Art. 4.
Alla copertura della prima quota di lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio suddetto.
Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni per l'esercizio 1952-53 viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.
Alla copertura della prima quota di lire 100 milioni nell'esercizio 1951-52, viene destinata una corrispondente aliquota delle maggiori entrate di cui al primo provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio suddetto.
Alla copertura dell'onere di lire 200 milioni per l'esercizio 1952-53 viene provveduto con corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 467 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio medesimo.