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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 22/07/2025, n. 453 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 453 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale di Pesaro Sezione Civile
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 835/2022 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 126/2022 in materia bancaria promossa da
(CF: ), residente in [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Francesco Tardella (CF: ) e con quest'ultimo C.F._2 elettivamente domiciliata in Pesaro, Via Barignani, 4, presso l'Avv. Alessandra Caldart (CF: ), giusta delega a margine dell'atto di citazione;
C.F._3 attrice/opponente nei confronti di società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale P.IVA_1 autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. del 25.01.2018 rep Persona_1
297185 racc. 30921, la ad unico socio con Controparte_2 sede legale in San Donato Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice fiscale e p. iva rea n. , in persona dell'Avv. Alessandra Furlan, in virtù dei P.IVA_2 P.IVA_3 poteri concessi con procura autenticata dal Notaio in data 25.09.2020 rep Persona_2
22298, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maurizio Terenzi, c.f. , ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Pesaro, Viale della Vittoria n. 161;
convenuta/opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- in via principale, nel merito: revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in atti (anche in punto di legittimazione attiva dell'opposta);
- in via istruttoria: senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi: a) prova per testi sulle seguenti circostanze: 2) Vero che, alla data del 19 dicembre 2019, mai la Sig.ra ha Parte_1 ospitato persone, anche a titolo precario, presso l'appartamento sito in Pesaro, P.le C. Albani, 3, int. 2°; 3) Vero che, alla data del 19 dicembre 2019, la Sig.ra
[...] era priva di collaboratori/trici domestici/che presso l'appartamento sito in Parte_1
Pesaro, P.le C. Albani, 3, int. 2A; 4) Vero che, alla data del 19 dicembre 2019, il condominio sito in Pesaro, P.le C. Albani, 3, presso cui, all'int. 2A, risiedeva ed abitava la Sig.ra era privo di servizio di portineria;
Parte_1
Si indicano come testi i Sig.ri , residente in [...] Testimone_1
(su tutti i capitoli), , residente in [...] (su tutti i Testimone_2 capitoli) e domiciliato in Pesaro, Viale Marsala, 28 (sul capitolo 4); Testimone_3
b) consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica, con autorizzazione al nominando consulente tecnico d'ufficio a raccogliere i saggi grafici dalla Sig.ra e Parte_1 dal di lei figlio Sig. , diretta ad accertare che la sottoscrizione apposta Testimone_1 per avvenuta ricezione sulla cartolina di ricevimento della raccomandata datata 11 dicembre 2019 inviata dalla (doc. 11 avversario) non Controparte_2 appartiene all'odierna opponente e/o al di lei figlio, utilizzandosi come scritture di comparazione i seguenti documenti, già prodotti in atti: 1) patente di guida Sig.ra
[...]
2) patente di guida Sig. ; 3) carta di identità Sig. ; 4) Per_3 Parte_2 Parte_2 atto di citazione introduttivo del presente procedimento con procura alle liti rilasciata dalla Sig.ra Persona_3
Con vittoria di spese e di compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali in atti In via principale e nel merito accertata documentalmente l'intervenuta formale interruzione dell'altrui eccepita prescrizione del credito azionato con il Decreto Ingiuntivo n. 126/2022 – RG. 204/2022, rigettare l'altrui opposizione siccome totalmente infondata tanto in fatto quanto in diritto, e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 126/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro per l'intero importo di € 65.439,66. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”
Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione pagina 2 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2022 (RG. n. 204/2022) emesso dal Tribunale di
Pesaro in data 17.2.2022 ad istanza della e per essa della sua mandataria CP_1
, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in solido Controparte_2 con , della somma di € 65.439,66, di cui € 44.409,61 a titolo di saldo Controparte_3 del conto corrente con apertura di credito stipulato dalla società Controparte_4
(c/c bancario n. 13405) ed € 21.030,05 in relazione a contratto di
[...] finanziamento (prestito chirografario n. 343864) concesso in favore della predetta società da Banca delle Marche. CP_4
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito la prescrizione del credito Parte_1 azionato in via monitoria, deducendo che tra le diffide di pagamento inviate da
[...] in data 22.2.2011 e la notifica del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_5 avvenuta in data 7.3.2022, erano trascorsi più di dieci anni. Ha, inoltre, eccepito l'estinzione dell'intero credito ingiunto per effetto dell'intervenuta transazione che Banca delle Marche aveva stipulato con il condebitore solidale, , dichiarando di Controparte_6 voler profittare di detta transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c. In corso di causa, e precisamente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'opponente ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, per difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo alla convenuta/opposta.
Si è costituita in giudizio nella sua qualità di mandataria Controparte_2 della , contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, deducendo, in CP_1 particolare: che la prescrizione non era maturata, in quanto validamente interrotta con comunicazione inviata in data 11.12.2019; che la transazione intercorsa con il condebitore solidale aveva avuto ad oggetto solamente la quota gravante su quest'ultimo, sicché la somma dovuta dall'ingiungente doveva essere decurtata solo di detta quota, restando l'ingiunta debitrice della residua somma di € 43.626,44.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.9.2022,
l'opponente, contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della convenuta/opposta, ha dichiarato di non aver mai ricevuto la comunicazione asseritamente inviatale in data 11.12.2019 e, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ha disconosciuto formalmente la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della stessa, eccependo, in ogni caso, che la predetta comunicazione non poteva valere quale atto interruttivo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., facendo essa genericamente riferimento ad un coacervo di crediti asseritamente ceduti, senza in alcun modo pagina 3 di 13 evidenziare quali fossero i rapporti e/o i titoli in forza dei quali era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 104.530,18.
A fronte del disconoscimento della firma operato dall'opponente, l'opposta ha avanzato tempestiva istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., fornendo a sostegno dell'autografia della sottoscrizione in questione tutti i documenti bancari sottoscritti dall' e già Parte_1 in atti, con contestuale richiesta di concessione di termine per dare corso alla mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Con ordinanza del 3.12.2022, rilevata la sussistenza di valido atto interruttivo dell'eccepita prescrizione e ritenuta fondata l'operatività della transazione intervenuta con il condebitore solidale limitatamente alla quota gravante su Controparte_6 quest'ultimo e non per l'intero credito vantato nei confronti della debitrice principale, è stata autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 43.626,44 e, contestualmente, concesso il termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, conclusa negativamente.
Alla successiva udienza del 4.12.2023, segnalata dalle parti la pendenza, dinanzi ad altro giudice di questo Tribunale, di altro procedimento (rubricato al n. 834/2022 R.G.), nel quale l' aveva proceduto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla Parte_1 stessa cartolina di ricevimento disconosciuta nel presente giudizio, e preso atto della perfetta coincidenza delle richieste istruttorie avanzate nei due distinti procedimenti
(c.t.u grafologica per verificare la paternità della firma sulla cartolina di ricevimento della raccomandata del 19.12.2019 e prova per testi), è stato disposto rinvio ad altra udienza in attesa dell'esaurimento della fase istruttoria nell'altro giudizio, con invito alla parte più diligente a depositare le relative risultanze nel fascicolo telematico del presente procedimento.
Depositata in data 19.3.2024, a cura di parte opposta, la relazione depositata dal c.t.u., dott.ssa , nel procedimento n. 834/2022 R.G., la presente causa, istruita Persona_4 solo documentalmente, stante la ritenuta superfluità delle istanze istruttorie formulate da parte opponente, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Sulla domanda monitoria
Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il credito derivante da due distinti rapporti intestati alla società Controparte_7
pagina 4 di 13 1) contratto di conto corrente n. 13405 del 2.11.2005 concluso con l'allora Banca delle
Marche, con successiva apertura di credito di € 15.000,00 datata 15.4.2008 (doc. n. 3 fasc. opposta);
2) prestito chirografario n. 343864 del 15.4.2008 per € 40.000,00, accordato dal predetto Istituto bancario (doc. n. 4 fasc. opposta).
In data 23.7.2003, ha concesso fideiussione generica in riferimento Parte_1 al c/c n. 13405, limitata all'importo di € 7.500,00, poi estesa ad un ammontare di €
15.000,00 e, successivamente, nel Febbraio 2007, fino a concorrenza di € 90.000,00
(doc. n. 5 fasc. opposta).
In data 20.12.2005, la società ha cambiato denominazione sociale in
[...]
, con contestuale scioglimento del rapporto societario con la Controparte_7 socia e conferma del medesimo impegno fideiussorio da parte della sola Pt_3 Parte_1
(doc. n. 6 fasc. opposta).
[...]
In data 19.1.2006, entrambi i rapporti sono stati garantiti da fideiussione generica limitata all'importo di € 30.150,00, accordata da e, successivamente, Controparte_6 aumentata fino a complessivi € 97.650,00 (doc. 8 fasc. opposta).
In data 8.8.2008, la Banca ha concesso alla unitamente alla nuova socia di Parte_1
, fideiussione specifica limitata ad € 40.000,00 CP_7 Controparte_3 limitatamente al prestito chirografario n. 343864 (doc. n. 7 fasc. opposta).
Successivamente, in data 22.2.2011, a seguito dell'irregolare utilizzo e delle irregolarità riscontrate nella gestione dei suddetti rapporti, l'Istituto bancario, per mezzo di raccomandate a/r ha comunicato la “Revoca affidamenti concessi ad
[...]
, alla ad Controparte_7 Controparte_8 Parte_1
e a , nonché la “Risoluzione contratti di finanziamento concessi
[...] Controparte_6 ad , alla Controparte_7 Controparte_8 ad , a e a (doc. n. 10 fasc. Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 opposta).
In data 2.3.2011 ha inviato missiva all'allora Banca delle Marche, Controparte_6 chiedendo la liberazione dalla fideiussione, non essendo più in possesso dei requisiti per mantenere la garanzia, risolvendo la sua posizione debitoria, tramite pagamento a saldo e stralcio di € 4.000,00 (doc. n. 9 fasc. opposta).
Come risulta dalla citata documentazione, e Parte_1 Controparte_3 risultano debitrici nei confronti della Banca, in forza dei predetti rapporti negoziali, della pagina 5 di 13 complessiva somma di € 65.439,66, di cui € 44.409,61 in relazione al conto corrente bancario ed € 21.030,05 in relazione al prestito chirografario.
Il credito è stato oggetto di cessione a ed è stato, quindi, azionato dalla CP_1
in qualità di mandataria di . Controparte_2 CP_1
Sulla legittimazione attiva di CP_1
L'opponente ha eccepito in corso di causa il difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta, sottolineando come quest'ultima non abbia fornito prova, come sarebbe stato suo preciso onere, di essere titolare del credito monitoriamente azionato e richiamando la giurisprudenza secondo cui “in materia di cessioni di credito in blocco da parte della banca, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito, con documenti circostanziati idonei a dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione in blocco”
(Trib. Bologna 3.6.2022, in Trib. Benevento 7.7.2022, in . Email_1 Email_1
Al riguardo, va osservato che, effettivamente, la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 5857/2022).
Più di recente, la Suprema Corte ha distinto l'ipotesi in cui oggetto di contestazione è
l'esistenza del contratto di cessione in sé, da quello in cui è negata solo l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti in blocco (da ultimo, v. Cassazione civile sez. III,
10.5.2024, n.12818).
Ebbene, nel primo caso, per provare tale contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'avviso in G.U., ma occorre la produzione in atti dell'atto negoziale;
invece, nel secondo caso, l'avviso “può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così,
Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ. Sez. III, ord. 31.1.2019, n.
2780).
pagina 6 di 13 Nel caso in esame, oggetto di contestazione è l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti in blocco.
La documentazione versata in giudizio dall'ingiungente (sia nella fase monitoria sia nella presente fase, da considerarsi parti di un unico procedimento e, quindi, senza alcuna necessità di ridepositare telematicamente i documenti già prodotti nella pregressa fase) attesta che il credito azionato in via monitoria rientra tra i crediti ceduti, in quanto aventi le specifiche caratteristiche enunciate nei provvedimenti della Banca d'Italia rispettivamente assunti in data 26.1.2016 e in data 30.12.2016 (doc. 3 e 4 fasc. monitorio), citati nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. parte seconda n. 73 del
22.6.2017 (doc. 5 fasc. monitorio), che fanno riferimento, quale oggetto della cessione alla ai “crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile Controparte_9 individuale di al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Banca Controparte_5 delle Marche Spa per effetto del provvedimento n. 1241108 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività” e ai “crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di al 30 settembre 2015, già di titolarità Controparte_5 della controllata Medioleasing Spa;
…crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di al 30 settembre 2015, interessati da Controparte_5 operazioni di cartolarizzazione;
…ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Banca delle Marche Spa e Medioleasing Spa”.
Parte opposta ha poi prodotto tutta la documentazione contrattuale e bancaria riguardante, in particolare, il contratto di conto corrente, l'apertura di credito e il finanziamento in forza dei quali ha ottenuto il decreto ingiuntivo, con i relativi documenti di sintesi, piano di ammortamento e contratti di fideiussione, generica e specifica (v. docc. da n. 6 a n. 14 fasc. monitorio).
Tale documentazione costituisce un significativo riscontro della titolarità del credito (l'art. 1262 c.c. prevede che il cedente consegna al cessionario i documenti probatori del credito).
Sotto altro profilo, va evidenziato altro significativo elemento presuntivo, rappresentato dal fatto che nessun soggetto diverso dall'opposta ha chiesto all'opponente Parte_1
l'adempimento del credito oggetto di ingiunzione.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Sulla prescrizione del credito azionato e sul disconoscimento della sottoscrizione
pagina 7 di 13 A sostegno dell'opposizione, ha eccepito, in primo luogo, Parte_1
l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito monitoriamente azionato, facendo rilevare come tra le diffide di pagamento inviate dalla in data Controparte_5
21.2.2011 e la notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 7.3.2022, fossero trascorsi ben più di 10 anni, senza che le fosse mai stata nel frattempo formulata qualsivoglia altra richiesta di pagamento atta ad interrompere il decorso dell'ordinaria prescrizione decennale.
L'opposta ha replicato a detta eccezione, deducendo che l' ha avuto Parte_1 conoscenza sin dal mese di dicembre 2019 della cessione del credito intervenuta tra la e la , avente per oggetto, fra l'altro, i crediti Controparte_9 CP_1 vantati nei suoi confronti dalla , e ciò in forza della comunicazione Controparte_5 inviatale in data 11.12.2019 (doc. 11 fasc. opposta), con la quale è stato interrotto il decorso della prescrizione.
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
Risulta dagli atti che in data 22.2.2011 sono state inviate all'opponente lettera di “Revoca di affidamento” relativa all'apertura di credito in c/c n.13405 e lettera di “Risoluzione dei contratti di Finanziamento” relativa al prestito chirografario n. 343864000. Risulta, altresì, che successivamente perveniva all'opponente comunicazione in data 11.12.2019 di cessione del credito intervenuta tra da e Controparte_9 CP_1
(dapprima cessione da Banca Marche a Nuova Banca Marche e poi da Nuova Banca Cont Marche a;
vi si indicava il rapporto ceduto come segue: NDG: (numero direzione generale) 22 , Banca Marche. Si legge nella missiva: “…la Pt_1 invitiamo a regolarizzare la Sua/Vostra esposizione debitoria effettuando entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente, nei limiti della garanzia rilasciata, che costituisce formale atto di diffida e messa in mora, il versamento di quanto dovuto... la presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c…”.
Non v'è dubbio che il contenuto e il tenore della comunicazione attribuiscano alla stessa la valenza di atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto essa contiene una esplicita intimazione di adempimento, con cui si manifesta l'inequivoca volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore, con l'effetto di costituirlo in mora (v., in questi termini, Cass. 24656 del 3.12.2010; v. anche
Cass. n. 17123 del 25.8.2015, secondo cui “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta pagina 8 di 13 o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”; nonché Cass., Sez.
2, Ord. n. 24913 del 18.8.2022, secondo cui “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l'esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell'obbligato”).
Applicati i suesposti principi al caso in esame, va valorizzato il fatto che, nella missiva in questione, si è rivolta chiaramente al soggetto Controparte_2 obbligato (l'odierna opponente), indicando esplicitamente di agire come mandataria di
, cessionaria dei crediti già facenti capo a e quantificando il CP_1 Controparte_5 credito vantato (€ 104.530,18), manifestando così, in modo inequivoco, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, anche mediante espresso richiamo all'art. 2943 c.c., elementi tutti che, valutati congiuntamente, inducono ad attribuire alla missiva in questione la natura di valido atto di messa in mora, idoneo ad interrompere la prescrizione.
A seguito del disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., da parte dell'opponente, della firma apposta sulla cartolina di ricevimento della predetta raccomandata dell'11.12.2019, parte opposta ha avanzato rituale istanza di verificazione, il cui esito risulta documentato dalla relazione finale della c.t.u. espletata nell'altro procedimento pendente tra le stesse parti dinanzi ad altro giudice (n. 834/2022 R.G.), relazione che parte opposta ha depositato in corso di causa (v. nota di deposito del 19.3.2024) e che è stata formalmente acquisita agli atti del presente giudizio.
Dalla relazione grafotecnica redatta dalla dott.ssa - chiamata a rispondere Persona_4 al seguente quesito ricevimento del 19.12.19 inviata da spa (doc.9 dell'apposto), Controparte_2 sia o meno stata vergata dalla opponente o da suo figlio Parte_1 Tes_1
autorizzando la raccolta del loro saggio grafico>> - risulta che la sottoscrizione
[...] apposta sulla cartolina di ricevimento appartiene alla mano dell'opponente (<La firma in verifica appartiene alla mano della signora . La firma in verifica non Parte_1 appartiene alla mano del sig. ; in questi termini le conclusioni del Testimone_1
c.t.u.), la quale opponente, nell'apporre la firma sul documento, aveva tra l'altro tentato di dissimulare la propria grafia (così si legge nella relazione: “...Il livello grafomotorio nel saggio grafico è teso e rappresenta un evidente controllo con minore scorrevolezza proprio perché è stato messo in atto un tentativo di dissimulazione…”).
pagina 9 di 13 Alla stregua di tali risultanze, deve ritenersi che la formale diffida e messa in mora contenuta nella comunicazione della Banca datata 11.12.2019, avente valore di atto interruttivo della prescrizione nei termini sopra esposti, sia stata regolarmente ricevuta dalla opponente in data 19.12.2019, con quanto ne consegue ai fini della interruzione del decorso della prescrizione, che non risulta, quindi, maturata.
Sulla transazione conclusa dalla Banca con Controparte_6
L'opponente, con l'atto di citazione, ha dichiarato di voler profittare, ai sensi dell'art. 1304 c.c., dell'accordo transattivo raggiunto da con l'altro Controparte_5 fideiussore, (ex coniuge dell'opponente), deducendo che la transazione Controparte_6 ha avuto ad oggetto l'intero credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, come già evidenziato nella comunicazione inviata in data 30.3.2022 (doc. 4 opponente), non risultando dall'accordo transattivo che il abbia definito solo ed esclusivamente la CP_6 propria posizione di co-fideiussore, in quanto nessuna riserva è contenuta nella comunicazione del 2.3.2011 inviata alla Banca (doc. n. 3 fasc. opponente). Al contrario, nella predetta comunicazione del 2.3.2011, il precisa espressamente di voler CP_6
“chiudere definitivamente tutta questa storia” e di non voler “far più figurare il mio nome associato alle vecchie situazioni di (debitrice principale), ricadendo, in ogni CP_4 caso, sulle parti stipulanti l'accordo transattivo l'onere di dedurre e provare l'effettivo contenuto dello stesso.
Ciò premesso, occorre preliminarmente evidenziare che lo stabilire se le parti abbiano voluto estendere la transazione all'intero debito solidale o solo alla parte di debito del transigente non attiene alla natura dell'obbligazione, ma è questione di interpretazione del contratto, da risolvere secondo criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., attraverso la ricostruzione della volontà delle parti.
Nello specifico, la transazione parziale produce automaticamente un effetto riflesso sugli altri condebitori solidali, ossia la riduzione del debito del condebitore rimasto estraneo per la quota riferibile al soggetto stipulante.
L'effetto della transazione con cui uno dei condebitori solidali transige la lite con l'unico creditore, pagando una somma astrattamente pari alla propria quota di debito, è lo scioglimento della solidarietà rispetto al transigente e la riduzione del debito complessivo in misura pari all'importo pagato da questi o alla quota ad esso riferibile.
pagina 10 di 13 Non trova invece applicazione l'art. 1304, comma 1, c.c., dettato unicamente per le ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto l'intero debito.
Ritiene il giudicante che nella fattispecie in esame ricorra la particolare ipotesi (diversa da quella disciplinata dall'art. 1304, co. 1, c.c.) di transazione su una quota del debito e non dell'intero debito. Tale conclusione si ricava, oltre che dalla dichiarazione del co- fideiussore (nella parte in cui manifesta la volontà di volersi svincolare dalla garanzia: v. lettera del 2.3.2011, ove il dichiara di non voler più “far figurare il mio nome CP_6 associato alle vecchie situazioni di ), anche dalla causale del bonifico CP_4
(“versamento in qualità di garante da nell'interesse di con Controparte_6 CP_4 liberazione dalla stessa”; v. doc. n. 9 fasc. opposta). Il fatto che la transazione fosse riferibile alla sola quota gravante sul e non all'intero debito della debitrice CP_6 principale si desume anche dalla dichiarazione della Banca (sub doc. n. 10 fasc. opposta), secondo cui a seguito di comunicazione di revoca della fideiussione ricevuta dalla banca in data 25.9.2009, l'importo massimo gravante sul garante doveva considerarsi CP_6 pari, a quella data, ad € 14.971,40.
Poiché, dunque, la causale fa espresso riferimento alla liberazione “dalla stessa” ovvero dalla qualità di garante, con conseguente accettazione della banca dell'importo offerto in pagamento (€ 4.000,00), deve ritenersi che tale transazione, intervenuta in relazione ad una parte soltanto del credito risarcitorio, abbia determinato lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante (v. Cass. ord. n. 2426 del
25.1.2024). Va altresì precisato che, in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (v. Cass. ord. n. 25980 del
24.9.2021).
Ne deriva che, avendo il pagato un importo inferiore alla quota su di lui gravante, CP_6 la somma da decurtare va calcolata sulla base della quota ideale percentuale di spettanza pagina 11 di 13 del , pari ad un terzo, così come ammesso dalla stessa convenuta opposta nella CP_6 comparsa di costituzione e, quindi, il debito attualmente gravante sulla opponente va quantificato in € 43.626,44. Parte_1
In conclusiva sintesi, stante l'accoglimento dell'opposizione in relazione ad una parte del credito azionato in via monitoria, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto, pur se emesso per un credito che, ab origine, era dovuto nella misura richiesta (€
65.439,66), tale credito si è ridotto per effetto della dichiarazione della opponente di voler profittare della transazione (v. dichiarazione trasmessa alla Banca in data
30.3.2022) intervenuta successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Contestualmente, stante il rigetto dei restanti motivi di opposizione, l'opponente deve essere condannata al pagamento della somma di € 43.626,44, oltre interessi come da domanda.
Sulle spese processuali
Riguardo al regolamento delle spese di lite, va preliminarmente osservato che "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con
l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"
(Cass, n. 18125/2017; in termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007).
Nel caso in esame, la creditrice opposta, che ha visto conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, non può qualificarsi soccombente (arg. ex Cass. n. 9587 del 2015), sicché le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 nelle cause civili di valore compreso tra € 52.001,01 ed €
260.000 (avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria, attesa l'esiguità dell'attività difensiva svolta in tale fase), devono essere poste a carico di parte opponente, nei cui confronti è stata pronunciata condanna nel merito.
Tuttavia, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare equo compensare le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna dell'opponente al pagamento dei residui due terzi, tenuto conto del fatto che, pur essendo stata disposta la pagina 12 di 13 revoca del decreto ingiuntivo, è stata, comunque, accertata la sostanziale fondatezza della domanda monitoria in misura inferiore a quella ingiunta, ed essendo stati disattesi gli altri motivi di opposizione (relativi anche all'an della domanda monitoria), sui quali parte opposta è stata costretta a difendersi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di € Parte_1
43.626,44 in favore di oltre interessi contrattuali dalle singole scadenze Controparte_1 al saldo;
3. condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite per la quota di due terzi, previa compensazione per la quota di un terzo, liquidandole per l'intero in € 11.268,00, per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e Cap come per legge.
Così deciso in Pesaro, il 22.7.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
pagina 13 di 13
Il Tribunale di Pesaro, in persona della dott.ssa Maria Rosaria Pietropaolo, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale n. 835/2022 avente ad oggetto: Opposizione a decreto ingiuntivo n. 126/2022 in materia bancaria promossa da
(CF: ), residente in [...], rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'Avv. Francesco Tardella (CF: ) e con quest'ultimo C.F._2 elettivamente domiciliata in Pesaro, Via Barignani, 4, presso l'Avv. Alessandra Caldart (CF: ), giusta delega a margine dell'atto di citazione;
C.F._3 attrice/opponente nei confronti di società a responsabilità limitata unipersonale, con sede legale in Controparte_1
Conegliano (TV), Via V. Alfieri n. 1, codice fiscale e iscrizione al Registro delle Imprese di Treviso-Belluno n. e per essa, quale mandataria, giusta procura speciale P.IVA_1 autenticata nelle sottoscrizioni dal Notaio Dott. del 25.01.2018 rep Persona_1
297185 racc. 30921, la ad unico socio con Controparte_2 sede legale in San Donato Milanese, in via dell'Unione Europea n. 6a-6b, codice fiscale e p. iva rea n. , in persona dell'Avv. Alessandra Furlan, in virtù dei P.IVA_2 P.IVA_3 poteri concessi con procura autenticata dal Notaio in data 25.09.2020 rep Persona_2
22298, rappresentata e difesa, in forza di procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Maurizio Terenzi, c.f. , ed CodiceFiscale_4 elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Pesaro, Viale della Vittoria n. 161;
convenuta/opposta
CONCLUSIONI
Per parte opponente pagina 1 di 13 “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
- in via principale, nel merito: revocare integralmente il decreto ingiuntivo opposto, per le ragioni di fatto e di diritto di cui si è detto in atti (anche in punto di legittimazione attiva dell'opposta);
- in via istruttoria: senza che ciò costituisca inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi: a) prova per testi sulle seguenti circostanze: 2) Vero che, alla data del 19 dicembre 2019, mai la Sig.ra ha Parte_1 ospitato persone, anche a titolo precario, presso l'appartamento sito in Pesaro, P.le C. Albani, 3, int. 2°; 3) Vero che, alla data del 19 dicembre 2019, la Sig.ra
[...] era priva di collaboratori/trici domestici/che presso l'appartamento sito in Parte_1
Pesaro, P.le C. Albani, 3, int. 2A; 4) Vero che, alla data del 19 dicembre 2019, il condominio sito in Pesaro, P.le C. Albani, 3, presso cui, all'int. 2A, risiedeva ed abitava la Sig.ra era privo di servizio di portineria;
Parte_1
Si indicano come testi i Sig.ri , residente in [...] Testimone_1
(su tutti i capitoli), , residente in [...] (su tutti i Testimone_2 capitoli) e domiciliato in Pesaro, Viale Marsala, 28 (sul capitolo 4); Testimone_3
b) consulenza tecnica d'ufficio di natura grafologica, con autorizzazione al nominando consulente tecnico d'ufficio a raccogliere i saggi grafici dalla Sig.ra e Parte_1 dal di lei figlio Sig. , diretta ad accertare che la sottoscrizione apposta Testimone_1 per avvenuta ricezione sulla cartolina di ricevimento della raccomandata datata 11 dicembre 2019 inviata dalla (doc. 11 avversario) non Controparte_2 appartiene all'odierna opponente e/o al di lei figlio, utilizzandosi come scritture di comparazione i seguenti documenti, già prodotti in atti: 1) patente di guida Sig.ra
[...]
2) patente di guida Sig. ; 3) carta di identità Sig. ; 4) Per_3 Parte_2 Parte_2 atto di citazione introduttivo del presente procedimento con procura alle liti rilasciata dalla Sig.ra Persona_3
Con vittoria di spese e di compensi professionali da distrarsi in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Per parte opposta
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, per le causali in atti In via principale e nel merito accertata documentalmente l'intervenuta formale interruzione dell'altrui eccepita prescrizione del credito azionato con il Decreto Ingiuntivo n. 126/2022 – RG. 204/2022, rigettare l'altrui opposizione siccome totalmente infondata tanto in fatto quanto in diritto, e, per l'effetto, confermare la piena validità ed efficacia del Decreto Ingiuntivo n. 126/2022 emesso dal Tribunale di Pesaro per l'intero importo di € 65.439,66. Con vittoria di spese, funzioni ed onorari”
Esposizione delle ragioni in fatto e in diritto della decisione pagina 2 di 13 Con atto di citazione ritualmente notificato, ha proposto opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 126/2022 (RG. n. 204/2022) emesso dal Tribunale di
Pesaro in data 17.2.2022 ad istanza della e per essa della sua mandataria CP_1
, con il quale le è stato ingiunto il pagamento, in solido Controparte_2 con , della somma di € 65.439,66, di cui € 44.409,61 a titolo di saldo Controparte_3 del conto corrente con apertura di credito stipulato dalla società Controparte_4
(c/c bancario n. 13405) ed € 21.030,05 in relazione a contratto di
[...] finanziamento (prestito chirografario n. 343864) concesso in favore della predetta società da Banca delle Marche. CP_4
A sostegno dell'opposizione, ha eccepito la prescrizione del credito Parte_1 azionato in via monitoria, deducendo che tra le diffide di pagamento inviate da
[...] in data 22.2.2011 e la notifica del decreto ingiuntivo opposto, Controparte_5 avvenuta in data 7.3.2022, erano trascorsi più di dieci anni. Ha, inoltre, eccepito l'estinzione dell'intero credito ingiunto per effetto dell'intervenuta transazione che Banca delle Marche aveva stipulato con il condebitore solidale, , dichiarando di Controparte_6 voler profittare di detta transazione ai sensi dell'art. 1304 c.c. In corso di causa, e precisamente con la prima memoria ex art. 183 c.p.c., l'opponente ha eccepito, altresì, il difetto di legittimazione attiva dell'ingiungente, per difetto di prova della titolarità del credito azionato in capo alla convenuta/opposta.
Si è costituita in giudizio nella sua qualità di mandataria Controparte_2 della , contestando l'opposizione e chiedendone il rigetto, deducendo, in CP_1 particolare: che la prescrizione non era maturata, in quanto validamente interrotta con comunicazione inviata in data 11.12.2019; che la transazione intercorsa con il condebitore solidale aveva avuto ad oggetto solamente la quota gravante su quest'ultimo, sicché la somma dovuta dall'ingiungente doveva essere decurtata solo di detta quota, restando l'ingiunta debitrice della residua somma di € 43.626,44.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza del 26.9.2022,
l'opponente, contestato integralmente il contenuto della comparsa di costituzione e risposta della convenuta/opposta, ha dichiarato di non aver mai ricevuto la comunicazione asseritamente inviatale in data 11.12.2019 e, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., ha disconosciuto formalmente la sottoscrizione apposta sulla cartolina di ricevimento della stessa, eccependo, in ogni caso, che la predetta comunicazione non poteva valere quale atto interruttivo, ai sensi dell'art. 2943 c.c., facendo essa genericamente riferimento ad un coacervo di crediti asseritamente ceduti, senza in alcun modo pagina 3 di 13 evidenziare quali fossero i rapporti e/o i titoli in forza dei quali era stato richiesto il pagamento della complessiva somma di € 104.530,18.
A fronte del disconoscimento della firma operato dall'opponente, l'opposta ha avanzato tempestiva istanza di verificazione, ex art. 216 c.p.c., fornendo a sostegno dell'autografia della sottoscrizione in questione tutti i documenti bancari sottoscritti dall' e già Parte_1 in atti, con contestuale richiesta di concessione di termine per dare corso alla mediazione obbligatoria, quale condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
Con ordinanza del 3.12.2022, rilevata la sussistenza di valido atto interruttivo dell'eccepita prescrizione e ritenuta fondata l'operatività della transazione intervenuta con il condebitore solidale limitatamente alla quota gravante su Controparte_6 quest'ultimo e non per l'intero credito vantato nei confronti della debitrice principale, è stata autorizzata la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di € 43.626,44 e, contestualmente, concesso il termine di legge per l'avvio della procedura di mediazione obbligatoria, conclusa negativamente.
Alla successiva udienza del 4.12.2023, segnalata dalle parti la pendenza, dinanzi ad altro giudice di questo Tribunale, di altro procedimento (rubricato al n. 834/2022 R.G.), nel quale l' aveva proceduto al disconoscimento della sottoscrizione apposta sulla Parte_1 stessa cartolina di ricevimento disconosciuta nel presente giudizio, e preso atto della perfetta coincidenza delle richieste istruttorie avanzate nei due distinti procedimenti
(c.t.u grafologica per verificare la paternità della firma sulla cartolina di ricevimento della raccomandata del 19.12.2019 e prova per testi), è stato disposto rinvio ad altra udienza in attesa dell'esaurimento della fase istruttoria nell'altro giudizio, con invito alla parte più diligente a depositare le relative risultanze nel fascicolo telematico del presente procedimento.
Depositata in data 19.3.2024, a cura di parte opposta, la relazione depositata dal c.t.u., dott.ssa , nel procedimento n. 834/2022 R.G., la presente causa, istruita Persona_4 solo documentalmente, stante la ritenuta superfluità delle istanze istruttorie formulate da parte opponente, è stata trattenuta in decisione, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ex art. 190 c.p.c.
Sulla domanda monitoria
Il decreto ingiuntivo opposto ha ad oggetto il credito derivante da due distinti rapporti intestati alla società Controparte_7
pagina 4 di 13 1) contratto di conto corrente n. 13405 del 2.11.2005 concluso con l'allora Banca delle
Marche, con successiva apertura di credito di € 15.000,00 datata 15.4.2008 (doc. n. 3 fasc. opposta);
2) prestito chirografario n. 343864 del 15.4.2008 per € 40.000,00, accordato dal predetto Istituto bancario (doc. n. 4 fasc. opposta).
In data 23.7.2003, ha concesso fideiussione generica in riferimento Parte_1 al c/c n. 13405, limitata all'importo di € 7.500,00, poi estesa ad un ammontare di €
15.000,00 e, successivamente, nel Febbraio 2007, fino a concorrenza di € 90.000,00
(doc. n. 5 fasc. opposta).
In data 20.12.2005, la società ha cambiato denominazione sociale in
[...]
, con contestuale scioglimento del rapporto societario con la Controparte_7 socia e conferma del medesimo impegno fideiussorio da parte della sola Pt_3 Parte_1
(doc. n. 6 fasc. opposta).
[...]
In data 19.1.2006, entrambi i rapporti sono stati garantiti da fideiussione generica limitata all'importo di € 30.150,00, accordata da e, successivamente, Controparte_6 aumentata fino a complessivi € 97.650,00 (doc. 8 fasc. opposta).
In data 8.8.2008, la Banca ha concesso alla unitamente alla nuova socia di Parte_1
, fideiussione specifica limitata ad € 40.000,00 CP_7 Controparte_3 limitatamente al prestito chirografario n. 343864 (doc. n. 7 fasc. opposta).
Successivamente, in data 22.2.2011, a seguito dell'irregolare utilizzo e delle irregolarità riscontrate nella gestione dei suddetti rapporti, l'Istituto bancario, per mezzo di raccomandate a/r ha comunicato la “Revoca affidamenti concessi ad
[...]
, alla ad Controparte_7 Controparte_8 Parte_1
e a , nonché la “Risoluzione contratti di finanziamento concessi
[...] Controparte_6 ad , alla Controparte_7 Controparte_8 ad , a e a (doc. n. 10 fasc. Parte_1 Controparte_6 Controparte_3 opposta).
In data 2.3.2011 ha inviato missiva all'allora Banca delle Marche, Controparte_6 chiedendo la liberazione dalla fideiussione, non essendo più in possesso dei requisiti per mantenere la garanzia, risolvendo la sua posizione debitoria, tramite pagamento a saldo e stralcio di € 4.000,00 (doc. n. 9 fasc. opposta).
Come risulta dalla citata documentazione, e Parte_1 Controparte_3 risultano debitrici nei confronti della Banca, in forza dei predetti rapporti negoziali, della pagina 5 di 13 complessiva somma di € 65.439,66, di cui € 44.409,61 in relazione al conto corrente bancario ed € 21.030,05 in relazione al prestito chirografario.
Il credito è stato oggetto di cessione a ed è stato, quindi, azionato dalla CP_1
in qualità di mandataria di . Controparte_2 CP_1
Sulla legittimazione attiva di CP_1
L'opponente ha eccepito in corso di causa il difetto di legittimazione attiva in capo alla convenuta opposta, sottolineando come quest'ultima non abbia fornito prova, come sarebbe stato suo preciso onere, di essere titolare del credito monitoriamente azionato e richiamando la giurisprudenza secondo cui “in materia di cessioni di credito in blocco da parte della banca, in caso di contestazione del debitore, è il cessionario a dover provare la titolarità del rapporto di credito, con documenti circostanziati idonei a dimostrare
l'incorporazione e l'inclusione del credito stesso nell'operazione di cessione in blocco”
(Trib. Bologna 3.6.2022, in Trib. Benevento 7.7.2022, in . Email_1 Email_1
Al riguardo, va osservato che, effettivamente, la Corte di legittimità ha affermato il principio secondo cui “In materia di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 t.u.b., la questione dell'essere il credito compreso tra quelli ceduti è rilevabile d'ufficio dal giudice di merito, attenendo al fondamento della domanda proposta dal cessionario;
e la parte che agisca affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione in blocco, ha anche l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale, salvo che la controparte non l'abbia esplicitamente o implicitamente riconosciuta” (Cass. civ. n. 5857/2022).
Più di recente, la Suprema Corte ha distinto l'ipotesi in cui oggetto di contestazione è
l'esistenza del contratto di cessione in sé, da quello in cui è negata solo l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti in blocco (da ultimo, v. Cassazione civile sez. III,
10.5.2024, n.12818).
Ebbene, nel primo caso, per provare tale contratto non è sufficiente la pubblicazione dell'avviso in G.U., ma occorre la produzione in atti dell'atto negoziale;
invece, nel secondo caso, l'avviso “può ben costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete” (così,
Cass. civ., Sez. III, ord. 22.6.2023, n. 17944; Cass. civ. Sez. III, ord. 31.1.2019, n.
2780).
pagina 6 di 13 Nel caso in esame, oggetto di contestazione è l'inclusione del credito controverso tra quelli ceduti in blocco.
La documentazione versata in giudizio dall'ingiungente (sia nella fase monitoria sia nella presente fase, da considerarsi parti di un unico procedimento e, quindi, senza alcuna necessità di ridepositare telematicamente i documenti già prodotti nella pregressa fase) attesta che il credito azionato in via monitoria rientra tra i crediti ceduti, in quanto aventi le specifiche caratteristiche enunciate nei provvedimenti della Banca d'Italia rispettivamente assunti in data 26.1.2016 e in data 30.12.2016 (doc. 3 e 4 fasc. monitorio), citati nell'avviso di cessione pubblicato in G.U. parte seconda n. 73 del
22.6.2017 (doc. 5 fasc. monitorio), che fanno riferimento, quale oggetto della cessione alla ai “crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile Controparte_9 individuale di al 30 settembre 2015, detenuti da Nuova Banca Controparte_5 delle Marche Spa per effetto del provvedimento n. 1241108 del 22 novembre 2015 di cessione delle attività e passività” e ai “crediti in sofferenza, risultanti dalla situazione contabile consolidata di al 30 settembre 2015, già di titolarità Controparte_5 della controllata Medioleasing Spa;
…crediti in sofferenza risultanti dalla situazione contabile individuale di al 30 settembre 2015, interessati da Controparte_5 operazioni di cartolarizzazione;
…ulteriori crediti in sofferenza risultanti dalla valutazione definitiva dell'esperto indipendente alla data del 22 novembre 2015 e riferiti a Banca delle Marche Spa e Medioleasing Spa”.
Parte opposta ha poi prodotto tutta la documentazione contrattuale e bancaria riguardante, in particolare, il contratto di conto corrente, l'apertura di credito e il finanziamento in forza dei quali ha ottenuto il decreto ingiuntivo, con i relativi documenti di sintesi, piano di ammortamento e contratti di fideiussione, generica e specifica (v. docc. da n. 6 a n. 14 fasc. monitorio).
Tale documentazione costituisce un significativo riscontro della titolarità del credito (l'art. 1262 c.c. prevede che il cedente consegna al cessionario i documenti probatori del credito).
Sotto altro profilo, va evidenziato altro significativo elemento presuntivo, rappresentato dal fatto che nessun soggetto diverso dall'opposta ha chiesto all'opponente Parte_1
l'adempimento del credito oggetto di ingiunzione.
L'eccezione va, pertanto, rigettata.
Sulla prescrizione del credito azionato e sul disconoscimento della sottoscrizione
pagina 7 di 13 A sostegno dell'opposizione, ha eccepito, in primo luogo, Parte_1
l'intervenuta prescrizione ex art. 2946 c.c. del credito monitoriamente azionato, facendo rilevare come tra le diffide di pagamento inviate dalla in data Controparte_5
21.2.2011 e la notifica del decreto ingiuntivo opposto, avvenuta in data 7.3.2022, fossero trascorsi ben più di 10 anni, senza che le fosse mai stata nel frattempo formulata qualsivoglia altra richiesta di pagamento atta ad interrompere il decorso dell'ordinaria prescrizione decennale.
L'opposta ha replicato a detta eccezione, deducendo che l' ha avuto Parte_1 conoscenza sin dal mese di dicembre 2019 della cessione del credito intervenuta tra la e la , avente per oggetto, fra l'altro, i crediti Controparte_9 CP_1 vantati nei suoi confronti dalla , e ciò in forza della comunicazione Controparte_5 inviatale in data 11.12.2019 (doc. 11 fasc. opposta), con la quale è stato interrotto il decorso della prescrizione.
L'eccezione di prescrizione non è fondata.
Risulta dagli atti che in data 22.2.2011 sono state inviate all'opponente lettera di “Revoca di affidamento” relativa all'apertura di credito in c/c n.13405 e lettera di “Risoluzione dei contratti di Finanziamento” relativa al prestito chirografario n. 343864000. Risulta, altresì, che successivamente perveniva all'opponente comunicazione in data 11.12.2019 di cessione del credito intervenuta tra da e Controparte_9 CP_1
(dapprima cessione da Banca Marche a Nuova Banca Marche e poi da Nuova Banca Cont Marche a;
vi si indicava il rapporto ceduto come segue: NDG: (numero direzione generale) 22 , Banca Marche. Si legge nella missiva: “…la Pt_1 invitiamo a regolarizzare la Sua/Vostra esposizione debitoria effettuando entro e non oltre quindici giorni dalla ricezione della presente, nei limiti della garanzia rilasciata, che costituisce formale atto di diffida e messa in mora, il versamento di quanto dovuto... la presente vale anche ai fini interruttivi della prescrizione ex art. 2943 c.c…”.
Non v'è dubbio che il contenuto e il tenore della comunicazione attribuiscano alla stessa la valenza di atto interruttivo della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943 c.c., in quanto essa contiene una esplicita intimazione di adempimento, con cui si manifesta l'inequivoca volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del debitore, con l'effetto di costituirlo in mora (v., in questi termini, Cass. 24656 del 3.12.2010; v. anche
Cass. n. 17123 del 25.8.2015, secondo cui “L'atto di interruzione della prescrizione, ai sensi dell'art. 2943, comma 4, c.c., non deve necessariamente consistere in una richiesta pagina 8 di 13 o intimazione, essendo sufficiente una dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di esercitare il diritto spettante al dichiarante”; nonché Cass., Sez.
2, Ord. n. 24913 del 18.8.2022, secondo cui “Ai fini dell'interruzione della prescrizione, quel che rileva è che il creditore esterni in forma scritta l'esercizio della pretesa e che la richiesta pervenga nella sfera di conoscenza dell'obbligato”).
Applicati i suesposti principi al caso in esame, va valorizzato il fatto che, nella missiva in questione, si è rivolta chiaramente al soggetto Controparte_2 obbligato (l'odierna opponente), indicando esplicitamente di agire come mandataria di
, cessionaria dei crediti già facenti capo a e quantificando il CP_1 Controparte_5 credito vantato (€ 104.530,18), manifestando così, in modo inequivoco, la volontà di ottenere il soddisfacimento del proprio credito, anche mediante espresso richiamo all'art. 2943 c.c., elementi tutti che, valutati congiuntamente, inducono ad attribuire alla missiva in questione la natura di valido atto di messa in mora, idoneo ad interrompere la prescrizione.
A seguito del disconoscimento, ex art. 214 c.p.c., da parte dell'opponente, della firma apposta sulla cartolina di ricevimento della predetta raccomandata dell'11.12.2019, parte opposta ha avanzato rituale istanza di verificazione, il cui esito risulta documentato dalla relazione finale della c.t.u. espletata nell'altro procedimento pendente tra le stesse parti dinanzi ad altro giudice (n. 834/2022 R.G.), relazione che parte opposta ha depositato in corso di causa (v. nota di deposito del 19.3.2024) e che è stata formalmente acquisita agli atti del presente giudizio.
Dalla relazione grafotecnica redatta dalla dott.ssa - chiamata a rispondere Persona_4 al seguente quesito ricevimento del 19.12.19 inviata da spa (doc.9 dell'apposto), Controparte_2 sia o meno stata vergata dalla opponente o da suo figlio Parte_1 Tes_1
autorizzando la raccolta del loro saggio grafico>> - risulta che la sottoscrizione
[...] apposta sulla cartolina di ricevimento appartiene alla mano dell'opponente (<La firma in verifica appartiene alla mano della signora . La firma in verifica non Parte_1 appartiene alla mano del sig. ; in questi termini le conclusioni del Testimone_1
c.t.u.), la quale opponente, nell'apporre la firma sul documento, aveva tra l'altro tentato di dissimulare la propria grafia (così si legge nella relazione: “...Il livello grafomotorio nel saggio grafico è teso e rappresenta un evidente controllo con minore scorrevolezza proprio perché è stato messo in atto un tentativo di dissimulazione…”).
pagina 9 di 13 Alla stregua di tali risultanze, deve ritenersi che la formale diffida e messa in mora contenuta nella comunicazione della Banca datata 11.12.2019, avente valore di atto interruttivo della prescrizione nei termini sopra esposti, sia stata regolarmente ricevuta dalla opponente in data 19.12.2019, con quanto ne consegue ai fini della interruzione del decorso della prescrizione, che non risulta, quindi, maturata.
Sulla transazione conclusa dalla Banca con Controparte_6
L'opponente, con l'atto di citazione, ha dichiarato di voler profittare, ai sensi dell'art. 1304 c.c., dell'accordo transattivo raggiunto da con l'altro Controparte_5 fideiussore, (ex coniuge dell'opponente), deducendo che la transazione Controparte_6 ha avuto ad oggetto l'intero credito portato dal decreto ingiuntivo opposto, come già evidenziato nella comunicazione inviata in data 30.3.2022 (doc. 4 opponente), non risultando dall'accordo transattivo che il abbia definito solo ed esclusivamente la CP_6 propria posizione di co-fideiussore, in quanto nessuna riserva è contenuta nella comunicazione del 2.3.2011 inviata alla Banca (doc. n. 3 fasc. opponente). Al contrario, nella predetta comunicazione del 2.3.2011, il precisa espressamente di voler CP_6
“chiudere definitivamente tutta questa storia” e di non voler “far più figurare il mio nome associato alle vecchie situazioni di (debitrice principale), ricadendo, in ogni CP_4 caso, sulle parti stipulanti l'accordo transattivo l'onere di dedurre e provare l'effettivo contenuto dello stesso.
Ciò premesso, occorre preliminarmente evidenziare che lo stabilire se le parti abbiano voluto estendere la transazione all'intero debito solidale o solo alla parte di debito del transigente non attiene alla natura dell'obbligazione, ma è questione di interpretazione del contratto, da risolvere secondo criteri di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., attraverso la ricostruzione della volontà delle parti.
Nello specifico, la transazione parziale produce automaticamente un effetto riflesso sugli altri condebitori solidali, ossia la riduzione del debito del condebitore rimasto estraneo per la quota riferibile al soggetto stipulante.
L'effetto della transazione con cui uno dei condebitori solidali transige la lite con l'unico creditore, pagando una somma astrattamente pari alla propria quota di debito, è lo scioglimento della solidarietà rispetto al transigente e la riduzione del debito complessivo in misura pari all'importo pagato da questi o alla quota ad esso riferibile.
pagina 10 di 13 Non trova invece applicazione l'art. 1304, comma 1, c.c., dettato unicamente per le ipotesi in cui la transazione abbia ad oggetto l'intero debito.
Ritiene il giudicante che nella fattispecie in esame ricorra la particolare ipotesi (diversa da quella disciplinata dall'art. 1304, co. 1, c.c.) di transazione su una quota del debito e non dell'intero debito. Tale conclusione si ricava, oltre che dalla dichiarazione del co- fideiussore (nella parte in cui manifesta la volontà di volersi svincolare dalla garanzia: v. lettera del 2.3.2011, ove il dichiara di non voler più “far figurare il mio nome CP_6 associato alle vecchie situazioni di ), anche dalla causale del bonifico CP_4
(“versamento in qualità di garante da nell'interesse di con Controparte_6 CP_4 liberazione dalla stessa”; v. doc. n. 9 fasc. opposta). Il fatto che la transazione fosse riferibile alla sola quota gravante sul e non all'intero debito della debitrice CP_6 principale si desume anche dalla dichiarazione della Banca (sub doc. n. 10 fasc. opposta), secondo cui a seguito di comunicazione di revoca della fideiussione ricevuta dalla banca in data 25.9.2009, l'importo massimo gravante sul garante doveva considerarsi CP_6 pari, a quella data, ad € 14.971,40.
Poiché, dunque, la causale fa espresso riferimento alla liberazione “dalla stessa” ovvero dalla qualità di garante, con conseguente accettazione della banca dell'importo offerto in pagamento (€ 4.000,00), deve ritenersi che tale transazione, intervenuta in relazione ad una parte soltanto del credito risarcitorio, abbia determinato lo scioglimento del vincolo della solidarietà passiva, senza, peraltro, vincolare in alcun modo la successiva ripartizione giudiziale della responsabilità tra i condebitori e spiegando efficacia limitatamente alla quota attribuita al condebitore stipulante (v. Cass. ord. n. 2426 del
25.1.2024). Va altresì precisato che, in tema di obbligazioni solidali, al fine di determinare il debito che residua a carico degli altri debitori in solido a seguito della transazione conclusa da uno di essi nei limiti della propria quota, occorre verificare se la somma pagata sia pari o superiore alla quota di debito gravante su di lui, oppure sia inferiore, perché, nel primo caso, il debito gravante sugli altri debitori in solido si riduce in misura corrispondente a quanto effettivamente pagato dal debitore che ha raggiunto l'accordo transattivo mentre, nel secondo caso, lo stesso debito si riduce in misura corrispondente alla quota gravante su colui che ha transatto (v. Cass. ord. n. 25980 del
24.9.2021).
Ne deriva che, avendo il pagato un importo inferiore alla quota su di lui gravante, CP_6 la somma da decurtare va calcolata sulla base della quota ideale percentuale di spettanza pagina 11 di 13 del , pari ad un terzo, così come ammesso dalla stessa convenuta opposta nella CP_6 comparsa di costituzione e, quindi, il debito attualmente gravante sulla opponente va quantificato in € 43.626,44. Parte_1
In conclusiva sintesi, stante l'accoglimento dell'opposizione in relazione ad una parte del credito azionato in via monitoria, il decreto ingiuntivo deve essere revocato, in quanto, pur se emesso per un credito che, ab origine, era dovuto nella misura richiesta (€
65.439,66), tale credito si è ridotto per effetto della dichiarazione della opponente di voler profittare della transazione (v. dichiarazione trasmessa alla Banca in data
30.3.2022) intervenuta successivamente all'emissione del decreto ingiuntivo.
Contestualmente, stante il rigetto dei restanti motivi di opposizione, l'opponente deve essere condannata al pagamento della somma di € 43.626,44, oltre interessi come da domanda.
Sulle spese processuali
Riguardo al regolamento delle spese di lite, va preliminarmente osservato che "Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con
l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio. Ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse essere poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito"
(Cass, n. 18125/2017; in termini, Cass. n. 11606/2018 e n. 14764/2007).
Nel caso in esame, la creditrice opposta, che ha visto conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, non può qualificarsi soccombente (arg. ex Cass. n. 9587 del 2015), sicché le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dei parametri di cui al DM 55/2014, aggiornati al D.M. 147/2022 nelle cause civili di valore compreso tra € 52.001,01 ed €
260.000 (avuto riguardo ai valori medi per le fasi di studio, introduttiva e decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria, attesa l'esiguità dell'attività difensiva svolta in tale fase), devono essere poste a carico di parte opponente, nei cui confronti è stata pronunciata condanna nel merito.
Tuttavia, in considerazione della parziale reciproca soccombenza, appare equo compensare le spese di lite nella misura di un terzo, con condanna dell'opponente al pagamento dei residui due terzi, tenuto conto del fatto che, pur essendo stata disposta la pagina 12 di 13 revoca del decreto ingiuntivo, è stata, comunque, accertata la sostanziale fondatezza della domanda monitoria in misura inferiore a quella ingiunta, ed essendo stati disattesi gli altri motivi di opposizione (relativi anche all'an della domanda monitoria), sui quali parte opposta è stata costretta a difendersi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pesaro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
2. dichiara tenuta e condanna al pagamento della somma di € Parte_1
43.626,44 in favore di oltre interessi contrattuali dalle singole scadenze Controparte_1 al saldo;
3. condanna l'opponente alla rifusione, in favore dell'opposta, delle spese di lite per la quota di due terzi, previa compensazione per la quota di un terzo, liquidandole per l'intero in € 11.268,00, per compenso, oltre rimborso spese generali, IVA e Cap come per legge.
Così deciso in Pesaro, il 22.7.2025
Il giudice
Maria Rosaria Pietropaolo
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