TRIB
Sentenza 20 gennaio 2025
Sentenza 20 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ivrea, sentenza 20/01/2025, n. 119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ivrea |
| Numero : | 119 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI IVREA
Riunito in Camera di Consiglio con l'intervento dei IGg. Magistrati:
Dott. Alessandro SCIALABBA Presidente
Dott.ssa Rossella MASTROPIETRO Giudice rel./est.
Dott. Alberto Angelo BALZANI Giudice
ha pronunciato la seguente
Oggetto:
“Scioglimento del
matrimonio”. S E N T E N Z A
nella causa civile iscritta al n. 755/2024 promossa congiuntamente dai coniugi nata a [...] il [...], residente a [...]
Cossano n.4, C.F. , C.F._1
E
, nato a [...] il [...], residente in [...]Parte_2
alla Via Alfieri n.22, C.F: , elettivamente domiciliati presso lo C.F._2
studio dell'avv. Alessandro Nicola, con studio in Ivrea alla Via Guglielmo Jervis n.4,
che li rappresenta e difende per delega in atti
Con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO in persona -Procuratore della
Repubblica di Ivrea-.
CONCLUSIONI COMUNI DELLE PARTI
“ dichiarare lo scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in data 27.12.2012;
matrimonio trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Borgomasino al n.3, Anno
2012, Parte 1 ordinare al Comune di Borgomasino di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di
matrimonio;
dichiarare compensate le spese legali;
OMOLOGARE le seguenti condizioni
1) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con collocazione Persona_1
prevalente presso il papà nell'abitazione dello stesso sita in Via Alfieri 22/A, Caravino ( TO).
2) I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano
la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla salute, tenendo conto Persona_1
dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore ed eserciteranno
disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di
ordinaria amministrazione nell'interesse della minore quando ciascuno di essi l' avrà con sé.
3) La casa coniugale sita in Borgomasino (TO),alla Via Cossano n.4, di proprietà della madre
signora è assegnata definitivamente in uso e godimento esclusivi alla signora Parte_1
che coabiterà con la figlia nei periodi a lei assegnati. Parte_1
4) La madre vedrà e terrà con sé la figlia sempre nel rispetto Parte_1 Persona_1
della volontà e dei desideri della minore e compatibilmente con gli impegni scolastici e
extrascolastici della stessa, indicativamente con le seguenti modalità e accordi:
A fine settimana alternati, dal venerdì alle 16.30 -nel periodo scolastico potrà prelevarla
direttamente all'uscita dalla scuola - fino alla domenica sera alle ore 21.00.
5) A settimane alterne, dalla domenica alle ore 21 al venerdì alle ore 16.30, nelle settimane
scolastiche, in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, fatto salvo l'insorgere di
urgenti e improrogabili impegni lavorativi di entrambi i genitori oppure fatto salvo ogni più
ampio e diverso accordo fra i genitori.
6) Una settimana consecutiva in occasione delle festività Natalizie, comprensiva, un anno del
giorno di Natale, l'anno successivo, del giorno di capodanno (indicativamente dal 23 al 30.12
un anno e dal 31.12 al 6.01 l'anno successivo).
7) Durante le festività Pasquali scolastiche metà periodo: un anno comprensivo della Pasqua e
un anno comprensivo del lunedì dell'Angelo. 8) In occasione delle festività del 25 Aprile, 1 Novembre, 8 Dicembre 2 giugno e così via, se
dette festività coincidono con il week end di spettanza del padre e anche durante il giorno
eventuale di ponte antecedente o successivo al week end (fermo restando che la madre avrà la
stessa possibilità).
9) Durante le vacanze estive almeno quindici giorni consecutivi nel periodo compreso tra luglio
e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la
madre, e tenendo in considerazione le volontà della minore I genitori si Persona_1
impegnano reciprocamente a comunicare ove condurranno la figlia ed a renderla reperibile
telefonicamente, indicando altresì la località di destinazione, nonché le date di partenza e di
ritorno.
10) La madre potrà infine tenere la minore con sé nei giorni festivi Persona_1
infrasettimanali, nei ponti e nel giorno del compleanno ad anni alterni.
11) I coniugi mantengono, di comune accordo, la libertà di modificare il programma in base alle
esigenze e/o circostanze soggettive delle parti.
12) I signori si impegnano ad applicare le modalità di visita sempre nel rispetto della volontà
della minore e del benessere psico-fisico della stessa Per_1
13) I coniugi, ciascuno in autonomia, provvederanno al proprio mantenimento nonché al
mantenimento della figlia Nessun contributo, ad eccezione delle spese di cui al punto Per_1
che segue, verrà versato alla IG.ra per il mantenimento della figlia Per_1
14) La madre a decorrere dall'emissione del provvedimento tribunalizio, contribuirà, nella
misura del 50%, alle spese medico sanitarie non coperte dal SSN, compresi i ticket, spese
scolastiche (spese per retta-tasse e assicurazioni scolastiche imposte da Istituti e Università
pubbliche, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, eventuale trasporto
pubblico, mensa scolastica), alle spese di attività ricreative, hobbistiche e sportive
extrascolastiche già intraprese dalla minore e discendente da scelte già effettuate dai genitori
nonché alle future spese per il conseguimento della patente, alle spese di manutenzione, bollo e
assicurazione relative ai mezzi di locomozione. Per le eventuali attività ricreative e sportive
extrascolastiche in aggiunta, la madre concorrerà, nella misura del 50%. Il rimborso di tutte le
spese sopraelencate, dovrà essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente del padre entro 10 giorni, dall'inoltro della documentazione fiscale comprovante l'esborso sostenuto. Più
specificamente i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna
preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico
di base e le spese relative alla frequentazione scolastica (a titolo esemplificativo tasse di
iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa scolastica). Preventivo accordo che sarà
necessario per il rimborso delle spese straordinarie di natura scolastica, sportiva e ricreativa.
15) La madre rimarrà obbligata a corrispondere i sovraindicati contributi nell'interesse della
figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con il padre e non sarà economicamente
autosufficiente.
16) Il padre beneficerà degli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni per la figlia
rimarranno esclusivamente allo stesso a eccezione della quota delle spese mediche e scolastiche
deducibili, effettivamente sostenute dalla madre.
17) I coniugi riconoscono e confermano di avere regolato e definito ogni altro rapporto di
carattere economico-patrimoniale e che, pertanto, nulla avranno più a pretendere
reciprocamente per nessun titolo e causa.
18) I coniugi rilasciano reciproco assenso per il rilascio-rinnovo dei rispettivi passaporti e/o
documenti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.”
Il P.M., cui gli atti sono stati trasmessi da ultimo il 6.11.2024, nulla ha osservato.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, corredato dai documenti di rito e iscritto il giorno 27.3.2024, Parte_1
e , hanno premesso che:
[...] Parte_2
- hanno contratto matrimonio celebrato con rito civile in BORGOMASINO (TO), il
27.12.2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio dall'Ufficiale dello
Stato Civile del Comune di BORGOMASINO al n.3 Parte 1 anno 2012, optando per il regime patrimoniale della separazione dei beni. (Doc. 1 e copia atto integrale di matrimonio);
- dall'unione matrimoniale è nata in [...], il [...], la figlia
[...]
( CF: ) (doc.2); Persona_2 C.F._3 - i coniugi si sono separati consensualmente ed hanno sottoscritto accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita ( Rg. Neg. 3/2022),
munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Ivrea, in data
24.1.2022, accordo ex art. 6 D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/14 (Doc.3);
- dalla data della separazione sono decorsi oltre sei mesi e non vi è stata riconciliazione tra i coniugi e la comunione spirituale e materiale degli stessi è venuta definitivamente meno.
All'udienza del giorno 29 ottobre 2024, celebrata con modalità alternativa di note scritte, esperito invano il tentativo di riconciliazione, le parti insistevano nella domanda di scioglimento del matrimonio.
Il P.M. (cui pure gli atti sono stati trasmessi) nulla ha osservato.
La domanda va accolta perché fondata.
La Legge 01/12/1970 n. 898 e successive modifiche prevede che qualora la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non possa essere ricostruita, può
proporsi domanda per ottenere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, regolarmente trascritto, se tra i coniugi sia stata pronunziata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale e la separazione si sia protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi nel caso di separazione giudiziale o sei mesi in caso di separazione consensuale dalla comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale (art. 3, n. 2 lett. b)
L. cit. come modificato dalla legge 6 maggio 2015 n. 55).
Nella fattispecie ricorrono tali condizioni perché dalla documentazione prodotta risulta che i coniugi si sono separati consensualmente ed hanno sottoscritto il 21.12.2021 accordo di separazione a seguito di convenzione di negoziazione assistita,
munita dell'autorizzazione/nulla osta del P.M. presso il Tribunale di Ivrea, in data
24.1.2022, accordo ex art. 6 D.l. 132/14 conv. con modifiche dalla l. n. 162/14 (Doc.3)
(cfr. documentazione allegata agli atti); da allora la separazione dura ininterrottamente per concorde affermazione delle parti come riscontrata sul piano documentale dalla diversa residenza anagrafica dei coniugi.
La comune scelta delle parti di chiedere lo scioglimento del matrimonio, il loro comportamento processuale e l'inutile tentativo di conciliazione dimostrano con certezza che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Tra le parti è stato raggiunto un accordo per l'affidamento ed il mantenimento della figlia e per la regolamentazione dei rapporti economico-patrimoniali tra loro.
Tale accordo, in quanto conforme alla legge ed all'interesse della prole (cui, in ossequio al principio cd. di “bigenitorialità” viene garantito pari accesso ad entrambe le figure genitoriali), può essere recepito e ratificato dal Collegio.
Le spese di procedura, in ragione del carattere concordato delle conclusioni rassegnate nel ricorso congiunto, vanno compensate tra le medesime.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Ivrea
definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, su conforme parere del P-.M.:
1) pronuncia lo scioglimento del matrimonio contratto con rito civile da Parte_1
e , matrimonio celebrato con rito civile in
[...] Parte_2
BORGOMASINO (TO), il 27.12.2012, con atto trascritto nel Registro degli Atti di
Matrimonio dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di BORGOMASINO al n.3
Parte 1 anno 2012, in regime patrimoniale della separazione dei beni,
ordinando all'Ufficiale dello Stato Civile del detto Comune di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza nei registri degli Atti di Matrimonio e di eseguire altresì le prescritte annotazioni a margine dell'Atto di Matrimonio e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. 296/2000.
2) La figlia è affidata in modo condiviso ad entrambi i genitori, con Persona_1
collocazione prevalente presso il papà nell'abitazione dello stesso sita in Via Alfieri
22/A, Caravino ( TO). I genitori assumeranno di comune accordo le decisioni di maggiore interesse che riguardano la figlia relativamente all'istruzione, all'educazione ed alla Persona_1
salute, tenendo conto dei bisogni, capacità, inclinazioni naturali e aspirazioni della minore ed eserciteranno disgiuntamente la responsabilità genitoriale limitatamente alle decisioni sulle questioni di ordinaria amministrazione nell'interesse della minore quando ciascuno di essi l' avrà con sé.
3) La casa coniugale sita in Borgomasino (TO),alla Via Cossano n.4, di proprietà della madre signora è assegnata definitivamente in uso e godimento Parte_1
esclusivi alla signora che coabiterà con la figlia nei periodi a lei Parte_1
assegnati.
4) La madre vedrà e terrà con sé la figlia sempre nel Parte_1 Persona_1
rispetto della volontà e dei desideri della minore e compatibilmente con gli impegni scolastici e extrascolastici della stessa, indicativamente con le seguenti modalità e accordi:
A fine settimana alternati, dal venerdì alle 16.30 -nel periodo scolastico potrà
prelevarla direttamente all'uscita dalla scuola - fino alla domenica sera alle ore 21.00.
5) A settimane alterne, dalla domenica alle ore 21 al venerdì alle ore 16.30, nelle settimane scolastiche, in cui la minore trascorrerà il week end con la madre, fatto salvo l'insorgere di urgenti e improrogabili impegni lavorativi di entrambi i genitori oppure fatto salvo ogni più ampio e diverso accordo fra i genitori.
6) Una settimana consecutiva in occasione delle festività Natalizie, comprensiva, un anno del giorno di Natale, l'anno successivo, del giorno di capodanno
(indicativamente dal 23 al 30.12 un anno e dal 31.12 al 6.01 l'anno successivo).
7) Durante le festività Pasquali scolastiche metà periodo: un anno comprensivo della
Pasqua e un anno comprensivo del lunedì dell'Angelo.
8) In occasione delle festività del 25 Aprile, 1 Novembre, 8 Dicembre 2 giugno e così
via, se dette festività coincidono con il week end di spettanza del padre e anche durante il giorno eventuale di ponte antecedente o successivo al week end (fermo restando che la madre avrà la stessa possibilità). 9) Durante le vacanze estive almeno quindici giorni consecutivi nel periodo compreso tra luglio e settembre di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato,
previo accordo con la madre, e tenendo in considerazione le volontà della minore
I genitori si impegnano reciprocamente a comunicare ove condurranno Persona_1
la figlia ed a renderla reperibile telefonicamente, indicando altresì la località di destinazione, nonché le date di partenza e di ritorno.
10) La madre potrà infine tenere la minore con sé nei giorni festivi Persona_1
infrasettimanali, nei ponti e nel giorno del compleanno ad anni alterni.
11) I coniugi mantengono, di comune accordo, la libertà di modificare il programma in base alle esigenze e/o circostanze soggettive delle parti.
12) I signori si impegnano ad applicare le modalità di visita sempre nel rispetto della volontà della minore e del benessere psico-fisico della stessa Per_1
13) I coniugi, ciascuno in autonomia, provvederanno al proprio mantenimento nonché
al mantenimento della figlia Nessun contributo, ad eccezione delle spese di cui Per_1
al punto che segue, verrà versato alla IG.ra per il mantenimento della figlia Per_1
14) La madre a decorrere dall'emissione del provvedimento tribunalizio, contribuirà,
nella misura del 50%, alle spese medico sanitarie non coperte dal SSN, compresi i ticket, spese scolastiche (spese per retta-tasse e assicurazioni scolastiche imposte da
Istituti e Università pubbliche, libri di testo, materiale di corredo scolastico di inizio anno, eventuale trasporto pubblico, mensa scolastica), alle spese di attività ricreative,
hobbistiche e sportive extrascolastiche già intraprese dalla minore e discendente da scelte già effettuate dai genitori nonché alle future spese per il conseguimento della patente, alle spese di manutenzione, bollo e assicurazione relative ai mezzi di locomozione. Per le eventuali attività ricreative e sportive extrascolastiche in aggiunta,
la madre concorrerà, nella misura del 50%. Il rimborso di tutte le spese sopraelencate,
dovrà essere effettuato a mezzo bonifico sul conto corrente del padre entro 10 giorni,
dall'inoltro della documentazione fiscale comprovante l'esborso sostenuto. Più
specificamente i ricorrenti si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico di base e le spese relative alla frequentazione scolastica (a titolo esemplificativo tasse di iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa scolastica). Preventivo
accordo che sarà necessario per il rimborso delle spese straordinarie di natura scolastica, sportiva e ricreativa.
15) La madre rimarrà obbligata a corrispondere i sovraindicati contributi nell'interesse della figlia fintanto che la stessa continuerà a convivere con il padre e non sarà
economicamente autosufficiente.
16) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che il padre beneficerà degli assegni per il nucleo familiare e le detrazioni per la figlia rimarranno esclusivamente allo stesso a eccezione della quota delle spese mediche e scolastiche deducibili,
effettivamente sostenute dalla madre.
17) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i coniugi riconoscono e confermano di avere regolato e definito ogni altro rapporto di carattere economico-
patrimoniale e che, pertanto, nulla avranno più a pretendere reciprocamente per nessun titolo e causa.
18) Dà atto che le parti hanno concordato e dichiarato che i coniugi rilasciano reciproco assenso per il rilascio-rinnovo dei rispettivi passaporti e/o documenti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto.
19) Compensa tra le parti le spese del procedimento.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Ivrea il giorno 15 gennaio 2025
IL GIUDICE REL./EST. IL PRESIDENTE
Rossella Mastropietro Alessandro ScialabbaIn caso di
diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e dei minori.
(art. 52 codice privacy)