Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27/05/2025, n. 4620 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4620 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 27/05/2025
N. 04620/2025REG.PROV.COLL.
N. 06375/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6375 del 2023, proposto da
-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Mauro Pisapia e Luigi Pontrelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio Pugliese e Fabio Garella, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Bper Banca s.p.a., Banco Bpm s.p.a. (già Banca Popolare di Milano Società Cooperativa a r.l.), Eurotest Laboratori s.r.l., Mtic Intercert s.r.l. (già Tüv Intercert Italia s.r.l. – Group Of Tüv Saarland), non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sez. III- ter , -OMISSIS-, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio di GSE - Gestore dei Servizi Energetici s.p.a.;
Visti gli artt. 35, co. 2, 38, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 29 aprile 2025 il consigliere Luca Emanuele Ricci e uditi per le parti gli avvocati Luigi Pontrelli ed Enrico Campagnano in sostituzione dell’avv. Fabio Garella;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La società appellante impugna la sentenza che ha respinto il ricorso proposto avverso i provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE), aventi ad oggetto la decadenza dal diritto a percepire le tariffe incentivanti di cui al d.m. 5 maggio 2011 (“Quarto Conto Energia”) e la richiesta di restituzione degli incentivi indebitamente percepiti, in relazione all’impianto fotovoltaico n. 611866, di potenza pari a 903,84 kW, sito nel Comune di Barletta e denominato “ IA ”.
2. Alla stregua della documentazione acquisita al fascicolo d’ufficio e delle circostanze di fatto riportate negli scritti difensivi e non specificamente contestate dalle rispettive controparti, emerge che:
a) l’impianto di cui trattasi è stato edificato in base alla denuncia di inizio attività (DIA) prot. n. 10887 del Comune di Barletta, presentata da IA s.r.l. il 18 febbraio 2010, ed è entrato in esercizio in data 31 agosto 2011;
b) con domanda presentata il 15 settembre successivo, l’appellante ha chiesto al GSE il riconoscimento delle tariffe incentivanti, stipulando in data 13 marzo 2012 la relativa convenzione;
c) in data 8 agosto 2014, il GSE ha comunicato all’appellante la sospensione in via cautelare degli incentivi (reiterata con note del 31 ottobre 2014 e del 4 maggio 2015), in ragione della pendenza di un procedimento penale nei confronti dei precedenti amministratori della società, cui venivano contestate, tra l’altro, irregolarità nel procedimento di riconoscimento del beneficio con riferimento alla provenienza “asseritamente cinese” dei moduli installati e alla valenza delle relative certificazioni;
d) con nota del 28 ottobre 2015 – a seguito di un sopralluogo presso l’impianto, effettuato il 13 maggio 2015 – il GSE ha comunicato alla società di aver riscontrato la non conformità dei moduli installati presso l’impianto ai requisiti previsti dall’allegato 1 del Quarto Conto Energia, invitandola a fornire osservazioni;
e) infine, in data 13 ottobre 2016, il GSE ha adottato il provvedimento prot. P20160081221, conclusivo del procedimento qui contestato.
3. Il predetto provvedimento è stato impugnato davanti al T.a.r. Lazio. Con la sentenza n. -OMISSIS-, il giudice di prime cure – definite preliminarmente le eccezioni di rito proposte – ha evidenziato che la vicenda scaturisce « da indagini della polizia tributaria riguardanti decine di impianti fotovoltaici, poi sfociate in un procedimento penale, in cui veniva contestato a una pluralità di società e agli esponenti delle stesse, tra cui i precedenti amministratori della ricorrente, di aver posto in essere, in maniera coerente e coordinata, condotte finalizzate a ottenere indebitamente contributi pubblici» e che tale procedimento non era, a quel momento, ancora definito.
3.1. Nel merito, la pronuncia ha respinto i tre motivi di ricorso proposti. In particolare:
a) quanto alla dedotta violazione dei presupposti dell’autotutela (art. 21- nonies, l. 241/1990), ha negato che i provvedimenti di decadenza, adottati ai sensi dell’art. 42, comma 3 del d.lgs. 3 marzo 2011, n.28, siano riconducibili a tale paradigma;
b) con riguardo all’asserita applicazione retroattiva del d.m. 31 gennaio 2014, ha rilevato che tale normativa – lungi dall’individuare una fattispecie sanzionatoria – si limita a declinare le modalità di esercizio del preesistente potere di verifica e controllo spettante al GSE;
c) con riferimento alle specifiche contestazioni relative alla corrispondenza dei pannelli alla normativa tecnica di riferimento, ha ritenuto condivisibili le conclusioni formulate dal GSE all’esito della propria attività istruttoria.
4. La società ha proposto appello avverso la predetta sentenza, valorizzando i seguenti motivi:
I. « Critica ai paragrafi 5.3 e 6 della parte motiva della sentenza: erroneità ed illogicità della sentenza in relazione al rigetto del primo motivo del ricorso introduttivo »;
II. « Critica al paragrafo 6.2 della parte motiva della sentenza: erroneità ed illogicità della sentenza in relazione al rigetto del secondo motivo del ricorso introduttivo »;
III. « Critica al paragrafo 7 della parte motiva della sentenza: erroneità ed illogicità della sentenza in relazione al rigetto del terzo motivo del ricorso introduttivo ».
4.1. L’appellante chiede, infine, la condanna del GSE al risarcimento dei danni conseguenti agli atti impugnati.
5. In vista dell’udienza, entrambe le parti hanno chiesto il rinvio della causa, in considerazione del fatto che la società ha presentato al GSE, ai sensi dell’art. 42, comma 4- bis , del d.lgs. n. 28/2011, un’istanza volta ad ottenere il riconoscimento della tariffa base, decurtata del 10%, in luogo di quella inizialmente riconosciuta e poi annullata dal Gestore
5.1. Le parti hanno comunque depositato memorie e memorie di replica a sostegno delle rispettive tesi difensive.
6. All’udienza pubblica del 29 aprile 2025 la causa è stata ritualmente discussa e trattenuta in decisione.
7. In via preliminare, deve essere respinta l’istanza di rinvio dell’udienza. Come recentemente rilevato in casi analoghi dalla Sezione “ la presentazione della richiesta di riconoscimento della tariffa decurtata, consentita dalla legge in caso di provvedimento di decadenza sub iudice , non integra un’ipotesi eccezionale che, ai sensi dell’art. 73 comma 1 bis c.p.a., consente di disporre il rinvio dell’udienza di trattazione. D’altra parte, la definizione del presente giudizio non condiziona l’esito del nuovo procedimento, di cui la già disposta decadenza costituisce mero presupposto ” (così Cons Stato, sez. II, 3 marzo 2025, n. 1779; in termini cfr. anche sez. II, 24 dicembre 2024, n. 10339 e n. 10341/2024).
8. Ciò posto, il giudizio deve essere dichiarato estinto, alla luce di quanto di seguito specificato.
9. Risulta non contestato – e del resto la stessa appellante lo ha ribadito in sede di richiesta di rinvio della causa - che la società ha avanzato istanza ai sensi dell’art. 42, comma 4- bis , del d.lgs. n. 28/2011, al fine di ottenere la tariffa base decurtata del 10% in luogo di quella inizialmente riconosciuta e successivamente annullata dal Gestore.
9.1. Come noto, per effetto dell’art. 13- bis del d.l. 3 settembre 2019, n. 101, convertito con modificazioni dalla l. 2 novembre 2019, n. 128, sono state apportate modificazioni al citato art. 42 del d.lgs. n. 28/2011, disciplinante la materia dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi di competenza del GSE; in particolare, la novella ha così disposto: “1. All’articolo 42 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: ‘fra il 20 e l’80 per cento’ sono sostituite dalle seguenti: ‘fra il 10 e il 50 per cento’ e le parole: ‘ridotte di un terzo’ sono sostituite dalle seguenti: ‘ridotte della metà’;
b) al comma 3-quater, le parole: ‘del 30 per cento della tariffa incentivante’ sono sostituite dalle seguenti: ‘del 10 per cento della tariffa incentivante’ ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 30 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti.’;
c) al comma 4-bis, le parole: ‘del 20 per cento della tariffa incentivante’ sono sostituite dalle seguenti: ‘del 10 per cento della tariffa incentivante’ ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: ‘La decurtazione del 10 per cento della tariffa incentivante si applica anche agli impianti ai quali è stata precedentemente applicata la decurtazione del 20 per cento, prevista dalle disposizioni previgenti’.
2. Le disposizioni di cui alla lettera a) del comma 1 si applicano agli impianti realizzati e in esercizio oggetto di procedimenti amministrativi in corso e, su richiesta dell’interessato, a quelli definiti con provvedimenti del Gestore dei servizi energetici (GSE) di decadenza dagli incentivi, oggetto di procedimenti giurisdizionali pendenti nonché di quelli non definiti con sentenza passata in giudicato alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, compresi i ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica per i quali non è intervenuto il parere di cui all’articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199. La richiesta dell’interessato equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano qualora la condotta dell’operatore che ha determinato il provvedimento del GSE di decadenza sia oggetto di procedimento e processo penale in corso, ovvero concluso con sentenza di condanna anche non definitiva ”.
9.2. In presenza della citata istanza il Collegio non può che prenderne atto, imponendosi l’immediata definizione del giudizio nel senso indicato dall’art. 13- bis , comma 2, del d.l. n. 101/2019, atteso che, come ricordato, la richiesta dell’interessato di applicazione della decurtazione “ equivale ad acquiescenza alla violazione contestata dal GSE nonché a rinuncia all’azione ”; e ciò in quanto si tratta di un effetto che la legge stessa attribuisce alla domanda di decurtazione e che, per tale ragione, è sottratto alla disponibilità delle parti (cfr., ex multis , Cons. Stato, sez. II, 4 marzo 2025, n. 1844; id., 24 dicembre 2024, nn. 10388, 10387, 10385 e 10367; id., 23 dicembre 2024, nn. 10341 e 10338; id., 22 gennaio 2024, n. 699).
9.3. Non può, dunque, rilevare la precisazione del difensore, all’udienza di discussione, di permanenza dell’interesse.
10. In conseguenza di quanto sopra, nemmeno può essere presa in considerazione la domanda dell’appellante – comunque non meritevole di accoglimento, stante la sua formulazione del tutto generica – di risarcimento del danno conseguente ai provvedimenti impugnati.
11. Ricorrono giustificati motivi, connessi alla peculiarità della vicenda e delle questioni oggetto della controversia, per disporre la compensazione tra le parti delle spese del grado.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo dichiara estinto per rinuncia.
Spese del grado compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo a identificare la parte appellante.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 29 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Giancarlo Carmelo Pezzuto, Consigliere
Maria Stella Boscarino, Consigliere
Luca Emanuele Ricci, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Luca Emanuele Ricci | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.