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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 23/12/2025, n. 246 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 246 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di LAGONEGRO SEZIONE CIVILE-LAVORO
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 3.12.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1431/2022 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 n calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani, C.F._1 cilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato il 15.09.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto annullarsi il provvedimento trasmesso con lettera A/R del 04.05.2021, con il quale l le comunicava di aver riesaminato e CP_1 respinto la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010 a seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Avverso tale comunicazione l'istante, in data 30.07.2021, nel termine di 90 giorni, inoltrava ricorso al Comitato Provinciale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e, conseguentemente, affermare il suo diritto a percepire la prestazione conseguita. Premetteva di aver presentato, nei termini di legge, domanda di disoccupazione agricola n. 2011516301022 per l'anno 2010, essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza e senza essere stata sottoposta a provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro. Deduceva, richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, che il diritto alle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli non nasce dall'iscrizione negli elenchi agricoli ma direttamente dalla legge, quando si realizzino le condizioni da essa stabilite per l'acquisizione, da parte dell'interessato, delle qualità di lavoratore agricolo, condizioni che, per i braccianti, si concretano nell'avvenuta prestazione di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso alle dipendenze di uno o più imprenditori agricoli. Eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale del credito, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla sua erogazione, e concludeva chiedendo dichiararsi il suo diritto a trattenere quanto percepito, rimanendo privo di effetti il provvedimento impugnato, con vittoria di spese del giudizio. Con memoria difensiva depositata il 12.06.2023 si costituiva in giudizio l' deducendo che l'indebita CP_1 percezione della indennità di disoccupazione agricola per cui è causa derivava dal disconoscimento del rapporto di lavoro asseritamente prestato. Chiedeva l'integrale rigetto della domanda avanzata, essendo il diritto alla ripetizione dell'indebito assoggettato all'ordinario termine decennale. Nelle more, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, si disponeva la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente sul ruolo assegnato alla prima, per la trattazione e Parte_2 definizi enti pendenti. La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato. Appare necessario preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte ricorrente. Il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c. La prescrizione del credito può decorrere: - dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita;
- dal giorno in cui l ha avuto conoscenza dell'insorgenza del credito. CP_2 Con riferimento a detta eccezione, nzia, quindi, che la pretesa restitutoria avanzata dall CP_1 configura un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, l'eccezione di prescrizione, ritenuta quinquennale, deve essere rigettata. Non è applicabile il principio di diritto, invocato dalla parte ricorrente, enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sez. un. 23397 del 2016, in ultimo ribadito da Cass. n.15717 del 2023, punto 19) secondo il quale: "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)". In linea con il CP_2 richiamato princip chiarimento dello stesso, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, la Suprema Corte è intervenuta affermando che "In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 ..." (Cass. n. 31352 del 2018). Appare evidente che la sentenza richiamata riguarda la fattispecie della riscossione esattoriale, mentre, nel caso che ci occupa, si verte in materia di indebito previdenziale al quale si applicano le regole sopra richiamate – cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/12/2023, (ud. 25/10/2023, dep. 18/12/2023), n.35335 che ha confermato la applicabilità del termine di prescrizione decennale- Ciò premesso circa il termine applicabile, dalla produzione allegata alla memoria difensiva dell (cfr. CP_1 allegato “PAGAMENTO DS 2010”) risulta che la ricorrente ha ottenuto il pagamento della DS agricola nno 2010 (domanda n. 2011516301022) con data di valuta 18.06.2012; tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla parte ricorrente nelle successive note di udienza, a seguito della costituzione in giudizio dell CP_2 resistente, né l'istante ha mai contestato il mancato incasso delle somme. L' ha richiesto la somma nel rispetto dei termini prescrizionali. La restituzione è stata domandata CP_1 con nota 5.2021, inviata alla parte ricorrente il successivo 21.05.2021 (cfr. allegato “ricevuta de tommaso”). Il termine di prescrizione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte ricorrente, come detto, è decennale e non quinquennale, sicché non è maturata la prescrizione con riferimento alla DS anno 2010. Quanto al presupposto richiesto per la restituzione della somma, deve osservarsi che dagli atti di causa risulta la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli (cfr. quarto elenco nominativo trimestrale 2015 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, allegato alla memoria di costituzione dell e la CP_1 parte ricorrente non ha fornito prova della reiscrizione. Poiché la domanda andava qualificata come di accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito a seguito della documentazione prodotta dall per assolvere all'onere della prova su di lei gravante, la ricorrente CP_1 avrebbe dovuto produrre una sentenza ac a del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD anno 2010. Pertanto, rigettata la eccezione di prescrizione, la prestazione è ripetibile. Quanto alle spese di lite va dato atto che ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, deve essere sottoscritta dalla parte. Nel caso di specie la dichiarazione è stata depositata nel fascicolo telematico, sicché deve disporsi la totale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 (R.G. 1431/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difes
[...]
il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP
Il Tribunale Ordinario di Lagonegro in funzione di giudice del lavoro dott.ssa Gerardina Guglielmo alla udienza del 3.12.2025 ha pronunciato e pubblicato, mediante deposito del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter cpc, la seguente SENTENZA nella causa iscritta al n. 1431/2022 R.G.L. TRA
nata in [...] il [...], C.F.: Parte_1 n calce al ricorso introduttivo, dall'avv. Antonio Bisignani, C.F._1 cilia, come in atti;
RICORRENTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, C.F.: , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1 tempore, rapp.to e difeso dall'avv. Vito Dinoia, giusta procura generale alle liti, ed elettivamente domiciliato in VIA PRETORIA, 263 85100 POTENZA;
RESISTENTE
Conclusioni delle parti: come da note di trattazione scritta.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE ex artt. 132 e 429 c.p.c.
La presente sentenza viene redatta senza la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione limitata alla succinta esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, anche con riferimento a precedenti conformi, così come previsto dagli artt. 132 n. 4) c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della legge 18 giugno 2009 n. 69
***** Appare opportuno riepilogare, seppur sinteticamente, l'antefatto storico che sta all'origine della lite. Con ricorso depositato il 15.09.2022, la ricorrente in epigrafe indicata ha chiesto annullarsi il provvedimento trasmesso con lettera A/R del 04.05.2021, con il quale l le comunicava di aver riesaminato e CP_1 respinto la domanda di disoccupazione agricola relativa all'anno 2010 a seguente motivazione: “Sono state corrisposte prestazioni di disoccupazione agricola ed eventuale assegno per il nucleo familiare non spettanti a causa della mancata iscrizione negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli ovvero dell'avvenuta cancellazione dagli stessi”. Avverso tale comunicazione l'istante, in data 30.07.2021, nel termine di 90 giorni, inoltrava ricorso al Comitato Provinciale al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento impugnato e, conseguentemente, affermare il suo diritto a percepire la prestazione conseguita. Premetteva di aver presentato, nei termini di legge, domanda di disoccupazione agricola n. 2011516301022 per l'anno 2010, essendo regolarmente iscritta negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli del proprio Comune di residenza e senza essere stata sottoposta a provvedimento di disconoscimento del rapporto di lavoro. Deduceva, richiamando quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità sul punto, che il diritto alle prestazioni previdenziali in favore dei lavoratori agricoli non nasce dall'iscrizione negli elenchi agricoli ma direttamente dalla legge, quando si realizzino le condizioni da essa stabilite per l'acquisizione, da parte dell'interessato, delle qualità di lavoratore agricolo, condizioni che, per i braccianti, si concretano nell'avvenuta prestazione di attività di lavoro subordinato a titolo oneroso alle dipendenze di uno o più imprenditori agricoli. Eccepiva, quindi, la prescrizione quinquennale del credito, considerato il lungo lasso di tempo trascorso dalla sua erogazione, e concludeva chiedendo dichiararsi il suo diritto a trattenere quanto percepito, rimanendo privo di effetti il provvedimento impugnato, con vittoria di spese del giudizio. Con memoria difensiva depositata il 12.06.2023 si costituiva in giudizio l' deducendo che l'indebita CP_1 percezione della indennità di disoccupazione agricola per cui è causa derivava dal disconoscimento del rapporto di lavoro asseritamente prestato. Chiedeva l'integrale rigetto della domanda avanzata, essendo il diritto alla ripetizione dell'indebito assoggettato all'ordinario termine decennale. Nelle more, giusta decreto Presidenziale n. 2/2025 e successive proroghe, si disponeva la sostituzione della dott.ssa assente dal servizio, con la scrivente sul ruolo assegnato alla prima, per la trattazione e Parte_2 definizi enti pendenti. La causa veniva, quindi, decisa come da sentenza depositata nel termine di trenta giorni dalla scadenza di quello assegnato per il deposito delle note ex art. 127 ter c.p.c. Il ricorso è infondato. Appare necessario preliminarmente esaminare l'eccezione di prescrizione avanzata dalla parte ricorrente. Il diritto di credito alla ripetizione degli indebiti soggiace al termine ordinario di prescrizione decennale di cui all'articolo 2946 c.c. La prescrizione del credito può decorrere: - dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento della prestazione indebita;
- dal giorno in cui l ha avuto conoscenza dell'insorgenza del credito. CP_2 Con riferimento a detta eccezione, nzia, quindi, che la pretesa restitutoria avanzata dall CP_1 configura un'ipotesi di ripetizione di indebito oggettivo soggetta alla prescrizione ordinaria decennale, l'eccezione di prescrizione, ritenuta quinquennale, deve essere rigettata. Non è applicabile il principio di diritto, invocato dalla parte ricorrente, enunciato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite (sez. un. 23397 del 2016, in ultimo ribadito da Cass. n.15717 del 2023, punto 19) secondo il quale: "La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione a cartella di pagamento di cui al D. Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 5, pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd. conversione del termine di prescrizione breve (nella specie, quinquennale, secondo la L. n. 335 del 1995, art. 3, commi 9 e 10) in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c. Tale ultima disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato. Lo stesso vale per l'avviso di addebito dell che, dal 1 gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura CP_1 previdenziale di detto (D.L. n. 78 del 2010, art. 30, conv., con modif., dalla L. n. 122 del 2010)". In linea con il CP_2 richiamato princip chiarimento dello stesso, con riferimento al preteso effetto novativo derivante dalla formazione del ruolo, la Suprema Corte è intervenuta affermando che "In tema di riscossione di crediti previdenziali, il subentro dell'Agenzia delle Entrate quale nuovo concessionario non determina il mutamento della natura del credito, che resta assoggettato per legge ad una disciplina specifica anche quanto al regime prescrizionale, caratterizzato dal principio di ordine pubblico dell'irrinunciabilità della prescrizione;
pertanto, in assenza di un titolo giudiziale definitivo che accerti con valore di giudicato l'esistenza del credito, continua a trovare applicazione, anche nei confronti del soggetto titolare del potere di riscossione, la speciale disciplina della prescrizione prevista dalla L. n. 335 del 1995, art. 3 ..." (Cass. n. 31352 del 2018). Appare evidente che la sentenza richiamata riguarda la fattispecie della riscossione esattoriale, mentre, nel caso che ci occupa, si verte in materia di indebito previdenziale al quale si applicano le regole sopra richiamate – cfr. Cassazione civile sez. lav., 18/12/2023, (ud. 25/10/2023, dep. 18/12/2023), n.35335 che ha confermato la applicabilità del termine di prescrizione decennale- Ciò premesso circa il termine applicabile, dalla produzione allegata alla memoria difensiva dell (cfr. CP_1 allegato “PAGAMENTO DS 2010”) risulta che la ricorrente ha ottenuto il pagamento della DS agricola nno 2010 (domanda n. 2011516301022) con data di valuta 18.06.2012; tale circostanza non è stata specificamente contestata dalla parte ricorrente nelle successive note di udienza, a seguito della costituzione in giudizio dell CP_2 resistente, né l'istante ha mai contestato il mancato incasso delle somme. L' ha richiesto la somma nel rispetto dei termini prescrizionali. La restituzione è stata domandata CP_1 con nota 5.2021, inviata alla parte ricorrente il successivo 21.05.2021 (cfr. allegato “ricevuta de tommaso”). Il termine di prescrizione, contrariamente a quanto eccepito dalla parte ricorrente, come detto, è decennale e non quinquennale, sicché non è maturata la prescrizione con riferimento alla DS anno 2010. Quanto al presupposto richiesto per la restituzione della somma, deve osservarsi che dagli atti di causa risulta la cancellazione della ricorrente dagli elenchi dei lavoratori agricoli (cfr. quarto elenco nominativo trimestrale 2015 di variazione degli operai agricoli a tempo determinato, allegato alla memoria di costituzione dell e la CP_1 parte ricorrente non ha fornito prova della reiscrizione. Poiché la domanda andava qualificata come di accertamento negativo dell'obbligo di restituire quanto l'ente previdenziale ritenga indebitamente percepito a seguito della documentazione prodotta dall per assolvere all'onere della prova su di lei gravante, la ricorrente CP_1 avrebbe dovuto produrre una sentenza ac a del suo diritto alla reiscrizione negli elenchi OTD anno 2010. Pertanto, rigettata la eccezione di prescrizione, la prestazione è ripetibile. Quanto alle spese di lite va dato atto che ai fini dell'esenzione dal pagamento di spese, competenze e onorari, nei giudizi per prestazioni previdenziali, la dichiarazione sostitutiva di certificazione delle condizioni reddituali, da inserire nelle conclusioni dell'atto introduttivo ex art. 152 disp. att. c.p.c., sostituito dal D.L. n. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. nella L. n. 326 del 2003, deve essere sottoscritta dalla parte. Nel caso di specie la dichiarazione è stata depositata nel fascicolo telematico, sicché deve disporsi la totale compensazione delle spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile – lavoro e previdenza, in persona del Giudice, Dott.ssa Gerardina Guglielmo, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte_1 (R.G. 1431/2022), ogni contraria domanda, eccezione e difes
[...]
il ricorso;
- compensa le spese di lite tra le parti. Lagonegro, 22.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Gerardina Guglielmo
MP