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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/10/2025, n. 1979 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1979 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nel contenzioso iscritto al n.469/25 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza deciso alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 2 ottobre 2025, TRA
, nata il giorno 28.05.1974 in CASTELLAMMARE di Parte_1
TA ed ivi residente, C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in NAPOLI alla via SCIPIONE BOBBIO n.15 presso lo studio dell'avv. Daniele GRAZIANO che la rappresenta e difende come da procura in atti versata RICORRENTE E
[...]
, Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in NAPOLI alla via PONTE della MADDALENA n.55, presso l' , Controparte_1 rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo ROMANO RESISTENTI
OGGETTO: diritto alla esatta ricostruzione di carriera;
differenze retributive.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 25 gennaio 2025 la signora Parte_1
, docente di “Scuola Secondaria di secondo grado”, già dipendente
[...]
“precaria” dell'Amministrazione convenuta in virtù di pregressi contratti di supplenza, chiedeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale:
1 -- accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 502 del 23 maggio 2017, adottato nei confronti della ricorrente dall'Istituto Comprensivo Statale “Panzini” di Castellammare di Stabia, nella parte in cui non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013;
-- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente alla rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 502 del 23 maggio 2017 e alla ricollocazione dell'istante nella posizione stipendiale “fascia 15–20” con decorrenza 1 settembre 2020, nonchè alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali spettanti a partire dalla maturazione del diritto e sino all'attualità, quantificati secondo i parametri di legge e contrattuali validi ratione temporis in complessivi € 5.198,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo:
-- condannare, inoltre, il convenuto alla rettifica del termine di CP_1 scadenza prevista per la predetta fascia stipendiale “15-20”, da fissarsi al 31 agosto 2026 e non al 31 agosto 2027;
-- condannare, infine, l'Amministrazione scolastica alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente, conseguente alla corretta ricostruzione della carriera e alla connessa maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'Ente Previdenziale di appartenenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari a distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'esito del compimento dell'iter notificatorio si costituiva in Giudizio l'Amministrazione convenuta che preliminarmente eccepiva:
-- il difetto di legittimazione passiva per essere la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico attualmente attribuita alla Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica, e non all'Amministrazione centrale;
-- da altra prospettiva, la mancata vocatio del Controparte_2 quale organo preposto al controllo amministrativo contabile di tutti gli
[...] atti ed i provvedimenti con i quali le scuole gestiscono il personale dipendente docente e non docente, ivi compreso l'atto di ricostruzione della carriera che, infatti, in entrambi i casi in scrutinio era stato validato dalla
[...]
Controparte_3
Il sollecitava nel merito il rigetto della domanda attorea o, in subordine, CP_1 la prescrizione del credito retributivo.
Il contenzioso, ritenuto istruito su base documentale, veniva mandato prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 02/10/2025, il Giudice, ricevuta contezza delle note
2 “sostitutive” attoree, confermative delle originarie rivendicazioni, assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione alla luce del seguente iter argomentativo.
La pretesa azionata ha ad oggetto da un lato l'esatta ricostruzione di carriera e dall'altro la conseguente individuazione della corretta fascia stipendiale da attribuire alla docente e, quindi, il recupero del trattamento retributivo non goduto a causa della errata tempistica progressiva connessa all'aspetto vulnerante il decreto di “ricostruzione”.
In tal modo esattamente perimetrata la pretesa azionata pare al Giudice di tutta evidenza l'infondatezza delle due obiezioni processuali di parte resistente a tenore delle quali, sembrerebbe di capire, il contraddittorio si sarebbe dovuto integrare con la chiamata in causa dell'Istituto da cui promana la ricostruzione di carriera e del Controparte_2
Dalla prima prospettiva si segnala che la norma evocata dall'Amministrazione convenuta, peraltro di non recente emanazione, contiene in sé il germe della “riserva” del tutto ignorato dal CP_1
Più in generale, gli effetti del decreto di ricostruzione di carriera sono tali da non rendere nemmeno ipotizzabile la legittimazione passiva a sé stante dell'Istituto responsabile della sua adozione. Tanto ciò è vero che, esattamente al contrario dell'assunto del , secondo un certo indirizzo CP_1 giurisprudenziale in tale tipologia di contenzioso legittimata passiva sarebbe soltanto l'Amministrazione centrale. Insomma, è palese che il contraddittorio così come delineato dalla ricorrente non necessita di alcuna integrazione. Tanto meno nella direzione invocata dalla resistente che, in virtù di un meccanismo individualizzante non meglio specificato, ha chiesto la chiamata in causa non dell'Istituto da cui realmente promana il decreto “impugnato”, ma dell'Istituto presso cui attualmente è comandata l'istante.
Scarsamente plausibile si manifesta, inoltre, l'eccezione di parte convenuta inerente l'opportunità di estendere il contraddittorio al nella CP_4 sua articolazione territoriale competente, atteso che nella fattispecie portata al vaglio del Giudice viene in considerazione un atto già valutato e validato dalla ora da scrutinare ad opera dell'A.G. adita. Controparte_3
(3)
Per come anticipato nello “storico processuale” di causa, la ricorrente ha rassegnato, attraverso le note sostitutive del 30 settembre 2025, conclusioni perfettamente sovrapponibili alle originarie rivendicazioni.
Nessun ripensamento, quindi, ha impegnato l'istante ad onta del - parzialmente- mutato quadro ermeneutico dovuto alle due ultime sentenze
3 della Corte Regolatrice del maggio 2025 che hanno definitivamente delineato i confini della corretta impostazione del problema per cui è contenzioso e, quindi, perimetrato la soluzione dello stesso.
Non vi è dubbio, in punto di fatto, che la ricorrente, in ruolo dall'1 settembre 2011, è rimasta destinatarie di un decreto di ricostruzione di carriera -n.502 del 23 maggio 2017- escludente l'anno di servizio 2013. Ne è derivato un progressivo, ed asseritamente illegittimo, allungamento dei tempi di riconoscimento delle fasce stipendiali che si succedono secondo i meccanismi normati. Tale vulnus sarebbe sfociato nella mancata tempestiva attribuzione della posizione stipendiale “15-20”, cui l'istante avrebbe avuto diritto a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 (non, quindi, dall'a.s. 2021-2022). Di qui il capo di domanda inerente le differenze retributive maturate, in ottica attorea, a ragione dell'esatto inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013. (4)
Avuto riguardo alla posizione mantenuta dalla parte ricorrente, per vero osteggiata dal anche con riferimento al novum giurisprudenziale, CP_1 pare al G.U.L. necessario, e allo stesso tempo sufficiente, ai fini decisionali richiamare i passaggi nevralgici del duplice intervento dei Giudici di legittimità del maggio 2025.
<Con l'unico motivo di ricorso il denuncia violazione e falsa CP_1 applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che, a partire dall'anno 2014, il servizio prestato nell'anno scolastico 2013 possa essere fatto valere ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva per il personale della scuola. … Evidenzia che il recupero degli incrementi stipendiali è stato disposto, previo reperimento delle necessarie risorse, dai C.C.N.L. sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 14, dello stesso d.l. n. 78/2010 limitatamente alle annualità del 2011 e del 2012. … sostiene, in sintesi, che anche per il periodo successivo a quello indicato dal d.l. n. 78/2010 gli interventi normativi e contrattuali hanno dovuto tener conto dei vincoli di bilancio e della disponibilità limitata di risorse finanziarie. Il motivo è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. … La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
4 Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 … . É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 … .
… la sterilizzazione delle annualità … pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario …, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). … In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina … il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
5 (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, … perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.>> Così parte motiva di Cass. Sez Lav., sentenza n.13619/25. In termini analoghi, anche Cass. Sez. Lav., sentenza n.13618/25. (5)
Pare evidente che, alla luce di tale arresto dei Giudici di legittimità, il capo di domanda attorea concernente l'inclusione dell'anno 2013 nel provvedimento di ricostruzione di carriera resta fondato nella parte in cui si dirige verso finalità diverse dall'avanzamento progressivo/automatico nelle fasce stipendiali. L'originaria inclusione, non rimeditata, anche delle finalità appena indicate è alla base delle rivendicazioni retributive, che pertanto sono infondate. Insomma.
L'anno 2013 continua ad essere “utile” nella determinazione della complessiva anzianità di servizio del docente. Questa “utilità”, tuttavia, non si estende al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non ha, pertanto, effetti economico-retributivi recuperatori. Cioè a dire: dell'anno 2013, valutabile agli effetti giuridici nella ricostruzione di carriera, non si tiene conto ai fini dell'avanzamento progressivo/automatico nelle fasce stipendiali. In parte qua, pertanto, l'originaria pretesa azionata è -complessivamente- infondata.
Discende da ciò la inutilità di qualsivoglia analisi della questione prescrizionale, agitata dall'Amministrazione convenuta in esclusivo riferimento alle rivendicazioni retributive sulla premessa, del tutto condivisibile, che non è suscettibile di prescrizione l'anzianità di servizio in sé considerata, quale fattispecie costitutiva di crediti retributivi ancora azionabili.
6 (6)
Le conclusioni decisionali sembrano necessitate.
La pretesa azionata resta fondata nella parte in cui intercetta la violazione del diritto dell'istante a vedersi riconosciuta l'annualità 2013 nella ricostruzione di carriera ai soli fini giuridici, dovendosi qui incidentalmente segnalare la mancata prospettazione, e la mancata emersione, di profili di carenza di interesse ad ottenere una pronuncia favorevole, ancorchè circoscritta nei termini appena precisati.
La domanda attorea va rigettata nel resto.
Consegue che il governo delle spese di lite approda ad una decisione di complessiva compensazione delle stesse, come peraltro statuito dalla stessa Corte Regolatrice, nel duplice intervento del maggio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del Parte_1 [...]
, ogni diversa eccezione, Controparte_5 CP_6 istanza e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto,
2) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso;
3) rigetta nel resto la pretesa azionata;
4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 08/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
7
IL TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATA in persona del Giudice del lavoro dottor Dionigio VERASANI ha pronunciato la seguente SENTENZA nel contenzioso iscritto al n.469/25 del registro generale delle cause di lavoro e previdenza deciso alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 2 ottobre 2025, TRA
, nata il giorno 28.05.1974 in CASTELLAMMARE di Parte_1
TA ed ivi residente, C.F.: elettivamente CodiceFiscale_1 domiciliata in NAPOLI alla via SCIPIONE BOBBIO n.15 presso lo studio dell'avv. Daniele GRAZIANO che la rappresenta e difende come da procura in atti versata RICORRENTE E
[...]
, Controparte_1 in persona dei legali rappresentanti p.t., elettivamente domiciliati in NAPOLI alla via PONTE della MADDALENA n.55, presso l' , Controparte_1 rappresentati e difesi dal Dirigente dott. Vincenzo ROMANO RESISTENTI
OGGETTO: diritto alla esatta ricostruzione di carriera;
differenze retributive.
CONCLUSIONI: quelle di cui ai rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui trascritte.
MOTIVI della DECISIONE (1)
Con ricorso iscritto al R.G. il 25 gennaio 2025 la signora Parte_1
, docente di “Scuola Secondaria di secondo grado”, già dipendente
[...]
“precaria” dell'Amministrazione convenuta in virtù di pregressi contratti di supplenza, chiedeva al Giudice del Lavoro dell'intestato Tribunale:
1 -- accertarsi e dichiararsi l'illegittimità del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 502 del 23 maggio 2017, adottato nei confronti della ricorrente dall'Istituto Comprensivo Statale “Panzini” di Castellammare di Stabia, nella parte in cui non viene integralmente valutato/riconosciuto, ai fini giuridici ed economici e di carriera, il servizio di insegnamento prestato dalla ricorrente nell'anno 2013;
-- per l'effetto condannare l'Amministrazione resistente alla rettifica del Decreto di Ricostruzione di carriera prot. n. 502 del 23 maggio 2017 e alla ricollocazione dell'istante nella posizione stipendiale “fascia 15–20” con decorrenza 1 settembre 2020, nonchè alla corresponsione in suo favore, a titolo di progressione economica, degli arretrati e/o delle differenze stipendiali spettanti a partire dalla maturazione del diritto e sino all'attualità, quantificati secondo i parametri di legge e contrattuali validi ratione temporis in complessivi € 5.198,68, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria sino al soddisfo:
-- condannare, inoltre, il convenuto alla rettifica del termine di CP_1 scadenza prevista per la predetta fascia stipendiale “15-20”, da fissarsi al 31 agosto 2026 e non al 31 agosto 2027;
-- condannare, infine, l'Amministrazione scolastica alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa della ricorrente, conseguente alla corretta ricostruzione della carriera e alla connessa maggior retribuzione, con versamento delle differenze contributive all'Ente Previdenziale di appartenenza. Con vittoria di spese, diritti ed onorari a distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
All'esito del compimento dell'iter notificatorio si costituiva in Giudizio l'Amministrazione convenuta che preliminarmente eccepiva:
-- il difetto di legittimazione passiva per essere la competenza relativa alla ricostruzione di carriera del personale scolastico attualmente attribuita alla Istituzioni scolastiche, dotate di autonoma personalità giuridica, e non all'Amministrazione centrale;
-- da altra prospettiva, la mancata vocatio del Controparte_2 quale organo preposto al controllo amministrativo contabile di tutti gli
[...] atti ed i provvedimenti con i quali le scuole gestiscono il personale dipendente docente e non docente, ivi compreso l'atto di ricostruzione della carriera che, infatti, in entrambi i casi in scrutinio era stato validato dalla
[...]
Controparte_3
Il sollecitava nel merito il rigetto della domanda attorea o, in subordine, CP_1 la prescrizione del credito retributivo.
Il contenzioso, ritenuto istruito su base documentale, veniva mandato prontamente in decisione.
Sicchè, alla scadenza dei termini di cui all'art. 127 ter c.p.c., fissata in prima trattazione al giorno 02/10/2025, il Giudice, ricevuta contezza delle note
2 “sostitutive” attoree, confermative delle originarie rivendicazioni, assegnava la causa a sentenza.
§ § § (2)
La domanda attorea va accolta per quanto di ragione alla luce del seguente iter argomentativo.
La pretesa azionata ha ad oggetto da un lato l'esatta ricostruzione di carriera e dall'altro la conseguente individuazione della corretta fascia stipendiale da attribuire alla docente e, quindi, il recupero del trattamento retributivo non goduto a causa della errata tempistica progressiva connessa all'aspetto vulnerante il decreto di “ricostruzione”.
In tal modo esattamente perimetrata la pretesa azionata pare al Giudice di tutta evidenza l'infondatezza delle due obiezioni processuali di parte resistente a tenore delle quali, sembrerebbe di capire, il contraddittorio si sarebbe dovuto integrare con la chiamata in causa dell'Istituto da cui promana la ricostruzione di carriera e del Controparte_2
Dalla prima prospettiva si segnala che la norma evocata dall'Amministrazione convenuta, peraltro di non recente emanazione, contiene in sé il germe della “riserva” del tutto ignorato dal CP_1
Più in generale, gli effetti del decreto di ricostruzione di carriera sono tali da non rendere nemmeno ipotizzabile la legittimazione passiva a sé stante dell'Istituto responsabile della sua adozione. Tanto ciò è vero che, esattamente al contrario dell'assunto del , secondo un certo indirizzo CP_1 giurisprudenziale in tale tipologia di contenzioso legittimata passiva sarebbe soltanto l'Amministrazione centrale. Insomma, è palese che il contraddittorio così come delineato dalla ricorrente non necessita di alcuna integrazione. Tanto meno nella direzione invocata dalla resistente che, in virtù di un meccanismo individualizzante non meglio specificato, ha chiesto la chiamata in causa non dell'Istituto da cui realmente promana il decreto “impugnato”, ma dell'Istituto presso cui attualmente è comandata l'istante.
Scarsamente plausibile si manifesta, inoltre, l'eccezione di parte convenuta inerente l'opportunità di estendere il contraddittorio al nella CP_4 sua articolazione territoriale competente, atteso che nella fattispecie portata al vaglio del Giudice viene in considerazione un atto già valutato e validato dalla ora da scrutinare ad opera dell'A.G. adita. Controparte_3
(3)
Per come anticipato nello “storico processuale” di causa, la ricorrente ha rassegnato, attraverso le note sostitutive del 30 settembre 2025, conclusioni perfettamente sovrapponibili alle originarie rivendicazioni.
Nessun ripensamento, quindi, ha impegnato l'istante ad onta del - parzialmente- mutato quadro ermeneutico dovuto alle due ultime sentenze
3 della Corte Regolatrice del maggio 2025 che hanno definitivamente delineato i confini della corretta impostazione del problema per cui è contenzioso e, quindi, perimetrato la soluzione dello stesso.
Non vi è dubbio, in punto di fatto, che la ricorrente, in ruolo dall'1 settembre 2011, è rimasta destinatarie di un decreto di ricostruzione di carriera -n.502 del 23 maggio 2017- escludente l'anno di servizio 2013. Ne è derivato un progressivo, ed asseritamente illegittimo, allungamento dei tempi di riconoscimento delle fasce stipendiali che si succedono secondo i meccanismi normati. Tale vulnus sarebbe sfociato nella mancata tempestiva attribuzione della posizione stipendiale “15-20”, cui l'istante avrebbe avuto diritto a decorrere dall'anno scolastico 2020-2021 (non, quindi, dall'a.s. 2021-2022). Di qui il capo di domanda inerente le differenze retributive maturate, in ottica attorea, a ragione dell'esatto inquadramento nelle fasce stipendiali derivante dalla corretta ricostruzione di carriera, inclusiva dell'anno 2013. (4)
Avuto riguardo alla posizione mantenuta dalla parte ricorrente, per vero osteggiata dal anche con riferimento al novum giurisprudenziale, CP_1 pare al G.U.L. necessario, e allo stesso tempo sufficiente, ai fini decisionali richiamare i passaggi nevralgici del duplice intervento dei Giudici di legittimità del maggio 2025.
<Con l'unico motivo di ricorso il denuncia violazione e falsa CP_1 applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010, e addebita alla Corte territoriale di avere erroneamente ritenuto che, a partire dall'anno 2014, il servizio prestato nell'anno scolastico 2013 possa essere fatto valere ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali previste dalla contrattazione collettiva per il personale della scuola. … Evidenzia che il recupero degli incrementi stipendiali è stato disposto, previo reperimento delle necessarie risorse, dai C.C.N.L. sottoscritti ai sensi dell'art. 8, comma 14, dello stesso d.l. n. 78/2010 limitatamente alle annualità del 2011 e del 2012. … sostiene, in sintesi, che anche per il periodo successivo a quello indicato dal d.l. n. 78/2010 gli interventi normativi e contrattuali hanno dovuto tener conto dei vincoli di bilancio e della disponibilità limitata di risorse finanziarie. Il motivo è fondato, per le ragioni e nei limiti di seguito precisati. … La contrattazione collettiva alla quale l'art. 8 del d.l. n. 78/2010 rinvia è intervenuta dapprima con il CCNL 13 marzo 2013 finalizzato, come chiarito nell'art. 1, comma 3, «a consentire il recupero dell'utilità dell'anno 2011 ai fini della maturazione delle posizioni stipendiali di cui all'art. 2 del CCNL 4/8/2011, con la conseguente attribuzione al personale dei relativi incrementi economici» e, successivamente, con il CCNL 7 agosto 2014 che, con dizione analoga, ha previsto il recupero dell'annualità del 2012, individuando le relative risorse, nel primo caso a partire dal 2011 e nel secondo con decorrenza dal 2012.
4 Nelle more della seconda sessione negoziale è intervenuto l'art. 1 del d.l. n. 3/2014 … . É dunque alla luce del quadro normativo sopra riportato che va risolta la questione in rilievo inerente all'interpretazione ed all'applicazione dell'art. 9, comma 23 … .
… la sterilizzazione delle annualità … pur proiettandosi nel tempo, non determina alcun sacrificio diverso ed ulteriore rispetto a quello richiesto dal d.l. n. 78/2010, perché il meccanismo di progressione riprende a decorrere alla cessazione del periodo di blocco, determinando unicamente un ritardo nell'acquisizione della fascia stipendiale superiore, che resta comunque garantita, con la conseguenza che, in difetto dell'intervento della contrattazione collettiva, che ha già consentito il recupero sino a tutto il 2012, il pregiudizio economico resta limitato alle annualità “sterilizzate” e, quindi, ora al solo 2013. In tal senso si è anche espressa la Corte Costituzionale che, nell'escludere i denunciati profili di illegittimità prospettati in relazione al personale docente universitario …, dopo avere rilevato che la normativa dettata dal d.l. n. 78/2010 ha la finalità di garantire un effettivo risparmio sulla spesa che impedisce, in linea di principio e salve le eccezioni espressamente previste, il recupero nelle annualità successive delle somme non erogate, ha aggiunto che proprio questa esigenza giustifica le disposizioni dettate in tema di classi stipendiali e scatti di anzianità (ai quali sono assimilabili le fasce stipendiali), disposizioni che «non modificano il meccanismo di progressione economica che continua a decorrere, sia pure articolato, di fatto, in un arco temporale maggiore, a seguito dell'esclusione del periodo in cui è previsto il blocco.» (Corte Cost. n. 310/2013). … In altri termini la “sterilizzazione” si proietta nel tempo anche successivo a quello interessato dalla normativa del blocco per il modo di operare del sistema di avanzamento automatico, ma ciò non determina … il venir meno del carattere temporaneo ed eccezionale della misura, che resta tale perché interessante solo le annualità più volte citate. Non si ravvisano, pertanto, i denunciati profili di illegittimità costituzionale della disposizione, profili già esclusi dal Giudice delle leggi nella pronuncia sopra richiamata. La “non utilità” degli anni di servizio va, però, limitata ai soli effetti economici della stessa e, quindi, al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non si estende a quelli giuridici, che riguardano in ambito scolastico plurimi istituti fra i quali, in via esemplificativa, si possono ricordare la mobilità, le selezioni interne, l'individuazione delle posizioni eccedentarie. Ciò comporta che nei casi in cui, come nella fattispecie, in sede di ricostruzione della carriera l'amministrazione procede al riconoscimento dell'anzianità maturata nel servizio in epoca antecedente all'immissione in ruolo, occorre mantenere distinta l'anzianità utile ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali
5 (interessata dalla normativa di blocco), da quella che il dipendente può far valere a tutti gli altri fini, che non può risentire della “sterilizzazione” qui in discussione, i cui effetti restano limitati a quelli meramente economici. L'annualità del 2013 concorre, quindi, a determinare la complessiva anzianità di servizio, restando solo escluso che della stessa si debba tener conto ai fini dell'inserimento nelle fasce stipendiali sino a quando, reperite le necessarie risorse, il recupero sarà espressamente previsto dalla contrattazione collettiva. Il principio qui enunciato solo in parte supera le conclusioni alle quali è pervenuta Cass. n. 16133/2024, … perché anche quella pronuncia mantiene distinti gli effetti giuridici derivanti dall'anzianità medesima rispetto a quelli economici, sicché la rimeditazione dell'orientamento espresso resta limitata alla parte in cui il precedente arresto ha ritenuto che l'annualità del 2013 possa essere fatta valere, venuto meno il blocco ed anche in difetto di espressa previsione della contrattazione collettiva, ai fini dell'avanzamento automatico nelle fasce stipendiali.>> Così parte motiva di Cass. Sez Lav., sentenza n.13619/25. In termini analoghi, anche Cass. Sez. Lav., sentenza n.13618/25. (5)
Pare evidente che, alla luce di tale arresto dei Giudici di legittimità, il capo di domanda attorea concernente l'inclusione dell'anno 2013 nel provvedimento di ricostruzione di carriera resta fondato nella parte in cui si dirige verso finalità diverse dall'avanzamento progressivo/automatico nelle fasce stipendiali. L'originaria inclusione, non rimeditata, anche delle finalità appena indicate è alla base delle rivendicazioni retributive, che pertanto sono infondate. Insomma.
L'anno 2013 continua ad essere “utile” nella determinazione della complessiva anzianità di servizio del docente. Questa “utilità”, tuttavia, non si estende al meccanismo di avanzamento automatico per fasce stipendiali e non ha, pertanto, effetti economico-retributivi recuperatori. Cioè a dire: dell'anno 2013, valutabile agli effetti giuridici nella ricostruzione di carriera, non si tiene conto ai fini dell'avanzamento progressivo/automatico nelle fasce stipendiali. In parte qua, pertanto, l'originaria pretesa azionata è -complessivamente- infondata.
Discende da ciò la inutilità di qualsivoglia analisi della questione prescrizionale, agitata dall'Amministrazione convenuta in esclusivo riferimento alle rivendicazioni retributive sulla premessa, del tutto condivisibile, che non è suscettibile di prescrizione l'anzianità di servizio in sé considerata, quale fattispecie costitutiva di crediti retributivi ancora azionabili.
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Le conclusioni decisionali sembrano necessitate.
La pretesa azionata resta fondata nella parte in cui intercetta la violazione del diritto dell'istante a vedersi riconosciuta l'annualità 2013 nella ricostruzione di carriera ai soli fini giuridici, dovendosi qui incidentalmente segnalare la mancata prospettazione, e la mancata emersione, di profili di carenza di interesse ad ottenere una pronuncia favorevole, ancorchè circoscritta nei termini appena precisati.
La domanda attorea va rigettata nel resto.
Consegue che il governo delle spese di lite approda ad una decisione di complessiva compensazione delle stesse, come peraltro statuito dalla stessa Corte Regolatrice, nel duplice intervento del maggio 2025.
P.Q.M.
Il Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, in persona del Giudice del Lavoro dottor D. VERASANI, definitivamente pronunciando sulla pretesa azionata da nei confronti del Parte_1 [...]
, ogni diversa eccezione, Controparte_5 CP_6 istanza e deduzione disattese, così provvede:
1) accoglie la domanda attorea per quanto di ragione e, per l'effetto,
2) dichiara il diritto della ricorrente al riconoscimento dell'anzianità maturata nell'anno 2013 ai soli fini giuridici e senza effetti di tipo economico, con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a provvedere in tal senso;
3) rigetta nel resto la pretesa azionata;
4) dichiara interamente compensate fra le parti le spese di lite.
TORRE ANNUNZIATA, 08/10/2025.
Il Giudice
Dott. Dionigio VERASANI
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