Sentenza 26 luglio 2022
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Lecce, sez. I, sentenza 26/07/2022, n. 1286 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Lecce |
| Numero : | 1286 |
| Data del deposito : | 26 luglio 2022 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/07/2022
N. 01286/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00630/2017 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
Lecce - Sezione Prima
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 630 del 2017, integrato da motivi aggiunti, proposto da
Hidrochemical Service S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Domenico Curigliano, Bice Annalisa Pasqualone, con domicilio eletto presso lo studio Bice Annalisa Pasqualone in Bari, via Dalmazia 161;
contro
Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege;
Arpa Puglia, Arpa Puglia - Dap Taranto, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
A) dell'atto prot. n. 004478/STA del 28.02.2017, trasmesso via pec in pari data;
B) del non trasmesso e non conosciuto atto prot. n. 9177 del 16.02.2017 dell'ARPA Puglia;
C) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 19\9\2017:
A) dell'atto prot. n. 004478/STA del 28.02.2017, trasmesso via pec in pari data;
B) dell'atto prot. n. 9177 del 16.02.2017 dell'ARPA Puglia;
C) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 20\7\2018:
A) dell'atto prot. n. 0009521 del 10.05.2018, trasmesso via pec in data 14.05.2018;
B) dell'atto prot. CO.GE.SINQ_099 22318 del 09.04.2018 dell'ARPA Puglia;
C) di tutti gli atti connessi, presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 21 luglio 2022 il dott. Roberto Michele Palmieri e uditi per le parti i difensori come da verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La ricorrente – che gestisce una piattaforma polifunzionale, sita in Taranto alla località Punta Rondinella, giusta A.I.A. rilasciata con Determinazione Regionale n. 426 del 27 luglio 2009 – ha impugnato con ricorso originario e successivi motivi aggiunti 19.9.2017 l’atto prot. m. 004478/STA del 28.02.2017, avente ad oggetto il piano di caratterizzazione proposto dalla ricorrente in relazione al sito di bonifica di interesse nazionale di Taranto, nella parte in cui si assume che il superamento delle CSC per i parametri arsenico, boro, ferro, cromo, manganese, nichel, selenio, solfati e PCB abbia origine dall’Hidrochemical.
A sostegno del ricorso e dei primi motivi aggiunti, essa ha articolato i seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) violazione degli artt. 240 ss. d. lgs. n. 152/06 (in prosieguo: TUA); violazione degli artt. 23 e 42 Cost, nonché dell’art. 3 l. n. 241/90; eccesso di potere sotto vari profili; 2) violazione dell’art. 240 TUA sotto altro profilo; eccesso di potere; 3) violazione degli artt. 242, 244 e 311 TUA; violazione dell’art. 13 Direttiva Parlamento Europeo n. 2006/0086; violazione dell’art. 2043 c.c, nonché del principio “chi inquina paga”.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Con ulteriore ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20.7.2018 la ricorrente ha impugnato l’atto prot. n. 0009521 del 10.05.2018, avente ad oggetto l’attivazione delle misure di messa in sicurezza e il piano di ispezione.
A sostegno di tali motivi aggiunti la ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 242-245 TUA, nonché il difetto di istruttoria e di motivazione, e l’eccesso di potere dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento anche di tale atto, con vittoria delle spese di lite.
Nessuno si è costituito per le Amministrazioni intimate.
All’udienza pubblica del 21.7.2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – il ricorso è stato trattenuto in decisione.
2. Tanto premesso, prende atto il Collegio della successiva emanazione, da parte del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATT), dell’atto prot. n. 9521/18, avente ad oggetto l’obbligo di attivazione delle misure di prevenzione e di messa in sicurezza d’emergenza, quale proprietario e/o gestore non responsabile.
Tale atto, che supera e sostituisce quelli impugnati con ricorso principale e con i primi motivi aggiunti, deve – per espressa ammissione della ricorrente – ritenersi idoneo a far venir meno l’interesse alla coltivazione del ricorso e dei primi motivi aggiunti.
Ne discende che, in relazione al ricorso originario e ai primi motivi aggiunti, va dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse da parte della ricorrente, in linea (salvo che per la richiesta di cessazione della materia del contendere) con la richiesta in tal senso avanzata dalla ricorrente con memoria depositata in data 17.6.2022.
3. Venendo ora all’esame dei secondi motivi aggiunti, con i quali si è impugnato l’ordine alla ricorrente di adozione di misure di prevenzione e di messa in sicurezza di emergenza, il Collegio rileva quanto segue.
3.1. Ai sensi dell’art. 245 co. 2 TUA: “ Fatti salvi gli obblighi del responsabile della potenziale contaminazione di cui all'articolo 242, il proprietario o il gestore dell'area che rilevi il superamento o il pericolo concreto e attuale del superamento della concentrazione soglia di contaminazione (CSC) deve darne comunicazione alla regione, alla provincia ed al comune territorialmente competenti e attuare le misure di prevenzione secondo la procedura di cui all'articolo 242. … ”.
3.2. All’evidenza, tale previsione normativa presuppone la sussistenza di un pericolo concreto e attuale di inquinamento, ed è finalizzata a consentire l’adozione degli interventi volti alla messa in sicurezza del sito.
Entro tali ristretti termini, dunque, anche il propretario e/o gestore del sito, non responsabile dell’inquinamento, è obbligato all’adozione degli interventi di emergenza.
3.3. Tanto premesso, e venendo ora alla fattispecie in esame, emerge dalla documentazione in atti che il sito in esame risultava già da tempo inquinato (a monte dell’impianto gestito dalla ricorrente vi erano i grandi impianti dell’ENI, nonché dell’ex ILVA), e rispetto ad esso, l’Amministrazione aveva già riconosciuto l’assenza di responsabilità in capo alla ricorrente.
Per tali ragioni, è evidente che nessun obbligo di adozione di misure di urgenza poteva porsi nel caso di specie, stante l’assenza di una situazione di urgenza.
3.4. L’averlo fatto rende allora illegittimo l’atto impugnato, che per tali ragioni, in accoglimento dei secondi motivi aggiunti, va dunque annullato.
4. Pertanto, conclusivamente:
- in relazione al ricorso originario e ai primi motivi aggiunti depositati il 19.9.2017, va dichiarata l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;
- il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20.7.2018 va invece accolto, con conseguente annullamento dell’atto del MATT prot. n. 0009521 del 10.05.2018.
5. Sussistono giusti motivi, rappresentati dalla natura delle questioni esaminate, per la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Lecce - Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così provvede:
- dichiara l’improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse, in relazione al ricorso originario e ai motivi aggiunti depositati in data 19.9.2017;
- accoglie il ricorso per motivi aggiunti depositato in data 20.7.2018, e annulla per l’effetto l’atto del MATT, prot. n. 0009521 del 10.05.2018.
Compensa le spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Lecce nella camera di consiglio del giorno 21 luglio 2022 – tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 co. 4-bis c.p.a – con l'intervento dei magistrati:
Antonio Pasca, Presidente
Roberto Michele Palmieri, Consigliere, Estensore
Nino Dello Preite, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberto Michele Palmieri | Antonio Pasca |
IL SEGRETARIO