TRIB
Sentenza 26 febbraio 2025
Sentenza 26 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 26/02/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
n. 5724/2019 r.g.
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5724/2019 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SALVATORE SAGLIOCCA e dell'avv. LUCA SCARGIALI giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. SALVATORE SAGLIOCCA
ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO CP_1 C.F._2
ESIBIZIONE, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv.
GENNARO ESIBIZIONE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: «In via preliminare c o n c l u s i o n i - dichiarare la decadenza del convenuto dalle domande ed eccezioni non sollevabili d'ufficio e, per l'effetto, l'inammissibilità delle domande ed eccezioni dallo stesso svolte in comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito - Accertata la responsabilità del dott. per il danno derivato all'attrice dall'intervento del CP_1
15.01.16 per le causali esposte in narrativa, condannare il medesimo a corrisponderle il giusto risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, da liquidarsi secondo le Tabelle del
Tribunale di Milano sulla base di quanto accertato dai CTU nominati Dott. e Dott. Persona_1
nella relazione peritale depositata in giudizio in data 13.09.2023 o in via Persona_2 equitativa ex art. 1226 Cod.Civ., con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal
15.01.16; - condannare il convenuto a rifondere le spese di difesa nel presente giudizio e nell'A.T.P. n.
3443/17 RG Trib. Perugia, compresi i compensi corrisposti ai CTU ed al proprio CTP»
Conclusioni di parte convenuta: «In via pregiudiziale: 6 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. , per tutte le ragioni e le causali, esposte al riguardo in CP_1 narrativa, qui da intendersi tutte reiterate e trascritte per brevità. In via preliminare nel merito: 1)
pagina 1 di 14 ordinare ex artt. 107 e 270 cpc, l'intervento in giudizio, della , con sede in Controparte_2
Perugia, in via Serafino Siepi n.11, in persona del suo legale rappresentante, alla quale è comune la causa e parte già presente nel giudizio di atp per tutte le causali di cui in premessa da intendersi qui per brevità tutte reiterate e trascritte. in via principale e nel merito: 1) rigettare la domanda attorea, così come spiegata nei confronti del dott. quale parte non contrattualmente tenuta CP_1 all'indennizzo ex adverso richiesto per tutte le causali esposte in narrativa, qui da intendersi tutte reiterate e trascritte per brevità. 2) condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 Parte_1 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. 3) condannare la sig.ra al pagamento delle spese, funzioni ed onorari di causa, Parte_1 anche in forza della temerarietà e genericità della pretesa in via subordinata 1) in ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea, graduare al minimo la responsabilità del dr.
per essere prevalente , quella della casa di cura per tutte le causali di cui in CP_1 CP_2 premessa da intendersi qui' per brevità tutte reiterate e trascritte e per tutto quanto altro , verrà dedotto e provato in corso di giudizio, nei termini di rito. con riserva di articolare e richiedere, ogni ulteriore mezzo di prova.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1 tribunale, il dott. esponendo: CP_1
⎯ che in data 3.7.2015 si era rivolta al dott. per un consulto circa i propri dolori CP_1 all'alluce e al terzo dito del piede destro;
che il dott. le aveva consigliato un CP_1 intervento chirurgico con tecnica percutanea;
⎯ che in data 15.1.2016 si era sottoposta, presso la clinica di Perugia, ad un intervento CP_2 chirurgico di correzione dell'alluce valgo e del terzo dito a martello del piede destro, eseguito dal dott. ; CP_1
⎯ che, all'esito dell'intervento, si era ritrovata in condizioni peggiori, con dolori e difficoltà di deambulazione maggiori di quelle che aveva prima;
⎯ che accertamenti medici successivamente compiuti presso il prof. di Padova Persona_3 avevano rilevato “alluce destro corto ed apropulsivo in esiti osteoomia di Reverdin-Isham con accenno a tilt della testa;
secondo dito “lungo” per adattamento funzionale in esiti osteotomia MIS falange basale del terzo;
frattura da stress del secondo metatarsale della RMN;
”; Email_1
⎯ di avere introdotto un giudizio di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Perugia, conclusosi con la relazione del dott. Persona_4
e del dott. i quali avevano accertato l'inesatto adempimento della
[...] Persona_5 prestazione medica, quantificando nel 7% i postumi residuati sulla sua persona.
Quindi, deducendo che i postumi dannosi erano da ricollegare eziologicamente alla non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico del 15.1.2016, agiva nei confronti del solo dott. CP_1 per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali (per spese mediche, per le spese di c.t.p. e di c.t.u. sostenute in relazione al giudizio di a.t.p.) e non patrimoniali (danno biologico e danno morale) subiti.
Con comparsa del 26.3.2020, si costituiva il dott. eccependo preliminarmente il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva per essere il contratto di cura stato stipulato esclusivamente con la clinica presso la quale egli prestava la propria collaborazione professionale. Contestava inoltre CP_2 ogni responsabilità, rilevando di avere correttamente eseguito l'intervento e precisando che pagina 2 di 14 l'accorciamento dell'alluce era una conseguenza voluta dell'intervento praticato, in quanto intervento di chirurgia per sottrazione. A riprova dell'assenza di un nesso di causalità tra la propria condotta e il Parte danno evidenziava che i problemi lamentati dalla sig.ra erano presenti già prima dell'intervento e che la situazione attuale era conseguenza dell'ingravescenza della patologia, oltre che della condotta della paziente, la quale non aveva osservato i consigli post operatori e non aveva utilizzato calzature adeguate. Osservava inoltre che l'obbligazione del medico era un'obbligazione di mezzi e che egli non poteva essere chiamato a rispondere del mancato raggiungimento del risultato.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con condanna dell'attrice per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di c.t.u. medico legale (da parte del dott. , specialista in medicina legale, e del dott. , Persona_1 Persona_2 specialista in ortopedia e traumatologia) ed all'udienza del 18.9.2024 veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
*********
Preliminarmente deve procedersi alla qualificazione della domanda svolta dall'attrice, da inquadrarsi Parte nell'ambito delle azioni di responsabilità contrattuale, avendo la sig.ra dedotto l'inesatto adempimento della cura che il dott. si era obbligato a prestarle all'esito del consulto svolto il CP_1
3.7.2015.
Al riguardo va considerato che alla presente fattispecie non si applicano le norme sostanziali contenute nella legge n. 24 del 2017 – ed in particolare quelle relative alla qualificazione legale dell'azione esercitata nei confronti del sanitario operante nell'ambito della struttura sanitaria – le quali non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. 28994/2019).
Tanto chiarito, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto deducendo di non essere parte del rapporto contrattuale, a suo dire stipulato dalla paziente esclusivamente con la struttura sanitaria.
L'eccezione è infondata.
La responsabilità del medico, che esegua la propria prestazione all'interno di una struttura sanitaria, per i danni subiti da un paziente da lui assistito è del tipo contrattuale, perché derivante da contatto sociale.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza della Corte di cassazione 22 gennaio
1999, n. 589; cfr. anche S.U. n. 577/2008) e di merito riconoscono che l'obbligazione nei confronti del paziente del medico operante in una struttura (quale dipendente o collaboratore) ha natura contrattuale, ancorché non fondata sul contratto ma sul "contatto sociale".
Al riguardo è stato affermato: «la prestazione resa dal medico al paziente è sempre la stessa, vi sia o non vi sia alla base un contratto d'opera professionale tra i due soggetti. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi di professione protetta, il servizio reso non può essere diverso a seconda se esista o non esista un contratto. L'assenza di un contratto dal punto di vista formale, e quindi di un obbligo di prestazione da parte del sanitario dipendente nei confronti del paziente, invero, non può escludere
l'obbligo della professionalità, che qualifica ab origine l'opera del professionista;
quest'obbligo si
pagina 3 di 14 traduce in doveri di comportamento verso chi ha fatto affidamento su tale professionalità entrando in "contatto" con lui. Queste connotazioni comportano che l'esercizio della professione sanitaria deve essere svolto sempre allo stesso modo, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria il medico sia tenuto contrattualmente o meno.» (Cass. n. 19564/2004).
Non assume dunque rilevanza la circostanza che da un punto di vista formale il contratto sia stato Parte stipulato dalla sig.ra con la clinica, né che questa abbia riscosso il compenso. Ciò che rileva è Parte esclusivamente il contatto sociale tra il dott. e la paziente - avvenuto sia nel corso della CP_1 visita del 3.7.2015, sia al momento dell'intervento - e l'obbligo di cura che il sanitario ha in tal modo assunto.
Poiché non è in contestazione che sia stato il dott. a visitare l'attrice il 3.7.2015, a indicarle CP_1
l'intervento chirurgico di correzione dell'alluce valgo e del terzo dito a martello con tecnica percutanea e a praticarlo sulla sua persona il 15.1.2016, non vi è dubbio che egli risponda della prestazione svolta secondo i principi della responsabilità contrattuale.
Ciò posto, si osserva che in ambito contrattuale, secondo i principi generali affermati dalle sezioni unite nella nota pronuncia n. 13533 del 2001, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, quale è l'avvenuto adempimento.
Con la sentenza n. 577 del 11/01/2008, resa a sezioni unite, il S.C. ha confermato l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica statuendo che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e ad allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto.
È stato poi chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che laddove l'attore agisca per il risarcimento, incombe su di lui anche l'onere di provare il danno ed il nesso di causalità tra questo e la condotta del sanitario.
Con specifico riferimento al nesso di causalità, la S.C. ha infatti affermato che «Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da “contatto”), la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che
l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente» ( in termini, tra tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 12/09/2013).
pagina 4 di 14 Una volta che il creditore ha adempiuto ai propri oneri probatori (dimostrando la fonte contrattuale del proprio diritto, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, nonché il nesso eziologico tra tali eventi di danno e la condotta del medico) sorgono gli oneri probatori del debitore. Questi (medico/struttura-debitore) potrà eccepire l'estinzione dell'obbligazione (contrastando la presunzione semplice di persistenza dell'obbligazione insorta) sotto i due profili dell'estinzione per esatto adempimento e dell'estinzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile (art. 1218 c.c.).
Deve a questo punto osservarsi che l'eccezione di estinzione per esatto adempimento potrà essere validamente formulata dal debitore (medico o struttura sanitaria) solamente ove questi abbia preventivamente allegato e dimostrato la natura non routinaria dell'intervento.
L'intervento di routine è l'intervento di facile esecuzione, in cui l'esito positivo è conseguenza naturale della prestazione di cura perita, ossia corrispondente alle regole dell'arte. In tale situazione il risultato negativo può dipendere solamente o da una condotta imperita (cioè difforme dal modello del settore) o da una causa esterna che abbia reso impossibile la prestazione esatta: l'alternativa è secca e non ammette ulteriori ipotesi, in quanto solo una condotta esterna sopravvenuta può aver alterato la regola di evidenza scientifica secondo cui l'esecuzione della cura in maniera rispettosa delle leges artis produce il risultato voluto.
Quindi, laddove non sia fornita la prova della natura non routinaria dell'intervento, il medico debitore potrà eccepire solamente l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità non imputabile della prestazione di cura (che avrebbe assicurato il risultato), secondo il paradigma della clausola di esonero di cui all'art. 1218 c.c.
E trattandosi di fattispecie estintiva l'onere è a carico del convenuto, secondo la regola generale di riparto dell'onere probatorio espressa dall'art. 2697 c.c.
Viceversa, laddove sia dimostrato il carattere non routinario dell'intervento (e dunque la natura di obbligazione di mezzi), diventa ammissibile ipotizzare che vi sia stato un esito peggiorativo delle condizioni di salute del paziente nonostante l'esatto adempimento della prestazione di cura e ciò in quanto la possibilità di insuccesso dell'intervento del medico è contemplata già nel regolamento contrattuale e la prestazione di cura ivi convenuta si configura come attività meramente utile al raggiungimento della guarigione, ma non in grado di realizzarlo con certezza.
Dunque, nei casi di interventi di difficoltà ordinaria o speciale, il medico debitore potrà anche eccepire che l'obbligazione si è estinta per adempimento, dimostrando di avere tenuto una condotta di cura perita, ossia rispettosa delle linee guida o, in difetto di queste, delle buone pratiche clinico assistenziali.
Laddove il sanitario fornisca la prova del predetto fatto estintivo, il paziente creditore potrà contrastare tale prova dimostrando che l'aggravamento è dipeso da una causa che il debitore avrebbe potuto prevedere ed evitare con l'ordinaria diligenza. Ed infatti il debitore non ha solamente l'obbligo di eseguire con perizia la propria prestazione, ma ha anche il dovere di conservare la possibilità di adempiere, sicché ove egli risulti non aver tenuto tale condotta conservativa, per negligenza o imprudenza, risponderà del danno nonostante l'esecuzione esperta della cura.
Non c'è pertanto estinzione dell'obbligazione se, provato da parte del debitore il rispetto delle leges artis, il creditore provi che l'aggravamento o l'insorgenza di nuova patologia è derivato da causa prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza.
pagina 5 di 14 *****
Venendo all'esame della fattispecie concreta e degli inadempimenti contestati, si osserva che l'attrice ha allegato la persistenza e l'aggravamento della sintomatologia dolorosa e delle difficoltà di deambulazione e la loro riconducibilità causale ad un'inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico del 15.1.2016, oltre che a un'inadeguata valutazione di planning pre-operatorio e a un'inadeguata scelta della tecnica di intervento (così a pag. 5 della citazione, richiamando gli esiti della relazione della consulenza d'ufficio espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo).
I consulenti d'ufficio incaricati in sede di accertamento tecnico preventivo hanno riscontrato sull'attrice, all'esito dell'esame obiettivo di cui alla visita svolta in data 11.6.2018, il seguente quadro:
«il primo dito (alluce) appare abdotto ed atteggiato in flessione. Lassità a carico dell'articolazione
MF. Funzionalmente si presenta apropulsivo nella deambulazione. Il secondo dito presenta ipermetria
a carico dell'intero raggio con tumefazione dolente a carico della testa del metatarso. Il terzo dito è atteggiato in estensione. Al quinto dito è presente quadro di “bunionette”». Mediante la lettura delle immagini radiografiche i medesimi consulenti hanno accertato la presenza di una «sublussazione mediale del metatarso con lieve trasposizione interna dei sesamoidi ed incongruità articolare di circa
8 mm» (pag. 28 della relazione).
Raffrontando tale situazione con i parametri preoperatori (quali emergenti dalle radiografie e dalle certificazioni mediche antecedenti l'intervento del 15.1.2016) i c.tt.u. hanno verificato la persistenza della situazione di valgismo del primo dito riscontrando: 1) a carico del primo raggio una angolazione mediale metatarsale con angolo HVA compreso tra 30° e 40° e dunque sostanzialmente equivalente a quello di quasi 40° presente prima dell'intervento eseguito dal dott. ; 2) un angolo tra gli assi CP_1 di primo e secondo metatarso (IMA) di 21°, sostanzialmente equivalente a quello di 22° presente prima dell'intervento eseguito dal dott. (pag. 28 della relazione). CP_1
I consulenti d'ufficio sulla base di tali accertamenti hanno quindi concluso che «la condizione di grave
o severo valgismo del 1° M è rimasta sostanzialmente immodificata. A carico del secondo metatarso
(2M) il quadro esitale è nettamente peggiorato perché a causa del sovraccarico biomeccanico, l'osso è andato incontro a frattura da stress e successiva capsulo-sinovite. A carico del quinto metatarso (5M)
è attualmente presente una condizione di sovraccarico funzionale definita come “buonionette”, in parte appena accennata nella radiografia del 1/7/2015ed oggi aggravata anatomicamente e funzionalmente per sovraccarico» (pagg. 28-29 della relazione).
Parte Anche i consulenti incaricati nel corso del presente giudizio hanno riscontrato in capo alla sig.ra esiti dolorosi e disfunzionali dell'intervento chirurgico correttivo eseguito sul piede destro a gennaio 2016.
In particolare – dopo aver dato atto che la «RM del piede destro del 21/06/2016 mostrava un ritardo di consolidazione dell'osteotomia del I raggio, con modica diastasi dei monconi osteotomici e frattura da stress del II metatarso in corrispondenza della testa metatarsale» (pag. 40 della relazione) – il dott.
e il dott. hanno accertato che dopo l'intervento eseguito dal dott. si è Per_1 Persona_2 CP_1
«verificata una progressiva recidiva della deformità, l'accorciamento del 1° dito, che ha determinato un sovraccarico funzionale del II° raggio con comparsa di metatarsalgia e, più probabilmente legata a quest'ultimo, una frattura da stress del II° metatarso» ed hanno chiarito che tali problematiche hanno determinato la necessità di un secondo intervento, con gli esiti attuali, caratterizzati da un accorciamento del I° e II° raggio ed una metatarsalgia secondaria (pag. 43 della relazione).
pagina 6 di 14 Risulta quindi provata, sulla base degli accertamenti di cui alle consulenze espletate, l'effettiva persistenza della patologia ed il suo aggravamento all'esito dell'intervento chirurgico praticato dal dott.
. CP_1
Deve a questo punto darsi atto della natura routinaria dell'intervento praticato dal dott. CP_1
(intervento percutaneo mini-invasivo senza apposizione di mezzi di sintesi metallica, secondo
[...]
con osteotomia Akin), secondo quanto emerge dalla c.t.u. dei dott.ri e (cfr. pag. Per_6 Per_4 Per_5
27 della relazione).
La natura routinaria dell'intervento non risulta peraltro contestata dal convenuto, il quale ha sì dedotto di non essere tenuto a garantire il risultato della cura, ma non lo ha fatto allegando la particolare difficoltà dell'intervento, quanto piuttosto negando in radice che il risultato possa mai essere oggetto dell'obbligazione assunta dal medico.
Deve dunque affermarsi che l'intervento de quo fosse un intervento di routine.
Ne consegue che l'accertato insuccesso dell'operazione (come comprovato dalla persistenza della patologia) costituisce di per sé prova della inesattezza della prestazione e che, per escludere la propria responsabilità il medico debitore, avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza di una condotta esterna sopravvenuta che avesse reso impossibile la prestazione esatta.
Di tale causa esterna, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova.
È vero che il convenuto ha dedotto che paziente non aveva osservato i consigli post operatori e non aveva utilizzato calzature adeguate, ma è pur vero che tale circostanza è rimasta assolutamente indimostrata, non avendo il convenuto provato nemmeno di avere dato specifiche prescrizioni alla paziente (stante la totale assenza di documentazione in merito).
Non può dunque ritenersi in nessun modo dimostrata l'esistenza di una causa non imputabile di impossibilità della prestazione sanitaria.
Le consulenze d'ufficio svolte hanno peraltro consentito di accertare in concreto l'inadempimento del medico convenuto.
I cc.tt.u. e hanno infatti riportato che la letteratura di settore sconsiglia la tipologia di Per_4 Per_5 intervento MIS (percutaneo mini-invasivo senza apposizione di mezzi di sintesi metallici) in condizioni di valgismo grave o severo (cfr. pag. 29 della relazione), limitandone l'indicazione al trattamento dei casi di valgismo lieve o al massimo moderato (cfr. pag. 24 della relazione).
Parte Il caso della sig.ra secondo i menzionati cc.tt.u. era da inquadrare tra i casi di valgismo grave o severo (cfr. pag. 28 della relazione), presentando un angolo HVA di 40° e un angolo IMA di 18° e avrebbe dunque richiesto un intervento tradizionale “a cielo aperto” con l'ausilio di mezzi di sintesi metallica per stabilizzare le correzioni chirurgiche.
Sotto il profilo causale risulta poi che il disallineamento documentato dalla radiografia di aprile 2016
(ossia lo slittamento metatarso-falangeo) è effetto di una recidiva immediata dovuta alla mancanza di stabilizzazione con mezzi di sintesi (non previsti dalla tecnica MIS) e favorita dal grave valgismo iniziale che ha subito vanificato la correzione chirurgica (cfr. pag. 30 della relazione di consulenza).
I cc.tt.u. e concordano sul giudizio di erroneità della scelta operata dal dott. Persona_2 Per_1
in merito alla tecnica di intervento, qualificando come di grado moderato-severo il valgismo CP_1 pagina 7 di 14 dell'alluce della paziente (cfr. pag. 41 della relazione) e ricordando che per le deformità di grado moderato-severo le buone prassi raccomandano l'applicazione di tecniche tradizionali con osteosintesi con mezzi di sintesi (pag. 43). I medesimi consulenti hanno poi rilevato un'ulteriore criticità nell'operato del dott. , evidenziando una carenza nello studio preoperatorio in quanto non CP_1 risultano effettuati quegli esami che avrebbero consentito di valutare lo stato articolare del I raggio e ciò sebbene la preesistenza di problemi di congruenza o lassità della MTF sia tra i fattori che sconsigliano il ricorso alla tecnica MIS e che sarebbe stato pertanto necessario accertare ai fini di una scelta ponderata (cfr. pag. 41).
In altre parole, nella scelta della tecnica di intervento non si deve tenere conto solo del grado della deformità (che nel caso di specie già indirizzava verso una tecnica di tipo tradizionale), ma anche della situazione articolare perché le alterazioni dell'articolazione metatarso-falangea del I dito predispongono alla recidiva (cfr. pag. 45) e rendono pertanto preferibile il ricorso a tecniche operatorie che consentano la stabilizzazione delle correzioni chirurgiche (che le tecniche mininvasive invece non consentono).
L'errore nella scelta della tecnica chirurgica ha quindi condotto a una precoce recidiva (se non addirittura a una correzione fin dall'inizio inadeguata, secondo quanto prospettato a pag. 54 della relazione dei cc.tt.u. e ) e all'accorciamento del I dito, i quali hanno a loro volta Per_1 Persona_2 provocato un sovraccarico funzionale del II raggio che ha determinato, oltre alla comparsa di metatarsalgia, una frattura da stress dell'epifisi distale del II metatarso (pag. 42 della relazione dei cc.tt.u. e;
in termini sostanzialmente analoghi si sono espressi anche i cc.tt.u. Per_1 Persona_2
e a pag. 29 della loro relazione). Per_4 Per_5
In definitiva l'aggravamento della condizione della paziente è da ricondurre all'erronea scelta della tecnica chirurgica compiuta dal dott. . CP_1
*****
Passando all'individuazione dei danni risarcibili (cd. danni-conseguenza), va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la menomazione dell'integrità fisica dell'attrice.
In proposito va osservato che non sussiste alcun dubbio circa la risarcibilità di tale categoria di danni anche in ipotesi di responsabilità contrattuale tutte le volte in cui il contratto di cui si deduce l'inadempimento tuteli (anche) interessi di natura non patrimoniale.
Deve ritenersi infatti che tra i danni emergenti di cui all'art. 1223 c.c. vadano compresi anche i danni a beni non economicamente valutabili, allorquando la loro tutela era stata dedotta nell'obbligazione. Tale opinione, più volte espressa dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto in relazione a ipotesi di contratti di prestazione di cure, ha trovato definitivo avallo nelle sentenze a sezioni unite della corte di cassazione nn. 26972 e 26973 dell'11.11.2008: in tali pronunce la suprema corte – argomentando dalla possibile rilevanza contrattuale anche di interessi non patrimoniali, come si ricava dall'art. 1174 c.c. – è giunta ad affermare che “se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.”
Tanto premesso, deve osservarsi che, secondo l'attuale elaborazione giurisprudenziale, la tipicità del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è soddisfatta non solo da espresse disposizioni legislative (art.
pagina 8 di 14 185 c.p. per i danni da reato, art. 2 l. 117/98 in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
art. 29 comma 9 l. 675/96 in materia di trattamento di dati personali;
art. 2 l. 89/01 in materia di eccessiva durata del processo), ma anche dalle previsioni costituzionali di tutela di diritti inviolabili dell'uomo, atteso che la previsione di una garanzia costituzionale non può che significare riconoscimento della protezione minima che è quella risarcitoria.
È quindi risarcibile il cd. danno biologico, ossia la lesione del diritto alla salute, pacificamente dotato di copertura costituzionale (art. 32 cost.).
In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le sezioni unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Ancora, con riguardo al metodo ed al parametro di liquidazione, dovrà farsi applicazione dei criteri dettati dal d.l. 158/2012 art. 3, comma 3 (convertito dalla legge n. 189 del 2012), secondo cui “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Non vi è dubbio, infatti, che la nuova previsione legislativa del criterio tabellare, non andando a sostituire alcuna norma di legge anteriore indicante un diverso criterio liquidativo del danno, trovi diretta applicazione in tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, senza che risulti ostativa la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente all'entrata in vigore della già richiamata legge (cfr. Cass. 1157/2020).
L'unico limite all'applicazione della previsione del citato art. 3 comma 3 d.l. 158/2012 è costituito – con riguardo alle lesioni cd. macropermanenti – dalla mancata predisposizione delle tabelle di cui all'art. 138, relativa alle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti.
Deve infatti darsi atto che il d.p.r. n. 12/25 (in G.U. del 18.2.2025) con cui sono state recentemente adottate le tabelle di cui all'art. 138, relative alle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti, non è ancora entrato in vigore (e contiene peraltro un regime transitorio che ne limita l'applicazione ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore).
La Corte di cassazione (sentenze nn. 12408/2011; 14402/2008) ha affermato che, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, deve farsi riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano (“tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica” adottata il 25.6.2009 e periodicamente aggiornata, in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'Istat), in quanto idoneo a garantire l'uniformità di trattamento essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale.
Ritiene questo giudice di dover condividere le valutazioni espresse dalla corte di legittimità circa la necessità che su tutto il territorio nazionale venga adottato un sistema uniforme di liquidazione del danno non patrimoniale, in modo da garantire la parità di trattamento tra tutti i cittadini e la certezza del diritto, nonché favorire la deflazione del contenzioso.
pagina 9 di 14 Per tali ragioni con riguardo alle lesioni macropermanenti si continuerà dunque a fare applicazione della citata tabella meneghina, la quale si è fatta carico dell'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale elaborando un valore del cd. punto che tiene conto sia del danno da lesione permanente dell'integrità fisica (nei risvolti anatomo-funzionali e relazionali), sia delle conseguenze in termini di dolore e sofferenza soggettiva;
accanto a tale valore medio (che aumenta progressivamente in ragione dell'aumento del grado di invalidità e decresce in ragione dell'età della vittima) sono state previste percentuali massime di aumento da utilizzarsi ai fini della cd. personalizzazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità specifiche (debitamente allegate e provate) sia quanto agli aspetti anatonomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
è stato infine, elaborato il valore medio di liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100%, pari a € 172,50 aumentabile fino a un massimo di € 145,00 in ragione delle peculiarità della situazione concreta.
*****
Venendo al caso di specie, i cc.tt.u. e – chiamati a quantificare l'invalidità Per_1 Persona_2 permanente residuata all'esito degli interventi emendativi cui si è sottoposta la paziente – hanno accertato che il quadro algodisfunzionale residuato all'attrice in conseguenza dell'inesatto adempimento della prestazione chirurgica ha prodotto una menomazione dell'integrità psicofisica della Parte sig.ra quantificabile nella misura del 10%.
I medesimi consulenti hanno inoltre accertato che «in caso di trattamento non gravato dagli eventi avversi che hanno connotato quello in esame erano ipotizzabili esiti chirurgici e cicatriziali più contenuti ed un outcome migliorativo» e che in tale ipotesi più favorevole sarebbe residuato sulla paziente un grado di invalidità permanente del 6%.
Nell'individuare il danno risarcibile occorrerà, dunque, tenere conto della lesione che sarebbe comunque residuata in capo all'attrice, anche ove il primo intervento di alluce valgo fosse stato correttamente eseguito, al fine di sterilizzare il risarcimento dai pregiudizi che non sono conseguenza immediata e diretta dell'evento di danno e che pertanto non sono causalmente imputabili (secondo le regole della cd. causalità giuridica) al responsabile.
A tal fine dovrà procedersi – secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
28986/2019) – come segue:
a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva che l'individuo avrebbe avuto ove non vi fosse stata l'infezione causata dall'inadempimento e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo b) dall'importo a).
Tenuto conto dell'invalidità permanente del 10% e dell'età della danneggiata all'epoca del fatto – 63 anni – l'equivalente monetario della riduzione dell'integrità psicofisica della ricorrente va individuato
(sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano) nella somma di € 18.026,00 secondo i valori attuali, utilizzando il valore punto di € 2.612,40 (comprensivo del solo danno biologico) moltiplicato per il grado di invalidità e per il coefficiente di 0,690 corrispondente all'età della danneggiata.
pagina 10 di 14 Deve a questo punto determinarsi (sulla base delle tabelle legali di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005) qual è l'equivalente monetario del grado di invalidità non eziologicamente attribuibile al medico convenuto, ossia quello che sarebbe comunque residuato in capo all'attrice.
Tenuto conto dell'invalidità del 6% e fermo il predetto parametro dell'età della danneggiata all'epoca del fatto (63 anni) l'equivalente monetario della riduzione dell'integrità psicofisica dell'attrice va individuato nella somma di € 7.101,91 secondo i valori attuali (valore punto di € 947,30 moltiplicato per il grado di invalidità di 6, ottenendo il prodotto di € 9.662,46 al quale va applicata la riduzione del
26,5%).
La misura del risarcimento dovuto a titolo di invalidità permanente si determina quindi nella somma di
€ 10.924,09, ottenuta sottraendo dall'importo di € 18.026,00 (corrispondente all'equivalente monetario dell'invalidità permanente del 10% esistente in fatto) la cifra di € 7.101,91 (corrispondente all'equivalente monetario dell'invalidità permanente del 6% che sarebbe comunque residuata in capo alla ricorrente in ipotesi di esatto adempimento della prestazione di cura).
Ciò posto, va dato atto che non sussistono i presupposti per procedere ad un aumento della posta risarcitoria a titolo di personalizzazione, invero non richiesta dall'attrice.
In proposito va ricordato che il danno alla salute è costituito dalle concrete rinunce indotte dalla menomazione all'integrità psicofisica, essendo il predetto danno non patrimoniale un danno dinamico- relazionale, di cui la riduzione dell'integrità fisica rappresenta il mero presupposto (in questo senso Cass. n. 18056/2019; il principio comunque è pacifico e risalente: nel medesimo senso si vedano, ex multis, Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, in motivazione;
Sentenza n. 7101/1990; Sentenza n.
2761/1990; Sentenza n. 357/1993; e così via sino alla sentenza capostipite, ovvero Sentenza n.
3675/1981).
Ne discende che la personalizzazione (in aumento) del risarcimento spettante alla vittima si giustifica soltanto se le conseguenze dannose sofferte siano straordinarie ed eccezionali, essendo già ricomprese, quelle ordinarie, nella valutazione tabellare del grado percentuale di invalidità permanente accertato
(Cass. III, 11/11/2019, n. 28988). Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano quindi alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, inoltre, in quanto "fatto costitutivo" della pretesa, devono essere allegate in modo circostanziato e provate dalla parte attrice.
Nel caso di specie, la ricorrente – che si ribadisce non ha espressamente formulato una richiesta di personalizzazione del danno – ha allegato di aver dovuto rinunciare alle uscite per passeggiate e per l'attività di volontariato che in precedenza svolgeva a causa delle riportate difficoltà di deambulazione.
Si tratta tuttavia di pregiudizi che risultano ordinariamente connessi al deficit della funzione deambulatoria che ha giustificato l'attribuzione della percentuale di invalidità del 10% per gli esiti attualmente riscontrati in capo alla sig.ra Pt_1
Deve dunque concludersi che le conseguenze pregiudizievoli subite dalla ricorrente sono tutte pienamente comprese nell'ambito delle conseguenze ordinariamente connesse a lesioni del grado di quella da lei patita e trovano pertanto adeguato ristoro nel riconoscimento del valore standard di cui alle citate tabelle.
pagina 11 di 14 Spetta altresì alla ricorrente il risarcimento del danno da invalidità temporanea, avendo i consulenti d'ufficio accertato un incremento (per il ritardo di consolidazione e per la durata dell'algia da sovraccarico) del periodo di invalidità temporanea che sarebbe normalmente conseguito al predetto intervento chirurgico in ipotesi di esatto adempimento della prestazione e quantificato tale incremento in giorni 70, di cui giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
A titolo di inabilità temporanea, vanno liquidate le somme di € 1.293,75 (€ 86,25 x 15) per l'inabilità temporanea parziale al 75%, di € 1.725,00 (€ 57,50 x 30 giorni) per l'inabilità temporanea parziale al 50% e di € 862,50 (€ 28,75 x 30) per l'inabilità temporanea parziale al 25%, per un totale di € 3.881,25 a titolo di invalidità temporanea.
Deve infine riconoscersi all'attrice un'ulteriore somma a titolo di danno morale (finora considerato solo con riguardo al danno da invalidità temporanea).
Va premesso che anche in caso di danno da lesione cd. micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 codice delle assicurazioni private. E ciò perché «diversamente opinando … si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato» (Cass. 17209/2015).
Ovviamente compete al danneggiato l'onere di allegare tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e di fornire la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Nel caso di specie, la natura della lesione residuata – la quale, seppur di modesta entità, rende difficoltosa la deambulazione, precludendo o rendendo faticose e non più piacevoli una serie di attività ordinariamente connesse allo svago – lascia ragionevolmente presumere, sulla base di una massima di esperienza, l'esistenza di un'afflizione per le attività perdute o divenute comunque disagevoli. Il danno morale deve essere riconosciuto anche con riguardo all'invalidità temporanea essendo emerso, anche Parte dalle prove testimoniali assunte, che nel periodo di maggior durata della malattia la sig.ra ha sofferto dolori fisici e patito l'angustia connessa alla grave limitazione della sua capacità di spostamento.
Può dunque ritenersi accertata l'esistenza di un danno morale che può essere liquidato equitativamente nella misura del 26% del danno biologico permanente (secondo le indicazioni fornite dalle tabelle del Tribunale di Milano) e che pertanto resta determinato nella somma di € 2.840,26 (26% di € 10.924,09)
a valori attuali.
Il danno non patrimoniale si liquida, quindi, in complessivi € 17.645,60 (€ 10.924,09 + € 3.881,25 + 2.840,26).
Detta somma è già espressa in valori monetari attuali, con la conseguenza che non può riconoscersi la rivalutazione monetaria.
Poiché la somma sopra determinata costituisce debito di valore, deve essere riconosciuto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. civ., Sez. Un., 10 settembre 1998, n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene pagina 12 di 14 perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, che non paga subito, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità.
Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto (15.1.2016), rivalutata anno per anno secondo l'indice Foi-Istat, applicando su tale importo un tasso pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
La somma che così si ottiene ammonta ad € 19.419,75 (di cui € 1.774,15 per interessi).
*****
Passando all'esame delle richieste risarcitorie relative a voci di danno patrimoniale, va riconosciuto il danno per spese mediche e terapie – documentate (all. 37 del fascicolo di parte attrice) e ritenute congrue (cfr. pag. 32 della relazione dei cc.tt.u. e – che ammonta alla somma Per_4 Per_5 complessiva di € 2.533,29.
Parimenti vanno risarcite le spese sostenute per il compenso dei cc.tt.u. e e del c.t.p. Per_4 Per_5 per le prestazioni svolte nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, cui Per_7 deve riconoscersi natura stragiudiziale (cfr. Cass. n. 34540/2024).
Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo al decreto di liquidazione del 31.1.2019
(doc. 33 del fascicolo di parte attrice), che ha riconosciuto in favore dei cc.tt.u. la somma di € 992,68, oltre i.v.a. e contributi se dovuti, e alla fattura emessa dal dott. per € 1.200,00 (doc. 36 del Per_8 fascicolo di parte attrice).
Le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali si determinano quindi in € 4.843,29 (€ 2.533,29 + € 1.110,00,00 + € 1.200,00).
Tale somma va rivalutata dalla data del sinistro alla data attuale, con il conteggio degli interessi di mora sulla somma anno per anno rivalutata.
A titolo di danno patrimoniale spetta dunque all'attrice la somma complessiva di € 6.465,60 (di cui € 590,69 per interessi).
Il risarcimento complessivo si determina quindi in € 25.885,35 (€ 19.419,75 + € 6.465,60).
Sulla somma così risultante, corrispondente all'intero danno risarcibile liquidato a parte attrice, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
*****
In applicazione del principio di soccombenza, il medico resistente va condannato alla rifusione, in favore dell'attrice delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00; fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tutte a valori medi).
pagina 13 di 14 Vanno altresì riconosciute all'attrice le spese processuali del giudizio di istruzione preventiva, liquidate sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 in € 2.225,00, oltre spese vive per € 296,40, rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00; fase di studio, introduttiva e istruttoria;
valori medi).
Le spese per la c.t.u. svolta nel presente giudizio – liquidate nella misura di cui al decreto del
18.12.2024 – vanno poste definitivamente a carico del convenuto . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) Condanna al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
25.885,35, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in € 573,05 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, nonché delle spese di lite del giudizio di istruzione preventiva che liquida in € 296,40 per spese ed € 2.225,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3) Pone le spese per il compenso ai cc.tt.u. e , già Persona_1 Persona_2 liquidate in corso di giudizio, in via definitiva a carico del convenuto . CP_1
Perugia, 26 febbraio 2025
Il giudice
Gaia Muscato
pagina 14 di 14
Tribunale di Perugia PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
In composizione monocratica nella persona del giudice Gaia Muscato ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. 5724/2019 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SALVATORE SAGLIOCCA e dell'avv. LUCA SCARGIALI giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici all'atto di citazione ed elettivamente domiciliata in Indirizzo
Telematico presso il difensore avv. SALVATORE SAGLIOCCA
ATTRICE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. GENNARO CP_1 C.F._2
ESIBIZIONE, giusta mandato su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di risposta ed elettivamente domiciliato in Indirizzo telematico presso il difensore avv.
GENNARO ESIBIZIONE
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Conclusioni di parte attrice: «In via preliminare c o n c l u s i o n i - dichiarare la decadenza del convenuto dalle domande ed eccezioni non sollevabili d'ufficio e, per l'effetto, l'inammissibilità delle domande ed eccezioni dallo stesso svolte in comparsa di costituzione e risposta;
Nel merito - Accertata la responsabilità del dott. per il danno derivato all'attrice dall'intervento del CP_1
15.01.16 per le causali esposte in narrativa, condannare il medesimo a corrisponderle il giusto risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale subito, da liquidarsi secondo le Tabelle del
Tribunale di Milano sulla base di quanto accertato dai CTU nominati Dott. e Dott. Persona_1
nella relazione peritale depositata in giudizio in data 13.09.2023 o in via Persona_2 equitativa ex art. 1226 Cod.Civ., con maggiorazione di interessi e rivalutazione monetaria dal
15.01.16; - condannare il convenuto a rifondere le spese di difesa nel presente giudizio e nell'A.T.P. n.
3443/17 RG Trib. Perugia, compresi i compensi corrisposti ai CTU ed al proprio CTP»
Conclusioni di parte convenuta: «In via pregiudiziale: 6 1) accertare e dichiarare il difetto di legittimazione passiva del dott. , per tutte le ragioni e le causali, esposte al riguardo in CP_1 narrativa, qui da intendersi tutte reiterate e trascritte per brevità. In via preliminare nel merito: 1)
pagina 1 di 14 ordinare ex artt. 107 e 270 cpc, l'intervento in giudizio, della , con sede in Controparte_2
Perugia, in via Serafino Siepi n.11, in persona del suo legale rappresentante, alla quale è comune la causa e parte già presente nel giudizio di atp per tutte le causali di cui in premessa da intendersi qui per brevità tutte reiterate e trascritte. in via principale e nel merito: 1) rigettare la domanda attorea, così come spiegata nei confronti del dott. quale parte non contrattualmente tenuta CP_1 all'indennizzo ex adverso richiesto per tutte le causali esposte in narrativa, qui da intendersi tutte reiterate e trascritte per brevità. 2) condannare la sig.ra ai sensi dell'art. 96 Parte_1 c.p.c. al risarcimento dei danni da “lite temeraria” da liquidarsi d'ufficio in via equitativa. 3) condannare la sig.ra al pagamento delle spese, funzioni ed onorari di causa, Parte_1 anche in forza della temerarietà e genericità della pretesa in via subordinata 1) in ipotesi di accoglimento totale e/o parziale della domanda attorea, graduare al minimo la responsabilità del dr.
per essere prevalente , quella della casa di cura per tutte le causali di cui in CP_1 CP_2 premessa da intendersi qui' per brevità tutte reiterate e trascritte e per tutto quanto altro , verrà dedotto e provato in corso di giudizio, nei termini di rito. con riserva di articolare e richiedere, ogni ulteriore mezzo di prova.»
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva in giudizio, innanzi a questo Parte_1 tribunale, il dott. esponendo: CP_1
⎯ che in data 3.7.2015 si era rivolta al dott. per un consulto circa i propri dolori CP_1 all'alluce e al terzo dito del piede destro;
che il dott. le aveva consigliato un CP_1 intervento chirurgico con tecnica percutanea;
⎯ che in data 15.1.2016 si era sottoposta, presso la clinica di Perugia, ad un intervento CP_2 chirurgico di correzione dell'alluce valgo e del terzo dito a martello del piede destro, eseguito dal dott. ; CP_1
⎯ che, all'esito dell'intervento, si era ritrovata in condizioni peggiori, con dolori e difficoltà di deambulazione maggiori di quelle che aveva prima;
⎯ che accertamenti medici successivamente compiuti presso il prof. di Padova Persona_3 avevano rilevato “alluce destro corto ed apropulsivo in esiti osteoomia di Reverdin-Isham con accenno a tilt della testa;
secondo dito “lungo” per adattamento funzionale in esiti osteotomia MIS falange basale del terzo;
frattura da stress del secondo metatarsale della RMN;
”; Email_1
⎯ di avere introdotto un giudizio di accertamento tecnico preventivo, ai sensi dell'art. 696 bis c.p.c., dinanzi al Tribunale di Perugia, conclusosi con la relazione del dott. Persona_4
e del dott. i quali avevano accertato l'inesatto adempimento della
[...] Persona_5 prestazione medica, quantificando nel 7% i postumi residuati sulla sua persona.
Quindi, deducendo che i postumi dannosi erano da ricollegare eziologicamente alla non corretta esecuzione dell'intervento chirurgico del 15.1.2016, agiva nei confronti del solo dott. CP_1 per chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali (per spese mediche, per le spese di c.t.p. e di c.t.u. sostenute in relazione al giudizio di a.t.p.) e non patrimoniali (danno biologico e danno morale) subiti.
Con comparsa del 26.3.2020, si costituiva il dott. eccependo preliminarmente il proprio CP_1 difetto di legittimazione passiva per essere il contratto di cura stato stipulato esclusivamente con la clinica presso la quale egli prestava la propria collaborazione professionale. Contestava inoltre CP_2 ogni responsabilità, rilevando di avere correttamente eseguito l'intervento e precisando che pagina 2 di 14 l'accorciamento dell'alluce era una conseguenza voluta dell'intervento praticato, in quanto intervento di chirurgia per sottrazione. A riprova dell'assenza di un nesso di causalità tra la propria condotta e il Parte danno evidenziava che i problemi lamentati dalla sig.ra erano presenti già prima dell'intervento e che la situazione attuale era conseguenza dell'ingravescenza della patologia, oltre che della condotta della paziente, la quale non aveva osservato i consigli post operatori e non aveva utilizzato calzature adeguate. Osservava inoltre che l'obbligazione del medico era un'obbligazione di mezzi e che egli non poteva essere chiamato a rispondere del mancato raggiungimento del risultato.
Concludeva per il rigetto della domanda attorea, con condanna dell'attrice per responsabilità aggravata, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante produzione documentale ed espletamento di c.t.u. medico legale (da parte del dott. , specialista in medicina legale, e del dott. , Persona_1 Persona_2 specialista in ortopedia e traumatologia) ed all'udienza del 18.9.2024 veniva assunta in decisione sulle conclusioni delle parti, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito degli atti conclusivi.
*********
Preliminarmente deve procedersi alla qualificazione della domanda svolta dall'attrice, da inquadrarsi Parte nell'ambito delle azioni di responsabilità contrattuale, avendo la sig.ra dedotto l'inesatto adempimento della cura che il dott. si era obbligato a prestarle all'esito del consulto svolto il CP_1
3.7.2015.
Al riguardo va considerato che alla presente fattispecie non si applicano le norme sostanziali contenute nella legge n. 24 del 2017 – ed in particolare quelle relative alla qualificazione legale dell'azione esercitata nei confronti del sanitario operante nell'ambito della struttura sanitaria – le quali non hanno portata retroattiva, e non possono applicarsi ai fatti avvenuti in epoca precedente alla loro entrata in vigore (cfr. Cass. 28994/2019).
Tanto chiarito, deve esaminarsi l'eccezione di difetto di legittimazione passiva, sollevata dal convenuto deducendo di non essere parte del rapporto contrattuale, a suo dire stipulato dalla paziente esclusivamente con la struttura sanitaria.
L'eccezione è infondata.
La responsabilità del medico, che esegua la propria prestazione all'interno di una struttura sanitaria, per i danni subiti da un paziente da lui assistito è del tipo contrattuale, perché derivante da contatto sociale.
Da tempo la giurisprudenza di legittimità (a partire dalla sentenza della Corte di cassazione 22 gennaio
1999, n. 589; cfr. anche S.U. n. 577/2008) e di merito riconoscono che l'obbligazione nei confronti del paziente del medico operante in una struttura (quale dipendente o collaboratore) ha natura contrattuale, ancorché non fondata sul contratto ma sul "contatto sociale".
Al riguardo è stato affermato: «la prestazione resa dal medico al paziente è sempre la stessa, vi sia o non vi sia alla base un contratto d'opera professionale tra i due soggetti. Ciò è dovuto al fatto che, trattandosi di professione protetta, il servizio reso non può essere diverso a seconda se esista o non esista un contratto. L'assenza di un contratto dal punto di vista formale, e quindi di un obbligo di prestazione da parte del sanitario dipendente nei confronti del paziente, invero, non può escludere
l'obbligo della professionalità, che qualifica ab origine l'opera del professionista;
quest'obbligo si
pagina 3 di 14 traduce in doveri di comportamento verso chi ha fatto affidamento su tale professionalità entrando in "contatto" con lui. Queste connotazioni comportano che l'esercizio della professione sanitaria deve essere svolto sempre allo stesso modo, senza possibilità di distinguere se alla prestazione sanitaria il medico sia tenuto contrattualmente o meno.» (Cass. n. 19564/2004).
Non assume dunque rilevanza la circostanza che da un punto di vista formale il contratto sia stato Parte stipulato dalla sig.ra con la clinica, né che questa abbia riscosso il compenso. Ciò che rileva è Parte esclusivamente il contatto sociale tra il dott. e la paziente - avvenuto sia nel corso della CP_1 visita del 3.7.2015, sia al momento dell'intervento - e l'obbligo di cura che il sanitario ha in tal modo assunto.
Poiché non è in contestazione che sia stato il dott. a visitare l'attrice il 3.7.2015, a indicarle CP_1
l'intervento chirurgico di correzione dell'alluce valgo e del terzo dito a martello con tecnica percutanea e a praticarlo sulla sua persona il 15.1.2016, non vi è dubbio che egli risponda della prestazione svolta secondo i principi della responsabilità contrattuale.
Ciò posto, si osserva che in ambito contrattuale, secondo i principi generali affermati dalle sezioni unite nella nota pronuncia n. 13533 del 2001, il creditore che agisce per la risoluzione del contratto, per il risarcimento del danno o per l'adempimento, ha l'onere di provare la fonte (legale o negoziale) del proprio diritto, mentre può limitarsi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento dell'altra parte, gravando su quest'ultima (ovvero sul debitore convenuto) l'onere di provare l'esistenza di un fatto estintivo, quale è l'avvenuto adempimento.
Con la sentenza n. 577 del 11/01/2008, resa a sezioni unite, il S.C. ha confermato l'applicabilità di questi principi anche alla responsabilità medica statuendo che in tema di responsabilità contrattuale della struttura sanitaria e di responsabilità professionale da contatto sociale del medico, ai fini del riparto dell'onere probatorio l'attore, paziente danneggiato, deve limitarsi a provare l'esistenza del contratto (o il contatto sociale) e ad allegare l'inadempimento del debitore, astrattamente idoneo a provocare il danno lamentato, rimanendo a carico del debitore dimostrare di avere esattamente adempiuto.
È stato poi chiarito dalla giurisprudenza di legittimità che laddove l'attore agisca per il risarcimento, incombe su di lui anche l'onere di provare il danno ed il nesso di causalità tra questo e la condotta del sanitario.
Con specifico riferimento al nesso di causalità, la S.C. ha infatti affermato che «Allorquando la responsabilità medica venga invocata a titolo contrattuale, cioè sul presupposto che fra il paziente ed il medico e/o la struttura sanitaria sia intercorso un rapporto contrattuale (o da “contatto”), la distribuzione, "inter partes", dell'onere probatorio riguardo al nesso causale deve tenere conto della circostanza che la responsabilità è invocata in forza di un rapporto obbligatorio corrente fra le parti ed è dunque finalizzata a far valere un inadempimento oggettivo. Ne consegue che, per il paziente/danneggiato, l'onere probatorio in ordine alla ricorrenza del nesso di causalità materiale - quando l'impegno curativo sia stato assunto senza particolari limitazioni circa la sua funzionalizzazione a risolvere il problema che egli presentava - si sostanzia nella prova che
l'esecuzione della prestazione si è inserita nella serie causale che ha condotto all'evento di danno, rappresentato o dalla persistenza della patologia per cui era stata richiesta la prestazione, o dal suo aggravamento, fino ad esiti finali costituiti dall'insorgenza di una nuova patologia o dal decesso del paziente» ( in termini, tra tante, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20904 del 12/09/2013).
pagina 4 di 14 Una volta che il creditore ha adempiuto ai propri oneri probatori (dimostrando la fonte contrattuale del proprio diritto, l'aggravamento della situazione patologica o l'insorgenza di nuove patologie, nonché il nesso eziologico tra tali eventi di danno e la condotta del medico) sorgono gli oneri probatori del debitore. Questi (medico/struttura-debitore) potrà eccepire l'estinzione dell'obbligazione (contrastando la presunzione semplice di persistenza dell'obbligazione insorta) sotto i due profili dell'estinzione per esatto adempimento e dell'estinzione per impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa non imputabile (art. 1218 c.c.).
Deve a questo punto osservarsi che l'eccezione di estinzione per esatto adempimento potrà essere validamente formulata dal debitore (medico o struttura sanitaria) solamente ove questi abbia preventivamente allegato e dimostrato la natura non routinaria dell'intervento.
L'intervento di routine è l'intervento di facile esecuzione, in cui l'esito positivo è conseguenza naturale della prestazione di cura perita, ossia corrispondente alle regole dell'arte. In tale situazione il risultato negativo può dipendere solamente o da una condotta imperita (cioè difforme dal modello del settore) o da una causa esterna che abbia reso impossibile la prestazione esatta: l'alternativa è secca e non ammette ulteriori ipotesi, in quanto solo una condotta esterna sopravvenuta può aver alterato la regola di evidenza scientifica secondo cui l'esecuzione della cura in maniera rispettosa delle leges artis produce il risultato voluto.
Quindi, laddove non sia fornita la prova della natura non routinaria dell'intervento, il medico debitore potrà eccepire solamente l'estinzione dell'obbligazione per impossibilità non imputabile della prestazione di cura (che avrebbe assicurato il risultato), secondo il paradigma della clausola di esonero di cui all'art. 1218 c.c.
E trattandosi di fattispecie estintiva l'onere è a carico del convenuto, secondo la regola generale di riparto dell'onere probatorio espressa dall'art. 2697 c.c.
Viceversa, laddove sia dimostrato il carattere non routinario dell'intervento (e dunque la natura di obbligazione di mezzi), diventa ammissibile ipotizzare che vi sia stato un esito peggiorativo delle condizioni di salute del paziente nonostante l'esatto adempimento della prestazione di cura e ciò in quanto la possibilità di insuccesso dell'intervento del medico è contemplata già nel regolamento contrattuale e la prestazione di cura ivi convenuta si configura come attività meramente utile al raggiungimento della guarigione, ma non in grado di realizzarlo con certezza.
Dunque, nei casi di interventi di difficoltà ordinaria o speciale, il medico debitore potrà anche eccepire che l'obbligazione si è estinta per adempimento, dimostrando di avere tenuto una condotta di cura perita, ossia rispettosa delle linee guida o, in difetto di queste, delle buone pratiche clinico assistenziali.
Laddove il sanitario fornisca la prova del predetto fatto estintivo, il paziente creditore potrà contrastare tale prova dimostrando che l'aggravamento è dipeso da una causa che il debitore avrebbe potuto prevedere ed evitare con l'ordinaria diligenza. Ed infatti il debitore non ha solamente l'obbligo di eseguire con perizia la propria prestazione, ma ha anche il dovere di conservare la possibilità di adempiere, sicché ove egli risulti non aver tenuto tale condotta conservativa, per negligenza o imprudenza, risponderà del danno nonostante l'esecuzione esperta della cura.
Non c'è pertanto estinzione dell'obbligazione se, provato da parte del debitore il rispetto delle leges artis, il creditore provi che l'aggravamento o l'insorgenza di nuova patologia è derivato da causa prevedibile ed evitabile con l'ordinaria diligenza.
pagina 5 di 14 *****
Venendo all'esame della fattispecie concreta e degli inadempimenti contestati, si osserva che l'attrice ha allegato la persistenza e l'aggravamento della sintomatologia dolorosa e delle difficoltà di deambulazione e la loro riconducibilità causale ad un'inesatta esecuzione dell'intervento chirurgico del 15.1.2016, oltre che a un'inadeguata valutazione di planning pre-operatorio e a un'inadeguata scelta della tecnica di intervento (così a pag. 5 della citazione, richiamando gli esiti della relazione della consulenza d'ufficio espletata nel giudizio di accertamento tecnico preventivo).
I consulenti d'ufficio incaricati in sede di accertamento tecnico preventivo hanno riscontrato sull'attrice, all'esito dell'esame obiettivo di cui alla visita svolta in data 11.6.2018, il seguente quadro:
«il primo dito (alluce) appare abdotto ed atteggiato in flessione. Lassità a carico dell'articolazione
MF. Funzionalmente si presenta apropulsivo nella deambulazione. Il secondo dito presenta ipermetria
a carico dell'intero raggio con tumefazione dolente a carico della testa del metatarso. Il terzo dito è atteggiato in estensione. Al quinto dito è presente quadro di “bunionette”». Mediante la lettura delle immagini radiografiche i medesimi consulenti hanno accertato la presenza di una «sublussazione mediale del metatarso con lieve trasposizione interna dei sesamoidi ed incongruità articolare di circa
8 mm» (pag. 28 della relazione).
Raffrontando tale situazione con i parametri preoperatori (quali emergenti dalle radiografie e dalle certificazioni mediche antecedenti l'intervento del 15.1.2016) i c.tt.u. hanno verificato la persistenza della situazione di valgismo del primo dito riscontrando: 1) a carico del primo raggio una angolazione mediale metatarsale con angolo HVA compreso tra 30° e 40° e dunque sostanzialmente equivalente a quello di quasi 40° presente prima dell'intervento eseguito dal dott. ; 2) un angolo tra gli assi CP_1 di primo e secondo metatarso (IMA) di 21°, sostanzialmente equivalente a quello di 22° presente prima dell'intervento eseguito dal dott. (pag. 28 della relazione). CP_1
I consulenti d'ufficio sulla base di tali accertamenti hanno quindi concluso che «la condizione di grave
o severo valgismo del 1° M è rimasta sostanzialmente immodificata. A carico del secondo metatarso
(2M) il quadro esitale è nettamente peggiorato perché a causa del sovraccarico biomeccanico, l'osso è andato incontro a frattura da stress e successiva capsulo-sinovite. A carico del quinto metatarso (5M)
è attualmente presente una condizione di sovraccarico funzionale definita come “buonionette”, in parte appena accennata nella radiografia del 1/7/2015ed oggi aggravata anatomicamente e funzionalmente per sovraccarico» (pagg. 28-29 della relazione).
Parte Anche i consulenti incaricati nel corso del presente giudizio hanno riscontrato in capo alla sig.ra esiti dolorosi e disfunzionali dell'intervento chirurgico correttivo eseguito sul piede destro a gennaio 2016.
In particolare – dopo aver dato atto che la «RM del piede destro del 21/06/2016 mostrava un ritardo di consolidazione dell'osteotomia del I raggio, con modica diastasi dei monconi osteotomici e frattura da stress del II metatarso in corrispondenza della testa metatarsale» (pag. 40 della relazione) – il dott.
e il dott. hanno accertato che dopo l'intervento eseguito dal dott. si è Per_1 Persona_2 CP_1
«verificata una progressiva recidiva della deformità, l'accorciamento del 1° dito, che ha determinato un sovraccarico funzionale del II° raggio con comparsa di metatarsalgia e, più probabilmente legata a quest'ultimo, una frattura da stress del II° metatarso» ed hanno chiarito che tali problematiche hanno determinato la necessità di un secondo intervento, con gli esiti attuali, caratterizzati da un accorciamento del I° e II° raggio ed una metatarsalgia secondaria (pag. 43 della relazione).
pagina 6 di 14 Risulta quindi provata, sulla base degli accertamenti di cui alle consulenze espletate, l'effettiva persistenza della patologia ed il suo aggravamento all'esito dell'intervento chirurgico praticato dal dott.
. CP_1
Deve a questo punto darsi atto della natura routinaria dell'intervento praticato dal dott. CP_1
(intervento percutaneo mini-invasivo senza apposizione di mezzi di sintesi metallica, secondo
[...]
con osteotomia Akin), secondo quanto emerge dalla c.t.u. dei dott.ri e (cfr. pag. Per_6 Per_4 Per_5
27 della relazione).
La natura routinaria dell'intervento non risulta peraltro contestata dal convenuto, il quale ha sì dedotto di non essere tenuto a garantire il risultato della cura, ma non lo ha fatto allegando la particolare difficoltà dell'intervento, quanto piuttosto negando in radice che il risultato possa mai essere oggetto dell'obbligazione assunta dal medico.
Deve dunque affermarsi che l'intervento de quo fosse un intervento di routine.
Ne consegue che l'accertato insuccesso dell'operazione (come comprovato dalla persistenza della patologia) costituisce di per sé prova della inesattezza della prestazione e che, per escludere la propria responsabilità il medico debitore, avrebbe dovuto allegare e provare l'esistenza di una condotta esterna sopravvenuta che avesse reso impossibile la prestazione esatta.
Di tale causa esterna, tuttavia, non è stata fornita alcuna prova.
È vero che il convenuto ha dedotto che paziente non aveva osservato i consigli post operatori e non aveva utilizzato calzature adeguate, ma è pur vero che tale circostanza è rimasta assolutamente indimostrata, non avendo il convenuto provato nemmeno di avere dato specifiche prescrizioni alla paziente (stante la totale assenza di documentazione in merito).
Non può dunque ritenersi in nessun modo dimostrata l'esistenza di una causa non imputabile di impossibilità della prestazione sanitaria.
Le consulenze d'ufficio svolte hanno peraltro consentito di accertare in concreto l'inadempimento del medico convenuto.
I cc.tt.u. e hanno infatti riportato che la letteratura di settore sconsiglia la tipologia di Per_4 Per_5 intervento MIS (percutaneo mini-invasivo senza apposizione di mezzi di sintesi metallici) in condizioni di valgismo grave o severo (cfr. pag. 29 della relazione), limitandone l'indicazione al trattamento dei casi di valgismo lieve o al massimo moderato (cfr. pag. 24 della relazione).
Parte Il caso della sig.ra secondo i menzionati cc.tt.u. era da inquadrare tra i casi di valgismo grave o severo (cfr. pag. 28 della relazione), presentando un angolo HVA di 40° e un angolo IMA di 18° e avrebbe dunque richiesto un intervento tradizionale “a cielo aperto” con l'ausilio di mezzi di sintesi metallica per stabilizzare le correzioni chirurgiche.
Sotto il profilo causale risulta poi che il disallineamento documentato dalla radiografia di aprile 2016
(ossia lo slittamento metatarso-falangeo) è effetto di una recidiva immediata dovuta alla mancanza di stabilizzazione con mezzi di sintesi (non previsti dalla tecnica MIS) e favorita dal grave valgismo iniziale che ha subito vanificato la correzione chirurgica (cfr. pag. 30 della relazione di consulenza).
I cc.tt.u. e concordano sul giudizio di erroneità della scelta operata dal dott. Persona_2 Per_1
in merito alla tecnica di intervento, qualificando come di grado moderato-severo il valgismo CP_1 pagina 7 di 14 dell'alluce della paziente (cfr. pag. 41 della relazione) e ricordando che per le deformità di grado moderato-severo le buone prassi raccomandano l'applicazione di tecniche tradizionali con osteosintesi con mezzi di sintesi (pag. 43). I medesimi consulenti hanno poi rilevato un'ulteriore criticità nell'operato del dott. , evidenziando una carenza nello studio preoperatorio in quanto non CP_1 risultano effettuati quegli esami che avrebbero consentito di valutare lo stato articolare del I raggio e ciò sebbene la preesistenza di problemi di congruenza o lassità della MTF sia tra i fattori che sconsigliano il ricorso alla tecnica MIS e che sarebbe stato pertanto necessario accertare ai fini di una scelta ponderata (cfr. pag. 41).
In altre parole, nella scelta della tecnica di intervento non si deve tenere conto solo del grado della deformità (che nel caso di specie già indirizzava verso una tecnica di tipo tradizionale), ma anche della situazione articolare perché le alterazioni dell'articolazione metatarso-falangea del I dito predispongono alla recidiva (cfr. pag. 45) e rendono pertanto preferibile il ricorso a tecniche operatorie che consentano la stabilizzazione delle correzioni chirurgiche (che le tecniche mininvasive invece non consentono).
L'errore nella scelta della tecnica chirurgica ha quindi condotto a una precoce recidiva (se non addirittura a una correzione fin dall'inizio inadeguata, secondo quanto prospettato a pag. 54 della relazione dei cc.tt.u. e ) e all'accorciamento del I dito, i quali hanno a loro volta Per_1 Persona_2 provocato un sovraccarico funzionale del II raggio che ha determinato, oltre alla comparsa di metatarsalgia, una frattura da stress dell'epifisi distale del II metatarso (pag. 42 della relazione dei cc.tt.u. e;
in termini sostanzialmente analoghi si sono espressi anche i cc.tt.u. Per_1 Persona_2
e a pag. 29 della loro relazione). Per_4 Per_5
In definitiva l'aggravamento della condizione della paziente è da ricondurre all'erronea scelta della tecnica chirurgica compiuta dal dott. . CP_1
*****
Passando all'individuazione dei danni risarcibili (cd. danni-conseguenza), va certamente accolta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale per la menomazione dell'integrità fisica dell'attrice.
In proposito va osservato che non sussiste alcun dubbio circa la risarcibilità di tale categoria di danni anche in ipotesi di responsabilità contrattuale tutte le volte in cui il contratto di cui si deduce l'inadempimento tuteli (anche) interessi di natura non patrimoniale.
Deve ritenersi infatti che tra i danni emergenti di cui all'art. 1223 c.c. vadano compresi anche i danni a beni non economicamente valutabili, allorquando la loro tutela era stata dedotta nell'obbligazione. Tale opinione, più volte espressa dalla giurisprudenza di legittimità, soprattutto in relazione a ipotesi di contratti di prestazione di cure, ha trovato definitivo avallo nelle sentenze a sezioni unite della corte di cassazione nn. 26972 e 26973 dell'11.11.2008: in tali pronunce la suprema corte – argomentando dalla possibile rilevanza contrattuale anche di interessi non patrimoniali, come si ricava dall'art. 1174 c.c. – è giunta ad affermare che “se l'inadempimento dell'obbligazione determina, oltre alla violazione degli obblighi di rilevanza economica assunti con il contratto, anche la lesione di un diritto inviolabile della persona del creditore, la tutela risarcitoria del danno non patrimoniale potrà essere versata nell'azione di responsabilità contrattuale, senza ricorrere all'espediente del cumulo di azioni.”
Tanto premesso, deve osservarsi che, secondo l'attuale elaborazione giurisprudenziale, la tipicità del danno non patrimoniale (art. 2059 c.c.) è soddisfatta non solo da espresse disposizioni legislative (art.
pagina 8 di 14 185 c.p. per i danni da reato, art. 2 l. 117/98 in materia di riparazione per ingiusta detenzione;
art. 29 comma 9 l. 675/96 in materia di trattamento di dati personali;
art. 2 l. 89/01 in materia di eccessiva durata del processo), ma anche dalle previsioni costituzionali di tutela di diritti inviolabili dell'uomo, atteso che la previsione di una garanzia costituzionale non può che significare riconoscimento della protezione minima che è quella risarcitoria.
È quindi risarcibile il cd. danno biologico, ossia la lesione del diritto alla salute, pacificamente dotato di copertura costituzionale (art. 32 cost.).
In particolare, con riguardo all'operazione di attribuzione di un valore monetario al complesso delle ripercussioni negative verificatesi su beni non economicamente valutabili, le sezioni unite hanno precisato che il risarcimento deve assicurare un ristoro completo, ma senza duplicazioni, sicché devono prendersi in considerazione tutti i pregiudizi-conseguenza ricorrenti nella fattispecie concreta ma una e una sola volta, avendo ben presente l'effettivo svantaggio subito a prescindere dal nome utilizzato.
Ancora, con riguardo al metodo ed al parametro di liquidazione, dovrà farsi applicazione dei criteri dettati dal d.l. 158/2012 art. 3, comma 3 (convertito dalla legge n. 189 del 2012), secondo cui “Il danno biologico conseguente all'attività dell'esercente della professione sanitaria è risarcito sulla base delle tabelle di cui agli articoli 138 e 139 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, eventualmente integrate con la procedura di cui al comma 1 del predetto articolo 138 e sulla base dei criteri di cui ai citati articoli, per tener conto delle fattispecie da esse non previste, afferenti all'attività di cui al presente articolo”.
Non vi è dubbio, infatti, che la nuova previsione legislativa del criterio tabellare, non andando a sostituire alcuna norma di legge anteriore indicante un diverso criterio liquidativo del danno, trovi diretta applicazione in tutti i casi in cui il giudice sia chiamato a fare applicazione, in pendenza del giudizio, del criterio di liquidazione equitativa del danno non patrimoniale, senza che risulti ostativa la circostanza che la condotta illecita sia stata commessa, ed il danno si sia prodotto, anteriormente all'entrata in vigore della già richiamata legge (cfr. Cass. 1157/2020).
L'unico limite all'applicazione della previsione del citato art. 3 comma 3 d.l. 158/2012 è costituito – con riguardo alle lesioni cd. macropermanenti – dalla mancata predisposizione delle tabelle di cui all'art. 138, relativa alle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti.
Deve infatti darsi atto che il d.p.r. n. 12/25 (in G.U. del 18.2.2025) con cui sono state recentemente adottate le tabelle di cui all'art. 138, relative alle menomazioni dell'integrità psicofisica comprese tra dieci e cento punti, non è ancora entrato in vigore (e contiene peraltro un regime transitorio che ne limita l'applicazione ai sinistri verificatisi successivamente alla sua entrata in vigore).
La Corte di cassazione (sentenze nn. 12408/2011; 14402/2008) ha affermato che, quando manchino criteri stabiliti dalla legge, deve farsi riferimento al criterio di liquidazione predisposto dal tribunale di Milano (“tabella per la liquidazione del danno non patrimoniale derivante da lesione all'integrità psicofisica” adottata il 25.6.2009 e periodicamente aggiornata, in riferimento alle variazioni del costo della vita accertate dall'Istat), in quanto idoneo a garantire l'uniformità di trattamento essendo esso già ampiamente diffuso sul territorio nazionale.
Ritiene questo giudice di dover condividere le valutazioni espresse dalla corte di legittimità circa la necessità che su tutto il territorio nazionale venga adottato un sistema uniforme di liquidazione del danno non patrimoniale, in modo da garantire la parità di trattamento tra tutti i cittadini e la certezza del diritto, nonché favorire la deflazione del contenzioso.
pagina 9 di 14 Per tali ragioni con riguardo alle lesioni macropermanenti si continuerà dunque a fare applicazione della citata tabella meneghina, la quale si è fatta carico dell'esigenza di una liquidazione unitaria del danno non patrimoniale elaborando un valore del cd. punto che tiene conto sia del danno da lesione permanente dell'integrità fisica (nei risvolti anatomo-funzionali e relazionali), sia delle conseguenze in termini di dolore e sofferenza soggettiva;
accanto a tale valore medio (che aumenta progressivamente in ragione dell'aumento del grado di invalidità e decresce in ragione dell'età della vittima) sono state previste percentuali massime di aumento da utilizzarsi ai fini della cd. personalizzazione, laddove il caso concreto presenti peculiarità specifiche (debitamente allegate e provate) sia quanto agli aspetti anatonomo-funzionali e relazionali, sia quanto agli aspetti di sofferenza soggettiva;
è stato infine, elaborato il valore medio di liquidazione pro die per il danno non patrimoniale da lesione temporanea al 100%, pari a € 172,50 aumentabile fino a un massimo di € 145,00 in ragione delle peculiarità della situazione concreta.
*****
Venendo al caso di specie, i cc.tt.u. e – chiamati a quantificare l'invalidità Per_1 Persona_2 permanente residuata all'esito degli interventi emendativi cui si è sottoposta la paziente – hanno accertato che il quadro algodisfunzionale residuato all'attrice in conseguenza dell'inesatto adempimento della prestazione chirurgica ha prodotto una menomazione dell'integrità psicofisica della Parte sig.ra quantificabile nella misura del 10%.
I medesimi consulenti hanno inoltre accertato che «in caso di trattamento non gravato dagli eventi avversi che hanno connotato quello in esame erano ipotizzabili esiti chirurgici e cicatriziali più contenuti ed un outcome migliorativo» e che in tale ipotesi più favorevole sarebbe residuato sulla paziente un grado di invalidità permanente del 6%.
Nell'individuare il danno risarcibile occorrerà, dunque, tenere conto della lesione che sarebbe comunque residuata in capo all'attrice, anche ove il primo intervento di alluce valgo fosse stato correttamente eseguito, al fine di sterilizzare il risarcimento dai pregiudizi che non sono conseguenza immediata e diretta dell'evento di danno e che pertanto non sono causalmente imputabili (secondo le regole della cd. causalità giuridica) al responsabile.
A tal fine dovrà procedersi – secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass.
28986/2019) – come segue:
a) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva dell'individuo e convertendola in denaro;
b) stimando in punti percentuali l'invalidità complessiva che l'individuo avrebbe avuto ove non vi fosse stata l'infezione causata dall'inadempimento e convertendola in denaro;
c) sottraendo l'importo b) dall'importo a).
Tenuto conto dell'invalidità permanente del 10% e dell'età della danneggiata all'epoca del fatto – 63 anni – l'equivalente monetario della riduzione dell'integrità psicofisica della ricorrente va individuato
(sulla base delle tabelle del Tribunale di Milano) nella somma di € 18.026,00 secondo i valori attuali, utilizzando il valore punto di € 2.612,40 (comprensivo del solo danno biologico) moltiplicato per il grado di invalidità e per il coefficiente di 0,690 corrispondente all'età della danneggiata.
pagina 10 di 14 Deve a questo punto determinarsi (sulla base delle tabelle legali di cui all'art. 139 d.lgs. n. 209/2005) qual è l'equivalente monetario del grado di invalidità non eziologicamente attribuibile al medico convenuto, ossia quello che sarebbe comunque residuato in capo all'attrice.
Tenuto conto dell'invalidità del 6% e fermo il predetto parametro dell'età della danneggiata all'epoca del fatto (63 anni) l'equivalente monetario della riduzione dell'integrità psicofisica dell'attrice va individuato nella somma di € 7.101,91 secondo i valori attuali (valore punto di € 947,30 moltiplicato per il grado di invalidità di 6, ottenendo il prodotto di € 9.662,46 al quale va applicata la riduzione del
26,5%).
La misura del risarcimento dovuto a titolo di invalidità permanente si determina quindi nella somma di
€ 10.924,09, ottenuta sottraendo dall'importo di € 18.026,00 (corrispondente all'equivalente monetario dell'invalidità permanente del 10% esistente in fatto) la cifra di € 7.101,91 (corrispondente all'equivalente monetario dell'invalidità permanente del 6% che sarebbe comunque residuata in capo alla ricorrente in ipotesi di esatto adempimento della prestazione di cura).
Ciò posto, va dato atto che non sussistono i presupposti per procedere ad un aumento della posta risarcitoria a titolo di personalizzazione, invero non richiesta dall'attrice.
In proposito va ricordato che il danno alla salute è costituito dalle concrete rinunce indotte dalla menomazione all'integrità psicofisica, essendo il predetto danno non patrimoniale un danno dinamico- relazionale, di cui la riduzione dell'integrità fisica rappresenta il mero presupposto (in questo senso Cass. n. 18056/2019; il principio comunque è pacifico e risalente: nel medesimo senso si vedano, ex multis, Sez. U, Sentenza n. 26972 del 11/11/2008, in motivazione;
Sentenza n. 7101/1990; Sentenza n.
2761/1990; Sentenza n. 357/1993; e così via sino alla sentenza capostipite, ovvero Sentenza n.
3675/1981).
Ne discende che la personalizzazione (in aumento) del risarcimento spettante alla vittima si giustifica soltanto se le conseguenze dannose sofferte siano straordinarie ed eccezionali, essendo già ricomprese, quelle ordinarie, nella valutazione tabellare del grado percentuale di invalidità permanente accertato
(Cass. III, 11/11/2019, n. 28988). Le conseguenze dannose da ritenersi normali e indefettibili secondo l'id quod plerumque accidit (ovvero quelle che qualunque persona con la medesima invalidità non potrebbe non subire) non giustificano quindi alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.
Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale, inoltre, in quanto "fatto costitutivo" della pretesa, devono essere allegate in modo circostanziato e provate dalla parte attrice.
Nel caso di specie, la ricorrente – che si ribadisce non ha espressamente formulato una richiesta di personalizzazione del danno – ha allegato di aver dovuto rinunciare alle uscite per passeggiate e per l'attività di volontariato che in precedenza svolgeva a causa delle riportate difficoltà di deambulazione.
Si tratta tuttavia di pregiudizi che risultano ordinariamente connessi al deficit della funzione deambulatoria che ha giustificato l'attribuzione della percentuale di invalidità del 10% per gli esiti attualmente riscontrati in capo alla sig.ra Pt_1
Deve dunque concludersi che le conseguenze pregiudizievoli subite dalla ricorrente sono tutte pienamente comprese nell'ambito delle conseguenze ordinariamente connesse a lesioni del grado di quella da lei patita e trovano pertanto adeguato ristoro nel riconoscimento del valore standard di cui alle citate tabelle.
pagina 11 di 14 Spetta altresì alla ricorrente il risarcimento del danno da invalidità temporanea, avendo i consulenti d'ufficio accertato un incremento (per il ritardo di consolidazione e per la durata dell'algia da sovraccarico) del periodo di invalidità temporanea che sarebbe normalmente conseguito al predetto intervento chirurgico in ipotesi di esatto adempimento della prestazione e quantificato tale incremento in giorni 70, di cui giorni 15 di inabilità temporanea parziale al 75%, 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 50% e 30 giorni di inabilità temporanea parziale al 25%.
A titolo di inabilità temporanea, vanno liquidate le somme di € 1.293,75 (€ 86,25 x 15) per l'inabilità temporanea parziale al 75%, di € 1.725,00 (€ 57,50 x 30 giorni) per l'inabilità temporanea parziale al 50% e di € 862,50 (€ 28,75 x 30) per l'inabilità temporanea parziale al 25%, per un totale di € 3.881,25 a titolo di invalidità temporanea.
Deve infine riconoscersi all'attrice un'ulteriore somma a titolo di danno morale (finora considerato solo con riguardo al danno da invalidità temporanea).
Va premesso che anche in caso di danno da lesione cd. micropermanente deve ritenersi consentita la liquidazione del danno morale come voce di danno non patrimoniale, in aggiunta al danno biologico previsto dall'art. 139 codice delle assicurazioni private. E ciò perché «diversamente opinando … si arriverebbe ad una incomprensibile differenziazione tra i danni di lieve entità derivanti da causa diversa da sinistro stradale, liquidati mediante ricorso al sistema tabellare equitativo, in virtù del principio di liquidazione totale del danno, e i danni da sinistro stradale che comporterebbero una minore tutela del danneggiato» (Cass. 17209/2015).
Ovviamente compete al danneggiato l'onere di allegare tutte le circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza/turbamento e di fornire la prova degli stessi, anche mediante lo strumento delle presunzioni.
Nel caso di specie, la natura della lesione residuata – la quale, seppur di modesta entità, rende difficoltosa la deambulazione, precludendo o rendendo faticose e non più piacevoli una serie di attività ordinariamente connesse allo svago – lascia ragionevolmente presumere, sulla base di una massima di esperienza, l'esistenza di un'afflizione per le attività perdute o divenute comunque disagevoli. Il danno morale deve essere riconosciuto anche con riguardo all'invalidità temporanea essendo emerso, anche Parte dalle prove testimoniali assunte, che nel periodo di maggior durata della malattia la sig.ra ha sofferto dolori fisici e patito l'angustia connessa alla grave limitazione della sua capacità di spostamento.
Può dunque ritenersi accertata l'esistenza di un danno morale che può essere liquidato equitativamente nella misura del 26% del danno biologico permanente (secondo le indicazioni fornite dalle tabelle del Tribunale di Milano) e che pertanto resta determinato nella somma di € 2.840,26 (26% di € 10.924,09)
a valori attuali.
Il danno non patrimoniale si liquida, quindi, in complessivi € 17.645,60 (€ 10.924,09 + € 3.881,25 + 2.840,26).
Detta somma è già espressa in valori monetari attuali, con la conseguenza che non può riconoscersi la rivalutazione monetaria.
Poiché la somma sopra determinata costituisce debito di valore, deve essere riconosciuto, secondo l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità (vedi Cass. civ., Sez. Un., 17 febbraio 1995, n. 1712; Cass. civ., Sez. Un., 10 settembre 1998, n. 8947), oltre all'equivalente pecuniario del bene pagina 12 di 14 perduto, anche il danno da lucro cessante, per il mancato godimento delle somme dovute e liquidate nei precedenti capi, in considerazione del fatto che il ritardato conseguimento della disponibilità di una somma di denaro rispetto al sorgere del credito determina un incremento del patrimonio del debitore, che non paga subito, con conseguente lucro cessante della persona che dovrebbe ottenerla e non ne ha la disponibilità.
Appare, altresì, conforme a giustizia, sempre alla luce del citato orientamento giurisprudenziale, porre a base del calcolo degli interessi la somma dovuta a titolo di risarcimento del danno devalutata alla data del fatto (15.1.2016), rivalutata anno per anno secondo l'indice Foi-Istat, applicando su tale importo un tasso pari al rendimento medio degli interessi legali per il periodo di indisponibilità della somma.
La somma che così si ottiene ammonta ad € 19.419,75 (di cui € 1.774,15 per interessi).
*****
Passando all'esame delle richieste risarcitorie relative a voci di danno patrimoniale, va riconosciuto il danno per spese mediche e terapie – documentate (all. 37 del fascicolo di parte attrice) e ritenute congrue (cfr. pag. 32 della relazione dei cc.tt.u. e – che ammonta alla somma Per_4 Per_5 complessiva di € 2.533,29.
Parimenti vanno risarcite le spese sostenute per il compenso dei cc.tt.u. e e del c.t.p. Per_4 Per_5 per le prestazioni svolte nell'ambito del giudizio di accertamento tecnico preventivo, cui Per_7 deve riconoscersi natura stragiudiziale (cfr. Cass. n. 34540/2024).
Per la quantificazione delle dette spese deve aversi riguardo al decreto di liquidazione del 31.1.2019
(doc. 33 del fascicolo di parte attrice), che ha riconosciuto in favore dei cc.tt.u. la somma di € 992,68, oltre i.v.a. e contributi se dovuti, e alla fattura emessa dal dott. per € 1.200,00 (doc. 36 del Per_8 fascicolo di parte attrice).
Le somme dovute a titolo di risarcimento dei danni patrimoniali si determinano quindi in € 4.843,29 (€ 2.533,29 + € 1.110,00,00 + € 1.200,00).
Tale somma va rivalutata dalla data del sinistro alla data attuale, con il conteggio degli interessi di mora sulla somma anno per anno rivalutata.
A titolo di danno patrimoniale spetta dunque all'attrice la somma complessiva di € 6.465,60 (di cui € 590,69 per interessi).
Il risarcimento complessivo si determina quindi in € 25.885,35 (€ 19.419,75 + € 6.465,60).
Sulla somma così risultante, corrispondente all'intero danno risarcibile liquidato a parte attrice, sono altresì dovuti gli interessi al tasso legale sino al saldo e con decorrenza dalla data della presente pronuncia, coincidente con la trasformazione del debito di valore in debito di valuta.
*****
In applicazione del principio di soccombenza, il medico resistente va condannato alla rifusione, in favore dell'attrice delle spese di lite del presente giudizio che si liquidano nella misura indicata in dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 147/2022 (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00; fase di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, tutte a valori medi).
pagina 13 di 14 Vanno altresì riconosciute all'attrice le spese processuali del giudizio di istruzione preventiva, liquidate sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014 in € 2.225,00, oltre spese vive per € 296,40, rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. (scaglione da € 5.200,01 ad € 26.000,00; fase di studio, introduttiva e istruttoria;
valori medi).
Le spese per la c.t.u. svolta nel presente giudizio – liquidate nella misura di cui al decreto del
18.12.2024 – vanno poste definitivamente a carico del convenuto . CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa
1) Condanna al pagamento, in favore di della somma di € CP_1 Parte_1
25.885,35, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
2) Condanna al pagamento, in favore di delle spese di lite CP_1 Parte_1 del presente giudizio che liquida in € 573,05 per spese ed € 5.077,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge, nonché delle spese di lite del giudizio di istruzione preventiva che liquida in € 296,40 per spese ed € 2.225,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali al 15%, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
3) Pone le spese per il compenso ai cc.tt.u. e , già Persona_1 Persona_2 liquidate in corso di giudizio, in via definitiva a carico del convenuto . CP_1
Perugia, 26 febbraio 2025
Il giudice
Gaia Muscato
pagina 14 di 14