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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 14/11/2025, n. 1727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 1727 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3275/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di REGGIO CALABRIA
PRIMA SEZIONE CIVILE
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE,
PROTEZIONE INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE
CITTADINI UE
Il Tribunale, nella persona della Giudice RI HE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c.
, nata a [...]ão da Boa Vista/SP - Parte_1
Brasile, il 18/02/1993, RG: 48.948.822-5, CF: , residente in [...]C.F._1
Braz n° 399, Chave 229, Jardim Almeida, São João da Boa Vista, SP, CEP , C.F._2
Brasile, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata a [...]ão da Boa Vista /SP - Brasile, il Persona_1
05/01/2020, CF: 580.988.458-00, residente in [...]n° 399 - Chave 229 -
Jardim Almeida - São João da Boa Vista - SP - CEP 13876-349 - Brasile;
[...]
nato a [...]/SP - Brasile, il Parte_2
08/05/1992, RG: 50.550.849-7, CF: , residente in [...]C.F._3
n° 124 - Parque Continental - São Paulo - SP - CEP 05326-020 - Brasile, in proprio e, unitamente a , nata a [...]/SP - Brasile, il Controparte_1
02/06/1992, RG: 35.918.693-2, CF: , residente in [...]C.F._4
n° 105, São Paulo II, Cotia, SP, CEP 06706-165, Brasile, anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
[...]
, nata a [...]/SP - Brasile, il 26/08/2015, CF: Persona_2
1 567.291.638-44, residente in [...]n° 105 - São Paulo II - Cotia - SP -
CEP 06706-165 - Brasile;
, nata a [...]/NY - Stati Uniti d'America, Parte_3 il 15/07/2004, RG: 60.320.802-2, CF: , residente in [...]C.F._5
n° 622 - Vila Pompéia - São Paulo - SP - CEP 05025-010 - Brasile;
, nato a [...]ão da Boa Vista /SP - Brasile, il Parte_4
12/10/1988, RG: 34007678, CF: , residente in [...]n° 1612 - C.F._6
Apartamento 74 - Mirandópolis - São Paulo - SP - CEP 04043-200 - Brasile, in proprio e, unitamente a , nata a [...]/SP - Brasile, Parte_5 il 31/08/1989, RG: 36.400.058-2, CF: , residente in [...]n° C.F._7
1612, Apartamento 74, Mirandópolis, São Paulo, SP, CEP 04043- 200, Brasile, anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore
, nata a [...]/SP - Brasile, il Persona_3
19/08/2024, CF: 051.061.178-87, residente in [...]n° 1612 - Apartamento 74
- Mirandópolis - São Paulo - SP - CEP 04043-200 - Brasile;
, nata a [...]/SP - Brasile, il 19/04/2002, RG: Parte_6
56.285.543-9, CF: , residente in [...]10 n° 1109 - Condomínio C.F._8
Residencial Morro Azul - São João da Boa Vista - São Paulo - SP - CEP 13870-000 -
Brasile;
, nato a [...]/SP - Controparte_2 Parte_7
Brasile, il 09/06/1990, PASSAPORTO: GA219386, CF: , residente in C.F._9
Rua Pereira Leite n° 149 - Sumarezinho - São Paulo - SP - CEP 05442-000 - Brasile;
, nato a [...]/SP - Brasile, il Controparte_3
14/11/1954, RG: 6193398, CF: , residente in [...]C.F._10
Cristofel n° 391 - Apartamento 61 - Santana - São Paulo - SP - CEP 02406-010 - Brasile;
, nata a [...]ão da Boa Vista /SP - Brasile, il CP_4 Parte_4
24/04/1993, RG: 49666376, CF: , residente in [...]dos Arapanés C.F._11
n° 419 - Moema - São Paulo - SP - CEP 04524-000 - Brasile;
, nata a [...]/SP - Brasile, il 29/01/1963, RG: Controparte_5
10.363.026-0, CF: , residente in [...]n° 15 - C.F._12
Apartamento 616 - José Menino - Santos - SP - CEP 11065-300 – Brasile;
2 , nato a [...]/NY - Stati Uniti d'America, Parte_8 il 02/08/2002, RG: 60.320.731-5, CF: , residente in [...]C.F._13
n° 622 - Vila Pompéia - São Paulo - SP - CEP 05025-010 - Brasile;
, nata a [...]/SP - Controparte_6 Controparte_3
Brasile, il 25/02/1987, RG: 34.087.000-X, CF: , residente in [...]C.F._14
Angélica n° 527 - Apartamento 113 - Vila Ester - São Paulo - SP - CEP - C.F._15
Brasile, in proprio e, unitamente a , nato a [...] Controparte_7
Paulo/SP - Brasile, il 07/03/1985, RG: 34488925, CF: , residente in C.F._16
Rua Soror Angélica n° 527, Apartamento 113, Vila Ester, São Paulo, SP, CEP 02452-
060, Brasile, anche in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale sul figlio minore , nato a [...]/SP - Persona_4
Brasile, il 05/05/2023, CF: 609.735.058-93, residente in [...]n° 527 -
Apartamento 113 - Vila Ester - São Paulo - SP - CEP 02452-060 - Brasile;
tutti rappresentati e difesi dall' Avv. Carlofernando Parisi, unitamente e disgiuntamente all'Avv. Stabilito Vagner Teixeira Cardoso, giusta unica procura, come in atti.
-Ricorrenti-
contro
, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato Controparte_8
e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria e domiciliato ex lege in Via del Plebiscito n. 15 - Reggio Calabria;
-Resistente-
Con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Reggio Calabria
Oggetto: ricorso per il riconoscimento della cittadinanza italiana.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., depositato il 29 dicembre 2024 e ritualmente notificato, i ricorrenti convenivano in giudizio il chiedendo di Controparte_8 accertare e dichiarare lo status di cittadini italiani iure sanguinis, deducendo di essere discendenti della cittadina italiana , nata a Melicucca', in [...] Persona_5
Reggio Calabria (RC), il 5 gennaio 1888 (e non 5 giugno come indicato erroneamente nel ricorso, Cfr. l'estratto del certificato di nascita, rilasciato dal Comune di Melicucca'
3 Anno 1888 parte I Serie / Atto n.2).
Dopo essere emigrata in Brasile, la nativa italiana si era unita in matrimonio, il 24 settembre 1910, con , cittadino italiano, come si evince dal certificato di Persona_6 matrimonio rilasciato dalla Repubblica Federale del Brasile, matricola n.115683 01 55
1910 2 00005 159 0000173 45, in cui il coniuge è generalizzato come nato a “Merico,
Regio Calabria, Del Regno d'Italia” nonché dai certificati di nascita dei figli.
Dall'unione tra e erano nati tre figli: , e Persona_5 Persona_6 Per_7 Per_8
Paulo, rispettivamente il 17.09.1911, il 27.03.1920 e il 15.04.1922, i quali – a loro volta
– avevano generato ulteriori discendenti fino agli odierni ricorrenti.
Conseguentemente, i ricorrenti, anche nelle suesposte qualità, chiedevano di accertare l'avvenuta trasmissione in loro favore della cittadinanza italiana iure sanguinis per linea materna da ava italiana, in considerazione della circostanza che la nativa italiana non si era mai naturalizzata cittadina brasiliana né aveva rinunciato allo status civitatis
d'origine.
Per l'effetto, chiedevano di essere dichiarati cittadini italiani dalla nascita e di ordinare al competente ufficiale dello Stato Civile di provvedere alle dovute annotazioni e trascrizioni nei registri di Stato Civile.
Il , in persona del in carica, rappresentato e difeso ex Controparte_8 CP_9 lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Reggio Calabria, si costituiva in giudizio, depositando telematicamente, in data 27.07.2025, la comparsa di costituzione e risposta con la quale contestava quanto chiesto in ricorso, chiedendone il rigetto, eccependone l'inammissibilità, per la mancanza di interesse ad agire dei ricorrenti, in mancanza della presentazione di una istanza di cittadinanza in via amministrativa.
L'avvocatura, inoltre, argomentava l'infondatezza della domanda giudiziale in mancanza di riferimenti sulla data del decesso della loro ava.
Infine, il denunciava la pendenza di una questione di legittimità CP_8 costituzionale sollevata dal Tribunale di Bologna sulla medesima questione giuridica, ossia la trasmissibilità della cittadinanza iure sanguinis in linea paterna o materna e, attesa la rilevanza della questione anche nel presente giudizio, chiedeva il rinvio dell'udienza in attesa della pronuncia della Corte Costituzionale.
Con note autorizzate in sostituzione dell'udienza, la difesa di parte ricorrente, in
4 risposta alle eccezioni sollevate da parte resistente, in data 14.10.2025, osservava, quanto all'inammissibilità, “l'inesistenza di qualsivoglia pregiudizialità di tipo amministrativo ed invero il Tribunale Ordinario può - ed anzi è esclusivamente competente a - pronunciarsi su una domanda giudiziale avente ad oggetto
l'accertamento dello status di cittadino”.
La difesa evidenziava come l'interesse ad agire, “non solo nei casi in cui la domanda amministrativa sia stata rigettata ovvero nei casi in cui l'amministrazione non si sia pronunciata nei termini, ma anche e soprattutto in tutti quei casi in cui, gli interessati, si siano trovati NELL'IMPOSSIBILITÀ DI PRESENTARE ISTANZA
AMMINISTRATIVA” a causa del malfunzionamento dei sistemi predisposti dalla stessa amministrazione o quando gli organi amministrativi deputati non risultano in grado di garantire, in maniera effettiva e tempestiva, il riconoscimento del diritto invocato.
Con riguardo alla pendenza della questione di legittimità costituzionale, la difesa precisava che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 142/25 aveva dichiarato l'inammissibilità di tutte le questioni di legittimità costituzionale sollevate sulla legge
91 del 1992 dai vari Tribunali di Roma, Bologna, Milano e Firenze.
Inoltre, ribadiva come fosse possibile ricavare dalla documentazione versata in atti che l'avo italiano non avesse mai rinunciato alla cittadinanza italiana.
Dunque, la causa veniva riservata per la decisione.
***
Preliminarmente, va affermata la competenza della Sezione Specializzata in materia di
Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione dei cittadini UE presso il Tribunale di Reggio Calabria, ai sensi dall'art. 1 co. 36 e co. 37 L. 206/2021 che ha introdotto all'art. 4, comma 5, del d.l. n. 13/2017, convertito, con modificazioni, dalla
L. n. 46/2017 il seguente periodo: «Quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani».
In punto di diritto si osserva che nel sistema delineato dal Codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dall'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente ed è imprescrittibile. Lo stesso può essere riconosciuto in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano, occorrendo, quale unica
5 condizione, che la catena di trasmissione della cittadinanza non si sia interrotta per naturalizzazione o per rinuncia di uno degli ascendenti prima della nascita del figlio cui si vorrebbe trasmettere la cittadinanza (cfr. Cassazione, Sezioni Unite, sentenza n.
25317 del 24 agosto 2022).
Pertanto, ai sensi dell'art. 1 della L. n. 91/1992 è cittadino italiano per nascita il figlio di genitori cittadini. In applicazione del predetto principio, il discendente di emigrato italiano, il quale non abbia conseguito la cittadinanza straniera, può rivendicare a sua volta la cittadinanza italiana jure sanguinis. Da ciò ne deriva la concreta possibilità che i discendenti di seconda, terza e quarta generazione, ed oltre, di emigrati italiani, siano dichiarati cittadini italiani per filiazione.
Ciò posto, va considerato che l'impianto normativo originario del 1912, primo testo organico italiano sulla disciplina della cittadinanza, si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia. Da tale impostazione ne conseguiva che alla figura del marito-padre venisse riconosciuto un ruolo preminente.
Il medesimo, in effetti, trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera ed ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
È evidente che da un simile assetto ne scaturisse una disparità di trattamento e conseguente violazione dei principi di uguaglianza tra uomo e donna sanciti dalla
Costituzione agli artt. 3 e 29, entrata in vigore il 1° gennaio del 1948. Tale incompatibilità è stata più volte oggetto di pronunce della Corte costituzionale che, con le note sentenze n. 87/1975 prima e n. 30/1983 poi, ha dichiarato l'illegittimità del terzo comma dell'art. 10 della legge 555/1912, nella parte in cui prevedeva la perdita automatica della cittadinanza italiana per la donna che contraesse matrimonio con uno straniero, a prescindere da una sua espressa manifestazione di volontà e dell'art. 1 n. 1 della medesima legge nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio di madre cittadina.
Gli interventi della Corte appena menzionati miravano ad una parificazione tra i sessi, consentendo alla donna di trasmettere lo ius civitatis alla propria discendenza negli stessi termini ed alle stesse condizioni dell'uomo.
Le predette pronunce hanno iniziato a produrre effetti dal primo gennaio 1948, ossia
6 dall'entrata in vigore della Carta Costituzionale, il che però ha implicato una disparità di trattamento tra i figli nati ante e post 01.01.1948.
La Corte di Cassazione, nelle prime pronunce successive alla sentenza n. 87/1975 emessa dalla Corte Costituzionale, ha negato che essa potesse avere effetti prima dell'1.1.1948, data di vigenza della Carta fondamentale (Cass. 903/1978). In seguito all'emissione della seconda sentenza n. 30/1983 si è delineato un ulteriore orientamento, secondo cui la norma precostituzione, dichiarata incostituzionale (art. 10), cessava di avere efficacia erga omnes ove applicabile ai rapporti non esauriti (Cass.
6297/1996, 10086/1996). A fronte di tale contrasto, le Sezioni Unite aderirono ai principi affermati nel 1978, in quanto l'evento della perdita della cittadinanza per effetto del matrimonio della donna con uno straniero, prima dell'entrata in vigore della
Costituzione, era ormai definitivo e permaneva anche dopo l'entrata in vigore della
Costituzione, salvo la possibilità di riacquisto della cittadinanza con la dichiarazione di cui all'art. 219 legge 151/75 (Cass. SSUU 12061/1998).
Tuttavia, tale ultima pronuncia non ha sopito il dibattito giurisprudenziale, tanto che alcune Sezioni semplici hanno continuato a pronunciarsi in senso opposto, evidenziando come il mancato esaurimento del rapporto giuridico della perdita della cittadinanza imposta da una norma illegittima non poteva non essere inciso dalla dichiarazione di incostituzionalità (Cass. 15062/2000). Il contrasto tra Sezioni semplici ha reso indispensabile un nuovo intervento delle Sezioni Unite, le quali hanno ribadito l'irretrattabilità della perdita dello stato di cittadina della donna per matrimonio con cittadino straniero, essendo l'effetto ormai definitivo e perfezionatosi prima che venissero promulgati i parametri costituzionali in base ai quali la norma era stata dichiarata illegittima, ferma in ogni caso la possibilità di riacquistare la cittadinanza ex art. 219 citato (Cass. SS. UU. 3331/2004).
Dopo cinque anni da tale pronuncia, le Sezioni Unite sono intervenute ancora una volta, giungendo alla conclusione per cui la perdita della cittadinanza, pur se determinata da fatti avvenuti prima dell'entrata in vigore della Costituzione, ha continuato a produrre effetti anche dopo il 1948, determinando discriminazioni nei confronti dei discendenti della donna, in quanto quest'ultima, perdendo illegittimamente la cittadinanza, non poteva trasmetterla ai propri figli.
In virtù di tale considerazione, la Corte di Cassazione ha stabilito che: "La titolarità della cittadinanza italiana va riconosciuta in sede giudiziaria, indipendentemente dalla
7 dichiarazione resa dall'interessata ai sensi della L. n. 151 del 1975, art. 219, alla donna che l'ha perduta per essere coniugata con cittadino straniero anteriormente al 1 gennaio 1948, in quanto la perdita senza la volontà della titolare della cittadinanza ha effetto perdurante, dopo la data indicata, della norma incostituzionale, effetto che contrasta con il principio della parità dei sessi e della eguaglianza giuridica e morale dei coniugi (artt. 3 e 29 Cost.). Per lo stesso principio, riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della L. n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" (Cass.
S.U. n. 4466/2009).
Ed invero, la Corte afferma che il diritto di cittadinanza in quanto “status” permanente ed imprescrittibile, salva l'estinzione per effetto di rinuncia da parte del richiedente, è giustiziabile in ogni tempo (anche in caso di pregressa morte dell'ascendente o del genitore dai quali deriva il riconoscimento) per l'effetto perdurante, anche dopo l'entrata in vigore della Costituzione, dell'illegittima privazione dovuta alla norma discriminatoria dichiarata incostituzionale.
Pertanto, anche sul piano logico, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via automatica sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello status di cittadino degli ascendenti dei ricorrenti e quindi il conseguente diritto di questi ultimi alla dichiarazione del proprio stato, come figli e discendenti di madre cittadina per la filiazione da donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Ne consegue, quindi, che anche il discendente di madre italiana nato prima del 1948 può veder riconosciuto in sede giudiziale, il proprio stato di cittadino italiano iure sanguinis.
Ciò posto, alla luce del nuovo dettato normativo, la necessità del riconoscimento della cittadinanza per linea materna in sede giudiziaria si pone, dunque, come passo obbligato, poiché la materia della trasmissione per linea materna, in epoca antecedente all'entrata in vigore della Costituzione italiana, è frutto di una lettura giurisprudenziale di merito, e non di uno specifico dettato normativo inequivoco, a cui la Pubblica
Amministrazione continua a non aderire, ritenendo che l'avo donna trasmetta la
8 cittadinanza iure sanguinis solo a decorrere dall'entrata in vigore della Costituzione.
Ciò significa che i nati da madre italiana prima del 1948 non possono ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana con istanza all'autorità consolare o all'ufficio di Stato Civile procedura amministrativa che avrebbe condotto inevitabilmente ad un rigetto bensì l'unica via percorribile, a far data dal 22 giugno 2022, è l'iter giudiziario dinanzi la Sezione Specializzata del Tribunale competente per il comune di nascita dell'antenato.
E' opportuno, altresì, ricordare che la formulazione della domanda giudiziale formulata dal ricorrente non impone, ai fini dell'accertamento del relativo diritto dello status di cittadino, l'espletamento dell'iter amministrativo come presupposto o condizione per la domanda in sede giudiziale e, peraltro, l'art. 19 bis d.lgs. n.150/2011, nel disciplinare il rito delle controversie in materia di cittadinanza devolute al Giudice ordinario, utilizza il concetto di “accertamento dello stato di cittadinanza” e non di impugnazione o opposizione (cfr. nello stesso senso Trib. Roma ord. 18.04.2018; Trib.
Roma ord. 19.02.2018; Trib Roma sent. 18.09.2017; Trib. Roma sent. 06.04.2017; Trib.
Roma sent. 22.03.2017; nonché Trib. Brescia sent. 10.11.2018). Pertanto, non è necessario la presentazione di un'istanza amministrativa ai ai fini della Parte_9 trasmissibilità della cittadinanza italiana per via materna ai figli nati in epoca pre- costituzionale.
Orbene, il caso de quo solo apparentemente sembrerebbe rientrare in questo alveo normativo, tuttavia così non è.
I ricorrenti hanno richiesto il riconoscimento dello status civitatis per discendenza diretta in linea materna, tuttavia, dalla documentazione prodotta – pur in assenza di espliciti riferimenti in tal senso da parte della difesa – si ricava come l'ava Per_5
, una volta emigrata in Brasile, abbia sposato il connazionale (o
[...] Persona_6
o o . Per_1 Per_1 Per_1
La nazionalità italiana del coniuge di è, infatti, ricavabile da una serie Persona_5 di certificazioni versate agli atti e, segnatamente dagli atti di nascita dei figli , Per_7
e Paulo, rispettivamente nati il 17.09.1911, il 27.03.1920 e il 15.04.1922 oltre Per_8 che dall'atto di matrimonio dei due nativi italiani.
Infatti, sebbene non sia comprensibile l'esatto comune di nascita di (o Persona_6
o o in quanto non riportato (come avviene per le certificazioni Per_1 Per_1 Per_1 di nascita nelle quali il luogo di nascita del genitore viene indicato, genericamente,
9 come “Regno d'Italia”, o in quanto indicato erroneamente, come nell'atto di matrimonio in cui si legge “Merico - Regio Calabria”, senza che vi sia corrispondenza con i comuni rientranti nel rispettivo territorio) non vi è dubbio che si tratti di un cittadino nato nel territorio dell'attuale stato italiano, all'epoca del Regno d'Italia.
La genericità del riferimento al comune italiano o l'inesattezza della trascrizione sono, con ogni probabilità, da imputare ad errori di trascrizione da parte dell'ufficiale di stato civile brasiliano, certamente dovuti alla difficoltà di comprendere nomi in altra lingua, come confermato dalla distorsione del cognome, talvolta indicato come Ristife altre come o o Per_1 Per_1 Per_1
Pertanto, poiché pur in assenza della certificazione rilasciata dall'anagrafe italiana, vi sono sufficienti elementi per concludere che (o o o Persona_6 Per_1 Per_1
fosse cittadino italiano e in assenza della prova che questi si sia mai Per_1 naturalizzato cittadino brasiliano, non può ritenersi sussistente la condizione di esclusività della domanda di riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis per via materna e, conseguentemente, i ricorrenti ben avrebbero potuto e dovuto presentare previamente la domanda amministrativa per ottenere il riconoscimento della cittadinanza per discendenza paterna, non essendovi alcun ostacolo di tipo normativo al suo accoglimento.
Nel caso di specie, va provata la discendenza diretta per via paterna dei ricorrenti da avo italiano con un passaggio in linea materna, senza che si ponga un problema di applicabilità all'epoca precostituzionale delle disposizioni risultanti dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 30 del 1983 che ha sancito l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 della L. n. 555 del 1912 per violazione degli artt. 3 e 29 della Costituzione
“nella parte in cui non prevede che sia cittadino italiano per nascita anche il figlio di madre cittadina italiana”.
A tal proposito, occorre precisare che la prima donna coinvolta nella trasmissione della cittadinanza italiana a favore dei ricorrenti sia stata , nata il [...], Persona_9 figlia dei nativi italiani e , ed è indubbio che ella abbia Persona_5 Persona_6 trasmesso il diritto “iure sanguinis” al figlio , nato nel Persona_10
1954, ovvero in epoca post – costituzionale.
Se dunque, non ad una lettura giurisprudenziale ma all'applicazione della normativa vigente, si deve la trasmissione della cittadinanza, la domanda deve essere esaminata
10 sotto il profilo dell'interesse ad agire, posto che in linea di principio la richiesta dovrebbe essere vagliata ed evasa favorevolmente in via amministrativa senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito, va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990 devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Orbene, si osserva che i ricorrenti, diretti discendenti di avo italiano, non hanno presentato le richieste di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis ai sensi della Legge n. 91 del 05.02.1992 in via amministrativa al competente
Consolato brasiliano.
L'unico documento prodotto consiste in un modulo per il riconoscimento della cittadinanza italiana sottoscritto in data 28.09.2021 da ”, nato il Parte_10
12.0.1970, nell'interesse proprio e delle figlie minori ” e Persona_11
”. Persona_12
Tuttavia, detto documento è privo di valore probatorio non solo per la paternità, in quanto sottoscritto da un soggetto terzo ed estraneo rispetto al ricorso, ma anche per la mancanza di un riscontro e/o di una ricevuta da cui ricavare l'avvenuto effettivo invio alla competente autorità consolare e la ricezione da parte della stessa.
Inoltre, non muta i termini della questione l'ulteriore circostanza dedotta dai ricorrenti per cui “Dopo oltre 3 anni gli stessi avevano ricevuto solo ed esclusivamente
l'inserimento nella lista per l'anno 2021, senza mai ottenere alcuna risposta, né convocazione formale” (cfr. deposito del 14.10.2025) in quanto il documento allegato contiene unicamente un elenco con nominativi siglati senza che possa ricondotto nè al consolato competente per territorio, né alla specifica richiesta di cittadinanza iure sanguinis.
Pertanto, tale assunto è rimasto indimostrato non potendosi desumere alcuna ingiusta dilazione dei tempi per l'evasione delle richieste di cittadinanza, tale da comportare un sostanziale diniego del diritto.
Conseguentemente, l'inoltro della domanda amministrativa deve considerarsi omessa e ciò assume particolare rilievo ai fini della valutazione dell'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., che rappresenta una condizione dell'azione
Si rammenta, in proposito, che esso consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice (cfr.
Cass. II Sez., Sent. n. 2721/2002): “L'interesse ad agire previsto dall'art. 100 del codice
11 di rito consiste nell'esigenza di ottenere un risultato giuridicamente apprezzabile (e non altrimenti conseguibile se non) mediante il ricorso all'autorità giurisdizionale, sì che l'indagine circa la sua esistenza è volta ad accertare se l'istante possa ottenere, attraverso lo strumento processuale, il risultato ripromessosi, a prescindere da ogni esame del merito della controversia (e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili), senza che tale interesse possa legittimamente dirsi escluso dalla possibilità di esperimento di azioni alternative, pur volte alla tutela della medesima situazione giuridica contro lo stesso (o contro altro) soggetto” (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 486 del 20/01/1998). Esso deve essere apprezzato in relazione all'utilità concreta che dall'eventuale accoglimento della domanda, dell'eccezione o del gravame può derivare al proponente (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 13906 del 24/09/2002) e non anche in relazione a qualsiasi altro vantaggio da questi prospettato (cfr. Cass. Sez. 3,
Sentenza n. 8236 del 24/05/2003): “L'accertamento e la valutazione dell'interesse ad agire (da compiersi in via preliminare, prescindendo dall'esame del merito della controversia e dall'ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili) si risolve in un'indagine sull'idoneità astratta della pronuncia richiesta al conseguimento del risultato utile sperato e non altrimenti conseguibile se non con l'intervento del giudice,
e va, pertanto, distinta dalla valutazione relativa al diritto sostanziale fatto valere in giudizio, poiché, nella prima, assume rilievo la questione dell'utilità dell'effetto giuridico richiesto e considerato con giudizio ipotetico conforme alla norma giuridica invocata, mentre, nella seconda, spiega influenza la (diversa) questione dell'effettiva conformità alla norma sostanziale dell'effetto giuridico che si chiede al giudice” (cfr.
Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4984 del 04/04/2001).
Chi agisce deve vantare un diritto rilevante per l'ordinamento, che sia stato leso o risulti inattuato e necessiti, rispettivamente, del ripristino dello status quo ante o della sua attuazione da parte dell'Organo Giudiziario.
È chiaro, quindi, che, qualora non si sia verificato alcun diniego di quel diritto né espresso né tacito non vi sia necessità di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria e conseguentemente non si abbia alcun interesse ad agire per vedere tutelato quel determinato diritto.
Calando nella fattispecie i principi appena enunciati, deve ritenersi che i ricorrenti, non avendo nemmeno tentato di esperire la via amministrativa al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto ad avere la cittadinanza italiana, non vantino alcun
12 interesse ad agire, in quanto l'intervento del Giudice non sarebbe posto a tutela di un diritto negato o rimasto inattuato da parte delle Autorità a ciò preposte, mai interpellate.
Ne discende l'inammissibilità del ricorso per carenza dell'interesse ad agire.
Le spese di lite seguono la soccombenza e pertanto i ricorrenti, in solido tra loro, devono rifondere al resistente la somma di € 1.453,00, per onorari oltre iva, CP_8 cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%, calcolata ex DM 55/2014 - tenuto conto del valore indeterminabile della controversia, della non complessità della stessa e delle sole due fasi iniziali (di studio ed introduttiva), in quanto la fase istruttoria non è stata svolta ed il non ha partecipato alla fase decisionale. CP_8
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, in composizione monocratica, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) dichiara il ricorso inammissibile;
2) condanna i ricorrenti, in solido tra loro, a rifondere al resistente gli onorari del giudizio, liquidati in € 1.453,00, oltre iva, cpa (se dovuti) e rimborso forfettario al 15%.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies, ultimo comma, c.p.c.
Così deciso in Reggio Calabria, 13.11.25 La Giudice
RI HE
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