Sentenza 17 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 17/06/2025, n. 1421 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 1421 |
| Data del deposito : | 17 giugno 2025 |
Testo completo
N. 4329/2022 R.G.TRIB.;
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, Seconda Sezione Civile in composizione monocratica, in persona del giudice
Alberto Munno in funzione di giudice del gravame nei giudizi di appello proposti avverso le sentenze del giudice di pace, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta il 22 luglio 2022 nel ruolo generale affari contenziosi sotto il numero d'ordine 4329 dell'anno 2022
T R A
(P.I. ) in persona del legale rappresentante, corrente in Parte_1 P.IVA_1
Milano al Corso Como n. 17, rappresentata e difesa dall'avv. Luigi Semeraro (C.F.
) con studio in Taranto alla via Nitti n. 37 come da documentazione in atti;
C.F._1
Appellante
C O N T R O
(nato a [...] il [...] c.f ), elettivamente domiciliato in Parte_2 C.F._2
Taranto, al piazzale Dante Alighieri n. 26 presso lo Studio dell'Avv. Roberto Gentile (codice fiscale:
) che lo rappresenta e difende come da documentazione in atti;
CodiceFiscale_3
Appellato
Ove all'udienza del 28 marzo 2025 tenutasi con modalità telematico-cartolare ai sensi dell'art. 127ter cpc, le parti precisavano le conclusioni nelle note telematiche autorizzate dal Tribunale che con ordinanza riservava la causa per la decisione assegnando i termini consecutivi perentori del 09
1
Svolgimento del processo
Con l'atto introduttivo il sig. evocava innanzi al Giudice di Pace di Taranto il sig. Parte_2
e la spa deducendo che alle ore 22,00 circa del 26 agosto Controparte_1 Parte_1
2015, percorrendo la Via Giovine in abitato di Taranto alla guida del motociclo Piaggio tg. BY60884
di proprietà di ed assicurato presso la , giunto alla intersezione con Controparte_2 CP_3
via Alfieri era attinto sulla parte posteriore sinistra dalla Wolswagen Golf tg. CJ390AV condotta dal proprietario ed assicurato presso che, provenendo da tale via Alfieri, Controparte_1 Pt_1
ometteva di dare precedenza;
2) che a seguito della collisione il motociclo condotto da esso attore e con a bordo il terzo trasportato , era sospinto verso il margine destro della Persona_1
carreggiata collidendo con l'autovettura tg. DX777AM ivi parcheggiata lungo la via Giovine,
riportando così danni materiali risarciti mentre esso attore pativa danni alla persona pari ad euro
3877,61 che la corrispondeva nella misura minore di euro 850,00, di cui euro 150,00 per Pt_1
spese legali, sulla base di una responsabilità concorsuale.
Part Si costituiva con comparsa di risposta la spa eccependo la prescrizione estintiva ed il concorso di colpa nella misura del 50% come statuito nella sentenza n. 2680/2017 divenuta irrevocabile.
Con sentenza n. 1611/2022 emessa in data 14 giugno 2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 6463/2020 r.g.trib., il Giudice di Pace di Taranto così stabiliva:
[dichiara l'esclusiva responsabilità di proprietario e conducente del veicolo VW Controparte_1
Golf tg. CJ390AV nella produzione del sinistro per cui è causa;
condanna i convenuti in solido a pagare all'attore la somma di euro 1.658,85 oltre gli interessi dal giorno del sinistro fino a quello dell'effettivo soddisfo;
condanna i convenuti in solido a rifondere alla parte attrice le spese di giudizio, comprensive di quelle stragiudiziali, che liquida in complessivi euro 2438,10 di cui euro 250 per spese stragiudiziali,
euro 585,45 ( comprensive di spese di CTU ) per spese vive ed euro 1602,85 per compensi professionali oltre IVA, CAP e il rimborso forfettario delle spese generali pari al 15% da distrarsi nei
2 confronti dell'Avv. Roberto Gentile dichiaratosi procuratore anticipatario]
Avverso la predetta sentenza proponeva appello l' rassegnando le seguenti Parte_1
conclusioni:
[1) in accoglimento di tutti o di parte dei motivi di gravame proposti, riformare totalmente ovvero parzialmente la sentenza n. 1611/2022 del 16.06.2022 emessa dal giudice di pace di Taranto, nel giudizio promosso da nei confronti di e , Parte_2 Parte_1 Controparte_1
contrassegnato dal n. 6463/2020, notificata in data 28.06.2022 e rigettare la domanda in quanto inammissibile, improcedibile, infondata in fatto, in diritto e comunque non provata verso la deducente, condannando l'attore alla restituzione di tutto quanto percepito dalla compagnia in esecuzione della appellata sentenza nonché al pagamento delle spese di causa per il primo e per il secondo grado nei confronti della convenuta impresa, oltre interessi;
2) in subordine, previa riforma totale e/o parziale della sentenza n. 1611/2022 del giudice di pace di
Taranto, acclarati tutti o parte dei motivi di gravame esposti, liquidare all'attore i danni nei limiti del giusto, del dovuto e del provato e condannare l'attore alla restituzione di quanto eventualmente percepito (oltre il dovuto) in esecuzione della sentenza di primo grado condannando il medesimo al pagamento delle spese di causa del doppio grado di giudizio in favore della società deducente.]
Così argomentava l'appellante le proprie richieste processuali:
[1) A pagina 2 rigo 23° si legge: “In rito va rigettata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla difesa della società convenuta in quanto nella fattispecie in esame, attinente le lesioni riportate dall'attore,
si applica la prescrizione quinquennale. L'attore ha inviato racc. del 16.09.2015 ricevuta in data
21.09.2015; l'atto di citazione è stato notificato in data 14.09.2020 ovvero prima della scadenza dei
5 anni così come previsto dall'art. 2947 comma terzo c.c.”.
Appare già molto evidente, da sole queste indicazioni, che la sentenza sia illegittima. Non solo dal punto di vista del diritto ma anche per ciò che riguardi il fatto. Invero, il gdp omette qualsiasi motivazione a proposito dell'applicazione del terzo comma dell'art. 2947 c.c. in luogo del secondo comma del medesimo articolo, come l'eccezione sollevata da parte convenuta avrebbe imposto.
3 Manca la motivazione e l'espressa individuazione del fatto asseritamente reato e soprattutto, manca l'individuazione delle norme asseritamente violate dal convenuto per poter ritenere reato il fatto costitutivo della pretesa.
3) A pagina 3 rigo 1° si legge: “Con riguardo alla sentenza n. 2680/2017 che aveva statuito la pari concorrente responsabilità nella causa promossa dal proprietario del motociclo nei confronti degli odierni convenuti, è stato proposto appello ma esso veniva definito attraverso il pagamento dell'ulteriore somma di € 516,60 riconoscendo così l'esclusiva responsabilità del , Controparte_1
per cui il procedimento n. 2269/2018 RG dinanzi al Tribunale veniva dichiarato estinto. Non è
condivisibile quanto assunto dalla compagnia la quale, nonostante la transazione, il procedimento n. RG 2269/18 era stato dichiarato estinto per cui la sentenza n. 2680/2017 era divenuta cosa giudicata. Così non è: il difensore dell'attore ha provato documentalmente che dopo aver proposto
Part appello, il difensore di aveva definito l'appello, pagando l'ulteriore somma di € 516,50… Aveva
raggiunto l'accordo”.
Anche questa disposizione è illegittima e deve essere cancellata dal mondo del diritto. Quanto
meno contraddittoria è la stessa motivazione visto che il gdp ha clamorosamente trascurato l'attestazione dello stesso ufficio che ha pubblicato la sentenza, in base alla quale la stessa era divenuta cosa giudicata. Nei fatti, non è possibile paragonare la transazione raggiunta con gli effetti di legge relativi al passaggio in giudicato.
4) A pagina 3 rigo 15° si legge: “Venendo al merito, le risultanze istruttorie hanno confermato la dinamica del sinistro come descritta in citazione… Ha ricordato che la Golf con la sua parte anteriore sinistra attingeva la moto sulla sua parte posteriore sinistra laterale tra la ruota e la targa. A causa dell'urto la moto cadeva un po' più avanti rispetto all'incrocio. Ha riferito che probabilmente vie era un segnale di dare precedenza. E' pertanto evidente che l'esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro sia da ascrivere al conducente della Golf… Rilevante appare il comportamento processualmente inerte del convenuto che non si è costituito in giudizio Controparte_1
dimostrando di non poter portare una diversa rappresentazione dei fatti..”.
Anche questo assunto è contraddittorio, omissivo e reso in violazione delle norme di merito e
4 processuali. In primo luogo, manca la prova diretta.
L'attore ha infatti acquisito agli atti la copia dei verbali di udienza contenenti le prove espletate nel giudizio promosso dal proprietario della moto (ma la cui sentenza in giudicato il gdp vorrebbe disapplicare). In secondo luogo, non tiene conto che in tema di circolazione stradale, va sempre scrutinata anche la condotta del conducente del veicolo favorito. E sul punto, manca qualsivoglia passaggio logico e motivazionale.
In terzo luogo, con la produzione della sentenza n. 2680/2017 (che pure è una produzione istruttoria di parte convenuta) si legge che quel giudice abbia accertato che “la lievità del contatto tra la parte sinistra dello scooter ed il paraurti anteriore sinistro della Golf, sinergicamente valutato.. convince della velocità non adeguata e consona allo stato dei luoghi da parte del conducente dello scooter,
ostativa alla manovra di emergenza..”.
Nella sentenza odiernamente appellata, invece, manca l'esame e la valutazione della condotta di guida dell'attore, in assenza delle quali valutazioni, il gdp non avrebbe potuto dichiarare la esclusiva responsabilità del convenuto. Dal punto di vista processuale, ancor più infondato è l'assunto relativo alla mancata costituzione del convenuto, almeno sino alla vigenza di questo Codice di procedura civile. La contumacia è notoriamente un aspetto neutro del diritto alla difesa, anche con riferimento all'onere della prova.
5) A pagina 4 23° rigo si legge: “Venendo al danno morale, inteso come giusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito, le S.U. della S.C. di Cassazione (S.U. n.
26972/2008) hanno precisato…che compete al giudice accertare l'effettiva consistenza del pregiudizio.. può liquidarsi nella misura del 20% della somma riconosciuta per danno biologico (€
1.889,04) pari ad € 377,81.. si ha la complessiva di € 2.358,85”.
Il ragionamento è fallace e contraddittorio, oltre che privo di motivazione. Come si nota, il gdp ha anche fatto malgoverno della sentenza resa dalle Sezioni Unite della Cassazione, la quale non statuisce affatto nel senso indicato dal gdp in sentenza, ma fondamentalmente ribadisce la necessità
che del pregiudizio vantato (e nel caso di specie, mancano anche le allegazioni) debba essere data
5 specifica prova. Nel caso de quo, nulla di tutto questo.
6) A pagina 5 rigo 17° si legge: “Venendo alla richiesta di riconoscimento del danno accessorio inerente le spese stragiudiziali.. va rilevato che anche tale voce di danno patrimoniale va riconosciuto alla parte attrice essendo stata difesa ed assistita già nella fase stragiudiziale dal predetto difensore.
Oltre che trovare riconoscimento nell'art. 24 Cost…. In merito al quantum di detto danno esso può
essere liquidato in via equitativa in e 400,00 da cui va detratta la somma di € 150,00 per cui in favore del difensore dell'attore residua la somma di € 250,00”.
Anche questa è un'altra abnormità in fatto ed in diritto e deve essere cancellata dal mondo del diritto. Sostenere che si tratti di un danno patrimoniale (ma è mancata ogni allegazione e produzione), sostenere che sia l'art. 24 Costituzione il faro a cui guardare (ma si tratterebbe di una fase stragiudiziale!) ed, infine, assegnare il danno al difensore antistatario macchia irrimediabilmente l'intera sentenza!!! L'assunto è illegittimo, contraddittorio e senza motivazione.
7) Nel
PQM
si legge: “Condanna i convenuti in solido a rifondere le spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.438, 10 di cui euro 250,00 per spese stragiudiziali, € 585,45 per spese vive
(comprensive di spese di ctu) ed € 1.602,65 per compensi professionali oltre iva, cap e 15% da distrarsi in favore dell'avv. Roberto Gentile dichiaratosi procuratore antistatario”.
Anche la liquidazione delle spese di causa è illegittima, disancorata da ogni parametro di legge e che non tiene conto invece nemmeno dello scaglione corretto di riferimento, come infra si specificherà.
Da questi semplici passaggi della sentenza si comprende come l'intero impianto accusatorio sia infondato ed emerge, una volta di più, l'illegittimità della condanna.
La sentenza è illegittima. Occorre quindi illustrare più approfonditamente i motivi innanzi richiamati e prima facie evidenziati. La prescrizione del diritto.
Non vi è alcuna prova – in sentenza – e non vi è alcuna motivazione per la quale, al fatto odiernamente allegato e provato, possa essere ritenuto applicabile il termine di prescrizione più
lungo di quello invece fissato dal codice. Come già detto in comparsa di risposta, l'attore ha assunto che l'evento sinistro accadde in data 26.08.2015 e, pur sostenendo di aver messo in mora la
6 compagnia, non ha allegato le date della missiva né allega l'esistenza di lettere di interruzione del decorso del termine prescrittivo. La citazione è stata notificata in data 18.09.2020 e quindi ben oltre i due anni fissati dalla legge.
Stabilisce l'art. 2947, II c., c.c.: “Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”.
Ne caso di specie, non può affatto invocarsi il III comma del medesimo articolo poiché manca la condizione essenziale: il fatto, invero, anche per come descritto, non viene considerato reato dalla legge. Di certo, manca ogni motivazione sul punto. Si ricorda che l'attore non ha allegato di essere andato in ospedale dopo il sinistro e non è dato sapere nemmeno quanti giorni di guarigione avrebbe ottenuto.
Quel che è certo è che la condotta di guida del convenuto, non è stata ritenuta integrare una fattispecie che contempli gli estremi del reato. Peraltro, deve anche aggiungersi che i Giudici di legittimità hanno affermato che “l'eventuale più lunga prescrizione si applica anche all'azione di risarcimento a condizione che il giudice civile accerti la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costituivi soggettivi e oggettivi…”.
In sentenza però, si assiste solo all'affermazione apodittica e tautologica che la prescrizione è quella quinquennale. L'evento de quo si sarebbe verificato nell'anno 2015. L'attore non ha allegato in citazione quando ebbe ad inviare la lettera racc. a.r risarcitoria e questo avrebbe dovuto indurre il giudicante a ritenere che non fosse stato nemmeno accertato l'incidente stradale dedotto dall'attore quale fatto costitutivo del diritto al risarcimento del danno azionato in questo processo.
“Va rigettata la domanda di risarcimento del danno formulata da colui che assuma di essere vittima di un investimento, laddove l'azione sia stata esercitata oltre il termine di prescrizione biennale di cui all'art. 2947 c.c. e, non essendo stato accertato il fatto costitutivo del diritto, che avrebbe potuto integrare astrattamente un fatto di reato, l'attore non possa avvalersi del termine di prescrizione previsto dalla legge per l'illecito penale” (Tribunale Milano sez. XI, 21/08/2018, n.8720). Nel caso in cui l'illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato
7 promosso, anche se per mancata presentazione della querela, l'eventuale, più lunga prescrizione prevista per il reato, si applica anche all'azione di risarcimento, a condizione però che il giudice civile accerti, incidenter tantum, e con gli strumenti probatori e i criteri propri del procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un fatto reato in tutti i suoi elementi costitutivi,
soggettivi ed oggettivi.]
Aggiungeva inoltre l'appellante: 1) che con la cancellazione dell'appello la sentenza n. 2269/2018
diveniva irrevocabile;
2) l'inidoneità della contumacia a costituire prova della fondatezza della avversa pretesa, anche in relazione alla preesistenza di una sentenza che aveva già accertato la corresponsabilità paritaria nella causazione dell'evento e che, quindi, ben poteva disattendere il convenuto dal costituirsi;
3) inesistenza del danno non patrimoniale;
4) error in iudicando CP_1
per aver riconosciuto il diritto al pagamento delle spese legali relative alla fase stragiudiziale.
Nella contumacia di si costituiva con comparsa di risposta così Controparte_1 Parte_2
argomentando a propria difesa:
[Con la presente memoria si costituisce in giudizio il sig. il quale impugna e contesta Parte_2
parola per parola quanto è piaciuto riportare nel libello introduttivo di lite dalla difesa dell' CP_4
. L'appello è infondato in fatto e diritto. · Relativamente alla eccezione di prescrizione bene ha
[...]
fatto il Giudice a ritenere la stessa infondata in fatto e in diritto. Infatti, non v'è chi non veda che, nel caso in cui il danno subito derivi da un fatto illecito, ossia da un comportamento doloso o colposo,
ossia messo in atto con intenzionalità o con imprudenza e disattenzione, il nostro ordinamento prevede che il diritto al risarcimento dei danni si estingua dopo 5 anni a partire dal giorno in cui si è
verificato il fatto, a meno che, medio tempore, non siano stati posti in essere atti sospensivi o interruttivi. Sull'aspetto della prescrizione per i sinistri stradali causati da reato si è espressa diverse volte anche la Corte di Cassazione anche con la Sentenza n. 16037 del 2 agosto 2016, la quale ribadisce infatti che: “in tema di risarcimento danni derivante per lesioni subite a seguito di sinistro stradale qualora l'illecito civile sia considerato dalla Legge come reato, all'azione civile di risarcimento si applica, ai sensi dell'art. 2947, 3° comma, c.c., l'eventuale più lunga prescrizione
(quinquennale) prevista per il reato”. Nel caso specifico non può che essere considerato fatto illecito
8 l'aver messo a repentaglio l'incolumità della vita stessa degli utenti della strada disattendendo il segnale di pericolo del Dare precedenza. Tanto ancor più illecito se visto alla luce delle nuove norme del codice della strada. Nel caso di specie, l'appellato, come si evince chiaramente dalla documentazione prodotta, ha inviato la richiesta di risarcimento danni con raccomandata n.
91004372302924 del 16.9.2015, ricevuta dalla convenuta il successivo 21.9.2015. CP_5
Conseguentemente, secondo quanto stabilito dalla Legge, il suo diritto di richiedere il risarcimento danni per le lesioni colpose subite a seguito del sinistro pe cui è causa si sarebbe prescritto in data
16.9.2020. Ma, non v'è chi non veda che l'atto di citazione è stato notificato ai convenuti in data
14.9.2020, ovvero prima della scadenza dei 5 anni disposti dal sopra citato art. 2947, terzo comma c.c. · Assolutamente infondata e temeraria è poi appare il secondo motivo di lagnanza da parte della Compagnia. E' pacifico, infatti, che il giudizio di appello sia stato abbandonato volontariamente anche dalla stessa il cui comportamento odierno va Parte_1
censurato anche dal punto di vista della correttezza fra professionisti. Come dimostrato infatti nel giudizio di primo grado è stata la stessa compagnia Assicuratrice attraverso l'Avv. Vito Fico a formulare un'offerta con la quale era riconosciuto al sig. , proprietario della Controparte_2
moto condotta dall'appellato, l'ulteriore 50% non riconosciuto con sentenza del Giudice di Pace che era stata impugnata (cft. Pec del 22.8.2019 e quietanza). Appare evidente, quindi il tentativo puramente strumentale da parte dell' di utilizzare una sentenza i cui effetti e decisioni Controparte_4
sono stati ampiamente superati dalle parti in causa ivi compresa la Compagnia Assicuratrice
[...]
A parere di questa difesa tale comportamento dovrebbe comportare una condanna anche ai CP_4
sensi dell'art. 96 c.p.c. Si ricorda a se stessi, anche nell'assurda e non creduta ipotesi in cui si ritenesse la sentenza del Giudice di Pace (superata chiaramente dalla volontà delle parti) come giudicato esterno, questa non sarebbe assolutamente vincolante per il Giudicante il quale dovrebbe valutare tutti gli elementi in suo possesso, ivi compresa la successiva transazione avvenuta proprio con l' . Sic! · Circa il terzo motivo d'appello, erra completamente la Compagnia nella CP_4
propria valutazione di diritto. Al contrario di quanto sostenuto nel gravame, mai il Giudice di prime cure ha valutato il comportamento processuale del sig. , convenuto nel giudizio Controparte_1
di primo grado, ai sensi e per gli effetti dell'art. 115 cpc ma si è limitata a valutare (ben facendo) il
9 comportamento inerme dello stesso il quale non costituendosi non ha fornito una versione CP_1
diversa e contraria da quella sostenuta dall'attore odierno appellato. Non v'è chi non veda che tale valutazione, come ulteriore indizio è un elemento valutabile dal Giudicante che quindi non ha disatteso e/o violato alcuna norma. · Anche il quarto motivo d'appello si appalesa infondato in fatto e diritto e pertanto dovrà essere disatteso. Il fatto che la prova testimoniale sia stata acquisita (a mezzo della Cancelleria) dal procedimento che si era concluso con sentenza di corresponsabilità
Part (superata successivamente dalla transazione intervenuti tra l' e l' non obbligava certo CP_2
il Giudicante ad interpretare le dichiarazioni testimoniali acquisite nella stessa maniera in cui erano
Part state interpretate (a parare di questa difesa in maniera errata, ma a dire il vero anche dall'
stessa vista la successiva transazione con cui ha riconosciuto una responsabilità totale a carico del proprio assicurato) che aveva emesso la sentenza successivamente impugnata. E' pacifico, infatti,
il principio secondo il quale il Giudice abbia libertà di interpretazione che, unita alle prove
Part schiaccianti anche provenienti dalla stessa (pec e quietanza) hanno giustamente condotto la
Dott.ssa a dichiarare unico responsabile del sinistro il sig. . · In Controparte_6 Controparte_1
merito invece alla dinamica del sinistro appaiono oltremodo laconiche le lagnanze della CP_5
Part
, odierna appellante. In primo luogo è necessario contestare recisamente il primo capoverso di pagina 20 dell'atto d'appello. Fin d'atto di citazione dimentica controparte è stata dichiarata ed allegata la caduta al suolo da parte dell'odierno appellato (cfr punto e dell'atto di citazione). Inoltre,
tale circostanza è stata confermata dal testimone oculare, sig. , e documentata Testimone_1
inoltre attraverso la documentazione allegata (vedasi certificato del P.S. “SS. Annunziata” di
Taranto). Passando alle valutazioni della responsabilità, appare più che evidente che la stessa fosse da attribuire, come in effetti è stata attribuita in via esclusiva, alla condotta di guida del sig.
, il quale, ha avuto una condotta di guida negligente ed imprudente, il quale non Controparte_1
osservava il segnale stradale di dare precedenza, mentre il sig. conducente del mezzo di Pt_2
proprietà dell'attore, nulla poteva fare per evitare l'impatto; ciò è dimostrato anche dal fatto che il conducente del motociclo aveva già superato del tutto l'incrocio, tanto che l'impatto si verificò
sulla parte laterale posteriore sinistra. Sulla base di tali considerazioni e delle risultanze probatorie acquisite è risulta superata la presunzione di concorso di colpa di cui al secondo comma dell'art. 10 2054 cod. civ., avendo tale presunzione funzione meramente sussidiaria, operante solo ove non sia possibile in concreto, accertare le rispettive responsabilità. Nella fattispecie risulta provato che il conducente del motociclo ha tenuto un comportamento diligente, esente da colpa e rispettoso delle regole che disciplinano la circolazione dei veicoli. Per di più, la Corte di Cassazione Civile con sentenza n. 12976/2012, sez. III del 24/7/2012 ha affermato il principio di diritto per il quale la condotta dell'automobilista che abbia cagionato un sinistro stradale è meritevole di censura a prescindere dall'altrui condotta, quando l'automobilista abbia mancato di rispettare la precedenza nei confronti degli altri automobilisti coinvolti nel sinistro. L'automobilista che sta per impegnare un crocevia deve cedere la precedenza: ne discende l'obbligo di accertarsi se dalla strada favorita sul piano della precedenza provengano veicoli, a nulla rilevando l'affidamento sul fatto che i veicoli con precedenza devono rallentare in prossimità del crocevia. Il conducente che ometta di concedere la precedenza ad altro veicolo, ritenendo di poter usufruire della precedenza di fatto, è tenuto ad accertare di poter effettuare la manovra senza creare pericolo, ed il solo fatto che lo scontro si verifichi dimostra l'errore di valutazione in cui questi è incorso e va addebitato senz'altro a sua colpa.
La giurisprudenza della Cassazione è univoca nell'affermare che la materia della precedenza in crocevia è assoggettata alla regola generalissima della massima prudenza da usare al fine di evitare incidenti volendo intendere che, nei crocevia e in tutte le situazioni in cui si pongano problemi di precedenza, debba adoperarsi un grado elevatissimo di cautela ed avvedutezza, affinché non vi siano collisioni fra veicoli. Nel caso di specie l'errore di valutazione in cui è incorso il conducente dell'autovettura Golf è evidente. Inoltre, lo stesso convenuto ammetteva la propria responsabilità
sottoscrivendo il modello CAI allegato agli atti. Circa l'ulteriore motivo d'appello relativo al riconoscimento del danno non patrimoniale, si ribadisce anche in questa sede il diritto dell'odierno appellato a vederselo riconosciuto e tanto anche alla luce delle recentissime sentenze della Suprema
Corte, delle sentenze dei Giudici di merito e della Corte Costituzionale che ha definitivamente chiarito il diritto dei danneggiati a vedersi riconosciuto tale tipologia di danno, spazzando via ogni tentativo da parte delle compagnie assicuratrici di sciacallaggio nei confronti dei malcapitati vittime di sinistri stradali. Sul punto la Suprema Corte ha ribadito più volte che il risarcimento del danno alla persona deve essere integrale, essendo compito del giudice accertare l'effettiva consistenza del
11 pregiudizio allegato, a prescindere dal nome attribuitogli. Pertanto, in tema di liquidazione del danno per la lesione del diritto alla salute, nei diversi aspetti o voci di cui tale unitaria categoria si compendia, l'applicazione dei criteri di valutazione equitativa, rimessa alla prudente discrezionalità
del giudice, deve consentirne la maggiore approssimazione possibile all'integrale risarcimento,
anche attraverso la c.d. personalizzazione del danno. Circa il motivo d'appello relativamente al riconoscimento delle spese legali stragiudiziali, è solo il caso di evidenziare come la Compagnia
faccia riferimento e sostenga una tesi divenuta ormai estremamente minoritaria nel panorama giudiziario. È infatti ormai pacifico che le spese legali della fase stragiudiziale, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, se la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio e il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente l'instaurazione del giudizio diventano una componente del danno emergente da liquidare come spese vive. (Cass.sez. III, 2.2.2006 n. 2275; sez.
III, 21.1.2010 n. 997; sez. II, 07.10.2020, n.21565; sez. II, 10.12.2021, Ord. N. 39384; sez. III,
17.05.2022 Ord.n. 15732). Con riferimento all'ultimo motivo di doglianza, è solo il caso di far rilevare come la liquidazione delle spese del Giudice di primo grado, sia assolutamente ricompresa all'interno dei parametri del Decreto Ministeriale e quindi del tutto legittimi. Infondata e pretestuosa
è quindi anche tale ultimo motivo d'appello.Per tali motivi, il gravame andrà integralmente rigettato,
con ogni conseguenza in merito alle spese di lite.]
Motivi della decisione
I.- Preliminarmente occorre dichiarare la contumacia di . Controparte_1
II.- L'art. 2054 cc, sotto la rubrica “circolazione dei veicoli”, così dispone: “1.- Il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno. 2.- Nel caso di scontro tra veicoli si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno subito dai singoli veicoli. 3.- Il proprietario del veicolo o, in sua vece,
l'usufruttuario o l'acquirente con patto di riservato dominio, è responsabile in solido col conducente se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. 4.- In ogni caso le persone indicate dai commi precedenti sono responsabili dei danni derivanti da vizi di costruzione o
12 da difetto di manutenzione del veicolo.”
Il Legislatore ha così configurato una ipotesi di responsabilità speciale rispetto al paradigma generale costituito dall'art. 2043 cc (“Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno.”) , caratterizzata dalla inversione dell'onere della prova: mentre nella ipotesi generale di cui all'art. 2043 cc è l'attore a dover provare il fatto, incluso l'elemento psicologico del danneggiante espressamente richiesto (
(“Qualunque fatto doloso o colposo “), nella speciale ipotesi di cui all'art. 2054 cc è il danneggiante a dover provare “… di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno…” e, in caso di scontro tra veicoli, di aver determinato in minor misura il danno rispetto al contributo causale del conducente antagonista rispetto alla presunzione legale di corresponsabilità paritaria (“…. si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno…”.
Ne consegue che l'elemento psicologico della colpa è sempre presente ed è presunto dalla legge.
Se così fosse ogni incidente stradale che produca danni alla persona determinerebbe automaticamente l'incolpazione di cui all'art. 590 cod.pen. che, sotto la rubrica “lesioni personali colpose”, così dispone: “1.-Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309”.
Invero essendo la colpa sempre presente nella fattispecie di cui all''art. 2054 cc, questa sarebbe seguita a ruota dalla ipotesi di reato di cui all'art. 590 c.p..
Con tutta evidenza tale interpretazione è da respingere in quanto la colpa civile ex art. 2054 cc ha una componente normativa, quella della presunzione, che non la fa coincidere con quella penale che, invece, deve sempre essere provata dalla pubblica accusa ai sensi dell'art. 42 comma 2 del codice penale (“2.- Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.”).
Ne consegue che l'art. 2947 comma 2 cc (“2.- Per il risarcimento del danno prodotto dalla circolazione dei veicoli di ogni specie il diritto si prescrive in due anni”) è stato efficacemente eccepito
13 dalla nel giudizio di prime cure e la relativa eccezione appariva meritevole di Parte_1
accoglimento non avendo l'attore llegato e provato di aver interrotto utilmente il corso della Pt_2
prescrizione estintiva breve biennale e, anzi, nella comparsa di costituzione e risposta del presente processo ammesso espressamente di aver interrotto il termine considerato come quinquennale
(“Nel caso di specie, l'appellato, come si evince chiaramente dalla documentazione prodotta, ha inviato la richiesta di risarcimento danni con raccomandata n. 91004372302924 del 16.9.2015,
ricevuta dalla convenuta Compagnia il successivo 21.9.2015. Conseguentemente, secondo quanto stabilito dalla Legge, il suo diritto di richiedere il risarcimento danni per le lesioni colpose subite a seguito del sinistro pe cui è causa si sarebbe prescritto in data 16.9.2020. Ma, non v'è chi non veda che l'atto di citazione è stato notificato ai convenuti in data 14.9.2020, ovvero prima della scadenza dei 5 anni disposti dal sopra citato art. 2947, terzo comma c.c. “; comparsa di risposta in appello di
). Parte_2
Avendo la proposto il relativo motivo di gravame, questo va accolto e, con assorbimento Pt_1
delle altre censure, dichiarata la prescrizione estintiva del diritto vantato da e, in riforma Parte_2
della sentenza gravata, rigettata la domanda da egli proposta in prime cure.
II.- In accoglimento del relativo motivo di gravame ed in riforma della sentenza appellata, il sig. Pt_2
deve essere condannato al pagamento delle spese del primo grado di giudizio, oltre a quelle
[...]
del presente processo, ed alla restituzione delle somme percepite in esecuzione della sentenza impugnata, maggiorate di interessi.
P.Q.M.
a) dichiara la contumacia di;
Controparte_1
b) in accoglimento del relativo motivo di gravame, con assorbimento delle altre doglianze, dichiara prescritto il diritto al risarcimento del danno azionato in prime cure da e, per l'effetto, Parte_2
in riforma della sentenza n. 1611/2022 emessa dal Giudice di Pace di Taranto in data 14 giugno
2022 all'esito del giudizio vertito sotto il numero 6463/2020 r.g.trib., rigetta la domanda di condanna proposta in primo grado da;
Parte_2
14 c) condanna a restituire alla quanto da questa abbia ricevuto in Parte_2 Parte_1
esecuzione della sentenza di primo grado, sia a titolo di sorte capitale sia a titolo di spese e competenze di lite, con maggiorazione di interessi come per legge;
d) condanna al pagamento in favore di delle spese e competenze Parte_2 Parte_1
del doppio grado di giudizio, liquidandole in euro 200,00 per borsuali, euro 3600,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, oltre spese di registrazione della sentenza.
e) nulla per le spese rispetto a;
Controparte_1
In caso di diffusione del presente provvedimento, si omettano le generalità ed i dati identificativi ai sensi dell' art. 52 del D.Lvo 196/2003;
Così deciso in Monopoli in data 02 giugno 2025;
Il giudice dott. Alberto Munno
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