei coniugi;
2) Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina De Pecchi via Cassiopea n. 2;
3) Regolamentazione della frequentazione paterna per e : a we alternati dal venerdì Per_1 Per_2
pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; quanto a , accordi diretti Per_3
padre-figlia;
4) I genitori si impegnano a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra GI ed il padre;
5) Assegnare la casa coniugale sita in Cassina De Pecchi, Via Cassiopea n. 2, alla Signora Parte_1
con tutti gli arredi in essa presenti, disponendo il versamento da parte del signor delle
[...] CP_1
spese straordinarie relative al predetto immobile, in comproprietà con la signora nella misura Pt_1 del 50%, dando atto che il mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale continuerà ad essere pagato nella misura del 50% ciascuno;
6) disporre a carico del padre, signor , quale concorso al mantenimento dei figli , CP_1 Per_3
e il versamento, a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il giorno 5 di ogni Per_1 Per_2
mese, per dodici mensilità, della somma di Euro 1.000,00 (Euro millecinquecento/00), importo rivalutabile annualmente in base agli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie;
Disporre che l'assegno unico di legge sia percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 %, come per legge;
Conclusioni precisate di parte resistente
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito così giudicare:
pagina 2 di 12 1)Pronunciare la separazione dei coniugi, rigettando la domanda di addebito a carico della resistente ex adverso formulata;
2) Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina De Pecchi via Cassiopea n. 2;
3) Regolamentazione della frequentazione paterna per e : a we alternati dal venerdì Per_1 Per_2
pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; quanto a , accordi diretti Per_3
padre-figlia;
4) I genitori si impegnano a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra GI ed il padre;
5)Assegnare la casa coniugale con quanto l'arreda alla ricorrente;
6) Disporre assegno di mantenimento dei minori a carico del padre per la somma mensile di euro
900,00, oltre il 50% del mutuo gravante sull'abitazione, oltre il 50% delle spese extra di cui al
Protocollo del Tribunale di Milano, con fruizione dell'au al 50% “.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno contratto matrimonio con rito concordatario a SS (MI) Parte_1 Controparte_1
in data 18.07.2009 (atto trascritto nei Registri dello stato civile del Comune medesimo Anno 2009, N.
7, P. 2, Serie A).
Dall'unione coniugale sono nati i figli (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_3 Per_1
(nato il [...]). Per_2
Con ricorso depositato in data 09.07.2024, la ricorrente ha chiesto al Tribunale di dichiarare la separazione personale dei coniugi addebitandola al marito. Ha domandato, altresì, di disporre l'affidamento condiviso dei figli minori con collocamento degli stessi presso la madre, con regolamentazione della frequentazione padre-figli come indicato in atti. Ha domandato, altresì, di disporre l'assegnazione a sé della casa familiare sita a Cassina De' Pecchi, Via Cassiopea 2, in comproprietà, nonché di porre l'obbligo a carico del padre, a titolo di contributo ordinario al mantenimento dei figli minori, l'importo di Euro 1.500,00 (500,00 per ciascun figlio), annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, da versarsi a mezzo bonifico bancario anticipatamente entro il pagina 3 di 12 giorno 5 di ogni mese, oltre al pagamento del 75 % delle spese straordinarie mediche, sportive, ricreative preventivamente concordate in conformità all'accordo stragiudiziale stipulato in data
25.05.2023 e del 50 % del mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale, con attribuzione a sé dell'AU nella misura del 100 %.
Con memoria difensiva ritualmente depositata ha aderito alla pronuncia sullo status Controparte_1
chiedendo il rigetto della domanda di addebito. In punto di responsabilità genitoriale, ha chiesto di disporre l'affido condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre e regolamentazione degli incontri padre-figli come indicato in atti;
ha chiesto di porre a proprio carico l'obbligo di corrispondere la somma mensile di Euro 800,00 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al pagamento del 50 % delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Milano e del 50 % del mutuo gravante sulla casa coniugale, con attribuzione a Parte_1 dell'AU nella misura del 100 %.
All'udienza ex art. 473 bis 21 c.p.c. del giorno 16.01.2025, il Giudice delegato ha sentito le parti presenti personalmente.
La ricorrente ha dichiarato: “Mi riporto integralmente al ricorso introduttivo del giudizio ed alla memoria n, 2. non vede il padre da agosto perché ha assistito a tutte le nostre litigate e a tutti Per_3
gli insulti e scenate del padre sia in casa che in strada. A dicembre ho saputo che ha visto i Per_3
messaggi che il padre scambiava messaggi con la donna con cui aveva una relazione;
ha anche trovato della droga nello zaino del padre. Il padre ha sempre avuto modi sbagliati nell'approccio a Per_3
acuendo la tensione. non vuole vedere nemmeno i nonni che hanno sempre difeso il padre Per_3
nonostante tutte le cose di cui lei era a conoscenza. Credo che si sia sentita presa in gir e ha perso la fiducia. e stanno con il padre a we alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica Per_1 Per_2
sera alle 21 e poi un pomeriggio alla settimana fino a dopo cena. Sarei disposta a chiudere con affido condiviso, regolamentazione della frequentazione paterna come in atti;
sarei disponibile anche ad ampliare la frequentazione con l'introduzione del pernottamento infrasettimanale;
mutuo al 50%; contributo paterno al mantenimento dei figli in Euro 1000,00 al mese, oltre al 50% delle spese straordinarie;
a.u. al 50%”.
Il resistente ha dichiarato: “mi riporto agli atti. Confermo di vedere e nei tempi Per_1 Per_2
indicati dalla ricorrente;
vorrei vederli di più durante la settimana con pernottamento il mercoledì ed ampliamento del we fino al lunedì mattina. ha un carattere molto particolare;
è stata molto al Per_3 centro dell'attenzione; fino a questa estate andavamo abbastanza d'accordo; poi durante le vacanze ha iniziato a comportarsi male;
ho scritto una mail alla madre per spiegare tutto ma non ho avuto risposta. E' successo che è andata in coma etilico circa un anno fa;
spesso beve troppo. Lei non mi ha
pagina 4 di 12 più voluto vedere e sentire dopo i fatti di questa estate. Per questa situazione non dormo la notte. Mi dispiace molto che non voglia vedere e sentire i nonni. Attualmente lavoro presso un ristorante come aiuto sala e gestione del business per la parte finanziaria;
sono stato assunto per 20 ore alla settimana
e guadagno circa euro 700,00 al mese;
faccio anche un secondo lavoro per una società che ha sede in
Svizzera è una start up che ha inventato sci elettrici per alpinismo per risalire;
io sono assunto e guadagno circa Euro 1000,00 netti al mese per 12 mensilità. Vivo a casa dei miei genitori. Offro per la definizione del giudizio a somma di euro 900,00 al mese;
mutuo al 50%; spese straordinarie al 50%;
a.u. al 50%”.
Le parti hanno dichiarato, quindi, di aver raggiunto il seguente accordo parziale:
“1) Affidamento condiviso dei figli minori con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina De Pecchi via Cassiopea n. 2;
2) Regolamentazione della frequentazione paterna per e : a we alternati dal venerdì Per_1 Per_2
pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione dle principio dell'alternanza; quanto a , accordi diretti Per_3
padre-figlia;
3) I genitori si impegnano a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra GI ed il padre”.
Il difensore della parte ricorrente ha precisato le conclusioni come da dichiarazioni della ricorrente sopraindicati, ha discusso oralmente riportandosi agli atti e ha rinunciato alle istanze istruttorie avanzate.
Il difensore della parte resistente ha precisato le conclusioni come da dichiarazioni del resistente sopraindicate, ha discusso oralmente riportandosi agli atti e ha rinunciato alle istanze istruttorie.
I difensori hanno chiesto concordemente che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
All'esito della discussione, il Giudice Delegato, ha autorizzato i coniugi a vivere separati e si è riservato.
In pari data, a scioglimento della riserva assunta, il Giudice Delegato ha così provveduto:
“Letto il ricorso introduttivo del giudizio;
letta la comparsa di costituzione e risposta;
lette le memorie ex art. 473 bis. 17 c.p.c. depositate ed esaminata la documentazione in atti;
viste le dichiarazioni rese dalle parti alle udienze del 25/11/24 e 5/12/24 tenutesi avanti il Got delegato ed alla successiva udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c del 16 gennaio 2025;
pagina 5 di 12 rilevato che le parti hanno concordemente chiesto l'affidamento condiviso dei figli minori , Per_3
e con collocamento prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina dei Per_1 Per_2
pecchi, via Cassiopea n. 2, in comproprietà, da assegnarsi alla madre;
rilevato che le parti hanno chiesto la regolamentazione della frequentazione paterna come da accordo parziale raggiunto in udienza indicando i tempi di detta frequentazione quanto a e;
Per_1 Per_2
quanto a , su accordo padre-figlia, in considerazione dell'età della stessa e delle attuali Per_1
difficoltà nella relazione con il padre, anche impegnandosi a rivolgersi a strutture pubbliche per avviare interventi di supporto per il rasserenamento della relazione medesima;
ritenuto che gli accordi raggiunti dalle parti siano conformi all'interesse dei minori;
rilevato che le parti non hanno raggiunto accordi in punto contributo paterno al mantenimento dei figli;
considerate le esigenze di vita quotidiana dei minori rapportate all'età degli stessi ed i tempi di permanenza di e presso il padre, con i conseguenti oneri di mantenimento diretto;
Per_1 Per_2
considerata la condizione patrimoniale e reddituale delle parti così come risultante dai documenti e dalle dichiarazioni rese dalle parti;
rilevato, in particolare, che la ricorrente ha riferito e documentato un reddito mensile netto di Euro
1500,00 circa, mentre il resistente, che attualmente svolge due attività lavorative, ha riferito di percepire a titolo di retribuzione la somma mensile di euro 1700,00 circa;
rilevato che sulla casa familiare in comproprietà, assegnata alla madre, grava un mutuo per l'importo pro quota di Euro 650,00 al mese;
considerato l'indubbio valore contributivo di detta assegnazione;
considerato, altresì, che il resistente, allo stato, non sopporta oneri abitativi vivendo nell'abitazione dei di lui genitori;
ritenuto, allo stato, equo e congruo, quantificare in Euro 900,00 al mese il contributo paterno al mantenimento dei tre figli minore, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della
Corte di Appello di Milano del 14/11/17 che si richiamano integralmente;
assegno unico al 50% come per legge;
rilevato che i difensori delle parti hanno rinunciato alle istanze istruttorie, hanno precisato le conclusioni e hanno discusso oralmente chiedendo la rimessione della causa al collegio per la decisione;
visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.; adotta i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
pagina 6 di 12 1) dispone l'affidamento condiviso dei figli minori , e con collocamento Per_3 Per_1 Per_2
prevalente presso la madre nella casa familiare di Cassina dei Pecchi, via Cassiopea n. 2, in comproprietà;
2) assegna alla madre la casa familiare;
3) dispone che la frequentazione paterna di avvenga previo accordo padre-figlia; Per_3
4) dispone che la frequentazione paterna di e avvenga con i seguenti tempi: a we Per_1 Per_2
alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; il tutto salvo i migliori accordi che saranno raggiunti dalle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse dei figli minori;
5) dà atto che i genitori si sono impegnati a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra GI ed il padre;
6) Pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2024, la somma di € 900,00 al mese a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del
14/11/17 che si richiamano integralmente;
7) Assegno unico al 50%”.
Ritenuta la causa matura per la decisione, il Giudice delegato l'ha rimessa al Collegio riservandosi di riferire in camera di consiglio.
La causa è stata discussa e decisa nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Considerato in diritto
Sulla domanda di separazione
Emerge dagli atti che e hanno contratto matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
SS (MI) in data 18.07.2009 (atto trascritto presso i Registri dello Stato Civile del Comune medesimo, anno 2009, N. 7, Parte 2, Serie A).
Le risultanze della documentazione in atti, le dichiarazioni rese da entrambe le parti, lo stesso carattere contenzioso del presente giudizio, rendono ampiamente ragione della sopravvenuta intollerabilità del rapporto coniugale tra le parti in causa.
Non v'è dubbio, pertanto, che debba essere pronunziata la separazione giudiziale tra i coniugi.
Sull'addebito della separazione
Nulla si dispone in merito.
pagina 7 di 12 Parte ricorrente precisando, come da verbale di udienza del 16/1/25, ha implicitamente rinunciato alla domanda di addebito formulata nel ricorso introduttivo del giudizio.
Il difensore della parte ricorrente non ha, inoltre, insistito nell'ammissione delle prove articolate sul punto chiedendo al Giudice delegato di rimettere la causa al Collegio per la decisione.
Sulla responsabilità genitoriale
Sull'affidamento dei figli minori (nata il [...]), (nata il [...]) e Per_3 Per_1 Per_2
(nato il [...]), le condizioni di cui alle convergenti domande delle parti sono conformi all'interesse dei minori, non essendo emerso alcun elemento di pregiudizio per i medesimi ostativo al un regime di affido condiviso.
Parimenti il collocamento prevalente presso la madre, la frequentazione paterna di su accordo Per_3
padre-figlia, nonché i tempi concordati di permanenza dei minori e presso il padre Per_1 Per_2
garantiscono ai minori medesimi di mantenere un rapporto continuativo ed equilibrato con entrambi i genitori.
Si provvede, pertanto, in conformità come in dispositivo.
Sull'assegnazione della casa familiare
Va confermata l'assegnazione alla madre della casa coniugale sita a Cassina De' Pecchi, Via Cassiopea
n. 2, in comproprietà al 50 %, quale genitore collocatario prevalente dei figli minori come, peraltro, concordemente chiesto dalle parti.
Sul contributo al mantenimento della prole
In sede di precisazione delle conclusioni, parte ricorrente ha chiesto al Tribunale di Milano di porre a carico del resistente l'obbligo di contribuire al mantenimento dei figli minori mediante il versamento della somma complessiva di Euro 1000,00 al mese.
Il resistente ha invece chiesto di porre a proprio carico il versamento della somma mensile di Euro
900,00.
Entrambi, in modo convergente, hanno chiesto di porre a proprio carico le spese straordinarie nella misura del 50 %, il pagamento della rata del mutuo gravante sulla casa coniugale in comproprietà al 50
% e l'attribuzione ad entrambi i genitori dell'AU nella misura del 50 %.
Con ordinanza del 16 gennaio 2025, il Giudice Delegato ha posto a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre, con decorrenza dalla mensilità di agosto 2024, la somma di € 900,00 al mese pagina 8 di 12 a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori, oltre al 50 % delle spese straordinarie e con attribuzione ad entrambi i genitori dell'AU nella misura del 50 %.
La ricorrente ha riferito di lavorare come assistente personale della Preside della Facoltà di Medicina e
Chirurgia dell'Università Vita-Salute San Raffaele con una retribuzione di Euro 1.500,00 circa al mese.
Dal modello 730/2023 per l'anno d'imposta 2022 risulta un reddito mensile netto di Euro 1300,00 circa calcolato su dodici mensilità.
Come da modello per la disclosure aggiornato, la ricorrente ha riferito di aver percepito per l'anno d'imposta 2023 un reddito complessivo di € 21.101,00 del quale però non è stata depositata agli atti alcuna documentazione fiscale.
La ricorrente vive nella casa coniugale, in comproprietà al 50 %, sulla quale grava un mutuo per l'importo pro quota di Euro 650,00.
Il resistente ha riferito di lavorare part-time 20 ore alla settimana come amministrativo/finanziario presso un ristorante e di svolgere una seconda attività lavorativa presso una società, con sede in
Svizzera, con retribuzioni, rispettivamente, di Euro 700,00 ed Euro 1.000,00 circa al mese per 12 mensilità.
Dal modello persone fisiche 2024 risulta che nel 2023 il resistente ha dichiarato un reddito complessivo lordo di Euro 20.270,00 (Euro 540,00 reddito da lavoro di pendente ed Euro 20.066,00 reddito in regime forfettario) percependo dunque la somma mensile netta di Euro 1.700,00 circa calcolato su dodici mensilità.
Vive nell'abitazione dei di lui genitori e non sopporta oneri abitativi
Lo stesso è gravato dal mutuo acceso per l'acquisto della casa coniugale per l'importo pro quota di
Euro 650,00 al mese, al pari della ricorrente.
In assenza di elementi di novità rispetto all'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c., in considerazione delle complessive condizioni patrimoniali e reddituali delle parti e delle esigenze di crescita e formazione dei minori, tenuto conto dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascun genitore, va confermato il contributo paterno al mantenimento dei figli minori così come determinato dal Giudice delegato
L'obbligo di contribuzione deve farsi decorrere dalla data della domanda, posto che è principio generale che il tempo che intercorre dalla proposizione della domanda alla pronuncia del provvedimento giudiziale non può andare a danno del ricorrente e che i presupposti per l'accoglimento della domanda sussistevano al momento introduttivo del giudizio.
L'Assegno Unico deve essere percepito da entrambi i genitori nella misura del 50 %, come per legge e come da domande convergenti degli stessi.
pagina 9 di 12 Le spese straordinarie relative alla casa coniugale in comproprietà al 50 % ed il relativo mutuo sono a carico delle parti secondo i principi di diritto comune e le obbligazioni assunte.
Sulle spese di lite
Considerata la natura necessaria della pronuncia sullo status e le convergenti domande delle parti in punto responsabilità genitoriale, collocamento e regolamentazione della frequentazione paterna, le spese di lite devono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa tra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Pronuncia la separazione personale dei coniugi e che hanno Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio concordatario a SS (MI) il 18.07.2009 (Atto trascritto presso i Registri dello
Stato Civile del Comune medesimo, anno 2009, atto n. 7, Parte 2, Serie A);
2)Conferma l'affidamento condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori, con collocamento presso la madre, anche ai fini della residenza anagrafica, nella casa familiare di Cassina De' Pecchi, via
Cassiopea n.2;
3) Conferma che la frequentazione paterna di avvenga previo accordo padre-figlia; Per_3
4) Conferma che la frequentazione paterna di e avvenga con i seguenti tempi: Per_1 Per_2
a we alternati dal venerdì pomeriggio al lunedì mattina;
un pomeriggio con pernottamento alla settimana;
vacanze con ripartizione paritaria e applicazione del principio dell'alternanza; il tutto salvo i migliori accordi che saranno raggiunti dalle parti nell'esercizio della responsabilità genitoriale condivisa e nell'interesse dei figli minori;
5) Dà atto che i genitori si sono impegnati a rivolgersi a strutture pubbliche per il supporto alla ripresa della frequentazione tra GI ed il padre;
6) Conferma l'assegnazione a della casa familiare sita a Cassina De' Pecchi, Via Parte_1
Cassiopea n.2;
7) Pone a carico di , con decorrenza dalla mensilità di luglio 2024, l'obbligo di Controparte_1
corrispondere alla madre, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli minori , e Per_3 Per_1
la somma di Euro 900,00 da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese, somma rivalutabile Per_2
annualmente secondo gli indici Istat (prima rivalutazione luglio 2025), oltre al 50% delle spese straordinarie di cui alle Linee Guida della Corte di Appello di Milano del 14/11/17 di seguito riportate:
pagina 10 di 12 - spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio
Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature
(comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
Avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta
(massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
pagina 11 di 12 Il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta.
8) Assegno Unico sia al 50 %;
9) Compensa le spese di lite;
10) Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza dopo il suo passaggio in giudicato, all' Ufficiale di stato civile del Comune di SS (MI) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo sub 1.
Si comunichi
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 12 febbraio 2025.
Il Giudice relatore estensore dott.ssa Fulvia De Luca
Il Presidente
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 12 di 12