Sentenza 20 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Basilicata, sentenza 20/01/2026, n. 1 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Basilicata |
| Numero : | 1 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Sent. n. 1/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA BASILICATA
composta dai seguenti Magistrati:
dr. UI RI Presidente dr. CO LO Consigliere relatore dr.ssa AR Gabriella DODARO Primo Referendario ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità iscritto al n. 9187 del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale presso questa Sezione, nei confronti di:
CA SC PA AG, C.F. [...]rappresentato e difeso, anche in via disgiunta, dagli avvocati Vincenzo HI Amerigo Colucci e Anna AR Buccico, elettivamente domiciliato presso lo studio del primo in AT, Via Spine Bianche n. 19/21 (pec: colucci0267@cert.avvmatera.it);
e IE AN, rappresentato e difeso dall’avvocato Vincenzo HI Amerigo Colucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in AT, Via Spine Bianche n. 19/21 (pec: colucci0267@cert.avvmatera.it ).
Visto l’atto introduttivo del giudizio, esaminati tutti gli altri atti e documenti della causa;
uditi, nella pubblica udienza del 13 gennaio 2026, con l’assistenza del Segretario del Collegio dott.ssa LA Micele, il Pubblico Ministero nella persona del dr. Andrea Luberti, nonché l’avv. Vincenzo HI Amerigo Colucci, che concludevano come da verbale di udienza;
premesso in
FATTO
1. - Con atto di citazione depositato in data 9/7/2024 la Procura regionale conveniva in giudizio CA SC PA AG e IE AN in ordine a ipotesi di danno riguardanti l’indebita percezione di contributi pubblici finalizzati alla promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive e connessi alla partecipazione a gare internazionali.
Le indagini prendevano avvio dalla nota del 3/6/2020 con la quale la Procura della Repubblica presso il Tribunale di AT informava la Procura contabile dell’esecuzione di misure cautelari in danno, tra gli altri, degli odierni convenuti, per una serie di truffe e tentate truffe commesse ai danni della Provincia di AT nell’ambito del procedimento penale n. 2908/2017 Mod 21, poi concluso con condanna degli stessi ad opera della sentenza del Tribunale di AT n. 289/2024; con la stessa sentenza i convenuti erano condannati anche per i fatti, in danno della GI Basilicata, oggetto del procedimento penale 132/2015 GN.
Dall’esposizione contenuta nell’atto introduttivo si evince che ai convenuti venivano contestate le seguenti condotte illecite:
- il sig. CA SC PA AG, in qualità di legale rappresentante p.t. dell’Associazione sportiva dilettantistica “Gruppo sportivo AT”, presentava all’Amministrazione Provinciale di AT, nell’ambito di Programmi Regionali Triennali Sport, i progetti finalizzati alla promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive denominati “NN in movimento” (in data 13.08.2010), “Sport in rosa” (in data 09.08.2011, prot. n. 30126), “Donna e sport” (in data 26.06.2012, prot. n. 0023476), “Scuola di atletica” (in data 28.11.2013, prot. 0037215), inducendo, con artifizi e raggiri, «… in errore l’Ente pubblico sulla veridicità delle dichiarazioni contenute in detti progetti, contenenti dati falsi, apparentemente sottoscritti da TI AR RI, ignara della presentazione a suo nome, in qualità di direttore tecnico e responsabile tecnico. In tal modo si procurava un ingiusto profitto, percependo la somma di euro 13.408,62 con pari danno per l’Ente medesimo che, previa emanazione di apposite determinazioni, autorizzava il pagamento dei finanziamenti/contributi previsti per i suddetti progetti», finanziamenti effettivamente percepiti nel periodo dal 2011 al 2015 (tale è la somma indicata in citazione, anche se, dalla sentenza, il CA risulta aver percepito, per le suindicate ragioni, il superiore importo di € 18.594,72);
- IE AN, in qualità di legale rappresentante p.t. dell’Associazione sportiva dilettantistica “Polisportiva CO AR”, presentava all’Amministrazione Provinciale di AT, nell’ambito di Programmi Regionali Triennali Sport, i progetti finalizzati alla promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive denominati “Passione ET” (in data 28.11.2013, prot. 0037208), “ET per tutti” (in data 13.08.2010, prot. n. 0028159), “Gioco sport” (in data 24.08.2010, prot. n. 28.725), “ET insieme” (in data 09.08.2011, prot. n. 30122), “Sportatletica” (in data 09.08.2011, prot. n. 30123), “ET è vita” (in data 26.06.2012, prot. n. 110023479), “Corri atletica” (in data 26.06.2012, prot. n. 0023482), inducendo, con artifizi e raggiri, «… in errore l’Ente pubblico sulla veridicità delle dichiarazioni contenute in detti progetti, contenenti dati falsi, apparentemente sottoscritti da EC FR IA, TR TO e CC ON, ignari della presentazione a loro nome, in qualità di direttori tecnici e responsabili tecnici. In tal modo si procurava un ingiusto profitto, percependo la somma di euro 30.751,52, con pari danno per l’Ente medesimo che, previa emanazione di apposite determinazioni, autorizzava il pagamento dei finanziamenti/contributi previsti per i suddetti progetti» ed effettivamente percepiti nel periodo dal 2011 al 2015;
- lo stesso IE, poi, per quanto di interesse nel presente giudizio, come emergente dalla sentenza del Tribunale di AT n. 280/2024 del 25.03.2024 nel diverso procedimento penale 132/2015 GN riunito a quello sopra indicato, si rendeva responsabile del reato di truffa ex art. 640 c.p., nella sua qualità di Presidente del Comitato regionale Fidel – Basilicata, nonché di Presidente della società sportiva “CO AR”, in quanto, inducendo in errore, mediante artifici e raggiri, la GI Basilicata, conseguiva da quest’ultima ulteriori indebiti contributi per l’importo di euro 40.514,00. Il sig. IE, infatti, «Approfittando della buona fede di atleti e appassionati di sport, li induceva ad assumere la carica di presidenti di società sportive di nuova formazione i quali, una volta incassati gli assegni provenienti dalla GI, consegnavano il denaro contante al sig. IE che nel frattempo custodiva le loro carte di credito e le relative credenziali, tant’è che nel corso delle perquisizioni venivano trovate nella disponibilità di quest’ultimo. Nel dettaglio, compilava documenti falsi, apponendo la falsa sottoscrizione dei presidenti delle varie società sportive, da utilizzare per le richieste di contributi alla GI Basilicata dei quali poi si appropriava».
Alla luce degli elementi acquisiti nell’indagine penale ed emergenti dalla predetta sentenza, la Procura riteneva che i fatti storici in essa delineati fornissero «…concreti elementi di prova per imputare il danno erariale ai sigg. IE e CA in quanto rappresentano accadimenti storicamente avvenuti idonei a sorreggere l’ipotesi accusatoria» considerato che le condotte degli odierni convenuti «…sono chiaramente connotate da una natura eminentemente dolosa, realizzate con la piena coscienza di trasgredire gli obblighi imposti dalla vigente normativa e con la precisa intenzione di conseguire illecitamente i contributi erogati dalla Provincia e dalla GI Basilicata nonostante la mancanza dei presupposti che ne legittimavano la percezione».
Ritenendo palesemente infondata la richiesta, formulata in sede di controdeduzioni all’invito a dedurre, di sospensione del presente giudizio in attesa della decisione dell’appello interposto da entrambi gli odierni convenuti, il Requirente rappresentava che del tutto non condivisibili erano anche le argomentazioni difensive in ordine alla pretesa inesistenza del danno erariale, basata sul fatto che i contributi erano stati effettivamente percepiti dalle società sportive richiedenti: doveva evidentemente ritenersi che «L’utilizzo dei fondi non elimina automaticamente il danno erariale, poiché l’ottenimento dei contributi è avvenuto tramite un comportamento fraudolento che ha distorto il processo decisionale degli Enti pubblici danneggiati, compromettendo la corretta allocazione delle risorse pubbliche».
Il danno utilmente azionabile dalla Procura, in conseguenza delle descritte condotte antigiuridiche, imputabile ai convenuti a titolo di dolo, veniva individuato: nella somma di € 13.408,62, a carico del sig. CA SC PA AG, in danno della Provincia di AT, e nella somma di € 71.265,52 a carico del sig. IE AN (determinata dalla sommatoria dell’importo di € 30.751,52, addebitabile per la condotta illecita accertata nel procedimento penale n. 2908/2017 R.G.N.R., in danno della Provincia di AT, e dell’importo di € 40.514,00, per le condotte contestate nell’ambito del procedimento penale n. 132/2015 R.G.N.R., in danno della GI Basilicata).
La Procura chiedeva, in definitiva, condannarsi i convenuti al pagamento in favore dei predetti enti delle somme sopra specificate, per il complessivo importo di € 84.674,14, con maggiorazione di interessi legali, rivalutazione monetaria e spese in favore dell'Erario.
2. - Con separate memorie di costituzione depositate il 18/06/2025 si costituivano in giudizio SC PA AG CA e AN IE, come sopra rappresentati, i quali – fatti brevi cenni sulla fase predibattimentale e sull’atto di citazione, ritenendo in via pregiudiziale che sussistessero i presupposti per la sospensione del processo ex art. 106 c.g.c. ed eccependo la nullità della citazione per indeterminatezza degli elementi essenziali di cui all’art. 86 c.g.c. (in concomitanza con una istruttoria carente per mancata valutazione di tutti gli atti ed elementi del procedimento amministrativo) – contestavano nel merito i fatti in quanto erroneamente ricostruiti dalla sentenza del Tribunale di AT n. 280/2024, come evidenziato nel prodotto atto di appello; della predetta sentenza si censurava l’affidamento acritico e la «…unidirezionale valorizzazione delle deposizioni di soggetti portatori - per la loro iniziale posizione processuale di imputati - di un evidente interesse: ne è traccia i) il credito assegnato ai disconoscimenti delle sottoscrizioni, valorizzati dal “principio del libero convincimento” del Giudicante in ordine alla credibilità dei testi e alla decisività di tali disconoscimenti ai fini del riscontro della fondatezza delle ipotesi accusatorie a carico degli imputati; ii) la mancanza di una pur doverosa perizia grafologica per verificare le supposte falsità; iii) la reiezione della richiesta risarcitoria avanzata dai privati costituitisi parte civile rispetto ai quali si è parlato addirittura di “piena consapevolezza” (pg. 111 e 112 sent)» (cfr. memoria del IE; nella memoria del CA venivano effettuate analoghe osservazioni).
2.1. - Con riferimento ai progetti presentati dall’A.S.D. Polisportiva CO AR all’Amministrazione provinciale di AT (passione atletica, atletica per tutti, gioco sport, atletica insieme, sportatletica, atletica è vita, corri atletica) nella memoria del IE veniva, tra l’altro, evidenziato:
- che dovevano ritenersi ininfluenti le divergenze nell’acquisto di materiale sportivo, peraltro non rilevando il riferimento al progetto nella fatturazione;
- che «i soggetti indicati come “responsabili tecnici” nei progetti hanno tutti speso negli anni la loro attività nell’interesse della CO AR», precisando che le autocertificazioni dei responsabili tecnici, con specificazione del titolo di studio posseduto (titolo ISEF o della laurea in scienze motorie), erano state dagli stessi ritualmente sottoscritte e allegate, con la copia del loro documento di identità, alle istanze di contributo presentate alla Provincia di AT;
- che CC ON non aveva firmato nomine quale “Responsabile Tecnico” dei progetti “atletica è vita” e “corri atletica” (in quanto tale qualifica era rivestita dal Prof. TR) e lo stesso CC (laureato in scienze motorie che comunque aveva effettuato prestazioni sportive dilettantistiche per tutte le attività che si svolgevano durante l’anno) era stato riportato nella relazione di rendicontazione presentata all’amministrazione in data 09/08/2013 in quanto il rapporto con il prof. TR era terminato a fine anno 2012/inizio anno 2013;
- che il Prof. TO TR, sentito come teste all’udienza del 4.7.2022, ha dichiarato «di aver svolto il ruolo di Direttore Tecnico della Pol. R. AR per oltre 10 anni», «ha riconosciuto le firme apposte sulle autocertificazioni/nomine quale Responsabile tecnico dei progetti presentati alla Provincia (ETmente-Sport per tutti-ET è Vita-Corriatletica)», ha dichiarato «di avere percepito compensi per l’attività sportiva». Si precisava che il prof. TR ha collaborato con l’ASD CO AR dal 2004 al 2012, in qualità di allenatore, direttore tecnico, socio, Vice-Presidente e responsabile dei progetti presentati alla Provincia di AT;
- che EC FR IA ha effettivamente disconosciuto la propria sottoscrizione ma, inspiegabilmente, non è stata disposta alcuna perizia calligrafica, necessaria per verificare la supposta falsità, e la relativa istanza è stata rinnovata nell’appello. La stessa, che è stata indicata come “responsabile tecnico” solo per il progetto denominato “passione atletica” (cfr. dichiarazione presentata alla Provincia in data 25.11.2013), ha collaborato con la CO AR dal 2000 al 2015 nel ruolo di tecnico, istruttore e responsabile dei centri di avviamento allo sport per bambini da 6 a 12 anni di età, come evincibile dal curriculum vitae (visionabile al link che veniva indicato nella memoria), ha collaborato con la Polisportiva in questione per altri progetti per le scuole e ha rivestito incarichi amministrativi (acquisendo iscrizioni e riscuotendo somme).
In definitiva «Tutti e 7 i progetti presentati dall’ASD pol. CO AR possedevano i requisiti di ammissione; sono stati realizzati e rendicontati; ed i contributi sono stati ricevuti in maniera legittima, senza alcun danno erariale per la Provincia di AT».
2.2. - Con riferimento ai progetti presentati dall’A.S.D. Gruppo sportivo AT all’Amministrazione provinciale di AT (NN in movimento, Sport in rosa, Donna e sport, Scuola di atletica), nella memoria del CA si precisava che, al tempo della presentazione del primo progetto sopra indicato, Presidente dell’ASD era Ferrara IC, e si evidenziava, tra l’altro, che «… le risorse pubbliche sono state correttamente e legittimamente utilizzate per realizzare i progetti assistiti da pubblica contribuzione, nel rispetto dell’obiettivo e del programma finanziato, senza sviamento» e che la prova della mancata realizzazione delle attività sportive sovvenzionate si era fatta discendere:
- dalla chiusura del Campo Scuola, quando, in realtà, «…la palestra, ricompresa nell’impianto sportivo, è sempre stata agibile, così come l’attiguo Parco Macamarda, entrambi utilizzati nel periodo di temporanea chiusura della pista (tale circostanza è stata peraltro asseverata da testimoni)»;
- dalle prove testimoniali, quando, in realtà, i fornitori di materiale e abbigliamento sportivo (MA HI, GG IC, NE TO, MO TO, LL AL e GL NO) «…hanno riferito di essere stati sempre regolarmente pagati dal CA, a nulla rilevando la circostanza, indebitamente valorizzata dal Tribunale secondo cui non fossero a conoscenza dei progetti …» (a comprova della «…storica e riconosciuta dedizione del convenuto alla preparazione e formazione degli atleti… , l’appello rinvia alla deposizione resa dalla teste MO LA all’udienza del 23.5.2022»).
Con riferimento alla supposta falsità delle sottoscrizioni delle dichiarazioni di TI AR RI, che sarebbe stata ignara della presentazione a suo nome, si è depositata la “procura speciale” rilasciata dalla medesima sig.ra TI al proprio difensore, allegata alla denuncia querela, evidenziando che la firma è ictu oculi la medesima delle due dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà (anni 2012 e 2013) e della ricevuta-autocertificazione redditi da prestazioni sportive (2010), e che la doverosa perizia grafologica avrebbe escluso la fondatezza di ogni ipotesi accusatoria.
2.3. - Quanto, poi, ai finanziamenti della GI Basilicata, nella memoria del IE si rimarcava: che «I contributi della GI Basilicata sono stati concessi alle società sportive richiedenti, e liquidati sui rispettivi conti correnti (come da bonifici allegati)…» e degli stessi il IE non si è mai appropriato; che «… i contributi liquidati con assegni NT intestati alle società sportive non si riferiscono alle 5 manifestazioni internazionali contestate, in quanto per esse i contributi sono stati liquidati sui conti correnti delle società sportive»; che «Agli atti di indagine e durante il dibattimento risultano le dichiarazioni rese dai vari Presidenti delle società sportive, che hanno dichiarato di aver sottoscritto ed inoltrato le istanze di contributi alla GI Basilicata ed anche le relative richieste di liquidazione; nonché le dichiarazioni dei collaboratori sportivi, che hanno dichiarato di aver percepito numerosi compensi (v. allegato 1)».
Veniva quindi riportata l’elencazione dei contributi regionali percepiti dalle società sportive (ammontanti ad € 21.304,00) e «delle ricevute dei collaboratori sportivi allegate alle rendicontazioni dalle diverse società sportive, inviate alla GI Basilicata per partecipare a manifestazioni internazionali…» (ammontanti ad € 20.210,00), per il totale di € 40.514,00.
Con riferimento alle singole manifestazioni internazionali, nel richiamare anche quanto precisato nell’atto di appello, tra l’altro, si evidenziava quanto segue:
- Cosiddetta mezza maratona di Stoccolma: società sportiva beneficiaria ET 2000 AT. Per tale manifestazione «il IE è estraneo alla partecipazione del EL»; «la richiesta alla GI è stata inoltrata dal Presidente della ASD ET 2000 AT, Ferrara EN, in favore del quale risulta erogato il contributo regionale (estratto Banca Prossima, con saldo finale al 31.3.2014)»; «il IE si è occupato solo di alcuni adempimenti…», tra i quali la «…compilazione della domanda di contributo, sottoscritta dal Presidente dell’ASD ET 2000 AT Ferrara EN» e la «iscrizione alla manifestazione dell’atleta NO RO». Il Presidente Ferrara, che era pienamente «… consapevole di tutti i passaggi amministrativi legati alla concessione dei contributi regionali di cui al Piano Regionale per lo Sport…», «…nel 2012, ha provveduto all’apertura ed attivazione presso Banca Prossima spa della carta Superflash Commercial con codice IBAN ove sono confluiti tutti i contributi regionali. Tutte le comunicazioni da parte della GI Basilicata e della AL sono state trasmesse alla sede legale della società sportiva (Via Taranto 6/a)…» e «Il contributo di € 4.162,50 è stato liquidato dalla GI Basilicata con bonifico bancario del 04/03/2014 sul codice IBAN (v. allegato) intestato all’ASD ATLETICA 2000 MATERA del Presidente EN Ferrara (unico utilizzatore della carta)». Non vi è, inoltre «…prova che tale contributo sia confluito nella disponibilità del IE»;
- Cosiddetta mezza maratona di Stoccolma: società sportiva beneficiaria G.S. Sport Sud AT. Valgono le stesse considerazioni sopra esposte, e «il contributo di € 4.162,50 è stato liquidato dalla GI Basilicata con bonifico bancario del 04.03.2014 sul codice IBAN (v. allegato) intestato all’ASD Gruppo Sportivo Sport Sud del Presidente RR SC». Non risponderebbe al vero che due assegni di € 2.810,00, intestati alla società Amatori ET Femminile, ed incassati personalmente dal legale rappresentante ZZ AR BR, sarebbero stati consegnati da questa agli odierni convenuti (si è evidenziato che la predetta ha ottenuto per 5 anni contributi dalla GI Basilicata per la sua società e che anch’ella è stata sanzionata dal Tribunale AL);
- Maratona di Dublino: società sportiva beneficiaria ET 2000 AT.
La richiesta parte dal Presidente Ferrara e il contributo è stato legittimamente percepito dalla società sportiva ET 2000 AT (che ha partecipato con tre atleti alla manifestazione) ed è rimasto nella piena disponibilità della stessa, mentre nessun accredito è stato effettuato al IE, che, in qualità di Presidente AL, ha messo a disposizione e in alcuni casi predisposto la modulistica per la rendicontazione alla GI Basilicata;
- Maratona di Riga (Lettonia): società sportiva beneficiaria Podistica Due Sassi. Anche in tal caso la società Podistica Due Sassi AT ha presentato alla GI Basilicata istanza di contributo (nel mese di novembre 2013) per la partecipazione alla manifestazione internazionale sottoscritta dal Presidente IA, contributo alla stessa società (che ha partecipato con tre atleti alla predetta manifestazione) legittimamente liquidato e rimasto nella propria disponibilità, mentre nessun accredito è transitato al IE che, «…su delega della società, si è limitato a collaborare nella ricerca di atleti da tesserare, occupandosi di alcuni adempimenti, senza mai effettuare il tesseramento di IN SA ID e/o IN SA LA (persona a lui sconosciuta)»;
- Maratona di Dublino: società sportiva beneficiaria NN AT.
Inoltrata in data 4.8.2014 dal Presidente Passarelli Cosimo alla GI Basilicata richiesta di contributo per la partecipazione a tale manifestazione, il contributo è stato legittimamente liquidato in favore della società sportiva NN AT (che ha partecipato con tre atleti) con bonifico bancario, e rimasto nella sua piena disponibilità. Anche in tal caso il IE si è limitato a collaborare nel predisporre la documentazione.
Per quanto concerne la contestazione al IE di aver compilato “documenti falsi, apponendo la falsa sottoscrizione dei presidenti delle varie società sportive, da utilizzare per le richieste di contributi alla GI Basilicata” (cfr. pag. 10 della citazione), la difesa argomentava quanto segue:
- in relazione alle dichiarazioni di RR SC (…che ha dichiarato di non “sapere nulla” delle attività amministrativo/gestionali della ASD G.S. SPORT SUD, società satellite della AR, di cui è stato Presidente ininterrottamente dall’anno 2012 a tutt’oggi…»), come evidenziato nell’atto di appello, «… lo stesso firmava tutte le domande di contributo e le relative rendicontazioni, ed era a conoscenza delle lettere che riceveva a casa sua, sede legale della società ASD G.S. Sport sud, dalla GI Basilicata, nonché da Banca Prossima spa dove aveva acceso la carta prepagata». Dopo aver presentato, in qualità di Presidente della predetta ASD, domande di contributo negli anni dal 2011 al 2014, anche nel 2015 il RR ha presentato domanda di contributo, senza dare riscontro alla richiesta di documentazione integrativa pervenuta dalla GI. Si precisava, infine, che «RR è stato squalificato dal Tribunale Federale AL con Decisione n. 17 del 05.04.2016»;
- anche la ZZ, «…in continuità con gli anni precedenti (2011-2012- 2013-2014) presentò anche nell’anno 2015 la domanda di contributo per la sua società», mai concesso perché le richieste di integrazioni non furono riscontrate;
- lo stesso Cancelliere HI Vincenzo («che ha dichiarato di non “sapere nulla” delle attività amministrativo/gestionali della ASD POL. GIOVANNI MORAMARCO, società satellite della AR, di cui, peraltro, è stato Presidente ininterrottamente dall’anno 2012 fino al 2016») firmava domande di contributo e relative rendicontazioni, ed era a conoscenza degli atleti che partecipavano alle trasferte internazionali. Si precisava che «Ovviamente, tutti i Presidenti erano a perfetta conoscenza che la documentazione sportiva, fiscale e bancaria (comprese le carte di credito) doveva essere tenuta presso la sede legale dell’Associazione, a disposizione di eventuali controlli da parte degli organi di vigilanza (Agenzia delle Entrate, GI Basilicata, Guardia di Finanza, ecc)». Il Cancelliere, in continuità con le domande presentate nel periodo dal 2011 al 2014, anche nel 2015 presentò domanda, rimasta senza esito a seguito del mancato riscontro della richiesta regionale di documentazione integrativa.
Con riguardo alla contestazione di aver compilato “documenti falsi … per le richieste di contributi alla GI Basilicata dei quali poi si appropriava” (cfr. pg. 10 atto di citazione), nella memoria si richiamava quanto evidenziato nell’atto di appello, e cioè «…che il nummario rinvenuto durante la perquisizione in casa del IE (e con ciò riconoscendo genuinità alla versione fornita dal IE) è congruamente rapportabile alle causali indicate (legittima attività lavorativa e trattamento pensionistico materno oltre ai benefici economici per il fratello TO invalido)»; si rappresentava, inoltre, che «i testi (ripetesi per la più parte divenuti tali dopo la genetica collocazione di imputati) hanno ricevuto, come le prove documentali (pressoché esclusivamente bonifici!) esibite dalla difesa dimostrano, numerosi contributi quali corrispettivi delle attività svolte in relazione alle loro specifiche funzioni tecniche».
2.4. - Entrambi i convenuti negavano l’esistenza di una propria condotta antigiuridica determinante un danno erariale all’amministrazione provinciale di AT e alla GI Basilicata, considerando anche che i contributi sono stati regolarmente rendicontati ed erogati in assenza di alcuna propria negativa incidenza sul relativo procedimento amministrativo; ritenevano, conseguentemente, l’insussistenza dell’elemento soggettivo del dolo (ribadendo che non avevano percepito indebiti contributi) oltreché del danno (non avendo gli stessi posto in essere alcun comportamento fraudolento che abbia potuto determinare distorsione del procedimento amministrativo di erogazione dei contributi).
I convenuti, poi, eccepivano la prescrizione dell’azione di responsabilità, essendo stato «…l’invito a dedurre notificato in data 17.01.2025, oltre cinque anni l’erogazione dei contributi: il dies a quo del termine quinquennale dell’azione deve ritenersi infatti decorrente non dalla conoscibilità del danno dall’amministrazione ma dalla concreta erogazione, ossia dall’effettivo pagamento».
In entrambe le memorie si chiedeva, in definitiva, il rigetto delle richieste attoree, mandando assolti i convenuti da ogni responsabilità, ovvero la sospensione del presente giudizio in attesa della definizione del giudizio penale, attualmente pendente innanzi alla Corte di Appello di TE.
3. - All’esito dell’udienza dell’8/7/2025, con ordinanza n. 10/2025 il Collegio, rilevato che la Procura aveva, sostanzialmente, fondato la propria azione sulla predetta sentenza del Tribunale di AT (che, riportando ampia trascrizione delle testimonianze raccolte e l’indicazione dei documenti posti a base della decisione, costituisce nel presente procedimento principio di prova), ma non aveva provveduto al deposito degli atti dei procedimenti penali definiti con la predetta sentenza, disponeva che la Procura provvedesse al deposito di tali atti, entro il termine del 01/12/2025, e di dettagliata memoria esplicativa degli elementi di prova ritraibili da tale documentazione per ciascuna delle componenti delle poste di danno contestate nell’atto introduttivo, assegnando termine alle parti per il deposito di memorie e documenti.
3.1. - In ottemperanza alla predetta ordinanza venivano depositate: in data 25/7/2025, la documentazione di cui alla nota prot. n. 0055039/2025 del 24/7/2025 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia economico-finanziaria di AT; in data 9/9/2025, la documentazione di cui alla nota prot. n. 65538/2025 del 5/9/2025 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia economico-finanziaria di TE; in data 25/9/2025, memoria esplicativa della Procura. Con tale atto, premessa la sintesi della vicenda penale: si evidenziavano le condotte contestate e la documentazione penale rilevante con analisi delle singole poste di danno; si indicavano gli elementi probatori che confermano o rafforzano le contestazioni emerse nel corso delle indagini preliminari; si riteneva, infine, che la sentenza del Tribunale di AT risulti «… fondata su una motivazione articolata, coerente e sorretta da plurime fonti di prova», e, pur nella consapevolezza dell’impugnazione pendente in sede penale, «…che, allo stato degli atti, il quadro probatorio raccolto in sede amministrativa consenta di formulare una valutazione autonoma e sufficientemente fondata circa la sussistenza del danno erariale con conseguente condanna dei convenuti».
3.2. - Con la successiva memoria autorizzata depositata il 24/11/2025 la Procura si opponeva, per i motivi ivi esposti, alla richiesta sospensione del processo, rilevando l’infondatezza dell’eccezione avversaria di nullità della citazione per indeterminatezza; del tutto inammissibile, e priva di rilevanza nel presente procedimento, si riteneva la contestata erronea ricostruzione dei fatti che sarebbe stata operata dalla sentenza penale, che «…non è oggetto diretto del presente processo, né rappresenta la fonte esclusiva su cui si fonda la domanda risarcitoria formulata …» dalla Procura; si evidenziava, poi, che l’attore pubblico «…aveva puntualmente esaminato ciascun intervento progettuale, individuando per ognuno le modalità di concessione del contributo, gli elementi di irregolarità riscontrati e i riflessi sul piano della responsabilità amministrativa» rinviando all’atto di citazione anche in ordine alla contestata insussistenza del nesso causale e dell’elemento soggettivo ed insistendo per la condanna dei convenuti al risarcimento del danno nella misura già indicata nell’atto introduttivo.
3.3. - In data 23/12/2025 i convenuti depositavano distinte memorie autorizzate, con le quali, tra l’altro: ritenevano che la memoria della Procura del 25/9/2025 mal si conciliasse «…con il principio della parità delle parti, trattandosi di memoria non meramente esplicativa degli elementi di prova ritraibili dalla documentazione ma integrativa di fatti ed elementi non allegati con il libello introduttivo, modificativi del perimetro della domanda, anche tenuto conto dei contenuti dell’invito a dedurre notificato al convenuto (e sul quale vi è stato contraddittorio)»; insistevano per la richiesta sospensione del presente giudizio, che avrebbe «… quale unico ed esclusivo oggetto il fatto storico accertato nella sua materialità da una sentenza non passata in giudicato …» e pertanto indefettibilmente condizionata al definitivo accertamento in sede penale di tale fatto, ovvero della pregiudiziale questione di falsità dei documenti indicati nella predetta sentenza; insistevano nelle eccezioni di nullità della citazione per indeterminatezza e nella contestazione dei fatti erroneamente ricostruiti nella sentenza del Tribunale di AT, richiamando ed ampliando, anche alla luce della memoria integrativa della Procura, le deduzioni esposte negli atti di costituzione; concludevano chiedendo la sospensione del presente procedimento ovvero il rigetto dell’azione della Procura Regionale in quanto inammissibile ed infondata, mandando assolti i convenuti da ogni responsabilità.
4. - All’odierna pubblica udienza, il P.M. e l’avv. Colucci illustravano ulteriormente e specificavano gli argomenti svolti negli atti precedentemente depositati, confermando le conclusioni ivi rassegnate. Quindi il giudizio passava in decisione.
DIRITTO
5. - Il Collegio è chiamato a valutare la sussistenza di danni erariali connessi alla mancata corretta realizzazione del fine pubblico connesso ai finanziamenti pubblici, finalizzati alla promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive e connessi alla partecipazione a gare internazionali, erogati dalla Provincia di AT e dalla GI Basilicata o, comunque, all’indebita percezione degli stessi.
La disamina del merito richiede, però, la previa delibazione delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle difese dei convenuti.
5.1. – Partendo dall’ eccezione di nullità della citazione per indeterminatezza degli elementi essenziali di cui all’art. 86 c.g.c.., il Collegio ritiene che essa non possa essere accolta in quanto infondata per le ragioni di seguito elencate.
Si rileva che la citazione non risulta affatto carente dei requisiti previsti dall’art. 86, del c.g.c. a pena di nullità dell’atto introduttivo, presentando tutti gli elementi necessari per determinare i soggetti convenuti, il danno e i fatti diretti a un'utile instaurazione del giudizio; non è dato ravvisare alcuna indeterminatezza dell’oggetto e del titolo della domanda (petitum e causa petendi) né alcuna irregolare delimitazione della c.d. “editio actionis”.
Il Collegio osserva che, com’è agevole rilevare dal contenuto della citazione sopra esposto nella parte in fatto, tale atto, diversamente da quanto avversato in sede difensiva, contiene la sufficiente elencazione degli elementi costitutivi della pretesa risarcitoria avanzata dalla parte pubblica, vale a dire l’affermazione del diritto al risarcimento del danno erariale, quale conseguenza di condotte integranti responsabilità amministrativa, sufficientemente delineate e asseritamente addebitabili ai soggetti convenuti in giudizio.
Non appare infatti revocabile in dubbio che - indipendentemente dalla condivisione nel merito, rimessa alla successiva valutazione di questo Giudicante - l’atto esponga l’indicazione del pregiudizio di cui si invoca il ristoro, nonché le modalità descrittive della perdita finanziaria lamentata.
Non appare pertanto compromesso né l’esercizio pieno del diritto di difesa dei convenuti, peraltro doviziosamente dispiegato nelle memorie di costituzione (a testimonianza dell’efficace conseguimento della “comprensibilità” della domanda), né la possibilità, da parte del Giudice, di individuare il thema decidendum, alla cui salvaguardia è preordinato il corretto adempimento dell’onere di allegazione dei fatti costitutivi della pretesa risarcitoria fatta valere in giudizio.
Si evidenzia, peraltro, che, anche qualora si fossero ravvisati profili di nullità per indeterminatezza e quantificazione del danno ovvero per carenza nell’esposizione dei fatti, la conseguenza normativamente prevista dall’art. 86, comma 7, c.g.c., nel caso in cui i convenuti si siano (come nella fattispecie) costituiti, è la fissazione di un termine al pubblico ministero per integrare la domanda. Orbene, si ritiene che, anche nel caso in cui l’atto introduttivo, sotto i profili sopra evidenziati, avesse presentato carenze, queste sarebbero state indubbiamente superate a seguito della presentazione della memoria esplicativa e della documentazione acquisita agli atti, e quindi non si potrebbe in ogni caso pronunciare alcuna nullità, considerato il raggiungimento dello scopo, ai sensi dell’art. 44, comma 4, c.g.c.
La suindicata configurazione normativa, conservativa del rapporto processuale con integrazione dell’atto introduttivo, consente di escludere la prospettata collisione con il principio di parità delle parti, nel presente giudizio peraltro espressamente tutelato con la concessione di termine alle parti per il deposito di memorie e documenti, facoltà peraltro proficuamente esercitata.
5.2. - Si rileva, poi, che non sussistono i presupposti per l’accoglimento dell’istanza di sospensione, avanzata dalle difese ai sensi dell'art. 106 c.g.c., in considerazione della pendenza, sugli stessi fatti posti alla base del presente giudizio, di procedimento penale che sarebbe da considerarsi di carattere pregiudiziale.
Già nella vigenza del vecchio rito contabile, la giurisprudenza delle Sezioni Riunite ha costantemente affermato (fin dalle risalenti ordinanze n. 3/2012 e n. 2/2013) che la pendenza di un processo penale sugli stessi fatti oggetto del processo contabile, ed anche la parziale o totale comunanza del materiale probatorio raccolto nei due processi, non consente la sospensione necessaria del processo contabile ex art. 295 c.p.c. (corrispondente al vigente art. 106 c.g.c.) per la mancanza di una pregiudizialità in senso tecnico.
L’art. 106 c.g.c. conferma questa interpretazione, prevedendo espressamente che l’ipotesi di pregiudizialità necessaria sussiste solo “quando la previa definizione di un’altra controversia civile, penale o amministrativa costituisca il necessario antecedente da cui dipende la decisione della causa pregiudicata ed il cui accertamento sia richiesto con efficacia di giudicato”. In altri termini, il codice prevede che il processo può (e deve) essere sospeso solo qualora la legge preveda espressamente che un altro giudice debba previamente accertare con efficacia di giudicato alcuni fatti logicamente pregiudiziali alla decisione del giudice che procede, al quale resta precluso l’esame incidentale; in tutti gli altri casi non sussiste alcuna pregiudizialità, anche qualora sui medesimi fatti penda processo penale e in relazione ad essi sia contestato il dolo.
Ai fini della sospensione necessaria del processo contabile ex art. 106 c.g.c., infatti, non può avere alcun rilievo la circostanza che i fatti da accertare siano sovrapponibili a quelli contestati in sede penale, né l’accertamento di tale giudice può ritenersi un antecedente giuridico rilevante nella configurazione della responsabilità amministrativa dedotta nel giudizio contabile.
Tra il processo penale e il processo amministrativo-contabile sussiste, infatti, una reciproca indipendenza delle differenti modalità di accertamento della verità giudiziale, anche in relazione alla prospettazione attorea, ed è quindi dovere del giudice valutare in piena autonomia il materiale raccolto dalla procura contabile (in tal senso cfr. SS.RR. n. 1/2017; in senso sostanzialmente analogo SS.RR. n. 8/2015).
5.3. - Il Collegio, in via preliminare, deve poi esaminare le eccezioni di prescrizione della pretesa risarcitoria dedotta in citazione.
Nel caso di specie, l’attività fraudolenta contestata ai convenuti, e da questi (come di seguito emergerà) effettivamente posta in essere, diretta a conseguire pubbliche contribuzioni inducendo in errore i predetti Enti pubblici, configura un evidente condotta attiva diretta all’occultamento doloso del danno da parte degli odierni convenuti.
Al riguardo va evidenziato che l’occultamento doloso del danno (nella fattispecie, grazie a condotte fraudolente) determina uno slittamento del decorso della prescrizione al momento della “scoperta” del danno stesso, ai sensi dell’espressa previsione dell’art.1, comma 2, l. n. 20/1994.
Nella fattispecie, quindi, il termine prescrizionale non è decorso fino a quando la Procura contabile non è venuta a conoscenza del danno tramite le informazioni ricevute dalla magistratura penale con nota del 3/6/2020, e, quindi, le notificazioni degli inviti a dedurre (17/01/2025) risultano effettuate ben prima dello spirare del previsto termine quinquennale.
Ne consegue che l’azione del Pubblico Ministero risulta tempestiva.
6. - Nel merito la pretesa risarcitoria appare fondata per le ragioni di seguito illustrate.
7. - La prima categoria di danno oggetto dell’iniziativa risarcitoria della Procura contabile riguarda l’indebita erogazione di contributi pubblici della Provincia di AT. In particolare, è risultato che i finanziamenti in esame venivano erogati dall’amministrazione provinciale di AT per interventi di promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive, ed erano stati concessi sulla base di avviso pubblico (formulato in applicazione delle disposizioni previste dall’art. 9 della L.R. n. 26 del 01.12.2004 e del programma regionale triennale per lo sviluppo dello sport, anni 2008-2010, piano regionale annuale per lo sviluppo dello sport, anno 2008, approvato con D.G.R. n. 454 del 07.10.2008) approvato con deliberazione di Giunta della Provincia di AT n. 345 del 10.12.2008, secondo il quale, alle domande di finanziamento firmate dai legali rappresentanti (munite di copia del relativo documento di identità) di società, associazioni ed enti di promozione sportiva con iscrizione al registro C.O.N.I. (attestata da dichiarazione sottoscritta dal richiedente), avrebbero dovuto essere allegati i progetti (con oggetto attività diverse da quelle già nei programmi del soggetto proponente), curati da un responsabile con titolo ISEF o laurea in scienze motorie (che avrebbe dovuto sottoscrivere dichiarazione dei titoli posseduti, da allegare alla domanda). Agli atti del procedimento penale n. 2908/2017, acquisiti nel presente giudizio, sono presenti i piani provinciali annuali per lo sviluppo sport 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 per la concessione dei finanziamenti in questione, recanti presupposti e requisiti analoghi a quelli indicati nel predetto piano e nell’avviso pubblico.
7.1. - Le condotte illecite che hanno determinato il predetto nocumento erariale sono state ricostruite, all’esito del procedimento penale n. 2908/2017 Mod 21, con la sentenza del Tribunale di AT n. 280/2024 del 25.03.2024 (da ora anche semplicemente: sentenza), con la quale si è accertato:
- che i convenuti CA SC PA, in qualità di legale rappresentante p.t. dell’A.S.D. “Gruppo sportivo AT” (o, comunque, con riferimento a tale associazione), e IE AN, in qualità di legale rappresentante p.t. della A.S.D. “Polisportiva CO AR”, hanno presentato alla Provincia di AT diversi progetti, finalizzati alla promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive, contenenti dati falsi in quanto apparentemente sottoscritti da un direttore e responsabile tecnico (TI AR RI, per i progetti del CA, e EC FR IA, TR TO e CC ON per i progetti del IE) del tutto ignari dei progetti presentati a loro nome e indicando collaboratori tecnici/istruttori della Federazione Italiana di ET Leggera - AL (MO LA e TT IA, per i progetti di CA, e UA SC, TE LO RA, NE AR, ER TO e AI AR IO, per i progetti di IE) anch’essi completamente ignari;
- che, al fine di provvedere alla rendicontazione delle spese, sono state allegate dichiarazioni o ricevute per compensi occasionali e fatture risultate false;
- che negli allegati di tali progetti, inoltre, si è attestata falsamente la sussistenza dei requisiti previsti dai rispettivi bandi per l’ammissione ai progetti;
- che con tali condotte i convenuti hanno indotto in errore l’Ente Provincia di AT sulla sussistenza dei requisiti previsti dai bandi per l’ammissione delle domande di partecipazione, procurandosi l’ingiusto profitto derivante dall’indebita acquisizione di pubbliche contribuzioni, corrispondente all’importo di € 18.594,72, per CA (pur essendo in citazione chiesta la refusione della sola somma di € 13.408,62), e di € 30.751,52, per IE.
Il procedimento penale n. 2908/2017, concluso con la predetta sentenza, ha avuto origine dalla denunzia di EC FR IA (indicata, come sopra detto, nei progetti del IE) che ha dichiarato «… di avere verificato che alle domande per usufruire dei contributi erano stati allegati moduli a suo nome, falsificati nella firma e corredati della copia della Sua carta di identità e che esistevano false dichiarazioni con la sua sottoscrizione apocrifa attestanti la percezione di somme di danaro a titolo di compensi relativi alla partecipazione a progetti di promozione della pratica sportiva …» (cfr. pag. 48 sentenza).
Dopo la denuncia ha preso avvio un’attività di indagine illustrata dal teste luogotenente Gianvito DE BENEDETTO, in forze presso i carabinieri di AT, che ha riferito «… che nella rendicontazione presentata alla Provincia era, altresì, emerso che alcune delle fatture emesse dalle attività commerciali indicate come fornitori risultavano modificate nei quantitativi della merce o nel prezzo; indagando oltre, avevano accertato che altre fatture non risultavano mai emesse dai presunti fornitori. Inoltre, in alcuni progetti figurava l’indicazione del Campo sportivo Duni, come luogo in cui si sarebbero svolte le attività di promozione dello sport, che tuttavia era risultato inagibile nei momenti indicati (i lavori di riqualificazione si erano protratti dal 26 giugno 2012 al 13 maggio 2014 per la pista di atletica e dal 24 gennaio 2017 al 7 luglio 2018 per il locale adibito a palestra)» (cfr. pag. 25 sentenza).
Tale stato dei fatti ha trovato conferma nelle dichiarazioni testimoniali rese dai responsabili tecnici e collaboratori tecnici/istruttori, che hanno disconosciuto le sottoscrizioni dei progetti e delle ricevute per compensi occasionali, e dei titolari o dipendenti degli esercizi commerciali che hanno contestato l’autenticità delle fatture allegate alle rendicontazioni dei progetti in questione, per entrambi i convenuti, nei sensi che seguono.
7.1.1. - Con riferimento alla posizione del IE risultano particolarmente illuminanti le deposizioni rese da:
- MA HI (pag. 48 sentenza), titolare di una ditta di trofei sportivi (Trofeo Sud s.n.c.), il quale, precisando di conoscere IE da vari anni ma di non avere mai sentito parlare di progetti sportivi (il cui riferimento era stato artatamente inserito, ad es., nella fattura n. 351/2013), ha dichiarato «…che le fatture mostrategli, effettivamente intestate alla società da lui amministrata in favore della a.s.d. “CO AR” erano state emesse in altre occasioni ed erano state falsificate nella parte relativa alla causale (e una anche nell'importo) prima di essere allegate al progetto» (nella sentenza si sono specificate le fatture e i progetti specifici);
- UA SC (oggi atleta della Guardia di Finanza) il quale, con riferimento alle fatture ad apparente sua firma relative al compenso per prestazioni di istruttore, presentate alla Provincia per il rimborso, ha dichiarato di non aver mai sentito parlare di progetti dal IE, di non avere redatto alcuna ricevuta né percepito i relativi compensi (esplicitamente disconoscendo i documenti contabili dettagliatamente indicati a pag. 49 sentenza);
- OL AR CA (pag. 50 sentenza), collaboratrice presso il Comitato Regionale Basilicata AL di AT, la quale ha dichiarato di non aver partecipato ai progetti ivi specificati del IE, precisando che le ricevute dallo stesso allegate per la rendicontazione non erano state redatte o emesse dal predetto Comitato regionale (riferendo, tra l’altro, che le stesse non corrispondevano ai format utilizzati dal Comitato, essendo quelle «…che comunemente si trovano in commercio e che generalmente sono definite ricevute generiche da compilarsi, per altro, a penna»);
- MO TO (pag. 50 sentenza), artigiano in servizio presso la Serigrafica Emmepiemme, il quale ha tra l’altro precisato che le fatture ivi indicate erano state alterate ed erano state emesse per altre precedenti iniziative (tra le quali, ad es., una delle fatture presentate a rendicontazione, la n. 454 del 31.12.2009 dell'importo di € 960,00, che era stata effettivamente emessa in favore dell'associazione Polisportiva CO AR del IE, ma per attività che nulla avevano a che fare con progetti per lo sport);
- MA SQ, titolare dell’esercizio commerciale “Linea Sport dei F.Ili LA s.n.c.”, il quale ha precisato che le fatture emesse nei confronti della predetta Polisportiva riguardavano altre diverse precedenti iniziative (a pag. 51 della sentenza sono indicate fatture che «…erano state emesse per causali differenti rispetto a quelle dei progetti indicati con date successive rispetto a quelle di presunto svolgimento del progetto»);
- TR TO e TE LO RA, insegnanti, i quali hanno dichiarato di non aver mai sentito parlare dei progetti per i quali era stato speso il loro nome come responsabili tecnici (e cioè, ET per Tutti, Gioco Sport, ET Insieme, Sport ET, ET è Vita, Corri ET, il primo, e ET per Tutti e ET Insieme, il secondo), di non aver sottoscritto domande e di non aver percepito i compensi di cui alle ricevute in questione (cfr. pagg. 51 e 52 sentenza);
- SI BE, titolare di esercizio commerciale Athletic, che, con riferimento alla fattura n. 66 allegata al progetto ET per tutti, ha riferito che «la fattura era stata ritoccata nell’annotazione “Materiale per progetto di promozione sportiva ET per tutti” non presente nella fattura originale» (cfr. pag. 53 sentenza);
- NE AR TE, allenatrice DA, la quale ha dichiarato di non aver mai collaborato con la Polisportiva CO AR e di non aver sentito parlare del progetto ET per tutti;
- GG IC (titolare della GG IC & C. s.r.1.) il quale ha evidenziato «che la fattura n. 188 del 24.09.2010 di € 1.200,00, allegata al progetto Gioco Sport, non poteva essere stata emessa dalla sua società, poiché l’ultima fattura dell’anno 2010 era la n. 27»;
- AI AR, oggi istruttore fitness, che ha dichiarato di non aver mai sentito parlare del progetto Corri ET per il quale era stato speso il suo nome (è risultato che, pur avendo percepito rimborsi per altre iniziative sportive, non aveva ottenuto i compensi indicati nella dichiarazione e non aveva redatto né sottoscritto le dichiarazioni allegate al progetto del IE);
- CC ON, laureato ISEF, che ha negato di aver sentito parlare dei progetti ET è vita e Corri atletica, disconoscendo la firma apposta alla ricevuta-autodichiarazione attestante la percezione di compensi allegata dal IE alla domanda (cfr. pag. 54 sentenza);
- ER TO, allenatore specialista DA, non avendo effettuato prestazioni come collaboratore tecnico nell’ambito dei progetti Gioco Sport e Sport ET, ha negato di aver redatto o sottoscritto la dichiarazione attestante la percezione di compensi per € 1.000,00 per l'attività relativa ai progetti indicati, pur percependo piccole somme per rimborsi spese.
In sentenza (cfr. pag. 54) è stata altresì richiamata la fattura 1/11 del 05.03.2011 emessa da IT EL, massaggiatore, dell’importo di € 1.001,81 presentata come rendicontazione, mentre la vera fattura acquisita agli atti è dell’importo di € 90,00 ed emessa in favore di soggetto completamente diverso.
È stato, in definitiva, accertato che le ricevute delle spese e le fatture allegate ai progetti erano, per la maggior parte, false ovvero rilasciate per altre vicende, traendo in inganno la Provincia di AT che ha subito un danno di € 30.751,52.
Il IE, poi, è stato condannato anche per tentata truffa in relazione ad altre vicende, non rilevanti in questa sede, e per il reato di falso, avendo attestato falsamente la sussistenza dei requisiti previsti dai bandi per l’ammissione dei progetti.
Nella sentenza si è chiaramente evidenziato (pag. 58):
- che «Le condotte poste in essere da ZZ, consistite nel dissimulare, attestando falsamente di avere svolto attività di promozione sportiva, usurpando per giunta in alcune occasioni le generalità di altri, integrano atti fraudolenti nei confronti della pubblica amministrazione.
Sussistono sia gli artifici (intesi come trasfigurazione che opera sulla realtà esterna), sia il raggiro (rappresentato dalla attività diretta, senza via intermedia, all'altrui sfera di conoscenza, sì da creare nel destinatario un motivo dell'agire fondato su una falsa convinzione (…)»;
- che, nelle condotte descritte, «…l'azione era idonea a provocare l'ingiusto profitto per l'imputato e il correlato danno patrimoniale per l'ente provincia…», dovendosi, «…quindi, ritenersi sussistenti le fattispecie contestate di cui all'art. 640 bis cod. pcn., anche nella forma del tentativo».
Non smentisce questo quadro probatorio quanto evidenziato dalla difesa in ordine al fatto che il Prof. TO TR, sentito come teste all’udienza del 4.7.2022, avrebbe dichiarato «di aver svolto il ruolo di Direttore Tecnico della Pol. R. AR per oltre 10 anni», «… riconosciuto le firme apposte sulle autocertificazioni/nomine quale Responsabile tecnico dei progetti presentati alla Provincia (ETmente-Sport per tutti-ET è Vita-Corriatletica)» e dichiarato «di avere percepito compensi per l’attività sportiva».
Infatti – come emerge dallo stralcio di verbale depositato dalla difesa – il prof. TR in realtà si è limitato al riconoscimento della sottoscrizione del 5/1/2009 (che, come ricavasi dalla documentazione di cui all.5 della documentazione in allegato alla memoria, riguarda il progetto denominato ETmente….sport per tutti, che non è tra quelli a base del presente procedimento), mentre ha dichiarato di non essere sicuro delle altre due dichiarazioni che gli sono state mostrate, affoliate ai numeri 1208 e 1246 (che dalla documentazione agli atti si evince trattarsi di quelle, entrambi con data 25/06/2012, dei progetti ET è vita e Corriatletica).
Inoltre, a quanto riportato nella sentenza (pag. 51-52), il teste ha dichiarato che la ricevuta da prestazioni sportive in data 28.09.2010 di € 1.500,00, che gli veniva mostrata, non era stata da lui redatta e sottoscritta, ulteriormente precisando: di non aver collaborato in merito ai progetti ivi indicati (ET per Tutti, Gioco Sport, ET Insieme, Sport ET, ET e Vita e Corri ET), chiarendo, in merito alla presenza della copia fotostatica della sua carta d'identità, che la stessa era stata depositata per altre ragioni presso il Comitato Regionale Basilicata della DA e, comunque, era stata utilizzata contro la sua volontà e nella sua piena inconsapevolezza.
Infine, il predetto testimone ha disconosciuto le sottoscrizioni apposte in calce alle dichiarazioni sostitutive mostrategli.
7.1.2. - Con riferimento alla posizione di CA SC PA AG, dalla sentenza e dalle prove in atti risulta che quest’ultimo, in qualità di legale rappresentante della a.s.d. Gruppo Sportivo AT (cfr. allegati 11 e seguenti della notizia di reato del 26.9.2018) ha presentato all’ente Provincia di AT progetti nei quali ha indicato TI AR RI, come direttore tecnico, e MO LA e TT IA, come collaboratori tecnici/istruttori, tutti ignari della spendita del proprio nome, allegando rendicontazione delle spese, dichiarazioni per compensi occasionali e ricevute/fatture risultate false o ritoccate.
Anzitutto, come evidenziato dalla sentenza penale, deve ritenersi che le attività di promozione in relazione alle quali erano stati concessi i contributi in realtà non fossero state effettuate, e ciò anche in considerazione del fatto che il Campo scuola R. Duni di AT, che secondo i progetti avrebbe dovuto ospitare le attività, era in quel periodo inagibile, come appurato dai Carabinieri di AT (erano, infatti, «… stati sottoposti a lavori di riqualificazione la pista, dal 26.06.2012 al 13.05.2014, il locale adibito a palestra nonché l’intero impianto sportivo dal 24.01.2014 al 07.07.2018» - pag. 61 sentenza). Il fatto che, come argomentato dalla difesa, dell’impianto sportivo fossero rimasti agibili e utilizzati la palestra e l’attiguo Parco Macamarda, è ininfluente ai fini della presente procedura, visto che, come evidenziato nella sentenza penale, «Agli atti vi sono alcuni rilievi fotografici (affoliati 414-459-510-533 alla documentazione depositata il 18/10/2021 dal pubblico ministero) che ritraggono alcune scene di gara sulla pista che, invece, al momento del progetto, era inagibile» (cfr. pag. 85); questo ad ulteriore conferma della non rispondenza al vero della documentazione presentata per ottenere gli indebiti contributi pubblici.
Ad ogni modo, a sostegno dell’ipotesi accusatoria della nocumentosa mancata attuazione del progetto sovvenzionato con risorse pubbliche, interviene il robusto supporto probatorio costituito dalle dichiarazioni dei testimoni, tra i quali:
- MA HI, artigiano presso Trofeo Sud s.n.c., dalle cui dichiarazioni si evince che i trofei forniti e fatturati dalla società Trofeo Sud s.n.c. non erano stati utilizzati per il progetto sovvenzionato (pag. 61 sentenza);
- MO LA, atleta fino al 2008, che ha dichiarato di non aver redatto le ricevute-certificazioni indicate in sentenza, forse sottoscritte senza leggere il convenuto, e di non aver ricevuto (o di aver ricevuto e consegnato al CA) gli assegni circolari specificati;
- GG IC, commerciante, dalle cui dichiarazioni si evince che la fattura presentata alla Provincia di AT (fattura n. 152 del 10.08.2010 dell’importo di € 600,00) era falsa in quanto non emessa dalla GG RL (precisando «non arriviamo mai ad un numero di fatture così alto durante l’anno») (pag. 62 sentenza);
- TI AR RI, atleta, che ha dichiarato di non aver «… mai sentito parlare dei progetti sportivi NN in movimento, Sport in rosa, Donna è sport, A scuola di atletica», di non aver «…mai dato il consenso a utilizzare il suo nome quale atleta o diplomata ISEF per inserirli in progetti sportivi», di non aver sottoscritto le dichiarazioni sostitutive specificate in sentenza, di non aver autorizzato che la copia della sua carta di identità fosse allegata ai progetti in questione, di aver disconosciuto le firme apposte sotto le ricevute indicate («…ricevuta da prestazione sportiva in data 30.09.2010 dell’importo di euro 1.500,00, 30.09,2011 dell’importo di euro 1.500,00, 31.12.2012 dell’importo di euro 1.500,00, 31.12.2012 dell’importo di euro 700,00, 30.12.2013 dell’importo di euro 1.500,00, 30.12,2013 dell’importo di euro 300,00…»), di non aver ricevuto alcun compenso economico, di aver sottoscritto fogli in bianco come richiestole dal CA;
- NE TO, impiegato presso Cobra Sports s.r.1., che (oltre a non conoscere il progetto NN in movimento) ha dichiarato che la fattura presentata a rendicontazione (fattura n. 195 del 23.07.2010 dell’importo di € 360,00) presentava dicitura aggiunta non coerente con il documento contabile emesso dalla società (pag. 63 sentenza);
- MO TO, che ha riferito che la fattura in questione era stata emessa per occasione diversa dal progetto denominato Sport in rosa (specificando che «… aveva emesso in data 29 luglio 2011 la fattura dell’importo di euro 480,00, pagata in data 16 gennaio 2015 da CI in occasione del XXXIV Trofeo G. AM e non per il progetto denominato Sport in rosa del quale non aveva mai sentito parlare»);
- OL AR CA, impiegata presso il Comitato regionale Basilicata della AL di AT, che «… ha detto che non conosceva né, tantomeno, aveva partecipato ai progetti denominati NN in movimento (domanda del 13.08.2010, prot. n. 0028154), Sport in rosa (domanda del 09.08.2011 prot. 30126), A scuola di atletica (domanda del 28.11.2013, prot. 0037215), Donna e sport (domanda del 26.06.2012, prot. 0023476); aveva disconosciuto le ricevute allegate quali rendicontazioni da CI ai progetti n. 27 del 30.09.2010 dell’importo di € 1.000,00, n. 24 del 30.09.2011 dell’importo di € 1.000,00, n. 60 del 30.12.2012 dell’importo di € 800,00»; la stessa, «… mostratale la ricevuta per spese di trasferta dei servizi di giuria relativi al progetto denominato NN in movimento presentata da CI in data 03.10.2010 dell’importo di € 350,00, firmata da CICCHETTI RG NZ (deceduto), ha aggiunto che detta ricevuta non corrispondeva al modello in uso al comitato DA e non era inserita nella contabilità, dunque assolutamente falsa»;
- TT IA, istruttrice sportiva, che «…ha detto di non conoscere il progetto sottopostole o di avere redatto o sottoscritto la ricevuta allegata da CI al progetto, da ritenersi falsa» (la ricevuta da prestazione sportiva in data 30.09.2010 dell’importo di € 1.500,00) (pag. 64 sentenza).
Anche il CA è stato ritenuto responsabile per tentate truffe aggravate e del falso ai sensi dell’art. 483 c.p., sussistente quando la dichiarazione del privato è destinata ad essere trasfusa in atto pubblico e a provare la sussistenza dei presupposti di un contributo pubblico.
Nella sentenza, quindi, al fine di affermare la responsabilità del CA, si è esplicitato quanto segue: «Dalle accurate indagini e dalla minuziosa raccolta della documentazione a cura del personale della stazione dei carabinieri di AT discende, quindi, che CI, all'epoca dei fatti legale rappresentante della associazione sportiva dilettantistica, sfruttando le conoscenze acquisite in tale qualità nel settore delle attività sportive, ha collaborato o ha aderito al meccanismo fraudolento ideato da altri con il quale erano stati conseguiti ingiusti profitti ai danni dell'erario pubblico, pari agli importi dei finanziamenti erogati dalla Provincia di AT in relazione ai progetti presentati finalizzati alla promozione delle attività fisico-motorie e ludico-sportive. CI ha presentato all'Ufficio sport della Provincia di AT la documentazione apparentemente autentica, relativa ai predetti progetti, indicando come direttori tecnici e come istruttori persone effettivamente in possesso delle abilitazioni professionali richieste, in quanto effettivamente laureati in scienze motorie o diplomati Isef, nonché, come istruttori, soggetti dotati dell'effettiva qualifica di istruttori o ispettori DA, allegando ricevute di pagamento apparentemente rilasciate da effettivi componenti del Comitato Regionale Basilicata della DA ed esibendo quietanze apparentemente rilasciate dagli effettivi titolati di negozi di vendita di abbigliamento sportivo, ma per altre causali. La documentazione ha facilmente tratto in inganno, inducendoli in errore, i funzionari della Provincia di AT che hanno disposto l'erogazione dei rispettivi finanziamenti. La non autenticità degli atti e l’esistenza del collaudato meccanismo fraudolento sono stati accertati dagli investigatori soltanto assumendo le informazioni dalle persone interessate…» (negando, i direttori e gli istruttori, «… di aver svolto gli incarichi in questione nei progetti in cui erano stati spesi i loro nomi e i loro titoli, nonché di aver ricevuto compensi, disconoscendo le firme apposte sugli atti apparentemente a loro riconducibili, sostenendo che le copie delle loro carte di identità erano state utilizzate illegittimamente senza il loro consenso» e dichiarando, i titolari di negozi di vendita di abbigliamento sportivo, che i documenti contabili erano stati rilasciati per altre causali) (cfr. pagg. 68-69).
7.1.3. - Nella sentenza (cfr. pag. 82 ss), in definitiva, si è ritenuto che «… i plurimi elementi indiziari a sostegno dell’ipotesi accusatoria offerti all’esame del giudice si presentino gravi, precisi concordanti e dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, la responsabilità di ZZ e CI», evidenziandosi:
- che incongruenti sono apparse «…le risposte alle domande relative alle ragioni per cui presso lo studio egli aveva conservato carte, token e pin delle associazioni sportive intestate ad altri»;
- che «Tutti gli apparenti firmatari dei progetti hanno disconosciuto paternità e firme in calce alle dichiarazioni, quali responsabili tecnici, allegate ai progetti e hanno dichiarato di non conoscere i progetti in parola e di non aver mai presentato domande in merito», «di non aver mai prestato consenso all’uso del proprio nome e della propria qualità», «di non aver sottoscritto le domande e autocertificazioni», «di non aver consegnato a tal fine copia del documento di identità»;
- che «Tutti gli apparenti firmatari hanno dichiarato di non avere percepito compensi in qualità di presentatori dei progetti, in quanto il denaro erogato dalla Provincia confluiva sui conti correnti o sulle carte prepagate in uso agli imputati CI e ZZ»;
- che «Le modalità e i nominativi indicati sono sempre gli stessi, segno di un’unica regia», non potendosi «pensare che gli altri si siano accordati contro ZZ e CI: si tratterebbe di una non comune capacità di orchestrare un complotto».
7.2. - Tali conclusioni risultano pienamente condivisibili anche ai fini del presente giudizio.
7.2.1.– Anzitutto, appare irrilevante il fatto che, effettuato il disconoscimento della sottoscrizione di EC FR IA, non sia stata disposta perizia grafologica per confermare detta asserita falsità e quella delle altre sottoscrizioni.
Si osserva anzitutto che la pretesa CTU è necessaria nel procedimento civile qualora venga prodotta contro una parte una scrittura privata che risulti da lui redatta o sottoscritta, ed egli la disconosca ai sensi dell’art.214 c.p.c. per evitare il formarsi di prova legale ex art.2702 c.c.; laddove nella fattispecie la scritture provate poste a base della concessione di pubblici finanziamenti risultano sottoscritte da terzi, e si tratta di verificare se la stessa sia stata o meno apposta da lui o da altri.
Inoltre, la richiesta CTU non è comunque rilevante (e dunque è inammissibile ex art.96 c.g.c.), tanto nel processo civile (e contabile) quanto nel procedimento penale, quando la non autenticità sia valutata tale dal Giudice emergendo ictu oculi, o essendo inserita in un contesto probatorio che confermi la falsità (come nel caso di specie, nel quale dalla sentenza penale emergono numerosi disconoscimenti di paternità di sottoscrizioni effettuate da molteplici soggetti chiamati a testimoniare, riscontrate da testimonianze relative alla falsità delle fatture portate a rimborso).
Si aggiunga, peraltro, che è più volte emerso che anche firme autentiche sono state apposte su richiesta degli odierni convenuti su fogli in bianco (cfr. dichiarazione di TI AR RI, a pag. 62) ovvero senza che il sottoscrittore avesse alcuna contezza del contenuto di ciò che stava firmando (cfr. dichiarazione di OL AR CA a pag, 64 in nota, di RS HI a pag. 89, di IA EL a pag. 93).
Dirimente appare, poi, la considerazione che il presente procedimento non è diretto, a differenza di quello penale, ad accertare le predette falsità nelle sottoscrizioni, ma la mancata realizzazione dei progetti sovvenzionati che, alla luce del complesso materiale istruttorio acquisito, risulta palesemente comprovata.
7.2.2. - Si osserva, inoltre, che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, non appaiono affatto irrilevanti le divergenze nell’acquisto di materiale sportivo e il riferimento al progetto nella fatturazione, essendo al contrario ripetutamente emerso dalle dichiarazioni dei fornitori che le fatture presentate per la rendicontazione erano state emesse per altre iniziative e erano state alterate nella parte relativa alla causale, nell’importo e nel riferimento al progetto (aggiunto successivamente all’emissione) al fine di ottenere documentazione fiscale apparentemente riferita ai progetti ed ottenere indebitamente i relativi contributi.
7.2.3. – In conclusione, la numerosità delle concordanti testimonianze degli istruttori e responsabili tecnici, che hanno negato di aver partecipato ai progetti in questione, e della collaboratrice presso il Comitato Regionale Basilicata AL di AT, che ha negato l’autenticità delle fatture riferite al predetto Comitato, unite alla deposizioni dei fornitori, che non avevano alcun motivo noto per negare l’emissione di una fattura, costituiscono elementi più che sufficienti per confermare l’ipotesi accusatoria della mancata realizzazione del programma pubblico connesso all’erogazione dei finanziamenti pubblici che, pertanto, risultano indebitamente percepiti, con correlativo danno erariale.
7.2.4.- Del tutto ultronea, infine, risulta la considerazione che i contributi percepiti dalle società fossero stati genericamente destinati per finalità inerenti all’attività sportiva, così come risulta del tutto ininfluente il fatto, evidenziato dalla difesa, che i responsabili tecnici abbiano speso attività nell’interesse della CO AR in anni o per finalità diversi da quelli sovvenzionati con i contributi in questa sede contestati.
Si consideri, infatti, che realizza il fine pubblicistico non una forma di impiego qualsiasi dei fondi ricevuti, che sia, in qualche modo, latamente ricollegabile alle finalità per cui sono stati erogati, ma solo l’impiego delle risorse pubbliche acquisite nelle forme e nei modi previsti dal progetto sovvenzionato, sui quali è stata effettuata la valutazione amministrativa di rispondenza della richiesta al programma pubblicistico.
Risulta, conseguentemente, realizzato, sotto il profilo giuridico-formale, il dannoso sviamento del denaro pubblico dalla funzione per cui è stato erogato.
7.3. - In definitiva, dovendosi ritenere pacificamente sussistente, come da consolidata giurisprudenza, il rapporto di servizio con la P.A. del richiedente e percettore dei finanziamenti pubblici in vista della realizzazione del connesso programma pubblicistico, sussistono tutti i presupposti per l’affermazione della responsabilità amministrativo-contabile dei convenuti.
Nella fattispecie è risultato comprovato che questi ultimi, firmatari delle domande di richiesta delle contribuzioni, tenuti a realizzare le condizioni previste per l’erogazione del finanziamento, si sono resi palesemente inadempienti all’obbligo di realizzare i progetti che, necessariamente, avrebbero dovuto avere ad oggetto attività diverse da quelle autonomamente già praticate dal soggetto proponente e curate da un responsabile con titolo ISEF o laurea in scienze motorie.
Le sopradescritte modalità di alterazione della documentazione e di distrazione dei contributi dalle finalità per le quali erano stati corrisposti rende del tutto indebita la percezione di detti contributi, con corrispondente danno erariale in capo all’ente erogante per l’intero importo contestato.
8. - La seconda tipologia di danno oggetto del presente giudizio riguarda l’indebita erogazione di contributi pubblici da parte della GI Basilicata connessi alla partecipazione di gare di atletica.
8.1. - Tali condotte illecite hanno riguardato il procedimento penale 132/2015 GN (riunito al procedimento penale n. 2908/2017, di cui sopra si è detto e definito in primo grado con la stessa sentenza del Tribunale di AT n. 280/2024), nel quale IE AN, in qualità di Presidente del Comitato Regionale AL-Basilicata nonché di Presidente della società sportiva "CO AR", e CA SC PA AG, nella qualità di Segretario del Comitato Regionale AL nonché della società sportiva “Gruppo Sportivo AT”, sono stati imputati del reato di truffa aggravata per conseguimento di erogazioni pubbliche (oltreché degli altri reati indicati in sentenza) per avere, mediante raggiri ed artifizi, inducendo in errore l'Ente GI Basilicata, procurato a sé o ad altri l’ingiusto profitto consistente nel conseguire indebite contribuzioni:
- inducendo atleti e appassionati di sport ad assumere la carica di Presidenti di nuove società sportive (dicendo loro che tanto era finalizzato ad ottenere finanziamenti leciti da parte della GI Basilicata, in quanto la DA non riusciva più ad ottenere sponsor privati), con l'assicurazione che si sarebbero occupati degli adempimenti amministrativi e contabili, dapprima facendo incassare da detti Presidenti i contributi erogati dalla GI Basilicata con assegni, che poi venivano loro consegnati in contanti; successivamente, rimanendo depositari delle carte di credito e delle relative credenziali dei suddetti Presidenti (nel corso della perquisizione sono state trovate nella disponibilità del IE otto carte prepagate intestate a diverse società sportive);
- facendo partecipare alle gare di atletica indicate, all'insaputa degli atleti, persone diverse da quelle che erano ufficialmente registrate come partecipanti alle gare (ovvero indicati con nomi fittizi) e ciò perché ciascuna società sportiva poteva ottenere un solo contributo all'anno e, essendo in possesso delle password necessarie, custodite tutte presso la sede della DA-Basilicata, compilando documenti falsi apponendo le false sottoscrizioni dei Presidenti delle varie società sportive da utilizzare per le richieste di contribuiti alla GI Basilicata, moltiplicando così illegittimi contributi non dovuti dei quali si appropriavano (presso l'abitazione del IE è stata sequestrata la somma in contanti di € 59.000,00, otto schede prepagate, timbri, l'intera documentazione contabile, tutte le istanze relative alle richieste di contributi regionali concernenti gare estere per gli anni dal 2008 al 2014, le credenziali di accesso ai conti on line e le relative carte superflash delle società sportive Club Basilicata AT, Polisportiva G.AM AT, Sport Sud AT, ASD Podistica Due Sassi AT, ET 2000 AT, NN AT, Amatori ET Femminile AT e ET NA).
8.2. - Il procedimento penale 132/2015 R.G.N.R. è scaturito dalla denuncia, il cui contenuto è stato ripetuto in dibattimento, sporta il 6/11/2014 da AN MI, che «Dal 2011 era tesserata con la società sportiva Alteratletica Locorotondo, mentre nell'anno 2009 era stata tesserata con la società NN Club Futura Roma e nel 2010 con la società Gruppo Sportivo AT, che aveva lasciato in quanto i gestori della stessa avevano chiesto a suo nipote AI SA, anch'egli iscritto con la stessa società, di partecipare alla maratona di Lisbona con il nome di un altro atleta italiano, per usufruire dei contributi regionali». La denunciante ha spiegato che, a partire dal 2010, quando la GI Basilicata aveva istituito un fondo per erogare contributi agli atleti che partecipavano a gare di livello internazionale, «…ZZ AN aveva creato una serie di società sportive (tutte con le sedi presso le abitazioni dei rispettivi presidenti) delle quali facevano parte anche atleti e che ogni società poteva presentare una sola domanda di contributi per gara per un solo atleta per volta. La società era obbligata per regolamento della federazione nazionale di atletica leggera a seguire un criterio di rotazione degli atleti che partecipano alle gare e percepiscono contributi. Ella si era resa conto che, per il regolamento, ZZ e i suoi collaboratori avevano dato vita a singole società, nelle quali erano iscritti anche familiari e persone fidate, al fine di iscriverli solo formalmente a gare alle quali avrebbero partecipato sotto falso nome altri atleti, per avere a disposizione una platea più ampia di persone da iscrivere e per consentire ad atleti che avevano già percepito il contributo di percepirlo per una seconda volta. Ha continuato dicendo di avere constatato delle false indicazioni degli atleti controllando i calendari delle gare e i nomi dei partecipanti …» (pag. 86 sentenza).
Le indagini sono state, quindi, condotte dalla Questura di AT. Giuseppe Giasi, commissario capo della Polizia di Stato, chiamato a testimoniare, ha precisato: che «Nel 2009, circa, la GI Basilicata ha emesso un bando per incentivare lo sport nella regione Basilicata. Questo bando era finalizzato all'elargizione di contributi per la partecipazione a gare nazionali e internazionali con un modello specifico che era il modello F, sé non vado errato, da compilare per chiedere contributi per partecipazione a gare nazionali e internazionali, per una sola volta all’anno. Questo è fondamentale: ogni società poteva usufruire di un solo contributo all’anno. Qualche tempo dopo la GI istituisce anche un’altra scheda, che consisteva nei contributi per gli atleti che avevano dei buoni piazzamenti, praticamente i piazzamenti a podio, primo, secondo e terzo posto, e c'erano questi contributi»; che, contemporaneamente all’uscita del bando, erano nate numerose società di atletica leggera che hanno fatto istanza alla GI per ricevere i contributi; che da alcune perquisizioni è emerso «… che ZZ AN custodiva l’intera documentazione bancaria documentale di tutte queste società, le custodiva personalmente, unitamente ai timbri, a tutto quanto necessario per la gestione di una attività»; che inizialmente la GI mandava degli assegni alle società, e queste provvedevano ad incassarli, e successivamente «… la GI ha richiesto che ogni società si dotasse di un conto corrente»; che dai sequestri «… anche i token e le carte Super Flash sono state trovate nella disponibilità di ZZ …» e quindi si è ritenuto che l’attività fosse svolta interamente da quest’ultimo; che il CA, in qualità di segretario regionale della DA, provvedeva alla registrazione degli atleti sul portale e anche alla stampa delle tessere, ivi incluse quelle modificate nella data di nascita e nel nome; che il IE si recava alle manifestazioni dove non veniva effettuata l’identificazione precisa dell’atleta, occupandosene il presidente della società.
Il fatto che, come aveva anticipato AN, le condotte si ripetessero da lunga data è risultato confermato dalle dichiarazioni dei testi: RS HI, atleta iscritto alla CO AR, che «…ha riferito di essere stato indicato a sua insaputa come presidente pro tempore della NN AT (prima che gli subentrasse PASSARELLI), ha indicato in ZZ e CI i responsabili di tutta la vicenda, su indicazione dei quali aveva messo qualche firma in calce ad alcuni documenti, ha aggiunto di avere saputo successivamente che la NN aveva schierato, a sua insaputa, atleti alla maratona di Stoccolma del 2011. Ha aggiunto di avere ricevuto due assegni dell’importo di 5600 euro che egli aveva consegnato a ZZ (è agli atti la ricevuta di quella consegna a firma di ZZ)»; anche CI EP, moglie di RS, ha confermato: «Mio marito era stato indicato da ZZ come presidente della NN, ma ha preso i soldi dalla banca e li ha consegnati a ZZ. Erano arrivati due assegni a casa il cui importo mio marito ha consegnato a ZZ, che ne ha fatto ciò che ha voluto. Mio marito era un vero atleta e si è trovato in questi guai... la NN non aveva una sede, era una società inesistente» (cfr. pag. 89 sentenza).
8.3. - I fatti contestati, ed accertati in sentenza, riguardano:
- l’iscrizione, con la società sportiva ASD ET 2000 AT, alla maratona di Stoccolma del 14.9.2013 "Stockholm Half Maraton" di
· NO RO (che ha dichiarato di non aver mai partecipato ad una gara in vita sua), all'insaputa di questo, pur gareggiando al suo posto EL Rosario, convinto di gareggiare in proprio (il IE, che gli aveva chiesto di partecipare, lo aveva assicurato che avrebbe provveduto ad effettuare regolare cambio di nominativo presso i giudici di gara), con indebita appropriazione da parte del IE del contributo di € 4.166,00 da quella società percepito (come riferito dal Ferrara EN, presidente della ASD ET 2000 AT, che, riscossi gli assegni insieme al IE, consegnava il relativo importo nella mani di quest’ultimo) e di
· LE AR RI (madre di NO RO), tesserata con la società "G.S. Sport Sud AT" (il cui Presidente era RR SC), pur gareggiando effettivamente AN AR Crescenza, tesserata con la associazione sportiva Gruppo Sportivo AT (il cui presidente era CA SC PA che aveva già percepito il contributo partecipando alla gara "Nordea Riga Maratons”), con indebita appropriazione del relativo contributo di € 4.166,00 da parte del IE e del CA. Il suindicato RR «…ha riferito che ZZ AN gli avrebbe detto che tutte le società coinvolte erano collegate alla società CO AR ed erano state costituite per raccogliere fondi al fine di pagare gli atleti di vertice poiché la associazione sportiva dilettantistica CO AR non aveva più sponsors. LA ha indicato di aver ricevuto una missiva dalla GI Basilicata con la quale gli era stata chiesta l’integrazione di documenti alla domanda di contributo presentata in data 27.11.2015, domanda che egli non aveva mai presentato. La firma apposta sulla dichiarazione integrativa che, a sua insaputa, era stata presentata è palesemente apocrifa e disconosciuta da LA» (cfr. pagg. 90 ss sentenza);
- l’iscrizione di ZZ AR (persona inesistente) con la società sportiva “ET 2000 AT” alla maratona di Dublino del 20.7.2014 (denominata "Dublin Fingal 10 km Race") con indebita percezione del contributo di € 4.324,00 da parte del IE e del CA. In sentenza si è specificato che «La teste ZI ARbruna, presidente della Amatori ET Femminile AT, ha indicato che era stato CI a designarla come tale, rassicurandola che si sarebbe occupato di tutti gli adempimenti amministrativi insieme a ZZ … e ha ricordato di avere ricevuto due assegni dalla GI Basilicata a titolo di contributi il cui importo aveva consegnato a ZZ o a CI, nei confronti dei quali aveva riposto tutta la propria fiducia. Ha detto di essere stata convocata dalla procura federale e di avere appreso lì che c’era stato uno scambio di identità» (cfr. pag. 91 ss. sentenza);
- l’iscrizione alla maratona in Lettonia del 18.5.2014 denominata "Nordea Rigas Maratons" di IN SA, che ha partecipato effettivamente alla gara, iscritta falsamente e a sua insaputa alla società sportiva "ASD Podistica due Sassi”, mentre ella era iscritta alla società sportiva "Gruppo Sportivo AT", con indebita appropriazione del contributo dell'importo di € 4.324,00 da parte del IE e del CA. Il teste GIASI della polizia ha specificato che «MI se non sbaglio aveva tre identità; abbiamo MI ID SA nata a [...] l’11.03.,1970; MI SA nata a [...] l’[...], e MI SA LA nata a [...] l’[...]. Quindi abbiamo queste tre identità, stessa situazione: ha partecipato alle gare con i nominativi diversi, ma fisicamente era la stessa persona. C’era questo contributo della GI Basilicata che all’incirca corrispondeva intorno ai 4 mila e 5,5 mila euro, per la società che partecipava alla gara. Era sufficiente la partecipazione». GIACOIA EL, presidente della Podistica Due Sassi, ha evidenziato «… di essere diventato presidente della società su richiesta di ZZ AN, che conosceva sin da quando era adolescente, il quale aveva giustificato l’operazione dicendo che aveva bisogno di iscrivere atleti per farli gareggiare e richiedere i contributi alla GI Basilicata; dell’intera attività amministrativa e burocratica si era occupato personalmente soltanto ZZ», dichiarando altresì: «Ricordo una volta mi ha fatto firmare un documento, probabilmente era un documento, un'ultima pagina non articolata. Dopodiché verosimilmente mi ha fatto firmare qualche altro documento durante le festività natalizie in quanto era solito organizzare la festa di fine anno e in questa festa di fine anno dell’atletica lucana, della AR AT, ZZ mi chiamava nel suo studio e mi diceva: “Guarda, firma questa carta”; sempre ZZ mi chiamò durante se non erro le festività pasquali, in quanto ero presente a AT, mi chiese di andar con lui al Banco di Napoli e di aprire una carta prepagata, dovrebbe essere una carta prepagata. E io semplicemente apposi delle firme, dopodiché sia la carta prepagata, sia il token, adesso non so come chiamarlo, era in suo possesso, in suo esclusivo possesso. Io non mi occupavo assolutamente di nulla, non ero neanche a conoscenza di essere il legale rappresentante» (cfr. pagg. 92 ss sentenza);
- l’iscrizione alla manifestazione internazionale "Fingal 10 km" (svoltasi a Dublino il 20.7.2014 di DE MA quale tesserato con la società "NN AT" (il predetto, che in realtà si chiamava De PA MA, era iscritto e tesserato con la società sportiva “ASD Team Sport AT" che nello stesso anno aveva ricevuto il contributo per altra maratona in Estonia), ottenendo così un contributo pari ad € 4.324,00 che Passarelli (Presidente della NN) ha dichiarato di aver consegnato a IE e CA (con riferimento all’inconsapevolezza del De PA e alle altre modalità della vicenda, cfr. pag. 94 sentenza).
Nella sentenza, poi, a conferma dei fatti delittuosi, è stato evidenziato, tra l’altro (pag. 97 ss.):
- che «Le dichiarazioni dei testimoni sono stringenti: gli atleti hanno dichiarato che il loro obiettivo era quello di gareggiare e che si fidavano di ZZ e CI. Costoro, secondo il racconto di coloro che sono stati sentiti in dibattimento, si occupavano degli aspetti amministrativi, sottoponendo alla firma atti dei quali gli atleti sconoscevano la finalità.
Era CI SC PA AG che, in accordo evidentemente con ZZ AN, si occupava dei tesseramenti doppi o con estremi anagrafici falsi, senza che gli atleti e i presidenti delle società fossero informati»;
- che «…dell’Organizzazione logistica (prenotazione viaggi, sistemazione alloggiativa nonché ritiro dei kit gara e successiva consegna agli atleti) si occupava ZZ AN, presente alle manifestazioni fuori del territorio nazionale. Ha indicato il teste GIASI: incaricati al ritiro dei kit avrebbero dovuto essere i presidenti delle società. Però non c'erano i presidenti delle società... i kit erano spediti per posta. Quindi procedeva qualcun altro a ritirare i kit per tutti»;
- che «I ragazzi hanno dichiarato che ignoravano di essere stati designati presidenti di associazioni sportive dilettantistiche Club Basilicata, Polisportiva G. AM, Podistica Due Sassi, ET 2000, NN, Amatori ET Femminile e ET NA … tanto che non avevano mai visto documenti e non avevano mai detenuto le carte di credito di pertinenza delle società, che erano nella disponibilità, come avevano scoperto più tardi, insieme ai relativi “pin”, di ZZ, che vi faceva confluire i contributi regionali, gestendo la provvista a suo piacimento e per motivi personali, tanto che erano state ritrovate nel corso della perquisizione domiciliare, presso lo studio e l’abitazione, insieme alla somma in contanti pari a € 59.000,00»;
- che «Presso lo studio di VIZZIEI.LO erano stati ritrovati i token (dispositivi per confermare le disposizioni inviate alla banca online) le carte Superflash e i pin relativi alle associazioni sportive dilettantistiche Club Basilicata, Polisportiva Giovanni AM, Sport sud AT, Podistica Due sassi, ET 2000, NN AT, Amatori ET Femminile AT, ET NA (faldone 2 degli atti di indagine indicati nel sequestro e depositati presso gli uffici della Questura)»;
- che l’ispettore Vito PATRISSI ha riferito: «per quanto riguarda i movimenti bancari, abbiamo acquisito i movimenti bancari di tutte le società. In modo particolare, ci siamo concentrati sulle otto società di cui abbiamo trovato le carte prepagate a casa di IE AN ... Abbiamo verificato che i presupposti per i quali la società sportiva percepiva il contributo, erano artatamente creati … per poter ottenere il contributo»;
- che «ZZ, in altri termini, tratteneva personalmente tutta la documentazione gestionale, le credenziali di accesso al portale DA, i conti correnti e le carte di credito a essi collegate: ciò si rileva non solo dalle dichiarazioni rese dagli atleti e dai presidenti delle associazioni sportive ma anche e soprattutto da quanto rinvenuto nel corso delle perquisizioni: da quelle effettuate il 14.12.2015 è emerso che tutta la documentazione cartacea e tutti i timbri e tutte le carte di credito relativi alle associazioni create alla bisogna erano state trovate nella esclusiva disponibilità di ZZ AN. Nelle perquisizioni effettuate nei confronti degli atleti erano stati rinvenuti, invece, soltanto medaglie e trofei attestanti la partecipazione alle gare. È agli atti la prova che dalle carte prepagate sulle quali man mano confluivano i contribuiti, erano stati effettuati prelievi in contanti non giustificati, acquisti di oggetti personali quali pneumatici, telefoni cellulari, biglietti per concerti musicali»;
- che, come dichiarato dal teste Vito PATRISSI, della Questura di AT, «… tra il 2012 e il 2015 risultavano sui conti delle società anche somme che erano prelevate in contanti e quindi non tracciabili …» (pag. 99 ss. sentenza);
- che l’esame dell’estratto conto e della documentazione relativa alle spese della Polisportiva CO AR ha evidenziato «…la tendenza dei beneficiari a destinare ad altro i contributi stanziati per lo sport» (tra cui pneumatici, telefoni cellulari, biglietti per concerti musicali);
- che, per quanto concerne la piena consapevolezza del CA «… in ordine agli espedienti utilizzati per usufruire, senza averne diritto, di soldi pubblici», si fa riferimento alle altre vicende indicate in sentenza (cfr. pag. 100 ss.);
- che «… era ZZ a gestire i conti correnti della società, in quanto le carte di credito e le credenziali erano nella sua disponibilità, e CI a occuparsi della iscrizione degli atleti e delle tessere (anche quelle fasulle)» (pag. 102 sentenza);
- che «Insufficienti si sono rivelate, nel senso voluto dalla difesa, le parole dei testi a discarico» e quelle degli imputati (nel senso indicato a pag. 102 ss. sentenza);
- che «ZZ ha sostanzialmente confermato di essere stato, in quanto esperto nella gestione delle società sportive, l’artefice ispiratore della costituzione delle otto società, affermando che aveva dovuto scegliere se chiudere la CO AR, che si occupava degli atleti maschi, e la Gruppo Sportivo AT che aveva al seguito atleti di sesso femminile, ovvero dare vita ad associazioni satelliti che consentissero l’accesso ai contributi poiché le spese per portare gli atleti all’estero o fuori GI sono consistenti, considerando anche le spese di viaggio, vitto e alloggio» (pag. 103 sentenza).
Alla luce della ricostruzione istruttoria effettuata in sede penale si può, in definitiva, concludere che i contributi per la partecipazione alle predette gare sportive non spettassero, avendo senza dubbio preso parte alla competizione atleta diverso da quello iscritto e avente titolo al contributo.
8.4. - Accertato il carattere indebito delle contribuzioni erogate dalla GI, con corrispondente danno erariale da quantificarsi nella misura corrispondente alle stesse pubbliche contribuzioni, ai fini dell’attribuzione della responsabilità risarcitoria al IE risulta necessario accertare, dal punto di vista oggettivo e soggettivo, che tale danno sia stato determinato dalle condotte dolose del predetto.
Orbene, come emergente dalla sentenza e dalle dichiarazioni dello stesso IE (cfr. verbale udienza dell’11/7/2023), appare costante la partecipazione causale alla produzione del danno da parte dello stesso, sia nella fase iniziale del disegno criminoso sia nella successiva fase attuativa.
È indubitabilmente emerso che è stato il IE ad assumere l’iniziativa di costituire le società satellite (che quindi non proviene da parte degli atleti che poi hanno assunto la carica di Presidenti) è ciò non per ottenere i contributi per sovvenzionare l’attività delle nuove società, ma al fine di ottenere indebitamente risorse pubbliche per alimentare le provviste finanziarie della CO AR e della Gruppo Sportivo AT. Successivamente, come riportato in sentenza (pag. 103 ss.), era sempre il IE che procedeva a convocare i designati («…con ognuno di essi facemmo una riunione specifica …»), a fornire il “supporto amministrativo”, a impartire le ulteriori direttive («Dovete recarvi presso l'Agenzia delle Entrate per depositare l’atto costitutivo e lo statuto»), ad organizzare l’apertura dei conti correnti presso la Banca Prossima, scelta dallo stesso IE che vi si era recato in via preventiva, a stabilire le gare per cui richiedere i contributi («… si decideva queste otto società satelliti a che gare dovevano partecipare e indicare nella domanda di contributo»), a mettere a disposizione le attrezzatura informatiche del Comitato regionale DA offrendosi di compilare le domande di contributo («… dicendo che noi rimaniamo a disposizione per la compilazione delle domande») ad effettuare successive “riunioni preparatorie” per individuare chi avrebbe dovuto partecipare.
A fronte di tale costante intervento nella procedura per ottenere gli indebiti contributi si ritiene, condivisibilmente a quanto concluso in sentenza, che quanto dal convenuto affermato, in ordine al fatto che «… la somma rinvenuta a casa sua altro non era che il frutto della percezione dello stipendio del lavoro svolto presso la Cerpes RL, delle due pensioni di sua madre e di suo fratello disabile per complessivi € 3000,00» non sia stato suffragato da elementi concreti che potessero consentire una diversa ricostruzione del fatto, avendo dovuto il IE «… un onere di allegazione di elementi favorevoli che, al fine di giustificare la provenienza dei beni e superare la presunzione di illecita accumulazione patrimoniale, esistente a carico del titolare apparente, viene indicato come non soddisfatto attraverso la mera esibizione degli atti negoziali di acquisto, regolarmente stipulati e trascritti; occorre, infatti, che l’interessato fornisca un’esauriente spiegazione in ordine alla derivazione dei mezzi impiegati per l’acquisto di legittime disponibilità finanziarie (Cass. sez. 5, 2466/2019)» (pag. 114 sentenza).
Dal compendio probatorio acquisito in sede penale emerge che il IE ha anche avuto la piena disponibilità dei contributi erogati sui conti delle società satellite detenendo le carte di credito e finanche i PIN.
Ad ogni modo deve essere precisato che tale circostanza, relativa all’effettiva appropriazione delle somme rivenienti dalle pubbliche contribuzioni, non è necessaria ai fini della sussistenza della responsabilità amministrativo-contabile, essendo sotto il profilo oggettivo sufficiente che il predetto abbia causalmente determinato il danno erariale.
8.5. - Sotto il profilo della valutazione del compendio probatorio, in sentenza, con riferimento a quanto sostenuto da entrambi i convenuti, in ordine al fatto che i testi indicati dall’accusa non fossero attendibili perché «…animati ora da un intento di ritorsione (D’NI a causa del veto posto da ZZ non era potuto passare alla ET Romano Teramo), rivalsa (AN, indispettita perché il contratto di collaborazione di suo marito ZA El CI con la DA non era stato rinnovato, tanto da fare una scenata al campo scuola alla quale aveva assistito LA EN MANGIERI”), ora da un intento puramente calunniatorio (gli altri atleti e istruttori)…», si è condivisibilmente osservato che, «… in disparte la non comune capacità di orchestrazione che gli imputati vorrebbero attribuire ai dichiaranti, poco compatibile con la loro giovane età e la condizione di sportivi e gravitanti intorno al mondo dell’atletica, resta che i ragazzi, viceversa, sono sembrati animati dal sincero intento di far comprendere al giudice la verità di quanto accaduto loro malgrado» (cfr. per approfondimenti pag. 105-106 sentenza). Si consideri, poi, all’evidenza, che alcuni dei testi, come indicato in sentenza (D’SC RU, EL Rosario) o segnalato nelle stesse memorie dei convenuti (ZZ ARbruna), per le infrazioni commesse con le attività dagli stessi dichiarate, sono stati sanzionati dalla AL e, quindi, non può sostenersi che abbiano reso tali dichiarazioni per un loro personale interesse confliggente con quello degli odierni convenuti.
8.6. - In ordine, poi, al fatto che i sottoscrittori avrebbero ad arte disconosciuto le sottoscrizioni che, invece sarebbero state dagli stessi apposte – in sentenza si è osservato che «In realtà, i disconoscimenti possono ritenersi dati di fatto processualmente acquisiti: la accertata falsità materiale delle sottoscrizioni indicate viene da dichiarazioni di ricusazione della propria firma rese dai testi esaminati, da sole sufficienti - in assenza di elementi alternativi validi dai quali desumere che si tratti di testimonianze menzognere - a far tenere provata la falsità materiale delle sottoscrizioni per cui è processo.
Invero, in base al principio del libero convincimento del giudicante, per affermare la falsità di una scrittura, può essere sufficiente anche la mera smentita della persona che apparentemente ne risulti l'estensore. Si tratta di un problema di credibilità del teste. Nessuna delle difese ha indicato elementi concreti, ma solo ipotetici, per ritenere che coloro che hanno disconosciuto le sottoscrizioni apparentemente loro riferibili avrebbero fatto ciò, mentendo e calunniando gli imputati, nei confronti dei quali non sono emersi (e comunque non sono stati dai ricorrenti evidenziati) morivi di astio o di rancore.
In altri termini, al dato di fatto delle firme apocrife deve riconoscersi decisività ai fini del riscontro della fondatezza dell'ipotesi accusatoria prospettata a carico degli imputati, derivando, sul piano logico-deduttivo, dall'accertata non genuinità delle suindicate firme, oggetto di specifica contestazione, l'intrinseca falsità ideologica della correlativa attestazione di autenticità sottoscritta dagli imputati. Tanto ha indotto il giudice a ritenere superfluo e non assolutamente necessario ai fini della decisione disporre una perizia grafica, come chiesto dalle difese» (pag. 106 sentenza).
Ad ogni modo, anche tale circostanza, rilevante in sede penale, diventa ininfluente nel presente giudizio, in quanto, la circostanza che le domande dei contributi relativi alla partecipazione alle gare internazionali fossero state effettivamente sottoscritte dai presidenti delle società satellite non eliderebbe il fatto dannoso dell’erogazione di contribuiti non dovuti in conseguenza della condotta del IE.
Peraltro, anche per la fattispecie in esame è più volte emerso che anche firme autentiche sono state apposte su richiesta degli odierni convenuti senza che il sottoscrittore avesse contezza del contenuto di ciò che stava firmando (cfr. dichiarazione di RS HI a pag. 89 e, in particolare, di IA EL a pag. 93).
8.7. - Il Collegio osserva, in definitiva, che vi è prova della specifica e concreta attività gestionale ascrivibile al IE come amministratore di fatto delle otto società satellite o, comunque, come gestore occulto delle attività rivolte ad ottenere i finanziamenti pubblici: sono, infatti, come si è visto, emersi una pluralità di atti compiuti dal convenuto indirizzati a sviare dalla relativa destinazione i contributi erogati dalla GI Basilicata.
Orbene, la giurisdizione di questa Corte deve essere affermata nei confronti di tutti coloro che hanno realizzato i presupposti per l’illegittima percezione dei finanziamenti comunitari, determinando quindi la frustrazione degli scopi pubblici ad essi sottesi, e quindi, nella fattispecie, nei confronti del IE, a cui l’attore pubblico attribuisce l’illecita intermediazione nel precostituire non veritiera documentazione in ordine all’effettiva partecipazione alle gare e agli esborsi portati a rendicontazione.
La Corte di cassazione, peraltro, ha riconosciuto il rapporto di servizio, e la conseguente giurisdizione della Corte dei conti, non soltanto con riferimento al privato beneficiario del contributo, ma altresì nei riguardi di coloro che, operando nella struttura amministrativa e gestoria del percettore o per suo conto, abbiano avuto un coinvolgimento diretto nella vicenda che ha portato all’indebita erogazione. Si consideri, esemplificativamente, l’Ordinanza n. 36375 del 24 novembre 2021 delle SS.UU., che ha riconosciuto la giurisdizione anche «…nei confronti di quelli che, essendo amministratori di diritto o di fatto delle varie cooperative beneficiarie dei finanziamenti o degli aumenti di capitale, hanno disposto dei finanziamenti pubblici senza rispettarne la finalizzazione alla salvaguardia e all'incremento della occupazione in agricoltura», precisando, che la verifica della sussistenza del rapporto di servizio di amministratori, sindaci ed organi di controllo necessita di un loro diretto comportamento volto a procurare i finanziamenti illeciti, ritenendo peraltro sussistere tale rapporto anche per il commercialista che aveva «…istruito le pratiche per ottenere i finanziamenti, presentato i progetti da realizzare e tenuto i contatti con il sovventore istituzionale, condotta inverante un indefettibile presupposto delle erogazioni». In altre pronunce le Sezioni Unite della Cassazione hanno ribadito:
- che «In caso di indebito conseguimento di un finanziamento pubblico, sussiste la giurisdizione della Corte dei Conti sulla domanda risarcitoria formulata dall'ente pubblico finanziatore nei confronti del privato che - non importa se in qualità di libero professionista o di dipendente del futuro percettore - abbia eseguito perizie o svolto analoghe attività preparatorie indispensabili all'ottenimento di fondi pubblici, essendosi il rapporto di servizio instaurato in forza di tale condotta, immancabilmente sostitutiva o integrativa dell'attività istruttoria della P.A. erogante, che costituisce un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta» (Ord., 05/06/2018, n. 14436);
- che «Per incardinare la giurisdizione contabile … è sufficiente che al convenuto venga contestato di essersi inserito, in via di fatto, nell'iter procedimentale dell'amministrazione di realizzazione del programma pubblico, concorrendo con la propria opera alla produzione del danno erariale» (Ord., 14/01/2022 n. 1994).
Il danno complessivamente arrecato alla GI Basilicata in relazione alla partecipazione alle predette gare ammonta complessivamente ad € 21.304,00.
8.8. - Ulteriore posta di danno per l’ente regionale è costituita dai contributi per la promozione dello sport erogati dal predetto ente a fronte di false attestazioni e ricevute le cui sottoscrizioni sono state disconosciute dagli apparenti firmatari. In merito, nella sentenza (pag. 106 ss.), sono state dettagliatamente indicate «… le dichiarazioni, allegate ai rendiconti finalizzati a ottenere contributi più elevati dalla GI Basilicata, allegando le ricevute, disconosciute, di istruttori:
- in data 8/1/2014 dell'importo di € 900,00, in data 15.5.2014 dell'importo di € 400,00 con firma LI SE indicato istruttore nella Polisportiva AM (LI era atleta DA tesserato con la CO AR e nel 2013 era già transitato nei ruoli sportivi dell’esercito);
- in data 5.2.2014 dell'importo di € 400,00, in data 21.3.2014 dell'importo di € 1.000,00, in data 21.5.2014 dell'importo di € 1.000,00 con firme apocrife di DE ES CE (DE ES, atleta giavellottista tesserato con la CO AR, dalla quale aveva ricevuto bonifici quali rimborsi spese, ha disconosciuto la firma apposta sulla ricevuta quale istruttore di podisti della GS Sport Sud AT, pure avendo riconosciuto di avere percepito spese forfetarie come atleta tesserato con la CO AR);
- in data 28.2.2014 dell'importo di € 800,00, in data 30.5.2014 dell'importo di € 1.600,00. in data 15.7.2014 dell'importo di € 800,00 con firma apocrifa di RO TO (RO ha detto “le firme sono palesemente false”, ha riferito di non avere prestato la sua attività di tecnico per la ET 2000; ha dichiarato che gli unici compensi ricevuti erano spese forfetarie come atleta tesserato con la CO AR, ammontanti a 400 euro mensili);
- in data 5.3.2014 con firma apocrifa di LL AV AR dell'importo di € 560,00 (ha disconosciuto la sottoscrizione relativa alla percezione di un compenso come “istruttore” di atleti podisti dalla ET 2000, mai sentita nominare; ha aggiunto di essere un allenatore per il salto in alto e di avere percepito rimborsi come tale dalla CO AR);
- in data 20.3.2014 dell'importo di € 800,00; in data 15.4.2014 dell’importo di € 500,00 entrambe con firma apocrifa di AI AR IO;
- in data 30.3.2014 dell'importo di € 400,00, in data 3.4.2014 dell'importo di € 500,00 e in data 3.6.2014 dell'importo di € 500,00 tutte con firme apocrife LP IC (LP ha disconosciuto le firme e ha aggiunto “Ho sempre ricevuto i compensi dalla CO AR, della quale sono tesserato mediante bonifici sul mio conto corrente il cui importo massimo era stato una volta di € 200; numerose volte avevo chiesto a ZZ di versarmi i compensi, chiamavo CI e questi effettuava l’operazione. Non conosco la società Club Basilicata AT. Ho avuto rimborsi spese per gasolio dalla CO AR”);
- in data 14/1.4/2014 dell'importo di € 700,00, in data 15/5/2014 dell'importo di € 450,00 con firma apocrifa TA EL (TA, tecnico DA, ha disconosciuto la firma; ha aggiunto che tre atleti da lei seguiti gareggiavano con la CO AR, in relazione ai quali aveva ricevuto rimborsi spese da CI; ha detto di non ricordare di avere mai avuto a che fare con la Podistica Due Sassi);
- in data 13.5.2014 dell'importo di € 600,00, in data 3.6.2014 dell'importo di € 600,00 con firma apocrifa QU SC (ha disconosciuto la firma in quanto mai aveva assunto la qualifica di tecnico e ha indicato di non avere mai collaborato con la Club Basilicata AT, anche se ha precisato di avere ricevuto bonifici, mai contanti, quale atleta della CO AR);
- in data 30.5.2014 a firma apocrifa di D'NI RU, avente a oggetto la ricevuta nella qualità di "istruttore" (il teste ha dichiarato di non avere mai posseduto quella qualifica e che aveva accertato di diventare presidente della società sportiva su richiesta di ZZ, continuando poi ad avere i successivi contatti con CI, che gestiva il conto corrente della società e aveva la carta di credito e le credenziali), dell’importo di € 2200,00 (la ricevuta era stata utilizzata per ottenere un contributo per la ET NA); D’NI RU ha indicato di non avere mai presentato alla GI Basilicata alcuna richiesta di contributo per conto della associazione sportiva ET NA e ha disconosciuto la firma apposta sulle istanze. D’NI ha aggiunto di non aver percepito alcun compenso per la sua attività come presidente o istruttore all’interno della predetta società sportiva e che i bonifici che aveva ricevuto direttamente dalla GI Basilicata erano tutti relativi alla sua attività di atleta della CO Scotellato. Ha precisato di avere realizzato di essere presidente di questa associazione solo quando la polizia giudiziaria aveva eseguito una perquisizione a casa sua alla ricerca di documenti relativi alla predetta associazione. Non sapeva che vi fosse un conto intestato. Mai aperta una partita iva per questa società, della quale aveva sentito parlare solo da ZZ che gli aveva fatto la proposta, che D’NI non aveva accettato, ZZ gli aveva detto che a occuparsi della società sportiva sarebbe stato CI SC AG. Eventuali documenti che gli erano pervenuti egli li aveva consegnati a CI o a ZZ… Aveva scoperto a Roma, convocato dalla federazione nazionale (che gli aveva inflitto sei mesi di interdizione e 2000 euro di sanzione amministrativa per mancata vigilanza), che l’ET NA aveva nel direttivo suo padre LE e il suo amico VA LO, nominativi che erano stati indicati dalla DA di Basilicata;
- in data 30.5.2014 con firma apocrifa di LL AV MA dell’importo di € 500,00;
- in data 30.5.2014 dell'importo di € 500,00, in data 15.7.2014 dell'importo di € 500,00 con firma apocrifa di AI AR IO (AI, atleta tesserato con la CO AR, ha disconosciuto la firma, precisando “in qualità di istruttore io non mi rispecchio... e non conosco la società NN AT o altre società diverse dalla CO AR, alla quale sono tesserato, dalla quale ho ricevuto bonifici rimborsi spese);
- in data 30.5.2014 con firma apocrifa di AY UC dell'importo di € 2.200,00 (AY ha detto “dove c'è scritto firma, non è la mia, non ho mai avuto rapporti con la Polisportiva AM; gli unici compensi li ho ricevuti come bonifici dalla CO AR, della quale sono tesserato insieme a mio figlio AR AI che alleno”, anche se ha riferito di avere ricevuto rimborsi spese dalla CO AR);
- in data 15.7.2014 a firma apocrifa di RE AR RI, avente a oggetto la ricevuta, nella qualità istruttrice, dell’importo di € 1800,00 adoperata per ottenere dalla GI Basilicata un contributo per la società sportiva Gruppo Sportivo AT».
Nella sentenza, poi, si è evidenziato tra l’altro che «A fronte di tali falsi, non regge la giustificazione di avere effettuato tutte quelle macchinazioni per consentire alle associazioni sportive di sopravvivere. L’intento di ZZ e CI non era quello di avvicinare allo sport della atletica quanti più soggetti possibile, ma solo quello di impossessarsi dei contributi, disperdendoli in mille rivoli, come dimostrano le destinazioni più disparate che avevano preso quei contributi ivi compresi i prelievi diretti (in atti non si rinvengono i titoli giustificativi a supporto di quei prelievi, né sono state fornite plausibili giustificazioni in merito da ZZ)» e che «Pure la vicenda che le domande erano presentate tutte nello stesso giorno mostra che vi era un disegno preordinato in tal senso» (cfr. pag. 109 sentenza).
Come emerge dalla documentazione prodotta dal IE (al fine di dimostrare l’effettiva percezione di somme ai predetti titoli da parte dei soggetti sopra indicati), le spese sopra indicate costituiscono compensi a collaboratori ed operatori sportivi connessi alle stesse predette gare sportive per le quali si è sopra accertato il carattere indebito del contributo, erogato in conseguenza dell’illecita partecipazione alla competizione di atleta diverso da quello iscritto.
Deve, quindi, essere precisato, ai fini del presente giudizio, che non rileva il fatto che tali compensi siano stati, o meno, percepiti dai collaboratori sportivi apparenti firmatari delle dichiarazioni dagli stessi sottoscritte, ma la diversa dirimente circostanza che tali esborsi non potevano comunque essere legittimamente inseriti nella rendicontazione finalizzata ad ottenere contributi connessi alla partecipazione alle predette gare internazionali che, per le motivazioni sopra esposte, non erano affatto dovuti.
L’allegazione alle istanze di contributi delle predette ricevute, ottenendo ulteriori indebiti finanziamenti, conseguentemente, ha determinato un ulteriore danno alla GI Basilicata di € 20.210,00 che, sommato a quello più sopra indicato di € 21.304,00, porta il complessivo danno al predetto ente al complessivo importo di € 41.514,00.
Anche per i reati in danno della GI Basilicata sono stati condannati gli odierni convenuti, pur rilevando in questa sede – per impostazione del libello accusatorio introduttivo del presente giudizio – la sola posizione del IE, unico beneficiario del profitto della truffa, gestendo lo stesso la cassa dei contributi rilasciati dalla GI (cfr. pag. 113 sentenza).
8.9. – Va infine evidenziato che ininfluente è l’eventuale concorrenza causale di condotte di soggetti non convenuti nel presente giudizio alla determinazione del danno (in specie, nella prospettazione difensiva, gli stessi testi, che avrebbero realmente sottoscritto documenti necessari per ottenere contributi e percepito somme di denaro), la cui ipotizzata responsabilità, nei casi di dolo come quello all’odierno esame, tutt’al più si aggiungerebbe in via solidale a quella del IE che, comunque, continuerebbe a rispondere per l’intero (cfr. art. 1, comma 1-quinquies, L. n. 20/1994).
9. - La pluralità degli elementi probatori acquisiti, rivenienti dai suindicati procedimenti penali, autonomamente valutati in questa sede, depongono, con ragionevole certezza, per la sussistenza di un articolato sistema illecito finalizzato alla percezione indebita di contributi pubblici.
E ciò, a maggior ragione, ove si consideri che «…il giudizio di responsabilità amministrativa, a differenza di quello penale governato dalla necessità della prova “oltre ogni ragionevole dubbio” (art. 533 c.p.p. e in conformità alla natura essenzialmente risarcitoria della già menzionata responsabilità amministrativa, soggiace alla regola della preponderanza “del più probabile che non” per cui il giudice contabile può ben formare il proprio convincimento circa la responsabilità del convenuto sulla base degli elementi disponibili, in relazione al caso concreto e al fatto che gli stessi possono ritenersi attendibili in presenza di elementi che ne consentono la loro verifica e conferma (in termini, tra le altre, Corte conti, Sez. II App., n. 231/2021, con la giurisprudenza ivi richiamata; id., Sez. II App., n. 31/2025)» (C.d.c., II Sez. Giur. App, sent. n. 259/2025).
La simultanea sussistenza di numerosi indizi, gravi, precisi e concordanti consente, anche ai sensi dell’art. 2729 c.c., di ritenere provata la circostanza della mancata realizzazione dannosa dei progetti sovvenzionati dalla Provincia di AT e dell’indebita dannosa erogazione di contributi da parte della GI Basilicata.
10. - Del tutto irrilevante, ancora, ai fini della determinazione del danno, quanto rappresentato dalle parti in ordine alla confisca ed al sequestro disposti in sede penale.
Essendo pacificamente ininfluente il sequestro, vista la natura preventiva e cautelare che non determina alcuna reintegrazione patrimoniale dell’amministrazione danneggiata, come evidenziato da questa Sezione, «… per consolidata giurisprudenza “[…] la confisca riguardante i profitti conseguiti con i fatti di reato (ex artt. 240 e 322 ter c.p. ed artt. 321-323 c.p.p.) non ha natura risarcitoria, ma costituisce misura di sicurezza patrimoniale repressiva, nella quale prevalgono profili sanzionatori ed afflittivi e dunque è una vera e propria pena in senso tecnico, distinta dall’effettivo e integrale ripristino del depauperamento, cui mira invece l’istituto della responsabilità contabile. […]” (Corte dei Conti, Sez. Emilia-Romagna n.41/2020; cfr. ex multis, anche Sez. Piemonte n.2/2013; Sez. Lombardia n.545/2011)», considerato che «… la somma confiscata non è riversata nella disponibilità dell’amministrazione danneggiata, a riprova del fatto che la confisca ha natura e finalità diversa rispetto a quella risarcitoria che, invece, viene a configurarsi con la statuizione di condanna innanzi al Giudice contabile (Corte dei Conti, Sez. I Appello, n.624/2013)» (C.d.c., Sez. Giur. Basilicata, sent. n. 82/2024; cfr. anche C.d.c., II Sez. Giur. App, sent. n. 143/2025).
11. - Sotto il profilo soggettivo, infine, non si può porre in dubbio l’esistenza del dolo a connotare tutte le sopra descritte condotte, produttive di danno erariale, poste in essere dai convenuti, i quali, in maniera consapevole e volontaria, hanno ottenuto l’indebita erogazione delle pubbliche contribuzioni come sopra ampiamente descritto.
Le condotte degli odierni convenuti sono state realizzate con la piena coscienza di trasgredire i programmi e gli obblighi connessi all’erogazione dei finanziamenti pubblici e con la precisa intenzione di conseguire indebitamente i contributi erogati dalla Provincia e dalla GI Basilicata.
12. - Alla luce della suesposta situazione, risultando sicuramente provata la responsabilità dolosa di entrambi gli odierni convenuti, risulta evidente che il danno risarcibile deve essere computato nella misura corrispondente ai contributi indicati nella domanda attorea i quali, come anche emerso dall’indagine penale, sono stati indebitamente erogati, e ciò anche a prescindere dal fatto materiale che degli stessi si siano appropriati gli stessi convenuti, in quanto, come condivisibilmente indicato in citazione «… il danno erariale risiede proprio nel fatto che i contributi sono stati concessi a seguito di un inganno e sottraendoli ad altre eventuali imprese legittimate».
In definitiva, alla luce della complessiva ricostruzione come sopra effettuata, deve essere considerata dannosa, per le suindicate causali, l’erogazione, da parte dell’Amministrazione provinciale di AT, delle somme di € 13.408,62, da porsi a carico del sig. CA SC PA AG, e di euro 30.751,52, da porsi a carico di IE AN, il quale è responsabile anche della somma di € 40.514,00, indebitamente erogata da parte della GI Basilicata.
13. - I convenuti debbono quindi essere condannati al pagamento delle somme suddette, a titolo di risarcimento del danno da responsabilità amministrativa dolosa.
La condanna a titolo di dolo esclude, per consolidata giurisprudenza, l’esercizio del potere riduttivo.
14. - Trattandosi di obbligazione di valore, il danno va liquidato applicando alle somme predette la rivalutazione monetaria, condannando i convenuti al pagamento di quest’ultima, da calcolarsi per ogni convenuto applicando sulla somma rispettivamente dovuta gli indici ISTAT, a decorrere dalla data di ogni pagamento indebito fino alla data di pubblicazione della presente sentenza; sono altresì dovuti, ai sensi dell’art. 1282 c.c., gli interessi legali, da calcolarsi per ognuno dei convenuti sulla somma rivalutata dovuta dal deposito della presente decisione fino al soddisfo.
15. - Le spese del giudizio, da ripartirsi in quote uguali tra ciascun convenuto, seguono la soccombenza e si liquidano come da nota segretariale a margine della presente decisione ai sensi dell’art.31, commi 1 e 5 c.g.c.
P.Q.M.
La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la GI Basilicata, ogni contraria domanda ed eccezione respinte, così decide:
a) condanna CA SC PA AG al pagamento della somma di € 13.408,62, in favore dell’Amministrazione provinciale di AT, per le suindicate causali;
b) condanna IE AN al pagamento, in favore della Amministrazione provinciale di AT, della somma di € 30.751,52 e al pagamento, in favore della GI Basilicata, della somma di € 40.514,00;
c) condanna i convenuti al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi legali, ognuno sulle somme rispettivamente dovute, nei sensi e limiti di cui in motivazione;
d) condanna i convenuti in parti uguali al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come da nota segretariale a margine alla presente sentenza.
Così deciso in TE, nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
L’estensore Il Presidente f.to digitalmente f.to digitalmente
(CO LO) (UI RI)
Depositata in Segreteria il 20 gennaio 2026 Il Segretario del Collegio f.to digitalmente dott.ssa LA MICELE