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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Siracusa, sez. III, sentenza 23/01/2026, n. 156 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Siracusa |
| Numero : | 156 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 156/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1029/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002653383000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1743/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 04.06.2025 la Società_1 snc di Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate IO avverso la intimazione di pagamento n°298.2025.90026533.83.000, pervenuta in data 15.03.2025 a mezzo lettera raccomandata 2 n°67416075750-2, per omessa e/o irrituale notifica della sottostante cartella di pagamento n°29820140008980933000, con cui viene chiesto il pagamento della complessiva somma di € 6.313,91.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti motivazioni: 1) Richiesta di annullamento della intimazione di pagamento ex art. 7bis L. 212/2000, ciò per giuridica inesistenza della sottesa notificazione, come questa definita dal nuovo art. 7sexies (“vizi delle notificazioni”) dello statuto dei diritti dei contribuenti.; 2) Annullabilità ex art. 7 bis e 7 sexies L. 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento (atto successivo eventuale) per mancata rituale notificazione del titolo in essa indicato ed a questa presupposta (cartella di pagamento), ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50, co. 2;
D.P.R. 602/73, in combinato disposto con gli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73, 137 e ss. c.p.c., nonché del principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”; 3) Difetto assoluto di motivazione;
4) Decadenza dei termini di notifica;
5) Annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art 7bis L. 212/2000, per mancata adozione dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini della prescrizione (cinque anni e dieci anni) che, dunque, sono tutti spirati con il decorso del termine quinquennale e, in subordine, decennale per l'imposta principale e del termine quinquennale ex artt. 2948, co. 1, n°4 c.c. (interessi), 20, co. 3, D.Lgs. 472/97 (sanzioni); 6) Illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni. Chiedeva pertanto di disporre e dichiarare l'annullamento giudiziale ex art.
7-bis Legge n. 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento (atto successivo impugnato), per omessa e/o irrituale notifica della sottostante cartella di pagamento n°
29820140008980933000, con tutte le conseguenti statuizioni, anche in ordine al riconoscimento dell'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e della pretesa (in subordine decennale) nonché al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contribuente al solo fine di evitare l'adozione di possibili, imminenti prelevamenti coattivi, con rivalutazione ed interessi ope legis. Vinte spese ed onorari, da distrarre a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi..
Agenzia delle Entrate IO si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 04.07.2025 chiedendo di ritenere e dichiarare, per quanto in narrativa, l'inammissibilità ed infondatezza di ogni avverso motivo di impugnazione e dell'intero avverso ricorso rigettando, quest'ultimo, in toto;
conseguentemente, di rigettare ogni avversa domanda per come proposta dalla medesima parte ricorrente nei confronti della
“Agenzia delle Entrate - IO”; in via gradata, di ritenere e dichiarare, comunque, legittima la procedura di riscossione intentata dalla “Agenzia delle Entrate – IO” e tenere quest'ultima indenne da qualsivoglia onere, anche per spese e compensi di lite;
condannare parte ricorrente al pagamento dei compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La ricorrente depositava in data 02.10.2025 memoria con motivi aggiunti contestando la regolarità della notifica dell'atto presupposto a seguito della documentazione prodotta dalla resistente.
La resistente AdER depositava in data 21.11.2025 memoria difensiva.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia parzialmente fondato con riferimento al sesto motivo di ricorso e debba essere conseguentemente parzialmente accolto e rigettato per il resto.
1.Il primo e il secondo motivo di ricorso, afferenti alla dedotta giuridica inesistenza della sottesa notificazione e alla dedotta mancata rituale notificazione del titolo in essa indicato ed a questa presupposta (cartella di pagamento), che per la loro intrinseca connessione possono essere esaminati congiuntamente, non risultano fondati.
La resistente AdER ha prodotto in giudizio la documentazione concernente la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e della presupposta cartella di pagamento (v. doc. all. 2 e all. 4 alle controdeduzioni della resistente) a mezzo di raccomandate recapitate presso la sede della Società, rispettivamente in data
15.03.2025 e in data 22.12.2014.
La ricorrente, a seguito di tale produzione documentale, ha depositato in data 02.10.2025 memoria con motivi aggiunti contestando la regolarità della notifica dell'atto presupposto. In particolare la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 145 c.p.c., che prevede che la notifica alle persone giuridiche deve essere fatta presso la sede sociale con consegna al legale rappresentante o alle persone incaricate;
in mancanza, può essere fatta, a norma degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente presso la sua residenza e, attesa la consegna a persona di famiglia, contesta la mancanza della raccomandata informativa e la validità delle notificazioni effettuate tramite agenzie postale privata.
Tali contestazioni non appaiono fondate, atteso che nel caso di specie, trattandosi di notifica diretta da parte di AdER a mezzo di raccomandata a.r., trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.n.890/1982, per cui non vi è alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto qualora quest'ultimo (come nella fattispecie) risulti essere persona di famiglia e/o, comunque, soggetto addetto alla ricezione atti.
Al riguardo si condivide l'orientamento espresso in materia dalla S.C. secondo il quale “Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 9878 del 2020, 33568 del 2018, 32981 del 2018, 27420 del 2017, 14865 del 2012), nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere dunque effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza, e la presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani, spettando alla società, onde inficiare la notificazione, l'onere di dimostrare l'assenza di legami con il consegnatario, ed a tal fine, non è sufficiente provare l'insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato.
2.5. La raccomandata è prescritta, dunque, nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o in mancanza, addette alla sede..” (cfr., di recente, Cass. 13494/2025).
In ogni caso le eventuali irregolarità intercorse in questo mezzo di notifica restano sanate dal raggiungimento dello scopo. E' noto, invero, il principio ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Cass. Civ. sez. 5 13.03.2015 n. 5057) secondo il quale nella materia della notifica anche degli atti tributari, “la eventuale nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.
Il procedimento di notificazione, infatti, è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la eventuale sua nullità resta sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione ad opera di quest'ultimo dell'atto invalidamente notificato.
2.Il terzo motivo di ricorso, concernente il dedotto difetto assoluto di motivazione, non appare meritevole di accoglimento.
Invero nell'atto impugnato sono ben riportate le ragioni della pretesa tributaria, discendente dal mancato pagamento delle somme relative alla cartella di pagamento elencata nell'atto impugnato.
Tali indicazioni hanno in concreto consentito alla parte ricorrente di avere una chiara rappresentazione sia dell'an che del quantum debeatur e l'utile esercizio del diritto di difesa.
3.Il quarto e quinto motivo di ricorso, relativi all'eccepita decadenza dei termini di notifica e all'eccepita prescrizione, che per la loro intrinseca connessione possono essere esaminati congiuntamente, non appaiono condivisibili.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente Agenzia delle Entrate IO (v. doc. all. 4 alle controdeduzioni) risulta che la presupposta cartella di pagamento è stata notificata alla ricorrente.
Tali eccezioni risultano inammissibili con riferimento al periodo antecedente alla notifica della presupposta cartella di pagamento, attesa la cristallizzazione della relativa pretesa creditoria per la mancata impugnazione dell'atto medesimo entro i termini di legge.
Anche con riferimento al periodo successivo alla notifica non si è verificata alcuna decadenza o prescrizione del potere impositivo dell'agente della riscossione, trattandosi di tributi erariali con conseguente prescrizione decennale, anche alla luce della proroga dei termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva disposta dalla normativa per l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 (v. in particolare art. 67 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.).
Si applica infatti nel caso di specie la proroga di 85 gg. dei termini di prescrizione disposta dall'art. 67 del
D.L. 18/2020, che così dispone: “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il comma 4 dello stesso art. 67 ha previsto che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
L. 27.07.2000 n. 212, l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, il quale a sua volta dispone che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori […]”.
Con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “occorre…interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 27.07.2000 n. 212”.
4. Il sesto motivo di ricorso, afferente alla eccepita illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni, risulta fondato.
In ordine a tale eccezione questa Corte intende aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. A tal riguardo la Suprema Corte ha precisato che i crediti Iva, Irpef, Irap e per l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale (in tal senso ed in modo tranciante, di recente, Cass. n. 2044/2023 e Cass. n.8120/2021 ed in senso conforme
Cass. n.18703/2020, Cass.n.12740/2020, Cass.n.32308/2019).
Con riferimento alle sanzioni va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione, essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 22.12.2014 e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta in data 15.03.2025, pur considerando la proroga dei termini di prescrizione disposta dalla normativa sopra indicata.
Pertanto l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata parzialmente, limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni.
Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione terza – in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Siracusa in data 02.12.2025
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SIRACUSA Sezione 3, riunita in udienza il 02/12/2025 alle ore 10:30 in composizione monocratica:
CASTROVINCI DARIO, Giudice monocratico in data 02/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1029/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Ricorrente_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IO - Siracusa
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 29820259002653383000 ALTRO
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1743/2025 depositato il
05/12/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato in data 04.06.2025 la Società_1 snc di Ricorrente_1 ricorreva
contro
Agenzia delle Entrate IO avverso la intimazione di pagamento n°298.2025.90026533.83.000, pervenuta in data 15.03.2025 a mezzo lettera raccomandata 2 n°67416075750-2, per omessa e/o irrituale notifica della sottostante cartella di pagamento n°29820140008980933000, con cui viene chiesto il pagamento della complessiva somma di € 6.313,91.
La ricorrente deduceva l'illegittimità dell'atto impugnato per le seguenti motivazioni: 1) Richiesta di annullamento della intimazione di pagamento ex art. 7bis L. 212/2000, ciò per giuridica inesistenza della sottesa notificazione, come questa definita dal nuovo art. 7sexies (“vizi delle notificazioni”) dello statuto dei diritti dei contribuenti.; 2) Annullabilità ex art. 7 bis e 7 sexies L. 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento (atto successivo eventuale) per mancata rituale notificazione del titolo in essa indicato ed a questa presupposta (cartella di pagamento), ciò in violazione ovvero falsa applicazione dell'art. 50, co. 2;
D.P.R. 602/73, in combinato disposto con gli artt. 25 e 26 D.P.R. 602/73, 60 D.P.R. 600/73, 137 e ss. c.p.c., nonché del principio di diritto posto a tutela della c.d. “correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria”; 3) Difetto assoluto di motivazione;
4) Decadenza dei termini di notifica;
5) Annullabilità dell'opposta intimazione di pagamento ex art 7bis L. 212/2000, per mancata adozione dei necessari provvedimenti interruttivi dei termini della prescrizione (cinque anni e dieci anni) che, dunque, sono tutti spirati con il decorso del termine quinquennale e, in subordine, decennale per l'imposta principale e del termine quinquennale ex artt. 2948, co. 1, n°4 c.c. (interessi), 20, co. 3, D.Lgs. 472/97 (sanzioni); 6) Illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni. Chiedeva pertanto di disporre e dichiarare l'annullamento giudiziale ex art.
7-bis Legge n. 212/2000 dell'opposta intimazione di pagamento (atto successivo impugnato), per omessa e/o irrituale notifica della sottostante cartella di pagamento n°
29820140008980933000, con tutte le conseguenti statuizioni, anche in ordine al riconoscimento dell'intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni e della pretesa (in subordine decennale) nonché al rimborso delle somme eventualmente pagate dal contribuente al solo fine di evitare l'adozione di possibili, imminenti prelevamenti coattivi, con rivalutazione ed interessi ope legis. Vinte spese ed onorari, da distrarre a favore del difensore ex art. 93 c.p.c. che dichiarava di aver anticipato le prime e non riscosso i secondi..
Agenzia delle Entrate IO si costituiva in giudizio con controdeduzioni depositate in data 04.07.2025 chiedendo di ritenere e dichiarare, per quanto in narrativa, l'inammissibilità ed infondatezza di ogni avverso motivo di impugnazione e dell'intero avverso ricorso rigettando, quest'ultimo, in toto;
conseguentemente, di rigettare ogni avversa domanda per come proposta dalla medesima parte ricorrente nei confronti della
“Agenzia delle Entrate - IO”; in via gradata, di ritenere e dichiarare, comunque, legittima la procedura di riscossione intentata dalla “Agenzia delle Entrate – IO” e tenere quest'ultima indenne da qualsivoglia onere, anche per spese e compensi di lite;
condannare parte ricorrente al pagamento dei compensi di giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
La ricorrente depositava in data 02.10.2025 memoria con motivi aggiunti contestando la regolarità della notifica dell'atto presupposto a seguito della documentazione prodotta dalla resistente.
La resistente AdER depositava in data 21.11.2025 memoria difensiva.
All'odierna udienza la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia parzialmente fondato con riferimento al sesto motivo di ricorso e debba essere conseguentemente parzialmente accolto e rigettato per il resto.
1.Il primo e il secondo motivo di ricorso, afferenti alla dedotta giuridica inesistenza della sottesa notificazione e alla dedotta mancata rituale notificazione del titolo in essa indicato ed a questa presupposta (cartella di pagamento), che per la loro intrinseca connessione possono essere esaminati congiuntamente, non risultano fondati.
La resistente AdER ha prodotto in giudizio la documentazione concernente la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata e della presupposta cartella di pagamento (v. doc. all. 2 e all. 4 alle controdeduzioni della resistente) a mezzo di raccomandate recapitate presso la sede della Società, rispettivamente in data
15.03.2025 e in data 22.12.2014.
La ricorrente, a seguito di tale produzione documentale, ha depositato in data 02.10.2025 memoria con motivi aggiunti contestando la regolarità della notifica dell'atto presupposto. In particolare la ricorrente lamenta la violazione dell'art. 145 c.p.c., che prevede che la notifica alle persone giuridiche deve essere fatta presso la sede sociale con consegna al legale rappresentante o alle persone incaricate;
in mancanza, può essere fatta, a norma degli art. 138, 139 e 141 c.p.c., alla persona fisica che rappresenta l'ente presso la sua residenza e, attesa la consegna a persona di famiglia, contesta la mancanza della raccomandata informativa e la validità delle notificazioni effettuate tramite agenzie postale privata.
Tali contestazioni non appaiono fondate, atteso che nel caso di specie, trattandosi di notifica diretta da parte di AdER a mezzo di raccomandata a.r., trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L.n.890/1982, per cui non vi è alcun obbligo per l'agente postale di procedere all'invio della raccomandata informativa al destinatario dell'atto qualora quest'ultimo (come nella fattispecie) risulti essere persona di famiglia e/o, comunque, soggetto addetto alla ricezione atti.
Al riguardo si condivide l'orientamento espresso in materia dalla S.C. secondo il quale “Come già affermato da questa Corte (cfr. Cass. nn. 9878 del 2020, 33568 del 2018, 32981 del 2018, 27420 del 2017, 14865 del 2012), nel caso di notifica a persona giuridica, disciplinata dall'art. 145 c.p.c., la consegna dell'atto può essere dunque effettuata nei confronti di qualsiasi soggetto, il quale sia legato alla stessa da un rapporto che, non necessariamente di tipo lavorativo, può derivare dall'incarico, anche provvisorio o precario, di ricevere la corrispondenza, e la presenza di una persona nella sede sociale fa legittimamente presumere che tale persona, anche se non dipendente, sia addetta alla ricezione degli atti, con la conseguenza che valida può essere considerata la notifica nelle sue mani, spettando alla società, onde inficiare la notificazione, l'onere di dimostrare l'assenza di legami con il consegnatario, ed a tal fine, non è sufficiente provare l'insussistenza della qualifica di dipendente, potendo essere addetto anche chi non sia lavoratore subordinato.
2.5. La raccomandata è prescritta, dunque, nelle ipotesi di consegna del piego a persona diversa dal destinatario, ma nel caso di notificazione alle persone giuridiche ex art. 145 c.p.c., il destinatario va individuato non solo nel legale rappresentante, ma anche negli altri soggetti indicati nella disposizione e, cioè, nelle persone incaricate di ricevere le notificazioni o in mancanza, addette alla sede..” (cfr., di recente, Cass. 13494/2025).
In ogni caso le eventuali irregolarità intercorse in questo mezzo di notifica restano sanate dal raggiungimento dello scopo. E' noto, invero, il principio ormai consolidato espresso dalla giurisprudenza di legittimità (per tutte cfr. Cass. Civ. sez. 5 13.03.2015 n. 5057) secondo il quale nella materia della notifica anche degli atti tributari, “la eventuale nullità non può mai essere pronunciata, se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato”.
Il procedimento di notificazione, infatti, è una mera condizione di efficacia e non un elemento dell'atto di imposizione fiscale, sicché la eventuale sua nullità resta sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento dello scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione ad opera di quest'ultimo dell'atto invalidamente notificato.
2.Il terzo motivo di ricorso, concernente il dedotto difetto assoluto di motivazione, non appare meritevole di accoglimento.
Invero nell'atto impugnato sono ben riportate le ragioni della pretesa tributaria, discendente dal mancato pagamento delle somme relative alla cartella di pagamento elencata nell'atto impugnato.
Tali indicazioni hanno in concreto consentito alla parte ricorrente di avere una chiara rappresentazione sia dell'an che del quantum debeatur e l'utile esercizio del diritto di difesa.
3.Il quarto e quinto motivo di ricorso, relativi all'eccepita decadenza dei termini di notifica e all'eccepita prescrizione, che per la loro intrinseca connessione possono essere esaminati congiuntamente, non appaiono condivisibili.
Dalla documentazione prodotta dalla resistente Agenzia delle Entrate IO (v. doc. all. 4 alle controdeduzioni) risulta che la presupposta cartella di pagamento è stata notificata alla ricorrente.
Tali eccezioni risultano inammissibili con riferimento al periodo antecedente alla notifica della presupposta cartella di pagamento, attesa la cristallizzazione della relativa pretesa creditoria per la mancata impugnazione dell'atto medesimo entro i termini di legge.
Anche con riferimento al periodo successivo alla notifica non si è verificata alcuna decadenza o prescrizione del potere impositivo dell'agente della riscossione, trattandosi di tributi erariali con conseguente prescrizione decennale, anche alla luce della proroga dei termini di decadenza e prescrizione nella fase di riscossione coattiva disposta dalla normativa per l'emergenza epidemiologica causata dal virus COVID-19 (v. in particolare art. 67 del D.L. n. 18/2020 e ss.mm.ii.).
Si applica infatti nel caso di specie la proroga di 85 gg. dei termini di prescrizione disposta dall'art. 67 del
D.L. 18/2020, che così dispone: “sono sospesi dall'8 marzo al 31 maggio 2020 i termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori”.
Il comma 4 dello stesso art. 67 ha previsto che “con riferimento ai termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli uffici degli enti impositori si applica, anche in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3,
L. 27.07.2000 n. 212, l'art. 12 del D.Lgs. 24.09.2015 n. 159”, il quale a sua volta dispone che “Le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori […]”.
Con ordinanza n. 960 del 15/01/2025, la Corte di Cassazione ha chiarito che: “occorre…interpretare la normativa sopra citata nel senso che i termini di sospensione si applicano non soltanto in relazione a quelle attività da compiersi entro l'arco temporale previsto dalla norma, ma anche con riguardo alle altre attività, nel senso che si determina uno spostamento in avanti del decorso dei termini per la stessa durata della sospensione”; “in tal senso depone il dato letterale della disposizione dettata dall'art. 67 e l'espresso richiamo alla disposizione di carattere generale prevista dall'art. 12, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2015, il quale stabilisce che le disposizioni in materia di sospensione dei termini di versamento dei tributi, a favore dei soggetti interessati da eventi eccezionali, comportano altresì, per un corrispondente periodo di tempo, relativamente alle stesse entrate, la sospensione dei termini previsti per gli adempimenti anche processuali, nonché la sospensione dei termini di prescrizione e decadenza in materia di liquidazione, controllo, accertamento, contenzioso e riscossione a favore degli enti impositori, in deroga alle disposizioni dell'art. 3, comma 3, della L. 27.07.2000 n. 212”.
4. Il sesto motivo di ricorso, afferente alla eccepita illegittimità per intervenuta prescrizione quinquennale delle sanzioni, risulta fondato.
In ordine a tale eccezione questa Corte intende aderire all'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità. A tal riguardo la Suprema Corte ha precisato che i crediti Iva, Irpef, Irap e per l'imposta di registro sono soggetti alla prescrizione ordinaria decennale, mentre sanzioni e interessi a quella quinquennale (in tal senso ed in modo tranciante, di recente, Cass. n. 2044/2023 e Cass. n.8120/2021 ed in senso conforme
Cass. n.18703/2020, Cass.n.12740/2020, Cass.n.32308/2019).
Con riferimento alle sanzioni va pertanto accolta l'eccezione di prescrizione, essendo decorso il termine quinquennale tra la notifica della cartella di pagamento avvenuta il 22.12.2014 e la notifica dell'intimazione di pagamento impugnata avvenuta in data 15.03.2025, pur considerando la proroga dei termini di prescrizione disposta dalla normativa sopra indicata.
Pertanto l'intimazione di pagamento impugnata deve essere annullata parzialmente, limitatamente alle somme dovute a titolo di sanzioni.
Sussistono le gravi ed eccezionali ragioni, derivanti dalla reciproca soccombenza, per compensare integralmente tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Siracusa – sezione terza – in composizione monocratica accoglie parzialmente il ricorso, annulla l'atto impugnato nei limiti di cui in motivazione e compensa le spese di giudizio. Così deciso in Siracusa in data 02.12.2025