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Sentenza 15 marzo 2024
Sentenza 15 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 15/03/2024, n. 1347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1347 |
| Data del deposito : | 15 marzo 2024 |
Testo completo
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo, all'udienza del 15.03.2024, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la decisione, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi degli artt. 127, ult. co., e 127 ter,
c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n.
11841/2021 R.G. proposta da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Angelis, giusta procura in atti;
-parte appellante- nonchè contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Massimo Birardi e Monica Portaccio, giusta procura in atti;
-parte appellata- nonchè contro
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 59/2021, emessa dal Giudice di Pace di Monopoli in data 28.07.2021 e depositata in data 01.09.2021, nel giudizio iscritto al n.
240/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta, depositate telematicamente, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 22.09.2021,
l' ha impugnato la Parte_1 sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di
Pace di Monopoli, in accoglimento dell'opposizione, presentata in primo grado da aveva Controparte_1 annullato la pretesa creditorie di € 3.370,00, di cui alle cartelle di pagamento n. 014 2008 00698856 10 000, n.014
2011 00383546 14 000, n.014 2013 0027016256000 e n.014 2014
0009089273 000.
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito che il primo giudice aveva errato nel ritenere ammissibile l'opposizione, proposta dall' contro l'estratto di CP_1 ruolo, ha chiesto, in riforma della gravata sentenza, di dichiarare tale opposizione inammissibile, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 06.12.2021, si è costituito Controparte_2
pag. 2/12 il quale, dopo aver eccepito l'infondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 15.03.2024, fissata, ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la decisione, con assegnazione alle parti di termini sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, sostituita, ai sensi degli artt. 127, ultimo comma e 127 ter, c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, dal deposito telematico per il deposito di note conclusive, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti, come un epigrafe la causa viene decisa, in luogo della lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, dal deposito telematico del presente provvedimento, non avendo, per un verso, le parti presentato opposizione al decreto che ha disposto la trattazione scritta nel termine di legge, ed avendo, per altro verso, pienamente esercitato il diritto di difesa depositando le note di trattazione scritta e quelle conclusive.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve osservarsi che, nelle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il
04.03.2024, l' , dopo aver esposto che le cartelle CP_1 di pagamento de quibus, essendo di importo inferiore agli €
1.000,00 ed inerendo a ruoli formati entro il 2015,
pag. 3/12 risultano automaticamente annullata, in forza della rottamazione quater, prevista dall'art. 1, commi 231-252, della L. 197 del 29.12.2022, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
II.
3-A fronte di tale richiesta, l'Agente di
Riscossione dopo aver allegato che risulta “azzerata” soltanto la cartella di pagamento n. 01420080069885612000, notificata il 20.03.2009, si è, invece, opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alle altre cartelle di pagamento, non essendo le stesse ricomprese nella predetta rottamazione.
II.
4-Ciò posto, deve osservarsi che non vi sono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, non essendovi per le cartelle di pagamento, esclusa quella di cui al paragrafo precedente, i presupposti per l'annullamento automatico.
II.
5-Nel caso di specie, rilevato che le cartelle di pagamento, come si evince dall'estratto di ruolo impugnato, ineriscono a delle sanzioni amministrative, inflitte dal per violazione del Codice della Strada, Controparte_3 viene in rilievo 1, comma 227, della Legge 197/2022 a norma del quale “Fermo restando quanto disposto dai commi 225,
226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle
pag. 4/12 somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”.
II.
6-Deve, infine, evidenziarsi che ai sensi dell'art. 1, comma 235, “Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232”.
II.
7-Nel caso di specie, posto, pertanto, che l'annullamento automatico opera soltanto con riferimento agli interessi, deve osservarsi che l'appellante non ha nemmeno allegato né di aver presentato richiesta di definizione agevolata all'Agente di Riscossione, nelle forme previste dalla summenzionata disposizione, né, tantomeno, di aver provveduto al pagamento della sanzione e delle spese di procedura che restano, comunque, dovute.
III.
1-Nel merito il gravame, essendo fondato, deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
pag. 5/12 III.
2-In applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui “deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico- sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. 26634/2022)”, deve essere esaminata la questione relativa all'impugnazione in via autonoma dell'estratto di ruolo, avendo l' eccepito che il primo Controparte_4 giudice aveva errato nel ritenere ammissibile l'opposizione proposta dall' contro l'estratto di ruolo. CP_1
III.
3-La doglianza dell'Agente di Riscossione è fondata.
III.
4-La questione deve prendere le mosse dall'art. 12, comma 4-bis a mente del quale L'estratto di ruolo non è impugnabile “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
pag. 6/12 lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
III.
5-Deve, innanzitutto, osservarsi che sull'efficacia temporale di tale disposizione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarendo che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo,
l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
III.
6-La suddetta pronuncia, pertanto, oltre a chiarire che la suddetta disposizione si applica anche ai giudizi pendenti specifica, altresì, che la stessa inerisce all'intero settore della riscossione coattiva delle entrate pubbliche, anche di natura extratributaria.
III.
7-Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che la facoltà di impugnare l'estratto di ruolo, nei soli casi tipici, previsti dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, sussiste anche nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento non sia stata notificata o la notifica sia invalidi.
pag. 7/12 III.
8-I giudici di legittimità, escludendo la possibilità di esperire un'azione di accertamento negativo, prima ancora che l'amministrazione abbia minacciato l'esecuzione hanno, in particolare, precisato che “Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n.
40763/21), come ha fatto D.P. impugnando l'iscrizione ipotecaria (tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un.,
n. 8465/22)”.
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa
(Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
pag. 8/12 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
Nessun vuoto di tutela si configura anche nell'ipotesi del pignoramento di crediti ex D.P.R. n. 602 del 1973 art. 72 bis, in relazione al quale si paventa in dottrina il rischio di un solve et repete incompatibile col diritto al rispetto dei beni, perché la tutela giurisdizionale risulterebbe tardiva in relazione alla decurtazione patrimoniale già subita dalla parte privata.
III.
7-La giurisprudenza delle Sezioni Unite è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito successiva.
III.
8-Si veda, da ultimo, Cass. 10268/2023
“L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie”.
III.
9-E, ancora, Cass. 31561/2022 “Non è impugnabile
l'estratto di ruolo che non genera pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione”
III.10-E, infine, nella giurisprudenza di merito,
“Corte appello Roma sez. lav., 20/02/2023, n.434 “Il debitore può attivare gli strumenti processuali dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di
pag. 9/12 paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione, impugnando l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo ovvero gli atti ad essi prodromici, altrimenti, in assenza di un'azione esecutiva o del preannuncio di questa, non è legittimato ad agire giudizialmente sul solo presupposto avere acquisito di propria iniziativa un estratto di ruolo e al fine di far valere la prescrizione o qualsiasi altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo sopravvenuto che attenga comunque al merito della pretesa dell'ente creditore consacrata in un ruolo divenuto definitivo per omessa impugnazione”.
III.11-E, infine, Tribunale Napoli sez. XIV,
17/05/2023, n.5129 “L'impugnazione dell'estratto di ruolo ha soltanto la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella notificata illegittimamente, ma non quello di far valere fatti estintivi successivi - come la prescrizione del credito - non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di incertezza obiettiva, dal momento che l'amministrazione non ha intrapreso nessuna azione esecutiva”.
III.12-In applicazione, pertanto, delle coordinate normative e giurisprudenziali innanzi richiamate deve ritenersi inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo, presentata dall' , fondata sulla prescrizione CP_1 della pretesa esattoriale, maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali de quibus, atteso che, escludendo il richiamato l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973, salvo i casi tassativi, ivi indicati,
l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la parte, fermo restando la facoltà di chiedere all'Amministrazione
pag. 10/12 l'annullamento in via di autotutela del ruolo esattoriale, ha comunque la possibilità, laddove e quando l'Agente di
Riscossione minacci formalmente l'esecuzione di avvalersi degli ordinari strumenti oppositivi, previsti dagli artt.
615 e 617 c.p.c., impugnando, di volta in volta, gli atti esecutivi, posti in essere dall'Amministrazione.
III.13-In accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile l'opposizione presentata avverso l'estratto di ruolo dall' , nel precedente grado di giudizio. CP_1
IV.
1-Per quanto riguarda le spese, considerato che sulla possibilità di impugnare in via diretta ed immediata l'estratto di ruolo si è registrato, anche in seno alla giurisprudenza di legittimità, un contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Unite soltanto con la citata pronuncia del 2022, successiva alla presentazione dell'opposizione da parte dell sussistono nella CP_1
specie giusti motivi ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporne, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio,
l'integrale compensazione tra le parti.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 22.09.2021 dall' nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 59/2021, emessa Controparte_1 dal Giudice di Pace di Monopoli in data 28.07.2021 e depositata in data 01.09.2021, nel giudizio iscritto al n.
pag. 11/12 240/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello, per quanto di ragione;
B. DICHIARA cessata la materia del contendere, con riferimento al credito esattoriale, di cui alla cartella di pagamento n. 01420080069885612000, notificata il 20.03.2009;
C. DICHIARA INAMMISSIBILE l'impugnazione dell'estratto di ruolo, presentata da con atto di Controparte_1 citazione, notificato il 19.05.2020, con riferimento al credito esattoriale di cui alle cartelle di pagamento n. 01420110038354614000 notificata il
23.06.2011, n. 014201300270162560000 notificata il
15.11.2013 e n. 01420140009089273000, notificata il
14.04.2014;
D. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Bari, all'udienza del 15.03.2024.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
pag. 12/12
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, nella persona del giudice, dott. Enzo Davide
Ruffo, all'udienza del 15.03.2024, fissata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la decisione, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi degli artt. 127, ult. co., e 127 ter,
c.p.c., come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado, iscritta al n.
11841/2021 R.G. proposta da
in persona del legale Parte_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Francesco De Angelis, giusta procura in atti;
-parte appellante- nonchè contro
rappresentato e difeso dagli avv.ti Controparte_1
Massimo Birardi e Monica Portaccio, giusta procura in atti;
-parte appellata- nonchè contro
Avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 59/2021, emessa dal Giudice di Pace di Monopoli in data 28.07.2021 e depositata in data 01.09.2021, nel giudizio iscritto al n.
240/2020 R.G.
CONCLUSIONI
Le parti hanno precisato le conclusioni, come da note di trattazione scritta, depositate telematicamente, il cui contenuto si abbia per integralmente trascritto e richiamato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I.
1-Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'iter del processo possono riassumersi come segue.
I.
2-Con atto di citazione, notificato il 22.09.2021,
l' ha impugnato la Parte_1 sentenza, in epigrafe indicata, con la quale il Giudice di
Pace di Monopoli, in accoglimento dell'opposizione, presentata in primo grado da aveva Controparte_1 annullato la pretesa creditorie di € 3.370,00, di cui alle cartelle di pagamento n. 014 2008 00698856 10 000, n.014
2011 00383546 14 000, n.014 2013 0027016256000 e n.014 2014
0009089273 000.
I.
3-L'appellante, dopo aver eccepito che il primo giudice aveva errato nel ritenere ammissibile l'opposizione, proposta dall' contro l'estratto di CP_1 ruolo, ha chiesto, in riforma della gravata sentenza, di dichiarare tale opposizione inammissibile, con vittoria di spese del doppio grado di giudizio.
I.
4-Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 06.12.2021, si è costituito Controparte_2
pag. 2/12 il quale, dopo aver eccepito l'infondatezza del gravame, ne ha chiesto il rigetto, con conferma della sentenza di primo grado e condanna della controparte al pagamento delle spese processuali.
I.
5-Acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado e in assenza di attività istruttoria, all'udienza del 15.03.2024, fissata, ex art. 281 sexies c.p.c. per la discussione e la decisione, con assegnazione alle parti di termini sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusive, sostituita, ai sensi degli artt. 127, ultimo comma e 127 ter, c.p.c., dal deposito di note di trattazione scritta, dal deposito telematico per il deposito di note conclusive, come precedentemente disposto con decreto regolarmente comunicato ai Difensori costituiti, sulle conclusioni precisate dalle parti, come un epigrafe la causa viene decisa, in luogo della lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, dal deposito telematico del presente provvedimento, non avendo, per un verso, le parti presentato opposizione al decreto che ha disposto la trattazione scritta nel termine di legge, ed avendo, per altro verso, pienamente esercitato il diritto di difesa depositando le note di trattazione scritta e quelle conclusive.
II.
1-L'esame delle questioni sollevate dalle parti va svolta secondo il loro ordine logico-giuridico.
II.
2-Preliminarmente deve osservarsi che, nelle note di trattazione scritta, depositate telematicamente il
04.03.2024, l' , dopo aver esposto che le cartelle CP_1 di pagamento de quibus, essendo di importo inferiore agli €
1.000,00 ed inerendo a ruoli formati entro il 2015,
pag. 3/12 risultano automaticamente annullata, in forza della rottamazione quater, prevista dall'art. 1, commi 231-252, della L. 197 del 29.12.2022, ha chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere.
II.
3-A fronte di tale richiesta, l'Agente di
Riscossione dopo aver allegato che risulta “azzerata” soltanto la cartella di pagamento n. 01420080069885612000, notificata il 20.03.2009, si è, invece, opposta alla declaratoria di cessazione della materia del contendere con riferimento alle altre cartelle di pagamento, non essendo le stesse ricomprese nella predetta rottamazione.
II.
4-Ciò posto, deve osservarsi che non vi sono i presupposti per dichiarare cessata la materia del contendere, non essendovi per le cartelle di pagamento, esclusa quella di cui al paragrafo precedente, i presupposti per l'annullamento automatico.
II.
5-Nel caso di specie, rilevato che le cartelle di pagamento, come si evince dall'estratto di ruolo impugnato, ineriscono a delle sanzioni amministrative, inflitte dal per violazione del Codice della Strada, Controparte_3 viene in rilievo 1, comma 227, della Legge 197/2022 a norma del quale “Fermo restando quanto disposto dai commi 225,
226 e 228, relativamente ai debiti di importo residuo, alla data di entrata in vigore della presente legge, fino a mille euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal
1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 dagli enti diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, l'annullamento automatico di cui al comma 222 opera limitatamente alle
pag. 4/12 somme dovute, alla medesima data, a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; tale annullamento non opera con riferimento al capitale e alle somme maturate alla predetta data a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovuti”.
II.
6-Deve, infine, evidenziarsi che ai sensi dell'art. 1, comma 235, “Il debitore manifesta all'agente della riscossione la sua volontà di procedere alla definizione di cui al comma 231 rendendo, entro il 30 giugno 2023, apposita dichiarazione, con le modalità, esclusivamente telematiche, che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge;
in tale dichiarazione il debitore sceglie altresì il numero di rate nel quale intende effettuare il pagamento, entro il limite massimo previsto dal comma 232”.
II.
7-Nel caso di specie, posto, pertanto, che l'annullamento automatico opera soltanto con riferimento agli interessi, deve osservarsi che l'appellante non ha nemmeno allegato né di aver presentato richiesta di definizione agevolata all'Agente di Riscossione, nelle forme previste dalla summenzionata disposizione, né, tantomeno, di aver provveduto al pagamento della sanzione e delle spese di procedura che restano, comunque, dovute.
III.
1-Nel merito il gravame, essendo fondato, deve essere rigettato per le seguenti motivazioni.
pag. 5/12 III.
2-In applicazione del principio della ragione più liquida, secondo cui “deve ritenersi consentito al giudice di esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale, in considerazione del fatto che si impone un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della stretta consequenzialità logico- sistematica, ed è quindi consentito sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio (Cass. 26634/2022)”, deve essere esaminata la questione relativa all'impugnazione in via autonoma dell'estratto di ruolo, avendo l' eccepito che il primo Controparte_4 giudice aveva errato nel ritenere ammissibile l'opposizione proposta dall' contro l'estratto di ruolo. CP_1
III.
3-La doglianza dell'Agente di Riscossione è fondata.
III.
4-La questione deve prendere le mosse dall'art. 12, comma 4-bis a mente del quale L'estratto di ruolo non è impugnabile “Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il debitore che agisce in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, per effetto di quanto previsto nell'articolo 80, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, oppure per la riscossione di somme allo stesso dovute dai soggetti pubblici di cui all'articolo 1, comma 1,
pag. 6/12 lettera a), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 18 gennaio 2008, n. 40, per effetto delle verifiche di cui all'articolo 48-bis del presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione”.
III.
5-Deve, innanzitutto, osservarsi che sull'efficacia temporale di tale disposizione sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione chiarendo che “In tema di riscossione coattiva delle entrate pubbliche (anche extratributarie) mediante ruolo,
l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973
(introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021) trova applicazione nei processi pendenti, poiché specifica, concretizzandolo,
l'interesse alla tutela immediata rispetto al ruolo e alla cartella non notificata o invalidamente notificata;
sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale della predetta norma, in riferimento agli artt. 3,24,101,104,113 e 117 Cost., quest'ultimo con riguardo all'art. 6 della CEDU e all'art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Convenzione”.
III.
6-La suddetta pronuncia, pertanto, oltre a chiarire che la suddetta disposizione si applica anche ai giudizi pendenti specifica, altresì, che la stessa inerisce all'intero settore della riscossione coattiva delle entrate pubbliche, anche di natura extratributaria.
III.
7-Le Sezioni Unite hanno, inoltre, chiarito che la facoltà di impugnare l'estratto di ruolo, nei soli casi tipici, previsti dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, sussiste anche nell'ipotesi in cui la cartella di pagamento non sia stata notificata o la notifica sia invalidi.
pag. 7/12 III.
8-I giudici di legittimità, escludendo la possibilità di esperire un'azione di accertamento negativo, prima ancora che l'amministrazione abbia minacciato l'esecuzione hanno, in particolare, precisato che “Pure a fronte dell'invalida o dell'omessa notificazione della cartella o dell'intimazione di pagamento, difatti, c'è sempre un giudice chiamato a pronunciarsi sulle doglianze del contribuente, che impugni l'atto successivo, anche se esecutivo, o alternativo all'esecuzione, perché volto a indurre il debitore all'adempimento (Cass., sez. un., n. 959/17; n.
40763/21), come ha fatto D.P. impugnando l'iscrizione ipotecaria (tra varie, Cass., sez. un., n. 7822/20, cit.; sez. un.,
n. 8465/22)”.
Analogamente, nei giudizi non tributari, in caso di omessa o invalida notificazione di cartella o intimazione, il debitore può impugnare l'iscrizione ipotecaria o il fermo di beni mobili registrati, o il relativo preavviso, anche per far accertare l'insussistenza della pretesa
(Cass., sez. un., n. 15354/15; n. 28528/18; n. 18041/19; n.
7756/20); può proporre opposizione all'esecuzione, qualora contesti il diritto di procedere in executivis, purché ci sia almeno la minaccia di procedere all'esecuzione forzata, mediante atto equipollente alla cartella di pagamento o comunque prodromico all'esecuzione (Cass., n. 477/71; n.
16281/16; nn. 16512 e 24461/19); e può proporre opposizione agli atti esecutivi qualora intenda far valere l'omessa notificazione dell'atto presupposto come ragione di invalidità (derivata) dell'atto successivo, posto che, nel sistema delle opposizioni esecutive secondo il regime ordinario, l'irregolarità della sequenza procedimentale dà appunto luogo ad un vizio deducibile ai sensi dell'art. 617
pag. 8/12 c.p.c., quindi nel termine di venti giorni decorrente dal primo atto del quale l'interessato abbia avuto conoscenza legale (Cass., sez. un., n. 22080/17, punto 8.3, nonché, tra varie,
n. 1558/20; n. 20694/21; n. 40763/21, cit.).
Nessun vuoto di tutela si configura anche nell'ipotesi del pignoramento di crediti ex D.P.R. n. 602 del 1973 art. 72 bis, in relazione al quale si paventa in dottrina il rischio di un solve et repete incompatibile col diritto al rispetto dei beni, perché la tutela giurisdizionale risulterebbe tardiva in relazione alla decurtazione patrimoniale già subita dalla parte privata.
III.
7-La giurisprudenza delle Sezioni Unite è stata confermata anche dalla giurisprudenza di legittimità e di merito successiva.
III.
8-Si veda, da ultimo, Cass. 10268/2023
“L'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, in relazione agli importi dovuti a titolo di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, è inammissibile ai sensi dell'art. 12, comma 4-bis, del
d.P.R. n. 602 del 1973, applicandosi tale disposizione anche alla riscossione delle entrate extratributarie”.
III.
9-E, ancora, Cass. 31561/2022 “Non è impugnabile
l'estratto di ruolo che non genera pregiudizio in merito alla partecipazione ad una procedura di appalto, alla riscossione di somme da soggetti pubblici, alla perdita di benefici nei rapporti con la pubblica amministrazione”
III.10-E, infine, nella giurisprudenza di merito,
“Corte appello Roma sez. lav., 20/02/2023, n.434 “Il debitore può attivare gli strumenti processuali dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. o
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., al fine di
pag. 9/12 paralizzare l'azione esecutiva avviata o preannunciata dall'agente di riscossione, impugnando l'iscrizione ipotecaria o il fermo amministrativo ovvero gli atti ad essi prodromici, altrimenti, in assenza di un'azione esecutiva o del preannuncio di questa, non è legittimato ad agire giudizialmente sul solo presupposto avere acquisito di propria iniziativa un estratto di ruolo e al fine di far valere la prescrizione o qualsiasi altro fatto impeditivo, estintivo o modificativo sopravvenuto che attenga comunque al merito della pretesa dell'ente creditore consacrata in un ruolo divenuto definitivo per omessa impugnazione”.
III.11-E, infine, Tribunale Napoli sez. XIV,
17/05/2023, n.5129 “L'impugnazione dell'estratto di ruolo ha soltanto la funzione di recuperare la tutela avverso la cartella notificata illegittimamente, ma non quello di far valere fatti estintivi successivi - come la prescrizione del credito - non essendo configurabile un interesse all'azione di accertamento negativo in mancanza di una situazione di incertezza obiettiva, dal momento che l'amministrazione non ha intrapreso nessuna azione esecutiva”.
III.12-In applicazione, pertanto, delle coordinate normative e giurisprudenziali innanzi richiamate deve ritenersi inammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo, presentata dall' , fondata sulla prescrizione CP_1 della pretesa esattoriale, maturata successivamente alla notifica delle cartelle esattoriali de quibus, atteso che, escludendo il richiamato l'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R.
n. 602 del 1973, salvo i casi tassativi, ivi indicati,
l'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, la parte, fermo restando la facoltà di chiedere all'Amministrazione
pag. 10/12 l'annullamento in via di autotutela del ruolo esattoriale, ha comunque la possibilità, laddove e quando l'Agente di
Riscossione minacci formalmente l'esecuzione di avvalersi degli ordinari strumenti oppositivi, previsti dagli artt.
615 e 617 c.p.c., impugnando, di volta in volta, gli atti esecutivi, posti in essere dall'Amministrazione.
III.13-In accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza di primo grado, deve essere, pertanto, dichiarata inammissibile l'opposizione presentata avverso l'estratto di ruolo dall' , nel precedente grado di giudizio. CP_1
IV.
1-Per quanto riguarda le spese, considerato che sulla possibilità di impugnare in via diretta ed immediata l'estratto di ruolo si è registrato, anche in seno alla giurisprudenza di legittimità, un contrasto giurisprudenziale, risolto dalle Sezioni Unite soltanto con la citata pronuncia del 2022, successiva alla presentazione dell'opposizione da parte dell sussistono nella CP_1
specie giusti motivi ex art. 92, comma 2, c.p.c., per disporne, con riferimento ad entrambi i gradi di giudizio,
l'integrale compensazione tra le parti.
P.q.m.
il Tribunale di Bari, Seconda Sezione civile, in composizione monocratica e in funzione di giudice di appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto, con atto di citazione notificato il 22.09.2021 dall' nei confronti di Parte_1
avverso la sentenza n. 59/2021, emessa Controparte_1 dal Giudice di Pace di Monopoli in data 28.07.2021 e depositata in data 01.09.2021, nel giudizio iscritto al n.
pag. 11/12 240/2020 R.G., disattesa ogni contraria istanza, così provvede:
A. ACCOGLIE l'appello, per quanto di ragione;
B. DICHIARA cessata la materia del contendere, con riferimento al credito esattoriale, di cui alla cartella di pagamento n. 01420080069885612000, notificata il 20.03.2009;
C. DICHIARA INAMMISSIBILE l'impugnazione dell'estratto di ruolo, presentata da con atto di Controparte_1 citazione, notificato il 19.05.2020, con riferimento al credito esattoriale di cui alle cartelle di pagamento n. 01420110038354614000 notificata il
23.06.2011, n. 014201300270162560000 notificata il
15.11.2013 e n. 01420140009089273000, notificata il
14.04.2014;
D. COMPENSA integralmente tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio;
Così deciso in Bari, all'udienza del 15.03.2024.
Il Giudice
Enzo Davide Ruffo
pag. 12/12